Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
La fattispecie della responsabilità processuale aggravata, prevista dall'art. 96 cod. proc. civ. con carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., trova, in sede di fallimento, il suo analogo nella figura della responsabilità prevista dall'art. 21 della legge fallimentare, il quale contempla che, nel caso di revoca del fallimento, le spese di procedura ed il compenso al curatore siano a carico del creditore istante che sia stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento, per colpa. Sotto un tal punto di vista, ferma la specialità della disciplina di cui all'art. 21 cit., va distinta l'ipotesi in cui la revoca della dichiarazione consegua alla inesistenza del credito fatto valere dall'istante, da quelle dipendenti dalla mancanza di alcuno dei presupposti ( processuali o sostanziali) necessari per la dichiarazione stessa. Nella prima ipotesi, infatti, si rende sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento; nelle seconde invece si richiede invece una condotta dolosa o gravemente colposa.
Ove, in caso di revoca del fallimento, si intenda far valere la responsabilità del curatore collegata all'impulso processuale dallo stesso dato alla procedura, la fattispecie non si rende riconducibile ne' all'ambito della disciplina di cui all'art. 21 della legge fallimentare, posto che la norma in questione contiene un insuperabile riferimento esclusivo alla figura del "creditore istante", ne' - quand'anche in via residuale - all'ambito di quella di cui all'art. 96 cod. proc. civ., posto che, in quest'ultimo caso si rende impeditivo il riferimento della responsabilità processuale esclusivamente alla "parte" in senso proprio del processo. Da ciò consegue che l'unica forma di responsabilità invocabile si renda quella di cui all'art. 2043 cod. civ., sotto il profilo della violazione del precetto del "neminem laedere"; responsabilità che, pur innestandosi nel processo, resta di carattere aquiliano e va quindi apprezzata alla stregua dei criteri previsti per un tal tipo di responsabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. Mario ADAMO Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 10733 R.G. 1997, proposto da
NI PP, NI AR, NI SA, elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico ROMANELLI, che, unitamente all'avv. Tito MALAGUTI, li rappresenta e difende per procura in data 20 agosto 1997, a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BR RL, quale Curatore del FaLLmento, della S.n.c. TE NI di RE, disgiuntamente rappresentato e difeso dagli avv.ti TuLLo BRESCIANI e Giovanna DETTORI MASAIA, domiciliataria in Roma alla via P. da Palestrina 19, come da procura datata 16 settembre 1997, a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di RE in data 5 febbraio 1997, depositata col n. 164 il 27 marzo 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Enrico Papa;
Udito l'avv. Enrico RomaneLL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per la declaratoria di inammissibilità dell'incidentale;
Udito l'avv. Giovanna Dettori Masala, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, principale e per l'inammissibilità o in subordine il rigetto di quello incidentale.
Svolgimento del processo
Avendo il Tribunale di RE (con sentenza del 28 febbraio - 27 marzo 1990) esteso il faLLmento della S.n.c. EP NI e C. nei confronti dei soci iLLmitatamente responsabili EP, AR e ND NI, questi proposero opposizione alla sentenza dichiarativa, che, sulla resistenza del curatore faLLmentare, fu dal Tribunale, (con sentenza in data 4 giugno 1993) respinta.
Il gravame degli opponenti è stato accolto dalla Corte di Appello di RE, con sentenza del 5 febbraio 1997, depositata col n. 164 il 27 marzo seguente, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa "in estensione" del faLLmento, rigetto della connessa domanda risarcitoria nei confronti del curatore per responsabilità processuale aggravata, e compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
Ha ritenuto la corte territoriale, nel merito dell'opposizione proposta, che all'epoca del recesso dei soci non si fosse manifestata l'insolvenza della società, e non potesse nemmeno farsi ricorso al criterio dell'insolvenza "potenziale", in realtà privilegiato nella sentenza appellata;
ha, quanto alla connessa istanza risarcitoria, dagli opponenti formulata nei confronti del curatore, affermato di non poterla accogliere, "atteso che, avendo detta richiesta (di "estensione") superato il filtro rappresentato sia dal giudice delegato sia dal tribunale, non è ravvisabile, a carico del curatore, alcuna colpa grave ne', tanto meno, dolo, sicché vengono a mancare i presupposti stessi della pretesa responsabilità personale dell'organo faLLmentare".
Per la cassazione della sentenza ricorrono i NI, con unico complesso motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il curatore dott. REnini, formulando contestuale impugnazione incidentale tardiva. Motivi della decisione
Denunziano i ricorrenti "violazione artt. 38 L.F., 21 L.F. e 96 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); violazione art. 360 n. 5 per omessi esame e relativa motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Deducono un triplice profilo di doglianza, consistente: a)
nell'avere, la corte di merito, "supposto l'esistenza di atti autorizzativi, in realtà inesistenti" e, comunque, non necessari in relazione al cit. art. 147 legge fall. (Cass. 1106/1995); b) nel non avere considerato la configurabilità di una colpa grave, cui rapportare la responsabilità processuale fatta valere, requisito soggettivo ravvisabile pure se si ritenga la necessità di preventiva autorizzazione per, proporre la domanda "ex" art. 147 cit.; c) nell'avere, infine, completamente omesso di valutare il comportamento dell'organo faLLmentare, tenuto ad approfondire l'efficienza causale, sullo stato di dissesto della società, di scelte successive al momento del recesso dei soci interessati, senza attribuire all'azione invece intrapresa dal curatore le possibili conseguenze pregiudizievoli, soprattutto per EP NI. Ne traggono la conclusione della configurabilità del denunziato vizio complesso, in dipendenza dell'erronea percezione degli atti processuali, della conseguente omissione nell'esame di singole e decisive questioni ed, in definitiva, della ipotizzabilità di una pronunzia priva di idoneo supporto e quindi errata "in parte qua".
Il Curatore faLLmentare, per parte sua, propone -col controricorso- impugnazione incidentale tardiva avverso l'altro capo della decisione -autonomo rispetto a quello oggetto della impugnazione principale-, articolando i seguenti mezzi:
1) "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, per avere la Corte di RE, confermando la soluzione adottata dal Tribunale, escluso che i ricorrenti fossero legati da vincolo sociale fino alla data della sentenza dichiarativa di faLLmento, in quanto eredi del padre, non consentendo la clausola dello statuto un subentro automatico, bensì la necessità di una volontà espressa, anche solo in forma implicita, motivo previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 9 dello statuto della S.n.c. EP NI e C. e dall'art. 1362 c.c.". Assume infatti essere necessaria, per configurare il recesso -affermato dal giudice "a quo"-, la manifestazione di volontà dei soci, in mancanza della quale -ed, anzi, in dipendenza dell'accettazione dell'eredità paterna- il recesso medesimo doveva invece essere escluso;
2) "violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte di RE, in riforma della decisione di primo grado, affermato che l'ipotesi astratta precisata dall'art. 5 L.F. richiede -perché venga dichiarato lo stato di insolvenza- situazioni di fatto determinate che non consentano di considerare l'ipotesi di insolvenza potenziale o "in nuce", come sostenuto dal Tribunale di RE, così riducendo le ipotesi espressive dell'insolvenza agli inadempimenti, motivo previsto dall'art. 360 n. 3 c.c. ("recte": c.p.c.) in relazione all'art. 5 del r.d. 16.3.42 n. 267 in rapporto agli artt. 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale, 1842, 1843 e 1845 c.c.". Insiste così sulla preesistenza al supposto recesso di una situazione quanto meno di difficoltà di adempiere, nonché sulla insinuazione al passivo faLLmentare di debiti anteriori allo stesso recesso.
Contesta, in ordine successivo, la fondatezza dell'impugnazione avversaria, negando che, alla stregua delle emergenze processuali, l'iniziativa del curatore potesse rivelarne la colpa, ancorché lieve, nel sollecitare l'estensione del faLLmento ai soci iLLmitatamente responsabili.
Il ricorso incidentale tardivo è inammissibile e quello principale risulta infondato.
È logicamente pregiudiziale l'esame del primo, inteso a rimuovere la revoca dei faLLmenti dei singoli soci -pronunziati in estensione di quello della società in nome collettivo-, poiché l'accoglimento di esso toglierebbe ogni supporto alla pretesa risarcitoria dei NI, costituente materia del ricorso principale.
Pare necessario premettere, in ordine alla integrità del contraddittorio, che la sentenza, resa, sull'appello degli ex-soci, nei confronti del "FaLLmento dei signori NI EP, NI ND e NI AR, tutti in persona del loro Curatore dott. Giancarlo REnini, nonché della S.n.c. F.LL NI in persona del Curatore dott. Giancarlo REni(ni)" (epigrafe del provvedimento medesimo), risulta impugnata dai NI contro il "dott. Giancarlo REnini, quale Curatore del faLLmento della S.n.c. F.LL NI" (epigrafe del ricorso e, negli stessi termini, relazione di notificazione). In tale qualità, si è costituito il dott. REnini, che, come già esposto, ha a sua volta impugnato, concludendo, "in principalità, per l'accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale tardiva e quindi per la rimessione della causa avanti ad altra Corte d'Appello per l'accoglimento delle conclusioni precisate in II grado" (controricorso, con ricorso incidentale, pag. 11). Orbene, il curatore dei faLLmenti dei singoli soci, legittimato alla impugnazione della (sola) statuizione di revoca degli stessi, non ha invece -in quanto talelegittimazione alcuna nella causa di danni;
nei confronti di lui, il capo che ha revocato il faLLmento è passato dunque in giudicato, onde non è necessaria l'integrazione del contraddittorio. Peraltro, il ricorso incidentale tardivo, proposto dal curatore del faLLmento della società, si rivela -come detto- inammissibile.
La ragione dell'inammissibilità, risiede nella mancanza dell'autorizzazione richiesta dall'art. 25 comma 1 n. 6) legge fall., in quanto il giudice delegato, interpellato al riguardo dal curatore della società, ha invece ritenuto essere venuta meno ogni sua competenza, "stante la decadenza dell'organo della procedura conseguente alla omologa del concordato (concordato peraltro completamente eseguito, come da decreto 29.7.97)". Il contenuto del decreto di "non luogo a provvedere" sull'autorizzazione, in data 11 settembre 1997 -che tuttavia non considera la proseguibilità dell'opposizione anche dopo la chiusura del faLLmento o l'omologazione di un concordato, per l'insopprimibile interesse alla verifica della legittimità della dichiarazione, per le interferenze tra concordato della società a responsabilità iLLmitata e posizione dei singoli soci a mente dell'art. 153 legge fall., e per i riverberi derivanti dall'art. 21 sull'eventuale posizione della curatela del faLLmento sociale in ordine alle spese di procedura ed al compenso relativi ai faLLmenti dei singoli soci, tanto più nella prospettazione dei ricorrenti-, viene qui in rilievo unicamente in negativo, nel senso che il diniego dell'autorizzazione al curatore a stare in giudizio rende inammissibile l'intera attività processuale di lui.
Passando infine al ricorso principale, deve affermarsene l'infondatezza.
