Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5415/2016
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa. Veronica Milone Presidente
Dr.ssa. Maria Lupo Giudice
D.ssa. Patrizia Fugallo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 5415/2016
Promossa da
Parte 1 presso il Tribunale di Siracusa
Ricorrente
CONTRO
CP 1 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 1
Resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, sulla base della relazione medica del 10.06.2016 a firma della casa di cura "Villa della Zagara" del Dr. Persona 1 all'epoca la interdicenda era domiciliata, nonché dell'istanza dove dell'Amministratore di sostegno Avv. Antonella Girmenia che manifestava notevoli difficoltà nella gestione dell'interessata, anche a seguito incoava il degli opportuni accertamenti di carattere medico legale, una misura presente giudizio, ritenendo l'amministrazione di sostegno inidonea a realizzare la piena tutela della beneficiaria.
L'iter processuale è stato costellato dal susseguirsi di sei difensori di volta in volta revocati dalla beneficiaria che non accettando il proprio stato di salute, non si sentiva adeguatamente tutelata.
Il susseguirsi di tante difese, ha rallentato l'iter processuale perché ogni nuovo difensore, fedele al mandato ricevuto, richiedeva attività istruttoria sempre diversa ed articolata. In concreto, CP 1 è affetta da un disturbo della personalità oltre ad essere tossicodipendente poiché dedita all'uso di sostanze stupefacenti, nonché anoressica.
Occorre dire che nonostante la stessa abbia manifestato diverse volte la volontà di uscire dal tunnel della tossicodipendenza, tuttavia а causa della sua personalità bipolare non riuscita, né riesce, a portare a termine i molteplici percorsi terapeutici più volte negli anni richiesti dai vari difensori e ritualmente disposti a tutela della stessa.
La vita di CP 1 ilpertanto è trascorsa tra ricoveri presso reparto psichiatrico del nosocomio di Avola ed accoglienza nelle diverse strutture dedicate, da cui è molte volte fuggita non accettando di essere malata.
Sottoposta in data 24.02.2016 all'esame diretto da altro ufficio, riconoscendola in discrete condizioni cognitive, veniva nominato un amministratore di sostegno sussistendone le condizioni di cui all'art.
404 c.c. ancora oggi in carica.
Su richiesta dei vari numerosi difensori succedutisi nel tempo, nonché dello stesso Amministratore di sostegno, si sono tentati come detto, molteplici percorsi terapeutici tutti però falliti come da relazioni acquisite agli atti e come da ultima, quella aggiornata del 4.04.2024
a firma della Dr.ssa CP_2 Dirigente Psichiatria che così CP 3 accerta e dichiara:
"Si certifica che la paziente in oggetto è in carico, in modo non continuativo, a1 in quanto affetta da :Disturbo Controparte_4
Bipolare misto, Disturbo Borderline di Personalità, disturbo alimentare di origine non organica e in affiancamento al Servizio per le tossicodipendenze per Poliabuso di sostanze. L'osservazione clinica della paziente ,condotta in questi anni ha evidenziato la mancanza di collaborazione con il servizio unita ad una scarsa coscienza di malattia ne sono prova i numerosi ricoveri della medesima, in regime di obbligatorietà Pt_2 , la cadenza irregolare degli incontri che sono sempre avvenuti in urgenza o per rispondere ad atti formali quali: controllo a seguito di dimissioni da ricovero in Ospedale (reparto di Psichiatria), richieste effettuate dal tutore o per invito da parte di enti e figure istituzionali. Il servizio territoriale di Salute Mentale in accordo con il Tutore ha attuato dei Progetti a carattere riabilitativo quali invio in C.TA. o in Comunità alloggio che hanno avuto una parziale adesione della paziente' in quanto la medesima non si è mai ritenuta "Una
Paziente"
Come risulta dai dati anamnestici;
la stessa è stata incontrata dalla scrivente nel
2023 su richiesta della stessa per una certificazione clinica per presentazione alla commissione di invalidità civile. Le condizioni psichiche della stessa non erano ottimali
La paziente si era presentata in ritardo all'appuntamento e si era mostrata scarsamente disponibile al colloquio. I contenuti che la medesima esprimeva rimandavano a temi, già in passato descritti, di controllo, nocumento, danno alla sua persona attuato da altri esprimeva con forza la convinzione che qualcuno potesse approfittarsi di Lei o farle del male;
veniva annotata instabilità emotiva .In quell'occasione, considerato il malessere della stessa , venne ad essere offerto alla paziente un progetto di terapia farmacologica che la medesima rifiutava in quanto asseriva di essere in cura presso un terapeuta in forma privata (non venne esibita alcuna ricetta) In data 23/03/2024 la paziente viene ricoverata in T.S.O. presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Avola e dimessa in data 04/04/2024 Durante il ricovero in accordo con la Famiglia dell'assistita e del Tutore si era concordato di attuare delle dimissioni protette con invio in Comunità alloggio in attesa di ingresso presso una Comunità doppia diagnosi Tale progetto è stato rifiutato dalla paziente insieme alla presa in carico da parte del Controparte_4 in quanto questa ha dichiarato di voler essere seguita privatamente".
Acquisita dunque la superiore relazione aggiornata e ritenuta la causa sufficientemente istruita, all'udienza del 22.10.2024, è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò detto, la domanda di interdizione non appare meritevole di accoglimento, non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 414 c.c..
Depone in tal senso, innanzitutto la capacità di CP 1 di provvedere autonomamente alle incombenze della vita quotidiana.
Presente negli anni ad ogni udienza, si è sempre presentata in ordine, truccata e vestita adeguatamente.
La circostanza che l'interdicenda sia in grado di autodeterminarsi, di compiere da sola gli atti della vita quotidiana e di gestirsi stata confermata dal suo esame diretto avvenutoautonomamente è successivamente innanzi a questo ufficio, presente il P.M. In particolare, è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, ha descritto la sua quotidianità riferendo di svegliarsi la mattina, pulire la sera, di uscire. Ha riferito di casa, preparare il pranzo e a volte, titolare di beni immobiliessere e di appartenere ad una famiglia benestante e conosciuta ad Avola.
L'interdicenda è apparsa perfettamente in grado di riconoscere il valore del denaro, affermando che se avesse disposto di 50,00 euro in contanti, sarebbe andata a fare la spesa e а comprare "alimenti e altre Cose necessarie".
Persona 2D'altronde anche le risultanze del Dr. ulteriore CTU nominato nel presente giudizio- volgono nella direzione di ritenere [...]
CP 1 "persona soggetta a scompensi psichici soprattutto in situazioni di stress event e/o abuso di sostanze;
quanto sopra pone la stessa nelle condizioni di "soggetto debole, facilmente influenzabile e perciò incapace di gestirsi sempre scientemente."
Orbene, alla luce degli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, non v'è dubbio che la capacità di intendere e di volere di CP 1 risulta offuscata solo nel momento di uso di sostanze stupefacenti e non risulta essere irrimediabilmente compromessa." Pertanto il Collegio valutando gli esiti dell'istruttoria, ritiene che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della domanda di interdizione avanzata e di essere sufficiente a protezione della
l'istituto della amministrazione di sostegnobeneficiaria CP 1 in corso.
Tenuto conto della natura del procedimento, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale,
Definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5415/2016 R. G.
domanda di interdizione proposta nei confronti di [...] Rigetta la nata a [...]oto il 7.03.1966; CP 1
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa in data 11.02.2025 , nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Fugallo Dr.ssa Veronica Milone