Sentenza 27 aprile 2018
Massime • 1
In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2018, n. 10272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10272 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2018 |
Testo completo
T IT R I D : T N E S E 27 APR. 2018 O B TE N E S AULA "B* 1 0272/ 18 E N IO Z A R T IS G E R Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20392/2012 Cron. 10272 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 06/12/2017 Dott. GIOVANNI MAMMONE PURel. Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO · Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20392-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura e difeso dagli Centrale dell'Istituto, rappresentato PREDEN, LUIGI avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO 2017 CALIULO, giusta delega in atti;
4840 - ricorrente contro [...], elettivamente LL UR domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 599/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2012 r.g.n. 1205/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Qu Generale Dott. STEFANO VISONA,' che ha concluso per l'accoglimento; udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.. RG n 20392/2012 Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale,ha riconosciuto il diritto di EL RO di percepire la pensione di vecchiaia,a decorrere dall'1/7/2010 , rilevando che nei confronti della ricorrente, lavoratrice a domicilio con contribuzione solo per i periodi di effettiva prestazione inferiori a quelli necessari per un accredito pieno, non operava l'innalzamento del requisito contributivo introdotto con l'art 2 del digs n 503/1992 e cioè almeno 20 anni di contribuzione. Secondo la Corte , infatti, doveva trovare applicazione il comma 3, lett b) dell'art 2 citato e la deroga ivi prevista in favore dei lavoratori subordinati che potevano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, deroga applicabile sia ai lavoratori che fossero stati occupati per meno di 52 settimane in forza di una pluralità di rapporti a tempo determinato , sia a lavoratori che,pur occupati in modo continuativo ma a tempo parziale non ' avessero potuto fruire di una copertura contributiva completa. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi . Resiste la EL con controricorso. Ragioni della decisione 1.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del ricorso in cassazione. La sentenza d'appello è stata notificata in data 10/7/2012 ed il ricorso in Cassazione risulta passato per la notifica in data 10/9/2012. Il termine di 60 giorni scadeva nella giornata di sabato 8 settembre e, pertanto, non è tardiva la notifica effettuata nella successiva giornata di lunedi. E' noto che il termine che scade nella giornata del sabato è prorogato al primo giorno successivo non festivo ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., ' come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. Va, altresì, ricordato che gli effetti della notificazione a mezzo posta vanno ricollegati, per il notificante, dalla mera consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ( v art 149 cpc). 1 RG n 20392/2012 2.Conil primo motivo l'Inps denuncia violazione degli artt 1 e 2, comma 3 lett b del digs n 503/1992 . Censura l'affermazione della Corte, secondo cui il legislatore avrebbe avuto intenzione di agevolare i lavoratori che, per qualsiasi motivo, godano di una minore contribuzione riconoscendo loro il diritto alla pensione se in possesso di 780 contributi settimanali , secondo la previgente normativa. Con il secondo motivo denuncia violazione degli art 12 e 14 disposizioni sulla legge in generale in relazione all'art 2, comma 3, dlgs n 503/1992. 3.Il ricorso è fondato. L'art. 2 del digs n 503 del 1992, per la parte che qui rileva, così recita : "1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati O accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione,.
3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa .b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
" Il legislatore, nell'introdurre la graduale elevazione da 15 a venti anni di contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori dipendenti ed autonomi, ha contestualmente previsto in deroga al nuovo regime dell'assicurazione generale obbligatoria, che i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa. Questa Corte (cfr Cass 3044/2012) ha rilevato che la norma fa "chiaramente riferimento all'intento del legislatore di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i 2 RG n 20392/2012 lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, possano anch'essi far vabere una minore contribuzione". La Corte Costituzionale, con sentenza n 203/2014 proprio con ' riferimento al suddetto precedente di questa Corte, ha affermato che " è questa, effettivamente, l'unical'unica interpretazione della norma delegata costituzionalmente compatibile con il precetto dell'art. 76 della Costituzione (per il quale l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo deve svolgersi entro e non oltre l'ambito delimitato dalla delega legislativa), - posto che il tenore della norma delegante è inequivoco nel riferire, testualmente, il più favorevole regime contributivo, che qui viene in rilievo, ai soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato>> inferiore a 52 settimane per anno solare" La Corte Costituzionale , con la citata sentenza, ha, poi, escluso la censura di irragionevolezza del suddetto sistema normativo sottolineando che "I"individuazione dei presupposti per il conseguimento dei trattamenti di quiescenza, al pari della determinazione della misura delle prestazioni o delle correlative variazioni, rientra, infatti, nel novero delle scelte riservate al legislatore, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, che tenga conto accanto alle esigenze di vita dei beneficiari anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, e ordinanza n. 256 del 2001). Tale libertà di scelta incontra pur sempre il limite della ragionevolezza (sentenze e ordinanza citate). Ma questo limite nella specie non è violato. La posizione dei lavoratori a tempo determinato, con rapporti che non coprono l'intero anno solare, ha innegabili connotati di peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nella situazione di lavoratori che ancorché in concreto impiegati per periodi inferiori alle cinquantadue settimane dell'anno solare - siano, però, comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato" Sulla base delle suddette affermazioni deve escludersi che la ricorrente possa beneficiare del regime precedente. La EL, infatti, ha lavorato nel periodo dal 1976 al 1990 come lavoratrice a domicilio caratterizzato da periodi, tra la consegna dei manufatti e l'affidamento dei successivi, per i quali non 3 RG n 20392/2012 sono stati versati contributi previdenziali in quanto non retribuita, sebbene il Tapporto di lavoro permanesse .Come ammesso dalla stessa ricorrente quest'ultima , “pur trovandosi nel contesto di un rapporto continuativo ha lavorato per periodi di durata inferiore alle 52 settimane ". Va, altresì, sottolineato che la richiamata norma, dettata dal cit.dlgs n 503/1992, comma 3, ha introdotto disposizioni derogatorie alla riforma previdenziale del 1992, così regolando, specificamente e tassativamente, per alcune particolari categorie di lavoratori, la successione di leggi in materia previdenziale, con l'applicazione della disciplina previgente "in deroga", onde, per l'esplicita connotazione di norma derogatoria, ne resta preclusa l'interpretazione estensiva, mentre quella analogica, dovendo considerarsi la disposizione de qua norma eccezionale (come tutte le norme che introducono discipline transitorie), è vietata dall'art. 14 preleggi.
4.Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori I accertamenti in fatto, la causa può essere decisa rigettando l'originaria domanda della EL. Le spese dell'intero processo vanno compensate considerato il consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva al ricorso
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso di RO EL;
compensa le spese dell'intero processo. Roma 6/12/2017 Il Presidente L'estensore Enrica D'Antonio Giovanni Mammone Сина Албио Elem m ony IL CANCELLIERE Maria Pia Giacoia Depositato in Cancelleria 27 APR. 2018 oggi, IL CANCELLIERE Maria Pa Giacoia 4