La disciplina della responsabilità processuale aggravata -che si pone con carattere di specialità rispetto a quella dell'art. 2043 C.C.: Cass., Sez.un., 874/1984- è fissata dall'art. 96 c.p.c., il quale prevede -in aggiunta alla condanna alle spese, regolata sul criterio della soccombenza- la condanna al risarcimento dei danni della parte soccombente che risulti avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) nonché di quella che, in caso di accertata insussistenza del diritto, risulti aver posto in essere attività, specificamente previste (attinenti al processo esecutivo o ragguagliabili a cautela in senso lato), agendo senza la normale prudenza (comma 2) e, quindi, anche con colpa lieve (per tutte, v. Cass. 8872/1987). La disciplina medesima, trasposta nel processo faLLmentare, è considerata -anche se in maniera che la dottrina segnala come tecnicamente ì nsoddisfacente e comunque incompleta- nell'art. 21 legge fall., secondo cui (comma 3, primo periodo) "le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di faLLmento per colpa". La giurisprudenza, ferma restando la relazione fra le due disposizioni processuali -con carattere di specialità della seconda-, ha ritenuto di distinguere le ipotesi di revoca della dichiarazione di faLLmento per inesistenza del credito fatto valere dall'istante da quelle dipendenti dalla mancanza di alcuno dei presupposti (processuali o sostanziali) necessari per la dichiarazione stessa, per le prime considerando sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di faLLmento, e, per le seconde, richiedendo una condotta dolosa o gravemente colposa (fra le altre, Cass. 2071/1988, 2767/1987, 7150/1986, 3723/1982). Ove la responsabilità, collegata all'impulso processuale per la dichiarazione di faLLmento poi revocata, venga ascritta al curatore faLLmentare, non è dato prescindere dalla considerazione complessiva della responsabilità personale di quest'organo, regolata dal r.d. 267/1942, ed, entro il relativo schema, da eventuali possibilità di raccordo con la disciplina sopra delineata. In via generale, premesso che il curatore può incorrere in responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale (cfr., in generale, Cass. 5882/1991), la prima rapportabile all'art. 2236 c.c. -con dovere di diligenza che, attraverso l'art. 38 comma 1, riecheggia le regole sul mandato (cfr. art. 1710)-, e, la seconda, inquadrabile nella previsione dell'art. 2043 c.c. -con le intuibili ripercussioni in materia di onere della prova e di prescrizione-, deve ritenersi che, nel caso in esame, si versi nella seconda alternativa, esclusa la rilevanza (attuale) di un rapporto diretto con la procedura e dovendosi escludere, sotto il profilo considerato, la possibilità di una responsabilità "processuale" (in senso stretto) del curatore medesimo.
Le difficoltà sorgono perché l'art. 96 cit., riferendo la responsabilità processuale alla "parte", potrebbe indurre ad includere in tale qualificazione soggettiva anche il curatore che abbia chiesto la contestata estensione del faLLmento ai sensi dell'art. 147 cpv. legge fall., mentre l'art. 21 cit., attraverso l'esclusivo -e difficilmente superabile- riferimento al "creditore istante", porta ad escludere qualsivoglia diverso soggetto (così già Cass. 1254/1979, relativa però ad estraneo alla procedura) e, quindi, anche il curatore nel caso considerato. Nè apportano utili argomenti gli approfondimenti, soprattutto dottrinali, della posizione in concreto assunta dal creditore (che, ad esempio, si sia limitato a segnalare la presenza di soci iLLmitatamente responsabili), non essendo contestabile la diversità, di ordine generale, della posizione del curatore, il quale, allorché agisce per l'estensione del faLLmento sociale ai soci iLLmitatamente responsabili, esercita un diritto cd. funzionale.
Esclusa la riconducibilità all'art. 21 legge fall. e, "de residuo", al 96 c.p.c., e non riscontrandosi, in tesi, una violazione chiamata ad operare all'interno della procedura "ex" art. 38 legge fall. -pure invocato dai ricorrenti-, unica disciplina applicabile resta quella dell'art. 2043 c.c., sotto il profilo della violazione del precetto di "neminem laedere", necessariamente implicante la responsabilità del curatore, che va chiamato a rispondere di ogni danno subito dal debitore in conseguenza della dichiarazione, poi revocata, per l'eventuale arresto dell'attività produttiva o di lavoro e per il discredito commerciale, professionale o solo personale che ne siano derivati al faLLto -conseguenze evocate dai ricorrenti odierni ed, in particolare, da EP NI-. Si tratta in definitiva di una responsabilità che, pure innestandosi nel processo -vale a dire, nell'incidente della procedura concorsuale già iniziata-, resta di carattere aquiliano, e va in concreto apprezzata, alla stregua dei criteri applicativi del cit., art. 2043 (cfr., in via di principio, sia pure per un'applicazione diversa, Cass. 5761/1979). Sulla base dei precedenti rilievi, si ripete che il giudice "a quo", senza precisi approfondimenti di ordine sistematico, con motivazione essenziale ma di agevole lettura, ha deciso la domanda (connessa) di danni nella seguente maniera: "La stessa non può trovare accoglimento, atteso che, avendo detta richiesta ("scil.": di estensione del faLLmento) superato il filtro rappresentato sia dal giudice delegato sia dal tribunale, non è ravvisabile, a carico del curatore, alcuna colpa grave ne', tanto meno, dolo, sicché vengono a mancare i presupposti stessi della pretesa responsabilità personale dell'organo faLLmentare" (sent., pag. 18). A fronte di essa, le censure dei ricorrenti non colgono nel segno, ove si consideri quanto segue.
1.- Sotto il primo profilo, fermo il riconoscimento della configurabilità -in via di principio- della responsabilità del curatorè, non può addebitarsi al giudice "a quo" l'avere supposto l'esistenza di atti autorizzativi, in realtà inesistenti, che sarebbero stati ritenuti per giunta erroneamente necessari (stante il contrario avviso di Cass. 1106/1995), poiché il riferimento testuale -lungi dal riguardare una qualche autorizzazione, che sarebbe valsa, peraltro, unicamente a fissare nel tempo la causa efficiente del fatto lesivo, da riferire comunque ad una falsa rappresentazione offerta dal curatore al giudice delegato- univocamente riguarda l'attività di vigilanza del giudice delegato ed il necessario conseguente intervento del tribunale faLLmentare, e, quindi, la partecipazione alla complessiva vicenda da parte del primo ed alla stessa pronunzia in estensione ad opera del secondo, attività processuale globalmente considerata quale "filtro" dei fatti oggetto dell'istanza di "estensione", con sottesa necessità di allegazione e prova di elementi -per così dire, in positivo- di dolo o colpa del curatore.
2.- Quanto al successivo aspetto, esclusa la rilevanza dello stato soggettivo della 'normale diligenza', di cui, sotto l'aspetto dell'equiparazione al mandatario, parla l'art. 38 legge fall. - invocato nel ricorso, ma, come si è visto, relativo ai rapporti dello stesso curatore con l'ufficio-, sono gli stessi ricorrenti ad affermare -sostanzialmente seguendo l'impostazione presupposta, alla stregua della prospettazione, dalla corte territoriale, circa la rapportabilità all'art. 96 comma 1 c.p.c.- "che nel caso presente si debba ravvisare in esso (curatore) la ricorrenza della colpa grave", vale a dire proprio l'elemento soggettivo rimasto escluso all'esito della indagine di merito: onde l'esame si sposta sui rilievi successivi.
3.- Attraverso l'ultima -articolazione, vengono appunto riproposti gli argomenti -non specificamente affrontati dal giudice "a quo"- da cui i ricorrenti stessi intenderebbero desumere che l'esposizione dei fatti, contenuta nel ricorso del curatore per l'estensione del faLLmento, fosse "del tutto incompleta e travisante, dovendosi far rilevare che egli, come il ben più diligente consulente, nominato dal tribunale ed autore dell'elaborato su cui la corte di merito ha correttamente fondato la propria decisione di revoca, era in possesso, o poteva procurarsi, tutti gli elementi con cui costruire un quadro veritiero ed obiettivo, di ben diverso significato rispetto a quello, omissivo e parziale, da lui, invece, redatto e rivelatosi, purtroppo, idoneo a determinare perniciosi sviamenti" (ricorso, pag. 8). La critica di fondo si rivela, tuttavia, tipicamente di merito, dome quella che non consente in realtà di superare l'impostazione logica offerta dal giudice "a quo", ad essa unicamente opponendo una diversa valutazione delle emergenze di merito, totalmente ignorando la valenza attribuita al ricordato "filtro", e nemmeno considerando che lo stesso tribunale faLLmentare in sede di opposizione, in possesso dei medesimi elementi, era pervenuto -sia pure sotto un peculiare profilo- a conclusione sfavorevole ai ricorrenti. Non è configurabile quindi il denunziato difetto di motivazione, e la colpa -tanto più, quella "grave"- del curatore risulta positivamente esclusa secondo un "iter" logico agevolmente percettibile e del tutto immune da vizi. Il ricorso principale va, pertanto, respinto.
La soccombenza ripartita giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale;
dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999