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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 7455/2014 R.G., avente a oggetto scioglimento della
comunione,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ), ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , rappresentati e Parte_8 Parte_9 Parte_10
difesi dall'avv. Giovanni Gentile,
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Stellaccio, Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Assuntina Bruno, Controparte_2
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gentile, Controparte_3
CONVENUTO Conclusioni delle parti all'udienza del 26 febbraio 2025:
I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni chiedendo che la controversia sia decisa in punto di cessazione della materia del contendere, recependo le statuizioni contenute nelle intese intercorse, con compensazione delle spese di lite, in tal senso precisando le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_9 Parte_8
, , e , come rappresentati e difesi,
[...] Parte_10 Parte_7
premettendo di rivestire, giusto atto del 14 marzo 2013, unitamente agli ulteriori germani
, e , la qualità di donatari pro indiviso di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
taluni beni immobili siti in Palagiano, uno dei quali occupato in via esclusiva da , Controparte_1
chiedevano che l'intestato Tribunale pronunziasse lo scioglimento della comunione, con vendita dei cespiti e ripartizione del ricavato, tenendo in debito conto l'indennizzo spettante ad essi attori per l'indebita occupazione esclusiva da parte di . Controparte_1
Quest'ultima costituendosi non si opponeva allo scioglimento della comunione, rilevando però di aver usucapito il bene occupato in via esclusiva, ragione per la quale instava per il relativo accertamento, con espunzione del detto bene dal novero dei cespiti costituenti la comproprietà.
Si costituivano anche gli ulteriori convenuti , che aderiva totalmente alle Controparte_3
domande attrici, e che non si opponeva alla divisione, chiedendo tuttavia Controparte_2
l'assegnazione di uno dei beni in comunione.
Istauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva con lo scambio di memorie autorizzate e veniva istruita mediante CTU.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso dell'attore , i cui eredi di Parte_1
costituivano mediante atto di intervento. Le parti infine giungevano ad un accordo conciliativo, trasfuso nell'atto datato 21 febbraio 2025,
depositato nel fascicolo telematico del giudizio, provvedendo, all'udienza del 26 febbraio 2025, a chiedere la definizione della controversia mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere e recepimento delle condizioni pattuite nell'atto transattivo/conciliativo, in tal senso precisando le conclusioni.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito ogni questione tra loro controversa oggetto del presente giudizio, con recepimento delle condizioni trasfuse nell'atto transattivo/conciliativo datato 21 febbraio 2025, come dalle stesse richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, prevedendo la prededuzione dei costi bancari per le operazioni finali ad eseguirsi a cura dell'ausiliario e per la estinzione del conto corrente vincolato all'ordine giudiziale n. 11032, così come la ulteriore prededuzione relativa agli esborsi ancora eventualmente dovuti in favore del CTU Geom. a titolo di compensi liquidati, il Persona_1
tutto a valere sul saldo attivo attualmente presente sul detto conto. Successivamente, sempre a cura dell'ausiliario, dovrà farsi luogo alla ripartizione del residuo importo presente sul conto corrente bancario in parola a beneficio delle parti nella misura indicata nell'atto del 21 febbraio
2025.
Le spese, in conformità alle intese raggiunte dalle parti devono infine essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere, con integrale recepimento delle condizioni trasfuse nell'atto transattivo/conciliativo intercorso tra le parti in data 21
febbraio 2025, in atti del giudizio;
2) dispone conseguentemente che l'ausiliario avv. provveda a utilizzare in Persona_2
prededuzione le somme attualmente giacenti sul conto corrente bancario n. 11032, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 3, per le incombenze di estinzione del detto conto corrente, comprese quelle fiscali, e per le spese riferite alle operazioni finali di riparto, nonché infine per provvedere alle eventuali residue somme liquidate e non ancora corrisposte al CTU Geom. ; Persona_1
3) dispone che all'esito il medesimo ausiliario provveda a corrispondere le somme residue in favore delle parti, nella misura indicata nel già richiamato atto del 21 febbraio 2025,
autorizzandolo infine alla estinzione del rapporto bancario in parola;
4) spese compensate.
Così deciso in Taranto il 31 marzo 2025
Il Giudice (dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 7455/2014 R.G., avente a oggetto scioglimento della
comunione,
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ), ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , rappresentati e Parte_8 Parte_9 Parte_10
difesi dall'avv. Giovanni Gentile,
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Stellaccio, Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Assuntina Bruno, Controparte_2
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gentile, Controparte_3
CONVENUTO Conclusioni delle parti all'udienza del 26 febbraio 2025:
I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni chiedendo che la controversia sia decisa in punto di cessazione della materia del contendere, recependo le statuizioni contenute nelle intese intercorse, con compensazione delle spese di lite, in tal senso precisando le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_9 Parte_8
, , e , come rappresentati e difesi,
[...] Parte_10 Parte_7
premettendo di rivestire, giusto atto del 14 marzo 2013, unitamente agli ulteriori germani
, e , la qualità di donatari pro indiviso di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
taluni beni immobili siti in Palagiano, uno dei quali occupato in via esclusiva da , Controparte_1
chiedevano che l'intestato Tribunale pronunziasse lo scioglimento della comunione, con vendita dei cespiti e ripartizione del ricavato, tenendo in debito conto l'indennizzo spettante ad essi attori per l'indebita occupazione esclusiva da parte di . Controparte_1
Quest'ultima costituendosi non si opponeva allo scioglimento della comunione, rilevando però di aver usucapito il bene occupato in via esclusiva, ragione per la quale instava per il relativo accertamento, con espunzione del detto bene dal novero dei cespiti costituenti la comproprietà.
Si costituivano anche gli ulteriori convenuti , che aderiva totalmente alle Controparte_3
domande attrici, e che non si opponeva alla divisione, chiedendo tuttavia Controparte_2
l'assegnazione di uno dei beni in comunione.
Istauratosi il contraddittorio, la controversia proseguiva con lo scambio di memorie autorizzate e veniva istruita mediante CTU.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso dell'attore , i cui eredi di Parte_1
costituivano mediante atto di intervento. Le parti infine giungevano ad un accordo conciliativo, trasfuso nell'atto datato 21 febbraio 2025,
depositato nel fascicolo telematico del giudizio, provvedendo, all'udienza del 26 febbraio 2025, a chiedere la definizione della controversia mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere e recepimento delle condizioni pattuite nell'atto transattivo/conciliativo, in tal senso precisando le conclusioni.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito ogni questione tra loro controversa oggetto del presente giudizio, con recepimento delle condizioni trasfuse nell'atto transattivo/conciliativo datato 21 febbraio 2025, come dalle stesse richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, prevedendo la prededuzione dei costi bancari per le operazioni finali ad eseguirsi a cura dell'ausiliario e per la estinzione del conto corrente vincolato all'ordine giudiziale n. 11032, così come la ulteriore prededuzione relativa agli esborsi ancora eventualmente dovuti in favore del CTU Geom. a titolo di compensi liquidati, il Persona_1
tutto a valere sul saldo attivo attualmente presente sul detto conto. Successivamente, sempre a cura dell'ausiliario, dovrà farsi luogo alla ripartizione del residuo importo presente sul conto corrente bancario in parola a beneficio delle parti nella misura indicata nell'atto del 21 febbraio
2025.
Le spese, in conformità alle intese raggiunte dalle parti devono infine essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere, con integrale recepimento delle condizioni trasfuse nell'atto transattivo/conciliativo intercorso tra le parti in data 21
febbraio 2025, in atti del giudizio;
2) dispone conseguentemente che l'ausiliario avv. provveda a utilizzare in Persona_2
prededuzione le somme attualmente giacenti sul conto corrente bancario n. 11032, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 3, per le incombenze di estinzione del detto conto corrente, comprese quelle fiscali, e per le spese riferite alle operazioni finali di riparto, nonché infine per provvedere alle eventuali residue somme liquidate e non ancora corrisposte al CTU Geom. ; Persona_1
3) dispone che all'esito il medesimo ausiliario provveda a corrispondere le somme residue in favore delle parti, nella misura indicata nel già richiamato atto del 21 febbraio 2025,
autorizzandolo infine alla estinzione del rapporto bancario in parola;
4) spese compensate.
Così deciso in Taranto il 31 marzo 2025
Il Giudice (dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)