Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n°2005/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A Nel processo d'appello iscritto al n°2005 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto spettanze professionali, vertente T R A
, rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato in Parte_1
Napoli, alla piazza Nolana n°13; APPELLANTE C O N T R O
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
20.04.1961 ed ivi residente a[...], e Parte_3
, (C.F. ), nato a [...], il [...] e
[...] CodiceFiscale_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, per procure rilasciate in fogli separati in calce all'atto di costituzione e risposta avverso il ricorso 702 bis c.p.c., dagli Avv.ti Umberto Ievoli e Raffaella Riccardi e presso il oro studio elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Mergellina n°44; APPELLATI A V V E R S O L'ordinanza emessa in data 24.3.21 dal Tribunale di Napoli, XIa Sez. Civ., in composizione collegiale, nel procedimento iscritto al n°7107/2020 R.G., depositata e resa pubblica in data 26.4.2021, con la quale il Tribunale così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna il ricorrente Avv. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e che liquida in €. 1615,00 per compensi Parte_2 Parte_3 professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 26.06.20, l'Avvocato Pietro Gaetani, adito il Tribunale di Napoli, premetteva: di aver già
“proposto controversia ordinaria civile davanti al giudice di pace di Napoli nei confronti di e dei sigg.ri Controparte_1 Parte_3
e in proprio, avente ad oggetto il pagamento delle Parte_2 competenze di sua spettanza per l'attività professionale apprestata nella causa civile svolta davanti al tribunale di Napoli, proposta dalla Parte_4
attrice nei confronti della convenuta, svoltasi” con il suo
[...] CP_1 patrocinio, giudizio conclusosi con “sentenza del 20.1.2020-13.2.2020” con la quale il giudice di pace di Napoli dichiarava la propria incompetenza, spettando la decisione al predetto Tribunale, da investire con ricorso incardinato ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. in seguito ad avvenuta riassunzione. Integrata la domanda originaria il ricorrente assumeva l'esistenza, relativamente al giudizio per il quale aveva svolto la sua attività professionale per la convenuta di un Parte_5 preteso “contratto di patrocinio” tra lui ed i sigg.ri e , Parte_3 Parte_2 dai quali quindi pretendeva il corrispettivo dopo averne addotto la responsabilità, quali organi rappresentativi della per Parte_5 non aver appostato il suo credito nei bilanci sociali, responsabilità insorta ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2495 c.c.. Precisava così le sue conclusioni: “in accoglimento della domanda avanzata nei confronti dei Sig. ed nelle rispettive qualità” (quali Parte_2 Parte_3 amministratore uno e liquidatore l'altro) “e per i titoli di cui in narrativa, voglia condannare i predetti al pagamento in solido delle spese e competenze onorarie dovute all'istante per le causali di cui sopra e per l'effetto alla somma di €. 13.430,00 oltre rimborso per spese fisse, interessi moratori computati con il criterio di cui sopra ed accessori. Per il principio della causalità e della soccombenza - (tenuto conto del resistere dei convenuti e della loro complessiva condotta processuale) - i convenuti devono essere altresì condannati in solido al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio tenendo conto delle complessive attività di giudizio espletate e delle varie fasi in cui lo stesso è articolato e del complessivo resistere dei convenuti in uno alla loro incongrua condotta processuale”.
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Costituitisi, i resistenti contrastavano la domanda deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, tenutasi la comparizione delle parti e depositate dalle stesse le rispettive note di trattazione scritta con la precisazione delle conclusioni, il Collegio, in pari data, riservava la decisione e definiva la lite con ordinanza come da dispositivo in epigrafe. Avverso detta ordinanza il già ricorrente professionista proponeva appello per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “si chiede accogliersi il presente gravame con vittoria nelle spese e competenze onorarie di entrambi i gradi di giudizio condannandosi per l'effetto i convenuti al pagamento in solido delle somme oggetto della domanda oltre interessi ed accessori con vittoria nelle spese e competenze onorarie di entrambi i gradi di giudizio, in via gradata si chiede disporsi il differito interrogatorio formale ed ammettersi la prova orale dianzi articolata con i testi indicati ove si ritenga la sua necessità tenuto conto delle complessive risultanze della causa ed all'esito della medesima accogliersi la domanda come libellata”. Costituitisi, gli appellati resistevano al gravame e, eccepitane in limine la inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne evidenziavano comunque la infondatezza nel merito concludendo per la declaratoria della prima e, in subordine, per il rigetto, vinte le spese del grado. Riprodottosi il contraddittorio in secondo grado la Corte, dopo qualche differimento dovuto al carico del ruolo, rilevata anche d'ufficio la pregiudizialità della eventuale inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 14 del D. L.vo n°150/2011, rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, sostituita con la disposta trattazione scritta, ritenuta compatibile con il modello decisorio prescelto, atteso che la norma in esame può essere applicata anche in caso di udienza a trattazione scritta, quando il giudice decide di riservare il deposito della sentenza, avendo La riforma Cartabia reso più flessibile il processo civile, consentendo sia la trattazione scritta che la decisione a seguito di udienza di discussione, anche in combinazione tra loro;
e ciò essendo in sostanza la trattazione scritta un meccanismo che consente di sostituire la discussione orale con lo scambio di note, mentre
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l'articolo 281-sexies regola la decisione a seguito dell'udienza, sia che sia stata una udienza di discussione orale, che un'udienza a trattazione scritta. La inammissibilità dell'appello, prima ancora che in ragione delle previsioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., giusta la eccezione relativa argomentata dall'appellata difesa, discende, ed è rilevabile d'ufficio, dal testuale dettato dell'art. 14 del D. L.vo n°150/2011. Ed invero, che la ordinanza collegiale impugnata fosse inappellabile, avendo statuito su un ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. dall'Avv.to quale Parte_1 procuratore di sé stesso nei confronti di e Parte_2 Parte_3
per la condanna dei resistenti al pagamento di pretese spettanze
[...] professionali derivanti dall'esercizio del ministero difensivo profuso in un giudizio civile è circostanza certa e non affatto contestata. In altri termini, che si fosse in presenza di un provvedimento inappellabile in quanto tale, avente ad oggetto il riconoscimento e la liquidazione di compensi per prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, pronunciato nell'ambito del rito speciale di cui all'art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, non era revocabile in dubbio. Perciò, ove si fosse voluta ipotizzare una qualsiasi incongruenza sul rito seguito, la stessa non sarebbe scaturita da erronea introduzione della lite ad opera del ricorrente-appellante, introduzione avvenuta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sul quale è stata pronunciata una decisione Collegiale;
decisione che, come ricordato, ha confermato l'esattezza del rito speciale praticato a seguito della qualificazione data alla controversia. Il ricorrente aveva seguito cioè il rito sommario speciale con decisione collegiale dinanzi all'ufficio giudiziario competente, ovvero dinanzi al Tribunale presso il quale aveva riassunto il giudizio dopo la declaratoria di incompetenza resa dall'adito Giudice di Pace. È noto che in materia di compensi professionali giudiziali dell'avvocato è intervenuta più volte la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, (n°4485/2018 e successive), operando una interpretazione sistemica delle norme applicabili. In particolare, collegando le norme codicistiche vigenti, le norme della legge professionale forense, (art. 28 L. n° 794/1942), con il decreto legislativo n°150 del 2011, la Corte ha precisato che alla luce del raccordo di tali disposizioni, ad oggi il
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professionista può adire il giudice per ottenere la liquidazione dei compensi giudiziali dovuti utilizzando in alternativa o il ricorso per decreto ingiuntivo o il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non però nella veste ordinaria ma in quella sommaria, così come disciplinato dall'art. 14 e dagli artt. 3 e 4 del d. lgs. 150/2011, nell'ottica della semplificazione dei riti, auspicata e attuata dal predetto decreto. Alla luce di tale interpretazione, nel caso in cui si introduca la domanda con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - come nell'ipotesi che ci occupa - il procedimento che si apre è di natura collegiale e si conclude con ordinanza, stante il disposto dell'art. 14 suindicato. E ciò, sia quando la domanda sia limitata al quantum, sia quando riguardi anche l'an della pretesa. Non solo, ma lo stesso art. 14, al suo ultimo comma, precisa altresì: “L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”. La stessa Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, alla luce del disposto dell'art. 14, l'ordinanza collegiale che definisce il procedimento non è appellabile, e può quindi essere impugnata unicamente con ricorso straordinario per cassazione;
(Cass. Civ. II Sez. 15.02.2017, n°3993; Cass. Civ. VI Sez. 02.05.2018 n°10410; Cass. Civ. VI Sez. 16.01.2019 n°1023 e succ.). In seguito all'arresto delle SS.UU. con sentenza n°4485 del 2018, altre pronunce si sono uniformate nell'asserire categoricamente che “… nelle controversie tra avvocato e cliente relative alla liquidazione dei compensi professionali in favore del primo, l'ordinanza con la quale si conclude il procedimento ex articolo 14 del decreto legislativo n°150/2011 deve essere impugnata, a prescindere se le contestazioni riguardano l'an o il quantum, solo con il ricorso straordinario per Cassazione, non essendo possibile proporre appello …”; [Cassazione civile, sez. un., 23/02/2018, n°4485, Giustizia Civile Massimario 2018, rv 647316-02; Responsabilità Civile e Previdenza 2018, 6, 1915; Ilprocessocivile.it 12 MARZO 2018:
“La controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur". Soltanto qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una
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domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d. lg. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14”; v. anche Cass. civ., 11 gennaio 2017, n°548; Cass. civ., 5 maggio 2014, n°9627; Cass. civ., 29 febbraio 2016, n°4002; Cass. Civ., sez. 02, del 05/10/2015, n°19873; Cass. civ. n°1211 del 2017; Cass. civ. n. 5843 del 2017]. Come si vede, prima ancora che intervenissero le Sezioni Unite, molte altre pronunce si erano già uniformate ed espresse in tal senso precisando che “… le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato … devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d. lgs n°150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda, con la conseguente esclusiva assoggettabilità dell'ordinanza con cui la si definisce al ricorso straordinario per cassazione …”. Infatti, una volta che si affermi che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dal citato art. 14, (anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa), sarebbe contraddittorio che, solo per questa ipotesi, dalle regole dettate dal medesimo articolo si espunga quella, contenuta nell'ultimo comma, della inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio: “… differenziare il regime di impugnazione … a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur determinerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obiettivo dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità …”. I giudici della
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legittimità, con la medesima pronuncia, hanno anche affrontato la questione afferente la, solo presunta, perdita del grado di appello, cosa che, di fatto, non avviene: “… La perdita del grado di appello nelle controversie che involgano accertamenti sull'an debeatur, oltre a non far sorgere dubbi di legittimità costituzionale, giacché per il principio del doppio grado di giurisdizione non è prevista un'apposita copertura costituzionale, risulta bilanciata dalla collegialità del giudice prevista dal secondo comma dell'art. 14; (c.f.r. sulla portata di tale bilanciamento la sentenza della Corte costituzionale n°65 del 2014); dall'altro lato, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 ter c.p.c., a cui rimanda il D. Lgs. n°150/2011, art. 14, garantisce alle parti la possibilità del pieno dispiegamento della loro iniziativa probatoria, tanto più quando
… sia normativamente preclusa la conversione del rito sommario in rito ordinario …”, (c.f.r. Corte di Cassazione, VI sez civile, n°10410/2018). La Corte di Cassazione, con la ordinanza n°210/2019, ha anche specificato che l'unica ipotesi in cui l'ordinanza di rigetto è invece appellabile si ha quando il legale introduca erroneamente il procedimento per il riconoscimento dei propri compensi professionali con l'articolo 702 bis c.p.c, (rito ordinario), senza che lo stesso venga eccepito;
[Cassazione civile, sez. I, 08/01/2019, n°210, Giustizia Civile Massimario 2019, rv 652067 – 01; GiustiziaCivile.com 23 LUGLIO 2019; Foro it. 2019, 12, 4071: “In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702 bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d. lgs. n°150 del 2011, il provvedimento di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione "per saltum" se non nel caso di accordo delle parti, e ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice”]. Ma non è
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questo sicuramente il caso di specie, avendo parte qui appellante optato per il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (rito speciale ex artt. 3, 4 e 14 del d.lgs. n°150/2011, come riconosciuto ed ammesso dallo stesso Tribunale nel provvedimento appellato), e non essendo comunque intervenuto alcun mutamento del rito sommario speciale. Pertanto, alla luce delle più recenti pronunce, (c.f.r. ancora Corte di Cassazione, VI sez. civile, n°4002/2016; Corte di Cassazione, VI sez. civile, n°5483/2017; Corte di Cassazione, II sez. civile, n°3993/2017; Corte di Cassazione, II sez. civile, n°12411/2017; Corte di Cassazione, II sez. civile, n°12847/2017; Corte di Cassazione, SS.UU. n°4485/2018; Cassazione civile, sez. VI, n°4904/2018; Corte di Cassazione, VI sez. civile, n°10410/2018; Corte di Cassazione, II sez. civile, n°26778/2018; Corte di Cassazione, VI sez. civile, n°1023/2019; Corte di Cassazione, II sez. civile, n°5733/2019), in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d. lgs n°150/2011 non è appellabile, ma impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'“an” della pretesa. Solo per completezza motivazionale va detto che se è vero che la disposizione in disamina è stata oggi abrogata dal successivo decr. legisl. 10.10.2022, n°149, che ha disposto che tale abrogazione ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, è altrettanto vero che per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, (come quello de quo), si continuano ad applicare le disposizioni anteriormente vigenti, tra cui anche quella che sanciva la non appellabilità dell'ordinanza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nella materia della liquidazione degli onorari di avvocato (art. 14, d.lgs. n. 150/2011, cit.). Le considerazioni che precedono circa la inammissibilità dell'appello, pregiudiziali ed assorbenti, esimono ovviamente dalla disamina delle ulteriori eccezioni in rito e delle questioni di merito tutte. Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo.
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A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la ordinanza collegiale in epigrafe, da nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 5.5.21, così
[...] provvede:
1°) Dichiara inammissibile l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi
€. 2.300,00 per compensi, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale 13/08/2022 n°147, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% su diritti e onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, addì 30.5.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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