Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.1965/2017
Verbale di udienza del 04.04.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop,
dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta ex art. 281 sexties cpc per il 04.04.2025 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, – terza sezione civile – nella persona del Gop dr. Raffaelina
Chioccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1965 del Ruolo Generale dell'anno 2017 avente ad oggetto: risarcimento dei danni
TRA
Maddaloni (Caserta) alla via Roma, 11;
ATTORE
E
– in persona del legale rapp.te p.t. – p.i.va rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Landolfi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e presso il cui studio elettivamente domicilia in San Marco Evangelista alla via Amendola, 12; rapp.ta e difesa dall'avv.to Mario Cinitiempo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to Donatella Streppone, elett.te domiciliata presso il primo, in Mercato San Severino, C.so A. Diaz, 84
CONVENUTA
Nonché
(P.I. ) in persona del suo procuratore speciale rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Maurizio Barbatelli e avv. Raffaele Troncone giusta procura in calce all'atto di citazione per chiamata in causa, elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla via Ponte Romano, 14, presso l'avv. Gaetano Treppiccione;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come da note conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.03.2010, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 sostenendo: “- di aver acquistato nel marzo 2012, presso la l'autovettura Jeep
[...] Controparte_1
Compass tg. EM500ER; - di aver riscontrato sulla predetta autovettura una serie di malfunzionamenti ed inconvenienti che ne avrebbero dimostrato, sin da subito, la non idoneità all'uso; - che dopo appena un anno (luglio 2013) il detto veicolo è stato costretto al ricovero presso l'autofficina della Controparte_1 per perdita liquido radiatore con necessaria sostituzione manicotti pompa acqua;
-che nel mese di settembre 2013, infiltrazioni aria porte posteriori con conseguente sostituzione guarnizioni dove, purtroppo, sussiste ancora mentre nel mese di marzo 2014, spia avaria motore acceso con conseguente sostituzione condensatore aria condizionata;
che nel mese di marzo 2015, a soli 40.000 Km percorsi, il veicolo Jeep Compass, nel mentre stava percorrendo un tratto autostradale, a moderata velocità, improvvisamente, s'irrigidiva il volante, tant'è che il citato veicolo fu trainato per le necessarie riparazioni, le quali furono: sostituzione pompa acqua con cinghia cuscinetti, sostituzione puleggia, albero motore, idroguida, puleggia falle, tubazioni, guarnizioni manicotto rigido, valvola termostatica, segnalazione spia temperatura, sostituzione valvola termostatica, guarnizioni, sostituzione valvola termostatica MK12; che nel periodo ottobre – novembre 2015, improvvisamente, accadeva perdita olio motore, rumorosità anteriore odore anomalo all'interno abitacolo e si rendeva necessario l'esecuzione dei seguenti lavori: sostituzione alternatore, smontaggio del motore per perdita liquido (coppa d'olio) e che addirittura vi era il volano motore spaccato a metà, invece, per quanto concerne il cattivo odore nell'abitacolo, è stato necessario la sostituzione del radiatore stufa interna attraverso lo smontaggio del cruscotto;
che si ritiene, ulteriormente rilevare che nonostante gli interventi effettuati dagli addetti della concessionaria
[...] il veicolo era consegnato in modo non conforme giacchè risultava il carterino smontato CP_1 che cadeva a pezzi di continuo, bocchettone non riposto perfettamente e per il detto odore anomalo fu compiuto lavaggio della tubazione interna;
che nel mese di febbraio 2016, il veicolo Compass Jeep, tg. EM500ER era costretto nuovamente al ricovero in officina dapprima a quella della Controparte_1 per poi presso la Motor Village di Napoli causa perdita olio e precisamente, dopo accurate ricerche, perdita olio lato superiore e l'esecuzione di altri lavori, e solo per inciso si vuole rappresentare che per cambio olio e filtri;
che nel mese di giugno 2016 (a circa 83.020 Km percorsi) il veicolo Compass Jeep, tg.EM500ER era di nuovo inutilizzabile giacché riportato sempre nell'officina della CP_1
presentava i seguenti difetti: perdita liquido radiatore, sostituzione pompa acqua motore e
[...] sostituzione guarnizione supporto compressore aria condizionata, perdita olio motore dalla coppa olio, sostituzione tubazione raffreddamento, anello tenuta, manicotto rigido valvola termostatica MK12, guarnizione corpo farfalla;
che nel mese di dicembre 2016, ulteriormente il citato veicolo presentava le seguenti problematiche: sostituzione tubazione scambiatore, perdita liquidi raffreddamento, sostituzione ammortizzatore sx.” Il sig. ha convenuto in giudizio la – in persona del legale rapp.te p.t. – al Parte_1 CP_1
fine di sentirla condannare al pagamento non inferiore di €. 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni riscontrati alla propria autovettura, ovvero alla sostituzione dell'autovettura o anche alla restituzione della somma di €. 8.458,19 sborsata per le riparazioni eseguite.
Con propria comparsa si costituiva la convenuta, la quale concludeva per il rigetto della domanda e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della AT , già AT Controparte_3
Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la n persona del procuratore speciale, Controparte_2
la quale depositava comparsa in data 12.12.2017, eccependo: in via preliminare la nullità della citazione dal momento che le conclusioni ex adverso rassegnate non trovavano alcun riscontro con la narrativa esposta nella premessa dell'atto introduttivo;
- l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni poiche nel corpo dell'atto introduttivo, l'unica voce di danno espressamente menzionata è rappresentata dal costo di alcune riparazioni effettuate “fuori garanzia”(per complessivi € 8.458,19). Aderiva poi alle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla tenuto della omessa denuncia nel termine di 7 Controparte_1 giorni dalla scoperta del difetto previsto dall'art. 1495 c.c. o, tuttalpiù, entro il più favorevole termine di
2 mesi dalla scoperta previsto dall'art. 130 del codice del consumo, avendo denunciato i presunti malfunzionamenti solo in data 23/6/2016 nonché, a norma dell'art. 1495 c.c., per prescrizione dell'azione esercitata solamente nel 2017 e non proposta nel termine di un anno dalla consegna (o, tuttalpiù, nel più favorevole termine di 26 mesi dalla consegna previsto dall'art. 130 del codice del consumo). .
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, ammessa ed espletata la prova per testi l'allora giudicante formulava in data 2.05.2021 una proposta transattiva ( corresponsione a parte attrice della
somma di euro 9.000,00 ommiacomprensiva ed all'attualità, da corrispondersi per la parte di € 7500,00
da parte della chiamata in causa e per la restaste parte da parte della convenuta, con definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti convenuta e chiamata in causa e con il riconoscimento in favore di parte attrice delle spese di lite pari a € 1800,00 per onorari ed e 400,00 per spese con attribuzione al difensore di parte attrice) accettata da parte attrice e dal terzo chiamato in causa e non accettata dalla società convenuta, per cui la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato onorario in data 31.03.2023, poi rinviata al 30.04.2024 laddove veniva posta in decisione ex art. 281 sexties cpc e rinviata al 4.4.2025 previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e note scritte in sostituzione della discussione orale.
Devono trovare accoglimento le preliminari eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate sia dalla società convenuta sia dalla chiamata in causa.
Conseguentemente la domanda dell'attore non può trovare accoglimento.
Si osserva che in tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è
responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione.
La normativa in esame disciplina un'ipotesi di responsabilità contrattuale del venditore per inosservanza dell'obbligo di diligenza relativo allo stato della merce oggetto del trasferimento.
Nel caso di specie, la convenuta ha effettuato la verifica ed apportate le opportune CP_1 riparazioni, anche mediante sostituzione di parti meccaniche all'auto venduta, nei due anni di garanzia, ponendo a carico della casa produttrice i costi come si evidenzia nelle schede prodotte dall'attore medesimo.
I successivi interventi all'auto, eseguiti fuori garanzia, nel 2015 (controllo freni e sostituzione pasticche)
e 2016 laddove l'auto presentava un chilometraggio pari a 74.367 (da ritenersi necessari per la naturale Cont usura dei pezzi sostituiti,) risultano denunciati, come espressamente dichiarato dalla solamente in data 23/6/2016, mentre i relativi vizi riscontrati dovevano essere denunciati entro il termine di 7 giorni dalla scoperta dei difetti come previsto dall'art. 1495 c.c. o, tuttalpiù, entro il più favorevole termine di 2 mesi dalla scoperta previsto dall'art. 130 del codice del consumo.
A ciò aggiungasi che l'attore, al quale incombeva l'onere di provare l'avvenuta denuncia, non ha depsitato alcunchè.
Anchel'eccezione di prescrizione risulta fondata poiché infatti, l'azione attorea esercitata si è prescritta per omesso rispetto del termine di un anno dalla consegna ovvero di 26 mesi dalla consegna previsto dall'art. 130 del codice del consumo per l'avvio della procedura, tenuto conto che l'acquisto della vettura di una vettura consegnata nel 2012, mentre l'azione risulta azionata nel 2017.
Pertanto, non può delinearsi una responsabilità solidale della convenuta e della terza chiamata in causa, così come anche chiesto dall'attore nelle conclusioni finali. Per le suddette motivazioni, la domanda va rigettata.
Tenuto conto che l'attore ha fornito la prova del malfunionamento dell'autovettura, nonostante gli interventi eseguiti in costanza della garanzia, le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il G.O. P. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
– in persona del legale rapp.te p.t. – e della , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, 04.04.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Raffaelina Chioccarelli