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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6453 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28741/2020
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 30/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 28741/2020, sono comparsi:
- nessuno per la parte attrice;
- l'Avv. PIERA MESSINA per la parte convenuta;
Il Giudice, dato atto che, fino alle ore 12:35, nessuno è comparso per la parte attrice, cui risulta regolarmente comunicato il provvedimento di rinvio alla presente udienza, invita la difesa presente alla discussione della lite.
Il procuratore dell' discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note CP_1 depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 28741 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Lorenzo il
Magnifico n.110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Livi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva della lite attore opponente e in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Messina per procura generale alle liti a rogito notar. in atti, e con costei elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuta opposta
Fatto e Diritto
1. Con l'ingiunzione n. 159 del 26 aprile 2019, l' Controparte_4
(v. all. 1 alla citazione introduttiva) ha intimato alla Società
[...]
pagina 2 di 9 il pagamento della somma di € 167.280,24, per Parte_1 rate di finanziamento elargito alla Cooperativa e scadute in data 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2018, nonché in data 31 marzo 2019 e rimaste impagate, ed € 219,08 per interessi di mora al saggio legale sulle rate in questione, per la complessiva somma di € 167.499,32.
La società Cooperativa ingiunta ha svolto diversi motivi di opposizione, di seguito esaminati, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia esecutiva;
inter alia, ha eccepito di avere versato la somma di € 35.058,00, a deconto della rata (trimestrale) scaduta il 31 marzo
2019.
L si è costituito in giudizio e, nel contestare le ragioni Controparte_5 dell'opposizione, ha segnalato di non avere considerato il pagamento della somma di € 35.058,00, perché sopravvenuto in data successiva alla contabilizzazione della rata in scadenza al 31 marzo 2019.
In corso di causa, le parti hanno dato entrambe atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 47.000,00, effettuato dalla , Parte_1
“riservato ogni diritto in acconto dell'eventuale debito” in data 24 marzo 2022.
La causa, non bisognevole dell'istruttoria richiesta dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito, le parti sono state invitate alla discussione orale della lite;
all'odierna udienza, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. L'opposizione della società è solo Parte_1 parzialmente fondata, sì da doversi pervenire alla revoca dell'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 639/1910, ed alla condanna della odierna attrice al pagamento della somma in dispositivo, per quanto di seguito considerato.
2.1 È infondato il motivo di opposizione con cui contesta il diritto dell' a CP_1 ricorrere alla ingiunzione fiscale, per il recupero delle rate insolute dei mutui erogati, alla Cooperativa attrice, per la realizzazione del programma edilizio.
Notoriamente «lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è
pagina 3 di 9 utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile» (così per tutte Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del
01/02/2025; conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, 11/04/2016, n. 7076; Cass. Sez. 1,
25/08/2004, n. 16855), tanto che «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa» (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Non v'è dubbio, pertanto, che tutti gli enti pubblici in generale (tra cui l' CP_1 siano legittimati a ricorrere all'ingiunzione fiscale, per il recupero delle proprie entrate patrimoniali;
nello specifico caso dell' che ha emesso l'ingiunzione CP_1 opposta per il recupero delle rate insolute dei mutui erogati (dall'INPDAP) alla
Cooperativa edilizia attrice, per la realizzazione di 24 alloggi da destinare ai soci, soccorre inoltre l'art. 6 della legge n. 855/1962 («Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro») che esplicitamente prevede «Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639».
2.2 È parimenti infondato il motivo di opposizione con cui si eccepisce la sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 disp. att. c.p.c., per la sua mancata notifica entro il termine di cui all'art. 644
pagina 4 di 9 c.p.c.
Le norme indicate attengono al decreto ingiuntivo, che è provvedimento giurisdizionale suscettibile di passaggio in giudicato, non già alla c.d. ingiunzione fiscale opposta in giudizio.
Ad ogni modo, come detto, l'opposizione all'ingiunzione fiscale investe il tribunale del potere-dovere di pronunciarsi sul credito auto-accertato dall'Amministrazione nel provvedimento, sulla base della domanda dell'Amministrazione, che è implicita nella richiesta di rigetto dell'opposizione
(v. la giurisprudenza sopra, nonché Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, individuando il "thema decidendum" nella delibazione sull'esistenza ed entità del preteso credito da ripetizione dei costi di bonifica, aveva ritenuto che la richiesta dell'Amministrazione di rigettare l'opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato contenesse l'istanza di accertamento positivo del proprio diritto»).
2.3 Sulla scorta delle premesse che precedono è agevolmente affrontabile il terzo motivo di opposizione, consistente in una eccezione di pagamento, che risulta fondata e tale da condurre alla riduzione del quantum debeatur, nei termini appresso indicati.
È appena il caso di rammentare che, controvertendosi dell'adempimento (art. 1453 c.c.) degli obblighi restitutori generati dai mutui edilizi concessi alla attrice, e nello specifico del pagamento delle rate trimestrali scadute Parte_1
pagina 5 di 9 tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2019, spettava all'Amministrazione (attore sostanziale) di dare prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione, mentre spettava alla Cooperativa (convenuto sostanziale) di eccepire e dimostrare ogni eventuale fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa di controparte
(«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2,
21/05/2019, n. 13685).
Ciò posto, l'opponente ha esplicitamente ammesso di aver ricevuto, dall'INPDAP, mutui edilizi per il complessivo importo di € 1.691.740,12 indicato nel provvedimento ingiuntivo (v. par. 3 della premessa della citazione), ed ha comunque prodotto documentazione a corredo (v. all. 3 alla citazione): con ciò deve ritenersi soddisfatta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione di pagamento dei ratei analiticamente indicati nel corpo del provvedimento ingiuntivo opposto.
Per incidens, non hanno ragion d'essere le questioni inerenti al calcolo del dovuto, stante l'analitico excursus ed il prospetto presenti nel corpo dell'ingiunzione, che chiaramente illustrano come, a seguito dei vari provvedimenti di rinegoziazione richiesti dalla stessa , l' Parte_1 CP_2 previdenziale sia giunto a quantificare la rata trimestrale in € 40.306,55, a decorrere dal 1° gennaio 2009 sino a termine del piano di ammortamento.
Identicamente infruttuose sono le contestazioni inerenti al tasso d'interesse, atteso che l' ha applicato gli interessi legali, comunque dovuti, sulla sorte CP_2 liquida ed esigibile delle rate di ammortamento già scadute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1282 comma 1 c.c.
pagina 6 di 9 Nondimeno, l'attrice ha documentato il pagamento della somma di €
35.058,00, con imputazione “1 rateo 2019”, in data 5 aprile 2019 (v. all. 2 alla citazione).
In corso di lite, l'attrice ha documentato l'ulteriore versamento di € 47.000,00,
a deconto del maggiore avere, in data 24 marzo 2022 (v. allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 marzo 2025), e comunque entrambe le parti ne hanno dato concordemente atto.
Poiché, come detto, il tribunale investito dell'opposizione ex r.d. n. 639/1910 giudica non già del provvedimento (ordinanza-ingiunzione) bensì del credito ivi consacrato, e perché la c.d. eccezione di pagamento «integra eccezione in senso lato» (così da ultimo Cass. Sez. 2, 07/02/2025, n. 3155, che ripete un principio tralatizio) ed è dunque rilevabile d'ufficio, purché chiaramente emergente dalla documentazione ritualmente acquisita in atti (v. ancora Cass. Sez. 2, 16/05/2016,
n. 9965: «l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello»), poiché – pertanto – ogni pagamento (parzialmente o totalmente estintivo) sopravvenuto fino alla data della decisione deve essere considerato, dovendo il giudice pronunciarsi sulla presenza e persistenza della pretesa creditoria dedotta in giudizio, alla data della decisione1, tutto ciò
pagina 7 di 9 premesso e considerato:
(a) il pagamento di € 47.000,00, operato dal debitore senza specifica causale, va imputato, ex artt. 1193, 1194 c.c., a totale estinzione degli interessi maturati
(al saggio legale) sulle rate indicate nell'ingiunzione (totali € 219,08), quindi, per la differenza (di € 46.780,92): (a.1) ad estinzione del saldo della rata scaduta il 31 marzo 2018 (€ 6.054,04); (a.2) a totale soddisfo della rata scaduta il 30 giugno
2018 (€ 40.306,55), per il resto (€ 420,33) a deconto della rata scaduta il 30 settembre 2018 (di € 40.306,55), che resta impagata per € 39.886,22 e da versare unitamente alla successiva rata scaduta il 31 dicembre 2018 (rimasta interamente insoluta per la sorte di € 40.306,55), con gli interessi legali dal 11 aprile 2019 al saldo;
(b) il pagamento di € 35.058,00 effettuato in data 5 aprile 2019 con esplicita imputazione al “1 rateo 2019”, va imputato a deconto della rata in questione (di €
40.306,55), che resta insoluta per la differenza di € 5.248,55 e da versare con gli interessi legali dal 11 aprile 2019 al saldo.
