CA
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 712/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Francesco PETRUCCO TOFFOLO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.09.2022 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Marina Parte_1
Armelisasso che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
Fabio Mantovani e Kati Sbalchiero che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 134/2022 del Tribunale di
Vicenza
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 6.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “che l'ill.ma Corte d'Appello adita voglia riformare i capi di sentenza impugnati ed accogliere integralmente, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, le postulazioni contenute nel ricorso di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di
Venezia adita, rigettare il ricorso in appello del sig. Parte_1
confermando la sentenza del Tribunale di Vicenza oggi impugnata.
Spese e competenze rifuse, con la maggiorazione prevista per il deposito di atti redatti con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.09.2022 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Vicenza ha rigettato la domanda svolta nei confronti dell'ex datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive CP_1
ritenute spettanti a titolo di retribuzione ordinaria, compenso per lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto a quanto contabilizzato nelle buste paga, indennità sostitutiva di ferie, festività
e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto (nella cui base di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
calcolo avrebbe dovuto essere ricompresa anche la retribuzione per lavoro straordinario).
Il Giudice di prime cure, ha accertato che – in base alle risultanze dell'istruttoria – le ore di lavoro straordinario prestato erano state indicate e retribuite in busta paga in parte come “straordinario” e, in parte come, “premio omnicomprensivo” erogato di mese in mese per importi sempre diversi. Ha altresì statuito che le ferie, i permessi e i
ROL fossero stati regolarmente goduti o saldati, che non vi fosse prova dello svolgimento di attività lavorativa in giornate festive, che il mancato pagamento di una quota di retribuzione ordinaria e del TFR era dipeso dalle trattenute operate nell'ultima busta paga di gennaio
2020 in ragione della cessione del credito per un pregresso finanziamento e a titolo di mancato preavviso (trattenute non oggetto di contestazione). Quanto alle pretese differenze a titolo di TFR, ne ha escluso la spettanza in quanto il CCNL non includeva nella retribuzione utile ai fini del TFR anche il compenso per il lavoro straordinario. Di qui il rigetto integrale del ricorso.
Parte ricorrente propone appello sulla base di due motivi:
a) Con il primo censura la sentenza perché il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrato il pagamento del compenso spettante a titolo di lavoro straordinario ritenendo erroneamente che le somme erogate a titolo di premio omnicomprensivo sarebbero state imputabili a titolo di lavoro straordinario, in aggiunta a quanto specificamente liquidato a tale titolo con apposita voce stipendiale. L'appellante sostiene che la società datrice di lavoro aveva scelto di imputare solo determinate somme a titolo di straordinario e quanto versato a titolo di premio non poteva costituire adempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso per lavoro straordinario.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
b) Con il secondo motivo censura la pronuncia per aver ritenuto che ai fini del calcolo del TFR non potessero essere computate le somme erogate a titolo di compenso per il lavoro straordinario.
Si è costituita in appello la società chiedendo il rigetto CP_1
del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, all'esito di un rinvio d'ufficio e il transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
Il giudice di primo grado non ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura indicata da parte ricorrente ma ha affermato che lo straordinario effettuato sia stato remunerato con quanto erogato in busta paga sia a titolo propriamente di straordinario, sia a titolo di premio omnicomprensivo. In altre parole, a fronte della pacifica effettuazione di straordinario in misura superiore a quanto indicato a tale titolo nelle buste paga (la stessa società l'ha ammesso, pur contestando il regime orario indicato in ricorso), il Tribunale ha ritenuto provato esclusivamente lo straordinario corrispondente alle somme erogate a titolo di straordinario e di premio omnicomprensivo.
1.1 – Tale valutazione risulta corretta in quanto suffragata dalle emergenze istruttorie. Giova qui premettere che spettava al lavoratore la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa secondo il regime orario indicato in ricorso e, in particolare, dello svolgimento del lavoro straordinario nella misura indicata. Come noto, infatti, “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. ex multis Cass. ordinanza n. 4408/2021 e sentenza n. 16150/2018).
1.2 – Il teste si è limitato a riferire che non lavorava Tes_1
negli stessi orari del ricorrente e che “quando mi è capitato di fare il turno dalle 6 alle 18 l'ho visto”. Il teste ha dichiarato: Tes_2
“confermo che l'orario era dalle 6.00 alle 18.00 con pausa dalle
12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 6.00 alle 16.00 il sabato”. Il teste in parola ha confermato l'orario di lavoro indicato nel ricorso ma la dichiarazione resa, pur in risposta ad un capitolo di prova che faceva riferimento agli orari di lavoro del ricorrente, appare riferita, in generale, agli orari dei turni di lavoro e, soprattutto non è idonea a fornir prova del fatto che il ricorrente tutte le settimane del periodo oggetto di causa (particolarmente ampio, da fine 2015 a gennaio 2020) abbia lavorato secondo questa specifica articolazione oraria e, nel contempo, non fornisce elementi per capire se il teste abbia effettivamente visto il ricorrente al lavoro rispettando questi specifici orari di settimana in settimana.
La teste , dipendente della convenuta e addetta al Testimone_3
rilevamento delle presenze da trasmettere all'ufficio paghe, ha confermato la circostanza di cui al cap. 3 res, secondo cui per tutti i lavoratori addetti alla produzione il lavoro straordinario, quando effettivamente prestato, veniva retribuito in parte come voce straordinario e in parte con la voce “premio omnicomprensivo”. La medesima teste ha confermato il contenuto del doc. 8 res. – da lei stessa redatto – in cui sono state riportate (secondo la prospettazione della resistente) le somme complessivamente spettanti e liquidate al ricorrente in busta paga per lo svolgimento del lavoro straordinario (in
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
parte quale straordinario in senso proprio e in parte quale premio omnicomprensivo).
Il teste ha parimenti confermato la circostanza di Testimone_4
cui al cap. 3 res, in base alla quale il lavoro straordinario, quando effettivamente prestato, veniva retribuito in parte come voce straordinario e in parte con la voce “premio omnicomprensivo”.
Tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali raccolte e rilevato, altresì, che il premio omnicomprensivo era comunque computato nell'imponibile previdenziale e fiscale (come si evince leggendo le buste paga in atti), a conferma della natura retributiva dello stesso, si deve ritenere che: a) lo straordinario prestato è stato retribuito secondo le modalità chiarite dai testi;
b) parte ricorrente non ha fornito prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario in misura superiore rispetto a quanto liquidato.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – L'art. 58 del CCNL applicato, nell'indicare gli elementi retributivi da inserire nella base di calcolo del TFR, dispone: “La retribuzione da prendere in considerazione è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi: - minimo contrattuale, IPO,
EDR ed eventuale indennità ex lavorazione particolare (ILP) - scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale (ERI) - aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale - indennità di contingenza ex legge 297/'82 (sino al 31.8.1999) - ex premio di produzione - indennità di turno (con i limiti indicati all'art. 23 c.c.n.l.)
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali - provvigioni, interessenze, cottimo - 13amensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente - indennità specifiche e continuative di alloggio, di mensa - indennità di funzione (Quadri)”.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
La lettera della disposizione indica chiaramente che si tratta di un'elencazione tassativa (atteso l'utilizzo dell'espressione
“esclusivamente”). Potrebbe suscitare dubbi interpretativi il riferimento ad “altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale” ma tale locuzione non può riferirsi al compenso per lavoro straordinario atteso che, in base all'art. 13 del medesimo CCNL, laddove si indicano gli elementi della retribuzione, si specifica che sono elementi retributivi: “paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa “IPO”, elemento distinto della retribuzione pari a 10,33 €di cui al Protocollo 31.7.1992 “EDR”, scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale “ERI”, eventuale indennità ex lavorazione particolare “ILP”, eventuali aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale)”, mentre il compenso per lavoro straordinario viene formalmente indicato al punto successivo tra gli “elementi aggiuntivi alla retribuzione”. Se ne ricava che le parti sociali hanno inteso distinguere quelle che sono state indicate come eccedenze sul minimo contrattuale
(che, dunque, appare riferibile ad eventuali superminimi) dal compenso per lavoro straordinario.
Parte appellante sostiene che, al di là della previsione del contratto collettivo, in base alla norma codicistica dell'art. 2120 c.c., sarebbero escluse dalla base di calcolo del TFR solo le erogazioni occasionali e i rimborsi spese. In realtà l'art. 2120 c.c. non è ostativo ad una previsione più restrittiva del CCNL (in esso si precisa “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”) e la giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad una fattispecie, per molti versi analoga, in cui il
CCNL prevedeva una restrizione della base di calcolo rispetto alle previsioni dell'art. 2120 c.c., ha affermato che “In materia di trattamento di fine rapporto, l'art. dell'art. 46 del c.c.n.l.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
del 1995 prevede un'elencazione specifica - da CP_2
ritenersi tassativa - delle voci retributive da computare nel tfr, in deroga al principio di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla l. n. 297 del 1982); pertanto, va escluso il lavoro straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco” (Cass. sez. lav., n. 26609 del 18/10/2019).
Risulta, quindi corretta la decisione gravata laddove ha escluso la computabilità del compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del TFR.
3 – In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni oggetto di causa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in Euro 4.997 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 9 ~