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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1677/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARZETTA LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. TRAMONTO ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio nato fuori dal matrimonio”
All'udienza del 4/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
1) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con la precisazione che la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i minori circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e le pratiche amministrative, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
pagina 1 di 5 2) verrà collocata in via prevalente presso la madre, a Taino (VA) in via Alvod n. 13, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Ciascun genitore, quando avrà la minore con sé, dovrà favorire e agevolare i contatti, anche telefonici, tra la minore e l'altro genitore.
4) il padre, salvo diversi accordi, vedrà e terrà con sé la figlia nel rispetto delle seguenti modalità:
Sino al 30 settembre 2025 il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia: - ogni mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 21; - week end alternati senza pernotto, il sabato dalle ore 11 alle ore 18 e domenica con lo stesso orario;
- per le festività pasquali del 2025: il giorno di
Pasqua il padre terrà dalle ore 11:00 sino alle ore 18:30, il Lunedì dell'Angelo Per_1
starà con la madre. - Per le vacanze estive, oltre ai giorni sopra indicati il padre Per_1 terrà la bambina 10 giorni, da concordare entro il 30 giugno, anche non consecutivi dalle ore 11 alle ore 18; in occasione delle vacanze estive, i genitori valuteranno se provare ad inserire uno o più pernotti per iniziare ad abituare la bambina a restare presso il padre anche la notte. Anche la sig.ra potrà fruire di un periodo di vacanze di dieci giorni Pt_1 da concordare con il sig. , con impegno a far sapere al padre il luogo in cui CP_1 trascorrerà un eventuale soggiorno fuori dal domicilio. - Le parti danno atto che intendono mantenere la prassi di darsi appuntamento nel parcheggio sia per la consegna che per la riconsegna alla madre della bambina.
A decorrere dal 1 Ottobre 2025 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a week end alternati dalle ore 11 del sabato sino alle ore 18 della domenica;
- quando la minore non trascorrerà il fine settimana col padre, questi terrà il martedì dalle ore 18:30 sino Per_1 alle ore 21:00 ed il giovedì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; - Quando la minore trascorrerà il fine settimana col padre, questi terrà il martedì dalle ore 18:30 sino Per_1 alle ore 21:00; - Le vacanze di Natale verranno suddivise in parti uguali tra i genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza, così come il periodo delle vacanze pasquali.
Precisamente dal 24/12/2025 al 01/01/2026 ore 11.00 starà con la madre;
dalle
Per_1 ore 11:00 del 01/01/2026 sino alle ore 18:30 del 06/01/2026 starà con il papà, e,
Per_1 così, alternandosi per gli anni successivi. - per le festività pasquali: passerà il
Per_1 sabato e la domenica di Pasqua sino alle ore 18.30 con un genitore e dalle 18.30 della domenica di Pasqua alle 18.00 del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, così, alternandosi per gli anni successivi. Per il 2026 il primo periodo lo passerà con la mamma ed il secondo periodo con il papà. -Durante le vacanze estive 2026, trascorrerà 10
Per_1
(dieci) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, specificando il luogo di villeggiatura;
Dalle vacanze estive dell'anno 2027 trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, specificando il luogo di villeggiatura;
- ponti e festività settimanali alternati. - Il padre si impegna ad andare a prendere la minore presso l'abitazione materna ed ivi ricondurla entro l'orario statuito.
pagina 2 di 5 5) Il padre, quale contributo al mantenimento della figlia , verserà l'importo mensile Per_1 di euro 300,00. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, adeguato annualmente secondo indici Istat costo – vita (primo adeguamento gennaio 2026 con base gennaio 2025), e versato sino all'indipendenza economica della figlia;
6) A settembre 2025 inizierà a frequentare la Scuola Paritaria dell'Infanzia “Maria Per_1
Serbelloni” di Taino. Posto che nella retta mensile di € 230,00 risulta compreso il costo della mensa, il Sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 55,00 CP_1 Pt_1 anziché di € 115,00. Il Sig. corrisponderà, altresì, il 50% della tassa di iscrizione, del CP_1 corso di piscina e trasporto organizzato dalla predetta Scuola durante l'orario scolastico il nonché il 50% del corso di Inglese ed il 50% del materiale didattico richiesto.
7) I genitori si faranno carico in ragione del 50 % delle alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del 1 febbraio 2018 del
Tribunale di Varese;
8) l'Assegno Unico verrà percepito al 100 % dalla madre;
9) spese di lite compensate per parte ricorrente e parte resistente”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle condizioni personali e Controparte_1
patrimoniali inerenti la figlia nata in [...] il [...]. Per_1
La ricorrente, dopo aver dato atto di aver subito comportamenti irrispettosi, denigratori, violenti, vessatori da parte dell'ex compagno e di essersi per tale ragione allontanata dalla abitazione familiare (situazioni in ordine alle quali non ha prodotto alcun documento, né ha chiesto l'ammissione di prove orali), ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre in via gradata, come dettagliatamente indicato in ricorso. Sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a carico del padre il pagamento di un contributo mensile di €. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee Guida del Tribunale di Varese. Con richiesta di AU al 50% tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28/10/2024 si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto circa i motivi alla base della crisi Controparte_1
della convivenza e aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in comparsa. Ha chiesto di determinare il contributo al mantenimento della figlia nell'importo mensile di €. 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica Per_1
della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico da corrispondere al 100% a favore della madre.
pagina 3 di 5 All'udienza del 12/12/2024, dopo il libero interrogatorio congiunto delle parti, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, formulava una proposta conciliativa temporanea di regolamentazione del diritto di visita del padre con la figlia minore alla quale le parti, dopo discussione, aderivano nell'immediato, chiedendo contestualmente un rinvio per valutare l'esercizio delle frequentazioni e la reazione della minore ed impegnandosi eventualmente a rassegnare conclusioni congiunte in caso di accordo. Il Giudice, dato atto, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 473bis.22 c.p.c., conformemente all'accordo temporaneo di frequentazione a favore del padre e rinviava la causa all'udienza del 4/03/2025. In vista di quest'ultima udienza, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali, dato atto del sopraggiunto accordo, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 4/3/2025, alla presenza delle parti, venivano rilette le condizioni dell'accordo e le parti confermavano la volontà di conciliare la vertenza come ivi indicato;
discussa oralmente la causa, il giudice rimetteva la stessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata dalla loro Per_1
unione in data 19/8/2022, è fondata e merita accoglimento.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, Per_1
secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
In particolare, ritiene il Collegio che, nonostante le difficoltà relazionali tra le parti (che sono state sollecitate a valutare l'ipotesi di intraprendere un percorso di CO.GE.), risulti giustificato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori dal momento che gli stessi hanno dato dimostrazione di voler collaborare per garantire a la presenza di entrambe le figure Per_1
genitoriali; la bambina resterà collocata presso la madre, ciò che le garantisce il mantenimento delle abitudini di vita. Alla stessa maniera l'inserimento del pernotto presso il padre a partire da ottobre
2025 - dopo il compimento dei 3 anni - è giustificato dalla necessità di rafforzare con gradualità i rapporti tra padre e figlia, scongiurando problematiche di distacco della bambina dalla mamma.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'ascolto della minore non risulta praticabile tenuto conto dell'età della stessa e neppure Per_1 necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nato in [...] il Controparte_1
23/06/1994 in relazione alla figlia nata dalla loro unione nata in [...] il Per_1
19/08/2022 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della stessa, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1677/2024 promosso da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARZETTA LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. TRAMONTO ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio nato fuori dal matrimonio”
All'udienza del 4/03/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
1) verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con la precisazione che la Per_1 responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse per i minori circa la salute, l'istruzione, l'educazione, la residenza e le pratiche amministrative, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
pagina 1 di 5 2) verrà collocata in via prevalente presso la madre, a Taino (VA) in via Alvod n. 13, Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Ciascun genitore, quando avrà la minore con sé, dovrà favorire e agevolare i contatti, anche telefonici, tra la minore e l'altro genitore.
4) il padre, salvo diversi accordi, vedrà e terrà con sé la figlia nel rispetto delle seguenti modalità:
Sino al 30 settembre 2025 il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia: - ogni mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 21; - week end alternati senza pernotto, il sabato dalle ore 11 alle ore 18 e domenica con lo stesso orario;
- per le festività pasquali del 2025: il giorno di
Pasqua il padre terrà dalle ore 11:00 sino alle ore 18:30, il Lunedì dell'Angelo Per_1
starà con la madre. - Per le vacanze estive, oltre ai giorni sopra indicati il padre Per_1 terrà la bambina 10 giorni, da concordare entro il 30 giugno, anche non consecutivi dalle ore 11 alle ore 18; in occasione delle vacanze estive, i genitori valuteranno se provare ad inserire uno o più pernotti per iniziare ad abituare la bambina a restare presso il padre anche la notte. Anche la sig.ra potrà fruire di un periodo di vacanze di dieci giorni Pt_1 da concordare con il sig. , con impegno a far sapere al padre il luogo in cui CP_1 trascorrerà un eventuale soggiorno fuori dal domicilio. - Le parti danno atto che intendono mantenere la prassi di darsi appuntamento nel parcheggio sia per la consegna che per la riconsegna alla madre della bambina.
A decorrere dal 1 Ottobre 2025 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: - a week end alternati dalle ore 11 del sabato sino alle ore 18 della domenica;
- quando la minore non trascorrerà il fine settimana col padre, questi terrà il martedì dalle ore 18:30 sino Per_1 alle ore 21:00 ed il giovedì dalle ore 18:30 sino alle ore 21:00; - Quando la minore trascorrerà il fine settimana col padre, questi terrà il martedì dalle ore 18:30 sino Per_1 alle ore 21:00; - Le vacanze di Natale verranno suddivise in parti uguali tra i genitori, sempre secondo il principio dell'alternanza, così come il periodo delle vacanze pasquali.
Precisamente dal 24/12/2025 al 01/01/2026 ore 11.00 starà con la madre;
dalle
Per_1 ore 11:00 del 01/01/2026 sino alle ore 18:30 del 06/01/2026 starà con il papà, e,
Per_1 così, alternandosi per gli anni successivi. - per le festività pasquali: passerà il
Per_1 sabato e la domenica di Pasqua sino alle ore 18.30 con un genitore e dalle 18.30 della domenica di Pasqua alle 18.00 del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, così, alternandosi per gli anni successivi. Per il 2026 il primo periodo lo passerà con la mamma ed il secondo periodo con il papà. -Durante le vacanze estive 2026, trascorrerà 10
Per_1
(dieci) giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, specificando il luogo di villeggiatura;
Dalle vacanze estive dell'anno 2027 trascorrerà 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, con Per_1 ciascun genitore, con periodi da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, specificando il luogo di villeggiatura;
- ponti e festività settimanali alternati. - Il padre si impegna ad andare a prendere la minore presso l'abitazione materna ed ivi ricondurla entro l'orario statuito.
pagina 2 di 5 5) Il padre, quale contributo al mantenimento della figlia , verserà l'importo mensile Per_1 di euro 300,00. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, adeguato annualmente secondo indici Istat costo – vita (primo adeguamento gennaio 2026 con base gennaio 2025), e versato sino all'indipendenza economica della figlia;
6) A settembre 2025 inizierà a frequentare la Scuola Paritaria dell'Infanzia “Maria Per_1
Serbelloni” di Taino. Posto che nella retta mensile di € 230,00 risulta compreso il costo della mensa, il Sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 55,00 CP_1 Pt_1 anziché di € 115,00. Il Sig. corrisponderà, altresì, il 50% della tassa di iscrizione, del CP_1 corso di piscina e trasporto organizzato dalla predetta Scuola durante l'orario scolastico il nonché il 50% del corso di Inglese ed il 50% del materiale didattico richiesto.
7) I genitori si faranno carico in ragione del 50 % delle alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del 1 febbraio 2018 del
Tribunale di Varese;
8) l'Assegno Unico verrà percepito al 100 % dalla madre;
9) spese di lite compensate per parte ricorrente e parte resistente”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2024 adiva l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle condizioni personali e Controparte_1
patrimoniali inerenti la figlia nata in [...] il [...]. Per_1
La ricorrente, dopo aver dato atto di aver subito comportamenti irrispettosi, denigratori, violenti, vessatori da parte dell'ex compagno e di essersi per tale ragione allontanata dalla abitazione familiare (situazioni in ordine alle quali non ha prodotto alcun documento, né ha chiesto l'ammissione di prove orali), ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre in via gradata, come dettagliatamente indicato in ricorso. Sotto il profilo economico, ha chiesto di porre a carico del padre il pagamento di un contributo mensile di €. 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le linee Guida del Tribunale di Varese. Con richiesta di AU al 50% tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28/10/2024 si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto circa i motivi alla base della crisi Controparte_1
della convivenza e aderendo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in comparsa. Ha chiesto di determinare il contributo al mantenimento della figlia nell'importo mensile di €. 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica Per_1
della stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie. Assegno unico da corrispondere al 100% a favore della madre.
pagina 3 di 5 All'udienza del 12/12/2024, dopo il libero interrogatorio congiunto delle parti, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, formulava una proposta conciliativa temporanea di regolamentazione del diritto di visita del padre con la figlia minore alla quale le parti, dopo discussione, aderivano nell'immediato, chiedendo contestualmente un rinvio per valutare l'esercizio delle frequentazioni e la reazione della minore ed impegnandosi eventualmente a rassegnare conclusioni congiunte in caso di accordo. Il Giudice, dato atto, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, ex art. 473bis.22 c.p.c., conformemente all'accordo temporaneo di frequentazione a favore del padre e rinviava la causa all'udienza del 4/03/2025. In vista di quest'ultima udienza, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali, dato atto del sopraggiunto accordo, precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 4/3/2025, alla presenza delle parti, venivano rilette le condizioni dell'accordo e le parti confermavano la volontà di conciliare la vertenza come ivi indicato;
discussa oralmente la causa, il giudice rimetteva la stessa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere la Parte_1 Controparte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata dalla loro Per_1
unione in data 19/8/2022, è fondata e merita accoglimento.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, Per_1
secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
In particolare, ritiene il Collegio che, nonostante le difficoltà relazionali tra le parti (che sono state sollecitate a valutare l'ipotesi di intraprendere un percorso di CO.GE.), risulti giustificato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori dal momento che gli stessi hanno dato dimostrazione di voler collaborare per garantire a la presenza di entrambe le figure Per_1
genitoriali; la bambina resterà collocata presso la madre, ciò che le garantisce il mantenimento delle abitudini di vita. Alla stessa maniera l'inserimento del pernotto presso il padre a partire da ottobre
2025 - dopo il compimento dei 3 anni - è giustificato dalla necessità di rafforzare con gradualità i rapporti tra padre e figlia, scongiurando problematiche di distacco della bambina dalla mamma.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'ascolto della minore non risulta praticabile tenuto conto dell'età della stessa e neppure Per_1 necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra , Parte_1 nato a [...] il [...] e nato in [...] il Controparte_1
23/06/1994 in relazione alla figlia nata dalla loro unione nata in [...] il Per_1
19/08/2022 inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della stessa, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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