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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3523/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. GENTILIN GIULIANO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. DESIDERIO ANNA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione per l'udienza cartolare del 6.05.2025:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove crede la propria residenza;
2) I ricorrenti hanno già risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti e non avanzano vicendevolmente richieste economiche di mantenimento. 2
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Conselve (PD) in data 11.07.1998, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: in data 26.06.1999, ed , in data Per_1 Per_2
27.06.2001, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio. Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselve (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1998;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo;
3
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 10.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3523/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. GENTILIN GIULIANO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. DESIDERIO ANNA, come da mandato in Controparte_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione per l'udienza cartolare del 6.05.2025:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove crede la propria residenza;
2) I ricorrenti hanno già risolto ogni questione economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti e non avanzano vicendevolmente richieste economiche di mantenimento. 2
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Conselve (PD) in data 11.07.1998, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1998, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: in data 26.06.1999, ed , in data Per_1 Per_2
27.06.2001, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio. Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Conselve (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 15, Parte II, Serie A, anno 1998;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Spese di lite al definitivo;
3
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 10.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato