Articolo 170 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 191Articolo 193
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
Art. 170. (Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia) 1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso ((a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,)) segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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