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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1735/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 27 maggio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1735/2022 R.G.
TRA
(C.F. P.IVA 1 ), con sede in Roma alla via Parte 1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Gino Madonia (C.F.: C.F. 1 Pec:
Email 1 E) e Tiziana Giovanna Norrito (C.F.: C.F. 2 Pec: Email 3 t, Fax n. 0917798749) elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso INPS Avvocatura Regionale, Via Maggiore Toselli 5, Palermo;
- ricorrente -
CONTRO
C.F. 3 () nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 (C.F.:
residente in [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Eliana Maccarrone (C.F.:
fax 0935574639) ed C.F.
4 - pec: Email 4
elettivamente domiciliato in TR (EN) alla Via Nazionale n. 342 - resistenti -
Avente ad oggetto: ricorso per revocazione sentenza.
All'udienza odierna trattata ex art 27 ter cpc i procuratori delle parti depositavano note sostitutive di udienza e la causa veniva decisa con sentenza.
MOTIVI
Con ricorso ex art 395 e ss. cpc per revocazione di sent. n. 290/2022, emessa in data 24.05.2022
a definizione del proc. n.58/2020 R.G. 1' Pt 1 adiva il Tribunale di Enna per ivi sentire così
provvedere:
Pregiudizialmente e in via rescindente, annullare la sentenza impugnata;
- In via rescissoria dichiarare l'insussistenza del requisito sanitario per l'accompagnamento;
Si costituiva la controparte che resisteva eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività e nel merito la sua infondatezza e l'insussistenza del motivo di revocazione.
***
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.
Parte resistente eccepisce che il ricorso sarebbe stato depositato decorsi 30 gg dalla notifica della sentenza.
La doglianza è infondata giacchè la sentenza risulta notificata alla parte e non al procuratore costituito.
Sul punto si presta adesione all'orientamento recentemente espresso su analoga vicenda (relativa per l'appunto a notifica di sentenza ad una pubblica amministrazione) dalla Suprema Corte di Cassazione
a SSUU che ha affermato il seguente principio di diritto: «a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è
-
eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza».
Ciò posto il ricorso va accolto risultando fondato il motivo di revocazione.
Si premetta che ai sensi dell'art 395 cpc le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (come quella emessa a definizione del giudizio di opposizione ad ATP ex art 445 bis comma 6
cpc), possono essere impugnate per revocazione: 1. 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2. 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3. 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 4. 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5. 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata
[324], purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Ciò posto nel caso di specie si chiede la revocazione di una sentenza emessa in unico grado in relazione ad un preteso evidente errore di fatto ivi contenuto.
Ebbene la relazione del ctu nominato in fase di opposizione ex art 445 comma 6 cpc, dott. Per 1
è chiara nell'escludere l'esistenza del requisito sanitario per beneficiare della chiesta indennità di accompagnamento, affermando quanto segue "Nel caso in esame le infermità evidenziate condizionano una situazione impegnativa, ma non tale da abolire la sfera d'autonomia del soggetto sia in rapporto alla vita fisiologica che a quella di relazione. Alla luce di quanto sopra esposto,
quindi, si può affermare che, nel caso in specie, esistono gli estremi di ordine medico-legale per un giudizio di totale inabilità lavorativa, ma non per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per tutte le considerazioni sopra esposte ritengo, pertanto, che il periziato sia da considerare lavorativamente inabile al 100% ma non meritevole della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.".
Conclude e ribadisce poi il ctu "Tali infermità hanno carattere della permanenza in senso medico-
legale e condizionano una totale inabilità lavorativa al 100%, ma non il diritto all'indennità di accompagnamento" (doc. 8 ricorente, pag. 6)
Trattasi all'evidenza di un falsa percezione da parte del giudice di quanto espresso e rappresentato dal ctu.
Né è dubitabile che il giudice sia incorso in un errore di fatto e non abbia inteso sostituire la propria valutazione a quella del ctu come opinato dalla parte resistente che invoca il brocardo iudex peritus peritorum, giacchè la volontà di richiamarsi integralmente alle valutazioni ed alle conclusioni della relazione di consulenza emerge univocamente da un passo della sentenza in esame ove testualmente si legge Contrariamente alla valutazione posta in essere dall'amministrazione, come si legge nella c.t.u., emerge che la paziente sia da ritenere invalida civile nella misura del 100 %, con necessità di assistenza continua da parte di terzi per la propria sopravvivenza (cfr. relazione di c.t.u. in atti)
Ne consegue l'integrazione del requisito sanitario richiesto per il beneficio.
In conclusione è evidente che la sentenza in oggetto sia frutto di un errore di fatto ed essa va pertanto annullata.
In accoglimento dell'ulteriore domanda del ricorrente va dichiarata sulla scorta della ctu esperita nel giudizio n. 58/2020 R.G. la insussistenza del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese ex art 152 disp att. Cpc
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
in accoglimento del ricorso;
revoca la sentenza n. 290/2022, emessa in data 24.05.2022 a definizione del proc. n.58/2020 R.G. per errore di fatto ex art 395 n.4 cpc;
per beneficiare Dichiara l'insussistenza in capo a Controparte_1 del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese.
Enna, 27 maggio 2025.