Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2355 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simone Roggeri, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Roggeri, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Selargius.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/07/2013 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Selargius, anno 2013, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 13.07.2013, trascritto nei registri di Parte_2 Parte_1 stato civile del Comune di Selargius al n. 16, parte II, Serie A, anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Pag. 2 di 4 2) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1
ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità Persona_2 della loro presenza presso ciascuno di essi, secondo il seguente programma bisettimanale:
• prima settimana: dalle 17.00 del sabato fino alle 8.30 del martedì
(accompagnamento a scuola) con il padre;
dalle 17.00 del martedì (ritiro da scuola) alle 17.00 del sabato con la madre;
• seconda settimana: dalle 17.00 del sabato fino alle 8.30 del mercoledì
(accompagnamento a scuola) con il padre;
dalle 17.00 del mercoledì (ritiro da scuola) alle 17.00 del sabato con la madre;
tenuto altresì conto della volontà dei minori e salvo diverso accordo raggiunto dai genitori.
I minori potranno essere prelevati da scuola dai nonni o dagli zii, ovvero da terzi di fiducia di entrambi i genitori.
3) La residenza dei minori viene stabilita presso la madre che si impegna a mantenerla nel territorio del Comune di Cagliari ovvero di comuni confinanti con il Comune di Cagliari, con obbligo di comunicare e concordare qualsiasi eventuale futuro cambio della residenza.
4) Le festività verranno ripartite secondo le seguenti modalità, con impegno dei genitori a non programmare partenze che coinvolgano i figli e che possano pregiudicare la permanenza dei medesimi con l'altro genitore nelle seguenti giornate:
• festività natalizie: 24 e pranzo del 25 dicembre con la madre, cena del 25 dicembre e giornata del 26 dicembre con il padre;
• 31 dicembre con il padre e 1° gennaio con la madre;
• il 5 gennaio con il padre e il 6 gennaio con la madre;
• Pasqua con la madre e PA con il padre;
• i compleanni dei figli verranno festeggiati insieme;
tenuto altresì conto della volontà dei minori e salvo diverso accordo raggiunto dai genitori.
5) Ciascuno dei genitori avrà diritto a tenere con sé entrambi i figli per due settimane consecutive e ininterrotte in occasione delle vacanze estive, previo accordo da assumersi entro il primo giugno di ogni anno, salva, comunque, la possibilità di diverso accordo tra loro e tenuto sempre conto della volontà dei minori.
I coniugi si impegnano comunque ad avvisarsi reciprocamente in caso di partenza per le vacanze fuori dal territorio regionale.
Pag. 3 di 4 6) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e i nonni paterni e materni.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con se i minori.
8) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
9) Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori, ciascun genitore provvederà autonomamente e in via diretta, considerata la pariteticità dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno di essi.
10) L'assegno per il nucleo familiare verrà percepito dalla madre.
11) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili, nonché ogni ulteriore spesa straordinaria necessaria per il mantenimento dei figli, sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente e, comunque, documentate.
12) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti per cui nulla viene stabilito a titolo di mantenimento dei coniugi.
13) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato definitivamente diviso in sede di separazione e i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
14) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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