CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3566/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3566/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6361/2021, pubblicata in data
7/7/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., quale rappresentante di già Controparte_1 Controparte_2
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lorenzo Mazzeo (C.F.
[...]
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in virtù Controparte_3 C.F._2
di procura in atti, dall'avv. Carlo Formisano (C.F. C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 6361/2021 pubblicata in data 7/7/2021, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_3 della società volta ad ottenere la rideterminazione del Controparte_2 saldo del rapporto di conto corrente n. 26000119, nel quale erano confluite le 2 R.G. n. 3566/2021 somme derivanti dal conto n. 1000/31855, previa dichiarazione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta e conseguente espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, CMS e contabilizzazione illegittima delle valute, con la costituzione in giudizio di quale procuratrice di Parte_1 [...]
che aveva chiesto il rigetto della domanda, ha così deciso la causa: CP_2
“Dichiara la nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa per le ragioni indicate in motivazione e dichiara che alla data del 31/3/2016 il c/c n. 26/119 presentava un saldo creditore pari ad € 43.477,76.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Carlo Formisano CP_4 in quanto anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 550,00 per spese ed €
6.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- la prima contestazione mossa dall'attore riguarda l'illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca sui conti correnti (per interessi, spese e commissioni) in quanto non regolarmente pattuiti, vista l'assenza di contratti stipulati in forma scritta;
- alla luce di tale contestazione, sarebbe stato onere della convenuta depositare i relativi contratti, allo scopo di dimostrare la legittima pattuizione delle condizioni negoziali;
- la banca, tuttavia, non ha esibito i due contratti oggetto di causa, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso in data 30/10/2018;
- da ciò consegue la nullità di entrambi i contratti di conto corrente, in quanto non muniti della necessaria forma scritta ex art. 117 TUB;
- dalla nullità del contratto originario di conto corrente discende la necessità di operare il ricalcolo del saldo contabile escludendo tutti i costi negoziali addebitati dalla banca illegittimamente, in assenza di pattuizione scritta,
- dunque, i conti vanno rielaborati con esclusione degli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, CMS e spese, nonché degli effetti delle valute;
- pertanto, è corretta l'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU nella relazione agli atti, secondo la quale, per il conto n. 016025730160 poi diventato n 1000/31855, al momento della sua chiusura risultava un saldo a favore del correntista di € 3 R.G. n. 3566/2021
29.409,04, mentre per il conto n. 26000/119 risulta un saldo a favore del correntista di € 14.068,72.
§ 3. Ha proposto appello, avverso la suindicata decisione, la Parte_1 nella indicata qualità, convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e CP_3 deducendo, quali motivi di impugnazione, che il primo Giudice:
A) aveva violato la regola distributiva degli oneri probatori, ritenendo che fosse essa esponente a dover dimostrare il contenuto del contratto, piuttosto che l'attore a dover provare l'insussistenza della pattuizione scritta dell'accordo;
B) aveva errato nell'accogliere la domanda, atteso che l'attore, non producendo in giudizio il contratto, non aveva provato la nullità delle pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alla CMS, alle valute ed alla capitalizzazione degli interessi;
C) avrebbe dovuto rigettare la domanda, stante il deposito, da parte del CP_3 soltanto di alcuni degli estratti conto relativi ai rapporti bancari;
D) aveva errato nell'adeguarsi apoditticamente alle conclusioni cui era pervenuto il CTU, in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui occorre dare conto delle ragioni di dissenso rispetto ai rilievi critici mossi al consulente d'ufficio;
E) non aveva tenuto conto che agli atti mancava la prova di un affidamento di fatto;
F) non aveva in alcun modo considerato i rilievi critici svolti da essa esponente all'operato del CTU, sotto il profilo, in particolare, della dedotta mancanza di contratto.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, in ragione CP_3 della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 5.1. I primi due motivi d'impugnazione, che possono esaminarsi congiuntamente perché vertenti entrambi sulla lamentata violazione, da parte del
Tribunale di Napoli, della regola della distribuzione degli oneri probatori, sono privi di pregio.
Infatti, deve ritenersi, al contrario dell'assunto dell'appellante, che nel caso di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam e la domanda, basata sul mancato perfezionamento della forma scritta del contratto di conto 4 R.G. n. 3566/2021 corrente e di concessione di linee di credito sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. 9/3/2021, n. 6480).
Non essendovi motivo per discostarsi dal richiamato orientamento, la doglianza della banca non può avere positivo approdo.
§ 5.2. Quanto alla recriminazione relativa alla produzione, da parte dell'attore, soltanto di alcuni degli estratti conto concernenti la movimentazione dei rapporti bancari oggetto di lite, la stessa non può condividersi per le ragioni di seguito esposte:
- come affermato dai giudici di legittimità, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. 9/2/2023, n. 4083; Cass. 7/12/2022, n. 35979);
- ebbene, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così
Cass. 2/5/2024, n. 11735; nello stesso senso, cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23852);
- nella specie, quanto al primo rapporto di conto corrente (n. 26000119), il CTU ha precisato che lo stesso è sorto prima del 2/1/2004, riportando l'estratto conto al giorno 1/1/2004 un debito del correntista pari ad € 25.006,65; 5 R.G. n. 3566/2021
- rispetto a tale rapporto risultano versati in atti tutti gli estratti conto nel periodo
1/1/2004 –31/3/2016, mancando soltanto l'estratto del mese di luglio 2004;
- ora, il consulente ha rilevato che detto conto corrente è stato oggetto di anatocismo trimestrale, con addebito di somme a titolo di interesse ultralegali e
CMS;
- quanto al rapporto di conto corrente n. 016025730160, poi diventato n.
1000/31855 a seguito della fusione per incorporazione tra Controparte_2
e (girocontato in data 4/2/2013 sul conto n. 26000119), risultano agli CP_5 atti riassunti a scalare dal 30/6/1999 al 31/12/2000, riassunti a scalare per l'intero anno 2001 ed estratti conto dal 18/4/2001 al 30/11/2001, tutti gli estratti conto relativi al periodo 1/1/2002–4/2/2013, mancando soltanto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre 2002, per il quale è presente il riassunto a scalare;
- ciò detto, rispetto a tale conto il CTU ha rilevato un saldo iniziale, in data
2/2/2002, pari ad € 36.515,25 a debito del correntista, mentre il saldo finale riportato sull'estratto conto in data 4/4/2013 è pari a zero;
- in mancanza di qualsiasi pattuizione contrattuale scritta, il consulente d'ufficio ha correttamente proceduto al ricalcolo del saldo, anche rispetto a tale conto, escludendo gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione degli stessi e CMS;
- all'esito di tale rideterminazione l'ausiliare ha individuato un saldo finale a credito del correntista, in ragione dell'importo di € 43.477,76, che costituisce la somma dei saldi attivi dei due conti innanzi indicati, pari, rispettivamente, ad €
29.409,04 e ad € 14.068,72 (cfr. pagg.
8-9 della relazione depositata in data
21/1/2020).
§ 5.3. Né è pertinente il rimprovero mosso dall'appellante al primo Giudice per essersi adeguato alle conclusioni del CTU, senza tenere in alcun modo conto dei rilievi critici svolti al predetto.
In proposito, va considerato che la società appellante si è genericamente richiamata alle tesi sostenute in comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza in alcun modo trasfondere le stesse nell'atto di appello, il che comporta un evidente deficit di specificità del motivo in oggetto.
Ed è appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, risulta che nel giudizio di primo grado la abbia omesso ogni rilievo critico, nel termine assegnato, CP_4 avverso la cd. bozza della relazione di consulenza tecnica. 6 R.G. n. 3566/2021
§ 5.4. Quanto alla doglianza concernente la mancata prova dell'affidamento di fatto, rileva la Corte che si è in presenza di una critica del tutto fuori centro, la quale non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza di primo grado che, sulla scorta dell'indagine tecnica, ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo le somme addebitate a titoli che imponevano, ai fini della loro legittimità, un accordo scritto a pena di nullità che non risulta raggiunto fra le parti.
§ 5.5. Con l'ultimo motivo di appello, infine, la si duole che il Controparte_6
Tribunale non abbia considerato i rilievi critici esplicitati riguardo all'operato del
CTU, con particolare riferimento al profilo che l'onere di produrre il contratto sarebbe stato a carico del correntista.
Trattasi con evidenza di assunto del tutto privo di consistenza, avuto riguardo a quanto evidenziato sub § 5.2 in ordine all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è in alcun modo ipotizzabile che la parte che lamenti la carenza di un contratto per il quale sia prevista la forma scritta ad substantiam possa essere onerata della relativa prova.
§ 5.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
§ 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00, riduzione al 50% del parametro relativo all'istruzione, la quale non ha avuto luogo, e determinazione, quanto alle altre voci, di un compenso prossimo alla metà fra parametri medi e parametri minimi.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nella indicata qualità, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 3/8/2021, nei confronti di avverso la sentenza Controparte_3
n. 6361/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7/7/2021, così provvede: 7 R.G. n. 3566/2021
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del CP_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3566/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6361/2021, pubblicata in data
7/7/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., quale rappresentante di già Controparte_1 Controparte_2
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lorenzo Mazzeo (C.F.
[...]
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, in virtù Controparte_3 C.F._2
di procura in atti, dall'avv. Carlo Formisano (C.F. C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/3/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 6361/2021 pubblicata in data 7/7/2021, il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Controparte_3 della società volta ad ottenere la rideterminazione del Controparte_2 saldo del rapporto di conto corrente n. 26000119, nel quale erano confluite le 2 R.G. n. 3566/2021 somme derivanti dal conto n. 1000/31855, previa dichiarazione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta e conseguente espunzione di tutti gli addebiti applicati dalla banca per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, CMS e contabilizzazione illegittima delle valute, con la costituzione in giudizio di quale procuratrice di Parte_1 [...]
che aveva chiesto il rigetto della domanda, ha così deciso la causa: CP_2
“Dichiara la nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa per le ragioni indicate in motivazione e dichiara che alla data del 31/3/2016 il c/c n. 26/119 presentava un saldo creditore pari ad € 43.477,76.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Carlo Formisano CP_4 in quanto anticipatario, delle spese di lite che liquida in € 550,00 per spese ed €
6.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014”.
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- la prima contestazione mossa dall'attore riguarda l'illegittimità degli addebiti eseguiti dalla banca sui conti correnti (per interessi, spese e commissioni) in quanto non regolarmente pattuiti, vista l'assenza di contratti stipulati in forma scritta;
- alla luce di tale contestazione, sarebbe stato onere della convenuta depositare i relativi contratti, allo scopo di dimostrare la legittima pattuizione delle condizioni negoziali;
- la banca, tuttavia, non ha esibito i due contratti oggetto di causa, nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. emesso in data 30/10/2018;
- da ciò consegue la nullità di entrambi i contratti di conto corrente, in quanto non muniti della necessaria forma scritta ex art. 117 TUB;
- dalla nullità del contratto originario di conto corrente discende la necessità di operare il ricalcolo del saldo contabile escludendo tutti i costi negoziali addebitati dalla banca illegittimamente, in assenza di pattuizione scritta,
- dunque, i conti vanno rielaborati con esclusione degli addebiti per interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, CMS e spese, nonché degli effetti delle valute;
- pertanto, è corretta l'ipotesi di calcolo elaborata dal CTU nella relazione agli atti, secondo la quale, per il conto n. 016025730160 poi diventato n 1000/31855, al momento della sua chiusura risultava un saldo a favore del correntista di € 3 R.G. n. 3566/2021
29.409,04, mentre per il conto n. 26000/119 risulta un saldo a favore del correntista di € 14.068,72.
§ 3. Ha proposto appello, avverso la suindicata decisione, la Parte_1 nella indicata qualità, convenendo in giudizio il dinanzi a questa Corte e CP_3 deducendo, quali motivi di impugnazione, che il primo Giudice:
A) aveva violato la regola distributiva degli oneri probatori, ritenendo che fosse essa esponente a dover dimostrare il contenuto del contratto, piuttosto che l'attore a dover provare l'insussistenza della pattuizione scritta dell'accordo;
B) aveva errato nell'accogliere la domanda, atteso che l'attore, non producendo in giudizio il contratto, non aveva provato la nullità delle pattuizioni relative agli interessi ultralegali, alla CMS, alle valute ed alla capitalizzazione degli interessi;
C) avrebbe dovuto rigettare la domanda, stante il deposito, da parte del CP_3 soltanto di alcuni degli estratti conto relativi ai rapporti bancari;
D) aveva errato nell'adeguarsi apoditticamente alle conclusioni cui era pervenuto il CTU, in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui occorre dare conto delle ragioni di dissenso rispetto ai rilievi critici mossi al consulente d'ufficio;
E) non aveva tenuto conto che agli atti mancava la prova di un affidamento di fatto;
F) non aveva in alcun modo considerato i rilievi critici svolti da essa esponente all'operato del CTU, sotto il profilo, in particolare, della dedotta mancanza di contratto.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi il gravame, in ragione CP_3 della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 5.1. I primi due motivi d'impugnazione, che possono esaminarsi congiuntamente perché vertenti entrambi sulla lamentata violazione, da parte del
Tribunale di Napoli, della regola della distribuzione degli oneri probatori, sono privi di pregio.
Infatti, deve ritenersi, al contrario dell'assunto dell'appellante, che nel caso di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam e la domanda, basata sul mancato perfezionamento della forma scritta del contratto di conto 4 R.G. n. 3566/2021 corrente e di concessione di linee di credito sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (cfr. Cass. 9/3/2021, n. 6480).
Non essendovi motivo per discostarsi dal richiamato orientamento, la doglianza della banca non può avere positivo approdo.
§ 5.2. Quanto alla recriminazione relativa alla produzione, da parte dell'attore, soltanto di alcuni degli estratti conto concernenti la movimentazione dei rapporti bancari oggetto di lite, la stessa non può condividersi per le ragioni di seguito esposte:
- come affermato dai giudici di legittimità, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cass. 9/2/2023, n. 4083; Cass. 7/12/2022, n. 35979);
- ebbene, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così
Cass. 2/5/2024, n. 11735; nello stesso senso, cfr. Cass. 29/10/2020, n. 23852);
- nella specie, quanto al primo rapporto di conto corrente (n. 26000119), il CTU ha precisato che lo stesso è sorto prima del 2/1/2004, riportando l'estratto conto al giorno 1/1/2004 un debito del correntista pari ad € 25.006,65; 5 R.G. n. 3566/2021
- rispetto a tale rapporto risultano versati in atti tutti gli estratti conto nel periodo
1/1/2004 –31/3/2016, mancando soltanto l'estratto del mese di luglio 2004;
- ora, il consulente ha rilevato che detto conto corrente è stato oggetto di anatocismo trimestrale, con addebito di somme a titolo di interesse ultralegali e
CMS;
- quanto al rapporto di conto corrente n. 016025730160, poi diventato n.
1000/31855 a seguito della fusione per incorporazione tra Controparte_2
e (girocontato in data 4/2/2013 sul conto n. 26000119), risultano agli CP_5 atti riassunti a scalare dal 30/6/1999 al 31/12/2000, riassunti a scalare per l'intero anno 2001 ed estratti conto dal 18/4/2001 al 30/11/2001, tutti gli estratti conto relativi al periodo 1/1/2002–4/2/2013, mancando soltanto l'estratto conto relativo all'ultimo trimestre 2002, per il quale è presente il riassunto a scalare;
- ciò detto, rispetto a tale conto il CTU ha rilevato un saldo iniziale, in data
2/2/2002, pari ad € 36.515,25 a debito del correntista, mentre il saldo finale riportato sull'estratto conto in data 4/4/2013 è pari a zero;
- in mancanza di qualsiasi pattuizione contrattuale scritta, il consulente d'ufficio ha correttamente proceduto al ricalcolo del saldo, anche rispetto a tale conto, escludendo gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione degli stessi e CMS;
- all'esito di tale rideterminazione l'ausiliare ha individuato un saldo finale a credito del correntista, in ragione dell'importo di € 43.477,76, che costituisce la somma dei saldi attivi dei due conti innanzi indicati, pari, rispettivamente, ad €
29.409,04 e ad € 14.068,72 (cfr. pagg.
8-9 della relazione depositata in data
21/1/2020).
§ 5.3. Né è pertinente il rimprovero mosso dall'appellante al primo Giudice per essersi adeguato alle conclusioni del CTU, senza tenere in alcun modo conto dei rilievi critici svolti al predetto.
In proposito, va considerato che la società appellante si è genericamente richiamata alle tesi sostenute in comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, senza in alcun modo trasfondere le stesse nell'atto di appello, il che comporta un evidente deficit di specificità del motivo in oggetto.
Ed è appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, risulta che nel giudizio di primo grado la abbia omesso ogni rilievo critico, nel termine assegnato, CP_4 avverso la cd. bozza della relazione di consulenza tecnica. 6 R.G. n. 3566/2021
§ 5.4. Quanto alla doglianza concernente la mancata prova dell'affidamento di fatto, rileva la Corte che si è in presenza di una critica del tutto fuori centro, la quale non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza di primo grado che, sulla scorta dell'indagine tecnica, ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo le somme addebitate a titoli che imponevano, ai fini della loro legittimità, un accordo scritto a pena di nullità che non risulta raggiunto fra le parti.
§ 5.5. Con l'ultimo motivo di appello, infine, la si duole che il Controparte_6
Tribunale non abbia considerato i rilievi critici esplicitati riguardo all'operato del
CTU, con particolare riferimento al profilo che l'onere di produrre il contratto sarebbe stato a carico del correntista.
Trattasi con evidenza di assunto del tutto privo di consistenza, avuto riguardo a quanto evidenziato sub § 5.2 in ordine all'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è in alcun modo ipotizzabile che la parte che lamenti la carenza di un contratto per il quale sia prevista la forma scritta ad substantiam possa essere onerata della relativa prova.
§ 5.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del gravame, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
§ 6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00, riduzione al 50% del parametro relativo all'istruzione, la quale non ha avuto luogo, e determinazione, quanto alle altre voci, di un compenso prossimo alla metà fra parametri medi e parametri minimi.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nella indicata qualità, con atto di citazione Parte_1 notificato in data 3/8/2021, nei confronti di avverso la sentenza Controparte_3
n. 6361/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 7/7/2021, così provvede: 7 R.G. n. 3566/2021
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese del CP_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 16/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.