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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3768/2025 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.12.2025; già dichiarata la contumacia dell' ; Controparte_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3768 del R.G. dell'anno 2025, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (8.12.1965 - c.f.: Parte_1
- domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura conferita C.F._1
separatamente in formato analogico la cui copia per immagine viene attestata conforme all'originale ex art. 4 co. 3 D.M. 163/2013 e art. 22 D.Lgs 8/2005, sottoscritta con firma digitale e telematicamente notificata unitamente al ricorso, dall'avv. Eva Gafà del Foro di Reggio
Calabria), l' in persona del l.r.p.t. (contumace) e l Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1 1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere in quanto l' stante la cessazione d'attività della CP_2
ricorrente con decorrenza 23.1.2003 – presupposto per l'emissione dell'avviso di addebito n.
39420160001146566000 oggetto di causa - ha provveduto alla cancellazione e al successivo sgravio di quest'ultimo..
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
Emerge infatti dalla documentazione prodotta in giudizio dall' che lo sgravio dell'avviso CP_2
di addebito oggetto di causa è intervenuto solo a seguito di domanda di cancellazione dell'impresa trasmessa dalla ricorrente in data 22.7.2025, e quindi nella stessa data di deposito del ricorso.
L'avvenuta rinuncia alla pretesa contributiva dell'istituto previdenziale non può quindi imputarsi a colpevole negligenza di quest'ultimo, che si è al contrario tempestivamente attivato una volta ricevuto l'atto d'impulso da parte dell'interessata.
Da ciò discende la necessità di compensare le spese di lite nell'ottica del criterio della cd. soccombenza virtuale, atteso che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (e ancor più dell'avviso di addebito presupposto) oggetto di causa detta istanza di cancellazione non era stata ancora - con tutta evidenza - depositata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t. e Controparte_2 dell' (contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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