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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1499/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla Via Campania n. 25, presso lo studio dell'Avv. ALESSIA ALÌ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
responsabile del contenzioso Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI
DI SALVO, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla Via L. Ariosto n. 12, Palermo;
resistente nonché contro Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. ANTONIO GIULIO MORABITO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO ANGELO MURDOLO, in Monasterace
Marina, alla Via Nazionale Ionica n. 81 a, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' in data 24.04.2023 gli notificava l'intimazione di pagamento n. CP_3
09420239000104539000 con la quale gli chiedeva il pagamento della somma di complessive € 8.138,54 - di cui € 4.013,42 portati dalla cartella di pagamento n.
09420160029132202000 a titolo di contributi previdenziali dovuti dalla
[...]
per il periodo 2014/2015, ed € 4.125,12 concernenti Controparte_4
la cartella di pagamento n. 09420190026991830000, sempre a titolo di contributi previdenziali dovuti alla per il periodo 2015/2018 - deduceva: 1) che CP_2
la cartella di pagamento n. 09420190026991830000 era stata dallo stesso impugnata con ricorso innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Locri, iscritto a ruolo n.
1107/2020 R.G.L., il quale emetteva ordinanza di accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con conseguente nullità dell'impugnata intimazione e comunque carenza del potere dell'Agente della riscossione a procedere in executivis; 2) la prescrizione della cartella di pagamento n.
09420160029132202000 asseritamente notificata in data 20.01.2017 in quanto, tra la notifica di quest'ultima e la notifica dell'opposta intimazione, il termine quinquennale di prescrizione dalla cartella de qua sarebbe interamente decorso, con conseguente decadenza dell' dal potere di procedere alla riscossione del credito CP_3
indicato; 3) che comunque la cartella n. 09420160029132202000 era da considerarsi annullata ai sensi della l. 228/2012 in quanto, a seguito della sua notifica, il ricorrente aveva presentato l'istanza di cui all'art. 1, commi 537 e ss., legge 228/2012, in seguito alla quale la non gli aveva inviato la comunicazione di cui al CP_2
comma 539 del medesimo articolo né aveva trasmesso i conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario, come previsto dal comma 540 dell'art. 1 in esame, sicché le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Concludeva chiedendo: “In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere
l'esecuzione minacciata con l'intimazione opposta, nella ricorrenza dei presupposti di legge;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o comunque la nullità dell'intimazione di pagamento contenente la minacciata esecuzione, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali e ogni altro diritto fatto salvo”.
Si costituiva in giudizio l eccependo la piena Controparte_1
legittimità del proprio operato e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
relativamente agli eventuali vizi della procedura esattoriale e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, nonché spiegando domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi richiesti.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99. b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Diversi principi, riguardanti precipuamente il procedimento tributario, non sono suscettivi di applicazione nei giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle (o altri atti quale l'intimazione di pagamento) per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
2. Quanto sopra premesso, occorre evidenziare che il ricorrente ha sollevato tre ordini di doglianze: l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto fondata sulla cartella n. 09420190026991830000 relativa a ruolo per cui è intervenuto provvedimento di sospensione nell'ambito del giudizio r.g. n. 1107/2020 instaurato dinanzi al Tribunale di Locri;
la prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 09420160029132202000; l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento della cartella n. 09420160029132202000 ai sensi della l. 228/2012.
3. In via preliminare, con riferimento all'eccezione di prescrizione della cartella n.
09420160029132202000 e al preteso discarico dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420160029132202000 ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., legge
228/2012, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell , con CP_3
conseguente inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'ente concessionario.
Sul punto si intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a
SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi (per i quali è esperibile il rimedio di cui all'art. 617
c.p.c.), la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Tale principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione alle doglianze citate, trattandosi di censure relative al merito della pretesa contributiva.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, difatti, nel precedente appena richiamato, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Medesime considerazioni possono svolgersi in afferenza all'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., legge 228/2012, invocando il ricorrente una circostanza asseritamente estintiva della pretesa creditoria.
Il ricorrente contesta infatti, con le suddette domande, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per fatti estintivi del credito asseritamente verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Come già evidenziato, per costante giurisprudenza di legittimità, tale tipo di opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggiace a termini perentori, potendo essere esperito senza limiti temporali. Il soggetto già raggiunto da una cartella di pagamento per contributi previdenziali e relative sanzioni mai opposta nei termini, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo dell'illegittimità dell'iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme
(essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), a meno di eccepire la mancata notifica della cartella, ma può contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore adducendo fatti estintivi, modificativi o ostativi della pretesa creditoria verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo.
Diversamente, qualora il soggetto deducesse l'omessa notifica della cartella, egli potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. facendo valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (azione da proporre nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione).
Si ritiene pertanto che sussista la legittimazione dell'ente concessionario solo con riferimento alla deduzione relativa alla sopravvenuta sospensione dell'esecutività della cartella n. 09420190026991830000 ad opera del Tribunale di Locri. In tal caso, infatti, il ricorrente sostiene che tale sospensione determinerebbe l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, implicitamente asserendo che ci si troverebbe di fronte a un vizio procedurale tale da inficiare la validità dell'intimazione medesima.
Sulla scorta di quanto esposto, tale azione deve essere correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell . CP_3
4. Per le medesime ragioni esposte, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla con riferimento alle domande CP_2
riconducibili all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto attinenti al merito della pretesa creditoria e sicuramente riferibili al solo ente impositore, mentre l'eccezione merita accoglimento con solo riferimento all'opposizione agli atti esecutivi formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativamente all'illegittimità dell'intimazione di pagamento in ragione della sopravvenuta sospensione giudiziale del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 09420190026991830000.
5. Orbene, correttamente qualificate le azioni proposte, è necessario accertare in primis se le cartelle di pagamento sottese all'intimazione contestata nel presente giudizio siano state effettivamente notificate al ricorrente.
Quanto alla cartella n. 09420160029132202000, è lo stesso ricorrente ad affermare che la stessa è stata notificata, deducendo di aver proposto avverso di essa l'istanza ex art. 1, comma 537 della legge 228/2012. Nulla quaestio anche in ordine alla cartella n. 09420190026991830000, che il ricorrente dichiara di aver impugnato innanzi al Tribunale di Locri con ricorso iscritto al n. 1107/2020 R.G.L., nell'ambito del quale il Giudice del Lavoro aveva disposto la sospensione dell'esecutività della cartella medesima.
6. Ciò posto, venendo alla cartella n. 09420160029132202000, il ricorrente eccepisce: 1) la prescrizione dei crediti da essa portati, avvenuta nelle more tra la notifica della stessa e la notifica dell'intimazione impugnata 2) l'annullamento di diritto della pretesa creditoria nell'ambito della procedura prevista dall'art. 1, comma
537 della legge n. 228/2012 (motivi di opposizione, come visto, riconducibili ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il regime della prescrizione dei contributi della , come è noto, è stato CP_2
regolato dall'art. 3 della Legge 335/1995, che ne ha previsto la prescrizione quinquennale, fino all'innovazione introdotta dall'art. 66 l. n. 247/2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”, con conseguente riviviscenza del primo comma dell'art. 19 della legge
[...]
576/1980.
Il problema insorto dall'applicazione della norma citata è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale, con la sentenza n. 6729/2013, ha affermato che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014 (e annessi interessi e sanzioni maturati nel 2015), aldilà della presenza di atti interruttivi prodotti da trova applicazione il termine decennale di prescrizione, con la CP_2
conseguenza che dalla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 20.01.2017, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (24.04.2023) il credito non si è estinto.
A tale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento alle sanzioni originate da omissioni degli adempimenti contributivi, per le quali, vale il principio, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria 'ex lege' che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (cfr. Cass. n.
29751/2022).
