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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZARBIN IM e Parte_1 P.IVA_1
LI IM presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Cavour n. 12 è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI ROBERTA CP_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Monza (MB), via Giulini n. 7, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
e
(P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti SARA BARBARA e CP_2 P.IVA_2 POZZOLI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORGI MARIANNA sito in Livorno, viale Italia n. 219
ZO AT
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Posta in decisione all'udienza del 17.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 per parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento col quale il Giudice dell'Esecuzione ha ridotto ad 1/8 (un ottavo) Contr l'importo dello stipendio mensile dovuto dal terzo pignorato El. (C.F./P.IVA CP_4
) in persona del suo legale rappresentante “pro-tempore” con sede in 20135 Milano – P.IVA_2
Piazzale Medaglie D'Oro, 1 – al debitore esecutato (C.F. CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Livorno – Via Borra, 26 – presso lo Studio dell'Avv. Felice VIVO ed assegnato alla creditrice procedente con l'ordinanza emessa in data 27 giugno Parte_1
2022, assegnare alla creditrice procedente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante “pro-tempore”, ex art. 545 C.P.C., 1/5 (un quinto) dello stipendio mensile e del TFR Contr dovuto al debitore esecutato dal terzo pignorato El. in persona del CP_1 CP_4 suo legale rappresentante “pro-tempore” con sede in 20135 Milano – Piazzale Medaglie D'Oro, 1 – a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e fino a concorrenza delle somme tutte indicate nella nota di precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva R.G.E. 309/2022 in
€ 12.448,47 oltre interessi e le spese della procedura medesima come già liquidate in misura di € 1.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA ed € 218,67 per anticipazioni non imponibili (comprensive delle spese di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi pari ad € 52,67 come da nota di precisazione del credito riconosciuta come corretta dallo stesso debitore esecutato), oltre le spese della procedura promossa ex art. 617 C.P.C., quelle del presente giudizio e le successive occorrende. Con condanna del debitore esecutato ex art. 96 C.P.C. per aver resistito con mala fede e colpa grave alla luce delle argomentazioni ex adverso esposte nell'atto datato 8 novembre 2022”. per parte convenuta opposta: “Si insiste affinché l'Il.mo Tribunale adito: accertato e dichiarato il diritto del creditore procedente secondo le emergenze di causa, rigetti la domanda di condanna ex art.
96 C.p.c. formulata dal creditore procedente non potendosi ravvisare né colpa né mala fede nell'istanza del debitore ed essendo la deduzione stata riportata in una mera istanza (peraltro ritenuta accoglibile in prima battuta dal G.E. non certo per quanto affermato in merito all'erronea trattenuta del terzo). Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del presente giudizio.” per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Accertare e dichiarare che a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, ha operato sullo Controparte_2 stipendio mensile netto percepito dal dipendente sig. , con decorrenza dal febbraio 2022 CP_1 sino all'ordinanza di assegnazione delle somme, la trattenuta di legge, in luogo di quella di 1/8, pari ad € 250,00, che il debitore esecutato afferma di aver subito;
Accertare la somma complessivamente assegnata alla creditrice procedente quanto a capitale, interessi, spese di procedura Parte_1 ed anticipazioni, onde consentire alla terza pignorata di operare in modo corretto le Controparte_2 trattenute mensili sullo stipendio del sig. , sino a completa soddisfazione del credito CP_1 della creditrice procedente. Con vittoria di competenze e spese di causa oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. 309/2022, promossa dalla Parte_1
nei confronti del debitore , accogliendo la richiesta del debitore, che
[...] CP_1 costituendosi aveva concluso nel seguente modo: “... il Giudice dell'Esecuzione, previa eventuale audizione delle parti disponga con ordinanza la assegnazione al creditore procedente, salvo esazione, delle somme già accantonate dal terzo pignorato previo conguaglio, come da precisazione del credito, pagina 2 di 9 e successivamente la somma di € 250,00 mensili, pari ad 1/8, autorizzando le relative trattenute, nonché 1/5 del T.F.R. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro”, con ordinanza del 27 giugno 2022 il G.d.E così provvedeva:
“Rilevato che il credito azionato da nei confronti del debitore Parte_1 Parte_2 ad € 12.448,27 sulla base dell'atto di precetto;
[...] ritenuto che, pertanto, debba disporsi l'assegnazione delle somme nella ridotta percentuale di 1/8 tenuto conto della condizione in cui versa il debitore;
ritenuto altresì che debbano liquidarsi le spese di esecuzione;
vista la dichiarazione del terzo pignorato versata in atti: visto l'art. 533 c.p.c.
AS
In favore del creditore procedente un ottavo (1/8) della somma mensilmente dovuta a titolo di stipendio
e TFR dal terzo al debitore, tutto sino alla concorrenza della somma di € 12.448,27 dovuta sulla base dell'atto di precetto, oltre interessi nella misura di legge e della somma € 1.336,00 quali spese legali della procedura, oltre € 166,00 quali anticipazioni della presente procedura per iscrizione a ruolo oltre spese di notifica del precetto e del pignoramento, oltre iva e cpa, spese successive ed occorrende, oltre al rimborso al 15%”.
1.1 Avverso tale ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la Parte_1
[...]
A fondamento della stessa l'opponente faceva valere i seguenti motivi:
a) la violazione dell'art. 545 c.p.c., in quanto il G.d.E. aveva, discrezionalmente e senza motivazione alcuna, individuato la quota pignorabile di stipendio e TFR nella ridotta percentuale di 1/8, anziché in quella di Legge fissata in 1/5, richiamando a supporto di tale motivo di opposizione l'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale che esclude un qualsiasi potere discrezionale in capo al
Giudice dell'esecuzione nella determinazione della percentuale di pignorabilità, rientrando la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore.
b) l'ordinanza del 27.6.2022 è affetta da vizio di ultra petizione in quanto il G.d.E. ha assegnato alla creditrice procedente la misura di 1/8 sia dello stipendio che del TFR mentre nell'istanza depositata dal in data 23.6.2022 questi aveva chiesto che del TFR venisse assegnata la misura di Legge di CP_1
1/5.
Chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.
1.2. Il G.d.E. con ordinanza del 16.5.2023 così provvedeva:
pagina 3 di 9 “Il Giudice dott. Sara Micheletti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2022, ritenuta presumibilmente fondata l'opposizione in punto di assenza di potere discrezionale del Giudice dell'esecuzione nella determinazione della quota di stipendio pignorabile alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale;
P.Q.M
Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 27.6.22 in ordine alla pignorabilità dello stipendio nella misura di 1/8, individuando in 1/5 la misura del pignoramento dello stipendio e del TFR. Assegna alle parti termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo pena l'inammissibilità.”.
1.3 Con atto di citazione notificato il 21.6.2023 la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
introducendo il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. CP_1
A fondamento della domanda proposta in tale giudizio la creditrice procedente rilevava nuovamente la violazione da parte del G.d.E. del dettato normativo dell'art. 545 c.p.c. richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno.
Rilevava altresì nuovamente il vizio di ultra petizione da cui sarebbe stata affetta l'ordinanza di assegnazione del G.d.E. del 27.6.2022.
Denunciava, infine, una responsabilità processuale del debitore esecutato il quale, con le sue dichiarazioni mendaci (in particolare ci si riferisce qui all'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione del 23.6.2022 “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di CP_2 quanto dedotto dal titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di
1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)”, sub doc. 2, all. attore) avrebbe influenzato e indotto in errore il G.d.E. integrando, tale comportamento, la fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
1.4 Si costituiva in giudizio il debitore esecutato, , chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla creditrice procedente.
1.5 All'udienza del 14.9.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione del presente procedimento, ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, concedeva termine all'opponente per procedere alla suddetta integrazione.
