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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10973 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10363 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MINUCCI ROSARIA e PINTO
IE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso
Umberto I, 228,
RICORRENTE
E
(C.F.: ), non costituita, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/05/2025 , premesso: Parte_1
-di aver contratto matrimonio il 24/07/2008 a Napoli;
-che dal matrimonio erano nate due figlie: il 25.4.2007, maggiorenne Per_1
ed economicamente non autosufficiente, e l 27.12.2011, minore;
Per_2
-che il Tribunale di Napoli con sentenza n.9762 del 20/09/2019 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
-che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto quanto segue:
“Affida in via esclusiva alla madre le figlie minori e disciplina gli incontri tra le stesse ed il padre-figlia nei termini di cui in parte motiva;
-pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie Parte_1
minori, la somma mensile di €.500,00 da corrispondere a , entro e non Controparte_1
oltre, il giorno 5 di ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2020;
- Pone a carico dello stesso, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per le figlie, purché debitamente documentate;
- Rigetta ogni altra domanda.”
-che le sue condizioni economiche erano peggiorate;
-di essere privo di occupazione a causa delle sue precarie condizioni di salute, avendo, successivamente al divorzio, costituito un nuovo nucleo familiare con di due figli minori (di 3 e 6 anni); tutto ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare, chiedeva ridurre, nella misura di €.150,00 o in quella ritenuta più opportuna, l'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
La resistente non si costituiva in giudizio, pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.11.2025 ascoltata la parte ricorrente, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
• Sulla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie della coppia ( nata il [...], e nata il Per_1 Per_2
27.12.2011).
In punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
l'art. 315 bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005).
In questa prospettiva, posto che la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in relazione alla quantificazione del contributo la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei minimi punti saldi, da prendere sempre in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.: Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n.
18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.: Cass., n.
14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n.
34382/2023).
Queste indicazioni ermeneutiche generali costituiscono la necessaria premessa per poter affrontare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento delle due figlie, una appena maggiorenne e l'altra minore, della coppia proposta dal ricorrente.
Sempre in punto di diritto, in tema di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, la giurisprudenza ha costantemente affermato che i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o contrazione di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione significativa delle complessive risorse economiche (cfr.: Trib.
Modena, 20/01/2012; Cass., n. 13666/1999).
Più in particolare, ai fini della revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento, occorre dimostrare - con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica - che l'evento dedotto abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore;
con la conseguenza che, qualora il richiedente nulla deduca né provi in merito, deve essere esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr.: Trib. Velletri, 17/05/2018).
In ossequio a tali coordinate interpretative, nel caso di specie il Collegio ritiene che la domanda vada rigettata per mancato assolvimento ex art. 2967 c.c. dell'onere probatorio gravante sul ricorrente in merito alle circostanze che giustificherebbero la richiesta di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo, al fine di giustificare l'impossibilità totale o parziale di far fronte al contributo economico in favore della prole, imposto dal Tribunale di
Napoli con provvedimento del 20.09.2019, parte ricorrente, pur adducendo un peggioramento della propria condizione economica, alcunché ha documentato, né altrimenti provato, al riguardo. Agli atti è versata una certificazione unica relativa all'anno 2024 dalla quale emerge un reddito annuo dichiarato di
€.7.610,40, ed una dichiarazione sostitutiva proveniente dalla parte con la quale egli dichiara il proprio stato di disoccupazione. Trattasi di una dichiarazione priva di data e che dunque nulla prova sul punto.
In secondo luogo, pur invitato dal Giudice in sede di fissazione della prima udienza, il ricorrente non ha depositato le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come richiesto dell'art. 473 bis.12 c.p.c.: sul punto, si ricordi che, soprattutto in presenza di minori, il mancato ottemperamento all'ordine del giudice di integrazione della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., oltre a poter essere sanzionato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c. (secondo il quale il giudice potrà desumere argomenti di prova dai rifiuti ingiustificati e dal contegno delle parti nel processo) ed oltre ad avere conseguenze economiche in tema di spese ex art. 92, co, 1, c.p.c. e di responsabilità aggravata ex art. art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., consente al Giudice di poter trattare la questione dal punto di vista della mancata prova della domanda e, pertanto, sarà necessario entrare nel merito e decidere la stessa sulla base della mancata documentazione. A tutto ciò si aggiunga, in ogni caso, che, venendo in rilievo il mantenimento anche di un minore ( in età adolescenziale, questo Collegio non può Per_2
non tener conto delle aumentate esigenze economiche dello stesso, dovute alle relative e fisiologiche aumentate esigenze personali, scolastiche, sociali e ricreative, che in questa fase non possono certo giustificare una revoca o una riduzione del contributo economico ad opera del padre: come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avvicinarsi del minore all'età adolescenziale, tenuto conto degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, implica un inevitabile incremento delle sue esigenze economiche da dover sostenere (cfr.: Cass., n. 17055/2007).
A nulla valgono infine le generiche allegazioni circa la sua condizione di salute, non essendo stato allegato alcun certificato di inabilità al lavoro, né alcun referto medico. Parte ricorrente deduce poi di essersi nuovamente sposato e di aver costituito un nuovo nucleo familiare dal quale sono nati altri due figli (di
3 e 6 anni) e di percepire il reddito di inclusione nella misura di €.500,00 mensili nonché l'assegno unico di €.200,00 per ciascun figlio ma nulla allega agli atti.
Questo Collegio non ignora il principio recentemente affermato dalla Suprema
Corte, con l'ordinanza n. 21818/2021, in cui ha ribadito che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9).
Questo però non vuole in alcun modo dire che la formazione di un nuovo nucleo familiare abbia l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente. La nascita di un nuovo figlio è da considerarsi fatto nuovo sopravvenuto e come tale che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c.c rende legittima la richiesta della riduzione, che però non opera in automatico. L'obbligato, infatti, dovrà provare di aver subito un effettivo depauperamento delle sue sostanze.
Vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner determinano la nascita di nuovi obblighi di carattere economico ma tali circostanze sopravvenute possono sostenere una modifica delle condizioni separative o divorzili, ovvero nel provvedimento del giudice di merito al mantenimento dei figli nati da un'unione di fatto, solo se la misura del mantenimento a favore dei membri della prima famiglia produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia.
Per ottenere la riduzione l'obbligato dovrà dimostrare la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito” e dunque consentire al Giudice di verificare se la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato – tenuta anche conto la situazione patrimoniale del nuovo compagno /coniuge – sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
In ragione di tutti gli elementi fin qui analizzati, tenuto conto della capacità lavorativa generica che impone anche al genitore disoccupato di attivarsi per contribuire al mantenimento delle figlie, la domanda proposta da Parte_1
non può che essere rigettata.
[...]
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, e alla contumacia della resistente, sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte ricorrente;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice Rel. Il PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino