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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 473 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1139/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/04/2024
tra
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA RAPETTI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CP_1 C.F._1 MAGGIORELLI come da mandato in atti
appellato
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PERDOMI e dell'avv. ALESSIO CENTANARO
appellata nonché appellante in via incidentale
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ERSILIO GAVINO e dell'avv. GIOVANNI CALISI come da mandato in atti Appellata
causa trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 23.9.25 sostituita dal deposito di note scritte e con ordinanza di spedizione del 21.10.25
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c. - reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, per tutti i motivi meglio evidenziati in atti: A. nel merito, riformare integralmente la Sentenza dell'11.4.2024 del Tribunale di Genova all'esito del giudizio RG 7834/2020 oggetto del presente appello per i motivi di cui in narrativa e in accoglimento delle conclusioni già formulate da nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado respingere e disattendere integralmente ogni contraria domanda, ragione o eccezione del Sig. , di e di C. in via istruttoria, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ammettere tutte le istanze istruttorie di dedotte in primo grado, da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamate e ritrascritte;
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge anche per il giudizio di appello”.
*
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Previe le declaratorie meglio viste e ritenute In via pregiudiziale e/o preliminare inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c. Dichiarare il presente gravame inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art 348 bis c.p.c., non sussistendo elementi tali da farne ritenere probabile l'accoglimento. Come già ampiamente emerso, infatti, il presente appello non ha fornito elementi meritori tali da presupporne l'accoglimento, né tali da giustificare la prosecuzione del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia. La circostanza è di patente evidenza, posto che persino controparte ha omesso di avviare e coltivare la fase inibitoria. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c in quanto carente dei presupposti di Legge. Nel merito Rigettare l'appello, confermando plenariamente l'impugnata sentenza. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c. - reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, per tutti i motivi meglio evidenziati in atti: - nel merito, riformare integralmente la Sentenza n. 1139/2024 del giorno 11.4.2024 del Tribunale di Genova all'esito del giudizio RG 7834/2020 oggetto del presente appello per i motivi di cui in narrativa e in accoglimento delle conclusioni qui rassegnate dalla nel giudizio di primo grado riformare la decisione respingendo integralmente Controparte_2 ogni domanda, ragione o eccezione del Sig. nei confronti di ovvero in CP_1 Controparte_2 subordine rideterminare il quantum escludendo la personalizzazione liquidata in primo grado;
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge anche per il giudizio di appello ed annullamento della condanna di primo grado al pagamento delle spese ex art. 91 c.p.c. per la fase decisionale, ovvero in subordine compensazione con gli altri convenuti”.
*
2 Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, in adesione all'appello proposto da , riformare la sentenza n. Parte_1 1139/20247 pubbl. il 12/04/2024 (RG n. 7834/2020) emessa dal Tribunale di Genova, nei motivi di appello indicati da parte appellante: n. 1) Errata condanna ex art. 2049 c.c. per un fatto non attribuibile ad un suo dipendente;
n. 2) Difetto di legittimazione passiva;
n. 3) Mancata valutazione delle prove delle Società convenute ( e ) a confutazione degli asseriti Parte_1 Controparte_2 e insussistenti danni psicologici lamentati dal;
n. 5) Concorso di colpa del nella CP_1 CP_1 determinazione dell'evento indicati da parte appellante;
e respingere i motivi di appello: n. 4) Negazione della copertura assicurativa da parte di per dolosità dell'evento; Controparte_4 n. 6) Sulle spese di lite;
con conferma della sentenza in esame per tutte le ragioni esposte in premessa, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato e ritrascritto. Con vittoria di spese di lite del primo e del secondo Grado di Giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni da lui patiti in occasione di Controparte_2 un'aggressione subita per mano degli addetti alla sicurezza della discoteca “Estoril” in Genova durante una serata danzante tenutasi nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2018. La Parte_1 era evocata quale gestore della discoteca e datrice di lavoro della maggior parte dei componenti del servizio, mentre era datrice di lavoro di alcuni addetti alla sicurezza che in quella Controparte_2 sera vi prestavano servizio in supporto al personale proprio del locale.
L'attore ha riferito che alle ore 4.20 circa, mentre si trovava su un palco rialzato, gli addetti alla sicurezza lo avevano invitato ad uscire perché la discoteca avrebbe chiuso nei minuti seguenti. Essi pretendevano l'uscita immediata e lo avevano perciò strattonato per la camicia prendendolo, poi, per un braccio e per il collo per condurlo al piano superiore per la via delle scale interne. Una volta raggiunto il piano lo avevano gettato a terra e colpito con calci e pugni prima di spingerlo fuori dal locale. Alcuni amici dell'attore ( e ), avevano assistito alla scena. Testimone_1 Persona_1
Ha riferito, poi, che il sig. legale rappresentante della Testimone_2 Parte_1 unitamente ad altri soci, lo aveva raggiunto per offrirgli una somma di denaro non meglio quantificata.
L'attore si era recato al pronto soccorso dell'Ospedale San Martino ove, dall'esame obiettivo, veniva riscontrato “trauma contusivo (pugno) OS ematoma palpebrale superiore ed inferiore, emorragia sottocongiuntivale, c.a. di profondità normale. Otticamente vuota. Pupilla in media midriasi con interessamento dell'orletto, cristallino in situ, fundus ndr al polo posteriore e in media periferia [..]
Algie ai testicoli bilateralmente specie al sinistro, algie diffuse al tronco ed alle cosce posteriormente
(in sede di calci) dove presenti ematomi multipli” ed in seguito dimesso con diagnosi di “postumi da contusioni” e prognosi di dieci giorni.
L'attore, lamentando sintomi da disturbo post traumatico da stress, si era rivolto al medico legale di fiducia, dott.ssa , che il 22 marzo 2019 aveva redatto una relazione secondo cui Persona_2
3 “è evidente il nesso di causa, soddisfatto da tutta la criteriologia medico legale, tra il complesso pluri-patologico sopra descritto e l'azione dolosa inferta al Sig. dal personale di CP_1 servizio preposto alla vigilanza degli Estoril Beach Club di Genova in data 02.12.2018. Le lesioni psico-fisiche evidenziate in visita medico legale e obiettivamente riscontrate nelle certificazioni sanitarie sopra riportate sono compatibili con quanto riferito dal paziente sia dal punto di vista topografico che temporale. I traumatismi riportati dal Sig. sono conseguenza CP_1 inequivocabile dell'aggressione subita”. Come conseguenza delle lesioni, nella relazione medico legale si riconosce una “diminuzione pari al 10% (dieci-per-cento) della totale validità del soggetto” nonché: “inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 seguiti da un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 seguiti da un periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di giorni 50.”
Svolti tali accertamenti, ha depositato presso la Procura della Repubblica di Genova atto di CP_1 denuncia/querela per i fatti di cui agli artt. 582, 583, 585 e 110 c.p., da cui è originato un procedimento penale a carico di ignoti.
In questa sede civile l'attore ha dedotto la responsabilità oggettiva delle società convenute, chiamate a rispondere della condotta dolosa dei propri addetti e delle conseguenze dagli stessi cagionate ai sensi – alternativamente – degli artt. 2049, 2050, 2051. Ha riferito un danno da perdita o menomazione della capacità lavorativa a fronte della riduzione permanente della vista, precisando di avere una formazione nel settore dei trasporti (patenti A, B, e CQC). Ha chiesto il risarcimento dei danni psicofisici come descritti nella perizia medico legale con personalizzazione, nonché il rimborso delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio negando ogni addebito ed eccependo che nella Parte_1 circostanza di fatto dedotta dall'attore il medesimo era sotto gli effetti dell'alcol e stava molestando la clientela, brandendo anche una bottiglia come arma, di talché l'intervento degli addetti era dettato da ragioni di sicurezza di contenimento del soggetto. La convenuta ha riferito, inoltre, che l'attore aveva scagliato contro gli addetti un vaso e li aveva aggrediti con calci e pugni. Una volta varcata l'uscita, l'attore aveva tentato di nuovo di aggredire gli addetti, tanto che i suoi amici lo avevano rimproverato di aver rovinato a tutti la serata.
In diritto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il sig. Parte_1
nell'atto introduttivo aveva identificato gli autori dell'aggressione come negli “addetti alla CP_1 sicurezza” della Società Salentosecurity S.r.l., mentre nulla imputava a;
ha osservato Parte_1 che la operava presso la discoteca Estoril in forza di un contratto di appalto per Controparte_2 cui, essendovi autonomia organizzativa, la non rispondeva per fatti da questa Parte_1 commessi;
ha inoltre contestato l'applicabilità degli artt. 2049, 2050, 2051.
La convenuta ha dedotto di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi da
[...] verso cui svolgeva chiamata in causa per la eventuale manleva. CP_5
Si è costituita in giudizio contestando gli addebiti, rilevando che la stessa ed i Controparte_2 suoi dipendenti non erano stati menzionati nella ricostruzione della dinamica nell'atto di citazione;
ha opposto di essere stata incaricata sulla base di un contratto di appalto del servizio di sicurezza presso il locale oggetto della presente causa, ma solo con competenza limitata al supporto del personale della sicurezza della e solo in alcune aree della discoteca;
ha eccepito la totale Parte_1
4 estraneità all'aggressione dei propri addetti, denunciando l'illogicità e la contraddittorietà della ricostruzione attorea, osservando che il corridoio in cui si sarebbe svolta l'aggressione ai danni del era troppo stretto per la natura delle violenze allegate, e che era impossibile che non ci fosse CP_1 nessuno ad assistere, data la vicinanza al guardaroba, in inverno certamente frequentato dai clienti;
ha contestato, poi, l'applicabilità degli artt. 2049, 2050, 2051 c.c. precisando che gli addetti della prestavano servizio solo all'ingresso del locale per regolare i flussi di accesso e Controparte_2 uscita, e non anche all'interno, dove sarebbe avvenuto il fatto;
infine, ha contestato il quantum risarcitorio nonché il dedotto danno da menomazione della capacità lavorativa.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Essa ha eccepito la carenza di Controparte_5 copertura assicurativa, atteso che “La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dello Stabilimento balneare assicurato, di piste da ballo e/o di intrattenimento musicale e simili. La garanzia è operante a condizione che la pista da ballo sia al servizio dello Stabilimento balneare e non costituisca esercizio a sé stante”; inoltre, ha rilevato che il fatto è stato commesso per un atto volontario, escluso quindi dalla copertura dei danni accidentali;
in subordine ha aderito alle difese nel merito delle altre parti convenute.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione del fascicolo dell'indagine penale ed ha licenziato CTU medico legale sulla persona dell'attore. L'incarico è stato conferito al dott. il quale all'esito delle OOPP ha così concluso: “Per quanto riguarda il primo Persona_3 quesito, in base all'anamnesi ed alla documentazione agli atti, nonché all'esame obiettivo, è risultato che il 02.12.2018 il Sig. abbia riportato: • Trauma contusivo in OS con pupilla in CP_1 media midriasi per microrottura dello sfintere irideo da ore 4 ad ore 6; • Contusione testicolare;
•
Lieve Disturbo Depressivo Reattivo associato a disturbo Post Traumatico da Stress. Circa
l'evoluzione delle lesioni, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, si rinvia ai dati della documentazione e della visita medica riportati in precedenza. In merito al secondo quesito, il
Sig. nega precedenti traumi o infortuni. Per quanto riguarda la risposta al terzo quesito, si CP_1 può affermare che, a seguito delle lesioni descritte, il p. abbia lamentato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 20 (venti). Relativamente al 4° e 5° quesito, si può ritenere che sussistano, allo stato attuale, postumi a carattere permanente, consistenti in: • Limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti della colonna cervicale;
• Tono dell'umore lievemente depresso con spunti ansiosi, incentrati sull'accaduto in oggetto;
• OD in midriasi media. OS normale. I suddetti postumi incidono sulla validità biologica in misura pari al 7% (sette per cento) della totale, alla luce delle Tabelle di Legge sulle Micropermanenti. Per quanto concerne il 6°, 9° e 10° quesito, i postumi permanenti suddetti non incidono negativamente sull'esercizio delle abituali attività lavorative, non lavorative e di relazione del soggetto. Per quanto al 7° quesito, si può ritenere che le spese mediche prodotte, relative a visite specialistiche, esami strumentali, cicli di fisioterapia e acquisto di farmaci, pari ad € 1.605,94 (milleseicento cinque / 94), possano essere ritenute congrue al caso in oggetto.
Circa l'8° quesito, è emerso che il Sig. , a seguito dell'evento in oggetto, non ha CP_1 necessitato di ricoveri ospedalieri, né ha indossato apparecchi gessati”.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni. Nella propria comparsa conclusionale ha chiesto di riconoscere in via subordinata la Parte_1
5 cooperazione colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. sulla base dei fatti riferiti in citazione.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe, così statuendo:
“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattese ON
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, e in solido fra loro, a pagare, in favore di , la CP_1 complessiva somma di € 25.486,16 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva – con ripartizione interna dell'obbligazione al 50% a carico di ciascuna società. ON
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, e in solido fra loro, a rifondere, in favore di , le CP_1 spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 – oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, Iva e cpa, e spese di ctp se documentate. Pone in via definitiva a carico delle parti convenute in solido le spese della ctu, come liquidate in fase istruttoria. Con ripartizione interna dell'obbligazione al 50% a carico di ciascuna società. RIGETTA La domanda di manleva avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
ON , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a rifondere le Parte_1 spese sostenute nel presente giudizio da che liquida, fino alla fase Controparte_5 decisionale esclusa, in complessivi € 4.711,00 – oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa,
e spese di ctp se documentate. Visto l'art. 91 c.p.c. ON in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro – tempore, a rifondere, in favore di Parte_1
e di le spese della fase decisionale del presente giudizio, che Controparte_5 liquida – in favore di ciascuna – in € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa”.
2. La sentenza appellata
Il Tribunale ha ritenuto provati i fatti di causa sulla base delle dichiarazioni raccolte nel procedimento penale di cui ha acquisito gli atti. Nonostante l'archiviazione per la mancata identificazione degli autori materiali del fatto il Tribunale ha ritenuto provato l'accadimento storico, ossia che l'attore è stato oggetto di aggressioni all'interno del locale per mano di persone comunque riconducibili alle società convenute ( e;
ha ritenuto non provata la grave Parte_1 Controparte_2 intemperanza del cliente, poiché nessuno delle persone sentite ne aveva memoria. Ha applicato l'art. 2049 c.c. per essere provata l'appartenenza organica alle società convenute, ritenendo irrilevante a tal fine che la loro identità non fosse nota;
pertanto, ha statuito una concorrente responsabilità delle due in solido al 50% ciascuno. Quanto al dedotto concorso colposo, il giudice di prime cure ha disatteso le osservazioni di perché il fatto doloso accertato commesso dagli addetti è stata causa successiva da Parte_1 sola idonea a determinare il danno, nel cui determinismo non ha assunto alcun rilievo la condotta provocatoria antecedente del danneggiato, ritenuta comunque, come già detto, non provata, se non in manifestazioni minimali.
6 In merito alla copertura assicurativa di il Tribunale ha rigettato la domanda di Controparte_3 manleva poiché trattandosi di un fatto volontario esso esorbita dalla copertura per i danni provocati accidentalmente.
3. Gli appelli
Propone appello principale la . Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 2049 c.c. poiché in assenza di prova dell'identità della persona che ha commesso il fatto non è possibile ricondurre il fatto né alla responsabilità di né a quella di per la stessa ragione la ripartizione del 50% ciascuno Parte_1 Controparte_2 non è fondata. In via di subordine, ritiene che la responsabilità sia da attribuire in via esclusiva alla poiché il fatto è avvenuto vicino all'uscita, ovvero alla zona presidiata dagli addetti Controparte_2 dipendenti di quest'ultima, i quali hanno maggiore probabilità di essere stati coinvolti nel fatto rispetto a quelli di . Parte_1
Con il secondo motivo di appello denuncia la propria carenza di legittimazione passiva perché dalle affermazioni dell'attore l'aggressione è stata perpetrata solo dagli addetti della perché Controparte_2 ne aveva riconosciuto le divise. L'appellante nega la prova del fatto stesso e dell'accadimento dello stesso all'interno del locale, di talché non c'è titolo di responsabilità a carico di . Infine, osserva che il Parte_1 rapporto tra e era un appalto, per cui la seconda era autonoma Parte_1 Controparte_2 nell'organizzazione del proprio lavoro senza che debba rispondere per i danni da essa Parte_1 cagionati. Con il terzo motivo contesta in subordine la decisione sul quantum risarcitorio laddove ha riconosciuto il danno psicologico; afferma che l'appellato gioca con frequenza a calcio con i propri amici, pratica CP_1 altri sport e si reca assiduamente in locali notturni: ad avviso dell'appellante egli conduce una vita che è incompatibile con i pregiudizi di natura psichica post-traumatica riconosciuti dai consulenti e dal Tribunale. Con il quarto motivo lamenta l'erroneità dell'esclusione della copertura assicurativa per essere il fatto doloso. Ad avviso dell'appellante non c'è prova del dolo, ed il contenimento delle condotte dei clienti rientra nelle normali attività tipiche di una sala da ballo, che quindi devono essere coperte dalla polizza sottoscritta. Con il quinto motivo si duole del rigetto della domanda circa il concorso colposo di . Osserva che lo CP_1 stesso era sotto l'effetto dell'alcol e non si era limitato a provocare, ma aveva aggredito lui stesso il personale, rendendone necessario l'intervento ed essendo così concausa del fatto dannoso lamentato. Con il sesto motivo di appello chiede la riforma della sentenza gravata sulle spese di lite in conformità all'auspicato esito del giudizio e alle proprie deduzioni di merito alla responsabilità della Controparte_2
Propone appello incidentale Controparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale critica l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2049 c.c. perché non è certa l'identità di chi ha commesso il fatto, così da non poterle attribuire ad essa la responsabilità. Con il secondo motivo di appello incidentale contesta in via subordinata la quantificazione del danno offerta dal primo giudice, osservando che la personalizzazione del danno non è fondata poiché il danneggiato conduce una vita incompatibile con le sofferenze psichiche affermate, e offre alcune stampe del profilo Facebook dell'appellato a conforto di tali asserzioni. CP_1
Con il terzo motivo di appello incidentale chiede la riforma della pronuncia in merito alle spese di lite in conformità all'auspicato esito del giudizio.
Si costituisce contestando integralmente gli avversari appelli e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza gravata.
7 Si costituisce contestando l'appello di quanto alla copertura assicurativa;
Controparte_3 Parte_1 ribadisce la scopertura per essere il fatto doloso e perché accaduto nell'ambito di un esercizio diverso da quello di stabilimento balneare per cui la polizza è stata sottoscritta. In via subordinata e condizionata aderisce all'appello della propria assicurata in merito alle critiche mosse alle statuizioni in merito al Parte_1 fatto storico.
4. I motivi della decisione
4.1. Il fatto storico ed il concorso colposo del danneggiato
Il presente capo ha ad oggetto quanto dedotto nel primo, nel secondo e nel quinto motivo di appello principale, nonché nel primo motivo dell'appello principale di . Pt_3
Va in limine rigettato il secondo motivo principale, vertente su questione presupposta, essendo la legittimazione passiva un elemento che riguarda l'astratta formulazione della domanda giudiziale in base alla causa petendi, e non il concreto accertamento fattuale del riparto di responsabilità. La domanda di in origine riguarda certamente la responsabilità degli addetti alla sicurezza CP_1 della discoteca Estoril, che nella prospettazione dell'attore ricomprende un titolo di responsabilità ascrivibile a tanto che la domanda risarcitoria è rivolta in via alternativa o Parte_1 cumulativa nei confronti di entrambe le società.
Venendo al merito, il primo aspetto d'interesse è la dinamica dell'aggressione.
Il complesso probatorio riguardante la fase dell'aggressione è costituito dal fascicolo del procedimento penale 29707/2019/44 che è stato acquisito, con particolare riferimento dichiarazioni rese dagli amici che la sera del fatto erano in compagnia dell'appellato, ed i referti medici la natura delle lesioni subite dal danneggiato, accertate a partire dal primo accesso al pronto soccorso, dopo il fatto.
ha sostenuto di essere stato aggredito a serata sostanzialmente finita, con luci accese e musica CP_1 ormai spenta, senza un apparente motivo, da più addetti alla sicurezza che avrebbero reagito con estrema violenza ad una semplice osservazione della vittima circa l'inutile fretta nel voler liberare il locale. La tesi così esposta è confermata integralmente dagli amici del , ma ad avviso della CP_1
Corte ha una limitata attendibilità.
In mancanza di altri elementi di prova che riscontrino almeno in termini di compatibilità i fatti dedotti,
è necessaria una rigorosa valutazione di questi per come allegati e per come eventualmente non contestati dalla controparte. Gli amici di , infatti, per quanto soggetti al dovere di verità CP_1 in sede di informazioni alla P.G., hanno riferito con evidenza riferito i fatti in maniera quanto meno
“edulcorata”, stante l'evidente vicinanza con la persona offesa, e la collaterale partecipazione ai fatti stessi, il che è reso evidente da una narrazione parziale, non adeguatamente circostanziata, incurante di riferire, alternativamente, o un adeguato contesto di un fatto abnorme come una aggressione a freddo ed organizzata, o, almeno, la sorpresa e la loro reazione ad un tale fatto sconcertante..
Ferma, quindi, la verità dell'aggressione illecita (perché senza meno di violenza eccedente il necessario) subita da , fatto credibile e confermato, anche della documentazione clinica CP_1 che è cronologicamente ed qualitativamente compatibile con il dedotto, va prudentemente valutata la condotta del danneggiato stesso.
8 Ad avviso della Corte è maggiormente sostenibile la tesi avanzata da in sede di Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado, per cui la violenta aggressione, ammessa solo in termini di
“uso della forza”, è scaturita da un comportamento, almeno in una certa misura, aggressivo e pericoloso del , che ha reso necessario l'intervento degli addetti. CP_1
Il Collegio ha raggiunto tale convincimento considerando:
- la condotta processuale del che ha affermato con dovizia di particolari le conseguenze CP_1 dannose del fatto, senza circostanziare a sufficienza il prologo della vicenda, rendendosi la narrativa attorea già dalla prima lettura omissiva e non del tutto spiegabile secondo la comune esperienza;
- la mancanza di riscontri probatori ulteriori rispetto alle dichiarazioni dell'appellato e della sua comitiva di amici;
questi ultimi hanno reso dichiarazioni coerenti circa la collocazione nello spazio e nel luogo dell'episodio, e la sua natura, ma omettono di circostanziare adeguatamente l'esordio della vicenda e di spiegare in modo credibile la degenerazione violenta;
- il contesto di accadimento, ovvero una serata danzante presso una discoteca notturna che somministra, legittimamente, agli utenti anche bevande alcoliche, avendo al contempo il dovere di predisporre un servizio di sicurezza che, anche forzosamente, allontani soggetti che tengano comportamenti inadeguati;
ciò rappresenta un'ipotesi frequente e che certamente concorre a delineare una probabile spiegazione del prologo della vicenda denunciata parzialmente da;
CP_1
- la qualità di operatori professionali degli addetti alla sicurezza che quella sera sono intervenuti, il che – si badi – non esclude aprioristicamente un accadimento come quello descritto, ma sicuramente aggrava l'onere di allegazione dell'attore che intenda affermarne un comportamento così eccentrico;
- la circostanza, molto rilevante, che a fronte di un'aggressione così ìmpari la compagnia di amici non abbia ritenuto, nemmeno in un momento successivo, di difendere l'amico o di adire la forza pubblica, peraltro disponibile presso la stazione dei Carabinieri antistante alla discoteca (Stazione di San Giuliano);
- l'irrilevanza del fatto che nessuno dei lavoratori interrogati a S.I.T. abbia ricordato l'evento, dato che plausibile nel caso ragionevolmente frequente di un accompagnamento forzoso di un soggetto che abbia tenuto un comportamento scorretto, a condizione che l'episodio si configuri, almeno apparentemente, come tale, e non assuma gli straordinari caratteri della aggressione a freddo riferita;
- l'inspiegabile accanimento sul solo , a fronte di una sostanziale omogeneità CP_1 comportamentale dei vari componenti del gruppo, i quali, come riferito in S.I.T., si stavano tutti accingendo ad uscire.
Tanto premesso, la accertata e documentata vigoria applicata sulla vittima è giustificabile, in mancanza di più precise allegazioni, solo con un intervento contenitivo di escandescenze del danneggiato.
La superiore considerazione non supera comunque la più che prevalente responsabilità degli addetti della sicurezza, i quali pur avendo preparazione tecnica e superiorità numerica sull'unico soggetto
9 ragionevolmente ostile, hanno sicuramente ecceduto, almeno con colpa, nell'uso della forza, come dimostrato soprattutto da un certo orientamento “puramente lesivo” di alcune offese inferte
(soprattutto i calci non riconducibile ad una violenza contenitiva e non equivocabili, come la lesione al volto, con l'effetto di un respingimento o di una volontà di afferrare il soggetto).
La Corte ritiene pertanto sussistente un più che probabile contributo causale del stesso alla CP_1 causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento. Il Tribunale ha fatto menzione del principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la provocazione del danneggiato non ha alcun rilievo ai fini della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché l'atto successivo dell'aggressione dolosa non si pone in termini di regolarità causale con il fatto della provocazione, determinando essa la causa autonoma del danno che va, quindi, integralmente risarcito (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n.5679; Cassazione civile sez. VI,
03/03/2023, n.6494; Cassazione civile sez. III, 22/08/2024, n.23024). Questa Corte non disattende assolutamente il menzionato principio, osservando che, tuttavia, nel caso concreto non si versa in una dinamica di mera provocazione-reazione, quanto in una “probabile” colluttazione fisica, che è risultata eccessivamente protratta od aggravata a danno del , ma che con ogni verosimiglianza CP_1 ha avuto origine nella necessità di contenerne le intemperanze, di talché una parte dello scontro fisico per cui è causa è da attribuirsi alla necessaria e comune opera di accompagnamento forzoso all'esterno del locale di soggetto intemperante in luogo pubblico ed orario notturno.
Si ribadisce che la dinamica esposta si deve ritenere anche in base al riparto corretto dell'onere della prova in materia. Una volta ammesso, per gli elementi logici già esposti, un comportamento irregolare e fattualmente aggressivo del , tra la tesi della reazione legittima degenerata per colpa CP_1
(essenzialmente per l'erronea o superficiale convinzione di dover rendere il soggetto immediatamente innocuo anche al prezzo di lederlo) e quella della degenerazione per dolo (ovvero per assegnare alla vittima una sopra di ingiusta pena privata) non si può distinguerne una prevalente, se non con assoluto arbitrio. In tale permanente dubbio, il corretto riparto dell'onere della prova in ordine al fatto personale dell'addetto o dell'ausiliario, da ricondurre poi alla responsabilità datoriale, impone di considerare vero il fatto colposo, ovvero quello meno grave.
Lungi dall'ipotesi di mera provocazione, seguita da condotta dolosa del tutto governata dell'aggressore (si noti che la giurisprudenza sul puto attiene in larga parte a reazioni a condotte meramente verbali, o pregresse nel tempo), nel caso ricorre un concorso colposo nell'eccesso colposo, concorso derivante dal dover necessariamente ritenere che l'avventore abbia determinato, per sua colpa il proprio allontanamento, resistito impropriamente allo stesso, e quindi dato corso a quelle condotte disordinate, convulse e reattive nel corso delle quali (per quel che si può comprovatamente ritenere) vi è stato un “eccesso ingiustificabile”.
Risulta pertanto corretto affermare che ha concorso con il proprio comportamento alla CP_1 causazione di parte del danno di cui chiede il risarcimento e, segnatamente, ad avviso di questa Corte il concorso colposo va commisurato alla quota del 20%.
Il concorso si applica all'intero danno, questa volta in favor dell'attore, reputandosi verosimile le gli effetti lesivi siano tutti ascrivibili alla quota di reazione ecceduta, piuttosto che a quella necessaria.
Il quinto motivo di appello è pertanto accolto in questi termini e la sentenza è riformata in tal senso.
10 4.2. Le responsabilità di e di Parte_1 Controparte_2
Risulta pacifico tra le parti che gli autori materiali dell'aggressione non sono stati individuati, e peraltro tale assunto è la ragione dell'archiviazione del procedimento penale. Il Tribunale ha posto a carico di e di una eguale responsabilità solidale, così Parte_1 Controparte_2 motivando : “Nel caso in esame, pur essendo rimasti ignoti gli autori materiali dell'aggressione (a seguito di archiviazione definitiva del procedimento intervenuta in data 18.7.2022), si evince che il
fu colpito sia all'interno che all'esterno del locale, potendosi quindi ricondurre, secondo il CP_1 principio del più probabile che non, il fatto dannoso commesso tanto ai dipendenti della che ai dipendenti della , che comunque lavoravano in sinergia fra Controparte_2 Parte_1 loro” (cfr. sentenza primo grado p. 20). Il capo della sentenza è oggetto di appello da parte di entrambe le Società: ha Parte_1 sostenuto che l'area interessata dal sinistro era quella presidiata dai soli dipendenti di , per cui Pt_3 solo questi potevano essere stati a commettere il fatto, affermando così l'esclusiva responsabilità della stessa;
d'altro canto, ha sostenuto che a fronte della mancata identificazione dei Controparte_2 soggetti non vi era prova dell'appartenenza organica ad essa degli aggressori, avendosi solo la certezza che questi erano impiegati genericamente nella sicurezza della discoteca, con ciò negando la propria responsabilità. La Corte osserva in via preliminare che i regimi di responsabilità a vario titolo dedotti in causa vanno ordinatamente sussunti alle rispettive norme in base alla causa petendi. In primo luogo, tra il CP_1
e la sussisteva certamente un rapporto contrattuale tra utente e discoteca in cui, Parte_1 oltre alle principali prestazioni dell'intrattenimento e del pagamento del corrispettivo, sorgono in forza del principio di buona fede prestazioni collaterali di protezione della sfera giuridica dell'altro contraente, per cui era obbligata a proteggere la salute del nel compimento Parte_1 CP_1 della propria prestazione, anche sotto forma di minimizzazione delle conseguenze dell'accompagnamento forzoso del medesimo, certamente esigibile data la qualità professionale del soggetto debitore. L'ipotesi di responsabilità della è quindi ascrivibile al regime Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligazione adempiuta mediante l'opera di terzi, ai sensi degli art. 1218 e
1228 c.c..
Si tratta di una ricostruzione per la quale le parti forniscono invero ogni elemento di fatto necessario, pur dando poi per scontata una qualificazione extracontrattuale della responsabilità.
Posto che tuttavia, nel settore della “protezione contrattualmente dovuta della persona” (si pensi al caso classico del danno al “passeggero” nel trasporto di persone) i titoli contrattuali ed extracontrattuali sono cumulativamente considerabili (alla sola condizione che il contratto sia certo) si ritiene di poter assumere, per la soluzione delle questioni poste dai motivi d'appello, la prospettiva più corretta.
Diversamente, la partecipazione di alla vicenda sorge in forza di contratto di Controparte_2 appalto di servizi o somministrazione di personale, che dir si voglia, al fine di rinforzare il dispositivo di sicurezza messo in campo da per la serata danzante. Tale rapporto contrattuale Parte_1 intercorre esclusivamente tra la e rimanendone del tutto Parte_1 Controparte_2 estraneo , il quale entrerebbe eventualmente in contatto con la solo in CP_1 Controparte_2 via episodica secondo il paradigma di estraneità che è proprio della responsabilità aquiliana, in questo
11 caso concreto specificata nella forma della responsabilità indiretta per il fatto dei preposti di cui all'art. 2049 c.c.. Tanto premesso, con riferimento al rapporto tra e l'inadempimento è stato CP_1 Parte_1 affermato, e la prova della non imputabilità da parte di è mancata, poiché il Parte_1 personale di non agiva in autonomia di mezzi e di organizzazione, ma con ogni Controparte_2 probabilità era inserito in rinforzo del dispositivo di sicurezza apprestato dalla stessa Parte_1
e composto per la maggioranza degli effettivi da dipendenti di quest'ultima. Infatti, diversi
[...] lavoratori sentiti in S.I.T. hanno affermato espressamente che i due organici, soprattutto in fase di chiusura, lavoravano fianco a fianco (cfr. Rostan, ). Non appare credibile che gli unici Persona_4 quattro dipendenti di “applicati” al servizio di sicurezza della discoteca Controparte_2 costituissero un nucleo di azione auto organizzato, dovendosi invece ritenere che gli stessi facessero parte del complesso organizzativo della sicurezza predisposta da . Ai fini Parte_1 dell'adempimento delle proprie obbligazioni accessorie di sicurezza, anche i dipendenti della erano preposti di , dato che l'avvalimento di personale di terze Controparte_2 Parte_1 parti è un mezzo per apprestare un dispositivo di sicurezza adeguato alle esigenze della propria attività imprenditoriale e che, pertanto, non esorbitano dalla sfera di rischio del debitore professionale che è (Cassazione civile, sez. III , 08/10/2010 , n. 20915) Parte_1
È poi il caso di osservare che, ex latere creditoris, , per ottenere la condanna al risarcimento CP_1 in via aquiliana anche della (e giovarsi, quindi, di una ipotetica solidarietà ex Controparte_2 art. 2055 c.c.), avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza organica degli aggressori alla e ciò non è avvenuto. Sulla base del plesso probatorio disponibile, non è Controparte_2 sostenibile secondo un criterio di preponderante probabilità che abbiano partecipato all'aggressione i soli quattro dipendenti della presenti, nel contesto di un dispositivo di sicurezza Controparte_2 composto di almeno altri otto dipendenti di (cfr. all. 9 memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
n. 2 di parte ). CP_1
In altre parole, al cospetto del creditore-danneggiato che agisce contro a titolo di Parte_1 inadempimento è irrilevante l'appartenenza dell'aggressore materiale alla società “committente” o a quella “appaltatrice”, perché entrambi sono preposti della debitrice. Tale informazione, se nota, avrebbe rilievo solo per un'eventuale azione parallela del danneggiato per responsabilità aquiliana, o di azione trasversale di corresponsabilità di verso Parte_1 Controparte_2
Nel caso concreto è però ignota la loro identità, e ciò grava sia su , il quale perde il beneficio CP_1 della solidarietà a carico di e su che non si giova di alcuna Controparte_2 Parte_1 ripartizione di responsabilità. Sul versante dei rapporti interni tra le due società, nessun pregio ha l'osservazione di Parte_1 in ordine alle zone di competenza dei singoli addetti, trattandosi di una circostanza del tutto
[...] astratta e indimostrabile nel contesto caotico di una discoteca notturna, in cui è risultato – al contrario
– che il personale di sicurezza lavorava promiscuamente nelle diverse aree del locale, con evidente minoranza numerica dei dipendenti di e conseguentemente con una minor Controparte_2 probabilità di un loro coinvolgimento in una colluttazione fisica che ha riguardato, peraltro, un solo individuo ostile. In conclusione, la Corte ritiene provata l'appartenenza degli aggressori alla sfera organizzativa di quale debitore di prestazioni collaterali di protezione, ma ritiene non provato il Parte_1
12 coinvolgimento dei dipendenti di di talché quest'ultima è estranea a ogni Controparte_2 responsabilità per la vicenda. Le conseguenze sono l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Controparte_2 con residua esclusiva responsabilità di per quanto andrà risarcito a . Parte_1 CP_1
4.3. Il quantum del risarcimento
L'appellante ha proposto il terzo motivo di appello, subordinato a quelli appena Parte_1 delibati, in merito alla quantificazione del risarcimento riconosciuto a . L'appellante si CP_1 offre di dimostrare l'assenza del danno psichico lamentato dal danneggiato, e riconosciuto dal Tribunale, per il tramite di alcune produzioni fotografiche attestanti la frequente partecipazione del medesimo a partite di calcio con i propri amici, la pratica di sport e la frequentazione di locali notturni. La controparte ha opposto la decontestualizzazione delle medesime produzioni (segnatamente, foto estratte dal profilo Facebook di ) e anche l'antedatazione al sinistro di alcune di esse. CP_1
Il motivo, seppure in tensione con i parametri di ammissibilità imposti dal codice di rito, è infondato. Non è possibile inferire l'incompatibilità di un disagio psichico accertato clinicamente e coerente in termini di regolarità causale con i fatti di causa dalla visione di immagini che raffigurano il soggetto fuori da un contesto ed in occasioni ludiche e conviviali. Quelle avanzate dall'appellante non sono altro che semplicistiche congetture fondate su luoghi comuni privi di qualsivoglia pregio probatorio. La sentenza gravata è confermata sul punto, e l'importo liquidato è conservato, salva la decurtazione di cui al capo 4.1 della presente sentenza.
4.4. La copertura assicurativa
ha formulato il quarto motivo di appello censurando la sentenza di primo grado laddove Parte_1 ha escluso la copertura assicurativa invocata nei confronti di perché “trattandosi di Controparte_5 fatto doloso, certamente esso non rientra tra i rischi garantiti dalla copertura assicurativa” (cfr. sentenza primo grado p. 24). L'appellante sostiene che non vi sia prova che ha subito i danni lamentati a causa di contatti con la CP_1 sicurezza del locale, che la sicurezza del locale era gestita da che quindi non è coperta Controparte_2 dalla polizza in questione, che la volontà (il dolo) di voler danneggiare con percosse il non è stata CP_1 provata, sicché se i danni fossero conseguenza di condotte colpose dei dipendenti di Parte_1 andrebbero coperti dalla polizza. La difesa di oppone la non pertinenza dell'attività di discoteca all'area di rischio assicurato, Controparte_3 che è quella connessa all'attività di stabilimento balneare. In subordine, nega che l'eventuale colluttazione tra addetti alla sicurezza e clienti del locale sia coperto dalle garanzie di polizza. In limine, sono superati dalle precedenti motivazioni le asserzioni dell'appellante inerenti alla prova del fatto imputabile a , al dolo dei dipendenti ed al danno subito dal . Restano a questo capo le Parte_1 CP_1 determinazioni in merito alla mera vicenda contrattuale assicurativa tra e Parte_1 Controparte_3
La chiamata in manleva compiuta da in primo grado è stata fondata sul contratto versato Parte_1 in atti (prodd. 2 e 3 . Quanto all'astratta copertura per il fatto in concreto messo in atto Parte_1 dai dipendenti questa va virtualmente accolta, in quanto seppur non sia certo l'elemento soggettivo del dolo nell'aggressione subita dal , la polizza sarebbe ugualmente operativa. Basta a tal fine la lettura del CP_1 paragrafo 3.1 delle condizioni della Garanzia Base per responsabilità civile (cit. prod. 3, p. 57), che specifica
13 “L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere”, con rinvio a nota a piè pagina n. 9 la quale pone un esempio estremamente pertinente: “Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente dello Stabilimento balneare la garanzia assicurativa opera? Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura ai danni che l'assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto i sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma”. Tuttavia, al netto della riforma in parte motiva della sentenza di primo grado, la decisione sostanziale che nega la copertura assicurativa è confermata. La polizza azionata ha ad oggetto l'attività di Stabilimento balneare, nel cui ambito è pattuita una clausola addizionale di copertura dei rischi per una pista da ballo e intrattenimento musicale. con ragione, oppone che l'attività della discoteca Estoril è Controparte_3 estranea all'esercizio dell'attività di Stabilimento balneare per cui si è negoziata la copertura assicurativa. Come si evince dal frontespizio del contratto assicurativo prodotto dalla stessa in primo Parte_1 grado (prod. 2) è stata pattuita una copertura addizionale per “piste da ballo e intrattenimento musicale”, disciplinata nelle Condizioni generali (cit. prod. 3 Settepersette) al paragrafo 3.6.7., il quale reca “La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dello Stabilimento balneare assicurato, cli piste da ballo e/o di intrattenimento musicale e simili. La garanzia è operante a condizione che la pista da ballo sia al servizio dello Stabilimento balneare e non costituisca esercizio a sé stante”. La pacifica collocazione temporale dell'evento è sufficiente a inferire che l'attività svolta nell'occasione del sinistro non fosse in alcun modo inerente ad uno stabilimento balneare, che, al netto dell'adiacenza fisica con la spiaggia, sicuramente non svolge la propria attività durante le notti nel mese di dicembre. In ogni caso, allegazioni in merito allo svolgimento, obiettivamente inusuale, di attività di servizi alla balneazione in tale frangente non sono state formulate, sicché l'esito dell'appello sul punto è la riforma motivazionale con conferma dell'esito di rigetto della domanda di manleva.
4.5. Le spese
La disciplina delle spese di lite, con implicita delibazione dei motivi di appello inerenti a quelle del primo grado, segue l'esito finale del giudizio, che vede la prevalente soccombenza di Parte_1
alla quale sono respinti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, in parziale
[...] favore di , ed in totale favore di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, subisce parziale soccombenza in ordine all'accoglimento parziale del quinto motivo CP_1 dell'appello principale. Tanto premesso, nel rapporto processuale tra e le spese sono compensate Parte_1 CP_1 per il 20% e poste a carico di per la restante parte, e ciò per entrambi i gradi. Parte_1
Nel rapporto processuale tra e le spese sono poste ad integrale
Parte_1 Controparte_2 carico di anche per il primo grado, con riforma della sentenza gravata anche in
Parte_1 merito alla mancata adesione alla proposta conciliativa in allora fatta, dato l'esito definitivo più favorevole. Nel rapporto processuale tra e le spese sono a carico di
Parte_1 Controparte_3 per entrambi i gradi.
Parte_1
La riduzione del risarcimento determina l'applicazione del diverso scaglione di valore corrispondente, e la correzione della sentenza di primo grado in conformità. La liquidazione segue nel dispositivo.
14
PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione reietta, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ed in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 dichiara tenuta a pagare in favore di la somma di € 20.388,92, oltre Parte_1 CP_1 interessi e rivalutazione come da sentenza di primo grado, con restituzione da parte di CP_1 di quanto eventualmente ricevuto in eccedenza;
manda esente da ogni responsabilità per i fatti di causa;
Controparte_2 dichiara tenuta a rifondere a il solo 80% delle spese legali del primo Parte_1 CP_1 grado che liquida (in misura già ridotta) in € 4.061,60, oltre rimborso spese vive documentate, e accessori come per legge, compensando il resto, e con restituzione da parte di di quanto CP_1 eventualmente ricevuto in eccedenza;
condanna a rifondere le spese di lite di primo grado in favore di Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese vive documentate, e accessori come per legge;
[...] dichiara tenuta a rifondere a le spese legali del primo grado che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese vive, e accessori come per legge, con restituzione da parte di di quanto eventualmente ricevuto da;
Controparte_3 Pt_3 condanna a rifondere a l'80% delle spese del presente grado, che si Parte_1 CP_1 liquidano (in misura già ridotta) in € 3.172,80, oltre accessori come per legge, compensando il resto;
condanna a rifondere le spese del presente grado in favore di Parte_1 Controparte_2
e che si liquidano in € 3.966,00 ciascuna, oltre spese vive documentate, e accessori Controparte_3 come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Genova, 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP Dr. . Persona_5
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 473 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 1139/2024 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 12/04/2024
tra
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA RAPETTI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO CP_1 C.F._1 MAGGIORELLI come da mandato in atti
appellato
C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO PERDOMI e dell'avv. ALESSIO CENTANARO
appellata nonché appellante in via incidentale
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ERSILIO GAVINO e dell'avv. GIOVANNI CALISI come da mandato in atti Appellata
causa trattenuta a sentenza all'esito dell'udienza del 23.9.25 sostituita dal deposito di note scritte e con ordinanza di spedizione del 21.10.25
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c. - reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, per tutti i motivi meglio evidenziati in atti: A. nel merito, riformare integralmente la Sentenza dell'11.4.2024 del Tribunale di Genova all'esito del giudizio RG 7834/2020 oggetto del presente appello per i motivi di cui in narrativa e in accoglimento delle conclusioni già formulate da nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado respingere e disattendere integralmente ogni contraria domanda, ragione o eccezione del Sig. , di e di C. in via istruttoria, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 ammettere tutte le istanze istruttorie di dedotte in primo grado, da intendersi qui Parte_1 integralmente richiamate e ritrascritte;
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge anche per il giudizio di appello”.
*
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte Previe le declaratorie meglio viste e ritenute In via pregiudiziale e/o preliminare inammissibilità per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c. Dichiarare il presente gravame inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art 348 bis c.p.c., non sussistendo elementi tali da farne ritenere probabile l'accoglimento. Come già ampiamente emerso, infatti, il presente appello non ha fornito elementi meritori tali da presupporne l'accoglimento, né tali da giustificare la prosecuzione del giudizio, con ogni consequenziale pronuncia. La circostanza è di patente evidenza, posto che persino controparte ha omesso di avviare e coltivare la fase inibitoria. Dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c in quanto carente dei presupposti di Legge. Nel merito Rigettare l'appello, confermando plenariamente l'impugnata sentenza. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, richiamate le domande, eccezioni ed istanze tutte già formulate nel giudizio di primo grado - da intendersi qui ritrascritte, anche per gli effetti cui all'art. 346 c.p.c. - reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione od eccezione, per tutti i motivi meglio evidenziati in atti: - nel merito, riformare integralmente la Sentenza n. 1139/2024 del giorno 11.4.2024 del Tribunale di Genova all'esito del giudizio RG 7834/2020 oggetto del presente appello per i motivi di cui in narrativa e in accoglimento delle conclusioni qui rassegnate dalla nel giudizio di primo grado riformare la decisione respingendo integralmente Controparte_2 ogni domanda, ragione o eccezione del Sig. nei confronti di ovvero in CP_1 Controparte_2 subordine rideterminare il quantum escludendo la personalizzazione liquidata in primo grado;
Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie domande nuove. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge anche per il giudizio di appello ed annullamento della condanna di primo grado al pagamento delle spese ex art. 91 c.p.c. per la fase decisionale, ovvero in subordine compensazione con gli altri convenuti”.
*
2 Per Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, in adesione all'appello proposto da , riformare la sentenza n. Parte_1 1139/20247 pubbl. il 12/04/2024 (RG n. 7834/2020) emessa dal Tribunale di Genova, nei motivi di appello indicati da parte appellante: n. 1) Errata condanna ex art. 2049 c.c. per un fatto non attribuibile ad un suo dipendente;
n. 2) Difetto di legittimazione passiva;
n. 3) Mancata valutazione delle prove delle Società convenute ( e ) a confutazione degli asseriti Parte_1 Controparte_2 e insussistenti danni psicologici lamentati dal;
n. 5) Concorso di colpa del nella CP_1 CP_1 determinazione dell'evento indicati da parte appellante;
e respingere i motivi di appello: n. 4) Negazione della copertura assicurativa da parte di per dolosità dell'evento; Controparte_4 n. 6) Sulle spese di lite;
con conferma della sentenza in esame per tutte le ragioni esposte in premessa, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato e ritrascritto. Con vittoria di spese di lite del primo e del secondo Grado di Giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa ed il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni da lui patiti in occasione di Controparte_2 un'aggressione subita per mano degli addetti alla sicurezza della discoteca “Estoril” in Genova durante una serata danzante tenutasi nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2018. La Parte_1 era evocata quale gestore della discoteca e datrice di lavoro della maggior parte dei componenti del servizio, mentre era datrice di lavoro di alcuni addetti alla sicurezza che in quella Controparte_2 sera vi prestavano servizio in supporto al personale proprio del locale.
L'attore ha riferito che alle ore 4.20 circa, mentre si trovava su un palco rialzato, gli addetti alla sicurezza lo avevano invitato ad uscire perché la discoteca avrebbe chiuso nei minuti seguenti. Essi pretendevano l'uscita immediata e lo avevano perciò strattonato per la camicia prendendolo, poi, per un braccio e per il collo per condurlo al piano superiore per la via delle scale interne. Una volta raggiunto il piano lo avevano gettato a terra e colpito con calci e pugni prima di spingerlo fuori dal locale. Alcuni amici dell'attore ( e ), avevano assistito alla scena. Testimone_1 Persona_1
Ha riferito, poi, che il sig. legale rappresentante della Testimone_2 Parte_1 unitamente ad altri soci, lo aveva raggiunto per offrirgli una somma di denaro non meglio quantificata.
L'attore si era recato al pronto soccorso dell'Ospedale San Martino ove, dall'esame obiettivo, veniva riscontrato “trauma contusivo (pugno) OS ematoma palpebrale superiore ed inferiore, emorragia sottocongiuntivale, c.a. di profondità normale. Otticamente vuota. Pupilla in media midriasi con interessamento dell'orletto, cristallino in situ, fundus ndr al polo posteriore e in media periferia [..]
Algie ai testicoli bilateralmente specie al sinistro, algie diffuse al tronco ed alle cosce posteriormente
(in sede di calci) dove presenti ematomi multipli” ed in seguito dimesso con diagnosi di “postumi da contusioni” e prognosi di dieci giorni.
L'attore, lamentando sintomi da disturbo post traumatico da stress, si era rivolto al medico legale di fiducia, dott.ssa , che il 22 marzo 2019 aveva redatto una relazione secondo cui Persona_2
3 “è evidente il nesso di causa, soddisfatto da tutta la criteriologia medico legale, tra il complesso pluri-patologico sopra descritto e l'azione dolosa inferta al Sig. dal personale di CP_1 servizio preposto alla vigilanza degli Estoril Beach Club di Genova in data 02.12.2018. Le lesioni psico-fisiche evidenziate in visita medico legale e obiettivamente riscontrate nelle certificazioni sanitarie sopra riportate sono compatibili con quanto riferito dal paziente sia dal punto di vista topografico che temporale. I traumatismi riportati dal Sig. sono conseguenza CP_1 inequivocabile dell'aggressione subita”. Come conseguenza delle lesioni, nella relazione medico legale si riconosce una “diminuzione pari al 10% (dieci-per-cento) della totale validità del soggetto” nonché: “inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 seguiti da un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30 seguiti da un periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di giorni 50.”
Svolti tali accertamenti, ha depositato presso la Procura della Repubblica di Genova atto di CP_1 denuncia/querela per i fatti di cui agli artt. 582, 583, 585 e 110 c.p., da cui è originato un procedimento penale a carico di ignoti.
In questa sede civile l'attore ha dedotto la responsabilità oggettiva delle società convenute, chiamate a rispondere della condotta dolosa dei propri addetti e delle conseguenze dagli stessi cagionate ai sensi – alternativamente – degli artt. 2049, 2050, 2051. Ha riferito un danno da perdita o menomazione della capacità lavorativa a fronte della riduzione permanente della vista, precisando di avere una formazione nel settore dei trasporti (patenti A, B, e CQC). Ha chiesto il risarcimento dei danni psicofisici come descritti nella perizia medico legale con personalizzazione, nonché il rimborso delle spese mediche.
Si è costituita in giudizio negando ogni addebito ed eccependo che nella Parte_1 circostanza di fatto dedotta dall'attore il medesimo era sotto gli effetti dell'alcol e stava molestando la clientela, brandendo anche una bottiglia come arma, di talché l'intervento degli addetti era dettato da ragioni di sicurezza di contenimento del soggetto. La convenuta ha riferito, inoltre, che l'attore aveva scagliato contro gli addetti un vaso e li aveva aggrediti con calci e pugni. Una volta varcata l'uscita, l'attore aveva tentato di nuovo di aggredire gli addetti, tanto che i suoi amici lo avevano rimproverato di aver rovinato a tutti la serata.
In diritto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il sig. Parte_1
nell'atto introduttivo aveva identificato gli autori dell'aggressione come negli “addetti alla CP_1 sicurezza” della Società Salentosecurity S.r.l., mentre nulla imputava a;
ha osservato Parte_1 che la operava presso la discoteca Estoril in forza di un contratto di appalto per Controparte_2 cui, essendovi autonomia organizzativa, la non rispondeva per fatti da questa Parte_1 commessi;
ha inoltre contestato l'applicabilità degli artt. 2049, 2050, 2051.
La convenuta ha dedotto di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi da
[...] verso cui svolgeva chiamata in causa per la eventuale manleva. CP_5
Si è costituita in giudizio contestando gli addebiti, rilevando che la stessa ed i Controparte_2 suoi dipendenti non erano stati menzionati nella ricostruzione della dinamica nell'atto di citazione;
ha opposto di essere stata incaricata sulla base di un contratto di appalto del servizio di sicurezza presso il locale oggetto della presente causa, ma solo con competenza limitata al supporto del personale della sicurezza della e solo in alcune aree della discoteca;
ha eccepito la totale Parte_1
4 estraneità all'aggressione dei propri addetti, denunciando l'illogicità e la contraddittorietà della ricostruzione attorea, osservando che il corridoio in cui si sarebbe svolta l'aggressione ai danni del era troppo stretto per la natura delle violenze allegate, e che era impossibile che non ci fosse CP_1 nessuno ad assistere, data la vicinanza al guardaroba, in inverno certamente frequentato dai clienti;
ha contestato, poi, l'applicabilità degli artt. 2049, 2050, 2051 c.c. precisando che gli addetti della prestavano servizio solo all'ingresso del locale per regolare i flussi di accesso e Controparte_2 uscita, e non anche all'interno, dove sarebbe avvenuto il fatto;
infine, ha contestato il quantum risarcitorio nonché il dedotto danno da menomazione della capacità lavorativa.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Essa ha eccepito la carenza di Controparte_5 copertura assicurativa, atteso che “La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dello Stabilimento balneare assicurato, di piste da ballo e/o di intrattenimento musicale e simili. La garanzia è operante a condizione che la pista da ballo sia al servizio dello Stabilimento balneare e non costituisca esercizio a sé stante”; inoltre, ha rilevato che il fatto è stato commesso per un atto volontario, escluso quindi dalla copertura dei danni accidentali;
in subordine ha aderito alle difese nel merito delle altre parti convenute.
Il Tribunale ha istruito la causa mediante l'acquisizione del fascicolo dell'indagine penale ed ha licenziato CTU medico legale sulla persona dell'attore. L'incarico è stato conferito al dott. il quale all'esito delle OOPP ha così concluso: “Per quanto riguarda il primo Persona_3 quesito, in base all'anamnesi ed alla documentazione agli atti, nonché all'esame obiettivo, è risultato che il 02.12.2018 il Sig. abbia riportato: • Trauma contusivo in OS con pupilla in CP_1 media midriasi per microrottura dello sfintere irideo da ore 4 ad ore 6; • Contusione testicolare;
•
Lieve Disturbo Depressivo Reattivo associato a disturbo Post Traumatico da Stress. Circa
l'evoluzione delle lesioni, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni stesse, si rinvia ai dati della documentazione e della visita medica riportati in precedenza. In merito al secondo quesito, il
Sig. nega precedenti traumi o infortuni. Per quanto riguarda la risposta al terzo quesito, si CP_1 può affermare che, a seguito delle lesioni descritte, il p. abbia lamentato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta), ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 20 (venti). Relativamente al 4° e 5° quesito, si può ritenere che sussistano, allo stato attuale, postumi a carattere permanente, consistenti in: • Limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti della colonna cervicale;
• Tono dell'umore lievemente depresso con spunti ansiosi, incentrati sull'accaduto in oggetto;
• OD in midriasi media. OS normale. I suddetti postumi incidono sulla validità biologica in misura pari al 7% (sette per cento) della totale, alla luce delle Tabelle di Legge sulle Micropermanenti. Per quanto concerne il 6°, 9° e 10° quesito, i postumi permanenti suddetti non incidono negativamente sull'esercizio delle abituali attività lavorative, non lavorative e di relazione del soggetto. Per quanto al 7° quesito, si può ritenere che le spese mediche prodotte, relative a visite specialistiche, esami strumentali, cicli di fisioterapia e acquisto di farmaci, pari ad € 1.605,94 (milleseicento cinque / 94), possano essere ritenute congrue al caso in oggetto.
Circa l'8° quesito, è emerso che il Sig. , a seguito dell'evento in oggetto, non ha CP_1 necessitato di ricoveri ospedalieri, né ha indossato apparecchi gessati”.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni. Nella propria comparsa conclusionale ha chiesto di riconoscere in via subordinata la Parte_1
5 cooperazione colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. sulla base dei fatti riferiti in citazione.
Il Tribunale ha deciso la vertenza con la sentenza in epigrafe, così statuendo:
“Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattese ON
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, e in solido fra loro, a pagare, in favore di , la CP_1 complessiva somma di € 25.486,16 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva – con ripartizione interna dell'obbligazione al 50% a carico di ciascuna società. ON
e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, e in solido fra loro, a rifondere, in favore di , le CP_1 spese sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 – oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, Iva e cpa, e spese di ctp se documentate. Pone in via definitiva a carico delle parti convenute in solido le spese della ctu, come liquidate in fase istruttoria. Con ripartizione interna dell'obbligazione al 50% a carico di ciascuna società. RIGETTA La domanda di manleva avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
ON , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a rifondere le Parte_1 spese sostenute nel presente giudizio da che liquida, fino alla fase Controparte_5 decisionale esclusa, in complessivi € 4.711,00 – oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa,
e spese di ctp se documentate. Visto l'art. 91 c.p.c. ON in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro – tempore, a rifondere, in favore di Parte_1
e di le spese della fase decisionale del presente giudizio, che Controparte_5 liquida – in favore di ciascuna – in € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa”.
2. La sentenza appellata
Il Tribunale ha ritenuto provati i fatti di causa sulla base delle dichiarazioni raccolte nel procedimento penale di cui ha acquisito gli atti. Nonostante l'archiviazione per la mancata identificazione degli autori materiali del fatto il Tribunale ha ritenuto provato l'accadimento storico, ossia che l'attore è stato oggetto di aggressioni all'interno del locale per mano di persone comunque riconducibili alle società convenute ( e;
ha ritenuto non provata la grave Parte_1 Controparte_2 intemperanza del cliente, poiché nessuno delle persone sentite ne aveva memoria. Ha applicato l'art. 2049 c.c. per essere provata l'appartenenza organica alle società convenute, ritenendo irrilevante a tal fine che la loro identità non fosse nota;
pertanto, ha statuito una concorrente responsabilità delle due in solido al 50% ciascuno. Quanto al dedotto concorso colposo, il giudice di prime cure ha disatteso le osservazioni di perché il fatto doloso accertato commesso dagli addetti è stata causa successiva da Parte_1 sola idonea a determinare il danno, nel cui determinismo non ha assunto alcun rilievo la condotta provocatoria antecedente del danneggiato, ritenuta comunque, come già detto, non provata, se non in manifestazioni minimali.
6 In merito alla copertura assicurativa di il Tribunale ha rigettato la domanda di Controparte_3 manleva poiché trattandosi di un fatto volontario esso esorbita dalla copertura per i danni provocati accidentalmente.
3. Gli appelli
Propone appello principale la . Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione dell'art. 2049 c.c. poiché in assenza di prova dell'identità della persona che ha commesso il fatto non è possibile ricondurre il fatto né alla responsabilità di né a quella di per la stessa ragione la ripartizione del 50% ciascuno Parte_1 Controparte_2 non è fondata. In via di subordine, ritiene che la responsabilità sia da attribuire in via esclusiva alla poiché il fatto è avvenuto vicino all'uscita, ovvero alla zona presidiata dagli addetti Controparte_2 dipendenti di quest'ultima, i quali hanno maggiore probabilità di essere stati coinvolti nel fatto rispetto a quelli di . Parte_1
Con il secondo motivo di appello denuncia la propria carenza di legittimazione passiva perché dalle affermazioni dell'attore l'aggressione è stata perpetrata solo dagli addetti della perché Controparte_2 ne aveva riconosciuto le divise. L'appellante nega la prova del fatto stesso e dell'accadimento dello stesso all'interno del locale, di talché non c'è titolo di responsabilità a carico di . Infine, osserva che il Parte_1 rapporto tra e era un appalto, per cui la seconda era autonoma Parte_1 Controparte_2 nell'organizzazione del proprio lavoro senza che debba rispondere per i danni da essa Parte_1 cagionati. Con il terzo motivo contesta in subordine la decisione sul quantum risarcitorio laddove ha riconosciuto il danno psicologico; afferma che l'appellato gioca con frequenza a calcio con i propri amici, pratica CP_1 altri sport e si reca assiduamente in locali notturni: ad avviso dell'appellante egli conduce una vita che è incompatibile con i pregiudizi di natura psichica post-traumatica riconosciuti dai consulenti e dal Tribunale. Con il quarto motivo lamenta l'erroneità dell'esclusione della copertura assicurativa per essere il fatto doloso. Ad avviso dell'appellante non c'è prova del dolo, ed il contenimento delle condotte dei clienti rientra nelle normali attività tipiche di una sala da ballo, che quindi devono essere coperte dalla polizza sottoscritta. Con il quinto motivo si duole del rigetto della domanda circa il concorso colposo di . Osserva che lo CP_1 stesso era sotto l'effetto dell'alcol e non si era limitato a provocare, ma aveva aggredito lui stesso il personale, rendendone necessario l'intervento ed essendo così concausa del fatto dannoso lamentato. Con il sesto motivo di appello chiede la riforma della sentenza gravata sulle spese di lite in conformità all'auspicato esito del giudizio e alle proprie deduzioni di merito alla responsabilità della Controparte_2
Propone appello incidentale Controparte_2
Con il primo motivo di appello incidentale critica l'applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2049 c.c. perché non è certa l'identità di chi ha commesso il fatto, così da non poterle attribuire ad essa la responsabilità. Con il secondo motivo di appello incidentale contesta in via subordinata la quantificazione del danno offerta dal primo giudice, osservando che la personalizzazione del danno non è fondata poiché il danneggiato conduce una vita incompatibile con le sofferenze psichiche affermate, e offre alcune stampe del profilo Facebook dell'appellato a conforto di tali asserzioni. CP_1
Con il terzo motivo di appello incidentale chiede la riforma della pronuncia in merito alle spese di lite in conformità all'auspicato esito del giudizio.
Si costituisce contestando integralmente gli avversari appelli e chiedendo la conferma della CP_1 sentenza gravata.
7 Si costituisce contestando l'appello di quanto alla copertura assicurativa;
Controparte_3 Parte_1 ribadisce la scopertura per essere il fatto doloso e perché accaduto nell'ambito di un esercizio diverso da quello di stabilimento balneare per cui la polizza è stata sottoscritta. In via subordinata e condizionata aderisce all'appello della propria assicurata in merito alle critiche mosse alle statuizioni in merito al Parte_1 fatto storico.
4. I motivi della decisione
4.1. Il fatto storico ed il concorso colposo del danneggiato
Il presente capo ha ad oggetto quanto dedotto nel primo, nel secondo e nel quinto motivo di appello principale, nonché nel primo motivo dell'appello principale di . Pt_3
Va in limine rigettato il secondo motivo principale, vertente su questione presupposta, essendo la legittimazione passiva un elemento che riguarda l'astratta formulazione della domanda giudiziale in base alla causa petendi, e non il concreto accertamento fattuale del riparto di responsabilità. La domanda di in origine riguarda certamente la responsabilità degli addetti alla sicurezza CP_1 della discoteca Estoril, che nella prospettazione dell'attore ricomprende un titolo di responsabilità ascrivibile a tanto che la domanda risarcitoria è rivolta in via alternativa o Parte_1 cumulativa nei confronti di entrambe le società.
Venendo al merito, il primo aspetto d'interesse è la dinamica dell'aggressione.
Il complesso probatorio riguardante la fase dell'aggressione è costituito dal fascicolo del procedimento penale 29707/2019/44 che è stato acquisito, con particolare riferimento dichiarazioni rese dagli amici che la sera del fatto erano in compagnia dell'appellato, ed i referti medici la natura delle lesioni subite dal danneggiato, accertate a partire dal primo accesso al pronto soccorso, dopo il fatto.
ha sostenuto di essere stato aggredito a serata sostanzialmente finita, con luci accese e musica CP_1 ormai spenta, senza un apparente motivo, da più addetti alla sicurezza che avrebbero reagito con estrema violenza ad una semplice osservazione della vittima circa l'inutile fretta nel voler liberare il locale. La tesi così esposta è confermata integralmente dagli amici del , ma ad avviso della CP_1
Corte ha una limitata attendibilità.
In mancanza di altri elementi di prova che riscontrino almeno in termini di compatibilità i fatti dedotti,
è necessaria una rigorosa valutazione di questi per come allegati e per come eventualmente non contestati dalla controparte. Gli amici di , infatti, per quanto soggetti al dovere di verità CP_1 in sede di informazioni alla P.G., hanno riferito con evidenza riferito i fatti in maniera quanto meno
“edulcorata”, stante l'evidente vicinanza con la persona offesa, e la collaterale partecipazione ai fatti stessi, il che è reso evidente da una narrazione parziale, non adeguatamente circostanziata, incurante di riferire, alternativamente, o un adeguato contesto di un fatto abnorme come una aggressione a freddo ed organizzata, o, almeno, la sorpresa e la loro reazione ad un tale fatto sconcertante..
Ferma, quindi, la verità dell'aggressione illecita (perché senza meno di violenza eccedente il necessario) subita da , fatto credibile e confermato, anche della documentazione clinica CP_1 che è cronologicamente ed qualitativamente compatibile con il dedotto, va prudentemente valutata la condotta del danneggiato stesso.
8 Ad avviso della Corte è maggiormente sostenibile la tesi avanzata da in sede di Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado, per cui la violenta aggressione, ammessa solo in termini di
“uso della forza”, è scaturita da un comportamento, almeno in una certa misura, aggressivo e pericoloso del , che ha reso necessario l'intervento degli addetti. CP_1
Il Collegio ha raggiunto tale convincimento considerando:
- la condotta processuale del che ha affermato con dovizia di particolari le conseguenze CP_1 dannose del fatto, senza circostanziare a sufficienza il prologo della vicenda, rendendosi la narrativa attorea già dalla prima lettura omissiva e non del tutto spiegabile secondo la comune esperienza;
- la mancanza di riscontri probatori ulteriori rispetto alle dichiarazioni dell'appellato e della sua comitiva di amici;
questi ultimi hanno reso dichiarazioni coerenti circa la collocazione nello spazio e nel luogo dell'episodio, e la sua natura, ma omettono di circostanziare adeguatamente l'esordio della vicenda e di spiegare in modo credibile la degenerazione violenta;
- il contesto di accadimento, ovvero una serata danzante presso una discoteca notturna che somministra, legittimamente, agli utenti anche bevande alcoliche, avendo al contempo il dovere di predisporre un servizio di sicurezza che, anche forzosamente, allontani soggetti che tengano comportamenti inadeguati;
ciò rappresenta un'ipotesi frequente e che certamente concorre a delineare una probabile spiegazione del prologo della vicenda denunciata parzialmente da;
CP_1
- la qualità di operatori professionali degli addetti alla sicurezza che quella sera sono intervenuti, il che – si badi – non esclude aprioristicamente un accadimento come quello descritto, ma sicuramente aggrava l'onere di allegazione dell'attore che intenda affermarne un comportamento così eccentrico;
- la circostanza, molto rilevante, che a fronte di un'aggressione così ìmpari la compagnia di amici non abbia ritenuto, nemmeno in un momento successivo, di difendere l'amico o di adire la forza pubblica, peraltro disponibile presso la stazione dei Carabinieri antistante alla discoteca (Stazione di San Giuliano);
- l'irrilevanza del fatto che nessuno dei lavoratori interrogati a S.I.T. abbia ricordato l'evento, dato che plausibile nel caso ragionevolmente frequente di un accompagnamento forzoso di un soggetto che abbia tenuto un comportamento scorretto, a condizione che l'episodio si configuri, almeno apparentemente, come tale, e non assuma gli straordinari caratteri della aggressione a freddo riferita;
- l'inspiegabile accanimento sul solo , a fronte di una sostanziale omogeneità CP_1 comportamentale dei vari componenti del gruppo, i quali, come riferito in S.I.T., si stavano tutti accingendo ad uscire.
Tanto premesso, la accertata e documentata vigoria applicata sulla vittima è giustificabile, in mancanza di più precise allegazioni, solo con un intervento contenitivo di escandescenze del danneggiato.
La superiore considerazione non supera comunque la più che prevalente responsabilità degli addetti della sicurezza, i quali pur avendo preparazione tecnica e superiorità numerica sull'unico soggetto
9 ragionevolmente ostile, hanno sicuramente ecceduto, almeno con colpa, nell'uso della forza, come dimostrato soprattutto da un certo orientamento “puramente lesivo” di alcune offese inferte
(soprattutto i calci non riconducibile ad una violenza contenitiva e non equivocabili, come la lesione al volto, con l'effetto di un respingimento o di una volontà di afferrare il soggetto).
La Corte ritiene pertanto sussistente un più che probabile contributo causale del stesso alla CP_1 causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento. Il Tribunale ha fatto menzione del principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la provocazione del danneggiato non ha alcun rilievo ai fini della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché l'atto successivo dell'aggressione dolosa non si pone in termini di regolarità causale con il fatto della provocazione, determinando essa la causa autonoma del danno che va, quindi, integralmente risarcito (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n.5679; Cassazione civile sez. VI,
03/03/2023, n.6494; Cassazione civile sez. III, 22/08/2024, n.23024). Questa Corte non disattende assolutamente il menzionato principio, osservando che, tuttavia, nel caso concreto non si versa in una dinamica di mera provocazione-reazione, quanto in una “probabile” colluttazione fisica, che è risultata eccessivamente protratta od aggravata a danno del , ma che con ogni verosimiglianza CP_1 ha avuto origine nella necessità di contenerne le intemperanze, di talché una parte dello scontro fisico per cui è causa è da attribuirsi alla necessaria e comune opera di accompagnamento forzoso all'esterno del locale di soggetto intemperante in luogo pubblico ed orario notturno.
Si ribadisce che la dinamica esposta si deve ritenere anche in base al riparto corretto dell'onere della prova in materia. Una volta ammesso, per gli elementi logici già esposti, un comportamento irregolare e fattualmente aggressivo del , tra la tesi della reazione legittima degenerata per colpa CP_1
(essenzialmente per l'erronea o superficiale convinzione di dover rendere il soggetto immediatamente innocuo anche al prezzo di lederlo) e quella della degenerazione per dolo (ovvero per assegnare alla vittima una sopra di ingiusta pena privata) non si può distinguerne una prevalente, se non con assoluto arbitrio. In tale permanente dubbio, il corretto riparto dell'onere della prova in ordine al fatto personale dell'addetto o dell'ausiliario, da ricondurre poi alla responsabilità datoriale, impone di considerare vero il fatto colposo, ovvero quello meno grave.
Lungi dall'ipotesi di mera provocazione, seguita da condotta dolosa del tutto governata dell'aggressore (si noti che la giurisprudenza sul puto attiene in larga parte a reazioni a condotte meramente verbali, o pregresse nel tempo), nel caso ricorre un concorso colposo nell'eccesso colposo, concorso derivante dal dover necessariamente ritenere che l'avventore abbia determinato, per sua colpa il proprio allontanamento, resistito impropriamente allo stesso, e quindi dato corso a quelle condotte disordinate, convulse e reattive nel corso delle quali (per quel che si può comprovatamente ritenere) vi è stato un “eccesso ingiustificabile”.
Risulta pertanto corretto affermare che ha concorso con il proprio comportamento alla CP_1 causazione di parte del danno di cui chiede il risarcimento e, segnatamente, ad avviso di questa Corte il concorso colposo va commisurato alla quota del 20%.
Il concorso si applica all'intero danno, questa volta in favor dell'attore, reputandosi verosimile le gli effetti lesivi siano tutti ascrivibili alla quota di reazione ecceduta, piuttosto che a quella necessaria.
Il quinto motivo di appello è pertanto accolto in questi termini e la sentenza è riformata in tal senso.
10 4.2. Le responsabilità di e di Parte_1 Controparte_2
Risulta pacifico tra le parti che gli autori materiali dell'aggressione non sono stati individuati, e peraltro tale assunto è la ragione dell'archiviazione del procedimento penale. Il Tribunale ha posto a carico di e di una eguale responsabilità solidale, così Parte_1 Controparte_2 motivando : “Nel caso in esame, pur essendo rimasti ignoti gli autori materiali dell'aggressione (a seguito di archiviazione definitiva del procedimento intervenuta in data 18.7.2022), si evince che il
fu colpito sia all'interno che all'esterno del locale, potendosi quindi ricondurre, secondo il CP_1 principio del più probabile che non, il fatto dannoso commesso tanto ai dipendenti della che ai dipendenti della , che comunque lavoravano in sinergia fra Controparte_2 Parte_1 loro” (cfr. sentenza primo grado p. 20). Il capo della sentenza è oggetto di appello da parte di entrambe le Società: ha Parte_1 sostenuto che l'area interessata dal sinistro era quella presidiata dai soli dipendenti di , per cui Pt_3 solo questi potevano essere stati a commettere il fatto, affermando così l'esclusiva responsabilità della stessa;
d'altro canto, ha sostenuto che a fronte della mancata identificazione dei Controparte_2 soggetti non vi era prova dell'appartenenza organica ad essa degli aggressori, avendosi solo la certezza che questi erano impiegati genericamente nella sicurezza della discoteca, con ciò negando la propria responsabilità. La Corte osserva in via preliminare che i regimi di responsabilità a vario titolo dedotti in causa vanno ordinatamente sussunti alle rispettive norme in base alla causa petendi. In primo luogo, tra il CP_1
e la sussisteva certamente un rapporto contrattuale tra utente e discoteca in cui, Parte_1 oltre alle principali prestazioni dell'intrattenimento e del pagamento del corrispettivo, sorgono in forza del principio di buona fede prestazioni collaterali di protezione della sfera giuridica dell'altro contraente, per cui era obbligata a proteggere la salute del nel compimento Parte_1 CP_1 della propria prestazione, anche sotto forma di minimizzazione delle conseguenze dell'accompagnamento forzoso del medesimo, certamente esigibile data la qualità professionale del soggetto debitore. L'ipotesi di responsabilità della è quindi ascrivibile al regime Parte_1 dell'inadempimento dell'obbligazione adempiuta mediante l'opera di terzi, ai sensi degli art. 1218 e
1228 c.c..
Si tratta di una ricostruzione per la quale le parti forniscono invero ogni elemento di fatto necessario, pur dando poi per scontata una qualificazione extracontrattuale della responsabilità.
Posto che tuttavia, nel settore della “protezione contrattualmente dovuta della persona” (si pensi al caso classico del danno al “passeggero” nel trasporto di persone) i titoli contrattuali ed extracontrattuali sono cumulativamente considerabili (alla sola condizione che il contratto sia certo) si ritiene di poter assumere, per la soluzione delle questioni poste dai motivi d'appello, la prospettiva più corretta.
Diversamente, la partecipazione di alla vicenda sorge in forza di contratto di Controparte_2 appalto di servizi o somministrazione di personale, che dir si voglia, al fine di rinforzare il dispositivo di sicurezza messo in campo da per la serata danzante. Tale rapporto contrattuale Parte_1 intercorre esclusivamente tra la e rimanendone del tutto Parte_1 Controparte_2 estraneo , il quale entrerebbe eventualmente in contatto con la solo in CP_1 Controparte_2 via episodica secondo il paradigma di estraneità che è proprio della responsabilità aquiliana, in questo
11 caso concreto specificata nella forma della responsabilità indiretta per il fatto dei preposti di cui all'art. 2049 c.c.. Tanto premesso, con riferimento al rapporto tra e l'inadempimento è stato CP_1 Parte_1 affermato, e la prova della non imputabilità da parte di è mancata, poiché il Parte_1 personale di non agiva in autonomia di mezzi e di organizzazione, ma con ogni Controparte_2 probabilità era inserito in rinforzo del dispositivo di sicurezza apprestato dalla stessa Parte_1
e composto per la maggioranza degli effettivi da dipendenti di quest'ultima. Infatti, diversi
[...] lavoratori sentiti in S.I.T. hanno affermato espressamente che i due organici, soprattutto in fase di chiusura, lavoravano fianco a fianco (cfr. Rostan, ). Non appare credibile che gli unici Persona_4 quattro dipendenti di “applicati” al servizio di sicurezza della discoteca Controparte_2 costituissero un nucleo di azione auto organizzato, dovendosi invece ritenere che gli stessi facessero parte del complesso organizzativo della sicurezza predisposta da . Ai fini Parte_1 dell'adempimento delle proprie obbligazioni accessorie di sicurezza, anche i dipendenti della erano preposti di , dato che l'avvalimento di personale di terze Controparte_2 Parte_1 parti è un mezzo per apprestare un dispositivo di sicurezza adeguato alle esigenze della propria attività imprenditoriale e che, pertanto, non esorbitano dalla sfera di rischio del debitore professionale che è (Cassazione civile, sez. III , 08/10/2010 , n. 20915) Parte_1
È poi il caso di osservare che, ex latere creditoris, , per ottenere la condanna al risarcimento CP_1 in via aquiliana anche della (e giovarsi, quindi, di una ipotetica solidarietà ex Controparte_2 art. 2055 c.c.), avrebbe dovuto dimostrare l'appartenenza organica degli aggressori alla e ciò non è avvenuto. Sulla base del plesso probatorio disponibile, non è Controparte_2 sostenibile secondo un criterio di preponderante probabilità che abbiano partecipato all'aggressione i soli quattro dipendenti della presenti, nel contesto di un dispositivo di sicurezza Controparte_2 composto di almeno altri otto dipendenti di (cfr. all. 9 memoria ex art. 183 c.p.c. Parte_1
n. 2 di parte ). CP_1
In altre parole, al cospetto del creditore-danneggiato che agisce contro a titolo di Parte_1 inadempimento è irrilevante l'appartenenza dell'aggressore materiale alla società “committente” o a quella “appaltatrice”, perché entrambi sono preposti della debitrice. Tale informazione, se nota, avrebbe rilievo solo per un'eventuale azione parallela del danneggiato per responsabilità aquiliana, o di azione trasversale di corresponsabilità di verso Parte_1 Controparte_2
Nel caso concreto è però ignota la loro identità, e ciò grava sia su , il quale perde il beneficio CP_1 della solidarietà a carico di e su che non si giova di alcuna Controparte_2 Parte_1 ripartizione di responsabilità. Sul versante dei rapporti interni tra le due società, nessun pregio ha l'osservazione di Parte_1 in ordine alle zone di competenza dei singoli addetti, trattandosi di una circostanza del tutto
[...] astratta e indimostrabile nel contesto caotico di una discoteca notturna, in cui è risultato – al contrario
– che il personale di sicurezza lavorava promiscuamente nelle diverse aree del locale, con evidente minoranza numerica dei dipendenti di e conseguentemente con una minor Controparte_2 probabilità di un loro coinvolgimento in una colluttazione fisica che ha riguardato, peraltro, un solo individuo ostile. In conclusione, la Corte ritiene provata l'appartenenza degli aggressori alla sfera organizzativa di quale debitore di prestazioni collaterali di protezione, ma ritiene non provato il Parte_1
12 coinvolgimento dei dipendenti di di talché quest'ultima è estranea a ogni Controparte_2 responsabilità per la vicenda. Le conseguenze sono l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale di Controparte_2 con residua esclusiva responsabilità di per quanto andrà risarcito a . Parte_1 CP_1
4.3. Il quantum del risarcimento
L'appellante ha proposto il terzo motivo di appello, subordinato a quelli appena Parte_1 delibati, in merito alla quantificazione del risarcimento riconosciuto a . L'appellante si CP_1 offre di dimostrare l'assenza del danno psichico lamentato dal danneggiato, e riconosciuto dal Tribunale, per il tramite di alcune produzioni fotografiche attestanti la frequente partecipazione del medesimo a partite di calcio con i propri amici, la pratica di sport e la frequentazione di locali notturni. La controparte ha opposto la decontestualizzazione delle medesime produzioni (segnatamente, foto estratte dal profilo Facebook di ) e anche l'antedatazione al sinistro di alcune di esse. CP_1
Il motivo, seppure in tensione con i parametri di ammissibilità imposti dal codice di rito, è infondato. Non è possibile inferire l'incompatibilità di un disagio psichico accertato clinicamente e coerente in termini di regolarità causale con i fatti di causa dalla visione di immagini che raffigurano il soggetto fuori da un contesto ed in occasioni ludiche e conviviali. Quelle avanzate dall'appellante non sono altro che semplicistiche congetture fondate su luoghi comuni privi di qualsivoglia pregio probatorio. La sentenza gravata è confermata sul punto, e l'importo liquidato è conservato, salva la decurtazione di cui al capo 4.1 della presente sentenza.
4.4. La copertura assicurativa
ha formulato il quarto motivo di appello censurando la sentenza di primo grado laddove Parte_1 ha escluso la copertura assicurativa invocata nei confronti di perché “trattandosi di Controparte_5 fatto doloso, certamente esso non rientra tra i rischi garantiti dalla copertura assicurativa” (cfr. sentenza primo grado p. 24). L'appellante sostiene che non vi sia prova che ha subito i danni lamentati a causa di contatti con la CP_1 sicurezza del locale, che la sicurezza del locale era gestita da che quindi non è coperta Controparte_2 dalla polizza in questione, che la volontà (il dolo) di voler danneggiare con percosse il non è stata CP_1 provata, sicché se i danni fossero conseguenza di condotte colpose dei dipendenti di Parte_1 andrebbero coperti dalla polizza. La difesa di oppone la non pertinenza dell'attività di discoteca all'area di rischio assicurato, Controparte_3 che è quella connessa all'attività di stabilimento balneare. In subordine, nega che l'eventuale colluttazione tra addetti alla sicurezza e clienti del locale sia coperto dalle garanzie di polizza. In limine, sono superati dalle precedenti motivazioni le asserzioni dell'appellante inerenti alla prova del fatto imputabile a , al dolo dei dipendenti ed al danno subito dal . Restano a questo capo le Parte_1 CP_1 determinazioni in merito alla mera vicenda contrattuale assicurativa tra e Parte_1 Controparte_3
La chiamata in manleva compiuta da in primo grado è stata fondata sul contratto versato Parte_1 in atti (prodd. 2 e 3 . Quanto all'astratta copertura per il fatto in concreto messo in atto Parte_1 dai dipendenti questa va virtualmente accolta, in quanto seppur non sia certo l'elemento soggettivo del dolo nell'aggressione subita dal , la polizza sarebbe ugualmente operativa. Basta a tal fine la lettura del CP_1 paragrafo 3.1 delle condizioni della Garanzia Base per responsabilità civile (cit. prod. 3, p. 57), che specifica
13 “L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere”, con rinvio a nota a piè pagina n. 9 la quale pone un esempio estremamente pertinente: “Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente dello Stabilimento balneare la garanzia assicurativa opera? Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura ai danni che l'assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto i sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma”. Tuttavia, al netto della riforma in parte motiva della sentenza di primo grado, la decisione sostanziale che nega la copertura assicurativa è confermata. La polizza azionata ha ad oggetto l'attività di Stabilimento balneare, nel cui ambito è pattuita una clausola addizionale di copertura dei rischi per una pista da ballo e intrattenimento musicale. con ragione, oppone che l'attività della discoteca Estoril è Controparte_3 estranea all'esercizio dell'attività di Stabilimento balneare per cui si è negoziata la copertura assicurativa. Come si evince dal frontespizio del contratto assicurativo prodotto dalla stessa in primo Parte_1 grado (prod. 2) è stata pattuita una copertura addizionale per “piste da ballo e intrattenimento musicale”, disciplinata nelle Condizioni generali (cit. prod. 3 Settepersette) al paragrafo 3.6.7., il quale reca “La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione in proprio, nell'ambito dello Stabilimento balneare assicurato, cli piste da ballo e/o di intrattenimento musicale e simili. La garanzia è operante a condizione che la pista da ballo sia al servizio dello Stabilimento balneare e non costituisca esercizio a sé stante”. La pacifica collocazione temporale dell'evento è sufficiente a inferire che l'attività svolta nell'occasione del sinistro non fosse in alcun modo inerente ad uno stabilimento balneare, che, al netto dell'adiacenza fisica con la spiaggia, sicuramente non svolge la propria attività durante le notti nel mese di dicembre. In ogni caso, allegazioni in merito allo svolgimento, obiettivamente inusuale, di attività di servizi alla balneazione in tale frangente non sono state formulate, sicché l'esito dell'appello sul punto è la riforma motivazionale con conferma dell'esito di rigetto della domanda di manleva.
4.5. Le spese
La disciplina delle spese di lite, con implicita delibazione dei motivi di appello inerenti a quelle del primo grado, segue l'esito finale del giudizio, che vede la prevalente soccombenza di Parte_1
alla quale sono respinti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di appello, in parziale
[...] favore di , ed in totale favore di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, subisce parziale soccombenza in ordine all'accoglimento parziale del quinto motivo CP_1 dell'appello principale. Tanto premesso, nel rapporto processuale tra e le spese sono compensate Parte_1 CP_1 per il 20% e poste a carico di per la restante parte, e ciò per entrambi i gradi. Parte_1
Nel rapporto processuale tra e le spese sono poste ad integrale
Parte_1 Controparte_2 carico di anche per il primo grado, con riforma della sentenza gravata anche in
Parte_1 merito alla mancata adesione alla proposta conciliativa in allora fatta, dato l'esito definitivo più favorevole. Nel rapporto processuale tra e le spese sono a carico di
Parte_1 Controparte_3 per entrambi i gradi.
Parte_1
La riduzione del risarcimento determina l'applicazione del diverso scaglione di valore corrispondente, e la correzione della sentenza di primo grado in conformità. La liquidazione segue nel dispositivo.
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PQM
la Corte di Appello definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione reietta, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ed in totale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 dichiara tenuta a pagare in favore di la somma di € 20.388,92, oltre Parte_1 CP_1 interessi e rivalutazione come da sentenza di primo grado, con restituzione da parte di CP_1 di quanto eventualmente ricevuto in eccedenza;
manda esente da ogni responsabilità per i fatti di causa;
Controparte_2 dichiara tenuta a rifondere a il solo 80% delle spese legali del primo Parte_1 CP_1 grado che liquida (in misura già ridotta) in € 4.061,60, oltre rimborso spese vive documentate, e accessori come per legge, compensando il resto, e con restituzione da parte di di quanto CP_1 eventualmente ricevuto in eccedenza;
condanna a rifondere le spese di lite di primo grado in favore di Parte_1 Controparte_2 che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese vive documentate, e accessori come per legge;
[...] dichiara tenuta a rifondere a le spese legali del primo grado che Parte_1 Controparte_3 liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese vive, e accessori come per legge, con restituzione da parte di di quanto eventualmente ricevuto da;
Controparte_3 Pt_3 condanna a rifondere a l'80% delle spese del presente grado, che si Parte_1 CP_1 liquidano (in misura già ridotta) in € 3.172,80, oltre accessori come per legge, compensando il resto;
condanna a rifondere le spese del presente grado in favore di Parte_1 Controparte_2
e che si liquidano in € 3.966,00 ciascuna, oltre spese vive documentate, e accessori Controparte_3 come per legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Genova, 30/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP Dr. . Persona_5
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