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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 179/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 179 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), con delega in data 3.5.2022 C.F._2
dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant'Elena, nominato con decreto del
Giudice Tutelare di Cagliari in data 08.03.2022 (proc. R.G. 1471/22) – in forza dell'autorizzazione del 12/12/2023 - elettivamente domiciliato in Cagliari, Via G.B. Pergolesi 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Lucia Mancosu (c.f.: , che lo rappresenta e difende in forza C.F._3
di procura allegata all'atto di opposizione;
opponente
contro
(C.F. e iscriz. Registro Imprese LA , con sede in LA Controparte_2 P.IVA_1
alla via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante, rappresentata in giudizio, in qualità
mandataria, da P. IVA ), con sede in LA, al Corso Italia n. 8, Controparte_3 P.IVA_2 in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Napoli Via Riviera di Chiaia, n.
267, presso lo studio del suo difensore Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. ; CodiceFiscale_4
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, la società
– in qualità di cessionaria del credito − ha chiesto l'emissione Controparte_2
dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo di 26.500,00 euro, Controparte_1
oltre agli interessi di mora, derivanti da contratto di finanziamento stipulato in data 30.07.1990 tra e , la quale aveva concesso in prestito a controparte la somma di euro CP_4 CP_5
5.442.80 (lire 10.500.000,00). Il contratto in questione era stato sottoscritto anche dalla in CP_1
qualità di coobbligata in solido. Il ricorrente ha documentato che il debitore principale non aveva onorato l'impegno negoziale assunto, risultando inadempiente.
2. Con decreto ingiuntivo n. 758 del 08.05.2023 (RG. 7289/2022) il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a di pagare entro 40 giorni dalla notifica Controparte_1
del presente decreto a . la somma di euro 26.500,10, con interessi come da CP_2 CP_2
domanda e sino all'effettivo soddisfo sull'importo di euro 5.45,80, oltre competenze e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 4.1.2024.
4. Con atto di citazione del 12.01.2024, regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
– in qualità di amministratore di sostegno di ha presentato atto di opposizione Persona_1
al decreto ingiuntivo, eccependo l'omessa notifica del decreto entro il termine di legge. La parte opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiarare inefficace e comunque revocare e/o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto
giuridico, per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata o in subordine per gli altri
suindicati motivi, il Decreto Ingiuntivo n. 758/2023 emesso nei confronti di in Controparte_1 data 08/05/2023 – R.G.7289/2022 - dal Tribunale di Cagliari. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata a séguito del decorso dei termini di legge, la parte opposta a dato atto che le parti hanno deciso di definire la controversia Controparte_2
in via bonaria e ha dichiarato di rinunciare a proseguire la propria attività di recupero del proprio credito, chiedendo al contempo la declaratoria di cessata di materia del contendere.
6. A séguito dell'emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. e del rinvio disposto all'udienza del 18.12.2024, si è pervenuti all'udienza dell'8.4.2025, nel corso della quale le parti hanno confermato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito del raggiungimento di un accordo transattivo, depositato in data 1.4.2024, che prevede la rinuncia all'azione da parte della parte opposta e ad ogni residua pretesa creditoria nei confronti di controparte. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione integrale delle spese processuali. Inoltre, entrambi i procuratori hanno espressamente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
8. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa. Come infatti si è evince dall'atto di transazione depositato in giudizio in data 1.4.2025, la società opposta ha definitivamente rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di controparte, ivi compresa l'azione derivante dal contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo. Entrambe le parti hanno, inoltre, concordemente dichiarato di rinunciare ad ogni rispettiva pretesa avanzata nell'ambito del presente giudizio.
9. A fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, deve contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 758, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 8.5.2023 in favore della parte opposta Controparte_2
10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione e di quello monitorio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del procedimento e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori delle medesime parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 758 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 08.05.2023; compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio monitorio e di quello di opposizione.
Cagliari, 16 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 179 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di , Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F. ), con delega in data 3.5.2022 C.F._2
dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant'Elena, nominato con decreto del
Giudice Tutelare di Cagliari in data 08.03.2022 (proc. R.G. 1471/22) – in forza dell'autorizzazione del 12/12/2023 - elettivamente domiciliato in Cagliari, Via G.B. Pergolesi 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Lucia Mancosu (c.f.: , che lo rappresenta e difende in forza C.F._3
di procura allegata all'atto di opposizione;
opponente
contro
(C.F. e iscriz. Registro Imprese LA , con sede in LA Controparte_2 P.IVA_1
alla via San Prospero n. 4, in persona del legale rappresentante, rappresentata in giudizio, in qualità
mandataria, da P. IVA ), con sede in LA, al Corso Italia n. 8, Controparte_3 P.IVA_2 in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Napoli Via Riviera di Chiaia, n.
267, presso lo studio del suo difensore Avv. Gianluca de Lima Souza (c.f. ; CodiceFiscale_4
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, la società
– in qualità di cessionaria del credito − ha chiesto l'emissione Controparte_2
dell'ingiunzione di pagamento nei confronti di per l'importo di 26.500,00 euro, Controparte_1
oltre agli interessi di mora, derivanti da contratto di finanziamento stipulato in data 30.07.1990 tra e , la quale aveva concesso in prestito a controparte la somma di euro CP_4 CP_5
5.442.80 (lire 10.500.000,00). Il contratto in questione era stato sottoscritto anche dalla in CP_1
qualità di coobbligata in solido. Il ricorrente ha documentato che il debitore principale non aveva onorato l'impegno negoziale assunto, risultando inadempiente.
2. Con decreto ingiuntivo n. 758 del 08.05.2023 (RG. 7289/2022) il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha ingiunto a di pagare entro 40 giorni dalla notifica Controparte_1
del presente decreto a . la somma di euro 26.500,10, con interessi come da CP_2 CP_2
domanda e sino all'effettivo soddisfo sull'importo di euro 5.45,80, oltre competenze e spese della procedura monitoria.
3. Il decreto in questione è stato regolarmente notificato alla parte ingiunta in data 4.1.2024.
4. Con atto di citazione del 12.01.2024, regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
– in qualità di amministratore di sostegno di ha presentato atto di opposizione Persona_1
al decreto ingiuntivo, eccependo l'omessa notifica del decreto entro il termine di legge. La parte opponente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
dichiarare inefficace e comunque revocare e/o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto
giuridico, per intervenuta prescrizione della pretesa avanzata o in subordine per gli altri
suindicati motivi, il Decreto Ingiuntivo n. 758/2023 emesso nei confronti di in Controparte_1 data 08/05/2023 – R.G.7289/2022 - dal Tribunale di Cagliari. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata a séguito del decorso dei termini di legge, la parte opposta a dato atto che le parti hanno deciso di definire la controversia Controparte_2
in via bonaria e ha dichiarato di rinunciare a proseguire la propria attività di recupero del proprio credito, chiedendo al contempo la declaratoria di cessata di materia del contendere.
6. A séguito dell'emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. e del rinvio disposto all'udienza del 18.12.2024, si è pervenuti all'udienza dell'8.4.2025, nel corso della quale le parti hanno confermato che è venuta meno la questione sostanziale sottesa all'opposizione, a séguito del raggiungimento di un accordo transattivo, depositato in data 1.4.2024, che prevede la rinuncia all'azione da parte della parte opposta e ad ogni residua pretesa creditoria nei confronti di controparte. Pertanto, i difensori hanno chiesto concordemente l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione integrale delle spese processuali. Inoltre, entrambi i procuratori hanno espressamente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
7. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 6. della parte espositiva che precede, all'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
precisando di aver trovato una soluzione conciliativa, essendo venuta meno la questione sostanziale sottesa al presente giudizio (consistente, in particolare, nel venir meno della pretesa erariale nei confronti dell'opponente).
Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
8. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti e avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa. Come infatti si è evince dall'atto di transazione depositato in giudizio in data 1.4.2025, la società opposta ha definitivamente rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di controparte, ivi compresa l'azione derivante dal contratto di finanziamento oggetto del decreto ingiuntivo. Entrambe le parti hanno, inoltre, concordemente dichiarato di rinunciare ad ogni rispettiva pretesa avanzata nell'ambito del presente giudizio.
9. A fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, deve contestualmente disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 758, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 8.5.2023 in favore della parte opposta Controparte_2
10. Le spese processuali del presente giudizio di opposizione e di quello monitorio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del procedimento e della concorde richiesta avanzata in tal senso dai difensori delle medesime parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 758 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 08.05.2023; compensa interamente tra le parti costituite le spese processuali del giudizio monitorio e di quello di opposizione.
Cagliari, 16 aprile 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi