CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1712/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6740/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PO OB LOe S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso PO OB LOe S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002265250173358343 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo ( n. preavviso 20250002265250117335843) adottata da PO Ovbiettvo LOe RL, concessionaria della gestione delle entrate tributarie per conto del Comune di PO, relativamente a
TEFA - TARi per l'anno 2022, pe un importo complessivo di euro 6.432,90.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguienti motivi :
1) rapporto di pregiudizialità tra le liti fiscali ex art. 39 comma 1 bis dlgs n. 546/92;
2) violazione di legge;
illegittimità/ falsità, erroneità della superficie tassata;
violazione della legge n.
147/2013; omessa/incompleta indicazione degli estremi catastali;
3) omessa / carente motivazione dell'atto impugnato;
violazione art. 7 legge n. 212/2000; omessa/ erronea indicazione del titolo della pretesa;
4) inapplicabilità della sanzione per omesso versamento;
violazine / falsa applicazione di legge;
violazione del dlgs/473/1997 ; omessa/ carente motivazione.
Ancorchè formalmente intimata , PO OB LO RL non risulta coistituita in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative ad ulteriore supporto delle tesi esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato in decisione e sulla stessa è stata originariamente apposta la riserva poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla partein diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento per qunato qui di seguito si vaad esporre.
Invero, agli atti di causa è stata esibita e prodotta la sentenza n. 18607/2025 del 3/11/2025 con cui la
Sezione 4 di questa Corte di Giustizia Tributaria ha ha accolto il ricorso 14767/2024 proposto dal sig.
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 5595211186 emesso a carico del predetto per contestata evasione dell'imposta TEFA-TARI per l'anno 2022, atto posto a base dell'adottato preavviso di fermo amministrstrativo.
In quella sede questa CGT ha avuto altresì modo di censurare la legittimità di detto avviso di accertamento mettendo in evidenza " l'erroneità ed inattendibilità dell'opposto accertamnto che deve essere conseguentemente annullato " .
E allora è pacifico in causa il rapporto di pregiudizialità oltrechè tra le cause, tra il prodromico avviso di accertamemto e l'atto qui gravato di guisa che una volta veuto meno per effetto delle statuizioni rese dal giudice l'atto presupposto, necessariamente e conseguentemente il successivo atto di preavviso della misura del fermo viene travolto nella sua legittimità ed efficacia e va parimenti annullato ( siccome viene annullato ) .
Il rilievo testè illustrato assume valenza assorbente rispetto ad ogni altra censura pure dedotta con i vari mezzi d'impugnazione , comportando di per sè l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a scioglimento riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo
Condanna PO OB LOe RL al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila//00) oltre accessori di legge se dovuti
PO 29 gennaio 2025
IL Giudice monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MI ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6740/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
PO OB LOe S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso PO OB LOe S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002265250173358343 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo ( n. preavviso 20250002265250117335843) adottata da PO Ovbiettvo LOe RL, concessionaria della gestione delle entrate tributarie per conto del Comune di PO, relativamente a
TEFA - TARi per l'anno 2022, pe un importo complessivo di euro 6.432,90.
A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguienti motivi :
1) rapporto di pregiudizialità tra le liti fiscali ex art. 39 comma 1 bis dlgs n. 546/92;
2) violazione di legge;
illegittimità/ falsità, erroneità della superficie tassata;
violazione della legge n.
147/2013; omessa/incompleta indicazione degli estremi catastali;
3) omessa / carente motivazione dell'atto impugnato;
violazione art. 7 legge n. 212/2000; omessa/ erronea indicazione del titolo della pretesa;
4) inapplicabilità della sanzione per omesso versamento;
violazine / falsa applicazione di legge;
violazione del dlgs/473/1997 ; omessa/ carente motivazione.
Ancorchè formalmente intimata , PO OB LO RL non risulta coistituita in giudizio.
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie illustrative ad ulteriore supporto delle tesi esposte con l'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato in decisione e sulla stessa è stata originariamente apposta la riserva poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla partein diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento per qunato qui di seguito si vaad esporre.
Invero, agli atti di causa è stata esibita e prodotta la sentenza n. 18607/2025 del 3/11/2025 con cui la
Sezione 4 di questa Corte di Giustizia Tributaria ha ha accolto il ricorso 14767/2024 proposto dal sig.
Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 5595211186 emesso a carico del predetto per contestata evasione dell'imposta TEFA-TARI per l'anno 2022, atto posto a base dell'adottato preavviso di fermo amministrstrativo.
In quella sede questa CGT ha avuto altresì modo di censurare la legittimità di detto avviso di accertamento mettendo in evidenza " l'erroneità ed inattendibilità dell'opposto accertamnto che deve essere conseguentemente annullato " .
E allora è pacifico in causa il rapporto di pregiudizialità oltrechè tra le cause, tra il prodromico avviso di accertamemto e l'atto qui gravato di guisa che una volta veuto meno per effetto delle statuizioni rese dal giudice l'atto presupposto, necessariamente e conseguentemente il successivo atto di preavviso della misura del fermo viene travolto nella sua legittimità ed efficacia e va parimenti annullato ( siccome viene annullato ) .
Il rilievo testè illustrato assume valenza assorbente rispetto ad ogni altra censura pure dedotta con i vari mezzi d'impugnazione , comportando di per sè l'accoglimento del ricorso.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
a scioglimento riserva, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo
Condanna PO OB LOe RL al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila//00) oltre accessori di legge se dovuti
PO 29 gennaio 2025
IL Giudice monocratico