Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 257/2023 R.G. promossa da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti,
dall'avvocato Giuseppe Di Mauro, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di
PEC indicata nei registri del Ministero di Giustizia
APPELLANTE
CONTRO
- nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato C.F._1
Jessica Di Maritino, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Vittoria, via Principe
Umberto n. 155
APPELLATA
- nata a [...] il [...] (C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Italo Alia, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Vittoria, via Principe Umberto n. 155
APPELLATO
E CONTRO
“DA Controparte_3
(P.IVA ), con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG), Contrada Orto P.IVA_2
Rabbito n. 4, società risultante cessata in data 07.11.2018
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 167/2023 pubblicata il 27.1.2023,
definitivamente pronunciando, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1454/2018,
emesso dal Tribunale di Ragusa, di euro 12.584,05 e compensava le spese di lite.
Contr Ha proposto appello il (in seguito ) con atto di Parte_1
citazione notificato il 24.2.2203 ed il 30.4.2024.
Si è costituita che ha domandato il rigetto dell'appello, spese vinte e CP_1
distratte. Si è altresì costituito che ha domandato il rigetto CP_2
dell'appello, spese vinte e distratte.
All'udienza del 18.11.2024, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non pronuncia la contumacia di Controparte_5
in quanto lo stesso appellante dà atto che detta società risulta
[...]
cessata il 7.11.2018.
I primi tre motivi di appello si possono esaminare congiuntamente in quanto evidentemente connessi, logicamente e giuridicamente.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ripartito l'onere probatorio e non ha esaminato la documentazione prodotta.
L'appellante censura la sentenza in quanto il criterio di ricostruzione dei consumi utilizzato non è stato ritenuto condivisibile e quindi non è stata data la prova del
Contr credito. Afferma che nel caso a mani deve essere il debitore a provare la sussistenza del fatto estintivo dell'altrui pretesa e a fronte di ciò ha genericamente contestato la congruità dei consumi e non il prezzo unitario per kw.
Inoltre, per un verso il fornitore ha provato il prelievo illecito (allaccio diretto alla rete, incontestato) e calcolato in maniera dettagliata i consumi e per l'altro il somministrato non ha dato la prova dell'erroneità del calcolo né ha contestato la verifica tecnica effettuata dal personale di E-Distribuzione spa.
Contr Quindi, sempre a mente di , deve ritenersi provato il fatto costitutivo del credito rappresentato mediante il verbale di verifica n.131/2014 che assume fede privilegiata fino a querela di falso alla pari della ricostruzione dell'energia abusivamente prelevata, effettuata dai Tecnici di Enel Distribuzione addetti i quali sono equiparati,
3 nei limiti del servizio a cui sono addetti, ai pubblici ufficiali, come da giurisprudenza consolidata.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per insufficiente e contraddittoria della motivazione, in particolare in merito alla ricostruzione dei consumi in ipotesi di prelievo fraudolento
Contr Sostiene che se il fatto costitutivo del credito del somministrante nasce dalla condotta illecita dell'utente, come nel caso di specie, è il fruitore a dover dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un attenta custodia dell'impianto, ovvero deve provare di avere diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ed indica giurisprudenza.
Il primo giudice avrebbe dovuto correttamente valutare i consumi ricostruiti da Enel,
anche a fronte di quello storico e di tutta la documentazione prodotta, anche fiscale,
che reca l'indicazione del periodo di riferimento, pari alla vigenza del contratto di somministrazione, il tutto condensato nella fattura che indica i singoli prezzi in conformità alla Delibera AEEG ARG/elt 107/0, Al. A.
In ogni caso la ricostruzione della quantità di energia consumata non può che essere di tipo presuntivo perché a causa della manomissione (allaccio diretto alla rete) non vi è la registrazione del consumo abusivo, che viene necessariamente ricostruito sulla base di alcune metodologie tecniche scientificamente validate.
4 Dunque, il Tribunale ha errato laddove non ha considerato che la sentenza doveva necessariamente fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, largamente
Contr offerte e documentate da , senza necessità di CTU.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto la mancanza di prova in ordine all'imputabilità della manomissione alla signora . CP_1
Contr Sostiene che il primo giudice ha errato sul punto in quanto la consolidata giurisprudenza prevede la sussistenza della responsabilità dell'intestatario dell'utenza, sul quale incombe un dovere di custodia che prescinde pure dall'ubicazione del misuratore, fatta salva la prova contraria che, di conseguenza,
incombe sul somministrato. Al riguardo sarebbe irrilevante il rogito dell'8.4.2014,
erroneamente evidenziato in sentenza, in forza del quale un ramo dell'azienda sarebbe stato affittato a (che avrebbe fruito dell'utenza): ciò, in Parte_2
quanto il servizio elettrico non ha mai ricevuto una richiesta di cessazione dell'utenza da parte della società ” e pertanto questa (con i soci CP_5
accomandatari) deve comunque rispondere dell'energia elettrica indebitamente prelevata.
I motivi sono fondati.
Osserva in primo luogo la Corte che la verifica effettuata da E-Distribuzione ha accertato che non è stato manomesso il contatore al suo interno bensì è stato “by passato” mediante allaccio diretto dell'utenza alla rete elettrica, con cavi maggiorati
(4 per 1 per 16) rispetto a quelli di ingresso (5 per 6).
5 Gli appellati non hanno contestato detta circostanza ma hanno dedotto che la manomissione non può ascriversi ai medesimi, tanto è vero che il giudizio penale incardinato a carico di si è risolto con l'assoluzione. CP_1
Siffatta difesa, osserva la Corte, non è conducente in quanto nella sentenza penale l'assoluzione della , pronunciata ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cpp, così CP_1
motiva: “non essendovi certezza in ordine all'avere essa, e non altri, commesso il fatto contestato”.
A questo riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato
(Cass., II, 21.6.2023 n. 17708; in termini III, 11.3.2016 n. 4764 e 21/04/2016
n.8035).
Nel caso a mani, come visto appena più sopra, la sentenza penale è stata pronunciata proprio ex art. 530, comma 2, c.p.p.
Quanto al valore della verifica effettuata dai tecnici Enel, questa Corte osserva che la
Suprema Corte ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
6 di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass.
7/11/2014, n. 23800, con ampi richiami giurisprudenziali).
In questo caso le verifiche hanno accertato fatti oggettivi e cioè il detto “by pass”,
cioè l'allaccio diretto dell'utenza alla rete elettrica, alterando il giusto collegamento all'apparecchio di misura e con l'utilizzo, osserva ancora la Corte, di cavi con sezione maggiorata rispetto a quella predisposta dal soggetto erogatore.
Né è possibile, sempre a mente di questa Corte, non considerare la giurisprudenza dei giudici di legittimità, a mente dei quali il titolare di un'utenza di energia elettrica che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (ex multis, Cass., III, 11/11/2024 n. 29046 e 18/10/2023 n.28984; VI, 17/05/2022 n.
15771).
Per quanto è dato evincere dalle prime fatture e dal riepilogo dei consumi via via fatturati, in atti, si è passati da un consumo rilevante nei primissimi mesi di fornitura,
ad uno di molto inferiore dal mese di luglio 2012 in poi, per circa due anni e, ciò, a fronte del “by pass” del contatore con allaccio diretto alla rete.
7 Quanto al metodo di misura e quindi alla sua attendibilità questa Corte rileva che la
Suprema Corte, in due fattispecie analoghe a quello che ci occupa ha confermato la sentenza di merito e rigettato il ricorso del consumatore in quanto in materia extracontrattuale il danno patrimoniale può essere determinato in via presuntiva ed ha ritenuto "evidente la non arbitrarietà del criterio nella specie adottato, atteso che l'allaccio abusivo a monte del contatore (quest'ultimo regolarmente contrattualizzato)
è a tutti gli effetti un allaccio diretto alla rete di e-distribuzione privo di contratto per il quale si applica, proprio secondo quanto stabilito al punto 5.6 del documento
"Criteri di stima e ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica" prodotto da parte attrice sub. doc. 11, il criterio della "potenza tecnicamente prelevabile" (Cass.,
III - 11/11/2024, n. 29046 e 22/07/2024, n. 20249).
Nel caso a mani il consumo è stato ricostruito proprio in virtù del detto metodo della potenza tecnicamente prelevabile “incrociato” con la sezione dei cavi utilizzati per l'allaccio diretto alla rete, con consumi precedenti, avuto riguardo all'attività cui l'utenza era posta a servizio.
A ciò si aggiunga, come dianzi accennato, che la verifica è stata effettuata a seguito di un calo dei consumi, come si nota dai consumi esposti nelle prime fatture dell'utenza poste a confronto con il prospetto di ricostruzione dei consumi relativo,
osserva ancora la Corte, ad un'utenza trifase con 10 kw nominali ed 11 disponibili relativa a forno e rosticceria con sala consumazione, per come si evince dall'elenco dei beni oggetto della cessione di azienda (2012) in favore degli appellati.
8 Al riguardo, e ciò per confutare ulteriormente le difese degli appellati, la Corte
osserva che è lecito domandarsi che necessità vi era di impiantare un'utenza di energia elettrica di tale potenza se, come sostenuto e come pure si argomenta nella sentenza impugnata, i prodotti venivano realizzati in un diverso locale fornito da altra utenza? E per quale motivo non è stata prodotta in giudizio la fatturazione dei consumi di energia in detto altro locale (via Orto Rabbito 4 sempre di Chiaramonte
Gulfi), a necessario riscontro delle dichiarazioni testimoniali raccolte e valorizzate in sentenza? E perché, attesi i consumi asseriti dagli odierni appellanti, non è stata fatta una trasformazione del contratto iniziale, per energia trifase, in altro meno impegnativo dal punto di vista economico?
Al riguardo la Corte ritiene che le dichiarazioni testimoniali, fatte da due clienti del
” aventi ad oggetto, come dianzi indicato, la realizzazione dei Parte_3
prodotti in altra sede non inficiano, singolarmente e nel complesso, gli indizi gravi,
precisi e concordanti raccolti dal Servizio di energia che individuano un allaccio diretto alla rete e delimitano i consumi anomali, sostanzialmente, per quasi tutta la durata della fornitura in questione presso i detti locali di via Nicosia 4.
Invero, le dichiarazioni testimoniali dei due clienti, i quali hanno deposto nel senso che i beni acquistati provenivano dall'altra sede del ”, posta in via Orto CP_3
Rabbito, non possono assurgere a prova del mancato utilizzo delle attrezzature e della quantità di energia consumata per forno, impastatrice, tavole calde e fredde,
frigoriferi, banco consumazione e quant'altro elencato in calce alla cessione di attività del 2.5.2012 da tale in favore degli odierni appellati agli atti Persona_1
9 del Notaio di Ragusa: potevano al più dimostrare che qualche Persona_2
prodotto proveniva da altra sede di lavoro del ” in questione. CP_3
Inoltre, osserva ulteriormente la Corte, il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il periodo di consumo anomalo (due anni) comprendesse un'intera annata nella quale altro soggetto era divenuto titolare dell'attività oggetto di fornitura: in realtà siffatta circostanza è riferibile ad un solo mese successivo alla stipula del contratto di affitto dell'azienda da parte degli appellati a tale contratto stipulato Parte_4
l'8.4.2014 per atto del Notaio di Vittoria: invero, i consumi Persona_3
sono stati calcolati ed addebitati fino al mese di maggio del 2014, data in cui si è
svolta (19.5.2014) la verifica Enel, di cui al verbale in atti.
Al riguardo, peraltro, la deduzione dell'appellante è fondata laddove sostiene che,
per quel limitato periodo, successivo alla cessione dell'azienda a terzi (un mese circa), al fine di evitare il pagamento dell'energia calcolata ovvero illecitamente
“prelevata”, gli appellati avrebbero dovuto comunicare al servizio elettrico la cessazione dell'utenza ovvero rendersi parte diligente affinché la cessionaria dell'azienda provvedesse alla voltura.
Invece, nel caso di specie, ciò non è avvenuto e il distacco/cessazione della fornitura di cui erano titolari gli appellati è stata effettuata d'ufficio dal servizio elettrico proprio in occasione della verifica.
Inoltre, agli atti si possono leggere le spontanee dichiarazioni della detta affittuaria dell'azienda rese alla Guardia di Finanza di Ragusa, la quale ha riferito di aver preso possesso del locale il 10 aprile 2014, che il contatore appariva integro, che attendeva
10 di ricevere la prima bolletta per effettuare la voltura e che rimase basita in occasione della verifica di Enel, allorquando la stessa poté constatare che, nonostante si fosse proceduto alla rimozione del contatore l'energia era ancora disponibile.
In ogni caso, osserva ancora la Corte, giammai in poco più di un mese il consumo a carico della nuova titolare dell'azienda avrebbe potuto essere quello, rilevante,
ricostruito ex post dal Servizio elettrico, pari a circa 71.794 kw riferito a circa 20
mesi di fornitura (luglio 2012/maggio 2014).
Per l'insieme di queste ragioni, osserva conclusivamente la Corte, i primi tre motivi di appello devono essere accolti.
Il quarto motivo di appello, relativo al regime delle spese del primo giudizio, rimane assorbito dalla regolazione delle spese dei due gradi, che segue.
*****
Le spese dei due gradi di giudizio, tenuto conto del principio di soccombenza,
devono essere poste, in solido, a carico di e di ed a CP_1 CP_2
favore del . Parte_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore della causa tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00, compensi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado si liquidano in complessivi euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per quella introduttiva, euro 1.680,00
per quella di trattazione/istruttoria ed euro 1.701,00 per quella decisionale e, per il
11 secondo grado, in complessivi euro 5.270,50, di cui euro 382,50 per esborsi, euro
1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione/istruttoria (sola trattazione) ed euro 1.911,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA
come per legge per entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 257/2023, accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa, n. 167/2023 pubblicata il 27.1.2023 e per l'effetto rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1454/2018 emesso dal medesimo Tribunale.
Condanna in solido e al pagamento delle spese di lite CP_1 CP_6
dei due gradi del giudizio in favore di come sopra Parte_1
quantificate per il primo grado in complessivi euro 5.077,00 e per il secondo in complessivi euro 5.270,50, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi),
CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, il 17 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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