Sentenza 9 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 00868/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Farmacia Tarantini dei dott. Paolo di Donna, dalla Farmacia NI LI e dalla Farmacia De Laurentis s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce, Saverio Sticchi Damiani e Piermassimo Chirulli, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di IG a MA (BA), Azienda sanitaria locale di Bari e Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e di Barletta-Andria-Trani, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Farmacia rurale internazionale dott. Silvio Tropepe, non costituita in giudizio;
Dottori farmacisti EL TE e FA SP, rappresentati e difesi dagli avvocati Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale 5.08.2022, n. 72 del dirigente del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale, Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza integrativa (pubblicata in BURP n. 89 dell'11.8.2022), avente ad oggetto “ Sospensione dell'efficacia della D.D. n. 24 del 22.3.2022, ai sensi del comma 2 dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii ”, e per l'accertamento e declaratoria della decadenza della candidatura associata dottori A. Palatella-S. SP dall'assegnazione della sede farmaceutica ora contrassegnata dal n. 4 della Pianta organica delle farmacie del Comune di IG a MA (e, in ogni caso, dall'assegnazione della sede contrassegnata in precedenza dal n. 5 della Pianta organica delle farmacie del Comune di IG a MA).
nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/ o consequenziale.
Sui motivi aggiunti presentati dalla Farmacia Tarantini del dott. di Donna Paolo il 2.2.2023:
- della determinazione dirigenziale 23.12.2022, n. 103 del dirigente della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e Assistenza integrativa (pubblicata in BURP n. 140 del 29.12.2022), avente ad oggetto “ Sospensione dell'efficacia della D.D. n. 24 del 22.3.2022, ai sensi del comma 2 dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii- Differimento ”; e per l'accertamento e declaratoria della decadenza della Candidatura associata Dottori A. Palatella-S. SP dall'assegnazione della sede farmaceutica ora contrassegnata dal n. 4 della Pianta organica delle farmacie del Comune di IG a MA (e, in ogni caso, dall'assegnazione della sede contrassegnata in precedenza dal n. 5 della Pianta organica delle farmacie del Comune di IG a MA);
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dei dottori farmacisti EL TE e di FA SP;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Sabina Ornella Di Lecce e l'avv. Rebecca Santoro, quest'ultima su delega dell'avv. Saverio Sticchi Damiani, per la ricorrente, l'avv. Mariangela Rosato, per la Regione, e gli avvocati Valeria Lorenzetti e Silvia Cosmo, per le controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso principale e, successivamente, con motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava due distinti provvedimenti della Regione Puglia concernenti motivati atti di proroga della farmacia neo-istituita nella piccola cittadina di IG a mare (BA) assegnata ai dottori EL TE e di FA SP.
Va premesso che la questione è stata già delibata dal Collegio, più volte, con riferimento a recenti precedenti contenziosi svoltosi su profili in parte diversi e in parte coincidenti con quelli in odierna delibazione.
Segnatamente, la Sezione, con sentenze in forma semplificata passate in giudicato (sentenze del 21 aprile 2021 numeri 694-695-696-697), tra le stesse parti, aveva statuito l’inammissibilità dei ricorsi, per carenza d’interesse, in quanto la procrastinazione del termine di apertura di diversi mesi avrebbe semmai agevolato e non certo recato pregiudizio alle farmacie già insediate, le quali hanno indi potuto contare de facto su un bacino di utenza ben più ampio, rispetto a quello de jure previsto. Inoltre, a seguito di predetto contenzioso, è stata pronunciata (sempre sentenze del 21 aprile 2021 n. 694-695-696-697) statuizione d’inammissibilità, quanto all’impugnazione della deliberazione comunale, che ha disposto l’avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto ex se doverosa ex lege e inoltre inidonea a provocare alcuna lesione attuale e concreta all’interesse dei farmacisti già operanti sul territorio.
Con ulteriore sentenza del 4 luglio 2022 n. 966, è stato ancora dichiarato inammissibile il gravame avverso il provvedimento regionale, con cui è stata concessa ulteriore proroga per l’apertura della sede farmaceutica in questione, considerata la peculiarità della vicenda e atteso che detta proroga non incidesse comunque sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti.
