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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9920 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10286/2024 emesso in data 15.07.2024 e pubblicato in data
24.07.2024
DA
C.F. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Davide Pollano e Jessica Matarrese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Torino, Via Luigi Colli n. 3 con indicazione di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi della L. 28 dicembre 2005 n. 263, agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guido Controparte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 3, con indicazione di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi della L. 28 dicembre 2005 n. 263, al numero telefax 02/70106880 e all'indirizzo pec Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza in data 27.11.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Nel merito, in via preliminare:
ACCERTARE che non sussiste la prova scritta rispetto alle richieste di provvisoria esecutorietà ed anzì la presente opposizione è interamente basata su prova scritta, nonché la contestata eccezione d'inadempimento impone un inversione dell'onere della prova in capo al professionista il quale dovrà dimostrare di aver svolto in primis ed in secundis di averla svolta correttamente l'obbligazione di regolare tenuta della contabilità.
Nel merito ACCERTARE l'inadempimento del rag. rispetto all'obbligazione di tenere la CP_1
contabilità della Società opponente, conseguentemente
DICHIARARE che, in forza del sopra accertato inadempimento, la nulla deve all'opposto, con Pt_1
riserva per la società di richiedere i danni patiti in separato giudizio. In ogni caso REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e domanda disattesa, per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti, nonché dei titoli dedotti e illustrati,
In via preliminare,
-dichiarare la nullità della procura ad litem depositata dalla parte opponente con l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto, rilevata altresì l'inottemperanza della parte opponente alla regolarizzare della procura entro il termine ex art. 182 c.p.c. concesso con ordinanza del 16/04/2025 dal
G.U., dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-per l'effetto, dichiarare, in via definitiva, esecutivo, ex art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto n.
10286/2024, R.G. 15584/2024 Tribunale di Milano;
-per l'effetto, altresì
In via pregiudiziale e nel merito, in via principale:
-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e comunque, Parte_1 rigettare tutte le domande proposte dalla parte opponente nei confronti del Rag. ; Controparte_1
Nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda che precede:
-respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo 10286/2024, R.G. 15584/2024
Tribunale di Milano, opposto, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
-respingere le domande tutte proposte dalla parte opponente, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti del Rag. ; Controparte_1
pagina 2 di 8 In ulteriore subordine, nel merito nel caso di anche solo parziale accoglimento delle domande dell'opponente, condannare per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti, nonché dei titoli dedotti e illustrati, l'opponente al pagamento Parte_1
in favore della parte opposta della complessiva somma capitale di euro 11.384,21, già al netto della ritenuta d'acconto, o a quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna nota pro forma allegate sub documenti nn. 2 e 3 fascicolo monitorio fino al saldo;
In ogni caso
-dato atto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, condannare a sanzione Parte_1
ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa;
-condannare l'opponente alla refusione integrale in favore dell'opposta delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre agli accessori di Legge.”
pagina 3 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07.10.2024, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 10286/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 15.07.2024 e pubblicato in data 24.07.2024, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore dell'odierno opposto, la somma di Euro 12.791.03, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale importo ritenuto dovuto dall'opposto nei confronti dell'opponente per i servizi resi dal primo nei confronti della seconda, durante il rapporto di consulenza professionale intercorso tra lo studio del rag. e CP_1 Parte_1
Opponendosi al decreto, chiedeva nel merito, in via preliminare di accertare l'assenza di Parte_1
prova scritta rispetto alle richieste di provvisoria esecutorietà, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e la contestata eccezione d'inadempimento una inversione dell'onere della prova in capo al professionista, il quale deve a sua volta dimostrare di aver svolto correttamente l'obbligazione di regolare tenuta della contabilità. Nel merito l'opponente chiedeva di accertare l'inadempimento del rag. rispetto all'obbligazione di tenuta della contabilità della Società opponente e, CP_1
conseguentemente, dichiarare che, in forza del ritenuto e accertato inadempimento, nulla Parte_1 deve all'opposto, con riserva per la società di richiedere i danni patiti in separato giudizio. In ogni caso chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità della procura ad litem depositata dalla parte opponente e, per l'effetto, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato da difensore privo di valida procura, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 2, 3 e 3 bis c.p.c., con ogni provvedimento conseguente;
chiedeva altresì di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta da perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
chiedeva altresì di respingere le domande tutte proposte dalla parte opponente, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti del Rag. e, in Controparte_1
via subordinata, nel merito, nel caso di anche solo di un parziale accoglimento delle domande dell'opponente, di condannare, per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti nella propria comparsa, nonché dei titoli dedotti e illustrati, l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_1 della complessiva somma capitale di Euro 11.384,21, già al netto della ritenuta d'acconto, o di quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna nota pro forma allegata, sub
pagina 4 di 8 documenti nn. 2 e 3 del fascicolo monitorio, fino al saldo. In ogni caso, dato atto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, chiedeva di condannare alla sanzione ex art. 96 c.p.c., Parte_1 da determinarsi in via equitativa e condannare l'opponente alla refusione integrale in favore dell'opposta delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre agli accessori di legge.
