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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2932/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2932/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. PUTERIO CARMELO oggi sostituito dall'avv. NUNZIA SOMMA, Parte_1 la quale si riporta agli atti, chiede che la causa venga decisa e fa presente che il rilascio avverrà entro la fine di questo mese;
pertanto, chiede che la parte venga condannata agli importi fino al 30 Maggio.
Chiede quindi la condanna all'importo di cui in memoria e dei successivi canoni a scadere fino al 30 Maggio. L'avv. Somma fa presente che i pagamenti parziali cui fa riferimento la controparte nella fase sommaria risultavano già scomputati dall'importo chiesto nell'atto introduttivo.
Per alle ore 11.02 nessuno è comparso. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PUTERIO CARMELO Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GUIDO COSTANTINO Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. , in qualità di proprietario di Parte_1
appartamento sito in Bisignano alla Traversa I^ Vallerusso, n. 9, posto al primo piano, in Catasto
Foglio 51, part. 241, chiede all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra , con ordine di immediato rilascio in favore dell'istante o, in subordine, Controparte_1
ordine di rilascio nella data di esecuzione stabilita dal Giudice con ordinanza nel caso di opposizione;
chiede, altresì, di condannare la convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile nonché al danno da svalutazione monetaria ed interessi di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 14.10.24 si costituiva la sig.ra eccependo carenza probatoria relativa CP_1 all'asserito inadempimento e chiedendo, nel merito, di rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 18.09.2024 e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di pagina 2 di 5 convalida di sfratto e per l'effetto rigettare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
con vittoria di spese e compensi.
Il G.I., con ordinanza del 19.10.2024, constatandone i presupposti, ordinava il rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione il termine del 31.01.2025; disponeva altresì il mutamento di rito assegnando termine di 15 giorni per instaurare la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
Nel presente giudizio di merito il sig. integrava i propri scritti difensivi chiedendo di Pt_1
confermare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra con ordine di rilascio immediato CP_1
qualora non eseguito nelle more;
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1455 cc;
condannare la sig.ra al pagamento degli CP_1 ulteriori canoni di locazione nel frattempo maturati dalla data dell'intimazione (settembre 2024) a quella prevista per il rilascio (gennaio 2025) pari alla ulteriore somma di euro 1.0000, per un totale di
4.600 euro, comunque fino all'effettivo rilascio dell'immobile; nonché al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La sig.ra non depositava alcuna memoria integrativa. CP_1
All'udienza del 25.02.2025 il procuratore di parte attrice riferiva che il rilascio dell'immobile disposto dal Giudice non era ancora avvenuto nel termine previsto dalla stessa ordinanza e che, pertanto, era stato costretto ad intimare con precetto l'esecuzione forzata. Per parte convenuta nessuno compariva. Il
Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 20.05.2025 odierna, ove, presente la sola parte locatrice, all'esito della discussione, la causa viene decisa con lettura e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda va accolta.
Parte ricorrente agisce nella qualità di proprietario di appartamento sito in Bisignano alla Traversa I^
Vallerusso, n. 9, posto al primo piano, in Catasto Foglio 51, part. 241, sub 3, cat. A/2, r.c. 284,05 concesso in locazione alla sig.ra per il canone concordato di € 200,00 mensili deducendo che CP_1
la stessa effettuava pagamenti parziali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, rendendosi così morosa del puntuale pagamento di n. 18 canoni per un totale di euro 3.600.
Preliminarmente occorre rilevare che” in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. S.U. n.13533.2001; Cass.
n.15659.2011).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie il sig. in qualità di locatore, ha adempiuto a tale onere probatorio fornendo Pt_1 copia del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con l'odierna conduttrice/debitrice in data
29.05.2015 per la durata di quattro anni rinnovabili debitamente registrato.
Lo stesso contratto prevede il pagamento di un canone mensile pari ad euro 200,00, da corrispondere presso il domicilio del locatore entro il giorno cinque di ogni mese.
Detta condizione risulta essere stata disattesa dalla Sig.ra Nella specie, quanto al contestato CP_1
mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2021,2022,2023, 2024, a cui si sono aggiunti nelle more i mesi che vanno da Settembre 2024 a Gennaio 2025, la Sig.ra non ha fornito alcuna CP_1 prova dell'avvenuto adempimento della sua obbligazione di pagamento. Di fatti, le ricevute di pagamento fornite nella fase sommaria riguardano solo alcune delle mensilità relative agli anni che vanno dal 2021 al 2024, difettando la prova dei restanti pagamenti. Né la circostanza avanzata dalla conduttrice per cui il pagamento dei restanti mesi sarebbe avvenuto in contanti assume alcun rilievo in assenza delle relative ricevute di pagamento.
L'inadempimento si presenta ex l'art. 1455 cc di non scarsa importanza.
Tale norma, va letta ed intepretata con l'art. 5 della legge 27 luglio 1978 n.392 il quale nello stabilire che “il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 cod. civ., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che come tale non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento; tale criterio trova applicazione solo alle locazioni ad uso abitativo e non a quello ad uso diverso da quello abitativo.”(Cfr.Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 8628 del 12/04/2006;Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 23257 d el 18/11/2010; Cass. Civ. Sentenza n. 1428 del 20/01/2017).
Peraltro, anche i pagamenti parziali che sono stati provati risultano essere stati effettuati in ritardo, oltre il termine di giorno cinque di ogni mese previsto dal suddetto contratto.
Alla risoluzione del contratto nei termini sopra esposti, segue la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione maturati dal 2021 fino a Gennaio 2025 per un totale di euro 4.600, oltre a quelli maturati fino al rilascio effettivo dell'immobile ancora non avvenuto sino alla data di maggio 2025.
Ed invero, il locatore ha diritto a vedersi corrispondere, laddove ne abbia fatto richiesta come nel caso di specie, il pagamento di quei canoni ancora a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, in base a quanto disposto dall'art. 658 cpc comma 1. In particole, la giurisprudenza sul punto stabilisce che: “In tema di locazioni di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo, comunque, dovuti a seguito della risoluzione
pagina 4 di 5 della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591
c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (v. Cass. n. 25599/2016)” (cfr.Trib. Roma sentenza 20536 del 2018).
Su tali basi, va accolta la domanda.
Le spese di lite stante la mancata costituzione nella presente fase e l'andamento processuale della fase sommaria meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione in oggetto;
-Conferma l'ordine di rilascio dell'immobile reso in corso di causa;
-Condanna la conduttrice al pagamento dei canoni non versati relativi agli anni 2021,2022,2023, 2024 nonché Gennaio 2025, per un totale di euro 4.600 e degli ulteriori canoni a scadere sino a maggio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2932/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott.ssa Erminia Ceci, sono comparsi:
Per l'avv. PUTERIO CARMELO oggi sostituito dall'avv. NUNZIA SOMMA, Parte_1 la quale si riporta agli atti, chiede che la causa venga decisa e fa presente che il rilascio avverrà entro la fine di questo mese;
pertanto, chiede che la parte venga condannata agli importi fino al 30 Maggio.
Chiede quindi la condanna all'importo di cui in memoria e dei successivi canoni a scadere fino al 30 Maggio. L'avv. Somma fa presente che i pagamenti parziali cui fa riferimento la controparte nella fase sommaria risultavano già scomputati dall'importo chiesto nell'atto introduttivo.
Per alle ore 11.02 nessuno è comparso. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Erminia Ceci
Il Funzionario Addetto Upp
Dott.ssa Francesca Caruso
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Erminia Ceci ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2932/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PUTERIO CARMELO Parte_1
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GUIDO COSTANTINO Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. , in qualità di proprietario di Parte_1
appartamento sito in Bisignano alla Traversa I^ Vallerusso, n. 9, posto al primo piano, in Catasto
Foglio 51, part. 241, chiede all'intestato Tribunale di convalidare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra , con ordine di immediato rilascio in favore dell'istante o, in subordine, Controparte_1
ordine di rilascio nella data di esecuzione stabilita dal Giudice con ordinanza nel caso di opposizione;
chiede, altresì, di condannare la convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile nonché al danno da svalutazione monetaria ed interessi di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 14.10.24 si costituiva la sig.ra eccependo carenza probatoria relativa CP_1 all'asserito inadempimento e chiedendo, nel merito, di rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 18.09.2024 e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di pagina 2 di 5 convalida di sfratto e per l'effetto rigettare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti;
con vittoria di spese e compensi.
Il G.I., con ordinanza del 19.10.2024, constatandone i presupposti, ordinava il rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione il termine del 31.01.2025; disponeva altresì il mutamento di rito assegnando termine di 15 giorni per instaurare la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
Nel presente giudizio di merito il sig. integrava i propri scritti difensivi chiedendo di Pt_1
confermare lo sfratto per morosità nei confronti della sig.ra con ordine di rilascio immediato CP_1
qualora non eseguito nelle more;
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore ex art. 1455 cc;
condannare la sig.ra al pagamento degli CP_1 ulteriori canoni di locazione nel frattempo maturati dalla data dell'intimazione (settembre 2024) a quella prevista per il rilascio (gennaio 2025) pari alla ulteriore somma di euro 1.0000, per un totale di
4.600 euro, comunque fino all'effettivo rilascio dell'immobile; nonché al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La sig.ra non depositava alcuna memoria integrativa. CP_1
All'udienza del 25.02.2025 il procuratore di parte attrice riferiva che il rilascio dell'immobile disposto dal Giudice non era ancora avvenuto nel termine previsto dalla stessa ordinanza e che, pertanto, era stato costretto ad intimare con precetto l'esecuzione forzata. Per parte convenuta nessuno compariva. Il
Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 20.05.2025 odierna, ove, presente la sola parte locatrice, all'esito della discussione, la causa viene decisa con lettura e deposito contestuale dei motivi del decidere.
La domanda va accolta.
Parte ricorrente agisce nella qualità di proprietario di appartamento sito in Bisignano alla Traversa I^
Vallerusso, n. 9, posto al primo piano, in Catasto Foglio 51, part. 241, sub 3, cat. A/2, r.c. 284,05 concesso in locazione alla sig.ra per il canone concordato di € 200,00 mensili deducendo che CP_1
la stessa effettuava pagamenti parziali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, rendendosi così morosa del puntuale pagamento di n. 18 canoni per un totale di euro 3.600.
Preliminarmente occorre rilevare che” in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. S.U. n.13533.2001; Cass.
n.15659.2011).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie il sig. in qualità di locatore, ha adempiuto a tale onere probatorio fornendo Pt_1 copia del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con l'odierna conduttrice/debitrice in data
29.05.2015 per la durata di quattro anni rinnovabili debitamente registrato.
Lo stesso contratto prevede il pagamento di un canone mensile pari ad euro 200,00, da corrispondere presso il domicilio del locatore entro il giorno cinque di ogni mese.
Detta condizione risulta essere stata disattesa dalla Sig.ra Nella specie, quanto al contestato CP_1
mancato pagamento dei canoni relativi agli anni 2021,2022,2023, 2024, a cui si sono aggiunti nelle more i mesi che vanno da Settembre 2024 a Gennaio 2025, la Sig.ra non ha fornito alcuna CP_1 prova dell'avvenuto adempimento della sua obbligazione di pagamento. Di fatti, le ricevute di pagamento fornite nella fase sommaria riguardano solo alcune delle mensilità relative agli anni che vanno dal 2021 al 2024, difettando la prova dei restanti pagamenti. Né la circostanza avanzata dalla conduttrice per cui il pagamento dei restanti mesi sarebbe avvenuto in contanti assume alcun rilievo in assenza delle relative ricevute di pagamento.
L'inadempimento si presenta ex l'art. 1455 cc di non scarsa importanza.
Tale norma, va letta ed intepretata con l'art. 5 della legge 27 luglio 1978 n.392 il quale nello stabilire che “il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 cod. civ., fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, che come tale non consente al giudice del merito di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento; tale criterio trova applicazione solo alle locazioni ad uso abitativo e non a quello ad uso diverso da quello abitativo.”(Cfr.Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 8628 del 12/04/2006;Cass.Civ.Sez. 3, Sentenza n. 23257 d el 18/11/2010; Cass. Civ. Sentenza n. 1428 del 20/01/2017).
Peraltro, anche i pagamenti parziali che sono stati provati risultano essere stati effettuati in ritardo, oltre il termine di giorno cinque di ogni mese previsto dal suddetto contratto.
Alla risoluzione del contratto nei termini sopra esposti, segue la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni di locazione maturati dal 2021 fino a Gennaio 2025 per un totale di euro 4.600, oltre a quelli maturati fino al rilascio effettivo dell'immobile ancora non avvenuto sino alla data di maggio 2025.
Ed invero, il locatore ha diritto a vedersi corrispondere, laddove ne abbia fatto richiesta come nel caso di specie, il pagamento di quei canoni ancora a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, in base a quanto disposto dall'art. 658 cpc comma 1. In particole, la giurisprudenza sul punto stabilisce che: “In tema di locazioni di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo, comunque, dovuti a seguito della risoluzione
pagina 4 di 5 della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591
c.c.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (v. Cass. n. 25599/2016)” (cfr.Trib. Roma sentenza 20536 del 2018).
Su tali basi, va accolta la domanda.
Le spese di lite stante la mancata costituzione nella presente fase e l'andamento processuale della fase sommaria meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, risolve il contratto di locazione in oggetto;
-Conferma l'ordine di rilascio dell'immobile reso in corso di causa;
-Condanna la conduttrice al pagamento dei canoni non versati relativi agli anni 2021,2022,2023, 2024 nonché Gennaio 2025, per un totale di euro 4.600 e degli ulteriori canoni a scadere sino a maggio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Erminia Ceci
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