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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore ed estensore dott. ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11966/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Orta di Parte_1 P.IVA_1
Atella (CE), alla via Murolo n. 3, in persona dei Curatori Dott. (C.F. Parte_2
), Avv. (C.F. ), Dott. C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_4 C.F._3
Trapanese, C.F. , con studio in Napoli alla via R. Bracco 15/a C.F._4
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.08.1959, , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avv. Federica Sandulli ( ) presso il cui studio elettivamente domiciliano C.F._5
in Napoli , alla Via Agostino Depretis n. 102
E
nato a [...] il [...] (CF , rappresentato Controparte_4 C.F._6
e difeso in giudizio, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 III^co. cpc su documento informatico sottoscritto con firma digitale ed allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Jacopo Soluri ( ) e con questo elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._7
Depretis n. 51 presso l'avv. Giacomo D'Attorre
CONVENUTI NONCHE'
che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703, in Controparte_5
persona di nata a [...] il [...], nella sua qualità di Procuratore Controparte_6
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (cod. fisc.: ; p.iva: ), P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale su foglio separato dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
), e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carità 32; C.F._8
E
appresentanza generale per l'italia, con sede in Parte_5
Milano al Corso Garibaldi 86, con riferimento al rischio assunto con i certificati nn.
A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA - nella qualità di successore nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020 (all.1) di cui erano titolari gli
Assicuratori membri del , in persona del procuratore speciale, Dott. Parte_6 CP_6
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Francesco Napolitano (C.F , dal quale viene rappresentata e difesa C.F._9
NONCHE' con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
e (, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2
domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. , rappresentati e P.IVA_2
difesi, giusta procura rilasciata in calce dal Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa dall'Avv.to Guido Foglia (C.F. ) del Controparte_6 CodiceFiscale_10
Foro di Roma, nonché dagli Avv.ti Guglielmo Boursier Niutta (C.F. ) del CodiceFiscale_11
Foro di Roma e Diego Manzo (C.F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente CodiceFiscale_12 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piazzetta Ascensione 10, II Cortile, Napoli.
E
(c.f. ), con sede in Bologna, in persona del dirigente procuratore ad Controparte_7 P.IVA_4
negotia dr. (a ciò autorizzato in forza di atto del 25 settembre 2018 Controparte_8
autenticato da notaio di Bologna, rep. 90641, fasc. 9416), elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia 62, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Errico (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._13
NONCHE' che hanno assunto il rischio dei certificati nn. e Controparte_5 NumeroDi_3
in persona di nata a [...] il [...], nella sua qualità di NumeroDi_4 Controparte_6
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (cod. fisc.: , P.IVA_2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carità 32; C.F._8
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
Conclusioni: per la : accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_9 solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor Controparte_1
e dei Sindaci e e, per l'effetto, condannarli in favore del Controparte_3 Controparte_2
Fallimento attore al risarcimento del danno patito dalla Società fallita calcolato dal criterio differenziale tra i netti patrimoniali, in € 69.500.558,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor e dei Sindaci Controparte_1 [...]
e e, per l'effetto, condannarli in favore del Fallimento attore al CP_3 Controparte_2
risarcimento del danno patito per tutti gli atti illegittimi compiuti, così come individuati e quantificati nell'atto di citazione, al paragrafo 12 della I memoria e nel presente atto, e nello specifico: 1) vendite sottocosto e perdita delle rimanenze di magazzino per euro 10.846.000,00; 2) crediti irrecuperabili per euro € 1.078.066,00; 3) sanzioni ed interessi per operazioni soggettivamente inesistenti accertate dalla Guardia di Finanza per € 101.041,77; 4) sanzioni ed interessi per omesso pagamento dei tributi per € 1.546.632,42; 5) ricorso illegittimo al credito bancario, oneri ed interessi per € 1.896.547,55; 6) ammanco delle somme ricevute da Banca
Popolare di Sviluppo per € 1.500.000,00.
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor e dei Sindaci e Controparte_1 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e Controparte_2 dai creditori della stessa pari al deficit fallimentare, quantificato in almeno € 20.613.579,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse fondate le quantificazioni del danno sopra richiamate ai punti che precedono, accertata la responsabilità dell'organo gestorio nonché quella dei sindaci, voglia condannare solidalmente e/o, singolarmente, per quanto di ragione, l'Amministratore
Unico signor ed i Sindaci al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e Controparte_1
dai creditori della stessa da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
vinte le spese.
Per i convenuti e : rigettare tutte le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
domande proposte dalla Curatela attrice, perché prescritte, inammissibili e, comunque, infondate e non provate, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
in via ancor più gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare per quanto di ragione la quota di responsabilità in capo ai singoli comparenti, anche nei rapporti interni, nella percentuale minima che dovesse risultare;
sempre in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e di condanna di e/o Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni nei confronti della Curatela attrice, condannare le rispettive CP_3
compagnie assicurative chiamate in causa a tenere indenne, ciascuna per la propria quota, i comparenti da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere riconosciuta in favore della Curatela attrice e, comunque, a rimborsare ai comparenti quanto dovesse essere pagato all'attore in relazione ai fatti di causa, con vittoria di spese e competenze di causa;
per con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
e : accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2 diritto del ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Parte_1
Dott. per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte CP_2 dallo stesso Dott. nei confronti di Controparte_2 Parte_5
In via principale nel merito,
- rigettare le domande proposte dal nei confronti del Dott. Parte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dallo stesso
Dott. nei confronti di Controparte_2 Parte_5
- rigettare, in ogni caso, le domande proposte dallo stesso Dott. nei confronti di Controparte_2
Parte_5
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice nei confronti del Dott. , accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi Controparte_2 obbligazione indennitaria e di manleva in capo a per tutti i motivi Parte_5 indicati in atti e conseguentemente rigettare la domanda di indennizzo/manleva e di condanna svolta nei confronti della scrivente dal Dott. ; Parte_5 Controparte_2
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a in favore del Dr. : Parte_5 Controparte_2
- ridurre tale obbligo indennitario in base a quanto previsto dall'art. 1893 c.c. e per le ragioni indicate in atti;
- limitare e contenere l'obbligo indennitario in capo a Parte_5
e quindi la condanna al pagamento in favore del dott. ) nei limiti ed ai termini di cui
[...] CP_2
alla polizza applicabile, vinte le spese.
Per : rigettare la domanda principale, siccome prescritta ed infondata;
rigettare, Controparte_7
altresì, la domanda di garanzia, per inoperatività di tutte le polizze menzionate ovvero prescrizione ex art. 2952 c.c.; ove impegnata la garanzia, contenere l'onere a carico della compagnia nei limiti previsti dalle condizioni della polizza ritenuta applicabile, economiche e normative, inerenti alla fattispecie, il relativo massimale per anno assicurativo e lo scoperto del 10% per sinistro;
escludere dall'obbligazione della compagnia le somme legate alla solidarietà ex art. 2055 c.c.; limitare l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., al valore del sinistro all'epoca dei fatti od almeno della prima costituzione in mora;
condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese e competenze di lite;
dichiarare in ogni caso non ripetibili le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_1
5.6.2020 e 8.6.2020 adiva l'intestato Tribunale proponendo azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore-poi liquidatore- e dei sindaci Controparte_1 CP_2
, e , deducendo che in data 10.10.2011 la
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
- che aveva chiuso il bilancio con una perdita pari a € 55.403.320,00 – aveva depositato
[...]
ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, omologato con decreto del 9.5. 2012; che la società, non essendo in grado di onorare il concordato preventivo in data 12.6.2014 aveva presentato istanza di autofallimento ed il
Tribunale di Napoli Nord ne aveva dichiarato in data 14.4.2016 il fallimento;
che l'amministratore aveva posto in essere atti di mala gestio e il collegio sindacale era rimasto inerte pertanto i convenuti erano responsabili per i danni cagionati alla società poi fallita ed ai creditori sociali, quantificati in euro 69.500.558,74 (secondo il criterio differenziale tra i netti patrimoniali) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo); che l'amministratore ed i sindaci con le condotte contestate avevano comportato l'occultamento di perdite rilevanti che avevano inciso sul patrimonio netto della società, determinandone l'integrale erosione;
che a tale erosione non era seguita l'adozione di provvedimenti a salvaguardia dell'integrità patrimoniale della società, mentre era continuata l'attività di impresa che aveva comportato l'aggravio del dissesto, danneggiando irreparabilmente il patrimonio sociale e la massa dei creditori;
che anteriormente al concordato,
l'Amministratore della , , aveva posto in essere i Parte_1 Controparte_1
seguenti atti di mala gestio: false rappresentazioni in bilancio, scorretta conservazione delle immobilizzazioni, falsa rappresentazione delle rimanenze di esercizio, mancata svalutazione di crediti irrecuperabili, errata applicazione dei criteri contabili e violazione dei principi di chiarezza e veridicità, omessa convocazione dell'assemblea ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c. in presenza di perdite azzeranti il capitale, prosecuzione illegittima dell'attività in presenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. con compimento di nuove operazioni non rivolte alla conservazione del patrimonio sociale né alla garanzia della migliore liquidazione dello stesso, ricorso al credito bancario in una situazione di totale sottocapitalizzazione, distrazione di rimanenze di magazzino, mancata svalutazione dei crediti, irrecuperabilità dei crediti “ceduti” alla gestione liquidatoria per mancanza di documentazione probante, la sanzione comminata dalla Guardia di Finanza a seguito dell'accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, ulteriori sanzioni per debiti tributari;
che tali condotte erano proseguite anche successivamente al concordato, in particolare attraverso la reiterazione dell'occultamento del dissesto, nonché della mancata adozione dei provvedimenti prescritti dalla legge in caso di erosione del capitale;
al contrario, l'Amministratore Unico aveva Controparte_1
perseverato nel compimento di nuove illegittime operazioni societarie, nel contesto di un piano concordatario - di fatto - irrealizzato ed irrealizzabile;
che tale scenario non avrebbe potuto paventarsi senza l'inerzia ed il placet dei Sindaci che non avevano espletato le proprie funzioni di controllo sulla gestione e di verifica di legittimità sostanziale e, rendendosi inadempienti ai propri obblighi, avevano reso possibile il sopradescritto occultamento;
che dalla semplice lettura della documentazione sociale si evinceva che vi era stato grave inadempimento agli obblighi prescritti dalla legge ed in particolare: omessa rilevazione della perdita totale del capitale sociale sin dal
2010; omesso rilievo degli atti negligenti compiuti dall'organo gestorio;
mancato controllo e verifica dei dati contabili riportati dall'Amministratore Unico;
omessa convocazione assembleare per informare i soci dell'occultato stato di crisi in atto nonché dell'inerzia dell'organo di gestione;
omessa denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. all'esito dell'accertamento delle gravi irregolarità gestionali che avevano determinato il dissesto e lo stato di insolvenza della società; che tali condotte erano proseguite anche durante l'esecuzione del piano concordatario;
che a conferma di quanto dedotto era già stata emessa una pronuncia del Tribunale di Napoli Nord sull'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. che proprio sulla base dell'accertamento di tali inadempimenti non aveva riconosciuto il pagamento dei compensi al sindaco che ne aveva fatto Controparte_2
richiesta.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe.
Si costituivano , e che preliminarmente Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 eccepivano la prescrizione sia dell'azione sociale che dei creditori sociali e nel merito contestavano gli addebiti deducendo: che nessun addebito di responsabilità era stato evidenziato dai professionisti in sede di concordato preventivo;
che il merito delle scelte gestionali era insindacabile e che nessuna delle scelte effettuate dall'amministratore era irrazionale o inopportuna;
che i decreti ex art. 98 L.F. adottati dal Tribunale di Napoli Nord avevano un valore solo endoprocedimentale ed erano stati inoltre impugnati;
che le cause della crisi della erano da ricercare nella crisi del Parte_1
settore elettronico e nella scelta della Atradius, compagnia assicurativa, di ridurre i fidi accordati ai propri clienti a copertura delle forniture effettuate a favore della che anche i Parte_1
professionisti del concordato preventivo avevano accertato la regolare tenuta della contabilità sociale;
che, quanto alla variazione delle rimanenze, l'amministratore aveva spiegato che aveva venduto le giacenze applicando una scontistica molto forte e vendendo sottocosto per smaltire le giacenze;
che i criteri utilizzati dalla curatela per la rideterminazione delle poste del bilancio al
31.12.2010 erano scorretti e che non sussisteva l'erosione del capitale sociale;
che pertanto non sussistevano i presupposti del ricorso abusivo al credito bancario;
che la scelta di sponsorizzare alcune società sportive non era illogica o irrazionale trattandosi di società solide che garantivano un ritorno in termini pubblicitari;
che non vi era stata distrazione, da parte dell'amministratore, delle rimanenze di magazzino;
che gli addebiti della dispersione dei crediti e della responsabilità per sanzioni ed interessi per omesso pagamento dei tributi erano generici ed infondati;
che i sindaci avevano sempre esercitato le loro funzioni di controllo;
che gli addebiti post concordato erano generici, e che nel corso del concordato erano stati realizzati euro 9.699.745,93 già distribuiti tra i creditori;
che l'esito del concordato non era stato quello sperato e che era stata formulata una richiesta di modifica dichiarata inammissibile dal Tribunale;
che era stata tempestivamente posta in liquidazione dalla società ed era poi stato tempestivamente presentato il ricorso di autofallimento;
che in ogni caso difettava il nesso di causalità tra le condotte contestate ed il danno dedotto e che non erano condivisibili i criteri utilizzati per quantificare il danno.
Concludevano chiedendo in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa le compagnie assicurative per e e nel merito per il rigetto della domanda o Controparte_3 Controparte_2
in via subordinata per la condanna limitatamente alla quota di responsabilità di ciascuno ed in caso di condanna, per la posizione di e , condannare le compagnie assicurative CP_3 CP_2 chiamate in causa a tenere indenni gli assicurati da ogni pretesa risarcitoria riconosciuta in favore della curatela attrice.
Si costituiva che eccepiva la prescrizione delle azioni e nel merito contestava la Controparte_4
fondatezza della domanda, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa e concludeva per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative si costituivano: per
[...]
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A8NBQZOAAAA - Parte_7
A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA e con riferimento al rischio assunto con i certificati nn.
DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB, CRE64A15703, CRE64A20819 e DCE64A31458; per la con riferimento al rischio assunto con i Controparte_2 Parte_5
certificati nn.BZ9C043287P-LB e GT0C045196P-LB e per la Controparte_3 Controparte_10
Le compagnie assicurative contestavano la fondatezza degli addebiti nei confronti degli assicurati, e deducevano la non operatività delle polizze.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more la
Curatela attrice rinunciava agli atti nei confronti di che a sua volta rinunciava Controparte_4 alle domande di garanzia formulate nei confronti dei ed il giudizio veniva parzialmente Pt_5
estinto tra la Curatela attrice, , gli che hanno assunto il Controparte_4 Controparte_5 rischio del certificato n. CRE64A15703, con riferimento Parte_5
al rischio assunto con i certificati nn. A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA, che hanno assunto il rischio dei certificati nn. DCE64A31458 e Controparte_5
CRE64A20819 e on riferimento al rischio assunto con Parte_5
i certificati nn. DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB.
Il giudizio proseguiva solo tra la curatela attrice, , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, la con riferimento al rischio assunto con i certificati
[...] Parte_5
nn.BZ9C043287P-LB e GT0C045196P-LB e la Controparte_7
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dato atto che con provvedimento del 9.11.2023 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c., tra la Curatela attrice, , gli Controparte_4 CP_5 che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703,
[...] Parte_5
e il rischio dei certificati nn. A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA -
[...]
A8LBFAXAAAA, che hanno assunto il rischio dei certificati nn. Controparte_5 DCE64A31458 e CRE64A20819 e d il rischio assunto Parte_5
con i certificati nn. DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB .
La presente sentenza riguarda pertanto solo la curatela attrice, , Controparte_1 CP_3
, la con riferimento al rischio assunto
[...] Controparte_2 Parte_5
con i certificati nn.BZ9C043287P-LB e e la NumeroDiCar_5 Controparte_7
Tanto premesso le domande sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va ritenuta priva di pregio l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti all'atto della costituzione in giudizio.
Premessa la sussistenza della legittimazione del Curatore ex art. 146 L.F. ad esperire sia l'azione sociale di responsabilità che l'azione dei creditori sociali, il termine per l'azione sociale decorre dal verificarsi del fatto dannoso (ovvero dei pregiudizi che sono causalmente connessi alla condotta illegittima), trovando, altresì, applicazione la sospensione manente officio disciplinata dall'art. 2941
n. 7 c.c. secondo cui: “La prescrizione rimane sospesa: […] n. 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. Invero, l'art. 2941, n.7, c.c. individua le cause di sospensione della prescrizione che si fondano sugli speciali rapporti che legano il titolare del diritto soggettivo ed il titolare della corrispondente situazione passiva, rapporti che rendono impossibile, o difficile, al primo l'esercizio del proprio diritto. Con riferimento specifico agli amministratori, la condizione legale che permette l'esercizio dell'azione di responsabilità avverso gli stessi si rinviene nella cessazione dell'incarico di questi, quindi della soluzione del rapporto fiduciario che li lega alla società. Solo da quel momento decorrerà il termine di cinque anni per la promozione dell'azione sociale ex artt. 2392, 2476 c.c. o 146 L.F. (ex multis,
Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012).
Inoltre, risulta ormai pacifico che tale sospensione sia operante anche quando si verifichi la permanenza in carica, senza soluzione di continuità, della medesima persona fisica, prima in qualità di amministratore, poi di liquidatore della società. Ciò in quanto, essendo il liquidatore colui il quale
è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli ex amministratori, la riunione in capo al medesimo soggetto della duplice qualità di attore e convenuto nell'azione di responsabilità, rende senz'altro impossibile (o difficile) l'esercizio della stessa, rispettando la ratio propria della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c. (Tribunale Napoli, 18 giugno 2012;
Tribunale Milano, 15 gennaio 2015).
Quanto all'azione sociale, con riferimento alla posizione di opera il disposto di Controparte_1 cui all'art. 2941 comma 1 n.7 c.c., per cui il termine quinquennale di prescrizione resta sospeso fino alla cessazione dalla carica. Il convenuto ha però rivestito in successione la carica Controparte_1 di amministratore e di liquidatore, e in qualità di liquidatore è rimasto in carica fino alla data di dichiarazione di fallimento, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14.4.2016.
Sul punto va osservato che i singoli periodi si cumulano tra loro, ai fini dell'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., dovendosi considerare che l'attività gestoria ha continuato ad essere affidata alla stessa persona, la quale non poteva agire contra se, con la conseguenza che se non si applicasse la sospensione, si determinerebbe un difetto di tutela contro gli atti di mala gestio. ( Tribunale Bologna 7.10.2022, Tribunale Milano 28.7.2022).
Diversamente, l'art. 2941 comma 1 n.2 c.c., non opera per i sindaci, considerata la natura eccezionale della norma che rinviene la sua ratio nella specifica relazione giuridica tra società e amministratore, e che pertanto non è applicabile analogicamente ad altre fattispecie.
Pertanto l'azione sociale deve ritenersi prescritta nei confronti dei sindaci.
Quanto all'azione dei creditori sociali, essa si prescrive in cinque anni a norma dell'art. 2949 c.c.
Tale prescrizione non è soggetta alla sospensione di cui all'art. 2941 n. 7, c.c., non verificandosi la relazione giuridica tra titolare del diritto e soggetto passivo, che costituisce la ratio della sospensione stessa. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (cfr. Cass.
6.10.1981, n. 5241; Cass. 7.11.1997, n. 10937 cit.; Cass. 28.5.1998, n. 5287; Cass. 5.7.2002, n.
9815; Cass. 18.1.2005, n. 941), e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione, che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non per forza corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della L.F (Cass. Sez. Un. 5241/1981).
Tuttavia, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore (o posteriore) di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La Cassazione ha ritenuto idonei “fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata”( Cass.
8516/2009).
L'oggettiva conoscibilità della insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti può scaturire da una serie di elementi che devono però essere valutati complessivamente: il mancato deposito dei bilanci, la notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori operatori qualificati ( Cass. 19051/2011).
Nel caso di specie ad avviso del Collegio la pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, in cui è prevista la soddisfazione solo parziale dei creditori, è circostanza idonea a far ritenere oggettivamente conoscibile per i creditori l'insufficienza del patrimonio sociale, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali è la data di pubblicazione del provvedimento (
9.5.2012).
Il termine può ritenersi sospeso tra la data dell'omologazione del concordato preventivo del
9.5.2012 e la data di risoluzione della procedura con lo scioglimento e messa in liquidazione della società ( pubblicata in data 21.3.2014), e ciò in ragione dell'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori, ai sensi dell'art. 184 L.F., cosicché risulta agli stessi preclusa l'azione di responsabilità ( Tribunale Bologna, 7.10.2022).
In ogni caso, l'azione risulterebbe prescritta, tenuto conto del decorso del termine quinquennale tra il 21.3.2014 e la notifica dell'atto di citazione del 5.6.2020 e dell'8.6.2020.
La curatela ha invocato però il disposto di cui all'art. 2947 c.c., ritenendo configurabili fatti di reato, con conseguente applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato.
In particolare alla prima udienza, in data 2.3.2021, ha dedotto la configurabilità delle fattispecie di reato di cui all'art. 216 comma 1 n.2 L.F. ( cd. bancarotta fraudolenta), all'art. 217 n.4 L.F. ( bancarotta semplice per aggravamento del dissesto), all'art. 218 L.F ( ricorso abusivo al credito) ed all'art. 223 comma 2 L.F. ( concorso nel dissesto ).
Pur volendo considerare la fattispecie di reato di cui all'art. 217 L.F. e di cui all'art. 218 L.F. con l'applicazione ex art. 157 c.p. del più lungo termine di 6 anni a far data dalla cessazione della sospensione (21.3.2014), parimenti alla data della notifica dell'atto di citazione il termine di prescrizione sarebbe decorso.
La situazione muta, invece, qualora si consideri il termine di prescrizione decennale previsto per la bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L.F., ed il concorso nel dissesto ex art. 223, comma 2 L.F. in relazione a quelle condotte che, nella prospettazione attorea, avrebbero concorso a cagionare il dissesto ( occultamento della documentazione o disordine contabile, ricorso abusivo al credito, ritardo nella dichiarazione di fallimento).
Sul punto va anticipato, come si vedrà in seguito, che le condotte poste in essere sono astrattamente configurabili quali condotte di bancarotta fraudolenta, riferibili sia all'amministratore che ai sindaci, quantomeno sotto il profilo di cui all'art. 216 comma 1 n.2 L.F.
Pertanto la fattispecie in esame può rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 2947 c.c., dovendo ritenersi configurabili i fatti di reato di bancarotta documentale per i quali il termine di prescrizione previsto
è pari a 10 anni, pertanto, pur facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data di omologazione del concordato preventivo, alla data della notifica della citazione il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Tanto premesso e passando all'esame del merito si osserva quanto segue. Occorre distinguere le contestazioni concernenti le condotte ante concordato da quelle post concordato preventivo.
a) Addebiti ante concordato:
1) Falsità dei bilanci con occultamento della reale situazione economica e finanziaria al 31.12.2010, in particolare: falsa rappresentazione dell'attivo circolante, più precisamente delle rimanenze;
mancata svalutazione di crediti irrecuperabili;
scorretta conservazione delle immobilizzazioni;
errata applicazione dei principi contabili e violazione dei principi di chiarezza e veridicità;
2) illegittimo ricorso al credito bancario;
3) omissione delle condotte richieste dagli artt. 2485 e ss c.c. in conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento della società stante l'erosione del capitale sociale con prosecuzione dell'attività di impresa in modalità non conservativa;
4) distrazione dell'attivo ( rimanenze) ed irrecuperabilità dei crediti;
5) omesso pagamento di tributi e compimento di operazioni inesistenti.
Quanto alle contestazioni inerenti la veridicità dei dati contenuti nel bilancio al 31.12.2010 e la non corretta valutazione delle rimanenze, la mancata svalutazione di crediti irrecuperabili, la scorretta conservazione delle immobilizzazioni, la Curatela ha asserito che la crisi della società poi fallita era già in corso negli anni 2005-2006 e che se i dati contenuti nei bilanci fossero stati corretti, nel bilancio al 31.12.2010 già il patrimonio netto avrebbe assunto il valore negativo di- 272.873,00 euro, piuttosto che una perdita di euro 485.091,00 trasformatasi, in data 31.8.2011, in una perdita complessiva di euro 41.000.000,00 poi divenuta, in data 31.12.2011 pari ad euro 55.402.628,00.
Ha dedotto che le rimanenze di magazzino erano state non correttamente valutate, come emerso dalle significative fluttuazioni dei relativi valori nei bilanci dal 2007 al 2010, che i crediti non erano stati correttamente svalutati, risultando peraltro non documentati e contestati dai debitori, che l'avviamento commerciale e altre immobilizzazioni non erano state correttamente svalutate pur emergendo già nel 2010 le criticità della continuità aziendale, che erano state sostenute spese non giustificabili in situazioni di crisi.
In conseguenza della erronea appostazione in bilancio di tali voci e considerata l'inattendibilità delle scritture contabili, l'organo gestorio avrebbe occultato la reale situazione economica della società poi fallita, non consentendo l'attivazione delle necessarie misure atte a preservare l'integrità del patrimonio sociale.
Quanto alla prosecuzione dell'attività di impresa, deduceva che pur in presenza di una causa di scioglimento della società, erano state compiute nuove operazioni, tra cui l'acquisto di merci per il valore di euro 101.415.345,00, che aveva portato un aggravamento della situazione patrimoniale della società. La situazione di crisi della società emergeva anche dal ricorso al credito bancario e dall'aumento dei debiti nei confronti delle banche e contestuale riduzione dei debiti commerciali;
peraltro le richieste di aperture di credito e finanziamenti nel maggio 2011 ( quando già, apportando i dovuti correttivi al bilancio, la società versava in situazione di scioglimento) per l'importo di euro
8.000.000,00 costituivano nuove operazioni illegittime in quanto tipiche di una gestione ordinaria e non conservativa.
Ad avviso del Collegio, come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data
29.11.2022, non vi è prova dell'inesatto calcolo delle rimanenze, dei crediti e degli altri elementi attivi degli ultimi bilanci, con la conseguenza che non possono ritenersi fondate le contestazioni della curatela con riferimento alla inesistenza delle stesse ed alla conseguente erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2010.
Vanno pertanto rigettate tutte le domande fondate sul presupposto della totale erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2010, dunque anche la domanda concernente il ricorso abusivo al credito, non risultando provata la condotta di occultamento, da parte dell'amministratore, della effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Quanto alla distrazione delle voci dell'attivo, va rilevato, come già risulta dall'ordinanza cautelare resa in corso di causa in data 13.1.2021, che per quanto riguarda le rimanenze, secondo la curatela l'amministratore avrebbe dichiarato di aver destoccato nei primi otto mesi dell'anno 2011 la merce per un importo di euro 46.425.000,00 incassando un importo pari ad euro 35.579.000,00 con una perdita di euro 10.846.000,00.
Sul punto, quanto al verificarsi della circostanza di fatto, non vi è contestazione da parte del convenuto il quale si è limitato a riferire che le merci sarebbero state vendute Controparte_1
sotto costo.
La Curatela ha contestato la distrazione di tale somma in quanto nell'elaborato peritale del dott.
( all. n..25 all'atto di citazione) , consulente nella procedura di concordato preventivo, non Per_2
risultavano accertate vendite di merci sotto costo.
Già in sede cautelare era stato osservato che nella relazione del consulente nominato in sede di concordato preventivo era precisato che non erano state rilevate vendite sotto costo con riferimento al periodo dall'1.9.2011 al 22.11.2011, dunque per il periodo successivo a quello ( gennaio-agosto
2011) in cui l'amministratore aveva dichiarato di aver venduto la merce realizzando un importo inferiore di euro 10.846.000,00; inoltre nella stessa consulenza si legge che fino al 31.8.2011 erano state effettuate politiche di scontistica particolarmente penalizzanti.
Tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame dei documenti compiuto dai consulenti del Tribunale in sede di valutazione del piano di concordato preventivo ritiene il Collegio che effettivamente la perdita pari ad euro 10.846.000,00 possa essere stata determinata da una vendita a prezzi scontati.
E' emerso dagli stessi atti del concordato che vi è stato un destoccaggio della merce in magazzino che è stata venduta per un importo notevolmente inferiore al valore riportato in bilancio.
Anche la riduzione delle rimanenze dall'importo di euro 74.032.406,00 al 31.12.2010 all'importo di euro 21.190.909,00 al 31.12.2011 può dunque essere giustificata con le suddette vendite sotto costo.
La condotta così come accertata, attiene, inoltre, ad una scelta gestionale che non è sindacabile nel merito se non sotto il profilo della irragionevolezza (business judgement rule).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per ritenere irrazionale la scelta di vendere sotto costo in un momento in cui si evidenziavano già delle criticità ma il patrimonio netto non aveva ancora un valore negativo;
deve pertanto essere rigettata anche la domanda di distrazione delle rimanenze.
Quanto alle spese di sponsorizzazione, che la curatela attrice ritiene ingiustificate, va parimenti osservato che si tratta di scelte gestionali non sindacabili e che non possono ritenersi irrazionali, considerato che riguardavano società che operavano a livello professionale e non dilettantistico, con conseguente ritorno pubblicitario per la Parte_1
La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
Risulta invece fondata la domanda di risarcimento dei danni per irrecuperabilità dei crediti nella misura di euro 1.078.066,00, seppure nel minore importo accertato in sede di concordato preventivo e pari ad euro 1.034.037,00 ( cfr. gli importi a pag 7 ed a pag.10 della relazione del liquidatore allegata al n.43 dell'atto di citazione, da cui emerge la suddetta differenza).
Nella relazione del Prof. in sede di concordato preventivo ( cfr. all. n.7 alla comparsa di Per_3 costituzione di e ) si legge, con riferimento ai crediti verso i CP_1 CP_3 CP_2 fornitori ( v.pag.7) “ Quanto al supporto documentale, solo una parte di questi crediti ha diretta derivazione contabile e può essere riscontrata con i conti di mastro e i documenti formali ( fatture e note di credito); un'altra parte significativa di questi crediti è frutto di calcoli extracontabili sulla cui base si sono quantificati i crediti maturati alla data del piano che si sono poi iscritti nel piano sotto forma di note di credito da ricevere o fatture attive da emettere”; alla successiva pag 9 aggiungeva “ gli esiti dell'analisi dei processi contabili e amministrativi conducono chi scrive a valutare come elevato il rischio inerente e di controllo che interessa tanto i saldi dei crediti cd. non compensabili… tanto i saldi dei crediti compensabili”.
Il consulente inoltre quantificava i crediti dal cui realizzo ci si attendeva un incremento delle risorse finanziare, in euro 2.667.218,00 e quantificava i crediti verso soggetti diversi dai fornitori in euro
2.975.690,00 e i crediti verso fornitori in euro 591.528,00 (cfr.pag.9). e segnalava il mancato riconoscimento di gran parte delle poste creditorie nei confronti dei fornitori, e la elevatissima incertezza delle stesse, dando atto della sussistenza di molte perplessità sulla affidabilità di quei dati
( pag. 22).
Nella relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo (cfr. all.30 dell'atto di citazione, pag.4) si legge che alla data del 23.10.2015 i crediti ancora da incassare erano pari ad euro 1.078.066,00 ( di cui euro 741.176,00 per crediti verso fornitori ed euro 335.514,00 per altri crediti ed attività circolanti) che si stimavano realizzabili solo in minima parte.
Nella relazione finale del liquidatore ( cfr. all. 43) si è dato atto della non recuperabilità degli importi non incassati nel corso della procedura di concordato, che sono pari ad euro 1.034.037,00 ( pari alla differenza tra l'importo dei crediti iniziali, l'importo dei crediti incassati e gli importi compensabili).
Considerato che non è stata fornita dall'amministratore la documentazione giustificativa di tali crediti, la dispersione dei crediti va imputata a quest'ultimo.
Allo stesso modo è imputabile all'amministratore il compimento nel periodo 2009/2010 di operazioni soggettivamente inesistenti, come accertato dalla Guardia di Finanza con verbale del
22.10.2014 ( cfr.all.32 all'atto di citazione) a fronte del quale, come accertato dal CTU ( v.pag.27 dell'elaborato peritale) l'Agenzia delle Entrate ha irrogato a carico della sanzioni per € Parte_1
98.461,25 ed interessi per € 2.580,52 pari complessivamente ad € 101.041,77 (cfr. conteggio rateizzo Agenzia delle Entrate: all. 52).
Quanto all'omesso pagamento dei tributi, si osserva quanto segue.
Dalla relazione del dott. in sede di concordato preventivo ( cfr. all. n. 53 di parte attrice)è Per_4
emerso che alla data di apertura del concordato preventivo vi erano debiti non pagati per TARSU anni 2009,2010 e 2011, IVA anno 2011, IRAP e IRES 2006-2007.
Dalla stessa relazione è emerso che in sede di transazione fiscale l'Agenzia delle Entrate ha confermato quale debito iva l'importo di € 4.856.844,00, ed ha previsto, quale sanzione applicabile in caso di versamento nei termini dei trenta giorni a partire dalla data di notifica dell'avviso di irregolarità l'importo di € 485.684,40 e, nel caso di mancato pagamento nel termine previsto, la più elevata sanzione pari ad € 1.457.053,20 oltre interessi pari ad € 89.579,22 ( cfr. rel. dott. Per_4
pag.24).
L'amministratore ha contestato che la società non aveva fondi per il pagamento dei tributi;
sul punto va osservato che l'amministratore avrebbe avuto l'onere di provare l'insufficienza dei fondi per il pagamento dei tributi ma l'affermazione è rimasta priva di riscontri.
Al contrario è invece emerso che la società ha sostenuto altre spese ( v. spese di sponsorizzazione),
e nell'anno 2011 ha pagato l'IVA nei mesi di gennaio, luglio ed agosto e non nei periodi intermedi. Pertanto deve ritenersi imputabile all'amministratore l'omesso pagamento dei tributi e va quantificato il danno nell'importo dovuto per sanzioni ed interessi, che sono stati indicati in euro
1.321.000,00 nella proposta di transazione fiscale della società ( cfr. relazione dott. pag. Per_4
23).
Ad avviso del Collegio, tenuto conto della carenza di documentazione concernente i tempi dell'avvenuto pagamento dei debiti riportati nella transazione fiscale, va imputato all'amministratore quantomeno l'importo delle sanzioni nella misura minima prevista pari al 10% dell'importo residuo ( euro 4.856.844,00) e dunque ad euro 485.684,40.
In conclusione vanno imputati alle condotte dell'amministratore i seguenti danni:
euro 1.034.037,00 per il mancato recupero dei crediti;
euro 101.041,77 a titolo di interessi e sanzioni per operazioni soggettivamente inesistenti come accertate dalla Guardia di Finanza con verbale del 22.10.2014; euro 485.684,40 a titolo di sanzioni per l'omesso pagamento dell'IVA 2011 nella misura minima prevista nella transazione fiscale in sede di concordato preventivo;
il tutto per il complessivo importo di euro 1.620.763, 17.
Vanno invece rigettate le domande con riferimento agli addebiti post concordato.
La curatela attrice ha contestato l'aggravamento della situazione patrimoniale della società, determinato dalla continuazione dell'attività nel corso del concordato preventivo fondato su presupposti insussistenti, che ha comportato un incremento delle perdite nella misura di euro
14.000.000,00 nel 2012 e di euro 20.000.000,00 nel 2013 laddove era già stato rilevato dal commissario giudiziale il verificarsi di scelte contrarie a quanto programmato.
Gli addebiti sono rimasti privi di riscontri, non essendo stati raccolti elementi sufficienti a far ritenere che l'esito negativo del concordato preventivo sia imputabile a condotte dell'amministratore.
Escludendo che nella presente sede possa essere oggetto di valutazione la sussistenza dei presupposti per ritenere ammissibile e fattibile il piano di concordato, valutazione già effettuata dagli organi competenti, non è possibile ritenere che tale valutazione sia stata fondata su dati scorretti o non veritieri, in quanto tale circostanza non è stata riscontrata, né dagli stessi organi del concordato né dal CTU.
La sussistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.
1. n. 4 c.c è stata segnalata solo con la relazione del commissario giudiziale del 9.10.2013 ( cfr. relazione all.14 dell'atto di citazione) , e la società è stata tempestivamente posta in liquidazione in data 20.12.2013, iscritta il 21.3.2014( cfr. visura camerale all.2 dell'atto di citazione). Pertanto, escludendosi la contestazione relativa alla alterazione dei dati che hanno consentito l'omologazione del concordato, peraltro ritenuto ammissibile, nonostante le iniziali perplessità, anche da parte del commissario giudiziale, per la fase post concordato appare insussistente la condotta di rappresentazione non adeguata della situazione patrimoniale effettiva da parte dell'amministratore, ovvero il verificarsi di condotte che avrebbero impedito l'attuazione del piano di concordato, tenuto conto che anche dalle relazioni ex art. 185 L.F. redatte dal commissario giudiziale, tenuto alla vigilanza sull'attuazione del concordato preventivo, sono emersi dati relativi al mancato verificarsi delle premesse contenute nel piano, riferito anche alla crisi del settore, ma non elementi riconducibili a condotte poste in essere dall'amministratore, che avrebbero causato la mancata realizzazione del piano di concordato, la messa in liquidazione della società avvenuta tempestivamente nel dicembre 2013, ed il successivo fallimento della stessa.
Le domande sul punto vanno pertanto rigettate.
Quanto alla posizione dei sindaci si osserva quanto segue.
La curatela ha imputato ai sindaci le seguenti condotte: omessa rilevazione della perdita del capitale sociale già nel 2010; omesso rilievo degli atti negligenti posti in essere dall'organo gestorio;
mancato controllo e verifica dei dati contabili riportati dall'Amministratore; omessa convocazione dell'assemblea per comunicare lo stato di crisi e l'inerzia dell'Amministratore; omessa denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. delle irregolarità gestorie verificatesi.
Le stesse contestazioni concernenti l'omesso controllo dell'operato dell'organo gestorio sono state confermate anche con riferimento alla fase del concordato preventivo, in cui i sindaci avrebbero omesso di riferire fatti rilevanti concernenti l'esecuzione del piano.
Inoltre ad avviso della Curatela il collegio sindacale non avrebbe mai chiesto chiarimenti in ordine:
a richieste di pagamento delle indennità di occupazione, nel 2013, da parte di società terze, non indicate nei bilanci né nel piano concordatario;
al mancato versamento alla gestione liquidatoria del corrispettivo dei crediti ceduti a terzi;
al mancato versamento alla gestione liquidatoria di euro 282.712,19.
Quanto alla responsabilità dei sindaci, va rilevato che i componenti del collegio sindacale sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori. Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica;
non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria.
Solo ammettendo tale invasività può comprendersi il riferimento normativo alla verifica del corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ascritta all'organo di controllo dall'art. 2403 c.c..
In tale logica è corretto ritenere che spetti al collegio sindacale: (i) la verifica del tipo di gestione compiuta dagli amministratori, tenendo conto dell'oggetto sociale e dell'interesse della società; (ii) ancor più precisamente, la verifica del rispetto della legge, dello statuto, dei criteri di ragionevolezza, di accortezza e di adeguata informazione assunta da parte dell'organo amministrativo prima del compimento di qualsiasi scelta;
(iii) la conformità dell'assetto organizzativo/contabile – inteso quali procedure, prassi, dotazione di personale e competenza dello stesso – rispetto alle dimensioni della società, all'attività svolta dall'ente e dallo scopo sociale perseguito;
(iv) l'adeguatezza di tale assetto, con riferimento all'obiettivo di rendere una corretta e tempestiva rilevazione contabile e rappresentazione di ogni atto di gestione, dell'acquisizione e della elaborazione d'informazioni utili a scelte amministrative non avventate, della produzione di dati attendibili da trasfondere nel bilancio.
Pertanto i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento.
Tutto ciò posto quanto al complesso degli obblighi ascritti ai sindaci secondo il dettato codicistico, è indubbio che, a seguito della riforma del diritto societario, ai fini dell'individuazione della relativa responsabilità ex art. 2407, comma 2, c.c. sia divenuto decisivo il momento informativo.
L'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di controllo non può quindi considerarsi oggetto di mera facoltà discrezionale, ma attività doverosa funzionale al diligente esercizio dell'attività di vigilanza.
Al contempo, rilevata l'esistenza di comportamenti scorretti dell'organo di gestione, da un punto di vista delle iniziative da compiere è indubbio che - in base alla disciplina codicistica - essi debbano attivarsi mediante segnalazioni all'assemblea (in base all'art. 2406, sia per ipotesi di omissioni degli amministratori che di comportamenti degli stessi in cui si possano ravvisare fatti di rilevante gravità, che rendano necessario e urgente provvedere) ovvero al tribunale (ex art. 2409, per l'ipotesi di fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori nella gestione, che possano recar danno alla società). La responsabilità (omissiva) dei sindaci, in solido con quella degli amministratori, presuppone che questi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e l'ineludibile (prova della) esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, potendo i sindaci essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi direttamente imputabili. Deve rilevarsi, per giunta, quanto alla violazione del dovere di vigilanza, che al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al tribunale, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (in termini Cass. civ., Sez. I, 11/11/2010, n. 22911; cfr. anche: “In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.” Cass. civ. Sez. III, 31/10/2014, n. 23148 Società, 2015, 3, 317).
Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci ed il danno “deve ritenersi tuttavia necessario …. dimostrare …che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/05/2013, n. 13081, cit.).
Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può poi limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.
La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass.SS:UU:. pen. n.
30328 del 2002; Cass. civ. sez. 3, n. 20328 del 20/09/2006).
Limitata l'indagine alle sole condotte dell'amministratore per le quali è stato ritenuto fondato l'addebito si osserva quanto segue.
Va certamente dato atto che il collegio sindacale ha sempre puntualmente compiuto le verifiche trimestrali come risulta dai verbali allegati dai convenuti ( cfr. all.4 della comparsa di costituzione e risposta) ed ha sollecitato, in caso di ritardi e/o irregolarità l'amministratore a provvedere ai pagamenti.
I sindaci rispondono, però, del danno cagionato per mancanza della documentazione contabile, che ha provocato la dispersione dei crediti in quanto hanno omesso un concreto controllo sulla esistenza di documenti giustificativi dei crediti rimasti irrecuperabili, per il cospicuo importo di euro
1.034.037,00.
Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, va dato atto che i sindaci, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, avrebbero dovuto rilevare la non corrispondenza tra i soggetti in cui favore erano state eseguite le prestazioni ed i soggetti intestatari delle fatture, con riferimento ad operazioni svolte negli anni 2009/2010, con la conseguenza che sono anche essi responsabili nei limiti delle sanzioni e degli interessi irrogati nella misura di euro 101.041,77.
Quanto al mancato pagamento dell'IVA va evidenziato che l'attività posta in essere dall'amministratore si è svolta in un ristretto arco temporale prima della domanda di concordato preventivo:il Collegio ha preso atto dell'omesso pagamento dell'I.V.A. per le mensilità di febbraio e marzo 2011 dell'importo di euro 2.559.550,00 solo in sede di verifica del 29.4.2011 ( cfr. verbali del collegio all.35 del ricorso) ed ha chiesto all'amministratore un aggiornamento su tale circostanza invitandolo a provvedere quanto prima al pagamento delle imposte, anche mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. In data 10.10.2011 veniva presentata l'istanza di concordato, la procedura di concordato veniva aperta in data 23.11.2011 e il concordato era omologato il 9.5.2012 (cfr. doc. 4, 5 della produzione di parte attrice e doc.7 della produzione di parte convenuta).
Deve pertanto ritenersi che non vi siano elementi sufficienti a far ritenere che i sindaci potessero tempestivamente intervenire al fine di evitare il prodursi del danno.
Pertanto i sindaci e sono tenuti, in solido con Controparte_3 Controparte_2
l'amministratore, al risarcimento del danno in favore della curatela attrice limitatamente all'importo di euro 1.132.078,77. Con riferimento a tale importo può ritenersi, in difetto di prova di un diverso apporto causale al verificarsi del danno, che la responsabilità debba essere divisa tra amministratore e sindaci in parti uguali.
Quanto alla posizione di , nei cui confronti il processo è già stato estinto va dato Controparte_4 atto che è stato nominato in un periodo successivo all'apertura del concordato preventivo quindi la transazione stipulata con la curatela attrice non può essere valutata al fine di ridurre la quota di responsabilità degli altri convenuti, considerato che un eventuale concorso con l'amministratore e i sindaci sarebbe stato ipotizzato esclusivamente per il periodo successivo all'apertura del concordato.
Occorre a questo punto esaminare le domande formulate dai sindaci nei confronti delle compagnie assicurative.
ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa i sulla Controparte_2 Pt_5 CP_5
base dei certificati n. e . NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5
I costituendosi, hanno eccepito, per la parte che qui interessa, la inoperatività delle polizze Pt_5
in quanto la prima stipulata per il periodo gennaio 2019-gennaio 2020 con la clausola claims made, per cui la notifica della citazione avvenuta nel giugno 2020 non consente l'operatività della polizza, stipulata, peraltro solo per l'attività professionale dell'assicurato in qualità di commercialista e non per la carica di sindaco di società; inoltre dalla documentazione agli atti del giudizio emergerebbe che il primo claim nei confronti del risalirebbe al settembre 2018, data della costituzione CP_2
della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui sarebbe stato contestato al l'inadempimento e la responsabilità in solido con gli altri convenuti per la CP_2
somma di euro 55.402.028,00.
Quanto alla seconda polizza stipulata anche per le funzioni di sindaco nel periodo dal gennaio 2020 al gennaio 2021, oltre alla inoperatività della polizza per essere pervenuta la contestazione in un periodo non coperto dall'assicurazione, l'estensione era esclusa per il caso delle società fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata prima della data della polizza, ed era esclusa per il caso in cui la richiesta di risarcimento danni scaturiva da circostanze esistenti prima della stipula del contratto che l'assicurato conosceva o avrebbe dovuto conoscere, atte a generare una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.
Ad avviso del Collegio la domanda nei confronti dei formulata dal convenuto Pt_5 CP_2
non può essere accolta.
[...]
A prescindere dalla presenza della clausola claims made, le polizze, pur estese anche alle attività di sindaco, escludevano l'operatività per il caso di società fallite o in concordato preventivo in data antecedente alla stipula del contratto assicurativo e per il caso in cui le circostanze da cui scaturiva la richiesta di risarcimento danni fossero già note all'assicurato prima della stipula del contratto.
Quanto alla domanda di garanzia proposta da nei confronti della Controparte_3 CP_7
la compagnia assicurativa costituendosi ha eccepito che le polizze non sono operative in
[...] quanto: la n.54955139, la n. 60140051, la n. 67147098 e la n. 73347422 non si riferivano all'attività di sindaco ed erano applicabili alle richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta entro cinque anni dalla cessazione della efficacia della polizza.
La polizza n. 29367614 applicabile all'attività di Sindaco, non era operativa sotto il profilo temporale, essendo regolato in regime di claims made.
Le polizze n.54955139, la n. 60140051, la n. 67147098 e la n. 73347422 non sono operative in quanto non si riferivano all'attività di sindaco.
Quanto alla polizza n.29367614- estesa anche all'attività di sindaco- i convenuti hanno eccepito, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la nullità della clausola claims made.
Sul punto va rilevato che le SSUU della Corte di Cassazione (24 settembre 2018, n. 22437) hanno affermato il seguente principio "Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all'art. 1917 c.c., comma
1 non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)".
Occorre pertanto compiere una indagine concreta sul contratto assicurativo, al fine di valutare se vi sia un equilibrio tra le prestazioni e se le previsioni consentano all'assicurato di esercitare effettivamente i suoi diritti. Nel caso di specie la polizza n.29367614 prevede al punto 4.6. che “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione…”.
Al punto 3 delle condizioni integrative si legge “l'articolo 4.6. comma a) delle condizioni di polizza si intende modificato come segue “ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato il danno.
L dichiara- e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto-di Parte_8
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili… Resta valido e confermato il comma b dell'art.4.6.”.
Pertanto la polizza, purchè la richiesta di risarcimento pervenga durante il periodo di durata del contratto, si estende retroattivamente senza limiti di tempo a tutti gli atti ed i fatti da cui è originato il danno, prevedendo una adeguata tutela per l'assicurato.
Inoltre l'art.
4.6. lettera b. prevede la possibilità per l'Assicurato di chiedere la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento presentate nei successivi 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia in caso di cessazione dell'attività assicurata ( ed escluso il caso della radiazione o sospensione dall'albo professionale) .
Le disposizioni contenute nella polizza riproducono la disposizione contenuta nell'art. 11 L.24/2017 in materia di responsabilità medica, pertanto la clausola claims made inserita all'art.
4.6. come emendata nelle condizioni integrative deve ritenersi valida.
Dalla documentazione depositata in atti non è emerso il periodo di copertura assicurativa ( la polizza 29367614 ha durata 1999-2000), ma la ha affermato che l'efficacia della Controparte_7
polizza è cessata il 31.3.2014 e sul punto parte convenuta nulla ha eccepito.
Stante la validità della clausola claims made, la polizza non è operativa con riferimento al sinistro in esame in quanto la prima richiesta di risarcimento dei danni è stata notificata nel giugno 2020 e non essendosi l'assicurato avvalso della facoltà di cui all'art.
4.6. lettera b), la domanda nei confronti della va rigettata. Controparte_7
In conclusione va accertata la responsabilità di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
per i danni cagionati alla società poi fallita, e disposta la condanna di al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni in favore della Curatela del Fallimento attrice per la somma complessiva di euro 1.620.763, 17 e di e in solido con nei Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 limiti dell'importo di euro 1.132.078,77. L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un.
n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella della notifica dell'atto di citazione ( 25.6.2021) nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla data della domanda giudiziale e fino alla sentenza nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite- comprensive delle spese della fase del giudizio cautelare introdotto in corso di causa- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa parametrato al decisum nell'importo compreso tra il minimo ed il medio del D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M.147/2022, per lo scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico dei convenuti , Controparte_1 Controparte_3
e in parti uguali. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) da atto che con provvedimento del 9.11.2023 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c., tra la Curatela attrice, , gli Controparte_4 Controparte_5 che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703,
[...] [...]
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA, che Controparte_5 hanno assunto il rischio dei certificati nn. DCE64A31458 e CRE64A20819 e
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB ;
b) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla Curatela del Fallimento
[...]
S.p.A. nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
accerta la responsabilità solidale dei convenuti per i danni cagionati e condanna
[...]
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, in favore della Curatela Controparte_1 attrice, dell'importo di euro 1.620.763, 17 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione e e in solido tra loro e con Controparte_2 Controparte_3 CP_1
nei limiti dell'importo di euro 1.132.078,77 oltre rivalutazione ed interessi come in
[...]
motivazione;
c) rigetta le domande proposte da nei confronti dei dei Controparte_2 Controparte_5
rischi di cui ai certificati n. e e da NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5 Controparte_3
nei confronti di Controparte_7
d) condanna , e in solido tra loro ed in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
parti uguali alla rifusione, in favore della Curatela attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 3399,00 per spese ed euro 20.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed IVA;
e) condanna alla rifusione, in favore dei dei rischi di Controparte_2 Controparte_5
cui ai certificati n. e delle spese di lite che si NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5
liquidano in euro 10180,00 complessivi per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
IVA_;
f) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite Controparte_3 Controparte_7
che si liquidano in euro 10180,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e IVA;
g) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in parti uguali.
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Caterina di Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Salvatore Di Lonardo Presidente dott.ssa Caterina di Martino Giudice relatore ed estensore dott. ssa Ilaria Grimaldi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11966/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Orta di Parte_1 P.IVA_1
Atella (CE), alla via Murolo n. 3, in persona dei Curatori Dott. (C.F. Parte_2
), Avv. (C.F. ), Dott. C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parte_4 C.F._3
Trapanese, C.F. , con studio in Napoli alla via R. Bracco 15/a C.F._4
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
24.08.1959, , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avv. Federica Sandulli ( ) presso il cui studio elettivamente domiciliano C.F._5
in Napoli , alla Via Agostino Depretis n. 102
E
nato a [...] il [...] (CF , rappresentato Controparte_4 C.F._6
e difeso in giudizio, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 III^co. cpc su documento informatico sottoscritto con firma digitale ed allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
Jacopo Soluri ( ) e con questo elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._7
Depretis n. 51 presso l'avv. Giacomo D'Attorre
CONVENUTI NONCHE'
che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703, in Controparte_5
persona di nata a [...] il [...], nella sua qualità di Procuratore Controparte_6
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (cod. fisc.: ; p.iva: ), P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale su foglio separato dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
), e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carità 32; C.F._8
E
appresentanza generale per l'italia, con sede in Parte_5
Milano al Corso Garibaldi 86, con riferimento al rischio assunto con i certificati nn.
A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA - nella qualità di successore nella titolarità dei contratti, con effetto a decorrere dal 1/1/2021, e dei diritti controversi a detti contratti riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020 (all.1) di cui erano titolari gli
Assicuratori membri del , in persona del procuratore speciale, Dott. Parte_6 CP_6
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Francesco Napolitano (C.F , dal quale viene rappresentata e difesa C.F._9
NONCHE' con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
e (, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2
domiciliato per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86 (C.F. , rappresentati e P.IVA_2
difesi, giusta procura rilasciata in calce dal Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, Dott.ssa dall'Avv.to Guido Foglia (C.F. ) del Controparte_6 CodiceFiscale_10
Foro di Roma, nonché dagli Avv.ti Guglielmo Boursier Niutta (C.F. ) del CodiceFiscale_11
Foro di Roma e Diego Manzo (C.F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente CodiceFiscale_12 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piazzetta Ascensione 10, II Cortile, Napoli.
E
(c.f. ), con sede in Bologna, in persona del dirigente procuratore ad Controparte_7 P.IVA_4
negotia dr. (a ciò autorizzato in forza di atto del 25 settembre 2018 Controparte_8
autenticato da notaio di Bologna, rep. 90641, fasc. 9416), elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli, alla Via Santa Lucia 62, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Errico (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._13
NONCHE' che hanno assunto il rischio dei certificati nn. e Controparte_5 NumeroDi_3
in persona di nata a [...] il [...], nella sua qualità di NumeroDi_4 Controparte_6
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia (cod. fisc.: , P.IVA_2
rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale, dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Carità 32; C.F._8
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
Conclusioni: per la : accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_9 solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor Controparte_1
e dei Sindaci e e, per l'effetto, condannarli in favore del Controparte_3 Controparte_2
Fallimento attore al risarcimento del danno patito dalla Società fallita calcolato dal criterio differenziale tra i netti patrimoniali, in € 69.500.558,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor e dei Sindaci Controparte_1 [...]
e e, per l'effetto, condannarli in favore del Fallimento attore al CP_3 Controparte_2
risarcimento del danno patito per tutti gli atti illegittimi compiuti, così come individuati e quantificati nell'atto di citazione, al paragrafo 12 della I memoria e nel presente atto, e nello specifico: 1) vendite sottocosto e perdita delle rimanenze di magazzino per euro 10.846.000,00; 2) crediti irrecuperabili per euro € 1.078.066,00; 3) sanzioni ed interessi per operazioni soggettivamente inesistenti accertate dalla Guardia di Finanza per € 101.041,77; 4) sanzioni ed interessi per omesso pagamento dei tributi per € 1.546.632,42; 5) ricorso illegittimo al credito bancario, oneri ed interessi per € 1.896.547,55; 6) ammanco delle somme ricevute da Banca
Popolare di Sviluppo per € 1.500.000,00.
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o, singolarmente, per quanto di ragione dell'Amministratore Unico signor e dei Sindaci e Controparte_1 Controparte_3
e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e Controparte_2 dai creditori della stessa pari al deficit fallimentare, quantificato in almeno € 20.613.579,83, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse fondate le quantificazioni del danno sopra richiamate ai punti che precedono, accertata la responsabilità dell'organo gestorio nonché quella dei sindaci, voglia condannare solidalmente e/o, singolarmente, per quanto di ragione, l'Amministratore
Unico signor ed i Sindaci al risarcimento del danno patito dalla Società fallita e Controparte_1
dai creditori della stessa da determinarsi in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
vinte le spese.
Per i convenuti e : rigettare tutte le Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
domande proposte dalla Curatela attrice, perché prescritte, inammissibili e, comunque, infondate e non provate, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
in via ancor più gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitare per quanto di ragione la quota di responsabilità in capo ai singoli comparenti, anche nei rapporti interni, nella percentuale minima che dovesse risultare;
sempre in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e di condanna di e/o Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni nei confronti della Curatela attrice, condannare le rispettive CP_3
compagnie assicurative chiamate in causa a tenere indenne, ciascuna per la propria quota, i comparenti da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere riconosciuta in favore della Curatela attrice e, comunque, a rimborsare ai comparenti quanto dovesse essere pagato all'attore in relazione ai fatti di causa, con vittoria di spese e competenze di causa;
per con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
e : accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del NumeroDiCar_1 NumeroDiCar_2 diritto del ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del Parte_1
Dott. per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte CP_2 dallo stesso Dott. nei confronti di Controparte_2 Parte_5
In via principale nel merito,
- rigettare le domande proposte dal nei confronti del Dott. Parte_1 CP_2
per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, rigettare le domande proposte dallo stesso
Dott. nei confronti di Controparte_2 Parte_5
- rigettare, in ogni caso, le domande proposte dallo stesso Dott. nei confronti di Controparte_2
Parte_5
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice nei confronti del Dott. , accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi Controparte_2 obbligazione indennitaria e di manleva in capo a per tutti i motivi Parte_5 indicati in atti e conseguentemente rigettare la domanda di indennizzo/manleva e di condanna svolta nei confronti della scrivente dal Dott. ; Parte_5 Controparte_2
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a in favore del Dr. : Parte_5 Controparte_2
- ridurre tale obbligo indennitario in base a quanto previsto dall'art. 1893 c.c. e per le ragioni indicate in atti;
- limitare e contenere l'obbligo indennitario in capo a Parte_5
e quindi la condanna al pagamento in favore del dott. ) nei limiti ed ai termini di cui
[...] CP_2
alla polizza applicabile, vinte le spese.
Per : rigettare la domanda principale, siccome prescritta ed infondata;
rigettare, Controparte_7
altresì, la domanda di garanzia, per inoperatività di tutte le polizze menzionate ovvero prescrizione ex art. 2952 c.c.; ove impegnata la garanzia, contenere l'onere a carico della compagnia nei limiti previsti dalle condizioni della polizza ritenuta applicabile, economiche e normative, inerenti alla fattispecie, il relativo massimale per anno assicurativo e lo scoperto del 10% per sinistro;
escludere dall'obbligazione della compagnia le somme legate alla solidarietà ex art. 2055 c.c.; limitare l'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., al valore del sinistro all'epoca dei fatti od almeno della prima costituzione in mora;
condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al pagamento delle spese e competenze di lite;
dichiarare in ogni caso non ripetibili le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa diretta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_1
5.6.2020 e 8.6.2020 adiva l'intestato Tribunale proponendo azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti dell'amministratore-poi liquidatore- e dei sindaci Controparte_1 CP_2
, e , deducendo che in data 10.10.2011 la
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
- che aveva chiuso il bilancio con una perdita pari a € 55.403.320,00 – aveva depositato
[...]
ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, omologato con decreto del 9.5. 2012; che la società, non essendo in grado di onorare il concordato preventivo in data 12.6.2014 aveva presentato istanza di autofallimento ed il
Tribunale di Napoli Nord ne aveva dichiarato in data 14.4.2016 il fallimento;
che l'amministratore aveva posto in essere atti di mala gestio e il collegio sindacale era rimasto inerte pertanto i convenuti erano responsabili per i danni cagionati alla società poi fallita ed ai creditori sociali, quantificati in euro 69.500.558,74 (secondo il criterio differenziale tra i netti patrimoniali) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo); che l'amministratore ed i sindaci con le condotte contestate avevano comportato l'occultamento di perdite rilevanti che avevano inciso sul patrimonio netto della società, determinandone l'integrale erosione;
che a tale erosione non era seguita l'adozione di provvedimenti a salvaguardia dell'integrità patrimoniale della società, mentre era continuata l'attività di impresa che aveva comportato l'aggravio del dissesto, danneggiando irreparabilmente il patrimonio sociale e la massa dei creditori;
che anteriormente al concordato,
l'Amministratore della , , aveva posto in essere i Parte_1 Controparte_1
seguenti atti di mala gestio: false rappresentazioni in bilancio, scorretta conservazione delle immobilizzazioni, falsa rappresentazione delle rimanenze di esercizio, mancata svalutazione di crediti irrecuperabili, errata applicazione dei criteri contabili e violazione dei principi di chiarezza e veridicità, omessa convocazione dell'assemblea ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c. in presenza di perdite azzeranti il capitale, prosecuzione illegittima dell'attività in presenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. con compimento di nuove operazioni non rivolte alla conservazione del patrimonio sociale né alla garanzia della migliore liquidazione dello stesso, ricorso al credito bancario in una situazione di totale sottocapitalizzazione, distrazione di rimanenze di magazzino, mancata svalutazione dei crediti, irrecuperabilità dei crediti “ceduti” alla gestione liquidatoria per mancanza di documentazione probante, la sanzione comminata dalla Guardia di Finanza a seguito dell'accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, ulteriori sanzioni per debiti tributari;
che tali condotte erano proseguite anche successivamente al concordato, in particolare attraverso la reiterazione dell'occultamento del dissesto, nonché della mancata adozione dei provvedimenti prescritti dalla legge in caso di erosione del capitale;
al contrario, l'Amministratore Unico aveva Controparte_1
perseverato nel compimento di nuove illegittime operazioni societarie, nel contesto di un piano concordatario - di fatto - irrealizzato ed irrealizzabile;
che tale scenario non avrebbe potuto paventarsi senza l'inerzia ed il placet dei Sindaci che non avevano espletato le proprie funzioni di controllo sulla gestione e di verifica di legittimità sostanziale e, rendendosi inadempienti ai propri obblighi, avevano reso possibile il sopradescritto occultamento;
che dalla semplice lettura della documentazione sociale si evinceva che vi era stato grave inadempimento agli obblighi prescritti dalla legge ed in particolare: omessa rilevazione della perdita totale del capitale sociale sin dal
2010; omesso rilievo degli atti negligenti compiuti dall'organo gestorio;
mancato controllo e verifica dei dati contabili riportati dall'Amministratore Unico;
omessa convocazione assembleare per informare i soci dell'occultato stato di crisi in atto nonché dell'inerzia dell'organo di gestione;
omessa denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. all'esito dell'accertamento delle gravi irregolarità gestionali che avevano determinato il dissesto e lo stato di insolvenza della società; che tali condotte erano proseguite anche durante l'esecuzione del piano concordatario;
che a conferma di quanto dedotto era già stata emessa una pronuncia del Tribunale di Napoli Nord sull'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. che proprio sulla base dell'accertamento di tali inadempimenti non aveva riconosciuto il pagamento dei compensi al sindaco che ne aveva fatto Controparte_2
richiesta.
Tanto premesso concludeva come in epigrafe.
Si costituivano , e che preliminarmente Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 eccepivano la prescrizione sia dell'azione sociale che dei creditori sociali e nel merito contestavano gli addebiti deducendo: che nessun addebito di responsabilità era stato evidenziato dai professionisti in sede di concordato preventivo;
che il merito delle scelte gestionali era insindacabile e che nessuna delle scelte effettuate dall'amministratore era irrazionale o inopportuna;
che i decreti ex art. 98 L.F. adottati dal Tribunale di Napoli Nord avevano un valore solo endoprocedimentale ed erano stati inoltre impugnati;
che le cause della crisi della erano da ricercare nella crisi del Parte_1
settore elettronico e nella scelta della Atradius, compagnia assicurativa, di ridurre i fidi accordati ai propri clienti a copertura delle forniture effettuate a favore della che anche i Parte_1
professionisti del concordato preventivo avevano accertato la regolare tenuta della contabilità sociale;
che, quanto alla variazione delle rimanenze, l'amministratore aveva spiegato che aveva venduto le giacenze applicando una scontistica molto forte e vendendo sottocosto per smaltire le giacenze;
che i criteri utilizzati dalla curatela per la rideterminazione delle poste del bilancio al
31.12.2010 erano scorretti e che non sussisteva l'erosione del capitale sociale;
che pertanto non sussistevano i presupposti del ricorso abusivo al credito bancario;
che la scelta di sponsorizzare alcune società sportive non era illogica o irrazionale trattandosi di società solide che garantivano un ritorno in termini pubblicitari;
che non vi era stata distrazione, da parte dell'amministratore, delle rimanenze di magazzino;
che gli addebiti della dispersione dei crediti e della responsabilità per sanzioni ed interessi per omesso pagamento dei tributi erano generici ed infondati;
che i sindaci avevano sempre esercitato le loro funzioni di controllo;
che gli addebiti post concordato erano generici, e che nel corso del concordato erano stati realizzati euro 9.699.745,93 già distribuiti tra i creditori;
che l'esito del concordato non era stato quello sperato e che era stata formulata una richiesta di modifica dichiarata inammissibile dal Tribunale;
che era stata tempestivamente posta in liquidazione dalla società ed era poi stato tempestivamente presentato il ricorso di autofallimento;
che in ogni caso difettava il nesso di causalità tra le condotte contestate ed il danno dedotto e che non erano condivisibili i criteri utilizzati per quantificare il danno.
Concludevano chiedendo in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa le compagnie assicurative per e e nel merito per il rigetto della domanda o Controparte_3 Controparte_2
in via subordinata per la condanna limitatamente alla quota di responsabilità di ciascuno ed in caso di condanna, per la posizione di e , condannare le compagnie assicurative CP_3 CP_2 chiamate in causa a tenere indenni gli assicurati da ogni pretesa risarcitoria riconosciuta in favore della curatela attrice.
Si costituiva che eccepiva la prescrizione delle azioni e nel merito contestava la Controparte_4
fondatezza della domanda, chiedeva in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa e concludeva per il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative si costituivano: per
[...]
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. A8NBQZOAAAA - Parte_7
A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA e con riferimento al rischio assunto con i certificati nn.
DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB, CRE64A15703, CRE64A20819 e DCE64A31458; per la con riferimento al rischio assunto con i Controparte_2 Parte_5
certificati nn.BZ9C043287P-LB e GT0C045196P-LB e per la Controparte_3 Controparte_10
Le compagnie assicurative contestavano la fondatezza degli addebiti nei confronti degli assicurati, e deducevano la non operatività delle polizze.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
nelle more la
Curatela attrice rinunciava agli atti nei confronti di che a sua volta rinunciava Controparte_4 alle domande di garanzia formulate nei confronti dei ed il giudizio veniva parzialmente Pt_5
estinto tra la Curatela attrice, , gli che hanno assunto il Controparte_4 Controparte_5 rischio del certificato n. CRE64A15703, con riferimento Parte_5
al rischio assunto con i certificati nn. A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA, che hanno assunto il rischio dei certificati nn. DCE64A31458 e Controparte_5
CRE64A20819 e on riferimento al rischio assunto con Parte_5
i certificati nn. DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB.
Il giudizio proseguiva solo tra la curatela attrice, , , Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, la con riferimento al rischio assunto con i certificati
[...] Parte_5
nn.BZ9C043287P-LB e GT0C045196P-LB e la Controparte_7
All'esito dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa era riservata in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va dato atto che con provvedimento del 9.11.2023 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c., tra la Curatela attrice, , gli Controparte_4 CP_5 che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703,
[...] Parte_5
e il rischio dei certificati nn. A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA -
[...]
A8LBFAXAAAA, che hanno assunto il rischio dei certificati nn. Controparte_5 DCE64A31458 e CRE64A20819 e d il rischio assunto Parte_5
con i certificati nn. DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB .
La presente sentenza riguarda pertanto solo la curatela attrice, , Controparte_1 CP_3
, la con riferimento al rischio assunto
[...] Controparte_2 Parte_5
con i certificati nn.BZ9C043287P-LB e e la NumeroDiCar_5 Controparte_7
Tanto premesso le domande sono parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare va ritenuta priva di pregio l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti all'atto della costituzione in giudizio.
Premessa la sussistenza della legittimazione del Curatore ex art. 146 L.F. ad esperire sia l'azione sociale di responsabilità che l'azione dei creditori sociali, il termine per l'azione sociale decorre dal verificarsi del fatto dannoso (ovvero dei pregiudizi che sono causalmente connessi alla condotta illegittima), trovando, altresì, applicazione la sospensione manente officio disciplinata dall'art. 2941
n. 7 c.c. secondo cui: “La prescrizione rimane sospesa: […] n. 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”. Invero, l'art. 2941, n.7, c.c. individua le cause di sospensione della prescrizione che si fondano sugli speciali rapporti che legano il titolare del diritto soggettivo ed il titolare della corrispondente situazione passiva, rapporti che rendono impossibile, o difficile, al primo l'esercizio del proprio diritto. Con riferimento specifico agli amministratori, la condizione legale che permette l'esercizio dell'azione di responsabilità avverso gli stessi si rinviene nella cessazione dell'incarico di questi, quindi della soluzione del rapporto fiduciario che li lega alla società. Solo da quel momento decorrerà il termine di cinque anni per la promozione dell'azione sociale ex artt. 2392, 2476 c.c. o 146 L.F. (ex multis,
Cass. n. 12666 del 2003, n. 10493 del 2006, n. 19022 del 2007, n. 5504 del 2012).
Inoltre, risulta ormai pacifico che tale sospensione sia operante anche quando si verifichi la permanenza in carica, senza soluzione di continuità, della medesima persona fisica, prima in qualità di amministratore, poi di liquidatore della società. Ciò in quanto, essendo il liquidatore colui il quale
è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli ex amministratori, la riunione in capo al medesimo soggetto della duplice qualità di attore e convenuto nell'azione di responsabilità, rende senz'altro impossibile (o difficile) l'esercizio della stessa, rispettando la ratio propria della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, c.c. (Tribunale Napoli, 18 giugno 2012;
Tribunale Milano, 15 gennaio 2015).
Quanto all'azione sociale, con riferimento alla posizione di opera il disposto di Controparte_1 cui all'art. 2941 comma 1 n.7 c.c., per cui il termine quinquennale di prescrizione resta sospeso fino alla cessazione dalla carica. Il convenuto ha però rivestito in successione la carica Controparte_1 di amministratore e di liquidatore, e in qualità di liquidatore è rimasto in carica fino alla data di dichiarazione di fallimento, con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 14.4.2016.
Sul punto va osservato che i singoli periodi si cumulano tra loro, ai fini dell'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., dovendosi considerare che l'attività gestoria ha continuato ad essere affidata alla stessa persona, la quale non poteva agire contra se, con la conseguenza che se non si applicasse la sospensione, si determinerebbe un difetto di tutela contro gli atti di mala gestio. ( Tribunale Bologna 7.10.2022, Tribunale Milano 28.7.2022).
Diversamente, l'art. 2941 comma 1 n.2 c.c., non opera per i sindaci, considerata la natura eccezionale della norma che rinviene la sua ratio nella specifica relazione giuridica tra società e amministratore, e che pertanto non è applicabile analogicamente ad altre fattispecie.
Pertanto l'azione sociale deve ritenersi prescritta nei confronti dei sindaci.
Quanto all'azione dei creditori sociali, essa si prescrive in cinque anni a norma dell'art. 2949 c.c.
Tale prescrizione non è soggetta alla sospensione di cui all'art. 2941 n. 7, c.c., non verificandosi la relazione giuridica tra titolare del diritto e soggetto passivo, che costituisce la ratio della sospensione stessa. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (cfr. Cass.
6.10.1981, n. 5241; Cass. 7.11.1997, n. 10937 cit.; Cass. 28.5.1998, n. 5287; Cass. 5.7.2002, n.
9815; Cass. 18.1.2005, n. 941), e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione, che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non per forza corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della L.F (Cass. Sez. Un. 5241/1981).
Tuttavia, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore (o posteriore) di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
La Cassazione ha ritenuto idonei “fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata”( Cass.
8516/2009).
L'oggettiva conoscibilità della insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti può scaturire da una serie di elementi che devono però essere valutati complessivamente: il mancato deposito dei bilanci, la notorietà della difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori operatori qualificati ( Cass. 19051/2011).
Nel caso di specie ad avviso del Collegio la pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di omologazione del concordato preventivo, in cui è prevista la soddisfazione solo parziale dei creditori, è circostanza idonea a far ritenere oggettivamente conoscibile per i creditori l'insufficienza del patrimonio sociale, con la conseguenza che il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali è la data di pubblicazione del provvedimento (
9.5.2012).
Il termine può ritenersi sospeso tra la data dell'omologazione del concordato preventivo del
9.5.2012 e la data di risoluzione della procedura con lo scioglimento e messa in liquidazione della società ( pubblicata in data 21.3.2014), e ciò in ragione dell'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori, ai sensi dell'art. 184 L.F., cosicché risulta agli stessi preclusa l'azione di responsabilità ( Tribunale Bologna, 7.10.2022).
In ogni caso, l'azione risulterebbe prescritta, tenuto conto del decorso del termine quinquennale tra il 21.3.2014 e la notifica dell'atto di citazione del 5.6.2020 e dell'8.6.2020.
La curatela ha invocato però il disposto di cui all'art. 2947 c.c., ritenendo configurabili fatti di reato, con conseguente applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato.
In particolare alla prima udienza, in data 2.3.2021, ha dedotto la configurabilità delle fattispecie di reato di cui all'art. 216 comma 1 n.2 L.F. ( cd. bancarotta fraudolenta), all'art. 217 n.4 L.F. ( bancarotta semplice per aggravamento del dissesto), all'art. 218 L.F ( ricorso abusivo al credito) ed all'art. 223 comma 2 L.F. ( concorso nel dissesto ).
Pur volendo considerare la fattispecie di reato di cui all'art. 217 L.F. e di cui all'art. 218 L.F. con l'applicazione ex art. 157 c.p. del più lungo termine di 6 anni a far data dalla cessazione della sospensione (21.3.2014), parimenti alla data della notifica dell'atto di citazione il termine di prescrizione sarebbe decorso.
La situazione muta, invece, qualora si consideri il termine di prescrizione decennale previsto per la bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L.F., ed il concorso nel dissesto ex art. 223, comma 2 L.F. in relazione a quelle condotte che, nella prospettazione attorea, avrebbero concorso a cagionare il dissesto ( occultamento della documentazione o disordine contabile, ricorso abusivo al credito, ritardo nella dichiarazione di fallimento).
Sul punto va anticipato, come si vedrà in seguito, che le condotte poste in essere sono astrattamente configurabili quali condotte di bancarotta fraudolenta, riferibili sia all'amministratore che ai sindaci, quantomeno sotto il profilo di cui all'art. 216 comma 1 n.2 L.F.
Pertanto la fattispecie in esame può rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 2947 c.c., dovendo ritenersi configurabili i fatti di reato di bancarotta documentale per i quali il termine di prescrizione previsto
è pari a 10 anni, pertanto, pur facendo decorrere il termine di prescrizione dalla data di omologazione del concordato preventivo, alla data della notifica della citazione il termine di prescrizione non era ancora decorso.
Tanto premesso e passando all'esame del merito si osserva quanto segue. Occorre distinguere le contestazioni concernenti le condotte ante concordato da quelle post concordato preventivo.
a) Addebiti ante concordato:
1) Falsità dei bilanci con occultamento della reale situazione economica e finanziaria al 31.12.2010, in particolare: falsa rappresentazione dell'attivo circolante, più precisamente delle rimanenze;
mancata svalutazione di crediti irrecuperabili;
scorretta conservazione delle immobilizzazioni;
errata applicazione dei principi contabili e violazione dei principi di chiarezza e veridicità;
2) illegittimo ricorso al credito bancario;
3) omissione delle condotte richieste dagli artt. 2485 e ss c.c. in conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento della società stante l'erosione del capitale sociale con prosecuzione dell'attività di impresa in modalità non conservativa;
4) distrazione dell'attivo ( rimanenze) ed irrecuperabilità dei crediti;
5) omesso pagamento di tributi e compimento di operazioni inesistenti.
Quanto alle contestazioni inerenti la veridicità dei dati contenuti nel bilancio al 31.12.2010 e la non corretta valutazione delle rimanenze, la mancata svalutazione di crediti irrecuperabili, la scorretta conservazione delle immobilizzazioni, la Curatela ha asserito che la crisi della società poi fallita era già in corso negli anni 2005-2006 e che se i dati contenuti nei bilanci fossero stati corretti, nel bilancio al 31.12.2010 già il patrimonio netto avrebbe assunto il valore negativo di- 272.873,00 euro, piuttosto che una perdita di euro 485.091,00 trasformatasi, in data 31.8.2011, in una perdita complessiva di euro 41.000.000,00 poi divenuta, in data 31.12.2011 pari ad euro 55.402.628,00.
Ha dedotto che le rimanenze di magazzino erano state non correttamente valutate, come emerso dalle significative fluttuazioni dei relativi valori nei bilanci dal 2007 al 2010, che i crediti non erano stati correttamente svalutati, risultando peraltro non documentati e contestati dai debitori, che l'avviamento commerciale e altre immobilizzazioni non erano state correttamente svalutate pur emergendo già nel 2010 le criticità della continuità aziendale, che erano state sostenute spese non giustificabili in situazioni di crisi.
In conseguenza della erronea appostazione in bilancio di tali voci e considerata l'inattendibilità delle scritture contabili, l'organo gestorio avrebbe occultato la reale situazione economica della società poi fallita, non consentendo l'attivazione delle necessarie misure atte a preservare l'integrità del patrimonio sociale.
Quanto alla prosecuzione dell'attività di impresa, deduceva che pur in presenza di una causa di scioglimento della società, erano state compiute nuove operazioni, tra cui l'acquisto di merci per il valore di euro 101.415.345,00, che aveva portato un aggravamento della situazione patrimoniale della società. La situazione di crisi della società emergeva anche dal ricorso al credito bancario e dall'aumento dei debiti nei confronti delle banche e contestuale riduzione dei debiti commerciali;
peraltro le richieste di aperture di credito e finanziamenti nel maggio 2011 ( quando già, apportando i dovuti correttivi al bilancio, la società versava in situazione di scioglimento) per l'importo di euro
8.000.000,00 costituivano nuove operazioni illegittime in quanto tipiche di una gestione ordinaria e non conservativa.
Ad avviso del Collegio, come evidenziato dal CTU nell'elaborato peritale depositato in data
29.11.2022, non vi è prova dell'inesatto calcolo delle rimanenze, dei crediti e degli altri elementi attivi degli ultimi bilanci, con la conseguenza che non possono ritenersi fondate le contestazioni della curatela con riferimento alla inesistenza delle stesse ed alla conseguente erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2010.
Vanno pertanto rigettate tutte le domande fondate sul presupposto della totale erosione del capitale sociale alla data del 31.12.2010, dunque anche la domanda concernente il ricorso abusivo al credito, non risultando provata la condotta di occultamento, da parte dell'amministratore, della effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Quanto alla distrazione delle voci dell'attivo, va rilevato, come già risulta dall'ordinanza cautelare resa in corso di causa in data 13.1.2021, che per quanto riguarda le rimanenze, secondo la curatela l'amministratore avrebbe dichiarato di aver destoccato nei primi otto mesi dell'anno 2011 la merce per un importo di euro 46.425.000,00 incassando un importo pari ad euro 35.579.000,00 con una perdita di euro 10.846.000,00.
Sul punto, quanto al verificarsi della circostanza di fatto, non vi è contestazione da parte del convenuto il quale si è limitato a riferire che le merci sarebbero state vendute Controparte_1
sotto costo.
La Curatela ha contestato la distrazione di tale somma in quanto nell'elaborato peritale del dott.
( all. n..25 all'atto di citazione) , consulente nella procedura di concordato preventivo, non Per_2
risultavano accertate vendite di merci sotto costo.
Già in sede cautelare era stato osservato che nella relazione del consulente nominato in sede di concordato preventivo era precisato che non erano state rilevate vendite sotto costo con riferimento al periodo dall'1.9.2011 al 22.11.2011, dunque per il periodo successivo a quello ( gennaio-agosto
2011) in cui l'amministratore aveva dichiarato di aver venduto la merce realizzando un importo inferiore di euro 10.846.000,00; inoltre nella stessa consulenza si legge che fino al 31.8.2011 erano state effettuate politiche di scontistica particolarmente penalizzanti.
Tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame dei documenti compiuto dai consulenti del Tribunale in sede di valutazione del piano di concordato preventivo ritiene il Collegio che effettivamente la perdita pari ad euro 10.846.000,00 possa essere stata determinata da una vendita a prezzi scontati.
E' emerso dagli stessi atti del concordato che vi è stato un destoccaggio della merce in magazzino che è stata venduta per un importo notevolmente inferiore al valore riportato in bilancio.
Anche la riduzione delle rimanenze dall'importo di euro 74.032.406,00 al 31.12.2010 all'importo di euro 21.190.909,00 al 31.12.2011 può dunque essere giustificata con le suddette vendite sotto costo.
La condotta così come accertata, attiene, inoltre, ad una scelta gestionale che non è sindacabile nel merito se non sotto il profilo della irragionevolezza (business judgement rule).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per ritenere irrazionale la scelta di vendere sotto costo in un momento in cui si evidenziavano già delle criticità ma il patrimonio netto non aveva ancora un valore negativo;
deve pertanto essere rigettata anche la domanda di distrazione delle rimanenze.
Quanto alle spese di sponsorizzazione, che la curatela attrice ritiene ingiustificate, va parimenti osservato che si tratta di scelte gestionali non sindacabili e che non possono ritenersi irrazionali, considerato che riguardavano società che operavano a livello professionale e non dilettantistico, con conseguente ritorno pubblicitario per la Parte_1
La domanda di risarcimento va pertanto rigettata.
Risulta invece fondata la domanda di risarcimento dei danni per irrecuperabilità dei crediti nella misura di euro 1.078.066,00, seppure nel minore importo accertato in sede di concordato preventivo e pari ad euro 1.034.037,00 ( cfr. gli importi a pag 7 ed a pag.10 della relazione del liquidatore allegata al n.43 dell'atto di citazione, da cui emerge la suddetta differenza).
Nella relazione del Prof. in sede di concordato preventivo ( cfr. all. n.7 alla comparsa di Per_3 costituzione di e ) si legge, con riferimento ai crediti verso i CP_1 CP_3 CP_2 fornitori ( v.pag.7) “ Quanto al supporto documentale, solo una parte di questi crediti ha diretta derivazione contabile e può essere riscontrata con i conti di mastro e i documenti formali ( fatture e note di credito); un'altra parte significativa di questi crediti è frutto di calcoli extracontabili sulla cui base si sono quantificati i crediti maturati alla data del piano che si sono poi iscritti nel piano sotto forma di note di credito da ricevere o fatture attive da emettere”; alla successiva pag 9 aggiungeva “ gli esiti dell'analisi dei processi contabili e amministrativi conducono chi scrive a valutare come elevato il rischio inerente e di controllo che interessa tanto i saldi dei crediti cd. non compensabili… tanto i saldi dei crediti compensabili”.
Il consulente inoltre quantificava i crediti dal cui realizzo ci si attendeva un incremento delle risorse finanziare, in euro 2.667.218,00 e quantificava i crediti verso soggetti diversi dai fornitori in euro
2.975.690,00 e i crediti verso fornitori in euro 591.528,00 (cfr.pag.9). e segnalava il mancato riconoscimento di gran parte delle poste creditorie nei confronti dei fornitori, e la elevatissima incertezza delle stesse, dando atto della sussistenza di molte perplessità sulla affidabilità di quei dati
( pag. 22).
Nella relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo (cfr. all.30 dell'atto di citazione, pag.4) si legge che alla data del 23.10.2015 i crediti ancora da incassare erano pari ad euro 1.078.066,00 ( di cui euro 741.176,00 per crediti verso fornitori ed euro 335.514,00 per altri crediti ed attività circolanti) che si stimavano realizzabili solo in minima parte.
Nella relazione finale del liquidatore ( cfr. all. 43) si è dato atto della non recuperabilità degli importi non incassati nel corso della procedura di concordato, che sono pari ad euro 1.034.037,00 ( pari alla differenza tra l'importo dei crediti iniziali, l'importo dei crediti incassati e gli importi compensabili).
Considerato che non è stata fornita dall'amministratore la documentazione giustificativa di tali crediti, la dispersione dei crediti va imputata a quest'ultimo.
Allo stesso modo è imputabile all'amministratore il compimento nel periodo 2009/2010 di operazioni soggettivamente inesistenti, come accertato dalla Guardia di Finanza con verbale del
22.10.2014 ( cfr.all.32 all'atto di citazione) a fronte del quale, come accertato dal CTU ( v.pag.27 dell'elaborato peritale) l'Agenzia delle Entrate ha irrogato a carico della sanzioni per € Parte_1
98.461,25 ed interessi per € 2.580,52 pari complessivamente ad € 101.041,77 (cfr. conteggio rateizzo Agenzia delle Entrate: all. 52).
Quanto all'omesso pagamento dei tributi, si osserva quanto segue.
Dalla relazione del dott. in sede di concordato preventivo ( cfr. all. n. 53 di parte attrice)è Per_4
emerso che alla data di apertura del concordato preventivo vi erano debiti non pagati per TARSU anni 2009,2010 e 2011, IVA anno 2011, IRAP e IRES 2006-2007.
Dalla stessa relazione è emerso che in sede di transazione fiscale l'Agenzia delle Entrate ha confermato quale debito iva l'importo di € 4.856.844,00, ed ha previsto, quale sanzione applicabile in caso di versamento nei termini dei trenta giorni a partire dalla data di notifica dell'avviso di irregolarità l'importo di € 485.684,40 e, nel caso di mancato pagamento nel termine previsto, la più elevata sanzione pari ad € 1.457.053,20 oltre interessi pari ad € 89.579,22 ( cfr. rel. dott. Per_4
pag.24).
L'amministratore ha contestato che la società non aveva fondi per il pagamento dei tributi;
sul punto va osservato che l'amministratore avrebbe avuto l'onere di provare l'insufficienza dei fondi per il pagamento dei tributi ma l'affermazione è rimasta priva di riscontri.
Al contrario è invece emerso che la società ha sostenuto altre spese ( v. spese di sponsorizzazione),
e nell'anno 2011 ha pagato l'IVA nei mesi di gennaio, luglio ed agosto e non nei periodi intermedi. Pertanto deve ritenersi imputabile all'amministratore l'omesso pagamento dei tributi e va quantificato il danno nell'importo dovuto per sanzioni ed interessi, che sono stati indicati in euro
1.321.000,00 nella proposta di transazione fiscale della società ( cfr. relazione dott. pag. Per_4
23).
Ad avviso del Collegio, tenuto conto della carenza di documentazione concernente i tempi dell'avvenuto pagamento dei debiti riportati nella transazione fiscale, va imputato all'amministratore quantomeno l'importo delle sanzioni nella misura minima prevista pari al 10% dell'importo residuo ( euro 4.856.844,00) e dunque ad euro 485.684,40.
In conclusione vanno imputati alle condotte dell'amministratore i seguenti danni:
euro 1.034.037,00 per il mancato recupero dei crediti;
euro 101.041,77 a titolo di interessi e sanzioni per operazioni soggettivamente inesistenti come accertate dalla Guardia di Finanza con verbale del 22.10.2014; euro 485.684,40 a titolo di sanzioni per l'omesso pagamento dell'IVA 2011 nella misura minima prevista nella transazione fiscale in sede di concordato preventivo;
il tutto per il complessivo importo di euro 1.620.763, 17.
Vanno invece rigettate le domande con riferimento agli addebiti post concordato.
La curatela attrice ha contestato l'aggravamento della situazione patrimoniale della società, determinato dalla continuazione dell'attività nel corso del concordato preventivo fondato su presupposti insussistenti, che ha comportato un incremento delle perdite nella misura di euro
14.000.000,00 nel 2012 e di euro 20.000.000,00 nel 2013 laddove era già stato rilevato dal commissario giudiziale il verificarsi di scelte contrarie a quanto programmato.
Gli addebiti sono rimasti privi di riscontri, non essendo stati raccolti elementi sufficienti a far ritenere che l'esito negativo del concordato preventivo sia imputabile a condotte dell'amministratore.
Escludendo che nella presente sede possa essere oggetto di valutazione la sussistenza dei presupposti per ritenere ammissibile e fattibile il piano di concordato, valutazione già effettuata dagli organi competenti, non è possibile ritenere che tale valutazione sia stata fondata su dati scorretti o non veritieri, in quanto tale circostanza non è stata riscontrata, né dagli stessi organi del concordato né dal CTU.
La sussistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.
1. n. 4 c.c è stata segnalata solo con la relazione del commissario giudiziale del 9.10.2013 ( cfr. relazione all.14 dell'atto di citazione) , e la società è stata tempestivamente posta in liquidazione in data 20.12.2013, iscritta il 21.3.2014( cfr. visura camerale all.2 dell'atto di citazione). Pertanto, escludendosi la contestazione relativa alla alterazione dei dati che hanno consentito l'omologazione del concordato, peraltro ritenuto ammissibile, nonostante le iniziali perplessità, anche da parte del commissario giudiziale, per la fase post concordato appare insussistente la condotta di rappresentazione non adeguata della situazione patrimoniale effettiva da parte dell'amministratore, ovvero il verificarsi di condotte che avrebbero impedito l'attuazione del piano di concordato, tenuto conto che anche dalle relazioni ex art. 185 L.F. redatte dal commissario giudiziale, tenuto alla vigilanza sull'attuazione del concordato preventivo, sono emersi dati relativi al mancato verificarsi delle premesse contenute nel piano, riferito anche alla crisi del settore, ma non elementi riconducibili a condotte poste in essere dall'amministratore, che avrebbero causato la mancata realizzazione del piano di concordato, la messa in liquidazione della società avvenuta tempestivamente nel dicembre 2013, ed il successivo fallimento della stessa.
Le domande sul punto vanno pertanto rigettate.
Quanto alla posizione dei sindaci si osserva quanto segue.
La curatela ha imputato ai sindaci le seguenti condotte: omessa rilevazione della perdita del capitale sociale già nel 2010; omesso rilievo degli atti negligenti posti in essere dall'organo gestorio;
mancato controllo e verifica dei dati contabili riportati dall'Amministratore; omessa convocazione dell'assemblea per comunicare lo stato di crisi e l'inerzia dell'Amministratore; omessa denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. delle irregolarità gestorie verificatesi.
Le stesse contestazioni concernenti l'omesso controllo dell'operato dell'organo gestorio sono state confermate anche con riferimento alla fase del concordato preventivo, in cui i sindaci avrebbero omesso di riferire fatti rilevanti concernenti l'esecuzione del piano.
Inoltre ad avviso della Curatela il collegio sindacale non avrebbe mai chiesto chiarimenti in ordine:
a richieste di pagamento delle indennità di occupazione, nel 2013, da parte di società terze, non indicate nei bilanci né nel piano concordatario;
al mancato versamento alla gestione liquidatoria del corrispettivo dei crediti ceduti a terzi;
al mancato versamento alla gestione liquidatoria di euro 282.712,19.
Quanto alla responsabilità dei sindaci, va rilevato che i componenti del collegio sindacale sono onerati del controllo costante e continuativo sulla capienza del patrimonio sociale, oltre che investiti di un dovere di verifica sulla legalità (non solo formale ma) sostanziale dell'operato degli amministratori. Più segnatamente ad essi compete una vigilanza sulla società che può dirsi analitica;
non solo, quindi, un controllo sulla corretta amministrazione di tipo esclusivamente procedimentale ma anche rivolto all'esame degli atti di natura gestoria.
Solo ammettendo tale invasività può comprendersi il riferimento normativo alla verifica del corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ascritta all'organo di controllo dall'art. 2403 c.c..
In tale logica è corretto ritenere che spetti al collegio sindacale: (i) la verifica del tipo di gestione compiuta dagli amministratori, tenendo conto dell'oggetto sociale e dell'interesse della società; (ii) ancor più precisamente, la verifica del rispetto della legge, dello statuto, dei criteri di ragionevolezza, di accortezza e di adeguata informazione assunta da parte dell'organo amministrativo prima del compimento di qualsiasi scelta;
(iii) la conformità dell'assetto organizzativo/contabile – inteso quali procedure, prassi, dotazione di personale e competenza dello stesso – rispetto alle dimensioni della società, all'attività svolta dall'ente e dallo scopo sociale perseguito;
(iv) l'adeguatezza di tale assetto, con riferimento all'obiettivo di rendere una corretta e tempestiva rilevazione contabile e rappresentazione di ogni atto di gestione, dell'acquisizione e della elaborazione d'informazioni utili a scelte amministrative non avventate, della produzione di dati attendibili da trasfondere nel bilancio.
Pertanto i sindaci sono tenuti ad attività d'ispezione, di controllo degli atti e della contabilità sociale, quanto da ultimo anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento.
Tutto ciò posto quanto al complesso degli obblighi ascritti ai sindaci secondo il dettato codicistico, è indubbio che, a seguito della riforma del diritto societario, ai fini dell'individuazione della relativa responsabilità ex art. 2407, comma 2, c.c. sia divenuto decisivo il momento informativo.
L'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni di controllo non può quindi considerarsi oggetto di mera facoltà discrezionale, ma attività doverosa funzionale al diligente esercizio dell'attività di vigilanza.
Al contempo, rilevata l'esistenza di comportamenti scorretti dell'organo di gestione, da un punto di vista delle iniziative da compiere è indubbio che - in base alla disciplina codicistica - essi debbano attivarsi mediante segnalazioni all'assemblea (in base all'art. 2406, sia per ipotesi di omissioni degli amministratori che di comportamenti degli stessi in cui si possano ravvisare fatti di rilevante gravità, che rendano necessario e urgente provvedere) ovvero al tribunale (ex art. 2409, per l'ipotesi di fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori nella gestione, che possano recar danno alla società). La responsabilità (omissiva) dei sindaci, in solido con quella degli amministratori, presuppone che questi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e l'ineludibile (prova della) esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato, potendo i sindaci essere chiamati a rispondere delle perdite patrimoniali della società solo nel caso e nella misura in cui queste ultime siano ad essi direttamente imputabili. Deve rilevarsi, per giunta, quanto alla violazione del dovere di vigilanza, che al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al tribunale, in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (in termini Cass. civ., Sez. I, 11/11/2010, n. 22911; cfr. anche: “In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.” Cass. civ. Sez. III, 31/10/2014, n. 23148 Società, 2015, 3, 317).
Ai fini della sussistenza del nesso causale tra l'omesso controllo della contabilità da parte dei sindaci ed il danno “deve ritenersi tuttavia necessario …. dimostrare …che l'effettuazione dei controlli avrebbe consentito di evitare il danno, alla stregua di una prognosi postuma condotta secondo il principio della regolarità causale” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/05/2013, n. 13081, cit.).
Il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può poi limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.
La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass.SS:UU:. pen. n.
30328 del 2002; Cass. civ. sez. 3, n. 20328 del 20/09/2006).
Limitata l'indagine alle sole condotte dell'amministratore per le quali è stato ritenuto fondato l'addebito si osserva quanto segue.
Va certamente dato atto che il collegio sindacale ha sempre puntualmente compiuto le verifiche trimestrali come risulta dai verbali allegati dai convenuti ( cfr. all.4 della comparsa di costituzione e risposta) ed ha sollecitato, in caso di ritardi e/o irregolarità l'amministratore a provvedere ai pagamenti.
I sindaci rispondono, però, del danno cagionato per mancanza della documentazione contabile, che ha provocato la dispersione dei crediti in quanto hanno omesso un concreto controllo sulla esistenza di documenti giustificativi dei crediti rimasti irrecuperabili, per il cospicuo importo di euro
1.034.037,00.
Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, va dato atto che i sindaci, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, avrebbero dovuto rilevare la non corrispondenza tra i soggetti in cui favore erano state eseguite le prestazioni ed i soggetti intestatari delle fatture, con riferimento ad operazioni svolte negli anni 2009/2010, con la conseguenza che sono anche essi responsabili nei limiti delle sanzioni e degli interessi irrogati nella misura di euro 101.041,77.
Quanto al mancato pagamento dell'IVA va evidenziato che l'attività posta in essere dall'amministratore si è svolta in un ristretto arco temporale prima della domanda di concordato preventivo:il Collegio ha preso atto dell'omesso pagamento dell'I.V.A. per le mensilità di febbraio e marzo 2011 dell'importo di euro 2.559.550,00 solo in sede di verifica del 29.4.2011 ( cfr. verbali del collegio all.35 del ricorso) ed ha chiesto all'amministratore un aggiornamento su tale circostanza invitandolo a provvedere quanto prima al pagamento delle imposte, anche mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. In data 10.10.2011 veniva presentata l'istanza di concordato, la procedura di concordato veniva aperta in data 23.11.2011 e il concordato era omologato il 9.5.2012 (cfr. doc. 4, 5 della produzione di parte attrice e doc.7 della produzione di parte convenuta).
Deve pertanto ritenersi che non vi siano elementi sufficienti a far ritenere che i sindaci potessero tempestivamente intervenire al fine di evitare il prodursi del danno.
Pertanto i sindaci e sono tenuti, in solido con Controparte_3 Controparte_2
l'amministratore, al risarcimento del danno in favore della curatela attrice limitatamente all'importo di euro 1.132.078,77. Con riferimento a tale importo può ritenersi, in difetto di prova di un diverso apporto causale al verificarsi del danno, che la responsabilità debba essere divisa tra amministratore e sindaci in parti uguali.
Quanto alla posizione di , nei cui confronti il processo è già stato estinto va dato Controparte_4 atto che è stato nominato in un periodo successivo all'apertura del concordato preventivo quindi la transazione stipulata con la curatela attrice non può essere valutata al fine di ridurre la quota di responsabilità degli altri convenuti, considerato che un eventuale concorso con l'amministratore e i sindaci sarebbe stato ipotizzato esclusivamente per il periodo successivo all'apertura del concordato.
Occorre a questo punto esaminare le domande formulate dai sindaci nei confronti delle compagnie assicurative.
ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa i sulla Controparte_2 Pt_5 CP_5
base dei certificati n. e . NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5
I costituendosi, hanno eccepito, per la parte che qui interessa, la inoperatività delle polizze Pt_5
in quanto la prima stipulata per il periodo gennaio 2019-gennaio 2020 con la clausola claims made, per cui la notifica della citazione avvenuta nel giugno 2020 non consente l'operatività della polizza, stipulata, peraltro solo per l'attività professionale dell'assicurato in qualità di commercialista e non per la carica di sindaco di società; inoltre dalla documentazione agli atti del giudizio emergerebbe che il primo claim nei confronti del risalirebbe al settembre 2018, data della costituzione CP_2
della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui sarebbe stato contestato al l'inadempimento e la responsabilità in solido con gli altri convenuti per la CP_2
somma di euro 55.402.028,00.
Quanto alla seconda polizza stipulata anche per le funzioni di sindaco nel periodo dal gennaio 2020 al gennaio 2021, oltre alla inoperatività della polizza per essere pervenuta la contestazione in un periodo non coperto dall'assicurazione, l'estensione era esclusa per il caso delle società fallite, in concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata prima della data della polizza, ed era esclusa per il caso in cui la richiesta di risarcimento danni scaturiva da circostanze esistenti prima della stipula del contratto che l'assicurato conosceva o avrebbe dovuto conoscere, atte a generare una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.
Ad avviso del Collegio la domanda nei confronti dei formulata dal convenuto Pt_5 CP_2
non può essere accolta.
[...]
A prescindere dalla presenza della clausola claims made, le polizze, pur estese anche alle attività di sindaco, escludevano l'operatività per il caso di società fallite o in concordato preventivo in data antecedente alla stipula del contratto assicurativo e per il caso in cui le circostanze da cui scaturiva la richiesta di risarcimento danni fossero già note all'assicurato prima della stipula del contratto.
Quanto alla domanda di garanzia proposta da nei confronti della Controparte_3 CP_7
la compagnia assicurativa costituendosi ha eccepito che le polizze non sono operative in
[...] quanto: la n.54955139, la n. 60140051, la n. 67147098 e la n. 73347422 non si riferivano all'attività di sindaco ed erano applicabili alle richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta entro cinque anni dalla cessazione della efficacia della polizza.
La polizza n. 29367614 applicabile all'attività di Sindaco, non era operativa sotto il profilo temporale, essendo regolato in regime di claims made.
Le polizze n.54955139, la n. 60140051, la n. 67147098 e la n. 73347422 non sono operative in quanto non si riferivano all'attività di sindaco.
Quanto alla polizza n.29367614- estesa anche all'attività di sindaco- i convenuti hanno eccepito, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la nullità della clausola claims made.
Sul punto va rilevato che le SSUU della Corte di Cassazione (24 settembre 2018, n. 22437) hanno affermato il seguente principio "Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita all'art. 1917 c.c., comma
1 non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2, ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti;
conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)".
Occorre pertanto compiere una indagine concreta sul contratto assicurativo, al fine di valutare se vi sia un equilibrio tra le prestazioni e se le previsioni consentano all'assicurato di esercitare effettivamente i suoi diritti. Nel caso di specie la polizza n.29367614 prevede al punto 4.6. che “L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione…”.
Al punto 3 delle condizioni integrative si legge “l'articolo 4.6. comma a) delle condizioni di polizza si intende modificato come segue “ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato il danno.
L dichiara- e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto-di Parte_8
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili… Resta valido e confermato il comma b dell'art.4.6.”.
Pertanto la polizza, purchè la richiesta di risarcimento pervenga durante il periodo di durata del contratto, si estende retroattivamente senza limiti di tempo a tutti gli atti ed i fatti da cui è originato il danno, prevedendo una adeguata tutela per l'assicurato.
Inoltre l'art.
4.6. lettera b. prevede la possibilità per l'Assicurato di chiedere la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento presentate nei successivi 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia in caso di cessazione dell'attività assicurata ( ed escluso il caso della radiazione o sospensione dall'albo professionale) .
Le disposizioni contenute nella polizza riproducono la disposizione contenuta nell'art. 11 L.24/2017 in materia di responsabilità medica, pertanto la clausola claims made inserita all'art.
4.6. come emendata nelle condizioni integrative deve ritenersi valida.
Dalla documentazione depositata in atti non è emerso il periodo di copertura assicurativa ( la polizza 29367614 ha durata 1999-2000), ma la ha affermato che l'efficacia della Controparte_7
polizza è cessata il 31.3.2014 e sul punto parte convenuta nulla ha eccepito.
Stante la validità della clausola claims made, la polizza non è operativa con riferimento al sinistro in esame in quanto la prima richiesta di risarcimento dei danni è stata notificata nel giugno 2020 e non essendosi l'assicurato avvalso della facoltà di cui all'art.
4.6. lettera b), la domanda nei confronti della va rigettata. Controparte_7
In conclusione va accertata la responsabilità di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
per i danni cagionati alla società poi fallita, e disposta la condanna di al
[...] Controparte_1
risarcimento dei danni in favore della Curatela del Fallimento attrice per la somma complessiva di euro 1.620.763, 17 e di e in solido con nei Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 limiti dell'importo di euro 1.132.078,77. L'importo indicato costituisce debito di valore, per cui devono essere accordati su di esso la rivalutazione e gli interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un.
n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fallimento, via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fallimento a quella della notifica dell'atto di citazione ( 25.6.2021) nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. e dalla data della domanda giudiziale e fino alla sentenza nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Le spese di lite- comprensive delle spese della fase del giudizio cautelare introdotto in corso di causa- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa parametrato al decisum nell'importo compreso tra il minimo ed il medio del D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M.147/2022, per lo scaglione da euro 1.000.001,00 ad euro
2.000.000,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, sono poste a carico delle parti in solido e nei rapporti interni a carico dei convenuti , Controparte_1 Controparte_3
e in parti uguali. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) da atto che con provvedimento del 9.11.2023 veniva dichiarata l'estinzione parziale del giudizio ex art. 306 c.p.c., tra la Curatela attrice, , gli Controparte_4 Controparte_5 che hanno assunto il rischio del certificato n. CRE64A15703,
[...] [...]
con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
A8NBQZOAAAA - A8MBXHBAAAA - A8LBFAXAAAA, che Controparte_5 hanno assunto il rischio dei certificati nn. DCE64A31458 e CRE64A20819 e
[...] con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Parte_5
DCE64A93975-LB E DCE642000535-LB ;
b) in parziale accoglimento della domanda promossa dalla Curatela del Fallimento
[...]
S.p.A. nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
accerta la responsabilità solidale dei convenuti per i danni cagionati e condanna
[...]
al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, in favore della Curatela Controparte_1 attrice, dell'importo di euro 1.620.763, 17 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione e e in solido tra loro e con Controparte_2 Controparte_3 CP_1
nei limiti dell'importo di euro 1.132.078,77 oltre rivalutazione ed interessi come in
[...]
motivazione;
c) rigetta le domande proposte da nei confronti dei dei Controparte_2 Controparte_5
rischi di cui ai certificati n. e e da NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5 Controparte_3
nei confronti di Controparte_7
d) condanna , e in solido tra loro ed in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
parti uguali alla rifusione, in favore della Curatela attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 3399,00 per spese ed euro 20.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed IVA;
e) condanna alla rifusione, in favore dei dei rischi di Controparte_2 Controparte_5
cui ai certificati n. e delle spese di lite che si NumeroDiCar_6 NumeroDiCar_5
liquidano in euro 10180,00 complessivi per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
IVA_;
f) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite Controparte_3 Controparte_7
che si liquidano in euro 10180,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. e IVA;
g) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, a carico di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in parti uguali.
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Di Lonardo
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Caterina di Martino