Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 18.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10910 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giovanni Martellotta;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione atp
*******
Con ricorso depositato in data 6.9.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso: di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c.,
l'accertamento sanitario del diritto all'assegno ordinario invalidità ex lege
222/1984; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c.
Ha lamentato, tra l'altro, che il c.t.u. della pregressa fase processuale avesse utilizzato, in via parametrica, i criteri di valutazione dell'invalidità civile (senza neppure aumento del 5% per la incapacità lavorativa semi - specifica), omettendoo di valutare che, proprio ai tali fini, l era CP_1 pervenuto a giudicarlo invalido all'80% (e non al 61%).
Tanto premesso, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché – verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti dei benefici richiesti.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto ha contestato l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
Espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La c.t.u. della presente fase di giudizio, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha rilevato nel ricorrente “Obesità di 2ª classe con complicanze artrosiche polidistrettuali;
Disturbo dell'adattamento con umore deflesso;
Esiti di exeresi di fibrosarcoma;
Insufficienza venosa cronica degli arti inferiori”.
Rispetto a tale quadro patologico, con riferimento alla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, il perito nominato nella presente fase processuale, giustamente superando i criteri di valutazione da adoperare in materia assistenziale (“a prescindere dai riferimenti normativi, è chiaro che si tratta di una forzatura, adottata per cercare di imporre una criteriologia valutativa che non è invece prevista dalla normativa originale dell'A.I.O. Sarebbe impossibile, infatti, interpolare tutte le diverse patologie con tutte le diverse attività lavorative e mansioni, per di più “confacenti alle
Pag. 2 di 5 attitudini” del soggetto: e perciò, non è mai stato espressamente prescritto dall' un criterio <
riscontrato una significativa incidenza, con conseguente riduzione a meno di un terzo (“il è … affetto innanzitutto da una marcata obesità … ha Pt_1
contribuito al determinismo di un quadro radiografico - e specialmente funzionale articolare – rivelatore di una condizione osteoartrosica certamente marcata ... Specialmente la sua colonna vertebrale – attraverso ernie discali multiple … e conseguente sciatalgia cronica sinistra – dimostra uno stato di sofferenza cronica indotto dal sovraccarico ponderale in senso lato … il presenta anche una marcata limitazione articolare di Pt_1 ambedue le coxo-femorali … e le sue ginocchia confermano – attraverso l'entesopatia e la condropatia evidenziate radiograficamente – il sovraccarico meccanico correlato all'obesità ed al lavoro in costante ortostatismo. Infine. Il Periziato presenta sintomi di conflitto subacromiale di ambedue le scapolo-omerali … L'associazione, dunque, di un'obesità marcata e di manifestazioni osteoartrosiche così evidenti e diffuse, consente effettivamente di ritenere che essa – a prescindere dalla sua patogenesi - possa effettivamente determinare di per sé una riduzione indicativamente di almeno 1/3 … della capacità di svolgimento delle attività lavorative sopraindicate... Ma la notevole obesità incide anche sull'insufficienza venosa degli arti inferiori, specie a sinistra;
che, se da un lato è favorita dal ridotto ritorno venoso a causa dell'obesità, dall'altra viene indubbiamente accentuata dal prosieguo dell'attività di cameriere o di necroforo: ambedue caratterizzate dalla continua ortostasi, spesso fissa … D'altro canto, la patologia venosa degli arti inferiori si è rivelata negli anni in lenta e progressiva accentuazione, nonostante l'utilizzo di presidi elastocompressivi
... La localizzazione della neoplasia prima, e della cicatrice attuale poi, determina una sintomatologia dolorosa durante la posizione prolungata seduta, in quanto viene a trovarsi compressa tra la tuberosità ischiatica ed il
Pag. 3 di 5 piano di appoggio. Ma siccome - come prima detto - l'attività lavorativa del
Ricorrente si svolge quasi esclusivamente all'impiedi, l'importanza di tale sintomatologia residua è veramente minima. Non va però misconosciuto che il dermatofibrosarcoma può presentare una notevole capacità di recidiva … presidi elastocompressivi ... Circa 4 anni fa, inoltre, il Periziato è stato sottoposto all'asportazione di un dermatofibrosarcoma a livello del gluteo destro. La localizzazione della neoplasia prima, e della cicatrice attuale poi, determina una sintomatologia dolorosa durante la posizione prolungata seduta, in quanto viene a trovarsi compressa tra la tuberosità ischiatica ed il piano di appoggio. Ma siccome - come prima detto - l'attività lavorativa del
Ricorrente si svolge quasi esclusivamente all'impiedi, l'importanza di tale sintomatologia residua è veramente minima. Non va però misconosciuto che il dermatofibrosarcoma può presentare una notevole capacità di recidiva …
Ma ciò che purtroppo ha determinato la diagnosi di tale neoplasia - e nonostante la sua successiva asportazione – è stata l'insorgenza e lo strutturarsi di un disturbo di adattamento con umore depresso secondario proprio alla diagnosi di tale malattia oncologica, alle incertezze del relativo trattamento, ed alla protratta ansia per i successivi follow-up … Tale disturbo psichico si manifesta essenzialmente con demotivazione, abulia, paura della recidiva, catastrofismo e quindi costante preoccupazione per il futuro e per le sue limitazioni lavorative e sociali. D'altro canto, proprio la sua labilità emotiva ha inciso marcatamente sulle sue difficoltà nello svolgimento delle attività lavorative suddette, contribuendo al suo stato di disoccupazione”).
Sulla scorta di quanto documentato, dunque, sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (anche sul punto, infatti, la c.t.u. risulta essere diffusamente motivata).
Pag. 4 di 5 In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia per quanto riguarda il presente giudizio, sia per quanto CP_1
riguarda il giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Anche i compensi del perito nominato nel presente giudizio sono posti a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 10910 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (22.3.2023);
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo ed in complessivi € 3.900,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) pone a definitivo carico dell' , come rappresentato, le spese della CP_1
consulenza tecnica liquidate come da separato decreto.
Bari, 18.4.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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