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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2014/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2014 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, P.zza Giuseppe Bianchi n. 5 presso lo studio dell'avv.to Marcello Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Belgrano n.7 presso lo studio dell'avv.to Virginia Cassani che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale del 26.6.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2014/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 30.12.2024 chiedeva modificarsi quanto disposto Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Genova con sentenza in data 30.1.2009 (n.15/09); in particolare chiedeva revocarsi il contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne e medio Per_1 tempore divenuto economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva ad una revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, dall'altro chiedeva che controparte fosse condannata a rimborsare importi relativi a spese straordinarie da essa sostenute per ed in precedenza dal padre non corrisposti. Per_1
All'udienza del 26.6.2025 il Tribunale, ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto in punto mantenimento del figlio maggiorenne , riconoscendone l'intervenuta indipendenza economica con Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2021; quanto precede altresì concordando in favore della ricorrente il rimborso di una somma a titolo di spese straordinarie per il mantenimento dello stesso in precedenza dal resistente non corrisposte nel periodo 2018/2020.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Genova con sentenza in data 30.1.2009 (n.15/09) nel senso che:
1) revoca a far data dal mese di giugno 2021 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2) dandosi atto di come si riconosca debitore nei confronti di Parte_1
della somma di € 1.491,25 a titolo di spese straordinarie per il CP_1 mantenimento del figlio in precedenza non corrisposte relativamente Per_1 al periodo 2018/2020; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 12.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2014 del registro generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025 e vertente tra
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Imperia, P.zza Giuseppe Bianchi n. 5 presso lo studio dell'avv.to Marcello Ferrari che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via Belgrano n.7 presso lo studio dell'avv.to Virginia Cassani che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni relative a figli nati da relazione more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da verbale del 26.6.2025”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2014/2024 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso in data 30.12.2024 chiedeva modificarsi quanto disposto Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Genova con sentenza in data 30.1.2009 (n.15/09); in particolare chiedeva revocarsi il contributo posto a proprio carico per il mantenimento del figlio (25 anni, essendo nato il [...]), ormai maggiorenne e medio Per_1 tempore divenuto economicamente indipendente.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva ad una revoca o riduzione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, dall'altro chiedeva che controparte fosse condannata a rimborsare importi relativi a spese straordinarie da essa sostenute per ed in precedenza dal padre non corrisposti. Per_1
All'udienza del 26.6.2025 il Tribunale, ritenuto che la causa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti, potesse considerarsi matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale ed a precisare le conclusioni. Acquisite quelle del Pubblico Ministero e visto l'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., Il Tribunale si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come le parti, rassegnando conclusioni congiunte, abbiano di fatto formalizzato un accordo medio tempore raggiunto in punto mantenimento del figlio maggiorenne , riconoscendone l'intervenuta indipendenza economica con Per_1 decorrenza dal mese di giugno 2021; quanto precede altresì concordando in favore della ricorrente il rimborso di una somma a titolo di spese straordinarie per il mantenimento dello stesso in precedenza dal resistente non corrisposte nel periodo 2018/2020.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide a modifica di quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Genova con sentenza in data 30.1.2009 (n.15/09) nel senso che:
1) revoca a far data dal mese di giugno 2021 il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio , ormai maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
2) dandosi atto di come si riconosca debitore nei confronti di Parte_1
della somma di € 1.491,25 a titolo di spese straordinarie per il CP_1 mantenimento del figlio in precedenza non corrisposte relativamente Per_1 al periodo 2018/2020; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 12.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 2