1.6 Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si costituiva , che CP_2
contestava in toto quanto affermato dal debitore esecutato in sede di procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Livorno iscritta RGE n. 309/2022 e soprattutto l'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione di 1/8 dello stipendio depositata in data 23.6.2022 dal in base alla CP_1
pagina 4 di 9 quale “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di quanto dedotto dal CP_2 titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di 1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)” (cfr. doc. 2, all. attrice). La rilevava che, Controparte_2 una volta ricevuto l'atto di pignoramento, aveva operato la trattenuta di legge (id est, 1/5) sulla retribuzione mensile netta erogata al dipendente e che aveva provveduto a ridurre la CP_1 trattenuta sullo stipendio solo a seguito della notifica dell'ordinanza del giugno 2022, nella quale il
G.d.E. assegnava alla creditrice procedente 1/8 della somma mensilmente dovuta a titolo di stipendio e di TFR. Chiedeva, dunque, accertarsi la correttezza del suo operato e di individuare l'ammontare corretto delle somme assegnate alla creditrice.
2. La opposizione de qua merita accoglimento.
Il principale motivo di opposizione proposto dall'odierna attrice opponente riguarda la corretta individuazione della quota pignorabile dello stipendio e del TFR del debitore esecutato stante CP_1
l'asserito errore commesso dal G.d.E nella determinazione della stessa nella misura di 1/8.
Sul punto, costituisce un principio ormai noto quello per cui il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato è sottratto alla discrezionalità del Giudice, posto che trattasi di un bilanciamento operato dal Legislatore, come tale rientrante nel suo potere costituzionalmente insindacabile, così come precisato dal Giudice delle Leggi con l'Ordinanza n. 225/2002, con la quale ha statuito che “[…] è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…]il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma, c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”;
Aggiungendo peraltro “[…] che il diritto alla salute del singolo e le particolari esigenze individuali devono essere assicurate ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell'assistenza sanitaria
o attraverso quelli dell'assistenza generale e non possono essere addossati, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto ad una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo”.
Riconfermando poi lo stesso principio nella più recente sentenza n. 248/2015, nella quale si legge che
“Con riguardo alla pretesa illegittimità della norma perché inidonea a garantire al lavoratore i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 20 del
pagina 5 di 9 1968) che lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con
l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi «contenendo in limiti angusti la somma pignorabile [e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione]: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state “parificate” situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più esigui»”.
Alla luce della copiosa giurisprudenza intervenuta sulla materia in esame, è ormai pacifico che è il legislatore stesso che, operando una scelta equilibrata, bilancia l'esigenza di tutela del credito ex art. 24 della Costituzione con la garanzia dei mezzi adeguati all'esigenze di vita ex art. 38 Cost. e lo fa mediante la previsione di “un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto”, frutto della sua discrezionalità.
Dunque, in ossequio al più generale principio di matrice costituzionale che sancisce la separazione dei poteri, non rientra nel potere di Giudicante, ma in quello discrezionale e costituzionalmente insindacabile del Legislatore, individuare in concreto l'ammontare della parte di stipendio idonea ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.
Ne discende, pertanto, che il G.d.E. deve limitarsi a quanto disposto dalla citata normativa, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale.
In conclusione, l'opposizione merita accoglimento stante l'accertato errore da parte del G.d.E. nell'individuazione della quota pignorabile non solo dello stipendio ma anche del TFR, nonostante che, con riferimento a tale ultima posta, nell'istanza di assegnazione depositata del 23.06.2022 il debitore esecutato avesse fatto espresso riferimento alla quota di 1/5.
Pertanto la ordinanza di assegnazione del 27.6.2022 deve essere corretta nella parte in cui ha assegnato
1/8 e non 1/5 della somma dovuta a titolo di stipendio e TFR dal terzo al debitore, essendo la stessa, nel resto, corretta e dunque da confermare.
3. Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva l'assoluta correttezza delle trattenute operate dal terzo pignorato sullo stipendio del debitore esecutato in quanto risulta provato, attraverso Controparte_2
la documentazione versata in atti, che lo stesso abbia operato prima conformemente a quanto indicato nell'atto di pignoramento e poi conformemente alle indicazioni impartite con l'ordinanza di assegnazione del 27.06.2022.
pagina 6 di 9 4. Parte attrice ha altresì chiesto la condanna del a risarcirle i danni ai sensi dell'art 96 c.p.c.. CP_1
Tale domanda deve essere qualificata come domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. avendo la parte attrice fatto riferimento alla mala fede ed alla colpa grave che caratterizzano tale tipo di responsabilità.
Tale domanda deve essere rigettata.
4.1 L'art. 96 comma 1 c.p.c. prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. La fattispecie risarcitoria dell'art. 96 comma 1 punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave. In ordine ai requisiti richiesti dalla norma, oltre al requisito oggettivo ed imprescindibile costituito dalla soccombenza, è inoltre richiesto il requisito soggettivo della mala fede, la quale
(secondo la definizione maggiormente diffusa) consiste nella consapevolezza del proprio torto oppure nella consapevolezza di agire slealmente, o della colpa grave, la quale consiste nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. Tuttavia l'accertamento di tale elemento soggettivo non
è sufficiente per poter accogliere la domanda ex art 96 comma 1 c.p.c.. Tale condotta, tenuta dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, deve avere causato un danno risarcibile alla parte che risulta vittoriosa nel procedimento. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 15/04/2013, n. 9080).
Nel caso di specie, seppur è vero che l'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione in base alla quale “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di quanto dedotto dal CP_2 titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di 1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)” è stata smentita dalle copiose comunicazioni intercorrenti fra la creditrice procedente e il terzo pignorato (cfr. docc. 8, 9 e 10, all. attrice), e sebbene l'avere chiesto la assegnazione del credito retributivo nei limiti di 1/8 integra sicuramente un profilo di colpa grave alla luce del chiaro tenore letterale dell'art 545 c.p.c. e della costante giurisprudenza del giudice delle leggi cui si è fatto riferimento, tuttavia, la domanda non può essere accolta in difetto di allegazione da parte della opponente degli elementi di fatto sulla base dei quali liquidare il danno lamentato.
pagina 7 di 9 Costituisce infatti principio costantemente affermato (cfr. solo da ultimo Cass. 15175/2023, ma si vedano anche Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass.
27/10/2015, n. 21798) quello secondo cui mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; né assume rilievo la circostanza secondo cui il danno da lite temeraria può essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato.
In definitiva pertanto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento nel caso di specie non avendo parte attrice provato di avere subito un danno per la condotta di parte convenuta, né comunque allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
5. Le spese di lite, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della attività effettivamente espletata, del fatto che non vi è stata alcuna attività istruttoria costituenda e che la trattazione è stata meramente riproduttiva delle difese già svolte, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 accoglie l'opposizione in esame proposta da e di conseguenza, a parziale modifica Parte_1
della ordinanza del G.d.E del 27.6.2022, che nel resto conferma, assegna alla creditrice procedente in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 1/5 (un quinto) dello Parte_1
stipendio mensile e del TFR dovuto al debitore esecutato dal terzo pignorato CP_1
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
rigetta la domanda proposta da ex art. 96, comma 1 c.p.c.; Parte_1 condanna a rifondere alla le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
196,90 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
condanna a rifondere alla le spese di lite che si liquidano in € CP_1 CP_2
800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Livorno, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1797/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ZARBIN IM e Parte_1 P.IVA_1
LI IM presso il cui studio sito in Livorno, Piazza Cavour n. 12 è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRESPI ROBERTA CP_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Monza (MB), via Giulini n. 7, ha eletto domicilio
CONVENUTO OPPOSTO
e
(P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti SARA BARBARA e CP_2 P.IVA_2 POZZOLI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIORGI MARIANNA sito in Livorno, viale Italia n. 219
ZO AT
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
Posta in decisione all'udienza del 17.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 per parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento col quale il Giudice dell'Esecuzione ha ridotto ad 1/8 (un ottavo) Contr l'importo dello stipendio mensile dovuto dal terzo pignorato El. (C.F./P.IVA CP_4
) in persona del suo legale rappresentante “pro-tempore” con sede in 20135 Milano – P.IVA_2
Piazzale Medaglie D'Oro, 1 – al debitore esecutato (C.F. CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Livorno – Via Borra, 26 – presso lo Studio dell'Avv. Felice VIVO ed assegnato alla creditrice procedente con l'ordinanza emessa in data 27 giugno Parte_1
2022, assegnare alla creditrice procedente in persona del suo legale Parte_1 rappresentante “pro-tempore”, ex art. 545 C.P.C., 1/5 (un quinto) dello stipendio mensile e del TFR Contr dovuto al debitore esecutato dal terzo pignorato El. in persona del CP_1 CP_4 suo legale rappresentante “pro-tempore” con sede in 20135 Milano – Piazzale Medaglie D'Oro, 1 – a far data dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi e fino a concorrenza delle somme tutte indicate nella nota di precisazione del credito depositata nella procedura esecutiva R.G.E. 309/2022 in
€ 12.448,47 oltre interessi e le spese della procedura medesima come già liquidate in misura di € 1.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA ed € 218,67 per anticipazioni non imponibili (comprensive delle spese di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi pari ad € 52,67 come da nota di precisazione del credito riconosciuta come corretta dallo stesso debitore esecutato), oltre le spese della procedura promossa ex art. 617 C.P.C., quelle del presente giudizio e le successive occorrende. Con condanna del debitore esecutato ex art. 96 C.P.C. per aver resistito con mala fede e colpa grave alla luce delle argomentazioni ex adverso esposte nell'atto datato 8 novembre 2022”. per parte convenuta opposta: “Si insiste affinché l'Il.mo Tribunale adito: accertato e dichiarato il diritto del creditore procedente secondo le emergenze di causa, rigetti la domanda di condanna ex art.
96 C.p.c. formulata dal creditore procedente non potendosi ravvisare né colpa né mala fede nell'istanza del debitore ed essendo la deduzione stata riportata in una mera istanza (peraltro ritenuta accoglibile in prima battuta dal G.E. non certo per quanto affermato in merito all'erronea trattenuta del terzo). Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese del presente giudizio.” per la terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Accertare e dichiarare che a seguito della notifica dell'atto di pignoramento, ha operato sullo Controparte_2 stipendio mensile netto percepito dal dipendente sig. , con decorrenza dal febbraio 2022 CP_1 sino all'ordinanza di assegnazione delle somme, la trattenuta di legge, in luogo di quella di 1/8, pari ad € 250,00, che il debitore esecutato afferma di aver subito;
Accertare la somma complessivamente assegnata alla creditrice procedente quanto a capitale, interessi, spese di procedura Parte_1 ed anticipazioni, onde consentire alla terza pignorata di operare in modo corretto le Controparte_2 trattenute mensili sullo stipendio del sig. , sino a completa soddisfazione del credito CP_1 della creditrice procedente. Con vittoria di competenze e spese di causa oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al R.G.E. 309/2022, promossa dalla Parte_1
nei confronti del debitore , accogliendo la richiesta del debitore, che
[...] CP_1 costituendosi aveva concluso nel seguente modo: “... il Giudice dell'Esecuzione, previa eventuale audizione delle parti disponga con ordinanza la assegnazione al creditore procedente, salvo esazione, delle somme già accantonate dal terzo pignorato previo conguaglio, come da precisazione del credito, pagina 2 di 9 e successivamente la somma di € 250,00 mensili, pari ad 1/8, autorizzando le relative trattenute, nonché 1/5 del T.F.R. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro”, con ordinanza del 27 giugno 2022 il G.d.E così provvedeva:
“Rilevato che il credito azionato da nei confronti del debitore Parte_1 Parte_2 ad € 12.448,27 sulla base dell'atto di precetto;
[...] ritenuto che, pertanto, debba disporsi l'assegnazione delle somme nella ridotta percentuale di 1/8 tenuto conto della condizione in cui versa il debitore;
ritenuto altresì che debbano liquidarsi le spese di esecuzione;
vista la dichiarazione del terzo pignorato versata in atti: visto l'art. 533 c.p.c.
AS
In favore del creditore procedente un ottavo (1/8) della somma mensilmente dovuta a titolo di stipendio
e TFR dal terzo al debitore, tutto sino alla concorrenza della somma di € 12.448,27 dovuta sulla base dell'atto di precetto, oltre interessi nella misura di legge e della somma € 1.336,00 quali spese legali della procedura, oltre € 166,00 quali anticipazioni della presente procedura per iscrizione a ruolo oltre spese di notifica del precetto e del pignoramento, oltre iva e cpa, spese successive ed occorrende, oltre al rimborso al 15%”.
1.1 Avverso tale ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la Parte_1
[...]
A fondamento della stessa l'opponente faceva valere i seguenti motivi:
a) la violazione dell'art. 545 c.p.c., in quanto il G.d.E. aveva, discrezionalmente e senza motivazione alcuna, individuato la quota pignorabile di stipendio e TFR nella ridotta percentuale di 1/8, anziché in quella di Legge fissata in 1/5, richiamando a supporto di tale motivo di opposizione l'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale che esclude un qualsiasi potere discrezionale in capo al
Giudice dell'esecuzione nella determinazione della percentuale di pignorabilità, rientrando la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l'entità di detta limitazione nel potere costituzionalmente insindacabile del legislatore.
b) l'ordinanza del 27.6.2022 è affetta da vizio di ultra petizione in quanto il G.d.E. ha assegnato alla creditrice procedente la misura di 1/8 sia dello stipendio che del TFR mentre nell'istanza depositata dal in data 23.6.2022 questi aveva chiesto che del TFR venisse assegnata la misura di Legge di CP_1
1/5.
Chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.
1.2. Il G.d.E. con ordinanza del 16.5.2023 così provvedeva:
pagina 3 di 9 “Il Giudice dott. Sara Micheletti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/12/2022, ritenuta presumibilmente fondata l'opposizione in punto di assenza di potere discrezionale del Giudice dell'esecuzione nella determinazione della quota di stipendio pignorabile alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale;
P.Q.M
Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 27.6.22 in ordine alla pignorabilità dello stipendio nella misura di 1/8, individuando in 1/5 la misura del pignoramento dello stipendio e del TFR. Assegna alle parti termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo pena l'inammissibilità.”.
1.3 Con atto di citazione notificato il 21.6.2023 la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
introducendo il giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. CP_1
A fondamento della domanda proposta in tale giudizio la creditrice procedente rilevava nuovamente la violazione da parte del G.d.E. del dettato normativo dell'art. 545 c.p.c. richiamando copiosa giurisprudenza a sostegno.
Rilevava altresì nuovamente il vizio di ultra petizione da cui sarebbe stata affetta l'ordinanza di assegnazione del G.d.E. del 27.6.2022.
Denunciava, infine, una responsabilità processuale del debitore esecutato il quale, con le sue dichiarazioni mendaci (in particolare ci si riferisce qui all'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione del 23.6.2022 “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di CP_2 quanto dedotto dal titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di
1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)”, sub doc. 2, all. attore) avrebbe influenzato e indotto in errore il G.d.E. integrando, tale comportamento, la fattispecie di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
1.4 Si costituiva in giudizio il debitore esecutato, , chiedendo il rigetto della domanda di CP_1
condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla creditrice procedente.
1.5 All'udienza del 14.9.2023 il giudice al tempo designato alla trattazione del presente procedimento, ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, concedeva termine all'opponente per procedere alla suddetta integrazione.
1.6 Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, si costituiva , che CP_2
contestava in toto quanto affermato dal debitore esecutato in sede di procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Livorno iscritta RGE n. 309/2022 e soprattutto l'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione di 1/8 dello stipendio depositata in data 23.6.2022 dal in base alla CP_1
pagina 4 di 9 quale “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di quanto dedotto dal CP_2 titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di 1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)” (cfr. doc. 2, all. attrice). La rilevava che, Controparte_2 una volta ricevuto l'atto di pignoramento, aveva operato la trattenuta di legge (id est, 1/5) sulla retribuzione mensile netta erogata al dipendente e che aveva provveduto a ridurre la CP_1 trattenuta sullo stipendio solo a seguito della notifica dell'ordinanza del giugno 2022, nella quale il
G.d.E. assegnava alla creditrice procedente 1/8 della somma mensilmente dovuta a titolo di stipendio e di TFR. Chiedeva, dunque, accertarsi la correttezza del suo operato e di individuare l'ammontare corretto delle somme assegnate alla creditrice.
2. La opposizione de qua merita accoglimento.
Il principale motivo di opposizione proposto dall'odierna attrice opponente riguarda la corretta individuazione della quota pignorabile dello stipendio e del TFR del debitore esecutato stante CP_1
l'asserito errore commesso dal G.d.E nella determinazione della stessa nella misura di 1/8.
Sul punto, costituisce un principio ormai noto quello per cui il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato è sottratto alla discrezionalità del Giudice, posto che trattasi di un bilanciamento operato dal Legislatore, come tale rientrante nel suo potere costituzionalmente insindacabile, così come precisato dal Giudice delle Leggi con l'Ordinanza n. 225/2002, con la quale ha statuito che “[…] è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…]il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma, c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”;
Aggiungendo peraltro “[…] che il diritto alla salute del singolo e le particolari esigenze individuali devono essere assicurate ai non abbienti, o comunque ai soggetti bisognosi di cure o di prestazioni di particolare onere, attraverso gli istituti e gli strumenti dello specifico settore dell'assistenza sanitaria
o attraverso quelli dell'assistenza generale e non possono essere addossati, come obbligo costituzionalmente vincolante, a carico del generico creditore, portatore di un diritto ad una prestazione pecuniaria, giurisdizionalmente accertato attraverso un titolo esecutivo”.
Riconfermando poi lo stesso principio nella più recente sentenza n. 248/2015, nella quale si legge che
“Con riguardo alla pretesa illegittimità della norma perché inidonea a garantire al lavoratore i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenza n. 20 del
pagina 5 di 9 1968) che lo scopo dell'art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con
l'esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un'esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l'art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi «contenendo in limiti angusti la somma pignorabile [e graduando il sacrificio in misura proporzionale all'entità della retribuzione]: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state “parificate” situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più esigui»”.
Alla luce della copiosa giurisprudenza intervenuta sulla materia in esame, è ormai pacifico che è il legislatore stesso che, operando una scelta equilibrata, bilancia l'esigenza di tutela del credito ex art. 24 della Costituzione con la garanzia dei mezzi adeguati all'esigenze di vita ex art. 38 Cost. e lo fa mediante la previsione di “un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto”, frutto della sua discrezionalità.
Dunque, in ossequio al più generale principio di matrice costituzionale che sancisce la separazione dei poteri, non rientra nel potere di Giudicante, ma in quello discrezionale e costituzionalmente insindacabile del Legislatore, individuare in concreto l'ammontare della parte di stipendio idonea ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.
Ne discende, pertanto, che il G.d.E. deve limitarsi a quanto disposto dalla citata normativa, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale.
In conclusione, l'opposizione merita accoglimento stante l'accertato errore da parte del G.d.E. nell'individuazione della quota pignorabile non solo dello stipendio ma anche del TFR, nonostante che, con riferimento a tale ultima posta, nell'istanza di assegnazione depositata del 23.06.2022 il debitore esecutato avesse fatto espresso riferimento alla quota di 1/5.
Pertanto la ordinanza di assegnazione del 27.6.2022 deve essere corretta nella parte in cui ha assegnato
1/8 e non 1/5 della somma dovuta a titolo di stipendio e TFR dal terzo al debitore, essendo la stessa, nel resto, corretta e dunque da confermare.
3. Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva l'assoluta correttezza delle trattenute operate dal terzo pignorato sullo stipendio del debitore esecutato in quanto risulta provato, attraverso Controparte_2
la documentazione versata in atti, che lo stesso abbia operato prima conformemente a quanto indicato nell'atto di pignoramento e poi conformemente alle indicazioni impartite con l'ordinanza di assegnazione del 27.06.2022.
pagina 6 di 9 4. Parte attrice ha altresì chiesto la condanna del a risarcirle i danni ai sensi dell'art 96 c.p.c.. CP_1
Tale domanda deve essere qualificata come domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. avendo la parte attrice fatto riferimento alla mala fede ed alla colpa grave che caratterizzano tale tipo di responsabilità.
Tale domanda deve essere rigettata.
4.1 L'art. 96 comma 1 c.p.c. prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. La fattispecie risarcitoria dell'art. 96 comma 1 punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave. In ordine ai requisiti richiesti dalla norma, oltre al requisito oggettivo ed imprescindibile costituito dalla soccombenza, è inoltre richiesto il requisito soggettivo della mala fede, la quale
(secondo la definizione maggiormente diffusa) consiste nella consapevolezza del proprio torto oppure nella consapevolezza di agire slealmente, o della colpa grave, la quale consiste nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. Tuttavia l'accertamento di tale elemento soggettivo non
è sufficiente per poter accogliere la domanda ex art 96 comma 1 c.p.c.. Tale condotta, tenuta dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, deve avere causato un danno risarcibile alla parte che risulta vittoriosa nel procedimento. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 15/04/2013, n. 9080).
Nel caso di specie, seppur è vero che l'affermazione contenuta nell'istanza di assegnazione in base alla quale “(…) 8) Ad oggi il Terzo datore di lavoro sulla scorta di quanto dedotto dal CP_2 titolo esecutivo e dall'atto di precetto di pagamento ha operato trattenute mensili di 1/8 dello stipendio per una somma pari ad Euro 250,00 (..)” è stata smentita dalle copiose comunicazioni intercorrenti fra la creditrice procedente e il terzo pignorato (cfr. docc. 8, 9 e 10, all. attrice), e sebbene l'avere chiesto la assegnazione del credito retributivo nei limiti di 1/8 integra sicuramente un profilo di colpa grave alla luce del chiaro tenore letterale dell'art 545 c.p.c. e della costante giurisprudenza del giudice delle leggi cui si è fatto riferimento, tuttavia, la domanda non può essere accolta in difetto di allegazione da parte della opponente degli elementi di fatto sulla base dei quali liquidare il danno lamentato.
pagina 7 di 9 Costituisce infatti principio costantemente affermato (cfr. solo da ultimo Cass. 15175/2023, ma si vedano anche Cass., Sez. Un., 20/04/2004, n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass.
27/10/2015, n. 21798) quello secondo cui mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art. 96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; né assume rilievo la circostanza secondo cui il danno da lite temeraria può essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato.
In definitiva pertanto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento nel caso di specie non avendo parte attrice provato di avere subito un danno per la condotta di parte convenuta, né comunque allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
5. Le spese di lite, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal D.M. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della attività effettivamente espletata, del fatto che non vi è stata alcuna attività istruttoria costituenda e che la trattazione è stata meramente riproduttiva delle difese già svolte, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 accoglie l'opposizione in esame proposta da e di conseguenza, a parziale modifica Parte_1
della ordinanza del G.d.E del 27.6.2022, che nel resto conferma, assegna alla creditrice procedente in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 1/5 (un quinto) dello Parte_1
stipendio mensile e del TFR dovuto al debitore esecutato dal terzo pignorato CP_1
n persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
rigetta la domanda proposta da ex art. 96, comma 1 c.p.c.; Parte_1 condanna a rifondere alla le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
196,90 per esborsi, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
condanna a rifondere alla le spese di lite che si liquidano in € CP_1 CP_2
800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Livorno, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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