Per completezza, va infine ricordato che il Comune di IG a MA (BA) – facendo ammenda del notevole ritardo (decennale) con il quale ha provveduto alla revisione della pianta organica delle farmacie da prevedersi del proprio territorio e nella sostanza condividendo la posizione espressa, più volte, dai dottori EL TE e di FA SP – ha or bene provveduto a ridefinire detta pianta organica, con nuova motivata deliberazione.
Impugnata anche quest’ultima, la controversia è stata decisa con sentenza della Sezione del 14 marzo 2023 n. 485 di respingimento del ricorso, relativamente alla posizione giuridica della farmacia dei controinteressati dottori Palatella-SP. Appellata, in sede cautelare, il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza del 31 marzo 2023 n. 1279, ha respinto la domanda di sospensiva, con condanna alle spese.
Rispetto a simili precedenti statuizioni, con l’odierno ricorso e motivi aggiunti, vengono riproposte – anche nella dichiarata prospettazione di parte ricorrente – analoghe censure, rispetto a quelle già proposte nelle precedenti impugnative, la cui decisione da parte della Sezione non può che muoversi coerentemente nel solco già tracciato.
Più specificamente, parte ricorrente ha censurato l’illegittimità, expressis verbis, sia in via autonoma sia in via derivata, della determina impugnata per i medesimi motivi di cui al precedente ricorso R.G. n. 618 del 2022 (epperò già deciso con sentenza del 4 luglio 2022 n. 966), vale a dire per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32, e 97 Cost.; del d.l. n. 1 del 2012; della l. n. 362 del 1991; della l. n. 241 del 1990; della legge reg. Puglia n. 10 del 2013; del d.P.C.M. n. 298 del 1994; del bando di concorso di cui alla determina dirigenziale n. 39 del 2013, nonché per eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
2.- Costituitasi la Regione e i farmacisti controinteressati, entrambe le parti evidenziano, nelle proprie memorie difensive, la pregressa proposizione di numerosi ricorsi tutti dichiarati inammissibili, per ragioni analoghe a quelle ancora una volta riproposte con l’odierno ricorso.
3.- Alla fissata udienza pubblica, scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, dopo breve discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.- Il ricorso è inammissibile.
Va in via preliminare accolta l’eccezione d’inammissibilità.
Può richiamarsi per relationem quanto statuito con la sentenza del 4 luglio 2022 n. 966 (art. 74 c.p.a.).
Dopo aver ripercorso in narrativa la normativa in materia di zone farmaceutiche (art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968 n. 475, art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 362), essersi soffermata sulla peculiarità della suddivisione in zone delle farmacie di IG a MA (BA), che ha visto la pianificazione stabilita nel 2012 di difficile attuazione, indi richiamata la modifica operata nel 2022 (dopo un decennio) e infine aver rammentato la “singolare” posizione serbata dall’amministrazione del Comune di IG (BA), nel dialogo istituzionale, la Regione ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa.
La Regione inoltre ha evidenziato che alcun favoritismo sia mai stato posto in essere, bensì che, sulla scorta di perizie tecniche, ha concluso che nella piccola località di “San Vito”, con pochissimi abitanti insediativisi stabilmente, non vi sarebbero locali idonei e soprattutto disponibili per l’apertura di una farmacia, prevista illo tempore dal Comune di IG, nei propri atti deliberativi, nell’anno 2012.
Egualmente i controinteressati rappresentavano la propria buona fede ed evidenziavano di aver potuto trovare un locale idoneo solo al confine della zona assegnata n. 5, più verso l’interno della cittadina di IG (e non nella ristretta frazione di “San Vito”). Solo per tale motivo, sarebbero stati costretti a ritardare l’apertura della farmacia e a presentare istanze di proroga alla Regione, nonché a richiedere al Comune l’attivazione della revisione della pianta organica dovuta ex lege con cadenza biennale (e non già decennale).
Talché, sia la Regione sia i controinteressati hanno insistito sull’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, oltreché confutato nel merito i fatti e i vizi dedotti. E difatti i ricorrenti sono destinati a subire necessariamente la concorrenza di chi – prima o poi – aprirà la farmacia istituita per legge. Semmai, a ben considerare, la concessione di un termine di proroga fa buon gioco ai ricorrenti, che vedono de facto posticipata l’entrata nel mercato di un nuovo farmacista sul territorio comunale.
Ritiene il Collegio che il provvedimento regionale, con cui è stata concessa la proroga dei termini per l’apertura della quinta sede farmaceutica nel comune di IG a MA, non incida sull’interesse diretto e personale delle farmacie ricorrenti, già operanti, con una propria farmacia, nel mentre, sia la Regione sia il Comune (quest’ultimo con ritardo) hanno adottato atti protesi a consentire l’apertura di un’ulteriore farmacia, già contemplata dalla pianificazione vigente.
Data la singolarità dell’atto di proroga impugnato, oggetto di odierna delibazione, va anche dato atto che, nel merito, lo stesso è legittimo, in quanto necessitato dagli esiti dei precedenti contenziosi. Per meglio dire, l’ulteriore proroga trova il diretto ed esclusivo riferimento nella pronuncia cautelare resa in appello, che ha inteso, per ragioni di opportunità, sospendere ogni modificazione della situazione esistente, in attesa dell’esame funditus del merito delle questioni.
In dettaglio, nel giudizio R.G. 592 del 2022, che ha originato la già citata sentenza della Sezione del 14 marzo 2023 n. 485, inerente la rideterminazione della pianta organica, mentre, in primo grado, la domanda cautelare di sospensione della delibera è stata disattesa, in appello la stessa è stata accolta, preferendosi giungere alla delibazione di merito, senza alcuna modificazione dello status quo .
Epperò, una volta definita nel merito la controversia in primo grado con sentenza (14 marzo 2023 n. 485), pur appellata, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensiva della sentenza di prime cure, condannando i richiedenti alle spese di giudizio della fase (ordinanza sez. III del 31 marzo 2023 n. 1279).
Questa situazione oggettiva ha impedito ai dottori TE e SP di procedere all’apertura della farmacia, nel termine regionale concesso, costringendoli a chiedere alla Regione Puglia la fissazione di un nuovo termine, vista l’impossibilità non imputabile di rispettare il termine già stabilito. Di qui, l’adozione da parte della Regione del provvedimento gravato. Si tratta, dunque, all’evidenza, di un provvedimento in toto necessitato, non potendo la Regione addossare ai dottori TE e SP il procrastinarsi dei tempi per l’apertura della farmacia, riconducibili ai plurimi ricorsi proposti dalle farmacie concorrenti e, nel caso di specie, dall’ordinanza di sospensione del 31 marzo 2023 n. 1279.
Né residua alcun’altra “opportunità” di sospendere il presente giudizio, al fine di attendere l’esito del giudizio in appello. Invero, non v’è alcun rapporto di necessaria pregiudizialità-dipendenza tecnica, con i precedenti contenziosi già decisi, risultando vieppiù preminente, nell’interesse pubblico, che si addivenga all’apertura della farmacia in discussione, già ritardata da troppo tempo per svariati motivi, nient’affatto riconducibili a responsabilità dei dottori TE e SP.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso si appalesa ex se inammissibile, perché l’annullamento dei provvedimenti gravati non arrecherebbe alcun vantaggio, né riparerebbe alcuna lesione alle farmacie concorrenti già operanti. Sul punto, i ricorrenti non hanno alcun interesse a ricorrere. Nel merito, il ricorso si appalesa comunque infondato.
6.- Le spese del giudizio non possono che seguire il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore delle parti controinteressate. Vanno invece compensate nei riguardi della Regione, per la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le tre farmacie ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controinteressati, che si liquidano in €. 1.000,00, a carico di ciascuna, per complessivi €. 3.000,00, oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti della Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO