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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009729387 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro l' ER ,contro l' intimazione di pagamento n.298 20249009729387000 concernente l' Avviso d' accertamento TY7011M00175/2014 , notificato il 23.6.2014.
EP , quanto alla Intimazione:difetto di motivazione;
erroneità e non debenza delle somme , per violazione del giudicato intervenuto con la sentenza della ( ex) Commissione Tributaria Regionale n.
7120/2021, che rideterminava l' importo del maggior reddito accertato;
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'ER , chiamando in causa L' Agenzia delle Entrate e chiedendo la reiezione del ricorso.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate, che perorava l' integrale reiezione del ricorso.
All' odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che l' avviso d' accertamento di cui sopra è stato regolarmente impugnato dalla ricorrente.
Il ricorso rgr 1864/2014 è stato definito dalla CGT di I Grado di SR con la sentenza 3587/06/2015, parzialmente favorevole all' Ufficio, nei termini di cui alla motivazione.
L' Appello ( RGR 4007/2016) proposto dalla ricorrente, è stato definito con la sentenza resa dalla CGT di
II grado della Sicilia con sentenza nr. 7120/04/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza di I grado, il maggior reddito accertato è pari ad euro 12.000 .
L' Ufficio, come ha dimostrato, ha riliquidato gli importi, in forza della sentenza passata in giudicato, ed ha effettuato lo sgravio parziale con protocollo nr. 2021S243987.
In data 17.1.2025 iscriveva fermo dei beni mobili registrati, e successivamente L' ER notificava l'
Intimazione.
E', pertanto, del tutto destituita di fondamento l' eccezione del ricorrente, relativa al difetto di motivazione dell' atto, perchè l' avviso d' accertamento è stato regolarmente impugnato, e ad essa sono ben note le vicende processuali, desumibili dalle sentenze di I e II grado.
II Eccezione: poiché la sentenza della CGT di II grado è ormai definitiva, la ricorrente non può rimettere in discussione , né l' accertamento dell' Ufficio, né l' esito della rideterminazione di detto accertamento, operato dalla Corte , la quale ha deciso che il maggior reddito è pari ad euro 12.000.
L' Uffico ha dimostrato che, a seguito dell' Avviso e della conseguente impugnazione, ha iscritto a ruolo
1/3 dell' importo delle imposte, contributi INPS e sanzioni;
a seguito della sentenza ( parzialmente favorevole), con altra Intimazione ( TY71PPN00064/2017), sono state iscritte ulteriori somme per imposte e sanzioni;
infine, a seguito della sentenza di II Grado , l' Ufficio prima emetteva ( nel 2021) due sgravi parziali;
poi, al netto degli sgravi, faceva notificare l' Intimazione di cui sopra, per le somme residue relative ad Imposta, interessi e sanzioni.
Con gli allegati 3-4-5-6, già noti alla ricorrente, perchè atti ad essa già regolarmente notificati in precedenza, l' Ufficio ha dettagliatamente illustrato nel dettaglio le somme in origine pretese, quelle rimodulate in forza delle sentenze, quelle già in precedenza sgravate, e quelle residue pretese in forza del giudicato.
La ricorrente nulla ha controdedotto alle efficaci produzioni documentali dell' ufficio, trincerandosi dietro le iniziali e del tutto generiche contestazioni.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti costituite le spese di lite, quantificate in euro 500,00 per ciascuna, oltre spese generali, oneri contributivi e fiscali, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 16.1.2026
Il Presidente relatore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 153/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009729387 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.1.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro l' ER ,contro l' intimazione di pagamento n.298 20249009729387000 concernente l' Avviso d' accertamento TY7011M00175/2014 , notificato il 23.6.2014.
EP , quanto alla Intimazione:difetto di motivazione;
erroneità e non debenza delle somme , per violazione del giudicato intervenuto con la sentenza della ( ex) Commissione Tributaria Regionale n.
7120/2021, che rideterminava l' importo del maggior reddito accertato;
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'ER , chiamando in causa L' Agenzia delle Entrate e chiedendo la reiezione del ricorso.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate, che perorava l' integrale reiezione del ricorso.
All' odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che l' avviso d' accertamento di cui sopra è stato regolarmente impugnato dalla ricorrente.
Il ricorso rgr 1864/2014 è stato definito dalla CGT di I Grado di SR con la sentenza 3587/06/2015, parzialmente favorevole all' Ufficio, nei termini di cui alla motivazione.
L' Appello ( RGR 4007/2016) proposto dalla ricorrente, è stato definito con la sentenza resa dalla CGT di
II grado della Sicilia con sentenza nr. 7120/04/2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza di I grado, il maggior reddito accertato è pari ad euro 12.000 .
L' Ufficio, come ha dimostrato, ha riliquidato gli importi, in forza della sentenza passata in giudicato, ed ha effettuato lo sgravio parziale con protocollo nr. 2021S243987.
In data 17.1.2025 iscriveva fermo dei beni mobili registrati, e successivamente L' ER notificava l'
Intimazione.
E', pertanto, del tutto destituita di fondamento l' eccezione del ricorrente, relativa al difetto di motivazione dell' atto, perchè l' avviso d' accertamento è stato regolarmente impugnato, e ad essa sono ben note le vicende processuali, desumibili dalle sentenze di I e II grado.
II Eccezione: poiché la sentenza della CGT di II grado è ormai definitiva, la ricorrente non può rimettere in discussione , né l' accertamento dell' Ufficio, né l' esito della rideterminazione di detto accertamento, operato dalla Corte , la quale ha deciso che il maggior reddito è pari ad euro 12.000.
L' Uffico ha dimostrato che, a seguito dell' Avviso e della conseguente impugnazione, ha iscritto a ruolo
1/3 dell' importo delle imposte, contributi INPS e sanzioni;
a seguito della sentenza ( parzialmente favorevole), con altra Intimazione ( TY71PPN00064/2017), sono state iscritte ulteriori somme per imposte e sanzioni;
infine, a seguito della sentenza di II Grado , l' Ufficio prima emetteva ( nel 2021) due sgravi parziali;
poi, al netto degli sgravi, faceva notificare l' Intimazione di cui sopra, per le somme residue relative ad Imposta, interessi e sanzioni.
Con gli allegati 3-4-5-6, già noti alla ricorrente, perchè atti ad essa già regolarmente notificati in precedenza, l' Ufficio ha dettagliatamente illustrato nel dettaglio le somme in origine pretese, quelle rimodulate in forza delle sentenze, quelle già in precedenza sgravate, e quelle residue pretese in forza del giudicato.
La ricorrente nulla ha controdedotto alle efficaci produzioni documentali dell' ufficio, trincerandosi dietro le iniziali e del tutto generiche contestazioni.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti costituite le spese di lite, quantificate in euro 500,00 per ciascuna, oltre spese generali, oneri contributivi e fiscali, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 16.1.2026
Il Presidente relatore