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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19117/2017 R.G., avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'avvocato Agatino Barone, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. 63, codice Controparte_1 fiscale e partita iva in persona del procuratore dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rossi, giusta procura allegata in atti opposta
***
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 13.9.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 23.6.2017, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
1 28.248,46, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 290733108678 concluso con CO Finanziaria – IT in data 5.1.2006.
L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notifica, ex art. 644 c.p.c., ha disconosciuto la firma apposta in calce al contratto, ha dedotto la carenza di prova dell'erogazione del finanziamento da parte di nonché la Controparte_3 prescrizione del diritto di credito. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa depositata il 4.5.2018, si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 18.10.2019 è rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Indi, con successiva ordinanza del 20.4.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica e,
a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., soltanto parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da trae origine Controparte_1 dal contratto di finanziamento n. 290733108678, con cui CO Finanziaria – IT ha concesso a un finanziamento complessivo di euro 27.264 da rimborsare in Parte_1 sessanta rate mensili di euro 454,60 ciascuna.
L'opposta ha agito in qualità di cessionaria del credito, avendo dedotto che il credito sarebbe stato ceduto a con contratto del 21.5.2010, società fusa per incorporazione in Parte_2
La cessione in questione è stata, altresì, notificata al debitore ceduto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1264 c.c., tramite lettera raccomandata del 25.11.2016 (documenti 5 e 6 del fascicolo monitorio).
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è Parte_1 fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
In omaggio al principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica, l'opposta ha dato prova di avere consegnato all'ufficiale giudiziario il decreto ingiuntivo del 23.7.2017 2 in data 8.9.2017. Pertanto, la circostanza che la notifica si sia perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. del 27.9.2017 non assume rilevanza, dovendo considerare il termine del 8.9.2017 entro cui il notificante ha provveduto alla consegna dell'atto.
3.2 Venendo al merito, appare opportuno esaminare dapprima l'eccezione di prescrizione, sollevata in maniera del tutto generica in un passaggio finale dell'atto di citazione.
L'eccezione, nei termini in cui è stata formulata, appare inammissibile, non avendo parte opponente assolto all'onere di allegazione delle circostanze idonee a vagliare detta eccezione.
In ogni caso, va ricordato che “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17798 del 30 agosto 2011).
Pertanto, considerato che il termine quinquennale di durata del finanziamento andava a scadere il 5.1.2011 (cinque anni dal 5.1.2006, data di conclusione del contratto), la prescrizione decennale decorre dal 5.1.2011. Il termine è stato interrotto dalla raccomandata del
25.11.2016, ricevuta il 12.12.2016, avente valore di comunicazione della cessione e di diffida ad adempiere (doc.
5-6 fascicolo monitorio). La domanda giudiziale ha nuovamente interrotto la prescrizione.
Per quanto sopra, l'eccezione di prescrizione non è fondata.
3.3 Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito sul presupposto che non sarebbe stata data prova dell'erogazione del finanziamento. La doglianza non è fondata, avendo l'opposta depositato in atti l'assegno non trasferibile n. 00339414-12 attestante l'avvenuta erogazione della somma finanziata (doc. 3 fascicolo di parte opposta).
3.4 In ordine al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto, si osserva che l'opposta ha chiesto la verificazione ed il giudice ha disposto consulenza tecnica grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità della sottoscrizione e la riferibilità della stessa a Parte_1
[...]
Il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, previo esame delle scritture di comparazione, ha accertato che le firme apposte nel contratto di finanziamento siano 3 riconducibili a . Il consulente, in particolare, ha rilevato che le firme in Parte_1 verifica risultino “caratterizzate da segni grafici e contrassegni distintivi corrispondenti;
tale omogeneità grafica ha rilevante valore segnaletico e indica che le firme in accertamento sono state tutte vergate dalla medesima mano” e ha così concluso: “le firme oggetto di verifica
" " sulla Richiesta di Prestito Personale Citi Financial datata 05.01.2006 - Parte_1 cod. contratto 29 073 3108678, sono riconducibili alla mano del signor ”. Parte_1
Per quanto sopra, recependo le conclusioni del CTU, va rigettata l'istanza di disconoscimento delle firme formulata da parte opponente.
3.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 6.163,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 1701), introduttiva (euro 1204) ed istruttoria (euro 1806) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase decisionale, stante l'omesso deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c. da parte dell'opposta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico della parte opponente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 19117/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 6.163,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
[...]
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Catania, 3 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19117/2017 R.G., avente ad oggetto: credito al consumo promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dall'avvocato Agatino Barone, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. 63, codice Controparte_1 fiscale e partita iva in persona del procuratore dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rossi, giusta procura allegata in atti opposta
***
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 13.9.2017, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 23.6.2017, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
1 28.248,46, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento n. 290733108678 concluso con CO Finanziaria – IT in data 5.1.2006.
L'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la tardività della notifica, ex art. 644 c.p.c., ha disconosciuto la firma apposta in calce al contratto, ha dedotto la carenza di prova dell'erogazione del finanziamento da parte di nonché la Controparte_3 prescrizione del diritto di credito. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa depositata il 4.5.2018, si è costituita in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione di cui ne ha chiesto il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 18.10.2019 è rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e sono stati concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c. Indi, con successiva ordinanza del 20.4.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica e,
a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 18.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., soltanto parte opponente ha depositato la comparsa conclusionale
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da trae origine Controparte_1 dal contratto di finanziamento n. 290733108678, con cui CO Finanziaria – IT ha concesso a un finanziamento complessivo di euro 27.264 da rimborsare in Parte_1 sessanta rate mensili di euro 454,60 ciascuna.
L'opposta ha agito in qualità di cessionaria del credito, avendo dedotto che il credito sarebbe stato ceduto a con contratto del 21.5.2010, società fusa per incorporazione in Parte_2
La cessione in questione è stata, altresì, notificata al debitore ceduto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1264 c.c., tramite lettera raccomandata del 25.11.2016 (documenti 5 e 6 del fascicolo monitorio).
3. Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non è Parte_1 fondata.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
L'eccezione è priva di pregio.
In omaggio al principio di scissione del momento di perfezionamento della notifica, l'opposta ha dato prova di avere consegnato all'ufficiale giudiziario il decreto ingiuntivo del 23.7.2017 2 in data 8.9.2017. Pertanto, la circostanza che la notifica si sia perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. del 27.9.2017 non assume rilevanza, dovendo considerare il termine del 8.9.2017 entro cui il notificante ha provveduto alla consegna dell'atto.
3.2 Venendo al merito, appare opportuno esaminare dapprima l'eccezione di prescrizione, sollevata in maniera del tutto generica in un passaggio finale dell'atto di citazione.
L'eccezione, nei termini in cui è stata formulata, appare inammissibile, non avendo parte opponente assolto all'onere di allegazione delle circostanze idonee a vagliare detta eccezione.
In ogni caso, va ricordato che “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17798 del 30 agosto 2011).
Pertanto, considerato che il termine quinquennale di durata del finanziamento andava a scadere il 5.1.2011 (cinque anni dal 5.1.2006, data di conclusione del contratto), la prescrizione decennale decorre dal 5.1.2011. Il termine è stato interrotto dalla raccomandata del
25.11.2016, ricevuta il 12.12.2016, avente valore di comunicazione della cessione e di diffida ad adempiere (doc.
5-6 fascicolo monitorio). La domanda giudiziale ha nuovamente interrotto la prescrizione.
Per quanto sopra, l'eccezione di prescrizione non è fondata.
3.3 Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la carenza di prova scritta del credito sul presupposto che non sarebbe stata data prova dell'erogazione del finanziamento. La doglianza non è fondata, avendo l'opposta depositato in atti l'assegno non trasferibile n. 00339414-12 attestante l'avvenuta erogazione della somma finanziata (doc. 3 fascicolo di parte opposta).
3.4 In ordine al disconoscimento della firma apposta in calce al contratto, si osserva che l'opposta ha chiesto la verificazione ed il giudice ha disposto consulenza tecnica grafologica finalizzata ad accertare l'autenticità della sottoscrizione e la riferibilità della stessa a Parte_1
[...]
Il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, previo esame delle scritture di comparazione, ha accertato che le firme apposte nel contratto di finanziamento siano 3 riconducibili a . Il consulente, in particolare, ha rilevato che le firme in Parte_1 verifica risultino “caratterizzate da segni grafici e contrassegni distintivi corrispondenti;
tale omogeneità grafica ha rilevante valore segnaletico e indica che le firme in accertamento sono state tutte vergate dalla medesima mano” e ha così concluso: “le firme oggetto di verifica
" " sulla Richiesta di Prestito Personale Citi Financial datata 05.01.2006 - Parte_1 cod. contratto 29 073 3108678, sono riconducibili alla mano del signor ”. Parte_1
Per quanto sopra, recependo le conclusioni del CTU, va rigettata l'istanza di disconoscimento delle firme formulata da parte opponente.
3.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 6.163,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 1701), introduttiva (euro 1204) ed istruttoria (euro 1806) e riducendo del cinquanta percento il valore medio della fase decisionale, stante l'omesso deposito degli scritti di cui all'art. 190 c.p.c. da parte dell'opposta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico della parte opponente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 19117/2017
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3947/2017 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Catania;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in euro 6.163,50, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
[...]
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Catania, 3 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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