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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1412/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle rel. Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1412 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Ciminna (PA) nella via Amato n. 5 presso e nello studio dell'avv. Giusi Domenica
Liberto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Bagheria, nella via XX Settembre n. 4, presso e nello studio dell'avv.
Marianna Maggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, i ricorrenti chiedevano al Tribunale adito di “[…] dichiarare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto nonché dare atto della volontà dei coniugi di procedere alla separazione tra di loro ai patti e condizioni previsti in questo atto ed omologare la separazione stessa”.
Orbene ritiene il Collegio che, per le ragioni che seguono, la domanda di separazione avanzata, non possa trovare accoglimento secondo le forme del rito consensuale.
Infatti, deve considerarsi che le parti in ricorso hanno dato atto che dal loro rapporto coniugale nasceva;
soggetto, allo stato, ancora minorenne. Persona_1
Altresì, tra le richieste avanzate è stato chiesto al Tribunale di omologare la seguente pattuizione: “La figlia , al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i Per_1 genitori (quando sarà concluso il periodo di permanenza presso la comunità educativa e salvo eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente domiciliazione presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e previo accordo con la sig.ra In caso di disaccordo si conviene, Pt_1 sin d'ora, che i rapporti circa la frequentazione del genitore non collocatario sono quelli concordati di volta in volta tra le parti.”.
Dunque, è stato riferito di un collocamento della minore presso una comunità educativa.
Nel corso dell'istruttoria è stato, allora, chiesto di chiarire la circostanza in parola.
Veniva, così, depositata copia del decreto emesso dal Tribunale dei minorenni di Palermo con cui si disponeva: “[…]Visti gli artt. 25 R.D.L. 20.luglio 1934 n 1404 modificato dalla legge 25 luglio
1956 n 888; Legge Regionale 9 maggio 1986 n. 22; APPLICA alla minore la misura rieducativa del collocamento presso la Comunità “Luna Nuova” sita a Casteldaccia, con affidamento al Servizio
Sociale per monitoraggio del nucleo familiare di appartenenza e definizione di un progetto a medio- lungo termine;
INCARICA il Servizio di N.P.I.A territorialmente prossimo alla Comunità per valutazione psicodiagnostica e sostegno della minore;
ONERA il responsabile della Comunità e i
Servizi di trasmettere relazione di aggiornamento ogni quattro mesi;
AUTORIZZA la madre a prelevare la minore dalla Comunità durante le festività, anche natalizie, nei giorni e secondo il calendario definito dal Servizio Sociale d'intesa con il responsabile della Comunità;[…]”.
Orbene, ritiene il Collegio che la circostanza del collocamento della minore presso la comunità sopra detta precluda alle parti la facoltà di addivenire ad una separazione secondo le forme del rito consensuale. Infatti, con la procedura di separazione si impone necessariamente di disciplinare, contestualmente, anche il regime di affidamento e di collocazione della prole. Tuttavia, proprio la circostanza del collocamento in comunità impone al Tribunale, prima di pronunciarsi su tali aspetti, degli accertamenti specifici, ed aggiornati all'attualità, sulle condizioni di vita e socio-ambientali della minore al fine di poter determinare il miglior regime di affidamento e di collocamento della stessa.
Accertamenti non compatibili con una procedura instaurata nelle forme del rito consensuale.
Per le ragioni sopra dette, la domanda di separazione avanzata dalle parti secondo il rito consensuale deve essere rigettata.
Non ricorre alcuna ipotesi di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
− rigetta la domanda di separazione, secondo le forme del rito consensuale, avanzata dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle rel. Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1412 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Ciminna (PA) nella via Amato n. 5 presso e nello studio dell'avv. Giusi Domenica
Liberto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Bagheria, nella via XX Settembre n. 4, presso e nello studio dell'avv.
Marianna Maggio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.07.2024, i ricorrenti chiedevano al Tribunale adito di “[…] dichiarare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto nonché dare atto della volontà dei coniugi di procedere alla separazione tra di loro ai patti e condizioni previsti in questo atto ed omologare la separazione stessa”.
Orbene ritiene il Collegio che, per le ragioni che seguono, la domanda di separazione avanzata, non possa trovare accoglimento secondo le forme del rito consensuale.
Infatti, deve considerarsi che le parti in ricorso hanno dato atto che dal loro rapporto coniugale nasceva;
soggetto, allo stato, ancora minorenne. Persona_1
Altresì, tra le richieste avanzate è stato chiesto al Tribunale di omologare la seguente pattuizione: “La figlia , al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i Per_1 genitori (quando sarà concluso il periodo di permanenza presso la comunità educativa e salvo eventuali provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale) è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente domiciliazione presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé tutte le volte che lo riterrà opportuno, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e previo accordo con la sig.ra In caso di disaccordo si conviene, Pt_1 sin d'ora, che i rapporti circa la frequentazione del genitore non collocatario sono quelli concordati di volta in volta tra le parti.”.
Dunque, è stato riferito di un collocamento della minore presso una comunità educativa.
Nel corso dell'istruttoria è stato, allora, chiesto di chiarire la circostanza in parola.
Veniva, così, depositata copia del decreto emesso dal Tribunale dei minorenni di Palermo con cui si disponeva: “[…]Visti gli artt. 25 R.D.L. 20.luglio 1934 n 1404 modificato dalla legge 25 luglio
1956 n 888; Legge Regionale 9 maggio 1986 n. 22; APPLICA alla minore la misura rieducativa del collocamento presso la Comunità “Luna Nuova” sita a Casteldaccia, con affidamento al Servizio
Sociale per monitoraggio del nucleo familiare di appartenenza e definizione di un progetto a medio- lungo termine;
INCARICA il Servizio di N.P.I.A territorialmente prossimo alla Comunità per valutazione psicodiagnostica e sostegno della minore;
ONERA il responsabile della Comunità e i
Servizi di trasmettere relazione di aggiornamento ogni quattro mesi;
AUTORIZZA la madre a prelevare la minore dalla Comunità durante le festività, anche natalizie, nei giorni e secondo il calendario definito dal Servizio Sociale d'intesa con il responsabile della Comunità;[…]”.
Orbene, ritiene il Collegio che la circostanza del collocamento della minore presso la comunità sopra detta precluda alle parti la facoltà di addivenire ad una separazione secondo le forme del rito consensuale. Infatti, con la procedura di separazione si impone necessariamente di disciplinare, contestualmente, anche il regime di affidamento e di collocazione della prole. Tuttavia, proprio la circostanza del collocamento in comunità impone al Tribunale, prima di pronunciarsi su tali aspetti, degli accertamenti specifici, ed aggiornati all'attualità, sulle condizioni di vita e socio-ambientali della minore al fine di poter determinare il miglior regime di affidamento e di collocamento della stessa.
Accertamenti non compatibili con una procedura instaurata nelle forme del rito consensuale.
Per le ragioni sopra dette, la domanda di separazione avanzata dalle parti secondo il rito consensuale deve essere rigettata.
Non ricorre alcuna ipotesi di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
− rigetta la domanda di separazione, secondo le forme del rito consensuale, avanzata dalle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle