Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5934
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La fattispecie della responsabilità processuale aggravata, prevista dall'art. 96 cod. proc. civ. con carattere di specialità rispetto a quella generale della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., trova, in sede di fallimento, il suo analogo nella figura della responsabilità prevista dall'art. 21 della legge fallimentare, il quale contempla che, nel caso di revoca del fallimento, le spese di procedura ed il compenso al curatore siano a carico del creditore istante che sia stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento, per colpa. Sotto un tal punto di vista, ferma la specialità della disciplina di cui all'art. 21 cit., va distinta l'ipotesi in cui la revoca della dichiarazione consegua alla inesistenza del credito fatto valere dall'istante, da quelle dipendenti dalla mancanza di alcuno dei presupposti ( processuali o sostanziali) necessari per la dichiarazione stessa. Nella prima ipotesi, infatti, si rende sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento; nelle seconde invece si richiede invece una condotta dolosa o gravemente colposa.

Ove, in caso di revoca del fallimento, si intenda far valere la responsabilità del curatore collegata all'impulso processuale dallo stesso dato alla procedura, la fattispecie non si rende riconducibile ne' all'ambito della disciplina di cui all'art. 21 della legge fallimentare, posto che la norma in questione contiene un insuperabile riferimento esclusivo alla figura del "creditore istante", ne' - quand'anche in via residuale - all'ambito di quella di cui all'art. 96 cod. proc. civ., posto che, in quest'ultimo caso si rende impeditivo il riferimento della responsabilità processuale esclusivamente alla "parte" in senso proprio del processo. Da ciò consegue che l'unica forma di responsabilità invocabile si renda quella di cui all'art. 2043 cod. civ., sotto il profilo della violazione del precetto del "neminem laedere"; responsabilità che, pur innestandosi nel processo, resta di carattere aquiliano e va quindi apprezzata alla stregua dei criteri previsti per un tal tipo di responsabilità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/1999, n. 5934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5934
    Data del deposito : 15 giugno 1999

    Testo completo