Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2018, n. 10272
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Sentenza 27 aprile 2018

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In tema di requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall'art. 2, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell'anno solare, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2018, n. 10272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10272
    Data del deposito : 27 aprile 2018

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