Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 24/1/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Andrea Rizzelli e Alfeo Rizzelli nel cui studio in Roma, Via Paraguay n. 5,
è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(Cod. Fis. ), con Controparte_1 C.F._2 l'avvocato Gianluigi Cocco (c.f. nel cui studio in C.F._3
Roma, Via Trionfale, 7130, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 2413/2019 del 4.2.2019, emesso dal pag. 1 di 7
dell'importo di euro 88.765,96, oltre gli interessi e le spese del
[...] monitorio, a titolo di mancato pagamento di n. 10 pagherò cambiari, per complessivi euro 75.000,00, emessi da in favore Parte_1 dell'istante, oltre ad euro 3.789,00 per spese notarili di iscrizione ipotecaria rilasciata a garanzia del predetto credito, euro 168,00 per i diritti di iscrizione Ufficio Entrate, euro 1.346,20 per spese notarili di protesto cambiario, Euro 2.850,00 ed Euro 8.300,00 per assegni bancari rispettivamente del 30.1.2009 e del 9.2.2010 ed Euro 8.915,26 per interessi legali maturati al 15.1.2019. L'opponente chiedeva di revocare ovvero di dichiarare la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla era dovuto.
In particolare, eccepiva primariamente l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio ex articolo 633 c.p.c. e la conseguente nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del ne bis in idem, affermando che parte opposta fosse già munita di tanti titoli esecutivi quante sono le cambiali impagate e che il giudizio monitorio fosse diretto alla duplicazione dei titoli conseguiti, per i quali questa aveva già agito con precetto, violando in tal modo il principio dell'esaurimento del diritto all'azione. Era eccepita, altresì, l'inesattezza e non liquidità del credito, ritenendo ancora efficace l'atto di transazione stipulato tra le parti. In aggiunta, l'opponente faceva valere la prescrizione della totalità del credito azionato in via monitoria ovvero soltanto dei crediti per spese notarili di iscrizione ipotecaria pari ad euro 3.789,00, ed euro 168,00 per diritti di iscrizione, nonché per l'assegno di euro 2.850,00, nonché faceva valere la prescrizione degli interessi legali ex adverso rivendicati. In subordine, l'opponente chiedeva, come precisato in prima memoria ex art.183, VI comma, c.p.c. la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione dell'entità del credito azionato alla luce dei diversi pagamenti da esso effettuati nei confronti dell'opposto prima e durante il giudizio, pagamenti che sono risultati ammontare a complessivi euro 14.800,00
(come da documentazione allegata nel corso del procedimento). In ultimo, chiedeva la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c..
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'atto di opposizione, chiedendo, al pari di controparte, la condanna ex art 96 c.p.c..
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
era espletato l'interrogatorio formale della parte opposta;
non veniva effettuato l'esame del teste inizialmente ammesso per incapacità a testimoniare ex art. 247 c.p.c., trattandosi del coniuge della parte opponente in regime di comunione legale dei beni.
pag. 2 di 7 Con ordinanza resa all'udienza del 10 luglio 2019 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti del minor importo pari a euro 86.015,96, visti i pagamenti sino ad allora effettuati dall'opposto in corso di causa (e considerato un pagamento precedente all'emissione del decreto di euro 250.00).”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: conferma il decreto ingiuntivo n. 2413/2019 del 4.2.2019, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 3294/2019 nei limiti di euro
73.715,96; rigetta le domanda di condanna, ex art.96 c.p.c., avanzate da entrambe le parti;
condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, Controparte_1 in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Nel merito, va innanzitutto rilevato che vi è prova della sussistenza dei titoli sui cui si basa la richiesta del credito ingiunto, prova costituita dalle cambiali protestate, dagli assegni impagati, dai pagamenti effettuati dall'opposto in luogo dell'opponente in relazione all'iscrizione della garanzia ipotecaria. Si rileva, al riguardo, inoltre, che ad eccezione dell'assegno di euro 8.330,00, che il deduce fosse stato da esso consegnato a Parte_1 copertura parziale del debito relativo alle cambiali, l'opponente non contesta sostanzialmente la sussistenza originaria degli altri crediti vantati dal ma ne eccepisce la prescrizione, ovvero il diverso ammontare CP_1 a seguito dell'intervenuta transazione. In ordine al predetto assegno contestato, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte “l'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.” (cfr. Cass., Sez.I, sent. n.19929/2011), si rileva come la parte opponente non ha provato che detto assegno fosse stato consegnato solo come garanzia a copertura del debito inerente le cambiali. Va rilevato, poi, che con l'atto di transazione del 22.7.2015 stipulato tra le parti, in ordine al credito oggetto dell'atto di precetto notificato dal pag. 3 di 7 pari ad euro 78.499,00 (ricomprendente il credito risultante dalle CP_1 cambiali, spese di protesto ed interessi), detratti euro 2.500,00, già versati, il riconosceva il residuo credito di euro 75.999,00 da pagarsi in Parte_1 rate mensili di euro 500,00 a decorrere dal luglio 2015.
In detta transazione il dichiarava di accettare detta somma CP_1
a tacitazione di ogni pretesa rinunciando a qualsivoglia altro credito che assumeva vantare nei confronti del e a qualsiasi altra pretesa Parte_1 risarcitoria ed indennitaria.
Le parti in detta transazione precisavano che ogni clausola della stessa doveva ritenersi essenziale e che il venir meno degli obblighi in esse contenuti (era indicato quale esempio il mancato pagamento di una sola rata mensile), avrebbe comportato la caducazione dell'accordo transattivo e le somme sino ad allora pagate sarebbero state considerate come acconto del maggior credito residuato. Considerato, quindi, che dopo l'aprile 2017 numerose rate non sono state pagate, deve ritenersi risolto l'accordo transattivo con il conseguente venir meno del beneficio del termine e della rinuncia degli altri crediti vantati dal CP_1
La circostanza che la parte opposta abbia accettato i pagamenti effettuati dal dal 2018 non è di per sé sintomatico della volontà Parte_1 del di non considerare risolto il contratto, ben potendo CP_1 considerarsi l'accettazione di detti pagamenti effettuata a titolo di ulteriore acconto del maggior credito da esso vantato.
Considerato, poi, che detto accordo transattivo, finché, in vigore, non consentiva il decorrere della prescrizione vista la concordata rateizzazione dei pagamenti e la rinuncia agli altri crediti vantati dalla parte opposta, deve considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Rilevato, poi, che detto accordo può considerarsi risolto nel 2017, al momento dell'inadempimento del al pagamento di numerose Parte_1 rate, deve ritenersi che la prescrizione abbia iniziato a decorrere nuovamente da tale momento sia per il credito relativo alle cambiali che per gli altri crediti rinunciati dalla parte opposta nel caso di adempimento integrale dell'atto transattivo. Rilevato, quindi, che il decreto ingiuntivo è stato introdotto nel 2019, deve ritenersi che nessuno dei crediti vantati dalla parte opposta possa ritenersi prescritto. In riferimento all'eccezione di violazione del divieto di duplicazione dei titoli esecutivi e di conseguente violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., secondo parte opponente l'opposto era già munito di titoli esecutivi costituiti dai 10 pagherò cambiali, validamente protestati, per la cui esecuzione aveva successivamente notificato un formale atto di precetto al debitore. A tal riguardo, se è vero che ai sensi dell'art 63 del Regio Decreto n. 1669/1933 la cambiale costituisce ex se titolo esecutivo che non necessita di pag. 4 di 7 una sentenza o di un decreto ingiuntivo per esigere la soddisfazione del credito in essa incorporato, occorre tuttavia rilevare che è ormai assodato in giurisprudenza il principio in base al quale “non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione del titolo esecutivo” (Cass. Civile, Sez. III, n. 21768 del 28/08/2019). Peraltro, nel caso di specie, la parte opposta nona aveva dato seguito al precetto intercorso tra le parti, vista anche la transazione stipulata con la parte opponente, con conseguente successiva inefficacia dello stesso e prescrizione dell'azione cambiaria. Inoltre, nel caso di specie, l'azione proposta col ricorso nel giudizio monitorio era altresì volta all'accertamento di un credito che trovava fondamento anche in titoli diversi dalle cambiali;
inoltre sia l'azione cambiaria che l'azione causale possono anche essere esperite cumulativamente (Cass. Civile n. 4203 del 2002).
Ciò detto, va rilevato che dai bonifici di pagamento depositati da parte opponente si evince che egli abbia continuato ad effettuare a controparte (anche tramite la propria moglie) pagamenti ad estinzione del debito ingiunto.
Più in particolare, si rileva come i pagamenti nel frattempo effettuati dal come documentato, assommano ad euro 14.800,00 - Parte_1 compresi quelli già considerati in sede di concessione di provvisoria esecuzione a cui va aggiunto un precedente pagamento non calcolato di euro 250,00-.
Per quanto detto, risulta provato che residua un credito della parte opposta di euro 73.715,96 (88.765,96 – 15.050,00). In ultimo, circa la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da entrambe le parti dell'odierno giudizio, questo Tribunale ritiene che non ci siano elementi sufficienti per poter affermare la mala fede o la colpa grave di una di esse in considerazione della natura della vicenda, dunque, entrambe le domande avanzate in tal senso vanno rigettate.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenuto provato documentalmente il credito ingiunto così come ridotto nel suo ammontare per i successivi pagamenti intervenuti, ritenuti infondati i motivi di opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto nei limiti di euro 73.715,96.
In considerazione della sostanziale soccombenza della parte opponente, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. n.55/2014, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita,
pag. 5 di 7 contrariis reiectis, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale Civile di
Roma N.10030/2022 – NRG. 22123/2019 Pubblicata il 21/06/2022 –
Notificata con attestazione di conformità il 15/09/2022:
- Sospendere, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, l'esecutività della sentenza appellata N. 10030/2022 e del decreto ingiuntivo opposto N. 2413/2019;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dell'avverso diritto di credito fatto valere nel decreto ingiuntivo opposto n. 2413/2019, relativamente all'importo di Euro 12.766,96 o nella misura minore ritenuta di Giustizia. Per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'avverso diritto di credito, come vantato da nei Controparte_1 confronti di nella misura di Euro 61.199,00, ovvero nella Parte_1 misura ritenuta di Giustizia;
- Accertare e dichiarare la parziale carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del decreto ingiuntivo di pagamento opposto N. 2413/2019, limitatamente all'importo di Euro 12.766,96 o nella misura minore ritenuta di Giustizia. Per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'avverso diritto di credito, come vantato da nei confronti di nella misura di Euro Controparte_1 Parte_1
61.199,00 ovvero nella misura ritenuta di Giustizia;
- In caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ridurre comunque la sorte portata da detto decreto ingiuntivo al minor importo di Euro
61.199,00 ovvero nella misura ritenuta di Giustizia;
- Rigettare ogni avversa domanda;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara sin da ora antistatario, oltre alle spese generali, oltre iva e cpa come per Legge.”.
Ha resistito concludendo: “per il rigetto Controparte_1 dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese, competenze ed onorari dell'appellante anche in relazione della pretestuosità e palese infondatezza della impugnazione.”
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, l'appello è stato rinviato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/1/2025.
§ 4. – All'odierna udienza le parti rappresentavano di aver definito con transazione la controversia, formalizzavano rinuncia all'impugnazione con contestuale accettazione e con compensazione delle spese, chiedendo fosse disposta l'estinzione a norma dell'art. 306 c.p.c..
La Corte prende atto della rinuncia formalizzata dall'appellante nonché dell'accettazione dell'appellata, le quali determinano, a norma dell'art. 306 c.p.c., l'effetto estintivo.
pag. 6 di 7 Deve, pertanto, procedersi alla declaratoria di estinzione del processo con integrale compensazione delle spese secondo gli accordi intervenuti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.10030 del 22/06/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso in Roma il 24/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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