Con proprio provvedimento in data 12.02.2025 il giudice assegnatario, dott.ssa Simonetta Scirpo, visti l'art. 168 bis c.p.c. e l'art. 171 bis, III comma c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c. l'udienza in data 16.04.2025, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c. e delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente.
Alla prima udienza in data 16.04.2025 parte opposta si riportava alle proprie contestazioni relative alla procura rilasciata da controparte. Parte opponente chiedeva un termine per la regolarizzazione della procura, rilevando che quella in atti era stata utilizzata per poter accedere al fascicolo in esame. Parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e che la causa fosse rimessa in decisione, ritenendo i capitoli di prova dedotti da controparte inammissibili e irrilevanti. Parte opponente evidenziava come le contestazioni fossero circostanziate e riportate nell'atto di opposizione e si opponeva alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insistendo sull'ammissione delle prove dedotte nel proprio atto di citazione in opposizione.
Il giudice, alla luce delle contestazioni svolte in udienza dalle parti, concedeva a parte opponente un termine per la regolarizzazione della procura, invitava le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e rinviava la causa, per verificare l'esito delle trattative e l'avvenuta regolarizzazione della procura di parte opponente, all'udienza in data 15.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., precisando che all'udienza indicata sarebbe stata presa decisione anche in ordine alla concessione o meno della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025 il giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza in data 21.10.2025, per l'interrogatorio formale del sig. , invitando le Controparte_1
parti, qualora dovessero, nelle more, raggiungere un'intesa transattiva, a comunicarlo tempestivamente al giudice.
A seguito di istanza di parte convenuta opposta, telematicamente depositata in data 19.05.2025, il giudice, a parziale rettifica della propria ordinanza in data 19.05.2025, confermava la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, revocava l'ammissione della prova per interrogatorio formale del convenuto opposto e rinviava pagina 5 di 8 la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 27.11.2025, nel corso della quale parte opposta precisava le conclusioni come da note telematicamente depositate in data
26.11.2025 e il giudice, in assenza di parte opponente, ex art. 281 sexies c.p.c., si avvaleva del termine di cui al terzo comma del medesimo articolo per il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze dell'opposta - circa la richiesta, in via preliminare, della dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, vista la nullità della procura alle liti - devono essere accolte per le motivazioni di seguito esposte.
Parte opponente era stata invitata dal giudice a regolarizzare la procura ad litem e ciò non è avvenuto.
Si rileva che, se una parte non regolarizza una procura nel termine assegnato dal giudice, l'effetto è che la procura non è più sanabile e il processo può essere dichiarato nullo.
Il giudice è tenuto, in prima istanza, ad assegnare un termine per la regolarizzazione della procura in caso di vizi o mancanza della stessa. Se la parte non regolarizza entro il termine, la situazione non può essere sanata e il processo può essere considerato nullo. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in G.U. in data 17 ottobre 2022, n. 243 ha previsto la riformulazione dell'art. 182 c.p.c., il quale, al suo secondo comma, statuisce che quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Si tratta di una modifica della disposizione normativa: non solo è espressamente indicata l'ipotesi della
“mancanza della procura”, ma il vizio della nullità è riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. La nuova disposizione è entrata in vigore il 30 giugno 2023 e costituisce uno spartiacque con la disciplina attuale. L'intervento normativo costituisce ulteriore conferma della correttezza della linea interpretativa indicata dai giudici di legittimità nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 37434 del 21 dicembre 2022, secondo la quale l'art. 182, comma secondo, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti.
Si rileva che all'udienza in data 16.04.2025 il giudice aveva concesso a parte opponente termine sino al
09.05.2025 per la regolarizzazione della procura, aveva invitato le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e aveva rinviato la causa, per verificare l'esito delle trattative e l'avvenuta regolarizzazione della procura di parte opponente all'udienza in data 15.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Parte opponente non ha rispettato il termine perentorio del 09.05.2025, concesso dal giudice per la regolarizzazione della procura, avvenuta con il deposito telematico in data 15.05.2025. L'opponente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi decaduta dalla facoltà concessagli ex art. 182
c.p.c., essendo i vizi della procura e la nullità dell'atto di citazione non più sanabili dopo il decorso di tale termine.
Quanto alla domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria, avanzata dalla difesa della convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, si rileva che se ne ritengono insussistenti i presupposti, in quanto è necessario, ai fini della condanna per lite temeraria, che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto
- la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (danno che deve essere diverso e ulteriore rispetto alla necessità di resistere in giudizio, al quale pone rimedio l'art. 91 c.p.c.), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (vedasi Cass., 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30 giugno
2010 n. 15629). La mancata adesione dell'opponente all'invito alla procedura formulato dall'opposto, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato, bensì a favore della predetta parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come modificato dal D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 e le tabelle allegate, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione di memorie) e di quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone rigetta l'opposizione e per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 10286/2024 emesso in data 15.07.2024 e pubblicato in data 24.07.2024 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
pagina 7 di 8 2. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 3.287,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 22 Dicembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NZ ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10286/2024 emesso in data 15.07.2024 e pubblicato in data
24.07.2024
DA
C.F. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Davide Pollano e Jessica Matarrese ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Torino, Via Luigi Colli n. 3 con indicazione di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi della L. 28 dicembre 2005 n. 263, agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guido Controparte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Giuseppe Grandi n. 3, con indicazione di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi della L. 28 dicembre 2005 n. 263, al numero telefax 02/70106880 e all'indirizzo pec Email_3
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza in data 27.11.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Nel merito, in via preliminare:
ACCERTARE che non sussiste la prova scritta rispetto alle richieste di provvisoria esecutorietà ed anzì la presente opposizione è interamente basata su prova scritta, nonché la contestata eccezione d'inadempimento impone un inversione dell'onere della prova in capo al professionista il quale dovrà dimostrare di aver svolto in primis ed in secundis di averla svolta correttamente l'obbligazione di regolare tenuta della contabilità.
Nel merito ACCERTARE l'inadempimento del rag. rispetto all'obbligazione di tenere la CP_1
contabilità della Società opponente, conseguentemente
DICHIARARE che, in forza del sopra accertato inadempimento, la nulla deve all'opposto, con Pt_1
riserva per la società di richiedere i danni patiti in separato giudizio. In ogni caso REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e domanda disattesa, per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti, nonché dei titoli dedotti e illustrati,
In via preliminare,
-dichiarare la nullità della procura ad litem depositata dalla parte opponente con l'opposizione al decreto ingiuntivo e per l'effetto, rilevata altresì l'inottemperanza della parte opponente alla regolarizzare della procura entro il termine ex art. 182 c.p.c. concesso con ordinanza del 16/04/2025 dal
G.U., dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-per l'effetto, dichiarare, in via definitiva, esecutivo, ex art. 647 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto n.
10286/2024, R.G. 15584/2024 Tribunale di Milano;
-per l'effetto, altresì
In via pregiudiziale e nel merito, in via principale:
-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e comunque, Parte_1 rigettare tutte le domande proposte dalla parte opponente nei confronti del Rag. ; Controparte_1
Nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda che precede:
-respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo 10286/2024, R.G. 15584/2024
Tribunale di Milano, opposto, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
-respingere le domande tutte proposte dalla parte opponente, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti del Rag. ; Controparte_1
pagina 2 di 8 In ulteriore subordine, nel merito nel caso di anche solo parziale accoglimento delle domande dell'opponente, condannare per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti, nonché dei titoli dedotti e illustrati, l'opponente al pagamento Parte_1
in favore della parte opposta della complessiva somma capitale di euro 11.384,21, già al netto della ritenuta d'acconto, o a quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.lgs 231/02 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna nota pro forma allegate sub documenti nn. 2 e 3 fascicolo monitorio fino al saldo;
In ogni caso
-dato atto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, condannare a sanzione Parte_1
ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa;
-condannare l'opponente alla refusione integrale in favore dell'opposta delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre agli accessori di Legge.”
pagina 3 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 07.10.2024, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 10286/2024, emesso dal Tribunale di
Milano in data 15.07.2024 e pubblicato in data 24.07.2024, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore dell'odierno opposto, la somma di Euro 12.791.03, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale importo ritenuto dovuto dall'opposto nei confronti dell'opponente per i servizi resi dal primo nei confronti della seconda, durante il rapporto di consulenza professionale intercorso tra lo studio del rag. e CP_1 Parte_1
Opponendosi al decreto, chiedeva nel merito, in via preliminare di accertare l'assenza di Parte_1
prova scritta rispetto alle richieste di provvisoria esecutorietà, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e la contestata eccezione d'inadempimento una inversione dell'onere della prova in capo al professionista, il quale deve a sua volta dimostrare di aver svolto correttamente l'obbligazione di regolare tenuta della contabilità. Nel merito l'opponente chiedeva di accertare l'inadempimento del rag. rispetto all'obbligazione di tenuta della contabilità della Società opponente e, CP_1
conseguentemente, dichiarare che, in forza del ritenuto e accertato inadempimento, nulla Parte_1 deve all'opposto, con riserva per la società di richiedere i danni patiti in separato giudizio. In ogni caso chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità della procura ad litem depositata dalla parte opponente e, per l'effetto, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato da difensore privo di valida procura, nonché la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 nn. 2, 3 e 3 bis c.p.c., con ogni provvedimento conseguente;
chiedeva altresì di dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, di respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta da perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
chiedeva altresì di respingere le domande tutte proposte dalla parte opponente, come da conclusioni dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti del Rag. e, in Controparte_1
via subordinata, nel merito, nel caso di anche solo di un parziale accoglimento delle domande dell'opponente, di condannare, per i motivi in fatto e in diritto tutti esposti nella propria comparsa, nonché dei titoli dedotti e illustrati, l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, Parte_1 della complessiva somma capitale di Euro 11.384,21, già al netto della ritenuta d'acconto, o di quell'altra maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna nota pro forma allegata, sub
pagina 4 di 8 documenti nn. 2 e 3 del fascicolo monitorio, fino al saldo. In ogni caso, dato atto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, chiedeva di condannare alla sanzione ex art. 96 c.p.c., Parte_1 da determinarsi in via equitativa e condannare l'opponente alla refusione integrale in favore dell'opposta delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre agli accessori di legge.
Con proprio provvedimento in data 12.02.2025 il giudice assegnatario, dott.ssa Simonetta Scirpo, visti l'art. 168 bis c.p.c. e l'art. 171 bis, III comma c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c. l'udienza in data 16.04.2025, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c. e delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente.
Alla prima udienza in data 16.04.2025 parte opposta si riportava alle proprie contestazioni relative alla procura rilasciata da controparte. Parte opponente chiedeva un termine per la regolarizzazione della procura, rilevando che quella in atti era stata utilizzata per poter accedere al fascicolo in esame. Parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e che la causa fosse rimessa in decisione, ritenendo i capitoli di prova dedotti da controparte inammissibili e irrilevanti. Parte opponente evidenziava come le contestazioni fossero circostanziate e riportate nell'atto di opposizione e si opponeva alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, insistendo sull'ammissione delle prove dedotte nel proprio atto di citazione in opposizione.
Il giudice, alla luce delle contestazioni svolte in udienza dalle parti, concedeva a parte opponente un termine per la regolarizzazione della procura, invitava le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e rinviava la causa, per verificare l'esito delle trattative e l'avvenuta regolarizzazione della procura di parte opponente, all'udienza in data 15.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c., precisando che all'udienza indicata sarebbe stata presa decisione anche in ordine alla concessione o meno della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.05.2025 il giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza in data 21.10.2025, per l'interrogatorio formale del sig. , invitando le Controparte_1
parti, qualora dovessero, nelle more, raggiungere un'intesa transattiva, a comunicarlo tempestivamente al giudice.
A seguito di istanza di parte convenuta opposta, telematicamente depositata in data 19.05.2025, il giudice, a parziale rettifica della propria ordinanza in data 19.05.2025, confermava la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, revocava l'ammissione della prova per interrogatorio formale del convenuto opposto e rinviava pagina 5 di 8 la causa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 27.11.2025, nel corso della quale parte opposta precisava le conclusioni come da note telematicamente depositate in data
26.11.2025 e il giudice, in assenza di parte opponente, ex art. 281 sexies c.p.c., si avvaleva del termine di cui al terzo comma del medesimo articolo per il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze dell'opposta - circa la richiesta, in via preliminare, della dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, vista la nullità della procura alle liti - devono essere accolte per le motivazioni di seguito esposte.
Parte opponente era stata invitata dal giudice a regolarizzare la procura ad litem e ciò non è avvenuto.
Si rileva che, se una parte non regolarizza una procura nel termine assegnato dal giudice, l'effetto è che la procura non è più sanabile e il processo può essere dichiarato nullo.
Il giudice è tenuto, in prima istanza, ad assegnare un termine per la regolarizzazione della procura in caso di vizi o mancanza della stessa. Se la parte non regolarizza entro il termine, la situazione non può essere sanata e il processo può essere considerato nullo. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, pubblicato in G.U. in data 17 ottobre 2022, n. 243 ha previsto la riformulazione dell'art. 182 c.p.c., il quale, al suo secondo comma, statuisce che quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Si tratta di una modifica della disposizione normativa: non solo è espressamente indicata l'ipotesi della
“mancanza della procura”, ma il vizio della nullità è riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. La nuova disposizione è entrata in vigore il 30 giugno 2023 e costituisce uno spartiacque con la disciplina attuale. L'intervento normativo costituisce ulteriore conferma della correttezza della linea interpretativa indicata dai giudici di legittimità nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 37434 del 21 dicembre 2022, secondo la quale l'art. 182, comma secondo, c.p.c., non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti.
Si rileva che all'udienza in data 16.04.2025 il giudice aveva concesso a parte opponente termine sino al
09.05.2025 per la regolarizzazione della procura, aveva invitato le parti ad intraprendere ipotesi transattive della vertenza e aveva rinviato la causa, per verificare l'esito delle trattative e l'avvenuta regolarizzazione della procura di parte opponente all'udienza in data 15.05.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 6 di 8 Parte opponente non ha rispettato il termine perentorio del 09.05.2025, concesso dal giudice per la regolarizzazione della procura, avvenuta con il deposito telematico in data 15.05.2025. L'opponente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi decaduta dalla facoltà concessagli ex art. 182
c.p.c., essendo i vizi della procura e la nullità dell'atto di citazione non più sanabili dopo il decorso di tale termine.
Quanto alla domanda di condanna dell'opponente per lite temeraria, avanzata dalla difesa della convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, si rileva che se ne ritengono insussistenti i presupposti, in quanto è necessario, ai fini della condanna per lite temeraria, che l'istante deduca e dimostri – ciò che nel caso di specie non è accaduto
- la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (danno che deve essere diverso e ulteriore rispetto alla necessità di resistere in giudizio, al quale pone rimedio l'art. 91 c.p.c.), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (vedasi Cass., 15 aprile 2013, n. 9080; Cass. civ. 30 giugno
2010 n. 15629). La mancata adesione dell'opponente all'invito alla procedura formulato dall'opposto, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato, bensì a favore della predetta parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il D.M. 10.3.2014 n.55 come modificato dal D.M. 37/2018 in vigore dal 27.4.2018 e le tabelle allegate, con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione di memorie) e di quella decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c. così dispone rigetta l'opposizione e per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 10286/2024 emesso in data 15.07.2024 e pubblicato in data 24.07.2024 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dei medesimi importi ingiunti in sede monitoria;
pagina 7 di 8 2. condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 3.287,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege.
Così deciso, in Milano, 22 Dicembre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
NZ ON
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