Decreto cautelare 18 maggio 2022
Decreto cautelare 27 maggio 2022
Ordinanza collegiale 30 giugno 2022
Ordinanza collegiale 28 settembre 2022
Decreto cautelare 1 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 25 giugno 2025
Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Decreto collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/06/2025, n. 12578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12578 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05377/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5377 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, 23;
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo,
- del provvedimento, cod. id. -OMISSIS-, con il quale la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici ha escluso il ricorrente dalla procedura di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, fondando il motivo della esclusione per “ n-OMISSIS-(6 maggio 2021) ad evoluzione incerta (evidenzia documentale di follow-up clinico strumentale in atto e prescritto per ulteriori 4 anni ai sensi dell'art. 3 riferimento tabella 1, punto 13 lette a) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 ”;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, se ed in quanto necessario ed in via assolutamente prudenziale, lo stesso D.M. 198/2003 nel senso fatto proprio dal Ministero intimato, nonché del bando, nella parte in cui prevede i requisiti di idoneità fisica (art 3 lett. e), sempre nel senso fatto proprio dal Ministero intimato;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 26 maggio 2022,
- dell’atto datato 24 maggio 2022 con cui il Ministero dell’Interno ha dichiarato non idoneo il ricorrente in esito alle prove attitudinali;
C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 20 luglio 2022,
- delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della polizia del 28 gennaio 2022;
- del verbale di colloquio collegiale su richiesta del selettore del 24 maggio 2022;
- della richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale del 24 maggio 2022;
- della immagine speculare osservazioni dello sperimentatore del 24 maggio 2022;
- degli accertamenti attitudinali verbale n. 1 del 7 febbraio 2022;
- degli accertamenti attitudinali verbale n. 2bis del 17 febbraio 2022;
- degli accertamenti attitudinali verbale n. 3 del 18 febbraio 2022;
- del bando del 23 dicembre 2020;
- del decreto di nomina commissione del 31 gennaio 2022;
- della documentazione medica relativa alla visita medica sostenuta dal ricorrente il 13 maggio 2022;
- del giudizio di non idoneità del 24 maggio 2022;
- del verbale giornaliero n. 227 del 24 maggio 2022;
- della nota n. 850/A del 24 maggio 2022;
- del decreto di nomina commissione esame attitudinale del 31 gennaio 2022;
- del decreto di approvazione test attitudinali del 4 febbraio 2022;
- di tutti i documenti depositati dal Ministero intimato il 18 giugno 2022;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale a quelli impugnati;
D) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 29 settembre 2022,
- dell’atto datato 23 settembre 2022 con il quale il Ministero intimato ha pubblicato i risultati della prova scritta del concorso, per come risulta dall’elenco che si allega contenuto nel seguenti link https://www.poliziadistato.it/statics/09/per-pubblicazione-ord-cognosip.pdf, nel quale il ricorrente (domanda con identificativo n° -OMISSIS- - pag. 57 dell’elenco) è risultato essere non idoneo alla prova scritta, avendo riportato un punteggio di 4,5 sul minimo utile per superare la prova di 6 punti;
- di ogni atto propedeutico e/o consequenziale, ivi compreso, se ed in quanto necessario il bando (atto già depositato a corredo del ricorso principale), che ha avviato il concorso nonché la comunicazione con cui il Ministero intimato ha fissato la data in cui verrà pubblicato il calendario delle prove orali, del verbale n° 42 del 22 febbraio 2022, con il ministero ha pubblicato i criteri di valutazione, nonché il provvedimento datato 23 maggio 2022 con cui sono state approvate le modalità di svolgimento della prova scritta;
E) quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 19 dicembre 2022,
- del verbale n° 47 del 31 maggio 2022, con il quale sono state verbalizzate le operazioni di svolgimento della prova scritta (anch’esso omissato);
- dell’elaborato 188, ossia dell’elaborato presentato dal ricorrente;
- del verbale n° 52 (omissato) relativo alla correzione dell’elaborato del ricorrente;
- della scheda di valutazione dell’elaborato del ricorrente;
- del verbale n° 102 relativo all’abbinamento 188 con la domanda di partecipazione presentata dal ricorrente;
- del cartoncino anagrafico relativo all’elaborato del ricorrente;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale 47 relativo allo svolgimento della prova scritta;
- dell’elaborato n° 97 con la relativa scheda, nonché del verbale 51 che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 97;
- dell'elaborato 308 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 56 che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 308;
- dell’elaborato n° 594 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 61, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 594;
- dell’elaborato 723 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 64, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 723;
- dell’elaborato 794 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 65, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 794;
- dell’elaborato 944 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 68, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 944;
- dell’elaborato 1842 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 85, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 1842;
- dell’elaborato n° 1891 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 86, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 1891;
- dell’elaborato n° 2198 e della relativa scheda di valutazione, di cui però manca il relativo verbale;
- dell’elaborato n° 235 e della relativa scheda di valutazione;
- del verbale n° 96, che il Ministero indica come verbale di correzione dell’elaborato 2351;
- della nota notificata il giorno 7 novembre 2022, con la quale il Ministero ha trasmesso i documenti qui impugnati;
F) quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 2 agosto 2023,
- della Comunicazione del 03.10.2022, con cui il Ministero dell’Interno comunicava il calendario delle convocazioni alle prove orali nei confronti dei candidati giudicati idonei alla prova scritta, così come fissato dalla Commissione esaminatrice (https://www.poliziadistato.it/statics/34/isp2020-diario-prove-orali-da-pubblicare.pdf);
- della Comunicazione del 02.11.2022, con cui l’Amministrazione resistente pubblicava il calendario del secondo gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati idonei alla prova scritta (https://www.poliziadistato.it/statics/34/isp2020-diario-prove-orali-da-pubblicare---ii-gruppo---2311_0712.pdf);
- della Comunicazione del 17.11.2022 con cui veniva comunicato il calendario del terzo gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati idonei alla prova scritta (https://www.poliziadistato.it/statics/38/isp2020-diario-prove-orali-_-iii-gruppo-12-21-dicembre--2021.pdf);
- della Comunicazione del 19.12.2022, con cui veniva comunicato il calendario del quarto gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati idonei alla prova scritta (https://www.poliziadistato.it/statics/04/isp2020-diario-prove-orali-da-pubblicare---iv-gruppo---0901_3101.pdf);
- della Comunicazione del 10.01.2023 contenente il calendario del quinto e ultimo gruppo di convocazioni alle prove orali dei candidati giudicati idonei alla prova scritta (https://www.poliziadistato.it/statics/13/isp2020-diario-prove-orali-da-pubblicare---v-gruppo---0102_2302.pdf);
- della Comunicazione del 06.06.2023 del Ministero dell’Interno con cui veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria finale di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso, del quale è stato dato avviso, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale- Concorsi ed Esami (https://www.poliziadistato.it/statics/24/decreto-approvazione-graduatoria-finale-di-merito.pdf).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) Il ricorrente esponeva di aver partecipato al concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto dal Ministero dell’Interno con bando pubblicato nella G.U.R.I. in data 29 dicembre 2020, e di esserne stato escluso per effetto del giudizio di non idoneità fisica reso nei suoi confronti dal competente organo della procedura concorsuale all’esito della visita all’uopo prescritta dalla lex specialis concursus .
2.) Il ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha gravato tale provvedimento di esclusione, articolando avverso lo stesso due distinti motivi, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1.) Con il primo motivo del ricorso introduttivo è stata contestata la legittimità di detto provvedimento per violazione dell’articolo 3, tabella 1, punto 13, lett. a) , del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, sull’assunto che non fosse previsto che l’esistenza di una -OMISSIS- (di cui, peraltro, il ricorrente non era più affetto) comporti l’esclusione automatica dal concorso, essendo tale conseguenza correlata solo alla presenza di tumori maligni ad evoluzione incerta o sfavorevole.
2.1.1.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per difetto di istruttoria, erronea interpretazione delle clausole della lex specialis , nonché per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e del dovere di comportarsi secondo buona fede.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, infatti, l’amministrazione resistente non avrebbe dovuto procedere alla sua esclusione dal concorso, ma svolgere un più approfondito accertamento sul suo stato di salute, atteso che in seguito all’operazione chirurgica subita e alle cure in atto, al momento della visita medica svolta in sede concorsuale non risultava più affetto da alcuna -OMISSIS-.
3.) Il Presidente della Sezione Prima Quater di questo Tribunale, con decreto n. 3146 del 18 maggio 2022, ha accolto la domanda cautelare inaudita altera parte proposta dal ricorrente e, per l’effetto, ha ammesso lo stesso con riserva a partecipare alla successiva fase delle prove attitudinali.
4.) Il ricorrente, con un primo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice del concorso per cui è causa lo ha dichiarato non idoneo all’esito delle prove attitudinali e ne ha chiesto l’annullamento.
4.1.) Più in particolare, con l’unico motivo aggiunto proposto, è stata lamentata l’illegittimità di tale giudizio di non idoneità per errata applicazione del d.m. n. 198/2003, nonché per manifesta illogicità, contraddittorietà, incongruenza, difetto di istruttoria e di valutazione di dati oggettivi nella determinazione assunta dalla Commissione esaminatrice.
Secondo la prospettazione ricorsuale, il gravato giudizio di non idoneità risulterebbe illegittimo in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza per cui il ricorrente ha svolto le prove attitudinali in una condizione di particolare stress e prostrazione psicologica discendente dalla declaratoria di inidoneità fisica. Ciò avrebbe condotto il ricorrente in uno stato di temporanea paura e incertezza sul proprio stato di salute, difficile da gestire nell’immediato e con riflessi negativi sul proprio umore, con conseguenti ricadute negative sullo svolgimento della prova concorsuale.
5.) Il Presidente della Sezione Prima Quater di questo Tribunale, con decreto n. 3405 del 27 maggio 2022 ha accolto la domanda cautelare inaudita altera parte proposta dal ricorrente con il primo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, lo ha ammesso con riserva a partecipare alla prova scritta del concorso per cui è causa.
6.) Il Ministero dell’Interno, in data 18 giugno 2022, si è costituito in resistenza nel presente giudizio e con successiva memoria del 25 giugno 2022 ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
7.) Il ricorrente, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato tutti gli atti e documenti depositati dal Ministero dell’Interno in data 18 giugno 2022, alcuni dei quali inerenti alle valutazioni di non idoneità fisica e attitudinale espresse nei suoi confronti dagli organi della procedura concorsuale.
7.1.) Con i primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti è stata lamentata l’illegittimità degli atti inerenti alla valutazione di non idoneità fisica, estendendo le censure già articolate sul punto con il ricorso introduttivo.
7.2.) Con il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, invece, è stata contestata la legittimità degli atti inerenti al giudizio di non idoneità attitudinale del ricorrente, ritenendo che gli stessi disvelerebbero come tale giudizio sia affetto da macroscopiche contraddizioni e incongruenze.
Secondo la prospettazione ricorsuale, il gravato giudizio di non idoneità attitudinale si fonderebbe su una contraddizione tra la valutazione espressa in ordine al “ livello evolutivo ” del ricorrente (rispetto al quale è stata evidenziata, inter alia , un’autostima eccessiva) e quella espressa con riguardo al “ controllo emotivo ” (rispetto al quale il ricorrente è stato anche giudicato “ impacciato e a tratti imbarazzato ”, nonché caratterizzato da una tensione interiore non sufficientemente contenuta).
Oltretutto, la contraddittorietà del giudizio espresso emergerebbe anche dalla comparazione tra il verbale del 24 maggio 2022 – redatto successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio – e il verbale del 13 maggio 2022, inerente alla valutazione psico-patologica e redatto prima della proposizione del ricorso introduttivo, nel quale il ricorrente viene descritto anche come una persona che possiede “ una presentazione di sé in una luce positiva e come persona con un livello di adattamento molto buono ”.
Gli atti e provvedimenti inerenti alla valutazione dei requisiti attitudinali del ricorrente, inoltre, risulterebbero illegittimi anche per contrasto con l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, in quanto la motivazione posta a fondamento del giudizio di non idoneità non darebbe conto degli oggettivi elementi caratteriali emersi dagli accertamenti su cui si è formato il convincimento degli organi della procedura concorsuale. Ciò, d’altronde, troverebbe pure conferma nel fatto che il ricorrente, successivamente allo svolgimento delle prove attitudinali, si era sottoposto privatamente ai medesimi test , superandoli con esiti largamente positivi.
8.) Il ricorrente, con la proposizione del terzo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato gli atti e provvedimenti inerenti alla sua mancata ammissione alle prove orali del concorso in parola per non aver superato la prova scritta; a tale prova, infatti, il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 4,5 punti, inferiore a quello minimo previsto dalla lex specialis (6 punti).
8.1.) Il ricorrente, con l’unico motivo articolato con il terzo ricorso per motivi aggiunti, ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti con esso gravati per difetto di istruttoria e violazione di legge per carenza assoluta di motivazione, postulando la genericità dei criteri valutativi approvati con il verbale n. 42, il mancato richiamo di detti criteri da parte della Commissione esaminatrice, nonché la mancata indicazione dei singoli punteggi attribuiti al proprio elaborato, essendo riportato solo il punteggio complessivo e finale.
Secondo la prospettazione ricorsuale, l’illegittimità di tali provvedimenti discenderebbe anche dal fatto che il ricorrente ha affrontato la prova scritta in una condizione di particolare stress e prostrazione psicologica correlata sia alla declaratoria di inidoneità fisica espressa dalla Commissione esaminatrice, sia al giudizio di non idoneità attitudinale.
Oltretutto, il ricorrente sarebbe stato danneggiato da tali provvedimenti in quanto, per contrastare le determinazioni negative dell’amministrazione resistente, si sarebbe dovuto sottoporre a un supplemento di accertamenti medici, con conseguente sottrazione di tempo alla preparazione del concorso.
9.) La Sezione Prima Quater di questo Tribunale, con ordinanza n. 13915 del 27 ottobre 2022, in accoglimento dell’istanza istruttoria della parte ricorrente e alla luce del mancato riscontro dell’istanza di accesso documentale dalla stessa formulata nei confronti del Ministero dell’Interno, ha ordinato a quest’ultimo il deposito degli atti e documenti inerenti al giudizio di non idoneità formulato in seguito allo svolgimento della prova scritta e gravato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
9.1.) L’Amministrazione ministeriale resistente, in data 23 novembre 2022, ha espletato l’incombente istruttorio disposto dalla Sezione.
10.) Il ricorrente ha, poi, proposto un quarto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha contestato la legittimità degli atti prodotti dall’amministrazione ministeriale resistente in adempimento dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione e inerenti alla valutazione della prova scritta sostenuta dalla medesima parte ricorrente.
10.1.) In particolare, con l’unico motivo articolato con il quarto ricorso per motivi aggiunti è stata contestata la legittimità del giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice sulla prova scritta del ricorrente per difetto di istruttoria e violazione di legge per carenza assoluta di motivazione.
Secondo la prospettazione ricorsuale, in estrema sintesi, risulterebbero confermate le doglianze già articolate sul punto con il terzo ricorso per motivi aggiunti, anche alla luce della valutazione comparativa della prova scritta del ricorrente con le schede di elaborato di altri candidati, che disvelerebbero una applicazione non omogenea dei metodi e criteri di valutazione.
Gli atti e provvedimenti impugnati con tale mezzo di gravame, inoltre, risulterebbero illegittimi anche in ragione del fatto che la Commissione esaminatrice non ha preso in considerazione, nella valutazione dell’elaborato scritto del ricorrente, che l’accesso al concorso in parola era consentito anche ai soggetti in possesso del diploma di scuola superiore.
I vizi di legittimità prospettati avverso detti atti e provvedimenti, inoltre, inficerebbero in via derivata anche la legittimità del provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta, già gravato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
11.) Il ricorrente, con la proposizione del quinto ricorso per motivi aggiunti, ha poi lamentato l’illegittimità derivata dei provvedimenti inerenti al calendario delle convocazioni per la prova orale, nonché del provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito e di quello con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso.
12.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione della causa, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, atteso che con lo stesso sarebbero state articolate censure specifiche solo avverso due criteri di valutazione su cui si fonda il complessivo giudizio di non idoneità del ricorrente alle prove attitudinali; non risulterebbe quindi dimostrato il superamento della prova di resistenza, tenuto conto del fatto che l’amministrazione resistente ha stabilito di assegnare anche un voto numerico a ciascuna valutazione e di fissare una specifica soglia di sufficienza ai fini del conseguimento della idoneità attitudinale. Il rilievo officioso di inammissibilità di tale mezzo di gravame è stato fatto constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che per ragioni processuali – discendenti dall’adozione di due distinte misure cautelari inaudita altera parte che hanno consentito al ricorrente di partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa fino alla fase della prova scritta – e di natura logico-giuridica – correlate alla collocazione della sequela degli atti e provvedimenti impugnati all’interno della procedura concorsuale in parola – sia necessario principiare la delibazione del presente gravame con l’esame congiunto del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, con i quali è stata contestata la legittimità del giudizio di non idoneità reso nei confronti del ricorrente all’esito delle prove attitudinali.
2. Il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento il primo ricorso per motivi aggiunti.
Con tale mezzo di gravame, richiamando quanto già esposto in narrativa, è stata lamentata l’illegittimità del suddetto giudizio di non idoneità in quanto la Commissione esaminatrice non avrebbe considerato il fatto che il ricorrente ha sostenuto le prove attitudinali in una condizione di particolare stress e prostrazione psicologica dovuta al previo accertamento di non idoneità fisica. Secondo la prospettazione ricorsuale, siffatto accertamento avrebbe condotto il ricorrente in uno stato di temporanea paura e incertezza sul proprio stato di salute, difficile da gestire nell’immediato e con riflessi negativi sul proprio umore, compromettendo in maniera indebita gli accertamenti di natura attitudinale.
2.1. Ad avviso del Collegio, tali doglianze non risultano meritevoli di pregio in quanto risulta indimostrato che il ricorrente abbia sostenuto le prove attitudinali mentre versava in uno stato di stress e prostrazione psicologica tale da alterare completamente le capacità oggetto di valutazione da parte degli organi della procedura concorsuale.
Risulta, del pari, indimostrato che il riferito stato emotivo fosse correlato all’esito degli accertamenti fisici, tenuto anche conto del fatto che il giudizio di non idoneità fisica non ha evidenziato una recrudescenza in atto della malattia -OMISSIS- di cui il ricorrente è stato affetto in passato, limitandosi solo ad evidenziarne la “ evoluzione incerta ” a fronte del fatto che il ricorrente versava ancora nella fase di follow-up clinico strumentale.
Peraltro, tale giudizio non ha spiegato una efficacia pregiudizievole per la parte ricorrente, in quanto gli effetti dello stesso sono stati interinalmente sospesi da questo Tribunale in seguito all’accoglimento della domanda cautelare inaudita altera parte proposta con il ricorso introduttivo. A tale riguardo, vale evidenziare che il ricorrente ha potuto svolgere le prove attitudinali proprio grazie all’accoglimento di tale domanda giudiziale, che gli ha consentito di essere ammesso con riserva a detta fase concorsuale.
2.2. Il tentativo di parte ricorrente di riconnettere eziologicamente l’esito negativo delle prove attitudinali ad uno stato emotivo alterato, asseritamente causato dal precedente giudizio di non idoneità fisica, non merita di essere favorevolmente considerato anche per un’altra dirimente ragione.
La circostanza fattuale dedotta dalla parte ricorrente, infatti, oltre a risultare indimostrata, si appalesa inconferente ai fini del vaglio di legittimità della valutazione discrezionale operata dall’amministrazione, in quanto il concreto stato emotivo con il quale i candidati affrontano le prove attitudinali del concorso pubblico per cui è causa non può costituire motivo di illegittimità dell’operato valutativo dell’amministrazione ove da questa non apprezzato.
Invero, l’accertamento che l’amministrazione è chiamata a compiere sul possesso dei requisiti attitudinali dei candidati al concorso per viceispettori della Polizia di Stato, deve necessariamente basarsi sui risultati dei test somministrati e sugli esiti dei colloqui, prescindendo, anche per ragioni di imparzialità e salvaguardia della par condicio competitorum , dall’apprezzamento degli stati emotivi sottostanti dei singoli candidati, in quanto correlati ad una non predeterminabile, né precisamente individuabile, congerie di cause, insuscettibile di essere oggettivamente dimostrata e presa in considerazione.
Oltretutto, atteso che tra i requisiti oggetto di esame rientrano anche quelli connessi con il controllo emotivo e la capacità di gestione dello stress, l’amministrazione ministeriale resistente non potrebbe legittimamente tener conto dello stato emotivo con il quale i candidati affrontano le prove attitudinali in questione, essendo loro onere predisporsi adeguatamente per sostenere tali prove. Ad opinare diversamente, d’altronde, l’amministrazione ministeriale resistente non sarebbe in grado di valutare oggettivamente le capacità richieste ai candidati ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia che gli stessi saranno chiamati a svolgere dopo la presa di servizio, poiché laddove fosse ad essa imposto di compensare i deficit riscontrati alla luce di stati emotivi alterati, l’intera valutazione risulterebbe irrazionale, comportando, di conseguenza, l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale.
3. Il Collegio ritiene parzialmente inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, ossia quello con il quale è stata contestata la legittimità del giudizio di non idoneità reso nei confronti della parte ricorrente all’esito delle prove attitudinali, come rilevato d’ufficio ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza del 23 maggio 2025 e fatto constare nel relativo verbale.
Tale motivo di ricorso risulta, invece, infondato con riferimento alla contestata carenza di motivazione.
3.1. A tale ultimo riguardo, diversamente da quanto prospettato dalla parte ricorrente, è sufficiente evidenziare come il verbale del colloquio collegiale risulta analiticamente motivato, in quanto per ciascuno dei requisiti attitudinali oggetto di valutazione (“ livello evolutivo ”, “ controllo emotivo ”, “ capacità intellettiva ” e “ socialità ”) è stato reso un giudizio precipuamente tarato sulle capacità del ricorrente per come emerse nel corso delle prove attitudinali, anche alla luce dei test somministrati, come debitamente riportato dalla Commissione esaminatrice nel gravato verbale.
Oltretutto, il contestato giudizio di non idoneità si fonda anche su una motivazione numerica, poiché per ciascuno dei requisiti attitudinali è stato assegnato uno specifico punteggio espresso in ventesimi, così come stabilito nel verbale preliminare n. 1 della Commissione esaminatrice.
3.1.1. Ad avviso del Collegio, quindi, risulta pienamente rispettato l’obbligo motivazionale gravante sulla Commissione esaminatrice, poiché non solo è stato correttamente estrinsecato il percorso logico giuridico seguito per addivenire al contestato giudizio di non idoneità, ma lo stesso risulta anche rispondente ai criteri preliminari che sono stati all’uopo prestabiliti.
Oltretutto, la parte ricorrente ha avuto modo di comprendere le ragioni su cui si fonda tale giudizio, tanto è vero che con il motivo di ricorso in esame ne ha contestato la legittimità articolando avverso lo stesso specifici, ancorché parziali, motivi di doglianza.
3.1.2. Alla luce di tali circostanze, quindi, non può validamente predicarsi la violazione dell’obbligo motivazionale gravante sulla amministrazione resistente, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 898 del 26 gennaio 2023 e giurisprudenza ivi citata).
3.2. Il Collegio ritiene che le restanti censure articolate con il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti siano inammissibili per carenza di interesse.
3.3. In proposito, occorre porre preliminarmente in rilievo due aspetti.
3.3.1. In primo luogo, la parte ricorrente, pur gravando formalmente l’intero giudizio di non idoneità per mancato possesso dei requisiti attitudinali richiesti dalla lex specialis , ha articolato specifiche censure solo avverso le valutazioni formulate sui requisiti del “ livello evolutivo ” e del “ controllo emotivo ”, prospettandone la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, in comparazione con la precedente valutazione psico-patologica svolta dagli organi della procedura concorsuale durante la fase di accertamento dell’idoneità fisica.
3.3.2. In secondo luogo, la Commissione esaminatrice, come risulta dal già richiamato verbale preliminare n. 1 inerente alle modalità di valutazione dei requisiti attitudinali dei candidati, ha stabilito quanto segue “ Il giudizio conclusivo scaturisce dall’insieme dei risultati delle prove effettuate e viene schematizzato in una scala di valori numerici, espressi in ventesimi, assegnati alle seguenti quattro caratteristiche: Livello evolutivo, Controllo emotivo, Capacità intellettiva, Socialità. Si stabilisce, inoltre, di dichiarare non idoneo il candidato che abbia conseguito una media globale inferiore a 12/20 (dodici/ventesimi) oppure che abbia riportato una valutazione inferiore a 8/20 (otto/ventesimi) in una delle caratteristiche sopra indicate ” (cfr. doc. 14 della produzione del Ministero resistente).
3.4. Atteso che la valutazione dei due requisiti della “ capacità intellettiva ” e della “ socialità ” risulta del pari insufficiente – essendo stato attribuito in relazione a tali requisiti, rispettivamente, il punteggio di 10,5 e di 10 – la sola specifica contestazione della valutazione formulata con riferimento ai requisiti del “ livello evolutivo ” e del “ controllo emotivo ” non risulta di per sé sufficiente a consentire alla parte ricorrente di dimostrare il superamento della prova di resistenza, necessaria per conseguire l’utile annullamento del gravato giudizio di non idoneità ai fini del conseguimento del bene della vita anelato, ancorché nella forma mediata della riedizione del potere valutativo in relazione alla fase concorsuale della valutazione dei requisiti attitudinali.
Infatti, stante l’infondatezza del profilo di censura con il quale è stata prospettata l’insufficienza motivazionale del giudizio di non idoneità di cui si tratta, nonché la mancata contestazione della legittimità dei test somministrati durante lo svolgimento delle prove attitudinali e la non specifica contestazione delle valutazioni espresse con riferimento ai suddetti requisiti della “ capacità intellettiva ” e della “ socialità ”, non risultano allegati elementi che consentano di ritenere che la rivalutazione mediante colloquio dei requisiti del “ livello evolutivo ” e del “ controllo emotivo ” del ricorrente, possa condurre al conseguimento di un punteggio tale da consentire al ricorrente di raggiungere, perlomeno, la soglia della sufficienza stabilita dalla Commissione esaminatrice con il verbale preliminare n. 1.
Nella fattispecie in esame, invero, ai fini della dimostrazione del superamento della prova di resistenza, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare (o almeno allegare precipui elementi) che oltre ai 20,5 punti già conseguiti per effetto della non specificamente contestata valutazione dei requisiti della “ capacità intellettiva ” e della “ socialità ”, avrebbe altresì potuto conseguire almeno altri 27,5 punti all’esito della rivalutazione dei restanti due requisiti attitudinali, sì da raggiungere i 12 punti di media richiesti per l’ammissione alla successiva fase concorsuale della prova scritta.
Tuttavia, una tale prova non è stata fornita poiché l’unico elemento allegato dalla parte ricorrente si fonda sulla prospettata contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della valutazione operata dalla Commissione esaminatrice sui requisiti attitudinali del “ livello evolutivo ” e del “ controllo emotivo ”. Ad avviso del Collegio, tale prospettazione non risulta meritevole di pregio e ciò, oltre ad avvalorare l’inammissibilità delle censure in esame, rende le stesse anche infondate nel merito.
3.5. Come già esposto in narrativa, secondo la prospettazione ricorsuale, una prima “ plateale contraddizione ” che inficerebbe la legittimità del gravato giudizio di non idoneità discenderebbe dal fatto che nella valutazione relativa al “ livello evolutivo ” si afferma, inter alia , che il ricorrente possiede una autostima eccessiva ed è poco consapevole dei propri limiti, mentre nella valutazione inerente al “ controllo emotivo ” si afferma, tra l’altro, che il ricorrente risulta impacciato e a tratti imbarazzato (profilo sub i ).
Una seconda contraddizione, poi, emergerebbe dall’esame comparativo tra il verbale relativo agli esiti del colloquio collegiale (ossia il verbale del 24 maggio 2022, doc. 11 della produzione del Ministero resistente) e il verbale della valutazione psicopatologica del 13 maggio 2022 (cfr. doc. 17 della produzione di parte ricorrente), nel quale viene rilevato che il ricorrente si caratterizza per un atteggiamento collaborativo, un eloquio fluido e spontaneo, il mantenimento della attenzione/concentrazione, la conservazione degli istinti fondamentali, un umore in asse, l’assenza di dispercezioni, l’ansia nei limiti e un adeguato controllo degli impulsi (profilo sub ii ).
3.6. La censura articolata con il profilo sub i) non risulta meritevole di accoglimento.
3.6.1. Il giudizio espresso dalla Commissione in relazione al requisito attitudinale del “ livello evolutivo ” del ricorrente risulta conforme al parametro valutativo di cui alla tabella 2, punto 2, lett. a) , dell’articolo 4 del d.m. n. 198/2003, in base al quale l’apprezzamento di tale requisito deve riguardare anche la “ consapevolezza di sé ” e il “ senso di responsabilità ”.
Orbene, la valutazione svolta appunta esattamente in tale direzione, atteso che la Commissione, dopo aver ritenuto che il ricorrente fosse dotato di eccessiva autostima e fosse poco consapevole dei propri limiti, lo ha ritenuto carente della disposizione ad assumere un ruolo decisionale all’interno del gruppo; in tal modo il giudizio sulle capacità attitudinali è stato teleologicamente correlato alle funzioni che i viceispettori sono chiamati a svolgere, in piena conformità con il parametro di legittimità applicabile ratione materiae .
3.6.2. La legittimità e coerenza interna del giudizio espresso in ordine al requisito del “ livello evolutivo ” non risulta scalfita dal giudizio espresso in relazione al requisito del “ controllo emotivo ”.
A tal proposito, giova innanzitutto osservare che in base al parametro valutativo di cui alla tabella 2, punto 2, lett. b) , dell’articolo 4 del d.m. n. 198/2003, l’apprezzamento di detto requisito sottende un vaglio teso ad accertare la sussistenza di una sicurezza di sé e una capacità di gestire lo stress tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa e il ritorno, in tempi brevi, a uno stato di calma.
Pertanto, il fatto che il ricorrente sia stato considerato impacciato, imbarazzato e teso, con ricadute negative sul suo comportamento in sede testistica e relazionale, non fa emergere alcuna contraddizione con l’eccesso di autostima riscontrato durante la valutazione del requisito del “ livello evolutivo ”, in quanto i due requisiti attitudinali in questione mirano a vagliare caratteristiche differenti dei candidati, come emerge dai rispettivi parametri di riferimento innanzi richiamati.
La congruenza interna della valutazione operata dalla Commissione, inoltre, trova riscontro anche nel fatto che l’apprezzamento dei due requisiti del “ livello evolutivo ” e del “ controllo emotivo ” non è stato positivo, tanto è vero che per entrambi è stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia della sufficienza fissata in 12/20, ossia 10 punti per il “ livello evolutivo ” e 9,5 punti per il “ controllo emotivo ”.
3.7. Il Collegio ritiene infondato anche il profilo di censura sub ii) .
3.7.1. A tale riguardo, va rilevato che l’esito dell’esame obiettivo psicopatologico non può essere comparato con il giudizio di non idoneità formulato con riguardo ai requisiti attitudinali del ricorrente, in quanto la valutazione della capacità psico-fisica dei candidati inerisce a un ambito di giudizio differente da quello della valutazione delle capacità attitudinali.
3.7.2. In proposito, è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ I requisiti attitudinali sono ben diversi dai requisiti psichici e fisici. L’attitudine è la propensione – per disposizione naturale o acquisita con metodo e istruzione – a svolgere una certa attività che richiede doti non comuni, cioè che non tutti posseggono per la sola ragione di essere capaci al lavoro: solo chi ne è in possesso può svolgerla in maniera corretta. L’attività svolta dagli appartenenti alla Forza di Polizia (e, in generale, dalle Forze armate) è effettivamente una attività che richiede doti non comuni, per il particolare ruolo rivestito, quali dipendenti pubblici cui lo Stato affida l’uso della forza della quale ha il monopolio. Gli appartenenti alle Forze armate, per questo, sono chiamati ad esercitare la loro attività con moderazione, senso di responsabilità, comprensione, giudizio, capacità di valutare nel modo migliore e rapidamente le circostanze, per dimostrare al cittadino che la forza è usata dallo Stato nei limiti del giusto, oltre che del lecito ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 12 del 29 marzo 2023).
3.8. Il Collegio, per completezza espositiva, ritiene che non sia suscettibile di far emergere la prospettata illegittimità del gravato giudizio di non idoneità la circostanza per cui il ricorrente, successivamente allo svolgimento delle prove attitudinali, si sia privatamente sottoposto ad analoghi test e li abbia superati positivamente.
3.8.1. In proposito, può essere richiamato ed applicato, per identità di ratio , l’orientamento pretorio formatosi con riferimento al riscontro di legittimità dei giudizi medico legali resi in sede concorsuale, secondo il quale detti giudizi devono essere resi “ riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo. Ciò, sia nell’interesse pubblico generale sotteso alla programmazione e all’organizzazione dell’Amministrazione, sia a garanzia della par condicio fra i candidati, al momento del reclutamento; se infatti si fondasse l’ammissione alla procedura sugli accertamenti successivi si metterebbe in crisi l’intero sistema di reclutamento - fondato sul criterio ‘della infungibilità’, anche sotto il profilo temporale, degli accertamenti eseguiti - che sarebbe permanentemente “esposto” ad esiti di segno contrario, accertati a distanza di tempo e sulla scorta di dati che possono essere stati modificati dalla condotta del soggetto interessato; ciò in contrasto con il principio per cui i requisiti, anche fisici, vanno posseduti al momento della scadenza del termine del bando, e comprovati allorché l’Amministrazione ne promuove l’accertamento (Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2020, n. 4228) ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2833 dell’8 aprile 2021).
4. Dall’infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti, nonché dalla parziale inammissibilità e infondatezza del terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, discende l’improcedibilità tanto del ricorso introduttivo, quanto del primo e secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché del terzo, del quarto e del quinto ricorso per motivi aggiunti.
4.1. Per ciò che concerne il ricorso introduttivo, l’improcedibilità dello stesso discende dal fatto che la partecipazione della parte ricorrente alle successive fasi della procedura concorsuale per cui è causa non è stata preclusa dal gravato giudizio di non idoneità fisica impugnato con il ricorso introduttivo.
L’efficacia di tale provvedimento, come esposto in precedenza, è stata interinalmente sospesa con la concessione giudiziale della invocata cautela, il che ha determinato l’ammissione con riserva del ricorrente alla fase delle prove attitudinali.
Il mancato superamento delle prove attitudinali a fronte di una valutazione che risulta pienamente legittima, priva di utilità giuridica l’eventuale accertamento della illegittimità dell’operato valutativo della Commissione esaminatrice in relazione alla idoneità fisica della parte ricorrente, atteso che ciò non potrebbe scalfire gli esiti della valutazione inerente al possesso dei requisiti attitudinali richiesti dalla lex specialis , con la conseguenza che resterebbe comunque precluso il conseguimento del bene della vita anelato, ossia il superamento del concorso.
Le medesime considerazioni valgono anche per il primo e secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto anch’essi tesi a contestare la legittimità del gravato giudizio di non idoneità fisica.
4.2. Quanto alla improcedibilità del terzo e del quarto ricorso per motivi aggiunti, la stessa discende dal fatto che con tali mezzi di gravame è stata impugnata la valutazione inerente a una fase concorsuale successiva a quella delle prove attitudinali – ossia, la fase della prova scritta – alla quale la parte ricorrente ha avuto accesso solo in ragione della disposta misura cautelare della ammissione con riserva.
L’accertata legittimità del giudizio di non idoneità formulato con riguardo ai requisiti attitudinali, tuttavia, avrebbe precluso ab origine la partecipazione alla prova scritta, sicché dall’eventuale accoglimento del terzo e del quarto ricorso per motivi aggiunti il ricorrente non potrebbe trarre l’utilità giuridica anelata, stante la sua esclusione dalla procedura per cui è causa, legittimamente maturata in una precedente fase concorsuale.
4.3. Anche il quinto ricorso per motivi aggiunti risulta improcedibile poiché avverso gli atti e provvedimenti con esso impugnati sono stati prospettati unicamente vizi di legittimità di carattere derivativo, il cui positivo vaglio presuppone che dette censure risultino fondate in relazione agli atti e provvedimenti verso i quali sono state dirette in via immediata, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie alla luce di quanto esposto in precedenza.
5. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto siccome infondato, il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte respinto, mentre il ricorso introduttivo, il primo e secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché il terzo, il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Il Collegio ravvisa la sussistenza di eccezionali e giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura dei contrapposti interessi in giuoco, della parziale definizione in rito della controversia, nonché della complessità di alcune delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;
- in parte dichiara inammissibile e per la restante parte respinge il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione;
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, il primo e il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nonché il terzo, il quarto e il quinto ricorso per motivi aggiunti.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda la Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.