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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10 dicembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2694 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Russo, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CP_1
Travaglini,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 7503/2022 del 22.9.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione depositato il 12.10.2020, la ha chiesto al Tribunale CP_1 di Roma di revocare il decreto ingiuntivo n. 5341/2020, notificatole il 2.9.2020 da , Parte_1 già dipendente della società, per le mensilità di aprile e maggio 2020 nonché per rimborso chilometrico relativo ad un periodo di 4 mesi e 11 giorni, asseritamente non corrispostigli dalla parte datoriale, per un importo complessivo di € 20.776,60. Ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per la condanna del lavoratore al pagamento di complessivi € 59.225,27, oltre accessori come per
1 legge, a titolo di penale per violazione dei patti di stabilità e non concorrenza sottoscritti dal lavoratore.
A tal fine, l'opponente ha dedotto che: il aveva lavorato alle dipendenze della Parte_1 società opponente dal 25.6.2018 all'11.5.2020 – data in cui aveva rassegnato le dimissioni –, come impiegato con mansioni di “Security Consultant”, inquadrato nel 7° livello CCNL Metalmeccanica
Piccola Industria, e dal 1.1.2020 nell'8° livello;
stante la particolare delicatezza delle mansioni attribuitegli, al momento della stipula del contratto di lavoro le parti avevano altresì sottoscritto un patto di stabilità per 36 mesi a decorrere dall'assunzione, ed un patto di non concorrenza per 2 anni dalla cessazione del rapporto;
in pendenza di rapporto, le parti avevano infine concordato anche una somma mensile forfettaria di € 500,00 a titolo di rimborso spese chilometrico;
il lavoratore aveva violato entrambi i patti, dimettendosi senza giusta causa con effetto dall'11.5.2020, prima della scadenza pattuita, ed essendo passato sin dal 12.5.2020 alle dipendenze della con Parte_2 qualifica professionale di “analista programmatore”, sostanzialmente sovrapponibile a quella assunta presso l'opponente; pertanto, egli era tenuto al pagamento di € 45.275,62 per violazione del patto di stabilità ed € 20.896,44 per violazione del patto di non concorrenza;
peraltro, le pretese avanzate dal lavoratore erano infondate, considerato il maggior controcredito vantato nei suoi confronti dall'azienda per i titoli suddetti nonché per un finanziamento contratto dal con la Pitagora Parte_1
s.p.a. in ragione di un debito residuo di € 7.871,72; in ogni caso, le mensilità di aprile e maggio 2020 erano state conteggiate al lordo anziché al netto di ritenute e trattenute;
e il rimborso chilometrico non era più dovuto a decorrere dal mese di aprile 2020 giacché il era stato autorizzato a Parte_1 lavorare in smart-working.
L'opposto si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e comunque infondata;
in ogni caso, la condanna della società al pagamento dell'importo ingiunto, detratta la somma di € 4.369,73, effettivamente versata dalla alla Pitagora s.p.a. in ragione CP_1 del finanziamento richiesto;
infine, il rigetto della domanda riconvenzionale. Ha altresì articolato istanze istruttorie.
A tal fine ha dedotto: la nullità o illegittimità del patto di stabilità e, in ogni caso, la mancata violazione del medesimo, stante la ricorrenza nella specie di una giusta causa di dimissioni, determinata dal venir meno del rapporto di fiducia e dal demansionamento subito;
la mancata violazione del patto di non concorrenza, stante la diversità di mansioni da lui espletate presso la società operante peraltro in un settore diverso dalla in subordine, Parte_2 CP_1
l'eccessiva onerosità delle penali pattuite, suscettibili pertanto di riduzione;
infine, la debenza delle mensilità non corrisposte al lordo anziché al netto, del minor importo residuo di € 4.369,73 alla società
Pitagora s.p.a., del rimborso chilometrico anche per il periodo da aprile 2020 in poi, avendo la società
2 di fatto corrisposto tale emolumento a tutti i dipendenti a prescindere dalle modalità di prestazione dell'attività.
Ammesse e poi revocate le prove orali, con la sentenza impugnata il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
condannato la società al pagamento in favore del lavoratore della somma di € 18.593,27, oltre accessori, detratto l'importo corrisposto dalla alla Pitagora s.p.a. per il CP_1 finanziamento contratto dal condannato il lavoratore al pagamento in favore della società Parte_1 della somma di € 59.225,27, oltre accessori;
compensato le spese di lite.
Ha infatti ritenuto che: le mensilità azionate dovessero essere corrisposte al lordo;
il rimborso chilometrico non fosse dovuto per il periodo di smart-working; l'opponente avesse diritto al rimborso di quanto corrisposto alla Pitagora s.p.a. in ragione del finanziamento;
il patto di stabilità fosse stato validamente stipulato;
esso, così come il patto di non concorrenza, fosse stato violato dal lavoratore, con conseguente debenza delle penali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il insistendo per la nullità del patto di Parte_1 stabilità, comunque mai violato, così come il patto di non concorrenza, con conseguente non debenza delle rispettive penali, da ridursi in via subordinata ai sensi dell'art. 1384 c.c. Ha insistito altresì sulle istanze istruttorie, disattese dal Tribunale, e chiesto sospendersi l'esecuzione della sentenza.
Ha resistito la chiedendo la conferma della sentenza impugnata e opponendosi CP_1 all'ammissione delle istanze istruttorie, con vittoria di spese, anche della fase inibitoria, accolta nelle more del giudizio di merito.
All'udienza del 15.10.2025, le parti hanno chiesto rinvio per tentare di raggiungere un accordo conciliativo, accordo che hanno effettivamente raggiunto in data 5.12.2025 in sede sindacale, sottoscrivendo apposito verbale, depositato in atti da parte appellante con nota in pari data.
All'odierna udienza, pertanto, le parti sono comparse e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa, pertanto, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, stante la conciliazione intervenuta in sede sindacale, può essere dichiarata, come richiesto congiuntamente dalle parti, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
3 1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma, lì 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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