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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n°71/2025r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop dott.ssa ED Biasone, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie indicata in epigrafe, pendente tra
, residente a [...](66030 - C/da Castel di Parte_1 C.F._1
Sette 9) ed elettivamente domiciliata Francavilla al Mare, via Cascella 35, presso lo Studio dell'avv.
CA SO che la rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente-
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura
[...] generali alle liti dall'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO;
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso di essere di professione agricoltore e che le è stata riscontrata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (diagnosi del D.S.B. di Villa Santa Maria) insorta su preesistenti postumi lavorativi del 16% per varie tecnopatie, tra cui in particolare protrusioni multiple lombari causate dalle vibrazioni trasmesse alla colonna vertebrale dal sedile di guida dei trattori utilizzati abitualmente e sistematicamente da decenni nella coltivazione dei campi.
Di aver presentato all' istanza amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della stessa, ma che la domanda è stata rigettata;
ha adito l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di rigetto emesso in via amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso che: “La ricorrente è Parte_1 risultata affetta dalla infermità denunciata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” la quale non può essere riguardata come una malattia di origine professionale”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico- sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte ricorrente,
a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come: “Il CTU non abbia mai messo in discussione i dati emergenti dalla documentazione versata in atti secondo cui la perizianda abbia svolto l'attività lavorativa di coltivatrice diretta, per oltre 40 anni nell'ambito, di un'azienda agricola di famiglia, coadiuvata dal coniuge. Dalla stessa tuttavia non si evince una effettiva esposizione a rischio lavorativo specifico (otolesivo) in termini qualitativi e quantitativi idonei a sostenere, sul piano causale, la origine professionale della ipoacusia denunciata. 2/2) Il fatto che “i certificati di immatricolazione e omologazione dei mezzi agricoli risultano intestati al coniuge, sig.
” è irrilevante ai fini processuali perché l'estratto contributivo documenta che CP_2 CP_3
l'istante partecipa abitualmente alle lavorazioni aziendali in qualità unità familiare attiva. Nel merito si precisa come detto assunto risulti oltremodo generico e non affatto condivisibile da questo
CTU in quanto la partecipazione abituale della perizianda alle lavorazioni aziendali non consente di dedurre, in maniera estremamente semplicistica e superficiale, che la stessa sia effettivamente esposta a rischio lavorativo specifico (otolesivo); e ciò alla luce del carattere estremamente vario delle mansioni quotidiane in ambito agricolo, sia per tipologia che per tempistiche di esecuzione delle stesse. Né risulta documentato in atti il rispettivo tempo di utilizzo dei mezzi agricoli della perizianda e del coniuge che in verità andrebbe ad acclarare un rischio prevalente su uno o sull'altro operatore ovvero, potrebbe anche rendere non adeguata la esposizione a rischio lavorativo specifico per entrambi laddove risulti un utilizzo alternato con conseguente esposizione a potenziale rischio di tipo non continuativo, occasionale e dilatato nell'ambito dei giorni e dei mesi perdendo di fatto qualsivoglia rilievo in termini causali. 3/3) Il consumo di carburante per il funzionamento dei tre trattori aziendali risulta anche dal Fascicolo Aziendale. D'altronde è impensabile che l'azienda abbia sostenuto i notevoli costi per l'acquisto di ben tre trattori per farne un utilizzo solo
“occasionale” e tenerli per la maggior parte del tempo fermi nelle rimesse. Anche questa affermazione in realtà non consente di effettuare alcuna valutazione tecnica di natura medico legale alla luce della non documentata adibizione abituale e prevalente della perizianda all'utilizzo dei mezzi agricoli rispetto al coniuge che invece risulta anche titolare dei mezzi stessi. Ed ancora le argomentazioni secondo cui “... è da tener presente che, secondo la Comunità Scientifica, il tracciato non è un parametro nosologicamente, né tecnicamente idoneo a dimostrare l'eziologia (da rumore o altra causa) di un'ipoacusia. Ciò sta a significare che anche nel caso in esame l'ipoacusia, nella sua fase iniziale, abbia verosimilmente interessato le sole frequenze sui 4000 Hz, assumendo la forma cosiddetta “a cucchiaio”, compatibile con “una forma secondaria a trauma acustico cronico”. Ma
è altrettanto verosimile che il perdurare per decenni dell'esposizione al rumore otolesivo fino a 93 decibel abbia comportato l'estensione della malattia anche alle frequenze più basse per cui la morfologia del tracciato, si sia adeguata nel tempo alla progressiva discesa recettiva, evolvendo dalla classica forma iniziale “a cucchiaio” all'attuale forma “pantonale” risultano oltremodo carenti sul piano clinico-specialistico e medico legale. In verità risulta ampiamente consolidato in letteratura come le ipoacusie da rumore presentano la tipica caratteristica di colpire dapprima le alte frequenze, manifestandosi inizialmente all'esame audiometrico con una caduta sui 4000 Hz seguita da una risalita alle frequenze più elevate. Questo conferisce al tracciato audiometrico una morfologia particolare detta “a cucchiaio”. Pertanto l'assunto secondo cui non rileva nel caso di specie la morfologia dell'unico tracciato disponibile in atti ed eseguito dalla perizianda all'epoca della domanda amministrativa appare francamente improprio sul paino tecnico-scientifico. Il procuratore della ricorrente, per valutare l'eziologia della ipoacusia da cui è risultata affetta la perizianda, procede per mera verosimiglianza in assenza di qualsivoglia elemento clinico- specialistico e diagnostico-strumentale a supporto probatorio. L' ipoacusia da rumore è una ipoacusia di tipo percettivo e deve essere ben distinta da quella di tipo trasmissivo. Una ipoacusia di tipo trasmissivo può essere dovuta a lesione dell'orecchio esterno o medio: tappo di cerume, rottura della membrana del timpano, presenza di essudato nell'orecchio medio, esiti di otite, otosclerosi.
Tali patologie sono caratterizzate da un deficit uditivo prevalente sulle basse frequenze. Alcuni casi di ipoacuise di tipo trasmissivo possono verificarsi per infortuni sul lavoro: come la rottura del timpano per penetrazione di corpi estranei, esplosioni, trauma cranico, barotraumatismo. Ed ancora in una ipoacusia percettiva la lesione interessa le strutture deputate alle decodificazioni e trasmissioni del segnale nervoso: lesioni della coclea (ipoacusia neurosensoriale), del nervo
(compressione da neurinoma), del tronco o della corteccia cerebrale. Nel caso del rumore il danno
è localizzato solo alla coclea lasciando sempre integre le strutture nervose centrali: abbiamo cioè una ipoacusia neurosensoriale pura riconoscibile perchè la perdita di udito è generalmente bilaterale e simmetrica e il tracciato audiometrico ha la forma cosiddetta “a cucchiaio”. Altri tipi di ipoacusia neurosensoriale o percettiva possono essere causate da farmaci ototossici (alcuni antibiotici), trauma cranico con interessamento cocleare, lesione vascolare della coclea spesso legata ad ipertensione trascurata, infezioni virali, malattie metaboliche. Un cenno a parte merita la presbiacusia (compare con l'avanzare dell'età in tutti i soggetti) che spesso si sovrappone all'ipoacusia da rumore ma si differenzia da quest'ultima perché non vi è risalita del tracciato audiometrico alle frequenze più alte. Orbene fatta questa doverosa panoramica delle multiple e differenti entità nosologiche in tema di ipoacusia si rileva come nel caso di specie non emergono dagli atti e dai documenti di causa elementi che possano corroborare la natura professionale della ipoacusia da cui risulta essere affetta la perizianda sia per le caratteristiche nosologiche emergenti dal tracciato audiometrico disponibile in atti, sia anche per l'assenza di qualsivoglia elemento documentale (visita specialistiche ORL e/o esami audiometrici) antecedente la domanda amministrativa che possa in qualche modo essere di supporto all'inquadramento tecnopatico della stessa escludendo tutte le altre possibili e numerose cause eziopatogenetiche sopra illustrate. Ed infine anche l'ultimo assunto del procuratore secondo cui “Poiché l' ha già riconosciuto CP_1 all'assicurata postumi lavorativi per una discopatia lombare causata dalle vibrazioni trasmesse alla colonna dal sedile di guida dei trattori, è irragionevole ritenere che la stessa lavorazione e lo stesso fattore di rischio possano essere ritenuti “idonei” a causare la patologia discale ed “inidonei” a provocare l'ipoacusia” risulta palesemente improprio e non adeguato al contesto valutativo che ci occupa in quanto non è dato sapere e non è possibile desumerlo dagli atti dell'attuale procedimento se la rachipatia professionale di cui risulta essere titolare la perizianda sia stata riconosciuta per un rischio lavorativo derivante dalla esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero ovvero
(circostanza più probabile) a quello derivante dalla MMC (movimentazione manuale dei carichi)”.
Deve, quindi, escludersi l'indennizzabilità delle patologie sofferte, dovendosi condividere il giudizio espresso dal CTU. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma rilevato che la stessa non può essere onerata delle spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della temerarietà o manifesta infondatezza dell'azione da essa proposta, s'intendono integralmente compensate tra le parti.
Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata CTU come liquidate CP_1 in corso di causa.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa tra le parti le spese del giudizio;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa ED Biasone-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop dott.ssa ED Biasone, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie indicata in epigrafe, pendente tra
, residente a [...](66030 - C/da Castel di Parte_1 C.F._1
Sette 9) ed elettivamente domiciliata Francavilla al Mare, via Cascella 35, presso lo Studio dell'avv.
CA SO che la rappresenta e difende per procura in atti;
-ricorrente-
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura
[...] generali alle liti dall'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO;
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicato in epigrafe, premesso di essere di professione agricoltore e che le è stata riscontrata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” (diagnosi del D.S.B. di Villa Santa Maria) insorta su preesistenti postumi lavorativi del 16% per varie tecnopatie, tra cui in particolare protrusioni multiple lombari causate dalle vibrazioni trasmesse alla colonna vertebrale dal sedile di guida dei trattori utilizzati abitualmente e sistematicamente da decenni nella coltivazione dei campi.
Di aver presentato all' istanza amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale CP_1 della stessa, ma che la domanda è stata rigettata;
ha adito l'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di rigetto emesso in via amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dalla parte ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza per la decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso che: “La ricorrente è Parte_1 risultata affetta dalla infermità denunciata “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale” la quale non può essere riguardata come una malattia di origine professionale”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico- sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte ricorrente,
a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come: “Il CTU non abbia mai messo in discussione i dati emergenti dalla documentazione versata in atti secondo cui la perizianda abbia svolto l'attività lavorativa di coltivatrice diretta, per oltre 40 anni nell'ambito, di un'azienda agricola di famiglia, coadiuvata dal coniuge. Dalla stessa tuttavia non si evince una effettiva esposizione a rischio lavorativo specifico (otolesivo) in termini qualitativi e quantitativi idonei a sostenere, sul piano causale, la origine professionale della ipoacusia denunciata. 2/2) Il fatto che “i certificati di immatricolazione e omologazione dei mezzi agricoli risultano intestati al coniuge, sig.
” è irrilevante ai fini processuali perché l'estratto contributivo documenta che CP_2 CP_3
l'istante partecipa abitualmente alle lavorazioni aziendali in qualità unità familiare attiva. Nel merito si precisa come detto assunto risulti oltremodo generico e non affatto condivisibile da questo
CTU in quanto la partecipazione abituale della perizianda alle lavorazioni aziendali non consente di dedurre, in maniera estremamente semplicistica e superficiale, che la stessa sia effettivamente esposta a rischio lavorativo specifico (otolesivo); e ciò alla luce del carattere estremamente vario delle mansioni quotidiane in ambito agricolo, sia per tipologia che per tempistiche di esecuzione delle stesse. Né risulta documentato in atti il rispettivo tempo di utilizzo dei mezzi agricoli della perizianda e del coniuge che in verità andrebbe ad acclarare un rischio prevalente su uno o sull'altro operatore ovvero, potrebbe anche rendere non adeguata la esposizione a rischio lavorativo specifico per entrambi laddove risulti un utilizzo alternato con conseguente esposizione a potenziale rischio di tipo non continuativo, occasionale e dilatato nell'ambito dei giorni e dei mesi perdendo di fatto qualsivoglia rilievo in termini causali. 3/3) Il consumo di carburante per il funzionamento dei tre trattori aziendali risulta anche dal Fascicolo Aziendale. D'altronde è impensabile che l'azienda abbia sostenuto i notevoli costi per l'acquisto di ben tre trattori per farne un utilizzo solo
“occasionale” e tenerli per la maggior parte del tempo fermi nelle rimesse. Anche questa affermazione in realtà non consente di effettuare alcuna valutazione tecnica di natura medico legale alla luce della non documentata adibizione abituale e prevalente della perizianda all'utilizzo dei mezzi agricoli rispetto al coniuge che invece risulta anche titolare dei mezzi stessi. Ed ancora le argomentazioni secondo cui “... è da tener presente che, secondo la Comunità Scientifica, il tracciato non è un parametro nosologicamente, né tecnicamente idoneo a dimostrare l'eziologia (da rumore o altra causa) di un'ipoacusia. Ciò sta a significare che anche nel caso in esame l'ipoacusia, nella sua fase iniziale, abbia verosimilmente interessato le sole frequenze sui 4000 Hz, assumendo la forma cosiddetta “a cucchiaio”, compatibile con “una forma secondaria a trauma acustico cronico”. Ma
è altrettanto verosimile che il perdurare per decenni dell'esposizione al rumore otolesivo fino a 93 decibel abbia comportato l'estensione della malattia anche alle frequenze più basse per cui la morfologia del tracciato, si sia adeguata nel tempo alla progressiva discesa recettiva, evolvendo dalla classica forma iniziale “a cucchiaio” all'attuale forma “pantonale” risultano oltremodo carenti sul piano clinico-specialistico e medico legale. In verità risulta ampiamente consolidato in letteratura come le ipoacusie da rumore presentano la tipica caratteristica di colpire dapprima le alte frequenze, manifestandosi inizialmente all'esame audiometrico con una caduta sui 4000 Hz seguita da una risalita alle frequenze più elevate. Questo conferisce al tracciato audiometrico una morfologia particolare detta “a cucchiaio”. Pertanto l'assunto secondo cui non rileva nel caso di specie la morfologia dell'unico tracciato disponibile in atti ed eseguito dalla perizianda all'epoca della domanda amministrativa appare francamente improprio sul paino tecnico-scientifico. Il procuratore della ricorrente, per valutare l'eziologia della ipoacusia da cui è risultata affetta la perizianda, procede per mera verosimiglianza in assenza di qualsivoglia elemento clinico- specialistico e diagnostico-strumentale a supporto probatorio. L' ipoacusia da rumore è una ipoacusia di tipo percettivo e deve essere ben distinta da quella di tipo trasmissivo. Una ipoacusia di tipo trasmissivo può essere dovuta a lesione dell'orecchio esterno o medio: tappo di cerume, rottura della membrana del timpano, presenza di essudato nell'orecchio medio, esiti di otite, otosclerosi.
Tali patologie sono caratterizzate da un deficit uditivo prevalente sulle basse frequenze. Alcuni casi di ipoacuise di tipo trasmissivo possono verificarsi per infortuni sul lavoro: come la rottura del timpano per penetrazione di corpi estranei, esplosioni, trauma cranico, barotraumatismo. Ed ancora in una ipoacusia percettiva la lesione interessa le strutture deputate alle decodificazioni e trasmissioni del segnale nervoso: lesioni della coclea (ipoacusia neurosensoriale), del nervo
(compressione da neurinoma), del tronco o della corteccia cerebrale. Nel caso del rumore il danno
è localizzato solo alla coclea lasciando sempre integre le strutture nervose centrali: abbiamo cioè una ipoacusia neurosensoriale pura riconoscibile perchè la perdita di udito è generalmente bilaterale e simmetrica e il tracciato audiometrico ha la forma cosiddetta “a cucchiaio”. Altri tipi di ipoacusia neurosensoriale o percettiva possono essere causate da farmaci ototossici (alcuni antibiotici), trauma cranico con interessamento cocleare, lesione vascolare della coclea spesso legata ad ipertensione trascurata, infezioni virali, malattie metaboliche. Un cenno a parte merita la presbiacusia (compare con l'avanzare dell'età in tutti i soggetti) che spesso si sovrappone all'ipoacusia da rumore ma si differenzia da quest'ultima perché non vi è risalita del tracciato audiometrico alle frequenze più alte. Orbene fatta questa doverosa panoramica delle multiple e differenti entità nosologiche in tema di ipoacusia si rileva come nel caso di specie non emergono dagli atti e dai documenti di causa elementi che possano corroborare la natura professionale della ipoacusia da cui risulta essere affetta la perizianda sia per le caratteristiche nosologiche emergenti dal tracciato audiometrico disponibile in atti, sia anche per l'assenza di qualsivoglia elemento documentale (visita specialistiche ORL e/o esami audiometrici) antecedente la domanda amministrativa che possa in qualche modo essere di supporto all'inquadramento tecnopatico della stessa escludendo tutte le altre possibili e numerose cause eziopatogenetiche sopra illustrate. Ed infine anche l'ultimo assunto del procuratore secondo cui “Poiché l' ha già riconosciuto CP_1 all'assicurata postumi lavorativi per una discopatia lombare causata dalle vibrazioni trasmesse alla colonna dal sedile di guida dei trattori, è irragionevole ritenere che la stessa lavorazione e lo stesso fattore di rischio possano essere ritenuti “idonei” a causare la patologia discale ed “inidonei” a provocare l'ipoacusia” risulta palesemente improprio e non adeguato al contesto valutativo che ci occupa in quanto non è dato sapere e non è possibile desumerlo dagli atti dell'attuale procedimento se la rachipatia professionale di cui risulta essere titolare la perizianda sia stata riconosciuta per un rischio lavorativo derivante dalla esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero ovvero
(circostanza più probabile) a quello derivante dalla MMC (movimentazione manuale dei carichi)”.
Deve, quindi, escludersi l'indennizzabilità delle patologie sofferte, dovendosi condividere il giudizio espresso dal CTU. Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma rilevato che la stessa non può essere onerata delle spese del giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della temerarietà o manifesta infondatezza dell'azione da essa proposta, s'intendono integralmente compensate tra le parti.
Infine, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese dell'espletata CTU come liquidate CP_1 in corso di causa.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa tra le parti le spese del giudizio;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Così deciso il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa ED Biasone-