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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2606 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 – P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e PEC Email_1
ER RA (C.F. C.F. 2 PEC Email_3 t) di Roma del 22/03/2024 n. 37875 diPersona_1giusta procura generale alle liti per notar repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Nei confronti di nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato al C.F. 3
presente atto, del quale costituisce parte integrante, dall'avv. Stefano Antonio PELLEGRINO, del Foro di Cosenza, (c.f. Codice Fiscale_4 ), Pec: Email_4 Fax (+39) 0984 18.10.922, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio professionale, sito in Cosenza alla Via
DO Moro n° 53
resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c.6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che dagli atti di causa si evince che la convenuta, già riconosciuta invalida civile nella misura del 67 per cento (come da verbale del 23.02.2021) in sede di visita di revisione del 30.08.2024 è stata valutata dalla competente commissione medica quale invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 46 per cento.
Tanto premesso, con istanza ex art. 445 bis c. 1 c.p.c., nel contestare gli esiti della visita di revisione, ha dedotto che, stanti le patologie da cui è affetta, versa in situazione di necessità di assistenza per difficoltà persistenti a svolgere gli atti della vita quotidiana (con ciò allegando il requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento) o che in ogni caso è portatrice di invalidità pari al
100 per cento o non inferiore al 73 per cento;
ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese della ricorrente relative al riconoscimento della condizione invalidante di cui all'art. 1 della L. n. 18/80 ovvero di altra condizione invalidante meno grave ma, certamente, superiore a quella in concreto accertata dalla
Commissione di prima istanza, nonché alla corresponsione degli eventuali ratei.
L' Pt 1 si costitutiva eccependo, in via preliminare, l'Inammissibilità, per mancata prova della proposizione della domanda amministrativa di aggravamento dello stato invalidante. La ricorrente già invalida in misura pari al 67%, a seguito di visita di revisione del 30/08/2024, veniva riconosciuta invalida in misura pari al 46%. Nel caso di specie la Commissione Medica Competente di Revisione poteva e doveva solo verificare se vi fossero o meno i presupposti medico-legali per continuare a riconoscere alla ricorrente l'invalidità del 67%, non potendo in alcun modo riconoscere o procedere alla valutazione di una diversa invalidità. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice adito dichiari l'inammissibilità del ricorso. Il giudice designato conferiva incarico al ctu che come da elaborato peritale in atti concludeva: la perizianda Controparte_1 presenta una riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a far data dalla vista psichiatrica del 03/06/2024.
L'Pt_1 ha dunque depositato atto di dissenso (insistendo nelle preliminari eccezioni di inammissibilità di cui alla memoria) e, di poi, introdotto il presente giudizio ex comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di eccepire, nuovamente, l'inammissibilità dell'istanza in assenza di presentazione di domanda amministrativa di aggravamento.
La convenuta si è costituita al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: In via assolutamente preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché palesemente spiegato in spregio ai dettami contenuti nell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.; In via subordinata e nel merito: - rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
confermare, attesa la mancanza di qualsivoglia contestazione ovvero richiesta di rinnovazione della
C.T.U. espletata, le conclusioni cui è giunto il dott. nel proprio elaborato Persona_2
peritale, procedendo, per l'effetto, all'omologa del requisito sanitario dallo stesso riconosciuto all'odierna resistente, sig.ra Controparte_1 soggetto che presenta "una riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a far data dalla visita psichiatrica del 03/06/2024".
Sulla base degli atti la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. merita accoglimento siccome fondato per le ragioni che seguono.
Per come accennato, è documentato che la convenuta in data 23/02/2021 veniva dichiarata dalla
Commissione medica presso il Centro Medico Legale Pt_1 di Cosenza invalida civile al 67% e che all'esito della revisione del 30/08/2024 le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 46%.
Con istanza ex art. 445 bis c.p.c. la convenuta ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (di cui ha allegato il possesso delle relative condizioni sanitarie) pure indicato nelle conclusioni con richiamo all'art. 1 della legge 18/80; nel resto ha soltanto chiesto accertarsi un grado di invalidità (totale, 100 per cento ovvero non inferiore al 73 per cento) senza l'indicazione precisa della prestazione cui ambisce. Ciò posto, l'istanza ex art. 445 bis c. 1 c.p.c. si rivela inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali assorbenti.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento consolidato della SC che si riporta qui di seguito sinteticamente.
L'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che: a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento nonche' al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; che, invero, sotto tale ultimo profilo, deve essere esclusa l'ammissibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile (cfr. Cass. Sent. N. 1035/2015); b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l.
30/09/03 n. 269 conv. in 1. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 1. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 1. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt.
12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in 1. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 1. 11/10/90 n.
289); c) che la Suprema Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass.
n.98742019, ed ivi ulteriori richiami, principi ribaditi da Cass. n. 14629/2021); che, nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, da ultimo con sentenza n. 36382/2021, la Corte di legittimità, richiamando i propri precedenti arresti (Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019), ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del
2020).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato alcuna prestazione, limitandosi a chiedere l'accertamento di un requisito sanitario e, in parte qua, l'istanza si rivela inammissibile.
Parimenti inammissibile l'istanza si rivela con riferimento al requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, sol che si osservi che In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa relativa all'indennità di accompagnamento). Sez. L-, Ordinanza n. 30436 del 26/11/2024. La pronuncia predetta è stata resa in una controversia in cui in sede amministrativa l'attrice aveva presentato domanda di invalidità civile, l'Pt_1 l'aveva riconosciuta invalida al 100% e l'aveva poi sottoposta a nuova visita in sede di revisione, riconoscendola ancora invalida al 100% e il Tribunale, in seguito a decreto di omologa emesso ex art.445-bis, dichiarava improponibile la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente e avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, in sede di revisione, in mancanza della quale la prestazione non poteva essere concessa in sede Co giudiziale. La , muovendo dalla pacifica mancata presentazione di domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione, ha così affermato: Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile Cass.12643/98). (Cass.1271/11,
Cass.6941/05, Il fatto che l'Pt_1 in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. S.U. 7269/94).
In applicazione di tali principi all'odierna controversia, l'istanza per ATPO volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, in assenza di presentazione di previa conforme domanda amministrativa, si rivela improponibile.
Invero, nel caso di specie, all'evidenza, difetta la previa domanda amministrativa per l'indennità di accompagnamento (per come eccepito dall' Pt_1 sin dalla memoria nel giudizio per ATPO) posto che la convenuta, già invalida in misura pari al 67 per cento, ha contestato verbale di visita di revisione che ha accertato un grado di invalidità pari al 46 per cento.
Ad avviso di questo giudice, pertanto, l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, senza procedere al conferimento di ctu. -L'Pt_1 ha del tutto ammissibilmente contestato la proponibilità dell'istanza introducendo il presente giudizio, non limitato alla contestazione del solo requisito sanitario per come infondatamente sostenuto dalla convenuta, previa tempestiva proposizione di atto di dissenso.
Sul punto, In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 20847 del 02/08/2019).
Ulteriormente, si osserva che In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12332 del 15/06/2015).
A tale atto di dissenso, è seguita, nel termine perentorio di giorni 30, l'introduzione del presente giudizio volto a ribadire l'improponibilità dell'istanza in via principale.
Orbene, la S.C., nell' affrontare la questione relativa alla possibilità o meno, da parte dell' Pt_1, di sollevare, nel giudizio introdotto dalla parte privata per ottenere il diritto alla prestazione, in esito a decreto di omologa ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., la questione di decadenza ex art. 42 DL nr.
269 del 2003 cit., in senso favorevole alla tesi dell'istituto ha altresì chiarito - ai fini che qui rilevano -
"In relazione al procedimento di «accertamento tecnico preventivo obbligatorio» questa Corte (Cass.
28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale». 12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445 bis cod.proc.civ. 14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui «il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa [...] può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione» (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr.
28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ult.co., cod. proc. civ. è «per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)». 15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022
(non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto riconducibili ad unitarietà» in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445 bis cod. proc. civ.. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ.
è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. cod.proc.civ. (cd. «giudizio di opposizione ad ATP>>).
17. Logico corollario delle regole così fissate è che ove l' Pt_1 non possa «agevolmente» dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di «verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente» (art. 445 bis, comma 5, cod. proc.civ.), e potrà poi eccepire i
«fatti estintivi, impeditivi o modificativi» dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. 18. Nel caso di specie, l'Pt_1 in sede di verifica amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., ha ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003. Ha, quindi, negato la prestazione e, nel successivo giudizio intrapreso dall'assistito, ha opposto il mancato rispetto del termine semestrale per proporre la domanda giudiziale. 19. Per quanto innanzi, erroneamente la
Corte di appello ha ritenuto che la questione sollevata dall' Pt_1 fosse oramai preclusa dal decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ. I Giudici di merito avrebbero dovuto, invece, esaminare la questione di decadenza dall'azione. 20. Va infatti affermato che l' Pt_1, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere». Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione
(Cass. n. 30828/2024 in parte motiva).
Ciò posto, il ricorso dell' Pt_1 è oltre che ammissibile altresì fondato per inammissibilità dell'istanza per ATPO in assenza di prova di presentazione di previa conforme domanda amministrativa.
Pur avendo il ctu nel procedimento per ATPO ritenuto la sussistenza di un grado di invalidità pari all'80 per cento (ed in disparte dal fatto che nell'istanza parte ricorrente, odierna resistente, non ha richiesto prestazione conforme - nel caso assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/71) in ogni caso a tutto concedere difetta domanda amministrativa di aggravamento anche per tale prestazione.
Ai rilievi che precedono consegue che, in accoglimento del ricorso dell' Pt_1, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza per ATPO formulata dalla odierna convenuta.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 2.282,55 oltre accessori ove dovuti come per legge. Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva
-risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre fino al 50 per cento»> «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale- ridotti ad euro
934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6
c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro
1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato "Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente", che al comma 2^ dispone: "Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi", applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara l'inammissibilità dell'istanza ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. proposta dall'odierna convenuta;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.282,55, oltre rimborso CU (euro 43,00) e accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2606 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 – P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F. 1
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e PEC Email_1
ER RA (C.F. C.F. 2 PEC Email_3 t) di Roma del 22/03/2024 n. 37875 diPersona_1giusta procura generale alle liti per notar repertorio, elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Nei confronti di nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato al C.F. 3
presente atto, del quale costituisce parte integrante, dall'avv. Stefano Antonio PELLEGRINO, del Foro di Cosenza, (c.f. Codice Fiscale_4 ), Pec: Email_4 Fax (+39) 0984 18.10.922, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio professionale, sito in Cosenza alla Via
DO Moro n° 53
resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis c.6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che dagli atti di causa si evince che la convenuta, già riconosciuta invalida civile nella misura del 67 per cento (come da verbale del 23.02.2021) in sede di visita di revisione del 30.08.2024 è stata valutata dalla competente commissione medica quale invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 46 per cento.
Tanto premesso, con istanza ex art. 445 bis c. 1 c.p.c., nel contestare gli esiti della visita di revisione, ha dedotto che, stanti le patologie da cui è affetta, versa in situazione di necessità di assistenza per difficoltà persistenti a svolgere gli atti della vita quotidiana (con ciò allegando il requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento) o che in ogni caso è portatrice di invalidità pari al
100 per cento o non inferiore al 73 per cento;
ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese della ricorrente relative al riconoscimento della condizione invalidante di cui all'art. 1 della L. n. 18/80 ovvero di altra condizione invalidante meno grave ma, certamente, superiore a quella in concreto accertata dalla
Commissione di prima istanza, nonché alla corresponsione degli eventuali ratei.
L' Pt 1 si costitutiva eccependo, in via preliminare, l'Inammissibilità, per mancata prova della proposizione della domanda amministrativa di aggravamento dello stato invalidante. La ricorrente già invalida in misura pari al 67%, a seguito di visita di revisione del 30/08/2024, veniva riconosciuta invalida in misura pari al 46%. Nel caso di specie la Commissione Medica Competente di Revisione poteva e doveva solo verificare se vi fossero o meno i presupposti medico-legali per continuare a riconoscere alla ricorrente l'invalidità del 67%, non potendo in alcun modo riconoscere o procedere alla valutazione di una diversa invalidità. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice adito dichiari l'inammissibilità del ricorso. Il giudice designato conferiva incarico al ctu che come da elaborato peritale in atti concludeva: la perizianda Controparte_1 presenta una riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a far data dalla vista psichiatrica del 03/06/2024.
L'Pt_1 ha dunque depositato atto di dissenso (insistendo nelle preliminari eccezioni di inammissibilità di cui alla memoria) e, di poi, introdotto il presente giudizio ex comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di eccepire, nuovamente, l'inammissibilità dell'istanza in assenza di presentazione di domanda amministrativa di aggravamento.
La convenuta si è costituita al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: In via assolutamente preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché palesemente spiegato in spregio ai dettami contenuti nell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.; In via subordinata e nel merito: - rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
confermare, attesa la mancanza di qualsivoglia contestazione ovvero richiesta di rinnovazione della
C.T.U. espletata, le conclusioni cui è giunto il dott. nel proprio elaborato Persona_2
peritale, procedendo, per l'effetto, all'omologa del requisito sanitario dallo stesso riconosciuto all'odierna resistente, sig.ra Controparte_1 soggetto che presenta "una riduzione della capacità lavorativa pari all'80% a far data dalla visita psichiatrica del 03/06/2024".
Sulla base degli atti la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso ex art. 445 bis c. 6 c.p.c. merita accoglimento siccome fondato per le ragioni che seguono.
Per come accennato, è documentato che la convenuta in data 23/02/2021 veniva dichiarata dalla
Commissione medica presso il Centro Medico Legale Pt_1 di Cosenza invalida civile al 67% e che all'esito della revisione del 30/08/2024 le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 46%.
Con istanza ex art. 445 bis c.p.c. la convenuta ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento (di cui ha allegato il possesso delle relative condizioni sanitarie) pure indicato nelle conclusioni con richiamo all'art. 1 della legge 18/80; nel resto ha soltanto chiesto accertarsi un grado di invalidità (totale, 100 per cento ovvero non inferiore al 73 per cento) senza l'indicazione precisa della prestazione cui ambisce. Ciò posto, l'istanza ex art. 445 bis c. 1 c.p.c. si rivela inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali assorbenti.
Sul punto, basti richiamare l'insegnamento consolidato della SC che si riporta qui di seguito sinteticamente.
L'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che: a) nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario cui l'ATP è preordinato, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento nonche' al fine di verificare la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; che, invero, sotto tale ultimo profilo, deve essere esclusa l'ammissibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile (cfr. Cass. Sent. N. 1035/2015); b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l.
30/09/03 n. 269 conv. in 1. 24/11/03 n. 326; l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 1. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 1. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato sulla medesima domanda amministrativa;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt.
12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in 1. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 1. 11/10/90 n.
289); c) che la Suprema Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445- bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe "difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass.
n.98742019, ed ivi ulteriori richiami, principi ribaditi da Cass. n. 14629/2021); che, nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, da ultimo con sentenza n. 36382/2021, la Corte di legittimità, richiamando i propri precedenti arresti (Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019), ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del
2020).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha indicato alcuna prestazione, limitandosi a chiedere l'accertamento di un requisito sanitario e, in parte qua, l'istanza si rivela inammissibile.
Parimenti inammissibile l'istanza si rivela con riferimento al requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, sol che si osservi che In materia di provvidenze per gli invalidi civili, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, specifica e distinta da quella volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in assenza della quale il diritto a detta indennità non può essere fatto valere con l'impugnazione in giudizio dell'esito di una visita di revisione disposta per verificare il requisito sanitario previsto per una prestazione diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa relativa all'indennità di accompagnamento). Sez. L-, Ordinanza n. 30436 del 26/11/2024. La pronuncia predetta è stata resa in una controversia in cui in sede amministrativa l'attrice aveva presentato domanda di invalidità civile, l'Pt_1 l'aveva riconosciuta invalida al 100% e l'aveva poi sottoposta a nuova visita in sede di revisione, riconoscendola ancora invalida al 100% e il Tribunale, in seguito a decreto di omologa emesso ex art.445-bis, dichiarava improponibile la domanda giudiziale proposta dalla ricorrente e avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, in sede di revisione, in mancanza della quale la prestazione non poteva essere concessa in sede Co giudiziale. La , muovendo dalla pacifica mancata presentazione di domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione, ha così affermato: Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile Cass.12643/98). (Cass.1271/11,
Cass.6941/05, Il fatto che l'Pt_1 in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" (Cass. S.U. 7269/94).
In applicazione di tali principi all'odierna controversia, l'istanza per ATPO volta all'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, in assenza di presentazione di previa conforme domanda amministrativa, si rivela improponibile.
Invero, nel caso di specie, all'evidenza, difetta la previa domanda amministrativa per l'indennità di accompagnamento (per come eccepito dall' Pt_1 sin dalla memoria nel giudizio per ATPO) posto che la convenuta, già invalida in misura pari al 67 per cento, ha contestato verbale di visita di revisione che ha accertato un grado di invalidità pari al 46 per cento.
Ad avviso di questo giudice, pertanto, l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, senza procedere al conferimento di ctu. -L'Pt_1 ha del tutto ammissibilmente contestato la proponibilità dell'istanza introducendo il presente giudizio, non limitato alla contestazione del solo requisito sanitario per come infondatamente sostenuto dalla convenuta, previa tempestiva proposizione di atto di dissenso.
Sul punto, In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 20847 del 02/08/2019).
Ulteriormente, si osserva che In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione. (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 12332 del 15/06/2015).
A tale atto di dissenso, è seguita, nel termine perentorio di giorni 30, l'introduzione del presente giudizio volto a ribadire l'improponibilità dell'istanza in via principale.
Orbene, la S.C., nell' affrontare la questione relativa alla possibilità o meno, da parte dell' Pt_1, di sollevare, nel giudizio introdotto dalla parte privata per ottenere il diritto alla prestazione, in esito a decreto di omologa ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., la questione di decadenza ex art. 42 DL nr.
269 del 2003 cit., in senso favorevole alla tesi dell'istituto ha altresì chiarito - ai fini che qui rilevano -
"In relazione al procedimento di «accertamento tecnico preventivo obbligatorio» questa Corte (Cass.
28417 del 2020), nel ricordare che il decreto di omologa non è dichiarativo del diritto alla pretesa, ha già osservato come le questioni di proponibilità e procedibilità della domanda giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale non possano cristallizzarsi alla fase sommaria con un'attitudine a divenire irretrattabili nell'azione previdenziale, introdotta o meno la questione, e svolta o meno la relativa eccezione, in sede sommaria, dall'ente previdenziale». 12. Il principio è stato ribadito dalla Corte, anche in pronunce successive (v. Cass. nr. 18377 del 2022 e Cass. nr. 311 del 2023). 13. La Corte, di recente, è stata, peraltro, sollecitata a chiarire nuovamente l'ambito della cognizione demandata al procedimento delineato dall'art. 445 bis cod.proc.civ. 14. Ciò perché era stata evidenziata la necessità di un raccordo tra le pronunce affermative del principio per cui «il dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa [...] può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione» (così Cass. nr. 22721 del 2016) e quelle (come Cass. nr.
28417 del 2020 cit. e altre precedenti) affermative del principio per cui la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ult.co., cod. proc. civ. è «per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)». 15. La Corte, con pronuncia nr. 29275 del 2022
(non massimata), ha chiarito che i principi esposti non sono affatto inconciliabili ma piuttosto riconducibili ad unitarietà» in ragione della ratio che sottende l'istituto disciplinato dall'art. 445 bis cod. proc. civ.. Si è ribadito che l'ambito della cognizione del giudice adito ex art. 445 bis cod.proc.civ.
è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario. Contestualmente, si è, però, precisato che, poiché tale procedimento ha pur sempre ad oggetto un accertamento giudiziale di condizioni sanitarie strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale», è legittima, nella prospettiva dell'interesse ad agire ex art. 100 cod.proc.civ., la verifica di «manifesta carenza» dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale, cui l'accertamento stesso è finalizzato. E ciò anche in sede di giudizio introdotto ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis. cod.proc.civ. (cd. «giudizio di opposizione ad ATP>>).
17. Logico corollario delle regole così fissate è che ove l' Pt_1 non possa «agevolmente» dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, cod. proc. civ. (cioè nel giudizio di opposizione) l'insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell'azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di «verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente» (art. 445 bis, comma 5, cod. proc.civ.), e potrà poi eccepire i
«fatti estintivi, impeditivi o modificativi» dell'altrui diritto, nel giudizio eventualmente intrapreso dall'interessato ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. 18. Nel caso di specie, l'Pt_1 in sede di verifica amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., ha ritenuto che fosse maturata la decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003. Ha, quindi, negato la prestazione e, nel successivo giudizio intrapreso dall'assistito, ha opposto il mancato rispetto del termine semestrale per proporre la domanda giudiziale. 19. Per quanto innanzi, erroneamente la
Corte di appello ha ritenuto che la questione sollevata dall' Pt_1 fosse oramai preclusa dal decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ. I Giudici di merito avrebbero dovuto, invece, esaminare la questione di decadenza dall'azione. 20. Va infatti affermato che l' Pt_1, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cod.proc.civ., può formulare il dissenso e introdurre il giudizio di merito, ai sensi del comma 6, tanto per contestare le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., tanto per dimostrare l'insussistenza di un interesse ad agire in relazione alla «pretesa fatta valere». Può, però, anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria -intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod.proc.civ. per il riconoscimento del diritto- eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione
(Cass. n. 30828/2024 in parte motiva).
Ciò posto, il ricorso dell' Pt_1 è oltre che ammissibile altresì fondato per inammissibilità dell'istanza per ATPO in assenza di prova di presentazione di previa conforme domanda amministrativa.
Pur avendo il ctu nel procedimento per ATPO ritenuto la sussistenza di un grado di invalidità pari all'80 per cento (ed in disparte dal fatto che nell'istanza parte ricorrente, odierna resistente, non ha richiesto prestazione conforme - nel caso assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/71) in ogni caso a tutto concedere difetta domanda amministrativa di aggravamento anche per tale prestazione.
Ai rilievi che precedono consegue che, in accoglimento del ricorso dell' Pt_1, deve essere dichiarata inammissibile l'istanza per ATPO formulata dalla odierna convenuta.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente soccombente e sono liquidate nella misura di euro 2.282,55 oltre accessori ove dovuti come per legge. Tale importo risulta dalla somma delle spese del giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva
-risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre fino al 50 per cento»> «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale- ridotti ad euro
934,80, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. -) e dalle spese del presente giudizio ex art. 445 bis comma 6
c.p.c. (liquidati in euro 1.347,75 così calcolati: euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro
1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n.
147/2022), con ulteriore riduzione della metà dei minimi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato "Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente", che al comma 2^ dispone: "Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi", applicabile nella presente controversia in ragione dell'assenza di qualsivoglia questione che non sia quella demandata alla valutazione del CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
in accoglimento del ricorso, dichiara l'inammissibilità dell'istanza ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c. proposta dall'odierna convenuta;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.282,55, oltre rimborso CU (euro 43,00) e accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti