Art. 11. Estensione della garanzia assicurativa 1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operativita' temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purche' denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attivita' professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattivita' della copertura. L'ultrattivita' e' estesa agli eredi e non e' assoggettabile alla clausola di disdetta.
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1 aprile 2017
1 aprile 2017
Commentari • 17
- 1. Claims made, dietrofront delle Sezioni Unite: nessun vaglio di meritevolezzaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2018
Giurisprudenza • 178
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2022, n. 3964Provvedimento: […] Quanto alla prima, l'appellante, dopo aver premesso che nel nostro ordinamento solo nel 2017 sono state tipizzate le clausole claims made, ha richiamato l'art. 11 della legge Gelli (24/2017), che prevede un'operatività retroattiva della garanzia assicurativa per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione della polizza, purchè denunciati durante la sua vigenza; […] In particolare, l'art. 11 legge 24/2017, c.d. legge Gelli, concernente l'obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie per la responsabilità civile verso i terzi ed i prestatori d'opera, dispone che […]Leggi di più...
- meritevolezza di tutela·
- art. 1322 c.c.·
- risarcimento danni·
- nullità parziale·
- colpa medica·
- art. 1419 c.c.·
- vessatorietà clausola·
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