6.1 Con riferimento alla seconda censura, il ricorrente ha dedotto che, in seguito alla notifica della cartella in esame (n. 09420160029132202000), lo stesso presentava istanza ai sensi della legge 228/2012, art. 1, commi 537 e ss.
L'art. 1 della l. n. 228/12 ai commi 537 e ss., nella versione ratione temporis vigente, dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma
538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”.
Il ricorrente si duole del fatto che non gli sarebbe stato espressamente comunicato l'esito dell'esame della dichiarazione, ai sensi del comma 539 sopra citato, con la conseguenza che la relativa cartella dovrebbe ritenersi annullata, con conseguente totale infondatezza della pretesa creditoria azionata.
L'istanza richiamata risulta inoltrata dal ricorrente a mezzo PEC in data 13.3.2017, circostanza non contestata dalle parti resistenti e per questo da ritenersi pacifica.
Tuttavia, il richiamato comma 540 della legge in commento prevede che:
“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma
538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
A ben vedere, la contestazione mossa dal ricorrente non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 538, avendo l'istante barrato la casella “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito”, sostanziandosi la propria censura nel fatto che, avendo egli già pagato i contributi alla Gestione separata dell' , i contributi CP_5
alla non sarebbero stati dovuti. CP_2
Appare evidente che tale contestazione, non rientrando tra quelle enumerate al comma 538, non è idonea a produrre l'effetto dell'annullamento del credito contributivo.
7. Venendo all'ultimo motivo di opposizione, il ricorrente si duole del fatto che, essendo intervenuto il provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 09420190026991830000 ad opera del Tribunale di Locri
(prodotto dal ricorrente), l'intimazione di pagamento sarebbe illegittima. Trattasi, come già detto, di motivo riconducibile ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi a pena di decadenza entro venti giorni dalla notificazione dell'atto in questione.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 24.04.2023 e il presente ricorso è stato depositato il 28.04.2023, quindi detto termine decadenziale è stato rispettato.
Nondimeno, si osserva come il provvedimento giudiziale di sospensione non abbia alcuna incidenza sulla validità dell'intimazione di pagamento, la quale, in materia previdenziale non costituisce atto procedimentalizzato, costituendo atto riconducibile a una mera diffida e messa in mora. Con riferimento all'intimazione di pagamento adottata in materia previdenziale, rispetto alla quale è riconosciuta la possibilità di proporre azione di accertamento negativo, inerente al merito della pretesa, ovvero opposizione recuperatoria, nel caso costituisca il primo atto notificato alla parte, non possono dunque trovare applicazione i diversi principi affermati in materia di diritto tributario, non costituendo siffatto atto, un atto procedimentalizzato né tantomeno un atto esecutivo in senso proprio.
Tale motivo di opposizione deve dunque essere rigettato.
8. Da ultimo, merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
diretta ad ottenere il pagamento dei contributi richiesti. CP_2
Sul punto è sufficiente osservare che il ricorrente, al di là dei motivi di opposizione sopra esaminati, non ha mosso alcuna contestazione in merito all'effettiva debenza dei contributi e che, in ogni caso, siffatte contestazioni gli sarebbero precluse in quanto avrebbe dovuto proporle entro il termine decadenziale di giorni 40 dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima di legge, attesa la mancanza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ai motivi di CP_3
opposizione sollevati con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160029132202000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ente concessionario limitatamente alle suddette domande;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto al motivo di CP_2
opposizione sollevato con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420190026991830000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ente impositore limitatamente a tale domanda;
- rigetta per il resto il ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
, condanna il ricorrente al pagamento dell'importo Controparte_2
di € 8.138,54 oltre accessori di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 2/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1499/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
25.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla Via Campania n. 25, presso lo studio dell'Avv. ALESSIA ALÌ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
responsabile del contenzioso Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI
DI SALVO, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla Via L. Ariosto n. 12, Palermo;
resistente nonché contro Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avv. ANTONIO GIULIO MORABITO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO ANGELO MURDOLO, in Monasterace
Marina, alla Via Nazionale Ionica n. 81 a, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che l' in data 24.04.2023 gli notificava l'intimazione di pagamento n. CP_3
09420239000104539000 con la quale gli chiedeva il pagamento della somma di complessive € 8.138,54 - di cui € 4.013,42 portati dalla cartella di pagamento n.
09420160029132202000 a titolo di contributi previdenziali dovuti dalla
[...]
per il periodo 2014/2015, ed € 4.125,12 concernenti Controparte_4
la cartella di pagamento n. 09420190026991830000, sempre a titolo di contributi previdenziali dovuti alla per il periodo 2015/2018 - deduceva: 1) che CP_2
la cartella di pagamento n. 09420190026991830000 era stata dallo stesso impugnata con ricorso innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Locri, iscritto a ruolo n.
1107/2020 R.G.L., il quale emetteva ordinanza di accoglimento della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con conseguente nullità dell'impugnata intimazione e comunque carenza del potere dell'Agente della riscossione a procedere in executivis; 2) la prescrizione della cartella di pagamento n.
09420160029132202000 asseritamente notificata in data 20.01.2017 in quanto, tra la notifica di quest'ultima e la notifica dell'opposta intimazione, il termine quinquennale di prescrizione dalla cartella de qua sarebbe interamente decorso, con conseguente decadenza dell' dal potere di procedere alla riscossione del credito CP_3
indicato; 3) che comunque la cartella n. 09420160029132202000 era da considerarsi annullata ai sensi della l. 228/2012 in quanto, a seguito della sua notifica, il ricorrente aveva presentato l'istanza di cui all'art. 1, commi 537 e ss., legge 228/2012, in seguito alla quale la non gli aveva inviato la comunicazione di cui al CP_2
comma 539 del medesimo articolo né aveva trasmesso i conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario, come previsto dal comma 540 dell'art. 1 in esame, sicché le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Concludeva chiedendo: “In via cautelare ed urgente, anche con provvedimento inaudita altera parte, sospendere
l'esecuzione minacciata con l'intimazione opposta, nella ricorrenza dei presupposti di legge;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o comunque la nullità dell'intimazione di pagamento contenente la minacciata esecuzione, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali e ogni altro diritto fatto salvo”.
Si costituiva in giudizio l eccependo la piena Controparte_1
legittimità del proprio operato e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio la Controparte_2
eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva
[...]
relativamente agli eventuali vizi della procedura esattoriale e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, nonché spiegando domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento dei contributi richiesti.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24, d.lgs. n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc.).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000,
n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, d.lgs. 46/99. b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Diversi principi, riguardanti precipuamente il procedimento tributario, non sono suscettivi di applicazione nei giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle (o altri atti quale l'intimazione di pagamento) per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
2. Quanto sopra premesso, occorre evidenziare che il ricorrente ha sollevato tre ordini di doglianze: l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto fondata sulla cartella n. 09420190026991830000 relativa a ruolo per cui è intervenuto provvedimento di sospensione nell'ambito del giudizio r.g. n. 1107/2020 instaurato dinanzi al Tribunale di Locri;
la prescrizione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 09420160029132202000; l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento della cartella n. 09420160029132202000 ai sensi della l. 228/2012.
3. In via preliminare, con riferimento all'eccezione di prescrizione della cartella n.
09420160029132202000 e al preteso discarico dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420160029132202000 ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., legge
228/2012, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell , con CP_3
conseguente inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell'ente concessionario.
Sul punto si intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione a
SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi (per i quali è esperibile il rimedio di cui all'art. 617
c.p.c.), la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Tale principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione alle doglianze citate, trattandosi di censure relative al merito della pretesa contributiva.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, difatti, nel precedente appena richiamato, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Medesime considerazioni possono svolgersi in afferenza all'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., legge 228/2012, invocando il ricorrente una circostanza asseritamente estintiva della pretesa creditoria.
Il ricorrente contesta infatti, con le suddette domande, il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per fatti estintivi del credito asseritamente verificatisi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Come già evidenziato, per costante giurisprudenza di legittimità, tale tipo di opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggiace a termini perentori, potendo essere esperito senza limiti temporali. Il soggetto già raggiunto da una cartella di pagamento per contributi previdenziali e relative sanzioni mai opposta nei termini, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo dell'illegittimità dell'iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme
(essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), a meno di eccepire la mancata notifica della cartella, ma può contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore adducendo fatti estintivi, modificativi o ostativi della pretesa creditoria verificatisi in epoca successiva alla formazione del titolo.
Diversamente, qualora il soggetto deducesse l'omessa notifica della cartella, egli potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. facendo valere il decorso del termine di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione di pagamento, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (azione da proporre nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione).
Si ritiene pertanto che sussista la legittimazione dell'ente concessionario solo con riferimento alla deduzione relativa alla sopravvenuta sospensione dell'esecutività della cartella n. 09420190026991830000 ad opera del Tribunale di Locri. In tal caso, infatti, il ricorrente sostiene che tale sospensione determinerebbe l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, implicitamente asserendo che ci si troverebbe di fronte a un vizio procedurale tale da inficiare la validità dell'intimazione medesima.
Sulla scorta di quanto esposto, tale azione deve essere correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell . CP_3
4. Per le medesime ragioni esposte, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla con riferimento alle domande CP_2
riconducibili all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto attinenti al merito della pretesa creditoria e sicuramente riferibili al solo ente impositore, mentre l'eccezione merita accoglimento con solo riferimento all'opposizione agli atti esecutivi formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. relativamente all'illegittimità dell'intimazione di pagamento in ragione della sopravvenuta sospensione giudiziale del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n. 09420190026991830000.
5. Orbene, correttamente qualificate le azioni proposte, è necessario accertare in primis se le cartelle di pagamento sottese all'intimazione contestata nel presente giudizio siano state effettivamente notificate al ricorrente.
Quanto alla cartella n. 09420160029132202000, è lo stesso ricorrente ad affermare che la stessa è stata notificata, deducendo di aver proposto avverso di essa l'istanza ex art. 1, comma 537 della legge 228/2012. Nulla quaestio anche in ordine alla cartella n. 09420190026991830000, che il ricorrente dichiara di aver impugnato innanzi al Tribunale di Locri con ricorso iscritto al n. 1107/2020 R.G.L., nell'ambito del quale il Giudice del Lavoro aveva disposto la sospensione dell'esecutività della cartella medesima.
6. Ciò posto, venendo alla cartella n. 09420160029132202000, il ricorrente eccepisce: 1) la prescrizione dei crediti da essa portati, avvenuta nelle more tra la notifica della stessa e la notifica dell'intimazione impugnata 2) l'annullamento di diritto della pretesa creditoria nell'ambito della procedura prevista dall'art. 1, comma
537 della legge n. 228/2012 (motivi di opposizione, come visto, riconducibili ad un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il regime della prescrizione dei contributi della , come è noto, è stato CP_2
regolato dall'art. 3 della Legge 335/1995, che ne ha previsto la prescrizione quinquennale, fino all'innovazione introdotta dall'art. 66 l. n. 247/2012, che, in vigore dal 2 febbraio 2013, ha previsto che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_2
”, con conseguente riviviscenza del primo comma dell'art. 19 della legge
[...]
576/1980.
Il problema insorto dall'applicazione della norma citata è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale, con la sentenza n. 6729/2013, ha affermato che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Nel caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2014 (e annessi interessi e sanzioni maturati nel 2015), aldilà della presenza di atti interruttivi prodotti da trova applicazione il termine decennale di prescrizione, con la CP_2
conseguenza che dalla data di notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 20.01.2017, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (24.04.2023) il credito non si è estinto.
A tale conclusione deve pervenirsi anche con riferimento alle sanzioni originate da omissioni degli adempimenti contributivi, per le quali, vale il principio, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria 'ex lege' che possiede la stessa natura giuridica di quella principale” (cfr. Cass. n.
29751/2022).
6.1 Con riferimento alla seconda censura, il ricorrente ha dedotto che, in seguito alla notifica della cartella in esame (n. 09420160029132202000), lo stesso presentava istanza ai sensi della legge 228/2012, art. 1, commi 537 e ss.
L'art. 1 della l. n. 228/12 ai commi 537 e ss., nella versione ratione temporis vigente, dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati
«concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma
538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro”.
Il ricorrente si duole del fatto che non gli sarebbe stato espressamente comunicato l'esito dell'esame della dichiarazione, ai sensi del comma 539 sopra citato, con la conseguenza che la relativa cartella dovrebbe ritenersi annullata, con conseguente totale infondatezza della pretesa creditoria azionata.
L'istanza richiamata risulta inoltrata dal ricorrente a mezzo PEC in data 13.3.2017, circostanza non contestata dalle parti resistenti e per questo da ritenersi pacifica.
Tuttavia, il richiamato comma 540 della legge in commento prevede che:
“L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma
538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
A ben vedere, la contestazione mossa dal ricorrente non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 538, avendo l'istante barrato la casella “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito”, sostanziandosi la propria censura nel fatto che, avendo egli già pagato i contributi alla Gestione separata dell' , i contributi CP_5
alla non sarebbero stati dovuti. CP_2
Appare evidente che tale contestazione, non rientrando tra quelle enumerate al comma 538, non è idonea a produrre l'effetto dell'annullamento del credito contributivo.
7. Venendo all'ultimo motivo di opposizione, il ricorrente si duole del fatto che, essendo intervenuto il provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento n. 09420190026991830000 ad opera del Tribunale di Locri
(prodotto dal ricorrente), l'intimazione di pagamento sarebbe illegittima. Trattasi, come già detto, di motivo riconducibile ad un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi a pena di decadenza entro venti giorni dalla notificazione dell'atto in questione.
L'intimazione di pagamento è stata notificata il 24.04.2023 e il presente ricorso è stato depositato il 28.04.2023, quindi detto termine decadenziale è stato rispettato.
Nondimeno, si osserva come il provvedimento giudiziale di sospensione non abbia alcuna incidenza sulla validità dell'intimazione di pagamento, la quale, in materia previdenziale non costituisce atto procedimentalizzato, costituendo atto riconducibile a una mera diffida e messa in mora. Con riferimento all'intimazione di pagamento adottata in materia previdenziale, rispetto alla quale è riconosciuta la possibilità di proporre azione di accertamento negativo, inerente al merito della pretesa, ovvero opposizione recuperatoria, nel caso costituisca il primo atto notificato alla parte, non possono dunque trovare applicazione i diversi principi affermati in materia di diritto tributario, non costituendo siffatto atto, un atto procedimentalizzato né tantomeno un atto esecutivo in senso proprio.
Tale motivo di opposizione deve dunque essere rigettato.
8. Da ultimo, merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
diretta ad ottenere il pagamento dei contributi richiesti. CP_2
Sul punto è sufficiente osservare che il ricorrente, al di là dei motivi di opposizione sopra esaminati, non ha mosso alcuna contestazione in merito all'effettiva debenza dei contributi e che, in ogni caso, siffatte contestazioni gli sarebbero precluse in quanto avrebbe dovuto proporle entro il termine decadenziale di giorni 40 dalla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima di legge, attesa la mancanza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ai motivi di CP_3
opposizione sollevati con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160029132202000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ente concessionario limitatamente alle suddette domande;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto al motivo di CP_2
opposizione sollevato con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420190026991830000 e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ente impositore limitatamente a tale domanda;
- rigetta per il resto il ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
, condanna il ricorrente al pagamento dell'importo Controparte_2
di € 8.138,54 oltre accessori di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Locri, 2/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi