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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1343/2023
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. De Beaumont Maria Ludovica nonché il ricorrente personalmente. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda chiede la compensazione delle spese.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1343/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti DE BEAUMONT MARIA LUDOVICA e DE BEAUMONT
FRANCESCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pec indicati:
e Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. -
[...] P.IVA_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' sito in Napoli Controparte_1 alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (indirizzo pec indicato: Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2023 con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che: era stato immesso in ruolo con la qualifica di
Assistente Amministrativo dal presso l'Istituto Controparte_3
2 Comprensivo “Di Meo” di VO IR, con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2017; precedentemente, aveva svolto servizi per i quali aveva maturato al 31.12.2022
14 anni, 6 mesi e 5 giorni valutabili ai fini della contribuzione;
a tale conteggio, doveva essere aggiunto 1 anno per l'invalidità civile riconosciuta nel 2018 ed un anno per il servizio presso
“BRbus di AN BR” dal 01.09.2006 al 30.06.2007, che era stato svolto ciò evincendosi dall'erogazione dell'indennità di disoccupazione del 01.01.2008; non avendo raggiunto l'anzianità contributiva e compiendo sessantasette anni nel mese di luglio 2023, con istanza del 20.09.2022 richiedeva al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A.
Di Meo di VO il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, co. 3 del d.lgs. n.
297/1994; con nota prot. 5784 del 19.11.2022 il Dirigente Scolastico comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.09.2023 per il compimento del sessantasettesimo anno di età.
Soggiunta la illegittimità del diniego di trattenimento in servizio e della consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 01.09.2023, adiva questo Tribunale chiedendo: “Inaudita altera parte, pronunci il provvedimento d'urgenza idoneo al trattenimento in servizio del ricorrente;
Previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:-
Accogliere la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di prorogare il collocamento al riposo del ricorrente sino al compimento del settantunesimo anno di età;- Nel merito dichiarare il diritto del ricorrente
a permanere in servizio sino al compimento del settantunesimo anno di età ai sensi dell'art.
509, co. 3, d.lgs. 297/1994.- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e non provato.
In particolare, esponeva di aver adottato il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dopo aver dapprima verificato presso l'Inps la situazione contributiva complessiva del ricorrente;
poi ricevuta la nota prot. 4991 del 10.10.2022 con cui il ricorrente comunicava di non aver contributi in altre gestioni e, infine, inoltrato alla commissione medica di verifica la richiesta di visita collegiale per inabilità assoluta o parziale al proficuo lavoro, permanente o temporanea per cause non dipendenti da servizio, inviata con comunicazione dell'11.11.2022.
A sostegno della legittimità del proprio operato, conforme alla circolare dell'Ambito territoriale di Avellino n.33107 del 19/09/2022, osservava che, dagli atti presenti presso
3 l' , risultava che il dipendente aveva maturato un'anzianità contributiva Controparte_4 di 14 anni 6 mesi e 5 giorni al 31.08.2023, al 67° anno di età, e che, pur con il trattenimento in servizio fino a 71 anni, non avrebbe maturato il requisito contributivo minimo dei 20 anni per ottenere la pensione di vecchiaia.
Precisava altresì che dal 06/11/2018 (data di riconoscimento dell'invalidità al ricorrente) al
31/08/2023 il dipendente maturerebbe, previa apposita domanda all'Inps, 9 mesi di contribuzione figurativa e non 1 anno come asserito e che i contributi asseritamente versati in costanza di impiego con “BRbus” di AN BR dall'01/09/2006 al 30/06/2007 non risultavano dall'estratto contributivo, né era possibile desumere la sussistenza di ulteriore rapporto di lavoro tra il 2006 e il 2007 dalla percezione dell'indennità di disoccupazione.
Ante causam si svolgeva la fase cautelare, con esito alterno, essendo stato il ricorso ex art. 700 c.p.c. del ricorrente deciso in senso a lui favorevole, mentre il successivo reclamo si concludeva con una decisione di senso opposto.
Istruita in via documentale, all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso non può trovare accoglimento,
E' pacifico che il “ricorrente” entro il 31.8.2023 non avrebbe conseguito il secondo requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia (art. 24 comma 7, DL n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011), vale a dire una anzianità contributiva minima di venti anni: per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente, egli avrebbe maturato al 31/8/2023, quindici anni di contribuzione, sicché il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età (e nemmeno fino al 71°) non gli permetterebbe di raggiungere tale anzianità minima.
Secondo parte ricorrente l'art. 509, comma 3 D.Lgs. n. 297/1994, deve essere interpretato nel senso che il personale della scuola, che al conseguimento del requisito anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio non abbia maturato l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ha diritto al trattenimento in servizio sino al compimento del settantesimo anno d'età, aumentato in ragione dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita normativamente previsto, a prescindere dal conseguimento, entro il suddetto termine, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Il comma 3 dell'art. 509 d. lgs. 297 del 1994 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età) stabilisce che “il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può
4 essere trattenuto in servizio sino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
Secondo il il trattenimento in servizio del dipendente del Comparto scuola può CP_1 essere disposto soltanto nell'ipotesi in cui esso sia funzionale al conseguimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (vent'anni di contribuzione), conformemente a quanto stabilito dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19.2.2015.
Secondo il ricorrente il diritto al trattenimento in servizio sino al settantesimo anno d'età
(innalzato al settantunesimo anno in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita in applicazione dell'art. 22 ter DL n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009) sussiste invece a prescindere dal fatto che il dipendente sia o meno in grado di maturare, entro tale limite di età, la contribuzione minima per la pensione di vecchiaia.
La lettura della norma proposta dalla ricorrente invero -melius re perpensa- non convince, anche alla luce delle motivazioni rese dal Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Si osserva, in particolare, che l'art. 509 comma 3 D. Lgs. 29771994 con riferimento all'inciso
“e comunque” deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, posticipato al settantunesimo anno in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita, sussiste nel solo caso in cui quest'ultimo sia funzionale al conseguimento del requisito minimo di vent'anni di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Invece, parte ricorrente sostanzialmente afferma che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio sino al 70° anno di età
(ovvero sino al 71°), in tal modo però privando di qualsiasi significato le parole “sino al conseguimento di tale anzianità minima”, che sarebbero state inutilmente scritte.
Tale interpretazione appare dunque in contrasto sia con la lettera della norma- laddove
“comunque” svolge la funzione di collegamento testuale e di limitazione con il significato di
“in ogni caso” - sia con la sua ratio, che non è quella di permettere al dipendente, privo dell'anzianità contributiva per potere godere della pensione, di continuare a lavorare fino a
70 anni (ovvero 71), ma soltanto quella di permettergli di conseguire – comunque non oltre i 70 anni (ovvero 71) – quell'anzianità contributiva.
4. In conclusione deve ritenersi che l'interpretazione della norma seguita dal è CP_1 invero coerente al sistema normativo risultante a seguito dell'abrogazione dell'istituto del
5 trattenimento in servizio.
Il comma 5 dello stesso art. 509 stabiliva che “al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".
La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. n. 421 del
1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo al D. lgs. n. 503 del 1992, art. 16 che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.
Pertanto, il D.L. n. 90 del 2014, art. 1 abrogando l'art. 16 citato, ha caducato l'ipotesi di cui all'art. 509, comma 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.l. 90/2014, nella parte in cui ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come successivamente modificato (comma 1), e detta la disciplina transitoria (commi 2 e 3).
Secondo la Corte costituzionale “l'eliminazione del trattenimento in servizio disposta dalla norma censurata si inserisce nel quadro delle misure volte a «favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici», finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto-legge in esame, dunque non estranea al contenuto e alla materia del medesimo decreto (sentenza n. 171 del 2007; da ultimo, ordinanza n. 72 del 2015). Essa costituisce un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore (…) Le finalità di ricambio generazionale, insite nella normativa in esame, rientrano nell'ambito delle «legittime finalità di politica del lavoro», che non danno seguito a discriminazioni sulla base dell'età, secondo la citata direttiva (paragrafo 1 dell'art. 6). In questa direzione si è coerentemente orientata la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha riconosciuto ampi margini alla discrezionalità dei legislatori nazionali (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 21 luglio 2010, in cause C-159/10 e C-160/10, e Köhler). Per_1
In definitiva, il trattenimento in servizio previsto dal comma 3 dell'art. 509 d. lgs. 297/1994,
6 costituendo un'eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposto a 67 anni di età, può aversi solo se utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, come, seppur incidenter tantum, chiarito dalla
Cassazione, secondo cui “non si può invece ritenere soppressa anche l'ipotesi di cui all'art.
509 comma 3 di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione” (Cass. 7.9.2021, n. 24081).
Il ricorrente, maturando, per effetto delle sue stesse allegazioni, alla data di cessazione, ossia il 31.8.2023, un'anzianità contributiva complessiva pari a anni 15 (cfr. le note depositate dal ricorrente in data 18/1/2024 in uno all'estratto contributivo certificato), anche qualora trattenuta in servizio sino a 71 anni non avrebbe raggiunto un'anzianità contributiva pari ad anni venti, requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia dall'art. 24 comma 7
D.L. n. 201/2011.
Per tali motivi la domanda del ricorrente non può essere accolta, con conseguente rigetto del ricorso, non essendo conferente la documentazione da ultimo depositata e concernente il personale AFAM.
5. Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite anche della fase cautelare attesa la condizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del con ricorso Parte_1 CP_5 depositato in data 12/5/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela di Gennaro
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1343/2023
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. De Beaumont Maria Ludovica nonché il ricorrente personalmente. Insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda chiede la compensazione delle spese.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1343/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: art. 700 per altre ragioni;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti DE BEAUMONT MARIA LUDOVICA e DE BEAUMONT
FRANCESCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pec indicati:
e Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (C.F. -
[...] P.IVA_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l' sito in Napoli Controparte_1 alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (indirizzo pec indicato: Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2023 con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che: era stato immesso in ruolo con la qualifica di
Assistente Amministrativo dal presso l'Istituto Controparte_3
2 Comprensivo “Di Meo” di VO IR, con decorrenza giuridica ed economica dal
01.09.2017; precedentemente, aveva svolto servizi per i quali aveva maturato al 31.12.2022
14 anni, 6 mesi e 5 giorni valutabili ai fini della contribuzione;
a tale conteggio, doveva essere aggiunto 1 anno per l'invalidità civile riconosciuta nel 2018 ed un anno per il servizio presso
“BRbus di AN BR” dal 01.09.2006 al 30.06.2007, che era stato svolto ciò evincendosi dall'erogazione dell'indennità di disoccupazione del 01.01.2008; non avendo raggiunto l'anzianità contributiva e compiendo sessantasette anni nel mese di luglio 2023, con istanza del 20.09.2022 richiedeva al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A.
Di Meo di VO il trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, co. 3 del d.lgs. n.
297/1994; con nota prot. 5784 del 19.11.2022 il Dirigente Scolastico comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.09.2023 per il compimento del sessantasettesimo anno di età.
Soggiunta la illegittimità del diniego di trattenimento in servizio e della consequenziale risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 01.09.2023, adiva questo Tribunale chiedendo: “Inaudita altera parte, pronunci il provvedimento d'urgenza idoneo al trattenimento in servizio del ricorrente;
Previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:-
Accogliere la richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c., e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di prorogare il collocamento al riposo del ricorrente sino al compimento del settantunesimo anno di età;- Nel merito dichiarare il diritto del ricorrente
a permanere in servizio sino al compimento del settantunesimo anno di età ai sensi dell'art.
509, co. 3, d.lgs. 297/1994.- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e non provato.
In particolare, esponeva di aver adottato il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dopo aver dapprima verificato presso l'Inps la situazione contributiva complessiva del ricorrente;
poi ricevuta la nota prot. 4991 del 10.10.2022 con cui il ricorrente comunicava di non aver contributi in altre gestioni e, infine, inoltrato alla commissione medica di verifica la richiesta di visita collegiale per inabilità assoluta o parziale al proficuo lavoro, permanente o temporanea per cause non dipendenti da servizio, inviata con comunicazione dell'11.11.2022.
A sostegno della legittimità del proprio operato, conforme alla circolare dell'Ambito territoriale di Avellino n.33107 del 19/09/2022, osservava che, dagli atti presenti presso
3 l' , risultava che il dipendente aveva maturato un'anzianità contributiva Controparte_4 di 14 anni 6 mesi e 5 giorni al 31.08.2023, al 67° anno di età, e che, pur con il trattenimento in servizio fino a 71 anni, non avrebbe maturato il requisito contributivo minimo dei 20 anni per ottenere la pensione di vecchiaia.
Precisava altresì che dal 06/11/2018 (data di riconoscimento dell'invalidità al ricorrente) al
31/08/2023 il dipendente maturerebbe, previa apposita domanda all'Inps, 9 mesi di contribuzione figurativa e non 1 anno come asserito e che i contributi asseritamente versati in costanza di impiego con “BRbus” di AN BR dall'01/09/2006 al 30/06/2007 non risultavano dall'estratto contributivo, né era possibile desumere la sussistenza di ulteriore rapporto di lavoro tra il 2006 e il 2007 dalla percezione dell'indennità di disoccupazione.
Ante causam si svolgeva la fase cautelare, con esito alterno, essendo stato il ricorso ex art. 700 c.p.c. del ricorrente deciso in senso a lui favorevole, mentre il successivo reclamo si concludeva con una decisione di senso opposto.
Istruita in via documentale, all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso non può trovare accoglimento,
E' pacifico che il “ricorrente” entro il 31.8.2023 non avrebbe conseguito il secondo requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia (art. 24 comma 7, DL n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011), vale a dire una anzianità contributiva minima di venti anni: per effetto delle stesse allegazioni di parte ricorrente, egli avrebbe maturato al 31/8/2023, quindici anni di contribuzione, sicché il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età (e nemmeno fino al 71°) non gli permetterebbe di raggiungere tale anzianità minima.
Secondo parte ricorrente l'art. 509, comma 3 D.Lgs. n. 297/1994, deve essere interpretato nel senso che il personale della scuola, che al conseguimento del requisito anagrafico per il collocamento a riposo d'ufficio non abbia maturato l'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ha diritto al trattenimento in servizio sino al compimento del settantesimo anno d'età, aumentato in ragione dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita normativamente previsto, a prescindere dal conseguimento, entro il suddetto termine, dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Il comma 3 dell'art. 509 d. lgs. 297 del 1994 (Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età) stabilisce che “il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può
4 essere trattenuto in servizio sino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
Secondo il il trattenimento in servizio del dipendente del Comparto scuola può CP_1 essere disposto soltanto nell'ipotesi in cui esso sia funzionale al conseguimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (vent'anni di contribuzione), conformemente a quanto stabilito dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 19.2.2015.
Secondo il ricorrente il diritto al trattenimento in servizio sino al settantesimo anno d'età
(innalzato al settantunesimo anno in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita in applicazione dell'art. 22 ter DL n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009) sussiste invece a prescindere dal fatto che il dipendente sia o meno in grado di maturare, entro tale limite di età, la contribuzione minima per la pensione di vecchiaia.
La lettura della norma proposta dalla ricorrente invero -melius re perpensa- non convince, anche alla luce delle motivazioni rese dal Tribunale adito in composizione collegiale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
Si osserva, in particolare, che l'art. 509 comma 3 D. Lgs. 29771994 con riferimento all'inciso
“e comunque” deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, posticipato al settantunesimo anno in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita, sussiste nel solo caso in cui quest'ultimo sia funzionale al conseguimento del requisito minimo di vent'anni di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Invece, parte ricorrente sostanzialmente afferma che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio sino al 70° anno di età
(ovvero sino al 71°), in tal modo però privando di qualsiasi significato le parole “sino al conseguimento di tale anzianità minima”, che sarebbero state inutilmente scritte.
Tale interpretazione appare dunque in contrasto sia con la lettera della norma- laddove
“comunque” svolge la funzione di collegamento testuale e di limitazione con il significato di
“in ogni caso” - sia con la sua ratio, che non è quella di permettere al dipendente, privo dell'anzianità contributiva per potere godere della pensione, di continuare a lavorare fino a
70 anni (ovvero 71), ma soltanto quella di permettergli di conseguire – comunque non oltre i 70 anni (ovvero 71) – quell'anzianità contributiva.
4. In conclusione deve ritenersi che l'interpretazione della norma seguita dal è CP_1 invero coerente al sistema normativo risultante a seguito dell'abrogazione dell'istituto del
5 trattenimento in servizio.
Il comma 5 dello stesso art. 509 stabiliva che “al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".
La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. n. 421 del
1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo al D. lgs. n. 503 del 1992, art. 16 che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.
Pertanto, il D.L. n. 90 del 2014, art. 1 abrogando l'art. 16 citato, ha caducato l'ipotesi di cui all'art. 509, comma 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 133/2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del d.l. 90/2014, nella parte in cui ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti civili dello Stato, disciplinato dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come successivamente modificato (comma 1), e detta la disciplina transitoria (commi 2 e 3).
Secondo la Corte costituzionale “l'eliminazione del trattenimento in servizio disposta dalla norma censurata si inserisce nel quadro delle misure volte a «favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici», finalità richiamata espressamente nel preambolo del decreto-legge in esame, dunque non estranea al contenuto e alla materia del medesimo decreto (sentenza n. 171 del 2007; da ultimo, ordinanza n. 72 del 2015). Essa costituisce un primo intervento, peraltro puntuale e circoscritto, di un processo laborioso, destinato a dipanarsi in un arco temporale più lungo, volto a realizzare il ricambio generazionale nel settore (…) Le finalità di ricambio generazionale, insite nella normativa in esame, rientrano nell'ambito delle «legittime finalità di politica del lavoro», che non danno seguito a discriminazioni sulla base dell'età, secondo la citata direttiva (paragrafo 1 dell'art. 6). In questa direzione si è coerentemente orientata la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha riconosciuto ampi margini alla discrezionalità dei legislatori nazionali (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 21 luglio 2010, in cause C-159/10 e C-160/10, e Köhler). Per_1
In definitiva, il trattenimento in servizio previsto dal comma 3 dell'art. 509 d. lgs. 297/1994,
6 costituendo un'eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposto a 67 anni di età, può aversi solo se utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, come, seppur incidenter tantum, chiarito dalla
Cassazione, secondo cui “non si può invece ritenere soppressa anche l'ipotesi di cui all'art.
509 comma 3 di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessiti del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione” (Cass. 7.9.2021, n. 24081).
Il ricorrente, maturando, per effetto delle sue stesse allegazioni, alla data di cessazione, ossia il 31.8.2023, un'anzianità contributiva complessiva pari a anni 15 (cfr. le note depositate dal ricorrente in data 18/1/2024 in uno all'estratto contributivo certificato), anche qualora trattenuta in servizio sino a 71 anni non avrebbe raggiunto un'anzianità contributiva pari ad anni venti, requisito richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia dall'art. 24 comma 7
D.L. n. 201/2011.
Per tali motivi la domanda del ricorrente non può essere accolta, con conseguente rigetto del ricorso, non essendo conferente la documentazione da ultimo depositata e concernente il personale AFAM.
5. Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite anche della fase cautelare attesa la condizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del con ricorso Parte_1 CP_5 depositato in data 12/5/2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela di Gennaro
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