Articolo 468 del Codice civile
Articolo 467Articolo 522
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19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
Art. 468.

(Soggetti).

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. ((223))

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. (15)
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 468 del Codice civile , a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile ". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All' articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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