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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 506 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
1) (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante ed Parte_1 P.IVA_1 amministratore unicopro tempore,
2) (C.F.: ), in proprio in qualità di CP_1 C.F._1 fideiussore della Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Erroi come da procura in atti,
APPELLANTI nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, cessionaria dell'originario creditore Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo come da procura in atti
APPELLATA conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
1 Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato il 2.5.2017 la e Parte_1 CP_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 964/17, emesso il 21.3.2017 dal
Tribunale di Lecce, con cui la aveva Controparte_3 intimato loro -la prima in qualità di titolare del rapporto ed il secondo in qualità di fideiussore- il pagamento di €.304.451,47, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, per il recupero delle rate insolute al 31.12.2015 e della residua sorte capitale del mutuo chirografario concesso in data 1.6.2011 alla società opponente, per la quale
[...]
si era costituito fideiussore fino all'importo massimo di €.240.000,00, CP_1 successivamente innalzato in data 12.7.2002 sino all'importo massimo di €.336.000,00. Gli opponenti contestavano che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla banca dopo che gli stessi avevano già messo in discussione la spettanza della somma pretesa, promuovendo una procedura di mediazione obbligatoria, e, in particolare, deducevano che il contratto di mutuo era stato stipulato esclusivamente con lo scopo di ripianare la scopertura del conto corrente
n. 686.11 intestato alla precisando come tale scopertura fosse il risultato di Parte_1 condotte illecite della banca. Gli opponenti, difatti, con riferimento a tale conto corrente contestavano l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi;
l'applicazione di interessi superiori al limite usurario;
l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto. Il fideiussore, poi, eccepiva anche la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. per non aver promosso entro sei mesi alcuna istanza contro la società debitrice principale. Pertanto, concludevano chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti applicati dalla banca in conto corrente e della nullità dei contratti bancari, la revoca del decreto ingiuntivo e
l'accertamento della decadenza della garanzia fideiussoria, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_3
l'infondatezza delle contestazioni inerenti alla legittimità di un eventuale impiego della somma mutuata per ripianare lo scoperto di conto corrente, deducendo in particolare la piena legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto ed in concreto applicate al conto corrente. Evidenziando, poi, come il fideiussore avesse espressamente dispensato la
2 banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU contabile e, precisate le conclusioni, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 9.12.2021, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 3332 depositata il 9.12.2021 il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'illegittimità delle spese e delle altre commissioni di messa a disposizione somme applicate senza specifiche pattuizioni, nonché degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto applicate oltre soglia ex L. 108/96 e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 964/17, rideterminando il credito di Controparte_3 in €.293.742,42, oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016. Rigettava le
[...] ulteriori domande degli opponenti e compensava tra le parti le spese del giudizio nella misura del 25%, condannando e in solido, al pagamento della Parte_1 CP_1 restante parte in favore della Poneva le spese della C.T.U per il 75% a carico di CP_3
e in solido, e per il restante 25% in capo alla Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
Avverso la citata sentenza in persona del legale rappresentante ed Parte_1 amministratore unico pro tempore, e in qualità di fideiussore di CP_1 Pt_1
hanno proposto il presente appello con atto di citazione notificato in data 8.06.2022, per
[...]
i motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 cessionaria – in virtù di contratto stipulato il 20.12.2017 – del credito originariamente vantato da , deducendo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello (bonifici del
30/06/2011 e del 24/09/2012).
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
3 Gli appellanti deducono l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi di seguito esposti:
1. - Deve essere prima esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti deducono che il primo giudice abbia errato nel rigettare l'eccezione di integrale nullità del mutuo chirografario concesso in data 1.6.2011.
Assumono in particolare che nella fattispecie si verterebbe in un'ipotesi di contratto di mutuo funzionalmente collegato ad un precedente rapporto di credito che non si è estinto naturalmente, stipulato per ripianare debiti pregressi, con il fine di concedere al cliente debitore le sostanze necessarie all'adempimento. Da tanto chiedono di desumere, per il cd. principio di presupposizione, la nullità derivata del contratto collegato, che il cliente, parte debole del rapporto e soggetto meritevole di tutela, non avrebbe stipulato se avesse conosciuto la causa di parziale invalidità del rapporto debitorio. In altri termini, assumono che trattandosi di mutuo stipulato per ottenere, dalla stessa banca, un finanziamento atto a ripianare un credito illegittimo per contrarietà all'art. 1284, co. 3, c.c. in virtù della clausola di interessi ultralegali, dall'illiceità del credito (rectius: di parte del credito) discenderebbe la nullità dell'intero contratto di mutuo. Dall'annullamento del mutuo chiedono di accertare e dichiarare che il debito della garantito dal fideiussore, sia esclusivamente quello Parte_1 indicato dal CTU quale saldo depurato dall'indebito sul conto corrente prima della concessione del mutuo, che assumono pari ad € 174.399,35.
La censura è infondata.
Come correttamente dedotto dall'appellata cessionaria, non sussistono i presupposti per ritenere applicabile, nella fattispecie, la sanzione, invocata da controparte, di nullità del mutuo per difetto di causa, dal momento che il finanziamento de quo non è stato concesso allo scopo di chiudere un rapporto di c/c e, quindi, per chiudere un rapporto di debito, sostituendolo con il rapporto di finanziamento, ma al solo scopo di riequilibrare le finanze della società.
Sul punto non vi è nel caso in esame alcuna ragione per discostarsi dall'orientamento di recente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5841 del 5.03.2025, in base al quale “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie
4 nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (principio di diritto affermato in precedenza dalla sezione III: <l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l'accredito sia passivo”, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17194: “Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”).
Nella fattispecie in esame, dalle premesse del contratto di finanziamento dell'1.06.2022 si evince chiaramente che il contratto di mutuo aveva lo scopo di consentire il “consolidamento passività a breve per riequilibrio finanziario” (veds. premesse del contratto di finanziamento dell'1.06.2022, lett.c), con la conseguenza che il mutuatario, unico responsabile della destinazione delle somme erogate una volta entrate nella sua disponibilità, ha deciso di utilizzare le stesse per ripianare l'esposizione debitoria derivante dal saldo negativo del c/c e da effetti insoluti e protestati (per € 101.225,06), pure addebitati in c/c.
Deve aggiungersi che, con statuizione coperta da giudicato in quanto non impugnata da alcuna delle parti, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità parziale del mutuo, ossia la nullità limitatamente ad €. 46.282,73, importo pari alla somma degli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul c/c, sul presupposto che, avendo la società debitrice chiesto il mutuo chirografario per “consolidamento passività a breve per riequilibrio finanziario”, lo avrebbe chiesto per un pari minor importo appunto di €. 46.282,73 ove il suo debito fosse stato all'epoca correttamente riportato nel saldo passivo del c/c. e che, per tale ragione, ha altresì scorporato dal debito finale degli odierni appellati gli interessi per il mutuo per tale somma, dal ctu determinati in € 10.709,05 (statuizione, come detto, coperta da giudicato).
2. - Con il primo motivo, in via logica da esaminare – come detto – dopo la censura relativa alla dedotta nullità del mutuo, gli appellanti deducono che il Tribunale abbia errato nel
5 rideterminare in €. 293.742,42, oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016, la somma dovuta alla banca da e da in solido, e ciò in quanto, avendo il Parte_1 CP_1 primo giudice ritenuto illegittimo l'addebito in c/c n. 686.11 di €. 46.282,73 (al punto da detrarre gli interessi per €. 10.709,05 dal mutuo per consolidamento passività limitatamente a tale importo), avrebbe dovuto detrarre dal passivo portato dal decreto ingiuntivo anche la somma di euro 46.282,73.
Assumono testualmente gli appellanti quanto segue: <Nel rideterminare le somme dovute dagli opponenti alla banca, però, il tribunale ha decurtato dall'importo ingiunto con il decreto opposto solo la somma relativa agli interessi (euro 10.709,05) e non l'intero importo dichiarato illegittimo pari ad euro 56.591,678 (46.282,73 + 7.709,05)>>.
Rileva la Corte che operando il calcolo così come chiesto dagli appellanti nella parte innanzi testualmente riportata si perviene ad un importo a debito di euro 247.859,79, calcolato come segue: euro 304.451,47 - euro 56.591,678 = euro 247.859,79.
Nel prosieguo tuttavia gli appellanti chiedono che la loro esposizione debitoria sia rideterminata nella minor somma di €.192.645,23 testualmente deducendo: <in sintesi da quanto si legge nelle motivazioni sopra riportate integrate con le risultanze del GTU con la perizia suppletiva di Aprile 2021, il debito va rideterminato in euro 192.645,23 considerando lo scorporo della somma illecita di interessi usurari e gli altri oneri e spese non dovute. Se ciò è vero, come è stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio e come è stato assunto dal Tribunale, la somma dovuta alla banca MPS è di euro 192.645,23 considerando lo scorporo della somma illecita degli interessi usurari e gli altri oneri e spese non dovuti>>.
In tale contesto, pur dovendosi segnalare la non coerenza delle suddette deduzioni degli appellanti (l'importo di euro 192.645,23 di cui alla prima relazione del CTU è infatti riferito al solo saldo sul c/c all'1-6-2011 e non tiene conto degli interessi passivi e delle spese per il mutuo, che i debitori sono ovviamente tenuti a versare, avendo consolidato il debito sul c/c con somme ottenute in mutuo), con la censura in esame può ritenersi introdotta la richiesta: I) di detrarre dall'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo l'ulteriore somma di euro
46.282,73, trattandosi di importo indebitamente registrato a debito nel conto corrente, derivando da tassi di interesse e spese illegittimi, II) di tener conto degli importi così come rideterminati dal CTU nelle relazioni peritali in atti, avendo il tribunale errato nel valutare le risultanze istruttorie.
Così valutato e delimitato il motivo di appello in esame (dovendosi questa Corte attenere al principio devolutivo), deve rilevarsi che l'esatto ammontare del credito residuo della banca
6 opposta, all'1 giugno 2011, risulta correttamente determinato e in sintesi chiarito dal CTU a pagina 3 della seconda relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ossia di quella depositata il 9 novembre 2021, ove, all'esito di motivazione tecnicamente corretta ed immune da vizi logici, come tale qui recepita, il CTU precisa testualmente quanto segue: <debito residuo sul rapporto di mutuo chirografario oggetto di indagine ammonta, sulla scorta della documentazione disponibile, ad euro 293.965,73 (pari ad euro 304.451,47 insomma ingiunta
- euro 10.485,74 risparmio per interessi). Inoltre, alla data dell'1/06/2011 il credito vantato dal correntista sul rapporto di conto corrente numero 686.11, come verificato nei precedenti elaborati peritali, ammonta ad euro 46.272,98>>.
Reputa la Corte che da un esame attento dei dati contabili e delle varie relazioni del consulente tecnico d'ufficio emerge che effettivamente il Tribunale ha errato nel detrarre dall'importo ingiunto solo l'indebito pari agli interessi per la concessione in mutuo di euro
46.272,98, ma non anche tale importo, pari alle somma delle voci di debito illegittimamente iscritte dalla banca sul conto corrente e determinate pertanto quale “indebito” nella prima consulenza del CTU.
Pertanto, recependo i calcoli sviluppati dal CTU nelle due relazioni, si perviene ad un importo a debito degli appellanti pari ad euro 247.692,75 così calcolato : euro 304.451,47 - (portato dal DI oggetto di opposizione) euro 56,758,72 = (10.485,74 x interessi indebiti + 46.272,98 x debito su c/c escluso) euro 247.692,75.
L'appello va pertanto accolto nei limiti di ragione, ossia riducendo l'importo della statuizione di condanna degli appellanti ad euro 247.692,75.
2.a - Dal dovuto, come detto qui determinato in euro 247.692,75, gli appellanti chiedono infine di detrarre due rate, cioè preammortamento e 1° rata mutuo, pagate dalla nel Pt_1 periodo successivo all'1/06/2011, data indicata dal Tribunale per l'accertamento contabile, per un totale di € 18.245,88, come da bonifici depositati in atti.
Tale richiesta, non inammissibile (come pure eccepito dalla difesa della cessionaria) in quanto attinente alla determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti, è tuttavia infondata nel merito, atteso che tali importi risultano già decurtati dalle somme richieste in sede monitoria, dalle quali si è partiti per decurtare l'indebito di euro 46.282,73 sul c/c e di euro 10.485,74 a titolo di interessi sul pari importo dato a mutuo. In particolare, il ricalcolo effettuato dal CTU ha riguardato le prime otto rate insolute del mutuo, corrispondenti alla somma ingiunta,
7 compresa la rata di preammortamento, con esclusione, quindi, della rata di preammortamento e della prima rata di mutuo.
3. - Con le note di trattazione scritta, depositate il 28.06.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024, gli appellanti hanno sollevato le seguenti eccezioni:
3.a - ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALL'ART.1957 C.C.
CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE: assumono in particolare che la clausola, contenuta nella fideiussione, che prevede che la banca - in deroga all'art. 1957 c.c. – possa rivolgere domanda di pagamento al fideiussore, “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod. civ.”, sarebbe nulla in quanto riproduttiva di quella dello schema unilaterale ABI, costituente intesa vietata perché restrittiva della libera concorrenza. Attesa detta nullità, ed esclusa di conseguenza l'operatività della deroga all'art. 1957 c.c., l'emissione del decreto ingiuntivo opposto si collocherebbe oltre il termine di decadenza stabilito tassativamente dall'art. 1957 c.c.
3.b - CONTESTUALE ALLA GARANZIA Controparte_4
STATALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.
4.4 D.M. 23 SETTEMBRE 2005: deducono gli appellanti che la fideiussione in oggetto rientri nelle garanzie “vietate” ex art 4.4 DM 23 settembre 2005, ai sensi del quale sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di
Garanzia non può essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Assumono che la fideiussione sottoscritta da dopo la delibera di ammissione CP_1 alla garanzia del Fondo non poteva essere rilasciata, per essere il mutuo già oggetto di garanzia concessa da parte del Fondo.
Sul punto la creditrice appellata deduce l'inammissibilità delle eccezioni di nullità della fideiussione, in quanto tardive per essere state formulate dagli appellanti solo con le note di trattazione scritta depositate il 28.6.2025, ossia nella fase conclusiva del giudizio di gravame.
Rileva la Corte che effettivamente e hanno formulato tali Parte_1 CP_1 eccezioni per la prima volta nel presente grado di giudizio, in particolare con le note di trattazione scritta depositate il 28.06.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2024, atteso che nel giudizio di primo grado risultano aver chiesto solo la declaratoria di decadenza di parte opposta (mentre, come detto, non hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art 4.4 DM 23 settembre 2005 e la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
8 Da quanto appena rilevato discende che le eccezioni di nullità della fideiussione formulate con le note del 28.06.2025 sono inammissibili in quanti tardive e possono essere valutate solo sotto il profilo della loro idoneità a sollecitare un rilievo officioso di tali nullità.
Sul punto si devono tuttavia richiamare i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass.
n.1170/2025 e Cass. n.30383/2024), secondo cui la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutta una serie di circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, delle quali viene qui in rilievo l'ultima, avente rilievo dirimente, nel senso di precludere tale rilievo officioso, in quanto specifica come sia richiesta “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, poiché, come in precedenza osservato, l'eccezione - in senso stretto - di estinzione della garanzia fideiussoria, conseguente al rilievo di nullità della clausola derogatoria di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non è stata proposta tempestivamente, deve escludersi la sussistenza del requisito della “concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
Per completezza, osserva la Corte che, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, la presenza delle dette clausole nel contratto di fideiussione, dunque la sola allegazione dello schema ABI e del provvedimento n. 55/2005, non costituisce circostanza sufficiente a privarlo interamente della sua efficacia, non essendo idonea a provare la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo.
Ciò in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'illiceità dell'intesa a monte, necessaria per ottenere l'accertamento dell'invalidità di talune o tutte le clausole di una fideiussione per conformità allo schema ABI, solo in relazione alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto d'indagine (novembre 2003 – maggio 2005)
(cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 41994/2021).
La parte attrice era pertanto onerata, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita anche all'epoca della
9 sottoscrizione dei contratti impugnati, il carattere uniforme delle clausole contestate, nonché la circostanza che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle dette clausole nulle, prova rigorosa che non risulta essere stata fornita dagli opponenti.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 4.4, del D.M. 23 settembre 2005 sul presupposto che tale articolo fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, e non alle garanzie personali prestate da persone fisiche (“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”), con la conseguenza che la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato.
Deve, pertanto, escludersi che gli appellanti possano fondatamente invocare la nullità delle suddette clausole del contratto di fideiussione al fine di veder liberato dalla CP_1 garanzia fideiussoria da lui prestata.
Conclusivamente l'appello va accolto solo nei limiti di quanto innanzi precisato.
5. - Le spese processuali, in ragione del parziale e limitato accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti nella misura del
50% per entrambi i gradi, mentre va posto a carico degli opponenti/appellanti, in solido tra loro, il restante 50%, liquidato come da dispositivo che segue (in misura intermedia tra i minimi e i medi di legge in relazione al valore dichiarato all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello).
Le spese delle CTU contabili espletate, in ragione delle risultanze delle stesse e dell'utilità per entrambe le parti, vengono in via definitiva poste a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione notificato l'8.06.2022 da Pt_1
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, e da
[...] [...]
, in proprio in qualità di fideiussore della nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria dell'originario Controparte_2 creditore avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Controparte_3
n. 3332 emessa il 9.12.2021, pubblicata in pari data, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) in parziale modifica del capo n.4) del dispositivo dell'appellata sentenza, ridetermina in euro 247.692,75 la somma di cui alla statuizione di condanna di e di Parte_1
10 in solido, al pagamento in favore della CP_1 [...]
oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016; Controparte_3
2) rigetta nel resto l'appello e l'opposizione;
3) in parziale modifica del capo n.6) del dispositivo dell'appellata sentenza, compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna e Parte_1 CP_1 in solido, al pagamento in favore della Controparte_3 del restante 50%, che liquida in euro 4.266,67 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
4) in parziale modifica del capo n.7) del dispositivo dell'appellata sentenza, pone, definitivamente, per il 50% in capo a in solido, e per Parte_1 CP_1 il restante 50% in capo alla le spese Controparte_3 della C.T.U. contabile espletata, già liquidate con separato decreto del Tribunale;
5) conferma nel resto l'appellata sentenza;
6) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di appello nella misura del
50% e condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 CP_1 favore della del restante 50%, che Controparte_3 liquida in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Lecce, l'11 luglio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Consiglieri: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 506 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
1) (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante ed Parte_1 P.IVA_1 amministratore unicopro tempore,
2) (C.F.: ), in proprio in qualità di CP_1 C.F._1 fideiussore della Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Erroi come da procura in atti,
APPELLANTI nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, cessionaria dell'originario creditore Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo come da procura in atti
APPELLATA conclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza del 26 marzo 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
1 Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato il 2.5.2017 la e Parte_1 CP_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 964/17, emesso il 21.3.2017 dal
Tribunale di Lecce, con cui la aveva Controparte_3 intimato loro -la prima in qualità di titolare del rapporto ed il secondo in qualità di fideiussore- il pagamento di €.304.451,47, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, per il recupero delle rate insolute al 31.12.2015 e della residua sorte capitale del mutuo chirografario concesso in data 1.6.2011 alla società opponente, per la quale
[...]
si era costituito fideiussore fino all'importo massimo di €.240.000,00, CP_1 successivamente innalzato in data 12.7.2002 sino all'importo massimo di €.336.000,00. Gli opponenti contestavano che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla banca dopo che gli stessi avevano già messo in discussione la spettanza della somma pretesa, promuovendo una procedura di mediazione obbligatoria, e, in particolare, deducevano che il contratto di mutuo era stato stipulato esclusivamente con lo scopo di ripianare la scopertura del conto corrente
n. 686.11 intestato alla precisando come tale scopertura fosse il risultato di Parte_1 condotte illecite della banca. Gli opponenti, difatti, con riferimento a tale conto corrente contestavano l'applicazione di interessi ultralegali illegittimi;
l'applicazione di interessi superiori al limite usurario;
l'illegittima modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittima applicazione di valute e spese non previste in contratto. Il fideiussore, poi, eccepiva anche la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. per non aver promosso entro sei mesi alcuna istanza contro la società debitrice principale. Pertanto, concludevano chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti applicati dalla banca in conto corrente e della nullità dei contratti bancari, la revoca del decreto ingiuntivo e
l'accertamento della decadenza della garanzia fideiussoria, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_3
l'infondatezza delle contestazioni inerenti alla legittimità di un eventuale impiego della somma mutuata per ripianare lo scoperto di conto corrente, deducendo in particolare la piena legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto ed in concreto applicate al conto corrente. Evidenziando, poi, come il fideiussore avesse espressamente dispensato la
2 banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite”.
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU contabile e, precisate le conclusioni, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 9.12.2021, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
Con sentenza n. 3332 depositata il 9.12.2021 il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'illegittimità delle spese e delle altre commissioni di messa a disposizione somme applicate senza specifiche pattuizioni, nonché degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto applicate oltre soglia ex L. 108/96 e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 964/17, rideterminando il credito di Controparte_3 in €.293.742,42, oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016. Rigettava le
[...] ulteriori domande degli opponenti e compensava tra le parti le spese del giudizio nella misura del 25%, condannando e in solido, al pagamento della Parte_1 CP_1 restante parte in favore della Poneva le spese della C.T.U per il 75% a carico di CP_3
e in solido, e per il restante 25% in capo alla Parte_1 CP_1 [...]
Controparte_3
Avverso la citata sentenza in persona del legale rappresentante ed Parte_1 amministratore unico pro tempore, e in qualità di fideiussore di CP_1 Pt_1
hanno proposto il presente appello con atto di citazione notificato in data 8.06.2022, per
[...]
i motivi che verranno di seguito esaminati.
Si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 cessionaria – in virtù di contratto stipulato il 20.12.2017 – del credito originariamente vantato da , deducendo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello (bonifici del
30/06/2011 e del 24/09/2012).
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 26.3.2025, sostituita da note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e l'appello è stato trattenuto per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
3 Gli appellanti deducono l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi di seguito esposti:
1. - Deve essere prima esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti deducono che il primo giudice abbia errato nel rigettare l'eccezione di integrale nullità del mutuo chirografario concesso in data 1.6.2011.
Assumono in particolare che nella fattispecie si verterebbe in un'ipotesi di contratto di mutuo funzionalmente collegato ad un precedente rapporto di credito che non si è estinto naturalmente, stipulato per ripianare debiti pregressi, con il fine di concedere al cliente debitore le sostanze necessarie all'adempimento. Da tanto chiedono di desumere, per il cd. principio di presupposizione, la nullità derivata del contratto collegato, che il cliente, parte debole del rapporto e soggetto meritevole di tutela, non avrebbe stipulato se avesse conosciuto la causa di parziale invalidità del rapporto debitorio. In altri termini, assumono che trattandosi di mutuo stipulato per ottenere, dalla stessa banca, un finanziamento atto a ripianare un credito illegittimo per contrarietà all'art. 1284, co. 3, c.c. in virtù della clausola di interessi ultralegali, dall'illiceità del credito (rectius: di parte del credito) discenderebbe la nullità dell'intero contratto di mutuo. Dall'annullamento del mutuo chiedono di accertare e dichiarare che il debito della garantito dal fideiussore, sia esclusivamente quello Parte_1 indicato dal CTU quale saldo depurato dall'indebito sul conto corrente prima della concessione del mutuo, che assumono pari ad € 174.399,35.
La censura è infondata.
Come correttamente dedotto dall'appellata cessionaria, non sussistono i presupposti per ritenere applicabile, nella fattispecie, la sanzione, invocata da controparte, di nullità del mutuo per difetto di causa, dal momento che il finanziamento de quo non è stato concesso allo scopo di chiudere un rapporto di c/c e, quindi, per chiudere un rapporto di debito, sostituendolo con il rapporto di finanziamento, ma al solo scopo di riequilibrare le finanze della società.
Sul punto non vi è nel caso in esame alcuna ragione per discostarsi dall'orientamento di recente espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5841 del 5.03.2025, in base al quale “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie
4 nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (principio di diritto affermato in precedenza dalla sezione III: <l'accredito della somma mutuata mediante una annotazione contabile nell'ambito di un rapporto in conto corrente comporta che l'importo mutuato sia concretamente messo a disposizione del mutuatario e, quindi, equivale a materiale trasferimento del denaro, anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l'accredito sia passivo”, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17194: “Il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e
l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo”).
Nella fattispecie in esame, dalle premesse del contratto di finanziamento dell'1.06.2022 si evince chiaramente che il contratto di mutuo aveva lo scopo di consentire il “consolidamento passività a breve per riequilibrio finanziario” (veds. premesse del contratto di finanziamento dell'1.06.2022, lett.c), con la conseguenza che il mutuatario, unico responsabile della destinazione delle somme erogate una volta entrate nella sua disponibilità, ha deciso di utilizzare le stesse per ripianare l'esposizione debitoria derivante dal saldo negativo del c/c e da effetti insoluti e protestati (per € 101.225,06), pure addebitati in c/c.
Deve aggiungersi che, con statuizione coperta da giudicato in quanto non impugnata da alcuna delle parti, il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità parziale del mutuo, ossia la nullità limitatamente ad €. 46.282,73, importo pari alla somma degli addebiti illegittimamente operati dalla banca sul c/c, sul presupposto che, avendo la società debitrice chiesto il mutuo chirografario per “consolidamento passività a breve per riequilibrio finanziario”, lo avrebbe chiesto per un pari minor importo appunto di €. 46.282,73 ove il suo debito fosse stato all'epoca correttamente riportato nel saldo passivo del c/c. e che, per tale ragione, ha altresì scorporato dal debito finale degli odierni appellati gli interessi per il mutuo per tale somma, dal ctu determinati in € 10.709,05 (statuizione, come detto, coperta da giudicato).
2. - Con il primo motivo, in via logica da esaminare – come detto – dopo la censura relativa alla dedotta nullità del mutuo, gli appellanti deducono che il Tribunale abbia errato nel
5 rideterminare in €. 293.742,42, oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016, la somma dovuta alla banca da e da in solido, e ciò in quanto, avendo il Parte_1 CP_1 primo giudice ritenuto illegittimo l'addebito in c/c n. 686.11 di €. 46.282,73 (al punto da detrarre gli interessi per €. 10.709,05 dal mutuo per consolidamento passività limitatamente a tale importo), avrebbe dovuto detrarre dal passivo portato dal decreto ingiuntivo anche la somma di euro 46.282,73.
Assumono testualmente gli appellanti quanto segue: <Nel rideterminare le somme dovute dagli opponenti alla banca, però, il tribunale ha decurtato dall'importo ingiunto con il decreto opposto solo la somma relativa agli interessi (euro 10.709,05) e non l'intero importo dichiarato illegittimo pari ad euro 56.591,678 (46.282,73 + 7.709,05)>>.
Rileva la Corte che operando il calcolo così come chiesto dagli appellanti nella parte innanzi testualmente riportata si perviene ad un importo a debito di euro 247.859,79, calcolato come segue: euro 304.451,47 - euro 56.591,678 = euro 247.859,79.
Nel prosieguo tuttavia gli appellanti chiedono che la loro esposizione debitoria sia rideterminata nella minor somma di €.192.645,23 testualmente deducendo: <in sintesi da quanto si legge nelle motivazioni sopra riportate integrate con le risultanze del GTU con la perizia suppletiva di Aprile 2021, il debito va rideterminato in euro 192.645,23 considerando lo scorporo della somma illecita di interessi usurari e gli altri oneri e spese non dovute. Se ciò è vero, come è stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio e come è stato assunto dal Tribunale, la somma dovuta alla banca MPS è di euro 192.645,23 considerando lo scorporo della somma illecita degli interessi usurari e gli altri oneri e spese non dovuti>>.
In tale contesto, pur dovendosi segnalare la non coerenza delle suddette deduzioni degli appellanti (l'importo di euro 192.645,23 di cui alla prima relazione del CTU è infatti riferito al solo saldo sul c/c all'1-6-2011 e non tiene conto degli interessi passivi e delle spese per il mutuo, che i debitori sono ovviamente tenuti a versare, avendo consolidato il debito sul c/c con somme ottenute in mutuo), con la censura in esame può ritenersi introdotta la richiesta: I) di detrarre dall'esposizione debitoria di cui al decreto ingiuntivo l'ulteriore somma di euro
46.282,73, trattandosi di importo indebitamente registrato a debito nel conto corrente, derivando da tassi di interesse e spese illegittimi, II) di tener conto degli importi così come rideterminati dal CTU nelle relazioni peritali in atti, avendo il tribunale errato nel valutare le risultanze istruttorie.
Così valutato e delimitato il motivo di appello in esame (dovendosi questa Corte attenere al principio devolutivo), deve rilevarsi che l'esatto ammontare del credito residuo della banca
6 opposta, all'1 giugno 2011, risulta correttamente determinato e in sintesi chiarito dal CTU a pagina 3 della seconda relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ossia di quella depositata il 9 novembre 2021, ove, all'esito di motivazione tecnicamente corretta ed immune da vizi logici, come tale qui recepita, il CTU precisa testualmente quanto segue: <debito residuo sul rapporto di mutuo chirografario oggetto di indagine ammonta, sulla scorta della documentazione disponibile, ad euro 293.965,73 (pari ad euro 304.451,47 insomma ingiunta
- euro 10.485,74 risparmio per interessi). Inoltre, alla data dell'1/06/2011 il credito vantato dal correntista sul rapporto di conto corrente numero 686.11, come verificato nei precedenti elaborati peritali, ammonta ad euro 46.272,98>>.
Reputa la Corte che da un esame attento dei dati contabili e delle varie relazioni del consulente tecnico d'ufficio emerge che effettivamente il Tribunale ha errato nel detrarre dall'importo ingiunto solo l'indebito pari agli interessi per la concessione in mutuo di euro
46.272,98, ma non anche tale importo, pari alle somma delle voci di debito illegittimamente iscritte dalla banca sul conto corrente e determinate pertanto quale “indebito” nella prima consulenza del CTU.
Pertanto, recependo i calcoli sviluppati dal CTU nelle due relazioni, si perviene ad un importo a debito degli appellanti pari ad euro 247.692,75 così calcolato : euro 304.451,47 - (portato dal DI oggetto di opposizione) euro 56,758,72 = (10.485,74 x interessi indebiti + 46.272,98 x debito su c/c escluso) euro 247.692,75.
L'appello va pertanto accolto nei limiti di ragione, ossia riducendo l'importo della statuizione di condanna degli appellanti ad euro 247.692,75.
2.a - Dal dovuto, come detto qui determinato in euro 247.692,75, gli appellanti chiedono infine di detrarre due rate, cioè preammortamento e 1° rata mutuo, pagate dalla nel Pt_1 periodo successivo all'1/06/2011, data indicata dal Tribunale per l'accertamento contabile, per un totale di € 18.245,88, come da bonifici depositati in atti.
Tale richiesta, non inammissibile (come pure eccepito dalla difesa della cessionaria) in quanto attinente alla determinazione dei rapporti dare-avere tra le parti, è tuttavia infondata nel merito, atteso che tali importi risultano già decurtati dalle somme richieste in sede monitoria, dalle quali si è partiti per decurtare l'indebito di euro 46.282,73 sul c/c e di euro 10.485,74 a titolo di interessi sul pari importo dato a mutuo. In particolare, il ricalcolo effettuato dal CTU ha riguardato le prime otto rate insolute del mutuo, corrispondenti alla somma ingiunta,
7 compresa la rata di preammortamento, con esclusione, quindi, della rata di preammortamento e della prima rata di mutuo.
3. - Con le note di trattazione scritta, depositate il 28.06.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024, gli appellanti hanno sollevato le seguenti eccezioni:
3.a - ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALL'ART.1957 C.C.
CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE: assumono in particolare che la clausola, contenuta nella fideiussione, che prevede che la banca - in deroga all'art. 1957 c.c. – possa rivolgere domanda di pagamento al fideiussore, “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod. civ.”, sarebbe nulla in quanto riproduttiva di quella dello schema unilaterale ABI, costituente intesa vietata perché restrittiva della libera concorrenza. Attesa detta nullità, ed esclusa di conseguenza l'operatività della deroga all'art. 1957 c.c., l'emissione del decreto ingiuntivo opposto si collocherebbe oltre il termine di decadenza stabilito tassativamente dall'art. 1957 c.c.
3.b - CONTESTUALE ALLA GARANZIA Controparte_4
STATALE IN VIOLAZIONE DELL'ART.
4.4 D.M. 23 SETTEMBRE 2005: deducono gli appellanti che la fideiussione in oggetto rientri nelle garanzie “vietate” ex art 4.4 DM 23 settembre 2005, ai sensi del quale sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di
Garanzia non può essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Assumono che la fideiussione sottoscritta da dopo la delibera di ammissione CP_1 alla garanzia del Fondo non poteva essere rilasciata, per essere il mutuo già oggetto di garanzia concessa da parte del Fondo.
Sul punto la creditrice appellata deduce l'inammissibilità delle eccezioni di nullità della fideiussione, in quanto tardive per essere state formulate dagli appellanti solo con le note di trattazione scritta depositate il 28.6.2025, ossia nella fase conclusiva del giudizio di gravame.
Rileva la Corte che effettivamente e hanno formulato tali Parte_1 CP_1 eccezioni per la prima volta nel presente grado di giudizio, in particolare con le note di trattazione scritta depositate il 28.06.2025 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2024, atteso che nel giudizio di primo grado risultano aver chiesto solo la declaratoria di decadenza di parte opposta (mentre, come detto, non hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell'art 4.4 DM 23 settembre 2005 e la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
8 Da quanto appena rilevato discende che le eccezioni di nullità della fideiussione formulate con le note del 28.06.2025 sono inammissibili in quanti tardive e possono essere valutate solo sotto il profilo della loro idoneità a sollecitare un rilievo officioso di tali nullità.
Sul punto si devono tuttavia richiamare i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass.
n.1170/2025 e Cass. n.30383/2024), secondo cui la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutta una serie di circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, delle quali viene qui in rilievo l'ultima, avente rilievo dirimente, nel senso di precludere tale rilievo officioso, in quanto specifica come sia richiesta “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa
Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Ebbene, poiché, come in precedenza osservato, l'eccezione - in senso stretto - di estinzione della garanzia fideiussoria, conseguente al rilievo di nullità della clausola derogatoria di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non è stata proposta tempestivamente, deve escludersi la sussistenza del requisito della “concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
Per completezza, osserva la Corte che, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, la presenza delle dette clausole nel contratto di fideiussione, dunque la sola allegazione dello schema ABI e del provvedimento n. 55/2005, non costituisce circostanza sufficiente a privarlo interamente della sua efficacia, non essendo idonea a provare la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo.
Ciò in quanto il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell'illiceità dell'intesa a monte, necessaria per ottenere l'accertamento dell'invalidità di talune o tutte le clausole di una fideiussione per conformità allo schema ABI, solo in relazione alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto d'indagine (novembre 2003 – maggio 2005)
(cfr. Cass. SS.UU., sentenza n. 41994/2021).
La parte attrice era pertanto onerata, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita anche all'epoca della
9 sottoscrizione dei contratti impugnati, il carattere uniforme delle clausole contestate, nonché la circostanza che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle dette clausole nulle, prova rigorosa che non risulta essere stata fornita dagli opponenti.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 4.4, del D.M. 23 settembre 2005 sul presupposto che tale articolo fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, e non alle garanzie personali prestate da persone fisiche (“sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”), con la conseguenza che la previsione del fondo di garanzia non esclude la ricorrenza di una garanzia personale ulteriore prestata da un privato.
Deve, pertanto, escludersi che gli appellanti possano fondatamente invocare la nullità delle suddette clausole del contratto di fideiussione al fine di veder liberato dalla CP_1 garanzia fideiussoria da lui prestata.
Conclusivamente l'appello va accolto solo nei limiti di quanto innanzi precisato.
5. - Le spese processuali, in ragione del parziale e limitato accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, possono essere compensate tra le parti nella misura del
50% per entrambi i gradi, mentre va posto a carico degli opponenti/appellanti, in solido tra loro, il restante 50%, liquidato come da dispositivo che segue (in misura intermedia tra i minimi e i medi di legge in relazione al valore dichiarato all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello).
Le spese delle CTU contabili espletate, in ragione delle risultanze delle stesse e dell'utilità per entrambe le parti, vengono in via definitiva poste a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto con atto di citazione notificato l'8.06.2022 da Pt_1
in persona del legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore, e da
[...] [...]
, in proprio in qualità di fideiussore della nei confronti di CP_1 Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria dell'originario Controparte_2 creditore avverso la sentenza del Tribunale di Lecce Controparte_3
n. 3332 emessa il 9.12.2021, pubblicata in pari data, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) in parziale modifica del capo n.4) del dispositivo dell'appellata sentenza, ridetermina in euro 247.692,75 la somma di cui alla statuizione di condanna di e di Parte_1
10 in solido, al pagamento in favore della CP_1 [...]
oltre interessi convenzionali dal 19.4.2016; Controparte_3
2) rigetta nel resto l'appello e l'opposizione;
3) in parziale modifica del capo n.6) del dispositivo dell'appellata sentenza, compensa le spese processuali nella misura del 50% e condanna e Parte_1 CP_1 in solido, al pagamento in favore della Controparte_3 del restante 50%, che liquida in euro 4.266,67 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
4) in parziale modifica del capo n.7) del dispositivo dell'appellata sentenza, pone, definitivamente, per il 50% in capo a in solido, e per Parte_1 CP_1 il restante 50% in capo alla le spese Controparte_3 della C.T.U. contabile espletata, già liquidate con separato decreto del Tribunale;
5) conferma nel resto l'appellata sentenza;
6) compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di appello nella misura del
50% e condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 CP_1 favore della del restante 50%, che Controparte_3 liquida in euro 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Lecce, l'11 luglio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dr.ssa Anna Rita Pasca
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