Pertanto, revocata l'ingiunzione opposta, va emessa condanna a carico della attrice per la complessiva somma di € 85.441,32, di cui € Parte_1
39.886,22 a titolo di saldo rata scaduta il 30 settembre 2018, € 40.306,55 a titolo di saldo rata scaduta il 31 dicembre 2018, € 5.248,55 a titolo di saldo rata scaduta il 31 marzo 2019, oltre interessi legali dal giorno 11 aprile 2019 al saldo.
3. Si provvede come a seguire. Considerata la prevalente soccombenza della parte attrice, le spese della lite restano a suo carico, ex art. 91 c.p.c..
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'ingiunzione n. 159 del 26 aprile 2019, emessa, dall' ai sensi CP_1 dell'art. 2 r.d. n. 639/1910, e condanna la Parte_1 al pagamento, in favore dell' della somma di € 85.441,32, per le causali di CP_1
pagina 8 di 9 cui in premessa, oltre interessi legali sulla predetta somma, dal 11 aprile 2019 al saldo;
- condanna la parte opponente a rifondere, alla convenuta opposta, le spese del grado, che liquida in € 2.540,00 per compensi tariffari (calcolati sull'importo della condanna) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 30 aprile 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. nel caso analogo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. Sez. 3, 15/07/2005, n. 15026: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta»; più di recente Cass. Sez. 3, 24/09/2013, n. 21840: «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato».
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 30/04/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 28741/2020, sono comparsi:
- nessuno per la parte attrice;
- l'Avv. PIERA MESSINA per la parte convenuta;
Il Giudice, dato atto che, fino alle ore 12:35, nessuno è comparso per la parte attrice, cui risulta regolarmente comunicato il provvedimento di rinvio alla presente udienza, invita la difesa presente alla discussione della lite.
Il procuratore dell' discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note CP_1 depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 28741 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Lorenzo il
Magnifico n.110, presso e nello studio dell'Avv. Marco Livi, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva della lite attore opponente e in persona del Direttore Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Messina per procura generale alle liti a rogito notar. in atti, e con costei elettivamente Controparte_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuta opposta
Fatto e Diritto
1. Con l'ingiunzione n. 159 del 26 aprile 2019, l' Controparte_4
(v. all. 1 alla citazione introduttiva) ha intimato alla Società
[...]
pagina 2 di 9 il pagamento della somma di € 167.280,24, per Parte_1 rate di finanziamento elargito alla Cooperativa e scadute in data 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2018, nonché in data 31 marzo 2019 e rimaste impagate, ed € 219,08 per interessi di mora al saggio legale sulle rate in questione, per la complessiva somma di € 167.499,32.
La società Cooperativa ingiunta ha svolto diversi motivi di opposizione, di seguito esaminati, chiedendo la revoca dell'ingiunzione e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia esecutiva;
inter alia, ha eccepito di avere versato la somma di € 35.058,00, a deconto della rata (trimestrale) scaduta il 31 marzo
2019.
L si è costituito in giudizio e, nel contestare le ragioni Controparte_5 dell'opposizione, ha segnalato di non avere considerato il pagamento della somma di € 35.058,00, perché sopravvenuto in data successiva alla contabilizzazione della rata in scadenza al 31 marzo 2019.
In corso di causa, le parti hanno dato entrambe atto del sopravvenuto pagamento della somma di € 47.000,00, effettuato dalla , Parte_1
“riservato ogni diritto in acconto dell'eventuale debito” in data 24 marzo 2022.
La causa, non bisognevole dell'istruttoria richiesta dalla difesa attrice, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito, le parti sono state invitate alla discussione orale della lite;
all'odierna udienza, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. L'opposizione della società è solo Parte_1 parzialmente fondata, sì da doversi pervenire alla revoca dell'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 639/1910, ed alla condanna della odierna attrice al pagamento della somma in dispositivo, per quanto di seguito considerato.
2.1 È infondato il motivo di opposizione con cui contesta il diritto dell' a CP_1 ricorrere alla ingiunzione fiscale, per il recupero delle rate insolute dei mutui erogati, alla Cooperativa attrice, per la realizzazione del programma edilizio.
Notoriamente «lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è
pagina 3 di 9 utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile» (così per tutte Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del
01/02/2025; conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, 11/04/2016, n. 7076; Cass. Sez. 1,
25/08/2004, n. 16855), tanto che «l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso,
l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa» (Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3843).
Non v'è dubbio, pertanto, che tutti gli enti pubblici in generale (tra cui l' CP_1 siano legittimati a ricorrere all'ingiunzione fiscale, per il recupero delle proprie entrate patrimoniali;
nello specifico caso dell' che ha emesso l'ingiunzione CP_1 opposta per il recupero delle rate insolute dei mutui erogati (dall'INPDAP) alla
Cooperativa edilizia attrice, per la realizzazione di 24 alloggi da destinare ai soci, soccorre inoltre l'art. 6 della legge n. 855/1962 («Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro») che esplicitamente prevede «Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639».
2.2 È parimenti infondato il motivo di opposizione con cui si eccepisce la sopravvenuta inefficacia dell'ingiunzione opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 188 disp. att. c.p.c., per la sua mancata notifica entro il termine di cui all'art. 644
pagina 4 di 9 c.p.c.
Le norme indicate attengono al decreto ingiuntivo, che è provvedimento giurisdizionale suscettibile di passaggio in giudicato, non già alla c.d. ingiunzione fiscale opposta in giudizio.
Ad ogni modo, come detto, l'opposizione all'ingiunzione fiscale investe il tribunale del potere-dovere di pronunciarsi sul credito auto-accertato dall'Amministrazione nel provvedimento, sulla base della domanda dell'Amministrazione, che è implicita nella richiesta di rigetto dell'opposizione
(v. la giurisprudenza sopra, nonché Cass. Sez. 3, 26/07/2022, n. 23346: «nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, individuando il "thema decidendum" nella delibazione sull'esistenza ed entità del preteso credito da ripetizione dei costi di bonifica, aveva ritenuto che la richiesta dell'Amministrazione di rigettare l'opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato contenesse l'istanza di accertamento positivo del proprio diritto»).
2.3 Sulla scorta delle premesse che precedono è agevolmente affrontabile il terzo motivo di opposizione, consistente in una eccezione di pagamento, che risulta fondata e tale da condurre alla riduzione del quantum debeatur, nei termini appresso indicati.
È appena il caso di rammentare che, controvertendosi dell'adempimento (art. 1453 c.c.) degli obblighi restitutori generati dai mutui edilizi concessi alla attrice, e nello specifico del pagamento delle rate trimestrali scadute Parte_1
pagina 5 di 9 tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2019, spettava all'Amministrazione (attore sostanziale) di dare prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione, mentre spettava alla Cooperativa (convenuto sostanziale) di eccepire e dimostrare ogni eventuale fatto modificativo, estintivo o impeditivo della pretesa di controparte
(«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»: Cass. Sez. 2,
21/05/2019, n. 13685).
Ciò posto, l'opponente ha esplicitamente ammesso di aver ricevuto, dall'INPDAP, mutui edilizi per il complessivo importo di € 1.691.740,12 indicato nel provvedimento ingiuntivo (v. par. 3 della premessa della citazione), ed ha comunque prodotto documentazione a corredo (v. all. 3 alla citazione): con ciò deve ritenersi soddisfatta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la prova del titolo e della scadenza dell'obbligazione di pagamento dei ratei analiticamente indicati nel corpo del provvedimento ingiuntivo opposto.
Per incidens, non hanno ragion d'essere le questioni inerenti al calcolo del dovuto, stante l'analitico excursus ed il prospetto presenti nel corpo dell'ingiunzione, che chiaramente illustrano come, a seguito dei vari provvedimenti di rinegoziazione richiesti dalla stessa , l' Parte_1 CP_2 previdenziale sia giunto a quantificare la rata trimestrale in € 40.306,55, a decorrere dal 1° gennaio 2009 sino a termine del piano di ammortamento.
Identicamente infruttuose sono le contestazioni inerenti al tasso d'interesse, atteso che l' ha applicato gli interessi legali, comunque dovuti, sulla sorte CP_2 liquida ed esigibile delle rate di ammortamento già scadute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1282 comma 1 c.c.
pagina 6 di 9 Nondimeno, l'attrice ha documentato il pagamento della somma di €
35.058,00, con imputazione “1 rateo 2019”, in data 5 aprile 2019 (v. all. 2 alla citazione).
In corso di lite, l'attrice ha documentato l'ulteriore versamento di € 47.000,00,
a deconto del maggiore avere, in data 24 marzo 2022 (v. allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 28 marzo 2025), e comunque entrambe le parti ne hanno dato concordemente atto.
Poiché, come detto, il tribunale investito dell'opposizione ex r.d. n. 639/1910 giudica non già del provvedimento (ordinanza-ingiunzione) bensì del credito ivi consacrato, e perché la c.d. eccezione di pagamento «integra eccezione in senso lato» (così da ultimo Cass. Sez. 2, 07/02/2025, n. 3155, che ripete un principio tralatizio) ed è dunque rilevabile d'ufficio, purché chiaramente emergente dalla documentazione ritualmente acquisita in atti (v. ancora Cass. Sez. 2, 16/05/2016,
n. 9965: «l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello»), poiché – pertanto – ogni pagamento (parzialmente o totalmente estintivo) sopravvenuto fino alla data della decisione deve essere considerato, dovendo il giudice pronunciarsi sulla presenza e persistenza della pretesa creditoria dedotta in giudizio, alla data della decisione1, tutto ciò
pagina 7 di 9 premesso e considerato:
(a) il pagamento di € 47.000,00, operato dal debitore senza specifica causale, va imputato, ex artt. 1193, 1194 c.c., a totale estinzione degli interessi maturati
(al saggio legale) sulle rate indicate nell'ingiunzione (totali € 219,08), quindi, per la differenza (di € 46.780,92): (a.1) ad estinzione del saldo della rata scaduta il 31 marzo 2018 (€ 6.054,04); (a.2) a totale soddisfo della rata scaduta il 30 giugno
2018 (€ 40.306,55), per il resto (€ 420,33) a deconto della rata scaduta il 30 settembre 2018 (di € 40.306,55), che resta impagata per € 39.886,22 e da versare unitamente alla successiva rata scaduta il 31 dicembre 2018 (rimasta interamente insoluta per la sorte di € 40.306,55), con gli interessi legali dal 11 aprile 2019 al saldo;
(b) il pagamento di € 35.058,00 effettuato in data 5 aprile 2019 con esplicita imputazione al “1 rateo 2019”, va imputato a deconto della rata in questione (di €
40.306,55), che resta insoluta per la differenza di € 5.248,55 e da versare con gli interessi legali dal 11 aprile 2019 al saldo.
Pertanto, revocata l'ingiunzione opposta, va emessa condanna a carico della attrice per la complessiva somma di € 85.441,32, di cui € Parte_1
39.886,22 a titolo di saldo rata scaduta il 30 settembre 2018, € 40.306,55 a titolo di saldo rata scaduta il 31 dicembre 2018, € 5.248,55 a titolo di saldo rata scaduta il 31 marzo 2019, oltre interessi legali dal giorno 11 aprile 2019 al saldo.
3. Si provvede come a seguire. Considerata la prevalente soccombenza della parte attrice, le spese della lite restano a suo carico, ex art. 91 c.p.c..
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- revoca l'ingiunzione n. 159 del 26 aprile 2019, emessa, dall' ai sensi CP_1 dell'art. 2 r.d. n. 639/1910, e condanna la Parte_1 al pagamento, in favore dell' della somma di € 85.441,32, per le causali di CP_1
pagina 8 di 9 cui in premessa, oltre interessi legali sulla predetta somma, dal 11 aprile 2019 al saldo;
- condanna la parte opponente a rifondere, alla convenuta opposta, le spese del grado, che liquida in € 2.540,00 per compensi tariffari (calcolati sull'importo della condanna) oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Roma, 30 aprile 2025 IL GIUDICE
Alessandra Imposimato
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. nel caso analogo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. Sez. 3, 15/07/2005, n. 15026: «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta»; più di recente Cass. Sez. 3, 24/09/2013, n. 21840: «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato».