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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. COZZI C.F._2
ANTONELLO (C.F. C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
pagina1 di 6
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione personale consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliere una nuova residenza dandone comunicazione l'uno all'altro e con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa familiare sita in Castelsaraceno (PZ), alla C/da Miraldo, rimane nella disponibilità del IG. – in quanto di proprietà della di Pt_2 lui genitrice – ove dimorerà il figlio durante i periodi di visita Per_1 con il padre come da all'allegato A) (Piano Genitoriale). Restano Pt_2 assegnati al IGnor i mobili e suppellettili che la arredano avendo Pt_2 la IG.ra provveduto a ritirare tutte le cose di sua proprietà. Parte_1
c) Le parti hanno già regolamentato e definito i loro reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
d) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
pagina2 di 6 e) Relativamente al piano genitoriale le parti fanno espresso rimando all'allegato A) (Piano Genitoriale) che costituisce parte integrante del presente ricorso;
f) Il padre, si obbliga a versare, solamente per i primi 12 mesi, anche per favorire la nell'individuazione della nuova abitazione, la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) quale quota di contribuzione al mantenimento per il figlio che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese;
g) Il padre, IG. , si obbliga a versare, invece dal primo Parte_2
Settembre 2025 in poi, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente postale IBAN: [...] intestato alla IG.ra
. Parte_1
h) Alla spetterà l'intero importo dell'assegno unico INPS per il Parte_1 figlio mentre il padre continuerà a versare, mensilmente, fino Per_1 al compimento del 18esimo anno di età del figlio minore Per_1
l'importo di € 50,00 sulla Polizza Poste Futuro da Grande.
i) I genitori contribuiranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie previste dal vademecum giurisprudenziale al quale si fa espresso rimando purché concordate e compro vate da idonea documentazione.
j) La IG.ra , abiterà con il figlio presso la casa dei Parte_1 propri genitori sita in Roccanova (PZ) e si obbliga a trasferirsi, presso una nuova casa entro e non oltre 12 mesi.
pagina3 di 6 k) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
l) Entrambi i coniugi, di comune accordo, richiederanno, se del caso, il rilascio del passaporto dei figli minori per vacanze brevi o per motivi di studio documentati.
m) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio.
n) L'autovettura modello Lancia Y, targata AW456LJ, di proprietà della IG.ra , rimarrà di proprietà e nella disponibilità della Parte_1 stessa.
o) L'autovettura modello Kia Sportage, targata FF963VR, di proprietà del IG. , rimarrà di proprietà e nella disponibilità dello stesso Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12/11/24
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
pagina4 di 6 visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
osservato che come chiarito dalla recente sentenza della S.C. sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso (Sentenza n. 28727/2023) “Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), I.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come in epigrafe riportato;
- Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
- Nulla per le spese pagina5 di 6 - Rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conIGlio del
15/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ConIGlio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 944/2024 promossa tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. COZZI C.F._2
ANTONELLO (C.F. C.F._3
RICORRENTI
NONCHÉ
pagina1 di 6
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: separazione personale consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
a) I coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliere una nuova residenza dandone comunicazione l'uno all'altro e con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) La casa familiare sita in Castelsaraceno (PZ), alla C/da Miraldo, rimane nella disponibilità del IG. – in quanto di proprietà della di Pt_2 lui genitrice – ove dimorerà il figlio durante i periodi di visita Per_1 con il padre come da all'allegato A) (Piano Genitoriale). Restano Pt_2 assegnati al IGnor i mobili e suppellettili che la arredano avendo Pt_2 la IG.ra provveduto a ritirare tutte le cose di sua proprietà. Parte_1
c) Le parti hanno già regolamentato e definito i loro reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver null'altro a pretendere;
d) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
pagina2 di 6 e) Relativamente al piano genitoriale le parti fanno espresso rimando all'allegato A) (Piano Genitoriale) che costituisce parte integrante del presente ricorso;
f) Il padre, si obbliga a versare, solamente per i primi 12 mesi, anche per favorire la nell'individuazione della nuova abitazione, la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (Euro Cinquecento/00) quale quota di contribuzione al mantenimento per il figlio che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese;
g) Il padre, IG. , si obbliga a versare, invece dal primo Parte_2
Settembre 2025 in poi, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) che corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente postale IBAN: [...] intestato alla IG.ra
. Parte_1
h) Alla spetterà l'intero importo dell'assegno unico INPS per il Parte_1 figlio mentre il padre continuerà a versare, mensilmente, fino Per_1 al compimento del 18esimo anno di età del figlio minore Per_1
l'importo di € 50,00 sulla Polizza Poste Futuro da Grande.
i) I genitori contribuiranno nella misura del 50% cadauno alle spese straordinarie previste dal vademecum giurisprudenziale al quale si fa espresso rimando purché concordate e compro vate da idonea documentazione.
j) La IG.ra , abiterà con il figlio presso la casa dei Parte_1 propri genitori sita in Roccanova (PZ) e si obbliga a trasferirsi, presso una nuova casa entro e non oltre 12 mesi.
pagina3 di 6 k) Le parti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
l) Entrambi i coniugi, di comune accordo, richiederanno, se del caso, il rilascio del passaporto dei figli minori per vacanze brevi o per motivi di studio documentati.
m) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio.
n) L'autovettura modello Lancia Y, targata AW456LJ, di proprietà della IG.ra , rimarrà di proprietà e nella disponibilità della Parte_1 stessa.
o) L'autovettura modello Kia Sportage, targata FF963VR, di proprietà del IG. , rimarrà di proprietà e nella disponibilità dello stesso Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere di nulla osta reso in data
12/11/24
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
pagina4 di 6 visto che il PM a cui veniva comunicato la fissazione, concludeva con parere di nulla osta;
osservato che come chiarito dalla recente sentenza della S.C. sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso (Sentenza n. 28727/2023) “Il
Tribunale, all'esito del positivo esame della domanda di separazione personale, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombenti di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), I.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, come in epigrafe riportato;
- Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
- Nulla per le spese pagina5 di 6 - Rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conIGlio del
15/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del ConIGlio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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