Art. 34. Riconoscimento dell'equivalenza 1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE , 84/526/CEE e 84/527/CEE , e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 , di attuazione della direttiva 1999/36/CE , sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati.
2. I rubinetti e gli accessori di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 , di attuazione della direttiva 1999/36/CE , recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 , di attuazione della direttiva 97/23/CE , conformemente all' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 , possono essere ancora utilizzati.
Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23 del 2002 , si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2002 , cosi' recita:
"Art. 3. (Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione)
1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 , ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.".
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.
2. I rubinetti e gli accessori di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 , di attuazione della direttiva 1999/36/CE , recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 , di attuazione della direttiva 97/23/CE , conformemente all' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 , possono essere ancora utilizzati.
Note all'art. 34:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 23 del 2002 , si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti alla direttiva 2008/68/CE , si veda nelle note all'articolo 2.
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 23 del 2002 , cosi' recita:
"Art. 3. (Valutazione di conformita' per l'immissione sul mercato della Comunita' europea delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione)
1. I recipienti e le cisterne di nuova fabbricazione devono essere conformi alle disposizioni dettate al riguardo dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. La conformita' di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata mediante le procedure di valutazione di conformita' fissate dall'allegato IV, parte I, e specificate all'allegato V.
2. I rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle relative disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento.
3. I rubinetti e altri accessori con una funzione diretta di sicurezza per l'attrezzatura a pressione trasportabile, ivi comprese le valvole di sicurezza, le valvole di riempimento e di drenaggio e i rubinetti delle bombole, devono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' di livello pari o superiore a quella del recipiente o della cisterna su cui sono montati.
Tali rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione della conformita' separata da quella relativa al recipiente od altra cisterna.
4. I rubinetti e gli accessori di cui al comma 3, per quanto concerne le prescrizioni tecniche specifiche non contenute nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e nelle disposizioni interne di recepimento, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 , ed essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, ad una procedura di valutazione della conformita' di categoria II, III o IV, a seconda che il recipiente o la cisterna rientri nella categoria 1, 2 o 3, come previsto nell'allegato V del presente decreto.
5. Non e' consentito vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), conformi al presente decreto e recanti il relativo marchio previsto dall'articolo 10, commi l e 2.".
Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.