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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3671 dell'anno 2019 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Agrigento, Piazzetta Pitagora n. 1 presso lo studio dell'Avv. Calogero Noto
Millefiori che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Pag. 1 pro-tempore, con sede in , Via Maqueda n. 100, elettivamente CP_1
domiciliata presso l'Ufficio Legale della stessa, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Cannizzaro e
Rosanna Farulla per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo procuratore
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 3972 del 16.09.2019
della
[...]
Controparte_2
notificata in data 24.10.2019
[...]
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.11.2019 il signor ha Parte_1
proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 3972 del 16.09.2019
della
[...]
Controparte_2
notificata in data 24.10.2019 con la quale gli era stato ingiunto il
[...]
pagamento dell'importo di € 3.100,00 per la violazione dell'art. 193 D.Lgs
152/2006. Rilevava che, con verbale di contestazione n. 6 del 21.03.2017,
notificato in data 04.04.2017, la
[...]
[...] Controparte_3
gli aveva contestato, nella sua qualità di
[...]
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Parte_2
individuata quale obbligata in solido ex art. 6, legge n. 689/1981, la violazione dell'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per “avere effettuato attività di
trasporto rifiuti senza i dovuti formulari di identificazione”.
L'opponente precisava che a seguito di un sopralluogo effettuato presso la stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi della ditta ubicata Parte_2
nel territorio del Comune di Lercara Friddi, i funzionari dell'Ente avevano accertato che “nei giorni dal 19/12/2016 al 22/12/2016 rifiuti aventi CER 200301,
provenienti dal Comune di Agrigento, sono stati presi in carico dalla stazione di
trasferenza conferiti, tra le altre dalla Ditta ISEDA s.r.l., con mezzi regolarmente
autorizzati dall'Albo Gestori Ambientali, utilizzando documenti di trasporto in cui il
Comune di Agrigento veniva indicato quale produttore del rifiuto trasportato e non i
dovuti formulari di identificazione rifiuti, considerato che la Ditta sopra citata non
risulta gestore del servizio pubblico di raccolta”.
Gli accertatori, ritenendo che la ditta non risultava gestore del Parte_2
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prodotti dal Comune di Agrigento,
contestavano il difetto del formulario di identificazione di cui all'art. 193,
Pag. 3 comma 1, D.Lgs n. 152/2006 che avrebbe dovuto accompagnare il trasporto dei rifiuti.
Con controdeduzioni inviate a mezzo Pec in data 04.04.2017 l'odierno opponente rilevava l'illegittimità e l'infondatezza della contestazione stante l'insussistenza della violazione accertata, evidenziando che i trasporti contestati erano stati eseguiti dalla capogruppo mandataria del Parte_2 CP_4
costituito con le imprese (mandante) e (mandante), CP_5 CP_6
nella qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti prodotti dal e, pertanto, nella spiegata qualità, era Controparte_7
esonerata dall'obbligo di redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 comma 5 D.Lgs. 152/06.
La non accoglieva le istanze del signor ed Controparte_2 Parte_1
irrogava allo stesso, quale trasgressore e alla quale obbligata in Parte_2
solido ex art. 6 L. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 258, comma IV, D.Lgs n. 152/06, pari a € 3.100,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/06.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'inapplicabilità
dell'obbligo previsto dalla menzionata disposizione, al comma 1, in quanto destinatario della deroga prevista dal successivo comma 5 ( c. 7 nella attuale formulazione) a mente del quale “Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
Pag. 4 imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad
aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo
188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani
in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e),
che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato
dal soggetto che gestisce il servizio pubblico…”.
Rilevava, infatti, che i trasporti di rifiuti contestati dall'Amministrazione erano stati eseguiti dalla nella sua qualità di soggetto gestore del Parte_2
servizio pubblico di igiene urbana del Comune di Agrigento e, per tal ragione,
non dovevano essere accompagnati dal formulario di identificazione stante la espressa deroga normativa.
Precisava che il signor , Presidente del C.D.A., gestiva il Parte_1
servizio pubblico di igiene urbana nel comune di Agrigento in quanto, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la (capogruppo mandataria) in Parte_2
R.T.I. con le imprese SEAP S.R.L. e SEA S.R.L. (mandanti) era risultata affidataria del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nel territorio del Comune di Agrigento”, con stipula del relativo contratto di appalto in data 01.10.2015 rep. n. 8018 per la gestione del pubblico servizio per due anni consecutivi.
Pag. 5 Si costituiva in giudizio la , rilevando, preliminarmente, che Controparte_2
l'opposizione era stata proposta esclusivamente dal trasgressore signor e non dall'obbligato in solido nei confronti Parte_1 Parte_2
della quale, pertanto, non avendo presentato nei termini di legge autonomo ricorso, il provvedimento era divenuto definitivo acquisendo forza di titolo esecutivo.
Contestava le argomentazioni di parte opponente sul rilievo che dal contratto di appalto prodotto doveva ritenersi che oggetto del trasferimento, dal CP_7
alla non era stata la gestione del servizio pubblico e quindi la titolarità del CP_4
servizio, ma soltanto lo svolgimento dello stesso, permanendo in capo al i costi di gestione e gli oneri di conferimento dei rifiuti presso gli CP_7
impianti di recupero e/o smaltimento.
Rilevava, inoltre, che la qualità di gestore in capo al e non alla CP_7
opponente dovesse evincersi dai DDT nei quali il primo veniva indicato come produttore dei rifiuti.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 22.06.2023 celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
Tanto premesso l'opposizione non merita accoglimento.
Preliminarmente giova rammentare che nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare
Pag. 6 l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito (Cass.
civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691) ed all'opponente i fatti e circostanze contrapposte a quelle dell'amministrazione, la Suprema Corte ha più volte ribadito, (ex multis, ord. n. 1921/2019) che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, "all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di
vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il
ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della
fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti
specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo
sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla
commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle
allegate dall'Amministrazione".
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.-.
Il giudizio di opposizione in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la
Pag. 7 legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-
ingiunzione.
Ciò posto, la disposizione di cui all'art. 193, comma 4, del D.Lgs n. 152/06 nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo n. 205/2010,
dispone che il formulario di identificazione non è dovuto nel caso di trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
Parte opponente ha contestato l'illecito accertato rilevando di essere affidataria del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali assimilati nel territorio del Comune di Agrigento” di essere gestore del servizio pubblico di raccolta e pertanto esente dal previsto obbligo normativo.
Tuttavia, dal contratto versato in atti, è dato evincere che oggetto del trasferimento, dal alla non è stata la gestione del servizio CP_7 CP_4
pubblico e quindi la titolarità del servizio, ma soltanto lo svolgimento dello
Pag. 8 stesso, in quanto ogni determinazione di carattere decisionale, con mantenimento di ogni onere economico, è rimasta in capo al CP_7
Ai sensi dell'art. 4 del menzionato contratto, infatti, i contraenti hanno concordato che “Sono a carico del gli oneri di conferimento Controparte_7
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolti e delle loro frazioni presso
discariche di prima categoria, impianti di compostaggio di selezione o incenerimento ed
il relativo tributo speciale per il deposito di discarica istituito dalla legge 549/1995. Sono
altresì a carico del comune gli oneri per il conferimento in impianti idonei dei rifiuti
ritirati su chiamate di quelli potenzialmente pericolosi”.
Parimenti, il ha mantenuto ogni determinazione anche in ordine alla CP_7
scelta sull'organizzazione ed allo svolgimento del servizio.
Anche la circostanza che dai D.D.T. risulti il come Controparte_7
produttore dei rifiuti e non anche la R.T.I. di cui fa parte la depone Parte_2
nel senso di dover escludere che parte opponente possa qualificarsi gestore del servizio e, in quanto tale, esente dall'obbligo della redazione dei formulari di trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art.193 comma 5 del D. Lgs. 152/06.
Alla luce delle superiori argomentazioni, parte opponente non ha fornito prova dell'assunto posto a fondamento della spiegata opposizione, ossia di fatti e circostanze che potessero contrapporsi alle irregolarità accertate dall'opposto e,
quindi, minare la legittimità dell'atto impugnato.
Pag. 9 Ne discende che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate a carico di parte ricorrente in € 852,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge,
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da perché infondata;
Parte_1
- per l'effetto convalida l'ordinanza ingiunzione n. 3972 del 16.09.2019 della
[...]
Controparte_2
notificata in data 24.10.2019;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_3
che liquida in complessivi € 852,00 oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 28 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Pag. 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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