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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 187/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a AL (PA), in [...] Parte_1
27/02/1980, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
E
, nato a AL (PA), in [...] Controparte_1
20/11/1978, elettivamente domiciliato in Palermo
-parte resistente contumace-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del
30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminaremnte, va dichiarata la contumacia del resistente citato, ma non costituitosi nel presente procedimento.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 648/2019 del 06/02/2019, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato l'istruttore per l'espletamento di
- 2 - ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n. 4 cod. proc. civ., nella contumacia di;
Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 11/10/2002, da , nata a Parte_1
AL (PA) il 27/02/1980 e da , Controparte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 134, parte II , Serie A , dell'anno 2002; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del
- 3 - combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod.
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 187/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a AL (PA), in [...] Parte_1
27/02/1980, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- parte ricorrente -
E
, nato a AL (PA), in [...] Controparte_1
20/11/1978, elettivamente domiciliato in Palermo
-parte resistente contumace-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del
30 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminaremnte, va dichiarata la contumacia del resistente citato, ma non costituitosi nel presente procedimento.
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi il
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 648/2019 del 06/02/2019, passata in giudicato.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalla ricorrente.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato l'istruttore per l'espletamento di
- 2 - ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n. 4 cod. proc. civ., nella contumacia di;
Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data 11/10/2002, da , nata a Parte_1
AL (PA) il 27/02/1980 e da , Controparte_1
nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 134, parte II , Serie A , dell'anno 2002; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Gabriella Giammona e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del
- 3 - combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod.
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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