Articolo 25 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 24Articolo 26
Versione
6 settembre 1957
Art. 25.
Al personale tecnico, anche se appartenente ai ruolo direttivo, e meccanico dei servizi telefonici di Stato addetto alle stazioni amplificatrici, a quelle dei ponti radio, alle centrali interurbane ed agli autocommutatori, all'officina telefonica centrale, alle squadre di manutenzione esterna della rete e agli addetti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti di telegrafia armonica su cavo, o su linea aerea o addetti a speciali misure di trasmissione, nonche' al personale tecnico degli uffici telegrafici incaricato dell'esercizio e manutenzione delle apparecchiature di telegrafia armonica.
installate presso gli uffici stessi, agli addetti alle centrali telegrafiche automatiche, telefoto e fac-simile, nonche' agli esperimentisti addetti a tale compito per tutto l'orario, negli uffici in cui l'assegno lo prevede, e' concessa una indennita' di servizio speciale nelle seguenti misure giornaliere:

dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 250 coadiuvante o facente funzione comunque denominato . . . . L. 150 meccanici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
L'indennita' predetta spetta per i giorni di effettivo servizio.
Nei riguardi del personale addetto agli impianti per i quali e' richiesta una particolare specializzazione, le indennita' di cui al precedente comma possono essere elevate con decreto del Ministro per le poste e Le telecomunicazioni, fino ad un massimo del 100 per cento di maggiorazione.
Nei confronti del personale in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, si puo' applicare la maggiorazione del 200 per cento sulle indennita' base previste dal presente articolo.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957