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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/07/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2046/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] ), e Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pizzuto, elettivamente domiciliati in Palermo, via Sampolo n. 141, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano Controparte_1
(c.f. e p. iva n. ), e per essa, quale mandataria, con P.IVA_1 CP_2 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (iscrizione al Registro delle
1 Imprese di Verona e codice fiscale p. iva ), P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Giacomo Cusmano, n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 13 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Maurizio Pizzuto per gli appellanti:
“Ammettere ed accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza n. 4224, pubblicata il 09.11.2021, emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Filippo Lo Presti, nella causa promossa da
contro
Curatela dell'eredità giacente di Parte_5 CP_3
, e , iscritta
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 al n. R.G. 3906/2021, notificata il 06.12.2021. Facendovi diritto, nell'annullare o comunque revocare e riformare la sentenza appellata;
Rigettare le domande della in persona del suo legale Parte_5 rappresentante perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_5 tempore, a rimborsare spese e compensi sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio a favore degli odierni appellanti”;
Avv. Marcello Avellone per la convenuta:
“conclude come in atti ed insiste per il rigetto dell'appello proposto ex adverso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_4
, e proponevano appello avverso
[...] Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 4224/2021 Reg. Sent., del 09 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3906/2021 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La presente causa attiene alla azione revocatoria esperita dalla
[...] riguardo all'atto pubblico, per notaio del 04 Controparte_1 Persona_1 ottobre 2013, con cui e debitori della attrice Controparte_3 Parte_1 quali fideiussori della nell'ambito di una serie di rapporti, Controparte_4 avevano, in esecuzione dell'accordo raggiunto in data 24 maggio 2013 e recepito nella sentenza di divorzio del 04 luglio 2013, trasferito ai figli Parte_3
, e i loro diritti su una serie di
[...] Parte_4 Parte_2 immobili siti in Palermo e Bagheria.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia dei trasferimenti e condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti, accertate l'esistenza di attuali ragione creditorie in capo all'attrice e la ricorrenza dell'eventus damni - in ragione della consistenza e del valore degli immobili ceduti, nonché dell'assenza di altri cespiti in capo ai debitori - rileva la ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria riguardo ai trasferimenti di immobili effettuati dal genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata e la sussistenza della scientia damni in capo ai soggetti disponenti, escludendo la necessità di indagare in ordine alla presenza del requisito soggettivo in capo ai figli destinatari dei beni, trattandosi di terzi beneficiari di atti di trasferimento gratuiti.
*****
3 Proponendo impugnazione, gli appellanti deducono, in conformità alla sentenza, la onerosità degli atti in questione e la non assoggettabilità degli stessi all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto costituenti adempimento di debiti scaduti.
Contestano la distinzione operata dal primo giudice tra l'atto sottoscritto dai coniugi e le disposizioni conseguenti in favore dei figli, affermando trattarsi di un unico atto di cessione onerosa a formazione complessa.
In ragione di ciò, argomentano ampiamente in ordine alla insussistenza della necessaria scientia damni in capo ai figli beneficiari dei trasferimenti.
L'appello è infondato.
E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro o in favore della prole in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione (o di divorzio) consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. La richiesta di revoca dell'atto di trasferimento obbliga, infatti, il giudice a esaminare anche gli accordi preliminari stipulati durante la separazione, che hanno causato il trasferimento, senza la necessità di una specifica impugnazione contro di essi (Cass. Civ., sez. III, n. 26127/2024).
In effetti, la sentenza che recepisce l'accordo tra i coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare nell'ambito di un procedimento di separazione/divorzio giudiziale spiega efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato dell'accordo che è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi (Cass. Civ., sez. III, n. 26127/2024).
Si è, quindi, escluso che, nella fattispecie, si sia in presenza dell'adempimento di un debito scaduto, come tale non assoggettabile alla revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., (“E' ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza
4 dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, del Cc.”, Cass. Civ., sez. III, n. 1243/2024; cfr. anche sez. III, n. 26127/2024; sez. VI, n. 21358/2020).
Infine, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 36562/2023; sez. III, n. 25749/2023).
Nel caso in esame, il giudice di primo ha correttamente qualificato in termini di onerosità (in ciò riscuotendo il consenso di parte appellante) l'accordo intervenuto fra i coniugi , nell'ambito del quale si poneva fine Parte_6 ad una serie di rivendicazioni, a vario titolo, avanzate da parte della prima (che vi rinunciava) nei confronti del secondo ed entrambi assumevano l'impegno di trasferire beni di loro appartenenza alla prole.
Il giudicante ha, però, distinto la posizione dei genitori con quella dei soggetti, i figli, destinatari delle relative disposizioni patrimoniali, evidenziando come questi siano intervenuti quali terzi non direttamente obbligati ma soltanto beneficiati da atti di trasferimento che, per loro, risultano gratuiti, ed ha, pertanto, escluso che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, risulti necessaria l'indagine in ordine alla sussistenza in capo agli stessi della scientia damni.
La Corte condivide simili argomentazioni.
La non discutibile onerosità dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 CP_3
non si riverbera, infatti, sulla posizione dei soggetti che hanno
[...] beneficiato dei relativi effetti, divenendo titolari di diritti reali su beni immobili
5 a titolo, dal loro punto di vista, del tutto gratuito, non avendo a tal fine dovuto sostenere alcun esborso o adempiuto obblighi di sorta.
Il Tribunale ha, peraltro, evidenziato come le disposizioni in questione - tese esclusivamente a regolare i rapporti fra marito e moglie - si collochino anche al di fuori dell'obbligo di mantenimento dei figli, separatamente disciplinato dall'art. 2 della convenzione, in forza del quale il padre si impegnava, entro il giorno 5 di ogni mese, a corrispondere alla moglie ed ai figli la somma di
€2.500,00 mensili, oltre a quanto necessario a titolo di spese mediche e costi degli studi.
Non si ravvisa, dunque, alcuna ragione per non assoggettare dei trasferimenti a pieno titolo gratuiti alla disciplina dell'art. 2901, comma 1 n. 1, c.c., in forza del quale, in simile ipotesi, la condizione soggettiva del beneficiario dell'atto oggetto di revocatoria non riveste rilievo.
Ricorre, infatti, la ratio della norma di privilegiare la posizione del creditore che veda lesa la propria garanzia patrimoniale da un atto consapevole del debitore rispetto a quella di colui che di tale atto si avvantaggi a titolo gratuito senza farsi carico di alcun tipo di esborso/prestazione.
Gli appellanti hanno prodotto, in corso di causa, copia della sentenza n. 8/2023, pubblicata il 04 gennaio 2023, nel frattempo divenuta definitiva - con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata rigettata l'azione revocatoria intentata da altro creditore rispetto agli stessi atti dispositivi posti in essere dai coniugi - invocandone l'autorità di cosa giudicata. Parte_6
La deduzione non è fondata.
Come anticipato, la causa definita dalla predetta sentenza verteva fra parti differenti (i creditori agenti in revocatoria erano e Controparte_5
ed aveva ad oggetto crediti parimenti diversi. Controparte_6
Per tali ragioni, va esclusa la possibilità di configurare, oltre che quella diretta, anche una efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi, risultando questi titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, non qualificabile in termini di dipendenza – pregiudizialità con la situazione già definita (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 20395/2021; sez.
6 trib., n. 33425/2023; sez. III, n. 12433/2021; sez. III, n. 15599/2019; sez. III, n. 8101/2020).
In virtù di quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
*****
Parte appellante ha evidenziato come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto ed affermato che l'atto di trasferimento da parte di Controparte_3 abbia riguardato l'intera (e non la nuda) proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Grazia Deledda n. 15/17.
Il rilievo è pertinente, posto che, effettivamente, in ottemperanza all'accordo, il trasferiva a e il diritto di proprietà Pt_2 Parte_3 Parte_4 sul predetto bene, gravato dal diritto di abitazione costituito in favore della moglie.
In tal senso, pertanto, appare opportuno emendare il dispositivo della sentenza impugnata.
*****
In conseguenza del rigetto dell'impugnazione, gli appellanti, soccombenti, vanno condannati al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €14.500,00 per compensi (scaglione valore da €520.000,01 a €1.000.000,00, ex art. 5 D.M. 55/2014; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio,
7 espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 4224/2021 Reg. Sent., del 09 novembre 2021,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3906/2021 R.G.., così provvede:
- rigetta l'appello;
- ad emenda del dispositivo della sentenza impugnata, dispone l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico del 04 ottobre 2013, Controparte_1 ivi meglio descritto, con cui ha trasferito ai figli Controparte_3 Parte_3
e la proprietà gravata dal diritto di abitazione in
[...] Parte_4 favore di dell'immobile sito in Palermo, via Grazia Deledda Parte_1
n. 15;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €14.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti perchè gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
8 impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2046/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] ), e Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...] ), Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Pizzuto, elettivamente domiciliati in Palermo, via Sampolo n. 141, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti,
e
con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano Controparte_1
(c.f. e p. iva n. ), e per essa, quale mandataria, con P.IVA_1 CP_2 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (iscrizione al Registro delle
1 Imprese di Verona e codice fiscale p. iva ), P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via Giacomo Cusmano, n. 4 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 13 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Maurizio Pizzuto per gli appellanti:
“Ammettere ed accogliere l'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza n. 4224, pubblicata il 09.11.2021, emessa dal Tribunale di Palermo – Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Filippo Lo Presti, nella causa promossa da
contro
Curatela dell'eredità giacente di Parte_5 CP_3
, e , iscritta
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 al n. R.G. 3906/2021, notificata il 06.12.2021. Facendovi diritto, nell'annullare o comunque revocare e riformare la sentenza appellata;
Rigettare le domande della in persona del suo legale Parte_5 rappresentante perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro Parte_5 tempore, a rimborsare spese e compensi sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio a favore degli odierni appellanti”;
Avv. Marcello Avellone per la convenuta:
“conclude come in atti ed insiste per il rigetto dell'appello proposto ex adverso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 Parte_4
, e proponevano appello avverso
[...] Parte_2 Parte_3 la sentenza n. 4224/2021 Reg. Sent., del 09 novembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3906/2021 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La presente causa attiene alla azione revocatoria esperita dalla
[...] riguardo all'atto pubblico, per notaio del 04 Controparte_1 Persona_1 ottobre 2013, con cui e debitori della attrice Controparte_3 Parte_1 quali fideiussori della nell'ambito di una serie di rapporti, Controparte_4 avevano, in esecuzione dell'accordo raggiunto in data 24 maggio 2013 e recepito nella sentenza di divorzio del 04 luglio 2013, trasferito ai figli Parte_3
, e i loro diritti su una serie di
[...] Parte_4 Parte_2 immobili siti in Palermo e Bagheria.
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia dei trasferimenti e condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, disattesa l'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti, accertate l'esistenza di attuali ragione creditorie in capo all'attrice e la ricorrenza dell'eventus damni - in ragione della consistenza e del valore degli immobili ceduti, nonché dell'assenza di altri cespiti in capo ai debitori - rileva la ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria riguardo ai trasferimenti di immobili effettuati dal genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata e la sussistenza della scientia damni in capo ai soggetti disponenti, escludendo la necessità di indagare in ordine alla presenza del requisito soggettivo in capo ai figli destinatari dei beni, trattandosi di terzi beneficiari di atti di trasferimento gratuiti.
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3 Proponendo impugnazione, gli appellanti deducono, in conformità alla sentenza, la onerosità degli atti in questione e la non assoggettabilità degli stessi all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto costituenti adempimento di debiti scaduti.
Contestano la distinzione operata dal primo giudice tra l'atto sottoscritto dai coniugi e le disposizioni conseguenti in favore dei figli, affermando trattarsi di un unico atto di cessione onerosa a formazione complessa.
In ragione di ciò, argomentano ampiamente in ordine alla insussistenza della necessaria scientia damni in capo ai figli beneficiari dei trasferimenti.
L'appello è infondato.
E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che l'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro o in favore della prole in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione (o di divorzio) consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione. La richiesta di revoca dell'atto di trasferimento obbliga, infatti, il giudice a esaminare anche gli accordi preliminari stipulati durante la separazione, che hanno causato il trasferimento, senza la necessità di una specifica impugnazione contro di essi (Cass. Civ., sez. III, n. 26127/2024).
In effetti, la sentenza che recepisce l'accordo tra i coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare nell'ambito di un procedimento di separazione/divorzio giudiziale spiega efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato dell'accordo che è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi (Cass. Civ., sez. III, n. 26127/2024).
Si è, quindi, escluso che, nella fattispecie, si sia in presenza dell'adempimento di un debito scaduto, come tale non assoggettabile alla revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., (“E' ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza
4 dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'articolo 2901, comma 3, del Cc.”, Cass. Civ., sez. III, n. 1243/2024; cfr. anche sez. III, n. 26127/2024; sez. VI, n. 21358/2020).
Infine, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 36562/2023; sez. III, n. 25749/2023).
Nel caso in esame, il giudice di primo ha correttamente qualificato in termini di onerosità (in ciò riscuotendo il consenso di parte appellante) l'accordo intervenuto fra i coniugi , nell'ambito del quale si poneva fine Parte_6 ad una serie di rivendicazioni, a vario titolo, avanzate da parte della prima (che vi rinunciava) nei confronti del secondo ed entrambi assumevano l'impegno di trasferire beni di loro appartenenza alla prole.
Il giudicante ha, però, distinto la posizione dei genitori con quella dei soggetti, i figli, destinatari delle relative disposizioni patrimoniali, evidenziando come questi siano intervenuti quali terzi non direttamente obbligati ma soltanto beneficiati da atti di trasferimento che, per loro, risultano gratuiti, ed ha, pertanto, escluso che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, risulti necessaria l'indagine in ordine alla sussistenza in capo agli stessi della scientia damni.
La Corte condivide simili argomentazioni.
La non discutibile onerosità dell'accordo raggiunto tra e Parte_1 CP_3
non si riverbera, infatti, sulla posizione dei soggetti che hanno
[...] beneficiato dei relativi effetti, divenendo titolari di diritti reali su beni immobili
5 a titolo, dal loro punto di vista, del tutto gratuito, non avendo a tal fine dovuto sostenere alcun esborso o adempiuto obblighi di sorta.
Il Tribunale ha, peraltro, evidenziato come le disposizioni in questione - tese esclusivamente a regolare i rapporti fra marito e moglie - si collochino anche al di fuori dell'obbligo di mantenimento dei figli, separatamente disciplinato dall'art. 2 della convenzione, in forza del quale il padre si impegnava, entro il giorno 5 di ogni mese, a corrispondere alla moglie ed ai figli la somma di
€2.500,00 mensili, oltre a quanto necessario a titolo di spese mediche e costi degli studi.
Non si ravvisa, dunque, alcuna ragione per non assoggettare dei trasferimenti a pieno titolo gratuiti alla disciplina dell'art. 2901, comma 1 n. 1, c.c., in forza del quale, in simile ipotesi, la condizione soggettiva del beneficiario dell'atto oggetto di revocatoria non riveste rilievo.
Ricorre, infatti, la ratio della norma di privilegiare la posizione del creditore che veda lesa la propria garanzia patrimoniale da un atto consapevole del debitore rispetto a quella di colui che di tale atto si avvantaggi a titolo gratuito senza farsi carico di alcun tipo di esborso/prestazione.
Gli appellanti hanno prodotto, in corso di causa, copia della sentenza n. 8/2023, pubblicata il 04 gennaio 2023, nel frattempo divenuta definitiva - con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata rigettata l'azione revocatoria intentata da altro creditore rispetto agli stessi atti dispositivi posti in essere dai coniugi - invocandone l'autorità di cosa giudicata. Parte_6
La deduzione non è fondata.
Come anticipato, la causa definita dalla predetta sentenza verteva fra parti differenti (i creditori agenti in revocatoria erano e Controparte_5
ed aveva ad oggetto crediti parimenti diversi. Controparte_6
Per tali ragioni, va esclusa la possibilità di configurare, oltre che quella diretta, anche una efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi, risultando questi titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, non qualificabile in termini di dipendenza – pregiudizialità con la situazione già definita (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 20395/2021; sez.
6 trib., n. 33425/2023; sez. III, n. 12433/2021; sez. III, n. 15599/2019; sez. III, n. 8101/2020).
In virtù di quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
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Parte appellante ha evidenziato come il primo giudice abbia erroneamente ritenuto ed affermato che l'atto di trasferimento da parte di Controparte_3 abbia riguardato l'intera (e non la nuda) proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Grazia Deledda n. 15/17.
Il rilievo è pertinente, posto che, effettivamente, in ottemperanza all'accordo, il trasferiva a e il diritto di proprietà Pt_2 Parte_3 Parte_4 sul predetto bene, gravato dal diritto di abitazione costituito in favore della moglie.
In tal senso, pertanto, appare opportuno emendare il dispositivo della sentenza impugnata.
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In conseguenza del rigetto dell'impugnazione, gli appellanti, soccombenti, vanno condannati al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €14.500,00 per compensi (scaglione valore da €520.000,01 a €1.000.000,00, ex art. 5 D.M. 55/2014; €3.500,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€5.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio,
7 espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza n. 4224/2021 Reg. Sent., del 09 novembre 2021,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3906/2021 R.G.., così provvede:
- rigetta l'appello;
- ad emenda del dispositivo della sentenza impugnata, dispone l'inefficacia nei confronti di dell'atto pubblico del 04 ottobre 2013, Controparte_1 ivi meglio descritto, con cui ha trasferito ai figli Controparte_3 Parte_3
e la proprietà gravata dal diritto di abitazione in
[...] Parte_4 favore di dell'immobile sito in Palermo, via Grazia Deledda Parte_1
n. 15;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €14.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti perchè gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
8 impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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