Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
Sentenza 8 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/09/2022, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2022
N. 01394/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2018, proposto da
Torre Castiglione Camping S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani n. 36;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota AOO_180/PROT - prot. n. 50561 del 10.8.2018 con cui la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente il preavviso ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, di « parere idrogeologico sfavorevole » per il progetto presentato dalla stessa Torre Castiglione Camping;
- del parere idrogeologico sfavorevole formatosi per silentium rispetto alla predetta comunicazione regionale ex art. 10- bis AOO_180/PROT (prot. n. 50561 del 10.8.2018), nella quale si legge che – decorsi i dieci giorni senza l’invio di memorie e documenti da parte degli interessati – « questa comunicazione varrà da diniego definitivo, senza l ’ ulteriore produzione di atti e la pratica verrà archiviata »;
- ove occorra, della nota prot. n. 6396 del 21.3.2018, con cui l’Amministrazione comunale di Porto Cesareo ha richiesto agli Enti interessati (ivi inclusa l’Amministrazione regionale, per quanto d’interesse) il rilascio dei pareri di competenza in relazione all’intervento proposto dalla ricorrente;
- ove occorra, della nota AOO_180/PROT - prot. n. 0019668 dell’11.4.2018 con cui l’Amministrazione Regionale ha richiesto alla ricorrente di fornire un’integrazione documentale;
nonché ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere:
- della Del. G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.3.2015), con cui la Regione Puglia ha approvato « il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) costituito dalla Relazione e dalle Norme Tecniche di Attuazione […] e dagli altri elaborati elencati » nella narrativa di quell’atto giuntale;
- del P.P.T.R. medesimo, nella parte in cui erroneamente individua un’area a bosco sui terreni di proprietà dalla ricorrente;
- dell’esito della valutazione delle osservazioni (la cui pubblicazione è stata deliberata con il gravato atto giuntale n. 176/’15 cit.) presentate nei confronti del P.P.T.R. adottato;
- di tutti gli altri atti relativi al procedimento di formazione del citato P.P.T.R.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Lecce e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.to P.L. Portaluri e avv.to G. Portaluri per la parte ricorrente, avv.to F. Zizzari per la Regione Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 30.10.2018 e ritualmente depositato in data 14.11.2018, la società ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva denominata “Campeggio Torre Castiglione” sita in Torre Lapillo (Porto Cesareo), ha adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui la Regione Puglia ha espresso parere idrogeologico sfavorevole al progetto presentato dalla stessa società per l’ampliamento della predetta struttura, nonché - ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere - degli atti, in epigrafe indicati, con cui la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (c.d. P.P.T.R.).
1.1. A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: “Violazione ed erronea applicazione del r.d.l. n. 3267/ ’ 23 nonché del r.d. n. 1126/ ’ 26. Violazione ed erronea applicazione del regol. reg. n. 9/ ’ 15. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 227/ ’ 01. Violazione ed erronea applicazione dell ’ art. 142, d.lgs. n. 42/ ’ 04. Eccesso di potere (travisamento dei fatti, difetto d ’ istruttoria, difetto di motivazione)” .
1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al gravame, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dello stesso.
1.3. Con istanza del 29.11.2021 la difesa regionale ha chiesto il rinvio dell’udienza di merito già fissata, in attesa dell’esito del giudizio iscritto al R.G. n. 998/2021, avente ad oggetto il diniego di rettifica ex art. 104 delle NTA del P.P.T.R. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con richiesta di eliminazione dalla cartografia del Piano Paesaggistico regionale del bene paesaggistico ‘bosco’ insistente sulle particelle per cui è causa.
2. Con atto del 2.12.2021 si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (ora Ministero della Transizione Ecologica), chiedendo che sia disposta la sua estromissione dal giudizio, in quanto avente ad oggetto la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione ha rilasciato parere idrogeologico sfavorevole.
2.1. Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti ed il Paesaggio per le Province di Taranto, Brindisi e Lecce, associandosi alla richiesta di rinvio avanzata dalla Regione Puglia in funzione della trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 998/2021 per connessione in parte oggettiva e soggettiva e per ragioni di economia processuale; in subordine, hanno chiesto dichiararsi la irricevibilità per tardività e la inammissibilità dell’impugnativa degli atti di pianificazione generale e dei loro antecedenti procedimentali.
2.2. Il Comune di Porto Cesareo, sebbene ritualmente evocato, è rimasto estraneo al giudizio.
2.3. Le parti hanno presentato, in vista dell’udienza di merito, documenti e memorie, anche in replica, ex art. 73 cod. proc. amm.
2.4. In particolare, la Regione Puglia con memorie di replica depositate il 23.12.2021 ha rappresentato di voler prescindere dall’istanza di rinvio già formulata e ha eccepito:
- la inammissibilità del ricorso per carenza dell’attualità dell’interesse all’azione, dovendo il parere regionale gravato, a suo dire, essere acquisito all’interno della conferenza di servizi, da indire a cura della Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 15, comma 1° L.R. Puglia n. 11/2001, con la conseguenza che esso non avrebbe alcuna valenza autonoma di carattere provvedimentale che possa arrestare il procedimento di VIA, da concludere mediante decisione finale da adottare sulla base delle posizioni prevalenti ex art. 14 L. n.241/1990;
- l’improcedibilità dell’impugnazione del P.P.T.R. e dell’attestazione di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR, essendo sopravvenuto il diniego di rettifica della cartografia sulla base di nuova ed ulteriore istruttoria, e comunque l’inammissibilità del gravame sugli atti predetti, stante l’omessa formulazione di specifico motivo sugli stessi, ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p.a.;
- l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione dei ridetti atti, poiché la conformazione del bene di proprietà della Torre Castiglione quale bosco ad opera della pianificazione paesaggistica regionale avrebbe dovuto essere impugnata, anche ai sensi dell’art. 1 della L.R. Puglia n. 25/1975, nei termini di decadenza decorrenti dalla pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del P.P.T.R.
2.5. Con ordinanza n. 178/2022 dell’1.2.2022, il Collegio ha disposto verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a, onde accertare “le caratteristiche idro-geomorfologiche delle aree oggetto del prefato parere regionale (caratterizzate dal vigente P.P.T.R. a bosco), avuto particolare riguardo al rapporto tra le opere progettate dalla ricorrente e la vegetazione che caratterizza quel bosco” e, a tal fine, ha nominato quale ausiliario il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce .
2.6. L’Organo incaricato della verificazione ha depositato la propria relazione e quindi, previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In limine litis, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vertendosi della legittimità di atti regionali rispetto ai quali alcuna forma di legittimazione passiva assume la predetta Amministrazione statale.
4. Sempre in via preliminare, reputa il Collegio che vada disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., sollevata dalla difesa regionale; invero, dagli atti di causa non risulta che il parere in questione sia stato acquisito in seno al modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 15, comma 1° L.R. n. 11/2001, sicché esso – incidendo in modo vincolante sull’esito negativo del procedimento per cui vi è causa – si appalesa quale atto concretamente ed immediatamente lesivo dell’interesse in questa sede fatto valere dalla società ricorrente; né, in ogni caso, questo Giudice può sostituirsi alla P.A. nella valutazione circa il tipo di procedimento da attivare in relazione alle caratteristiche morfologiche e dimensionali del sito.
5. È invece fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso quanto all’impugnativa del P.P.T.R. della Regione Puglia e dei relativi atti presupposti, stante la evidente tardività dello stesso in rapporto all’epoca di pubblicazione della Del. G.R. n. 176/2015 di approvazione del predetto atto di pianificazione generale, avvenuta sul B.U.R.P. n. 39 del 23.3.2015.
6. Dipoi, può prescindersi dall’esame delle ulteriori questioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti, perché il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
6.1. L’istante, con unico ed articolato motivo di ricorso, deduce i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto i profili sintomatici della carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che:
- l’Amministrazione Regionale non avrebbe analizzato quale sia la reale natura della vegetazione presente sull’area, né quali siano le concrete ed effettive ricadute delle opere sulla vegetazione ivi esistente e sui valori tutelati dal vincolo idrogeologico, in contrasto con il disposto di cui all’art. 26 Reg. Reg. Puglia n. 9/2015;
- la stessa P.A. avrebbe compiuto le proprie valutazioni su un piano astratto ed errato, ovvero sulla base delle risultanze del P.P.T.R., che individua sulle aree d’intervento un bosco, mentre, in realtà, le aree de quibus non potrebbero essere definite “ bosco ” dal punto di vista qualitativo, poiché presentano “solo un ’ alberata, principalmente monocolturale, irrigata artificialmente e totalmente priva di sottobosco” , come sostenuto nella relazione del consulente tecnico di parte, depositata in atti;
- conseguentemente sarebbe stato necessario un approfondimento istruttorio circa le reali caratteristiche idro-geomorfologiche dell’area in questione e della relativa vegetazione in concreto esistente, oltreché sui contenuti della relazione prodotta in sede procedimentale dalla parte interessata, volta a dimostrare la piena sostenibilità idro-geomorfologica dell’intervento;
- inoltre, il diniego impugnato avrebbe errato nel ritenere che gli interventi interessino le particelle 280, 928, 948 e 784 (cartografate nel PPTR come “coperte da bosco” ), omettendo di rilevare che alcuni degli interventi di ampliamento progettati ricadono sulle particelle n. 266 e 483, ove insistono attualmente le strutture destinate al Campeggio e per le quali neppure il P.P.T.R. prevede il bosco.
6.2. Così compendiate le doglianze attoree, osserva il Collegio, in linea generale, che:
- il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (“ Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ”), dopo aver previsto all’art. 1 che “ Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque ”, dispone all’art. 7 che “ Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all’art. 1 ”;
- il vincolo idrogeologico è un vincolo conformativo che limita l’uso di “ terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque ” (art. 2, comma 1 del Regolamento regionale pugliese 11 marzo 2015, n. 9 - “ Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” , sulla scorta delle analoghe disposizioni nazionali di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267) ed il relativo parere “è rilasciato ove non sia compromessa la stabilità del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare ” (cfr. art. 26 Reg. Reg. cit.);
- la disciplina settoriale in questione implica, in sostanza, un controllo puntuale dal punto di vista della stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico, al fine di evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare, in concreto, nocumento alla conservazione dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico; sicché le valutazioni della P.A. in subiecta materia devono essere sorrette da una concreta e compiuta verifica dell’incidenza delle opere sul vincolo in questione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 4 settembre 2014, n. 2291; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 1150 e giurisprudenza ivi citata - TAR Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2007, n. 2593; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 agosto 2005, n. 4122);
- per parte sua, l’art. 3, comma 3°, del D. Lgs. 3.4.2018, n. 34 delinea la definizione di bosco nei seguenti termini: “[...] sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento ”;
- la valutazione compiuta in subiecta materia dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse idrogeologico si caratterizza per un indubbio carattere discrezionale (si tratta, nella specie, di discrezionalità c.d. ‘ mista’ , in quanto incidente sia sulla verifica dei presupposti per l’applicazione delle norme di tutela - attraverso il ricorso a conoscenze tecniche specialistiche -, sia sull’assunzione delle determinazioni atte a meglio tutelare il valore normativamente protetto), con la conseguenza che in tanto l’Autorità giudiziaria potrà ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere, in quanto risulti con evidenza il carattere arbitrario ovvero irragionevole delle scelte all’uopo compiute dall’amministrazione, di guisa tale da risultare illegittime anche alla luce di un sindacato condotto soltanto ab externo .
7. Reputa il Collegio che, facendo applicazione delle coordinate normative ed ermeneutiche sopra tratteggiate, il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti da parte ricorrente.
7.1. Risulta dal tenore letterale del provvedimento impugnato che il Responsabile del Servizio Territoriale della Regione Puglia ha negato il rilascio del nulla-osta idrogeologico sulla base delle seguenti argomentazioni:
« Preso atto che dalla cartografia PPTR risultano coperte da bosco le superfici con i seguenti estremi catastali […] , che le opere proposte in progettazione consistono in: - piazzole di sosta per campeggiatori e stalli per case mobili provviste di altrettanti posti auto; - 3 blocchi servizi igienici; - strutture mobili di infermeria, videogiochi e per animatori; - pavimentazione adiacente a struttura preesistente; - riserva idrica e piscina.
Ritenuto che le strutture proposte abbiano effetti negativi sulle funzioni riconosciute ai boschi, in particolare la numerosità delle piazzole camping con i relativi posti auto, insieme alle altre opere pur indicate come mobili, anche se solo per il periodo estivo hanno un effetto di compattamento del terreno, di trauma e rottura delle radici più piccole degli alberi - che sono le più attive nell ’ assorbimento – con conseguente minore vitalità degli stessi e nel tempo, prematuro invecchiamento e morte, inoltre il continuo calpestio e gli inevitabili sfalci non consentono l ’ affermazione della vegetazione del sottobosco, che insieme alla componente arborea migliora la qualità idrologíca dei suoli (funzione di microlaminazione diffusa), che sostanzialmente aumenta la capacità di invaso (di immagazzinamento idrico) delle aree coperte da bosco; nonché migliora l ’ ancoraggio e la stabilizzazione dello strato del terreno maggiormente interessato da instabilità superficiali; aumenta la protezione dall ’ azione erosiva dalle piogge battenti e dai deflussi superficiali per mezzo della copertura e del sottobosco .
Il contenimento e l ’ eliminazione del sottobosco inoltre non permette al bosco la naturale evoluzione in relazione alle vicende climatiche ed edafiche del sito, destinando lo stesso a rarefarsi fino a scomparire, una volta che lo strato arboreo ha terminato il suo ciclo, tra l ’ altro la presenza massiccia e diffusa di persone snatura totalmente il bosco rendendolo una semplice alberata, ed invece è bosco perché è costituito non solo dagli alberi ma dall ’ insieme (ecologico) dei soggetti della cenosi di cui fanno anche parte specie erbacee, arbustive, arborescenti, insetti e vari componenti del regno animale, che evidentemente non possono traslocare durante i periodi estivi per poi riaffacciarsi nel resto dell ’ anno».
7.2. Orbene, a fronte di tale percorso argomentativo, le risultanze dell’istruttoria processuale hanno consentito di appurare che, in relazione all’area di proprietà della società ricorrente ricompresa nella particella catastale n. 270, vi è effettivamente un bosco e che le opere ivi previste contrastano con la funzione idrogeologica ad esso riconosciuta, ciò che rende legittimo il presupposto da cui ha preso le mosse il diniego qui contestato.
7.3. In particolare, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, a seguito della verificazione disposta da questo Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 178/2022, è emerso che « Gli interventi di ampliamento previsti sono … riconducibili sostanzialmente alle particelle n. 929 (per la gran parte della sua estensione) e n. 270 del foglio n. 14 del Comune di Porto Cesareo [...]. Con riferimento alla particella n. 929, classificata nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia come “bosco” per oltre la metà della sua superficie e come “area di rispetto dei boschi” per la restante parte, […] la tipologia di vegetazione presente, così come la sua distribuzione, […] NON rendono possibile nei fatti la classificazione di tale particella come bosco ai sensi della definizione di cui alla normativa vigente in materia, vale a dire l’art. 3 c. 3 del D. Lgs. n. 34/2018 - Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali (TUFF). Relativamente alla particella n. 270, identificata nel PPTR come area a bosco, si ritiene corretta tale classificazione dello strumento urbanistico regionale in quanto rispondente alla definizione di bosco di cui alla normativa sopra specificata”.
7.4. Il verificatore designato, Col. OR, ha congruamente argomentato le ragioni per cui la ridetta particella catastale n. 270 ha le caratteristiche proprie del bosco, nei termini seguenti: “ La predetta area è occupata da pineta di Pino d’Aleppo di origine artificiale, dell’età di circa 30 anni; al riguardo si ritiene necessario sottolineare come TUTTE le pinete salentine siano di origine artificiale e di struttura non dissimile a quella oggetto di verifica; in effetti in quasi tutte le opere di rimboschimento effettuate nello scorso secolo è stata utilizzata la stessa specie (il Pino d’Aleppo) presente sulla particella oggetto di verifica, che quindi non si discosta da tutte le altre aree boschive a pineta ”; in tal senso, egli ha posto in risalto che “ è proprio la specie utilizzata, nonché la sua piantumazione a pieno campo a rendere quel soprassuolo un ‘bosco’ e non un giardino ” ed ha ben chiarito come l’ingresso delle specie tipiche del sottobosco avvenga nella specie più lentamente, a causa della ripetuta azione dell’uomo, che va a contrastare la naturale evoluzione dell’ecosistema forestale (restando invece escluso che il sottobosco – come sostenuto dal CTP di parte ricorrente – si sia formato per il sesto d’impianto originariamente utilizzato, ovvero 6 x 6, anziché 3 x 2) .
7.5. Il Col OR ha quindi concluso nel senso che “… sono da ritenersi corrette le osservazioni della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale — Servizio Territoriale Le-Br, in merito alle conseguenze dell’intervento proposto sul suolo forestale, sia in termini di danneggiamento dell’apparato radicale superficiale, oltretutto in presenza di suolo piuttosto superficiale come nel caso di specie (All. n. 4 - Foto n. 9), sia per l’effetto di compattazione, che può essere definito come la compressione delle particelle del suolo in un volume minore a seguito della riduzione degli spazi esistenti tra le particelle stesse. Tale compattazione di norma si accompagna a cambiamenti significativi nelle proprietà strutturali e nel comportamento del suolo, nonché del suo regime termico e idrico, nell’equilibrio e nelle caratteristiche delle fasi liquide e gassose che lo compongono, ed i suoi effetti consistono sinteticamente in: 1) Riduzione della porosità; 2) Aumento della resistenza alla penetrazione; 3) Riduzione della capacità di infiltrazione dell’acqua e dell’aria; 4) Riduzione della crescita delle radici; 5) Asfissia radicale. I fenomeni predetti comportano un aumento del runoff superficiale (fenomeno di ruscellamento) e di conseguenza il potenziale innesco di fenomeni erosivi, per quanto la pendenza limitata non lasci presuppone possibili manifestazioni di rilevante entità ”.
8. Le conclusioni cui è giunto il verificatore, in quanto suffragate da sufficienti elementi scientifici e documentali, come si desume dalla visione delle foto in atti, sono pienamente condivise dal Collegio, in quanto scevre da erroneità o illogicità, oltre che correttamente rispondenti ai quesiti posti con la citata ordinanza.
8.1. Conseguentemente, la scelta operata dall’Amministrazione regionale risulta adottata all’esito di una valutazione discrezionale basata su di un iter logico che il Collegio ritiene non irragionevole e comunque non affetto da profili di implausibilità, tale da giustificare la sussistenza del profilo di eccesso di potere e da comportare il conseguente annullamento.
8.2. Ed invero, pur essendo emerso che la vegetazione presente in una delle due particelle interessate dal progetto de quo - ossia la particella n. 929 - è difforme dai canoni tipici del “ bosco ”, la verificazione espletata ha confermato la correttezza dell’accertamento operato dalla Regione Puglia in merito alla natura boschiva dell’altra particella - ossia la particella n. 270 -, ove è prevista la realizzazione di opere coessenziali ed inscindibili nella complessiva ottica progettuale (in particolare, nella particella n. 270 è prevista la realizzazione della gran parte delle piazzole di sosta per campeggiatori: cfr. allegato n. 8, depositato da parte ricorrente il 14.11.2018, ma si veda anche la planimetria di progetto di cui all’allegato n. 1, depositato della Regione in data 30.11.2021).
8.3. Del resto, proprio nel senso della unitarietà degli interventi previsti sulle due particella, depone la dichiarazione resa dalla difesa attorea, con cui è stato rappresentato “ l’interesse alla realizzazione del progetto su entrambe le particelle nn. 929 e 270 ” (v. verbale di udienza del 12.7.2022).
9. Nella specie, inoltre, non sussiste la denunciata erronea presupposizione, né il lamentato deficit istruttorio e motivazionale, giacché le valutazioni operate dalla Regione sono supportate da una compiuta verifica circa l’incidenza delle prospettate opere edilizie, in rapporto alle concrete caratteristiche idro-geomorfologiche dell’area caratterizzata a bosco e catastalmente identificata sub particella n. 270.
9.1. La verifica è stata operata analizzando puntualmente i concreti ed effettivi rischi per la stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico nella situazione concreta, mediante un corretto bilanciato esame della compatibilità e sostenibilità delle opere edilizie in questione con i valori che il vincolo intende tutelare (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 13 dicembre 2016, n. 1850).
9.2. In definitiva, la P.A. preposta alla tutela del vincolo idrogeologico ha correttamente preso le mosse dal presupposto che il P.P.T.R. individua sull’area ove è previsto l’intervento un bosco e, operando una valutazione in concreto delle opere a realizzarsi rispetto alla categorizzazione operata dallo strumento di pianificazione territoriale, ha congruamente e puntualmente motivato in ordine alle ragioni per cui la proposta progettuale pone in pericolo la stabilità idrogeologica dell’area di intervento.
10. Alla luce delle considerazioni suesposte, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione.
11. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della Regione Puglia e dell’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare; non vi è luogo a provvedere quanto alle altre parti, in quanto non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in parte lo dichiara irricevibile ed in parte lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Regione Puglia e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che liquida nella somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle predette parti resistenti.
Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; nulla per le altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO