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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4657/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4657/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
AN CC;
attori
CONTRO
; CP_1
convenuto contumace
NONCHÉ
in sede, Controparte_2
interventore necessario
***
Oggetto: accertamento giudiziale della paternità.
Gli attori hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2025.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (minorenne all'epoca dell'atto introduttivo), Parte_2
agiva in giudizio nei confronti di , esponendo di avere intrattenuto una breve relazione CP_1
sentimentale con il convenuto e che, dalla loro relazione, il 09.10.2003, era nato il primogenito
, riconosciuto solo dalla madre. Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare Parte_2
che è padre di , di condannare il convenuto a corrispondere al figlio, CP_1 Parte_2
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 300,00, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, nonché di condannare il convenuto a versare all'odierna attrice una somma, determinata equitativamente, a titolo di rimborso per il mantenimento del figlio sin dalla nascita.
All'udienza del 26.10.2021, il g.i., constatata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
Con memorie ex art. 183 c.p.c., parte attrice ribadiva quanto già dedotto negli atti precedenti e chiedeva ammettersi interrogatorio formale del convenuto e c.t.u. (test del DNA) per accertare che
è padre biologico di . CP_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione del 17.01.2022, interveniva volontariamente nel giudizio Parte_2
, nelle more divenuto maggiorenne, il quale aderiva alle richieste formulate dalla sig.ra
[...]
con atto introduttivo. Parte_1
All'udienza del 24.05.2022 il Giudice ammetteva interrogatorio formale del convenuto, che tuttavia non veniva espletato per la mancata comparizione dello stesso.
All'udienza del 30.1.2023, il g.i. nominava la dott.ssa quale C.t.u. incaricata per Persona_1
l'espletamento delle indagini ematologiche e genetiche sulla persona di al fine di CP_1
accertare la sua paternità rispetto al minore . Parte_2
Con istanza del 18.12.2023, la dott.ssa comunicava che non era stato possibile procedere alle Per_1
indagini anzidette, attesa la mancata partecipazione del convenuto, il quale, ancorché regolarmente convocato, non si prestava allo svolgimento delle operazioni peritali.
All'udienza del 11.3.2025, il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento. Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed pagina 2 di 7 immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
24.12.2013).
Nel caso di specie il consulente incaricato dopo aver provveduto alla notifica delle convocazioni, finalizzate allo svolgimento del primo accesso alle operazioni peritali, ha dovuto constatare l'assenza del convenuto, rimettendo l'incarico con esito negativo al Giudicante adito per le opportune decisioni e conseguenze di legge.
Sul punto giova sottolineare che costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale “il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità” (cfr.
Cass. civ., sezione I, n. 27237 del 14 novembre 2008, Cass. civ., n. 5116 del 3 aprile 2003, Cass. Civ. ord.
n. 28886/2019; Cass. Civ. sez. I, n. 28444/2023). Inoltre, “il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675” (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 6025/2015).
Nel caso in esame, l'assenza ingiustificata da parte del convenuto di sottoporsi al test determina il
Collegio a ritenere provato, alla luce dei principi giurisprudenziali suindicati, che (nato a Parte_2
Caserta il 09.10.2003) sia figlio di , nato a [...] il [...]. CP_1
Va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di Caserta, Comune ove è stato formato l'atto di nascita di
(atto n° 546, parte I, serie A, dell'anno 2003), di effettuare l'annotazione in tale atto della Parte_2
presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge (ora artt. 48 e 49 del D.P.R. n°396/00).
La presente sentenza va trasmessa al P.M. in sede perché ne curi la trasmissione all'indicato Ufficiale di
Stato Civile, in alternativa agli interessati (art. 48 D.P.R. n°396/00).
Passando all'esame delle ulteriori domande formulate da parte attrice in particolare alla richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 277 c.c. occorre precisare che la domanda attinente a prole di genitori non coniugati, osserva, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c.; tuttavia, essendo connessa per accessorietà, ex art. 31 c.p.c., alla domanda principale di accertamento della paternità, può essere esaminata con essa in un simultaneus processus, soggetto ex art. 40, c. III, c.p.c.
pagina 3 di 7 al rito ordinario e attribuito ex art. 50 bis, n. 1), c.p.c. alla cognizione del Collegio.
Parte attrice chiede disporsi l'obbligo in capo al convenuto di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio , una somma pari ad euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese Parte_2
straordinarie.
Sul punto, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio.
Ed invero, , ad oggi ventiduenne, ha da poco raggiunto la maggiore età e tale circostanza Parte_2
giustifica la presunzione che lo stesso non abbia ancora concluso il percorso formativo necessario ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro per rendersi economicamente autosufficiente. Parte attrice, invero, ha riferito che il figlio vive ancora con lei e ciò risulta anche dalle dichiarazioni reddituali ISEE versate in atti in cui il nucleo familiare risulta composto da e . Parte_1 Parte_2
Orbene, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, il Collegio rileva che non è stato possibile ricostruire la situazione reddituale del sig. , non risultando né l'attività lavorativa svolta, né CP_1
eventuali ulteriori fonti di reddito dallo stesso percepite. Dunque, l'assenza di qualunque informazione sulla situazione reddituale di parte convenuta determina il Collegio ad indicare nella somma di euro
200,00 il contributo che lo stesso dovrà versare a parte attrice per il mantenimento del figlio.
L'assegno dovrà essere versato dal convenuto a parte attrice, convivente con il figlio, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o vaglia postale, e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Il convenuto dovrà altresì contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio
(sanitarie non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ludiche), necessarie o previamente concordate e debitamente documentate.
L'attrice ha, inoltre, richiesto la condanna del convenuto al rimborso di quanto da ella sostenuto per il mantenimento di sin dalla nascita. Parte_2
In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, pro quota, di quanto da lei speso, in passato, per il mantenimento del figlio.
Tale domanda deve reputarsi ammissibile atteso che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio (cfr., ex multis, Cass.
n. 25735 del 2016).
Sul punto, questo Collegio fa proprio il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in base al quale pagina 4 di 7 “La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota
l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio;
peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili” (cfr. Cass. 26575/2007). “La domanda è da qualificarsi giuridicamente come azione di regresso ex art. 1299 c.c., fondata sull'acquisto, con effetto retroattivo, di tutti gli obblighi propri dello status di genitore in capo al soggetto nei confronti del quale la paternità (o la maternità) sia stata accertata giudizialmente” (v. ex multis Cass., Sez. I, n. 22506/10).
“La liquidazione del suo contributo negli esborsi sostenuti dall'altro genitore per il mantenimento della prole, ove non possa trovare esatta quantificazione, va operata, soprattutto se riferita ad un ampio arco di tempo, in via equitativa, sulla base dei redditi goduti da ognuna delle parti nel periodo rilevante e delle necessità manifestate dal figlio.” (v. Cass., Sez. I, n. 3991/10; Cass. Civ. sez VI, n. 3559/2014).
Il Collegio non ha alcun elemento per ricostruire la situazione reddituale di parte convenuta ( nata ad
AN il 15.03.1972), ma deve presumerne la capacità lavorativa, in ragione dell'età, mentre, per quanto concerne parte attrice, la stessa ha dichiarato di aver percepito, quale unica fonte di reddito, il contributo statale c.d. reddito di cittadinanza e, dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, risulta aver percepito un reddito pari ad euro 6.547,00 per l'anno 2021, ad euro 7.147,00 per l'anno 2022, ad euro
8.268,00 per l'anno 2023, ad euro 8.601,00 per l'anno 2024 e ad euro 8.251,00 per l'anno 2025 (cfr certificazioni ISEE allegate all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato,
a cui la convenuta risulta essere stata ammessa).
Orbene, ritenuto che, in mancanza di elementi più dettagliati, occorre ricostruire l'impegno finanziario sopportato dalla madre nel corso degli anni secondo massime di comune esperienza, via via rapportate alle esigenze, presumibilmente crescenti, incontrate dal figlio nel corso del tempo, il Collegio ritiene congruo, alla luce dei predetti criteri, determinare le somme necessarie al mantenimento del minore, già rapportate alla quota dell'obbligato, in almeno € 100,00 mensili per i primi 5 anni e 150,00 fino alla proposizione della domanda.
L'azione di regresso concerne il periodo anteriore alla domanda perché per quello successivo vale quanto già disposto.
Orbene, dalla nascita di , 09.10.2003, fino alla proposizione della domanda (31.5.2021), il Parte_2
pagina 5 di 7 convenuto avrebbe dovuto dunque versare una cifra sommariamente quantificata, secondo i suddetti criteri in complessivi € 28.650,00 (pari ad € 6.300,00 fino a dicembre 2008 e € 22.350,00 fino al mese di maggio 2021 ovvero fino al momento della proposizione della domanda). Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 28.650,00 come rimborso delle somme sostenute da parte attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita alla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia e dell'attività effettivamente espletata con pagamento in favore dell'Erario e pertanto con importo già dimezzato, in virtù dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_1
1) dichiara che , nato a [...] il [...] è figlio di , nato a Parte_2 CP_1
AN (NA) il 15.03.1972;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare sull'atto di nascita di la presente sentenza al passaggio in giudicato;
Parte_2
3) pone a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili, decorrenti dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con pari decorrenza e oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie;
4) condanna parte convenuta a versare a parte attrice la somma di € 28.650,00 come rimborso delle somme sostenute da parte attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita e fino alla proposizione della domanda giudiziale;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 1904,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato;
Santa Maria Capua Vetere, 7.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4657/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
AN CC;
attori
CONTRO
; CP_1
convenuto contumace
NONCHÉ
in sede, Controparte_2
interventore necessario
***
Oggetto: accertamento giudiziale della paternità.
Gli attori hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2025.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio (minorenne all'epoca dell'atto introduttivo), Parte_2
agiva in giudizio nei confronti di , esponendo di avere intrattenuto una breve relazione CP_1
sentimentale con il convenuto e che, dalla loro relazione, il 09.10.2003, era nato il primogenito
, riconosciuto solo dalla madre. Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare Parte_2
che è padre di , di condannare il convenuto a corrispondere al figlio, CP_1 Parte_2
a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di € 300,00, oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie, nonché di condannare il convenuto a versare all'odierna attrice una somma, determinata equitativamente, a titolo di rimborso per il mantenimento del figlio sin dalla nascita.
All'udienza del 26.10.2021, il g.i., constatata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto.
Con memorie ex art. 183 c.p.c., parte attrice ribadiva quanto già dedotto negli atti precedenti e chiedeva ammettersi interrogatorio formale del convenuto e c.t.u. (test del DNA) per accertare che
è padre biologico di . CP_1 Parte_2
Con comparsa di costituzione del 17.01.2022, interveniva volontariamente nel giudizio Parte_2
, nelle more divenuto maggiorenne, il quale aderiva alle richieste formulate dalla sig.ra
[...]
con atto introduttivo. Parte_1
All'udienza del 24.05.2022 il Giudice ammetteva interrogatorio formale del convenuto, che tuttavia non veniva espletato per la mancata comparizione dello stesso.
All'udienza del 30.1.2023, il g.i. nominava la dott.ssa quale C.t.u. incaricata per Persona_1
l'espletamento delle indagini ematologiche e genetiche sulla persona di al fine di CP_1
accertare la sua paternità rispetto al minore . Parte_2
Con istanza del 18.12.2023, la dott.ssa comunicava che non era stato possibile procedere alle Per_1
indagini anzidette, attesa la mancata partecipazione del convenuto, il quale, ancorché regolarmente convocato, non si prestava allo svolgimento delle operazioni peritali.
All'udienza del 11.3.2025, il g.i., ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di accertamento della paternità è fondata e merita accoglimento. Orbene, occorre evidenziare che la prova della paternità può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza, in particolare, ha in più occasioni evidenziato che le indagini ematologiche ed pagina 2 di 7 immunogenetiche sul DNA possono assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr. Cass. civ. sentenza n. 28647 del
24.12.2013).
Nel caso di specie il consulente incaricato dopo aver provveduto alla notifica delle convocazioni, finalizzate allo svolgimento del primo accesso alle operazioni peritali, ha dovuto constatare l'assenza del convenuto, rimettendo l'incarico con esito negativo al Giudicante adito per le opportune decisioni e conseguenze di legge.
Sul punto giova sottolineare che costante giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo il quale “il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c. di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda di accertamento della paternità” (cfr.
Cass. civ., sezione I, n. 27237 del 14 novembre 2008, Cass. civ., n. 5116 del 3 aprile 2003, Cass. Civ. ord.
n. 28886/2019; Cass. Civ. sez. I, n. 28444/2023). Inoltre, “il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675” (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 6025/2015).
Nel caso in esame, l'assenza ingiustificata da parte del convenuto di sottoporsi al test determina il
Collegio a ritenere provato, alla luce dei principi giurisprudenziali suindicati, che (nato a Parte_2
Caserta il 09.10.2003) sia figlio di , nato a [...] il [...]. CP_1
Va ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di Caserta, Comune ove è stato formato l'atto di nascita di
(atto n° 546, parte I, serie A, dell'anno 2003), di effettuare l'annotazione in tale atto della Parte_2
presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, come per legge (ora artt. 48 e 49 del D.P.R. n°396/00).
La presente sentenza va trasmessa al P.M. in sede perché ne curi la trasmissione all'indicato Ufficiale di
Stato Civile, in alternativa agli interessati (art. 48 D.P.R. n°396/00).
Passando all'esame delle ulteriori domande formulate da parte attrice in particolare alla richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 277 c.c. occorre precisare che la domanda attinente a prole di genitori non coniugati, osserva, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c.; tuttavia, essendo connessa per accessorietà, ex art. 31 c.p.c., alla domanda principale di accertamento della paternità, può essere esaminata con essa in un simultaneus processus, soggetto ex art. 40, c. III, c.p.c.
pagina 3 di 7 al rito ordinario e attribuito ex art. 50 bis, n. 1), c.p.c. alla cognizione del Collegio.
Parte attrice chiede disporsi l'obbligo in capo al convenuto di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio , una somma pari ad euro 300,00 mensili, oltre al contributo al 50% delle spese Parte_2
straordinarie.
Sul punto, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio.
Ed invero, , ad oggi ventiduenne, ha da poco raggiunto la maggiore età e tale circostanza Parte_2
giustifica la presunzione che lo stesso non abbia ancora concluso il percorso formativo necessario ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro per rendersi economicamente autosufficiente. Parte attrice, invero, ha riferito che il figlio vive ancora con lei e ciò risulta anche dalle dichiarazioni reddituali ISEE versate in atti in cui il nucleo familiare risulta composto da e . Parte_1 Parte_2
Orbene, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, il Collegio rileva che non è stato possibile ricostruire la situazione reddituale del sig. , non risultando né l'attività lavorativa svolta, né CP_1
eventuali ulteriori fonti di reddito dallo stesso percepite. Dunque, l'assenza di qualunque informazione sulla situazione reddituale di parte convenuta determina il Collegio ad indicare nella somma di euro
200,00 il contributo che lo stesso dovrà versare a parte attrice per il mantenimento del figlio.
L'assegno dovrà essere versato dal convenuto a parte attrice, convivente con il figlio, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico o vaglia postale, e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Il convenuto dovrà altresì contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio
(sanitarie non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ludiche), necessarie o previamente concordate e debitamente documentate.
L'attrice ha, inoltre, richiesto la condanna del convenuto al rimborso di quanto da ella sostenuto per il mantenimento di sin dalla nascita. Parte_2
In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, pro quota, di quanto da lei speso, in passato, per il mantenimento del figlio.
Tale domanda deve reputarsi ammissibile atteso che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio (cfr., ex multis, Cass.
n. 25735 del 2016).
Sul punto, questo Collegio fa proprio il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in base al quale pagina 4 di 7 “La sentenza di accertamento della filiazione naturale dichiara ed attribuisce uno status che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota
l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio;
peraltro, la condanna al rimborso di detta quota, per il periodo precedente la proposizione dell'azione, non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili” (cfr. Cass. 26575/2007). “La domanda è da qualificarsi giuridicamente come azione di regresso ex art. 1299 c.c., fondata sull'acquisto, con effetto retroattivo, di tutti gli obblighi propri dello status di genitore in capo al soggetto nei confronti del quale la paternità (o la maternità) sia stata accertata giudizialmente” (v. ex multis Cass., Sez. I, n. 22506/10).
“La liquidazione del suo contributo negli esborsi sostenuti dall'altro genitore per il mantenimento della prole, ove non possa trovare esatta quantificazione, va operata, soprattutto se riferita ad un ampio arco di tempo, in via equitativa, sulla base dei redditi goduti da ognuna delle parti nel periodo rilevante e delle necessità manifestate dal figlio.” (v. Cass., Sez. I, n. 3991/10; Cass. Civ. sez VI, n. 3559/2014).
Il Collegio non ha alcun elemento per ricostruire la situazione reddituale di parte convenuta ( nata ad
AN il 15.03.1972), ma deve presumerne la capacità lavorativa, in ragione dell'età, mentre, per quanto concerne parte attrice, la stessa ha dichiarato di aver percepito, quale unica fonte di reddito, il contributo statale c.d. reddito di cittadinanza e, dalle dichiarazioni reddituali versate in atti, risulta aver percepito un reddito pari ad euro 6.547,00 per l'anno 2021, ad euro 7.147,00 per l'anno 2022, ad euro
8.268,00 per l'anno 2023, ad euro 8.601,00 per l'anno 2024 e ad euro 8.251,00 per l'anno 2025 (cfr certificazioni ISEE allegate all'istanza di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato,
a cui la convenuta risulta essere stata ammessa).
Orbene, ritenuto che, in mancanza di elementi più dettagliati, occorre ricostruire l'impegno finanziario sopportato dalla madre nel corso degli anni secondo massime di comune esperienza, via via rapportate alle esigenze, presumibilmente crescenti, incontrate dal figlio nel corso del tempo, il Collegio ritiene congruo, alla luce dei predetti criteri, determinare le somme necessarie al mantenimento del minore, già rapportate alla quota dell'obbligato, in almeno € 100,00 mensili per i primi 5 anni e 150,00 fino alla proposizione della domanda.
L'azione di regresso concerne il periodo anteriore alla domanda perché per quello successivo vale quanto già disposto.
Orbene, dalla nascita di , 09.10.2003, fino alla proposizione della domanda (31.5.2021), il Parte_2
pagina 5 di 7 convenuto avrebbe dovuto dunque versare una cifra sommariamente quantificata, secondo i suddetti criteri in complessivi € 28.650,00 (pari ad € 6.300,00 fino a dicembre 2008 e € 22.350,00 fino al mese di maggio 2021 ovvero fino al momento della proposizione della domanda). Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 28.650,00 come rimborso delle somme sostenute da parte attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita alla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia e dell'attività effettivamente espletata con pagamento in favore dell'Erario e pertanto con importo già dimezzato, in virtù dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_1
1) dichiara che , nato a [...] il [...] è figlio di , nato a Parte_2 CP_1
AN (NA) il 15.03.1972;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare sull'atto di nascita di la presente sentenza al passaggio in giudicato;
Parte_2
3) pone a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 mensili, decorrenti dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con pari decorrenza e oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie;
4) condanna parte convenuta a versare a parte attrice la somma di € 28.650,00 come rimborso delle somme sostenute da parte attrice per il mantenimento del figlio dalla nascita e fino alla proposizione della domanda giudiziale;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 1904,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato;
Santa Maria Capua Vetere, 7.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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