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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(C.F. ), nonché Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Rossi, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Montegranaro (FM), via Torquato Tasso, n. 3, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTI ATTRICI
CONTRO
(già Controparte_1
) (C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Micozzi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie
Conclusioni delle parti per le parti attrici: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo espletamento delle prove testimoniali indicate nella II° memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 10 maggio 2021 predisposta dal difensore degli attori e non ammesse con l'ordinanza del 30 settembre 2022 – e dunque previa parziale revoca di tale ultimo provvedimento – accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è Parte_3 riconducibile ad un comportamento colposo, contraddistinto da negligenza ed imperizia, del personale medico e paramedico dell di Fermo che ha prestato assistenza al travaglio ed al parto di CP_3 Pt_2
1 nonché assistito alla nascita e/o, comunque, alla violazione degli obblighi Pt_2 Parte_3 contrattualmente assunti dall'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l Controparte_1 ex in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 1.699.369.00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quella a titolo di lucro cessante da liquidarsi in via equitativa così suddivisa:
- quanto ad € 1.039.369,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale e dell'invalidità Parte_3 temporanea, oltre alle spese future ed al lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_2 delle spese già sostenute così come indicate nella narrativa dell'atto introduttivo alla lite;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_1 delle spese già sostenute così come indicate nella narrativa dell'atto introduttivo alla lite;
- quanto ad € 150.000.00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
e di quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_2 Parte_1 Persona_1
Oltre agli interessi per legge e rivalutazione, se dovuta.
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge. e con registrazione della sentenza a debito ai sensi dell'art. 59 lett. D) del DPR 131/86 e con imposta recuperata nei confronti della predetta convenuta.
Salvo ogni diritto”; per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via istruttoria: disporre il richiamo del CTU per fornire chiarimenti dal momento che non ha risposto in maniera esaustiva alle puntuali osservazioni della CT di parte Gestione Liquidatoria ex ovvero CP_1 disporre nuova CTU;
nel merito: respingere ogni domanda, comunque motivata, dei Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore e nei Persona_1 Parte_3 confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda atttorea dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 e art. 7 L. 24/2017, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo ex art 3 DL n. 158/2012 e art. 7 L. 24/2017 alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e in Parte_2 Parte_1 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nonché convenivano in giudizio la chiedendo Parte_3 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come di seguito specificato: accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è riconducibile ad un Parte_3 comportamento colposo, contraddistinto da negligenza ed imperizia, del personale medico e paramedico dell di Fermo che ha prestato assistenza al travaglio ed al parto di nonché CP_3 Parte_2 assistito alla nascita e/o, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti Parte_3 dall'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro – CP_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.699.369.00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quella a titolo di lucro cessante da liquidarsi in via equitativa così suddivisa:
- quanto ad € 1.039.369,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale e dell'invalidità Parte_3 temporanea, oltre alle spese future ed al lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_2 delle spese già sostenute così come indicate nella superiore narrativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_1 delle spese già sostenute così come indicate nella superiore narrativa;
- quanto ad € 150.000.00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
e di quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_2 Parte_1 Persona_1
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge. e con registrazione della sentenza a debito ai sensi dell'art. 59 lett. D) del DPR 131/86 e con imposta recuperata nei confronti della predetta convenuta. Salvo ogni diritto”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda, comunque motivata, dai
Sig.ri , in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_1 Parte_2
3 e nei confronti dell in Persona_1 Parte_3 Controparte_4 quanto infondata in fatto e diritto, sia nell' an che nel quantum.
Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 e art.7 L. 24/2017, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo ex art 3 DL n. 158/2012 e art.7 L. 24/2017 alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, espletata C.T.U. medico-legale, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 12.12.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, le parti attrici esponevano che:
1. in data 17.07.2002, vero le ore 09,45 circa, alla trentanovesima Parte_2
settimana di gravidanza, si recava insieme al marito presso la divisione di Parte_1 ostetricia-ginecologia dell'Ospedale di Fermo, lamentando contrazioni addominali ad intervalli regolari;
2. su disposizione del primario del reparto dott. , il dott. coadiuvato Parte_4 Pt_5
dall'ostetrica dott.ssa Cisbani, eseguiva una visita di controllo sulla paziente, all'esito della quale veniva riscontrata una dilatazione del collo dell'utero di 3 cm e, conseguentemente, ne veniva disposto il ricovero;
3. l'attrice, intorno alle ore 10.20 - 10.30, veniva accompagnata dalla dott.ssa Cisbani per effettuare il monitoraggio che terminava intorno alle ore 11.00. Il relativo tracciato veniva visionato dal primario e dai due aiuti, dott. e dott. i quali ne riscontravano Pt_5 Per_2
l'apparente regolarità. Pur essendo stato registrato un solo movimento fetale, la veniva Pt_2 scollegata dal macchinario e accompagnata in un'altra stanza;
4. l'attrice veniva trasferita, intorno alle ore 12.30, in sala travaglio e collegata ad un macchinario per il monitoraggio diverso da quello utilizzato in precedenza per la visita di controllo, allorquando, intorno alle ore 13.20, la paziente, avendo osservato sul monitor che il feto aveva una frequenza cardiaca molto bassa, allertava la dott.ssa Cisbani, la quale riferiva alla che la decelerazione del battito cardiaco, nella norma, era dovuta a compressione;
Pt_2
5. a questo punto, la dott.ssa Cisbani e il dott. eseguivano alcune manovre sulla Per_2
paziente, le quali si protraevano per circa 10 minuti. Veniva impartita la sostituzione del
4 macchinario, con conseguente interruzione del monitoraggio per circa dieci minuti e l'attrice veniva informata della presenza di una decelerazione da valutare;
6. alle 13.50, alla partoriente veniva prelevato un campione di sangue, mentre continuava ad esserci un frenetico viavai di sanitari, soprattutto del dott. e della dott.ssa Per_2 Per_3
Nel frattempo, l'ostetrica Cisbani, avendo terminato il proprio turno, veniva sostituita dalla collega Parte_6
7. verso le ore 14:25 circa, il dott. eseguiva l'amnioressi sulla paziente a seguito Per_2
della quale si verificava la fuoriuscita di un liquido verdastro e maleodorante. All'esito, veniva disposta dal medesimo sanitario l'esecuzione di un intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza;
8. a tale scopo, l'ostetrica ed un'infermiera istallavano un catetere vescicale. Tuttavia, la procedura non veniva eseguita correttamente, dal momento che il tubicino era scollegato dall'ago cannula, con la conseguente fuoriuscita di liquidi;
9. si tentava vanamente un nuovo inserimento dell'ago cannula nel braccio destro della paziente. Era, allora, l'anestesista dott. intanto intervenuto in stanza, ad effettuare la Persona_4 medesima operazione sull'altro braccio della una volta portatala d'urgenza in sala Pt_2 operatoria;
10. la situazione era caratterizzata da uno stato di agitazione dei sanitari, chiaramente palesato anche alla partoriente, che si accompagnava all'irrequietezza del dott. che, in Per_2 un continuo andirivieni, ripeteva insistentemente di essere ancora in attesa del risultato delle analisi;
11. soltanto alle 15.10 la veniva portata in sala operatoria e alle 15.30 veniva alla luce Pt_2
; Parte_3
12. il neonato veniva collocato in incubatrice, dato che si appurava che lo stesso aveva inalato liquido amniotico misto a meconio. Veniva, quindi, eseguito un esame radiologico e, all'esito, i sanitari comunicavano ai genitori che i polmoni del neonato erano stati danneggiati dalla predetta inalazione, tale da rendere necessario il trasferimento del bambino, intubato, presso l'Ospedale “Salesi” di Ancona, con eliambulanza;
13. veniva effettuato un esame radiografico, il quale evidenziava una “diffusa ipodiafania del parenchima polmonare, più evidente ai campi medio – inferiori in torace iperespanso. OC non valutabile.
Presenza di CE, CVC con estremità discale sull'aia epatica, CAC con apice in D10 e C. epicutaneo con apice in cava superiore. Scarsissima l'aria in addome”;
14. il giorno seguente, il primario prof. rappresentava a che la Per_5 Parte_1
situazione clinica del neonato era molto grave, in quanto lo stesso non rispondeva
5 adeguatamente alla terapia farmacologica somministrata e che, se non ci fossero stati miglioramenti, avrebbe sottoposto alla procedura E.C.M.O. (acronimo di Parte_3
Extra Corporeal Membrane Oxygenation), la quale veniva utilizzata al fine di ossigenare il sangue nei casi di patologie malformative idonee a compromettere la circolazione polmonare;
15. la degenza del neonato presso l'Ospedale “Salesi” di Ancona, inizialmente, nel reparto di terapia intensiva e, successivamente, in quello di rianimazione, si protraeva dal 17.07.2002 sino al 14.09.2002. Durante tale periodo, il bambino veniva alimentato con sondino naso-gastrico, almeno sino a dieci giorni prima delle dimissioni;
16. a seguito della denuncia-querela presentata dai coniugi veniva incardinato il Pt_3
procedimento penale, nell'ambito del quale veniva disposto il rinvio a giudizio del dott.
[...]
, del dott. e del dott. ai quali venivano contestati CP_5 Controparte_6 Controparte_7
i reati di cui agli artt. 113 e 590, comma 2 c.p., avendo gli stessi omesso “un adeguato controllo nell'andamento della frequenza cardiaca fetale, non riconoscendo tempestivamente il quadro di distocia del travaglio (desumibile dall'arresto della dilatazione della progressione a fronte di un'attività contrattile uterina) e non procedendo repentinamente all'estrazione del feto e perché – il terzo – non provvedendo all'immediata broncoaspirazione per rimozione del meconio ed al successivo bronco lavaggio, per colpa consistita in negligenza ed imperizia, cagionavano a lesioni personali gravissime (disturbo multisistemico dello sviluppo Parte_3 con difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione e difficoltà di autonomia – esiti di sofferenza perinatale)”.
Il suddetto procedimento si concludeva con la pronuncia della sentenza n. 95/2010, con la quale il Tribunale di Fermo dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
17. in data 20.04.2012, e depositavano ricorso per A.T.P. Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Fermo. Il relativo procedimento veniva definito, in data 05.12.2014, con il deposito della C.T.U. che riscontrava una condotta incongrua dei sanitari dell'Ospedale di
Fermo sia durante le ultime fasi della gravidanza di sia al momento del parto, Parte_2 sia nelle fasi immediatamente successive. Conseguentemente, il C.T.U. quantificava il danno biologico subito da nella misura del 33%; Parte_3
18. con raccomandata A-R del 04.02.2015, inviata all e all'A.S.U.R. Marche Controparte_1
Zona Territoriale 11, i coniugi hiedevano, a titolo di risarcimento del danno subito da Pt_3 loro e dal figlio la somma di euro 1.696.020,36; Parte_3
19. in data 07.03.2016, gli attori depositavano dinanzi all'Organismo di Conciliazione istanza di mediazione. Il relativo procedimento, tuttavia, si concludeva CP_8 negativamente per la mancata adesione dell' Controparte_1
20. nel caso di specie trovava applicazione, ratione temporis, la disciplina prevista dalla L. n.
189/2012 (c.d. Legge Balduzzi);
6 21. inoltre, in ragione dell'evidenza per cui nel momento dell'accettazione Parte_2
presso la struttura sanitaria convenuta, aveva stipulato con la medesima un c.d. contratto atipico di spedalità, doveva ritenersi che la medesima struttura rispondesse, a titolo di responsabilità contrattuale, anche per le condotte dei sanitari che avevano cagionato un danno alla paziente.
Tali condotte dovevano identificarsi nella negligente prestazione sanitaria in favore della paziente durante il parto e dopo la nascita del neonato Parte_3
22. più nello specifico, doveva evidenziarsi, in primo luogo, che non erano stati tenuti in considerazione dai sanitari plurimi elementi sintomatici tipici della sofferenza fetale e, inoltre, che l'intervento chirurgico di taglio cesareo era stato negligentemente effettuato soltanto un'ora dopo aver riscontrato che il feto aveva inalato una certa quantità di meconio;
23. in secondo luogo, doveva altresì porsi in rilievo che, come accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, il personale sanitario non aveva provveduto ad aspirare l'orofaringe del neonato prima del compimento del primo atto respiratorio, né aveva eseguito tale procedura subito dopo il parto. Sul punto, il C.T.U. rilevava che “in detto lungo intervallo di preparazione dell'equipe che doveva eseguire il parto ed assistere il neonato alla nascita non risulta essere stato allertato il pediatra, che risulta aver prestato la propria assistenza al neonato solo dopo circa 10 minuti dalla nascita. Trattasi di dilatazione della tempistica degli atti sanitari che nel caso in esame assume valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico”, nonché che “se è presente meconio il personale specializzato debba immediatamente intubare e iniziare l'aspirazione tracheale di tutti i neonati non vigorosi (depressi). Tale aspirazione è più efficace se effettuata prima che il bambino respiri e pianga poiché nel momento in cui lo fa il meconio diffonde attraverso l'albero bronchiale”. Concludeva quindi il C.T.U. che, con riguardo al caso di specie, “da quanto scritto in cartella dal pediatra (…) si evince che lo stesso non si trovava in sala operatoria al momento del parto ma vi sia giunto successivamente. Se così fosse non ci sarebbe stato un buon coordinamento tra il personale osterico-ginecologico che avrebbe dovuto allertare i pediatri che stava per essere cesarizzata una donna con liquido tinto e tracciato cardiotocografico di tipo decelerativo ed i pediatri che sarebbero dovuti essere già presenti in sala operatoria all'inizio del cesareo derivandone, pertanto, un ritardo nell'assistenza del neonato”, rilevando lo stesso in termini di “valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico” ;
24. infine, il C.T.U. ravvisava delle responsabilità in capo ai pediatri per non aver ottemperato alle manovre rianimatorie consistenti “nell'immediata broncoaspirazione prima dell'inizio dell'attività respiratoria e nel successivo bronco lavaggio con sfrattante, secondo quanto previsto e richiesto dalle linee guida nel caso di sindrome d'aspirazione del meconio”;
25. sul quantum della domanda risarcitoria, la compromissione dell'integrità psico-fisica residuata in capo a al momento della nascita – consistente in disturbo Parte_3
7 multi-sistemico dello sviluppo con difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione e difficoltà di autonomia – doveva essere quantificato, in applicazione degli artt. 138 e 139 Cod.
Ass. Priv., nell'importo di euro 282.169,00, comprensivo di una percentuale di personalizzazione del danno pari al 26%, giustificata dalla particolare sofferenza esistenziale del ricorrente in ragione dei danni subiti;
26. l'attore aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno per invalidità temporanea in ragione della degenza ospedaliera, avvenuta nel periodo compreso tra il 17.07.2002 e il
14.09.2002, quantificabile in euro 7.200,00;
27. infine, doveva essere liquidata anche un'ulteriore somma, a titolo di danno patrimoniale, in ragione dalla presumibile riduzione-perdita della capacità lavorativa e della corrispondente capacità reddituale, come rilevato anche dal C.T.U. in sede di procedimento per A.T.P.. Ai fini della quantificazione di tale categoria di danno, tenuto conto che la stessa doveva necessariamente essere effettuata equitativamente sulla base di un giudizio prognostico condotto sulla scorta del deficit cerebrale residuato in capo all'attore, poteva farsi ricorso al criterio del calcolo del triplo della pensione sociale, di cui alle tabelle di mortalità previste dal
R.D. n. 1403/1922. Ne derivava che l'ammontare del risarcimento dovuto a tale titolo doveva essere di importo non minore di euro 700.000,00;
28. sempre a titolo di danno patrimoniale, gli attori avevano diritto alla rifusione delle spese mediche sostenute in conseguenza delle patologie summenzionate, corrispondenti complessivamente ad euro 9.744,99, oltre alle spese di viaggio sostenute in occasione delle sedute dedicate alla terapia riabilitativa svolta a Porto San Giorgio, nonché presso l'Ospedale di
Ancona, di cui si chiedeva che venisse effettuata una liquidazione equitativa;
29. in considerazione del notevole lasso temporale intercorso tra la verificazione del sinistro e l'instaurazione della presente controversia, doveva essere risarcito anche il c.d. danno da lucro cessante correlato alla mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario della somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno;
30. l'attore aveva inoltre diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, relativamente alle spese da sostenere in futuro per trattamenti, terapie, acquisto di medicinali ed accertamenti specialistici, in quanto causalmente riconducibili all'evento sinistroso per cui è causa. La quantificazione di tale danno, sulla scorta dell'ammontare medio annuo degli esborsi sostenuto dai genitori a tale titolo e della verosimile aspettativa di vita di Parte_3 poteva essere commisurata nell'importo di euro 60.000,00;
31. quanto, infine, al danno non patrimoniale c.d. iure proprio subito dagli attori nella loro qualità di prossimi congiunti di doveva rilevarsi la configurabilità di un c.d. Parte_3
8 danno da lesione del rapporto parentale, consistente nel pregiudizio occorso all'aspetto dinamico-relazionale della sfera familiare, nonché al danno morale patito dagli stessi in conseguenza delle menomazioni del congiunto. Anche in tal caso tale categoria di danno non patrimoniale poteva essere liquidata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in via equitativa in misura corrispondente ad euro 250.000,00 per ciascuno dei genitori e in euro 150.000,00 per il fratello, per un complessivo ammontare di euro 650.000,00.
La costituitasi in giudizio, a sostegno delle proprie difese esponeva quanto Controparte_1 segue:
1. la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici era infondata sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur. In particolare, dovevano contestarsi in questa sede le conclusioni cui erano pervenuti in sede di A.T.P. il C.T.P. dott. e il C.T.U. Persona_6 dott. risultando invece pienamente condivisibili quelle formulate dal dott. Persona_7
nella relazione tecnica di parte, laddove il consulente tecnico aveva ritenuto Persona_8 che i sanitari, nella vicenda sanitaria per cui è causa: avevano osservato le regole di diligenza professionale nel monitoraggio del feto nella fase precedente il parto e, nello specifico, nella corretta interpretazione del tracciato cardiotocograficaco;
avevano correttamente associato l'andamento di tale tracciato con la presenza nel feto di liquido amniotico misto a determinate quantità di meconio;
non vi era, in ogni caso, nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza nel neonato della sindrome di aspirazione neonatale;
2. doveva evidenziarsi, inoltre, che nelle gravidanze c.d. a basso rischio – come quella oggetto del presente giudizio – le vigenti linee guida non prevedevano l'obbligatorietà dell'esecuzione del tracciato cardiotocografico nel momento dell'ingresso della paziente, bensì unicamente la c.d. rilevazione intermittente del Dunque, sotto tale profilo, non era Pt_7 ravvisabile alcuna negligenza del personale sanitario;
3. non era possibile, poi, stabilire in quale momento si era verificato nel neonato l'insulto ipossico, né quale fosse la causa. Dunque, partendo dal presupposto che i sanitari avessero adottato una procedura corretta in relazione alle condizioni cliniche della paziente in gravidanza al momento del suo ingresso in ospedale, non sussistevano i presupposti per procedere ad un monitoraggio continuo dello stato del feto;
4. inoltre, il tracciato cardiotocografico non consentiva di valutare adeguatamente i movimenti fetali, essendo lo stesso finalizzato a rilevare soltanto la frequenza cardiaca del feto;
5. in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui i sanitari avessero ridotto l'intervallo temporale tra un monitoraggio e il successivo entro una soglia di 90 minuti, non sarebbe stato comunque possibile ottenere indicazioni diagnostiche in ordine alla gestione del parto, dal momento che
9 l'andamento del suddetto tracciato manifestava criticità rilevanti soltanto dopo circa 40 minuti dall'inizio della procedura;
6. sul quantum della domanda risarcitoria, doveva contestarsi l'aliquota del 33% di danno biologico per invalidità permanente rilevata dal C.T.U. in sede di A.T.P., dal momento che, sul punto, le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano prevedevano che la percentuale d'aumento della personalizzazione del danno fosse inversamente proporzionale al gradiente di invalidità riscontrato nel danneggiato. In ogni caso, la parte attrice non aveva dato prova di specifiche circostanze che legittimassero il riconoscimento di un coefficiente di personalizzazione;
7. quanto, invece, al danno conseguente alla verosimile riduzione della capacità lavorativa di la domanda sotto tale profilo era infondata, dal momento che, nell'ottica Parte_3 della liquidazione di tale danno, non era possibile ricorrere a presunzioni e/o a calcoli probabilistici – come invece affermato dagli attori – né, conseguentemente, era possibile ricorrere ad una liquidazione equitativa;
8. sotto altro profilo, doveva contestarsi per analoghe ragioni il c.d. danno emergente lamentato dagli attori, relativamente ai futuri esborsi che gli stessi avrebbero dovuto sostenere in dipendenza delle patologie da cui era affetto Lo stesso C.T.U., sul Parte_3 punto, aveva rilevato che l'attore percepiva già, allo stato attuale, l'indennità di accompagnamento per invalidità;
9. infine, parimenti infondata era la domanda sotto il profilo del danno non patrimoniale chiesto iure proprio dagli attori nella loro qualità di prossimi congiunti di Parte_3
Invero, la lesione del rapporto parentale sarebbe stata ipotizzabile nel caso in cui il neonato fosse deceduto in conseguenza della condotta dei sanitari o, in alternativa, nel caso in cui le lesioni residuate in capo al congiunto fossero state di gravità tale da influire direttamente nella sfera affettiva ed esistenziale del soggetto che adduceva di essere stato danneggiato di riflesso.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non avevano offerto prova idonea di aver subito tale tipologia di danno.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, preme, preliminarmente individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalle parti attrici.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della
10 ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto alla struttura sanitaria, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della
L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c., al più, al solo “esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria convenuta occorre rilevare come, nel quadro di consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Sezioni Unite 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c. oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni
11 direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1218 c.c. quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. in termini, Cass. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando, dunque, alcun problema di diritto intertemporale. L'art. 7, comma
3 della legge Gelli prevede che il medico risponde del proprio operato ex art. 2043 c.c. “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, collocando dunque la responsabilità del sanitario nell'ambito della responsabilità aquiliana. Pur prevedendo la clausola di salvezza, rappresentata dall'assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente, si ritiene necessario chiarire come non possa, in ogni caso, riconoscersi l'applicabilità retroattiva di questa disciplina, prevalendo la regola generale dell'articolo 11 disp. Prel. Codice civile.
Nel caso di specie, quindi, anche sotto il profilo della liquidazione del danno, essendo i fatti avvenuti e la presente causa iniziata prima della relativa entrata in vigore, non v'è spazio per l'applicazione della legge Gelli.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria in virtù di una obbligazione direttamente assunta dalla stessa, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è, peraltro, chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
12 c) in caso di risposta affermativa al quesito sub b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
La Suprema Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011) ha, ancora, affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità del medico per i danni causati da una omessa o non diligente esecuzione della prestazione sanitaria, si deve esigere la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia “più probabile che non” che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al paziente.
Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità sia del medico sia dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma
13 dell'art. 1176, comma 2 c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone poi l'art. 2236 c.c. che, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto -o il contatto sociale- e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n.
577/2008).
Venendo al caso di specie, la documentazione prodotta e la relazione tecnica redatta già in sede di A.T.P. e successivamente aggiornata nel presente giudizio, le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – hanno consentito di accertare la seguente vicenda sanitaria.
In primo luogo, deve ritenersi provato, in quanto documentalmente dimostrato e, comunque, non contestato, che all'epoca dei fatti ventinovenne, alla sua prima Parte_2 gravidanza, superata da due giorni la trentanovesima settimana di gestazione, avendo iniziato ad avvertire presso la propria abitazione delle contrazioni uterine, su consiglio del proprio ginecologo, faceva accesso al reparto di ginecologia-ostetricia dell'Ospedale di Fermo, in data
17.07.2002, alle ore 09.45, circa.
Sottoposta a visita dal dott. all'esame obiettivo all'ingresso, presentava “genitali esterni Pt_5 da nullipara. Vagina regolare con piccola perdita ematica. Fondo uterino corrispondente all'epoca di amenorrea.
Collo raccorciato del 60%, in via di centralizzazione con una dilatazione di 3 cm. Situazione longitudinale.
Presentazione cefalica .....impegnata SI -1. Membrane amniocoriali integre. BCF presente SI”.
Al fine di poter eseguire il monitoraggio, veniva predisposto il ricovero, il quale avveniva, intorno alle ore 10.40, con la seguente diagnosi: “Travaglio di parto in primigravida a termine” e nella cartella clinica (cfr. doc. 19 fascicolo parte attrice) il medico annotava “ANAMNESI
PATOLOGICA PROSSIMA…PERCORSO DIAGNOSTICO NO TERAPEUTICO”.
14 Dopo aver riportato l'anamnesi familiare, veniva annotato quanto segue: “GRAVIDANZA
ATTUALE: UM 14-10-02, DPP 21-07-02; DPP ECO 21-07-02. I° trimestre: eco riferite dalla pz corrispondenti. Toxo - -, rosolia + -, vdrl neg, HIV neg, cmv + -, PA nella norma. II° trimestre: eco 25 w. sviluppo corrispondente, morfologica regolare;
placenta ant? Liquido amniotico: reg., toxo - -, minicurva glucosio:
82 - 100. III° trimestre: eco riferita con sviluppo fetale + 1 w.; toxo - -, … terapia marziale;
terapia con vasosuprina (1 cp. X 2) per una settimana a metà giugno per contrazioni. GR 3.68; Hb 8.9, Ht 29,6;
HbsAg neg;
HCV neg., pressione arteriosa nella norma. ESAME OBIETTIVO GENERALE: altezza.
165 cm.; peso 72 kg”.
Sempre dalla cartella clinica in atti può evincersi che il tracciato cardiotocografico aveva inizio alle ore 10.21 del 17 luglio, per poi essere terminato poco dopo le ore 11.00.
Ancora, la lettura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio consente di accertare che “i criteri [erano] soddisfatti dopo 14 minuti e dopo 46 minuti, in presenza di attività Persona_9 contrattile”.
Tale tracciato, letto dai dottori , e veniva constatato come Parte_4 Pt_5 Per_10 normale e, pertanto, la registrazione cardiotocografia veniva sospesa, con indicazione di essere ripetuta successivamente.
In effetti, alle ore 12.30, il partogramma mostrava una “dilatazione … di 5 cm. con la parte presentata a-1”. Ripreso il monitoraggio cardiotocografico, dopo circa 90 minuti dal precedente, con un cardiotocografo diverso dal precedente, durante tale registrazione, iniziata alle ore 12.37, nella prima parte, si registrava una situazione rientrante nella normalità, con la paziente che veniva seguita ad intervalli di 5 minuti.
Il C.T.U, in sede di A.T.P., leggendo il tracciato cardiotografico, sul punto, ha rilevato che,
“intorno alle ore 13.15, dopo 38 minuti dall'inizio della seconda valutazione CTG, il tracciato cardiotocografico presenta delle evidenti alterazioni di tipo decelerativo per cui si provvede a visitare la signora (ore
13.30 circa e nel partogramma non vi è la firma) constatando che le condizioni ostetriche sono modificate rispetto alla visita precedente relativamente alla dilatazione, passando dai precedenti (ore 12.30) 5 cm a 6 cm” (cfr.
C.T.U. depositata in sede di A.T.P. e doc. 19 fascicolo parte attrice).
Secondo quanto riferito dalla paziente e sostanzialmente non contestato, l'ostetrica le avrebbe chiesto di modificare il decubito, invitandola a porsi sul fianco sinistro, con conseguente perdita dell'ascoltazione del battito cardiaco fetale e richiesta da parte del dott. di cambiare apparecchiatura. Per_2
La cartella clinica, poi, consente di accedere ai risultati dell'ulteriore monitoraggio che, secondo quanto rilevato in sede di A.T.P. dall'ausiliario del giudice, alle ore 13.42, evidenziava
“la comparsa di [altri] due eventi decelerativi. Il monitoraggio continua ed alle ore 14.30 il dottor a Per_2
15 distanza quindi di [un'ora] dalla precedente valutazione, rivisita la signora senza però notare alcuna modificazione rispetto al precedente controllo”.
Neppure è contestato, per quanto di immediato interesse in questa sede, che il dott. appresa dall'ostetrica l'impossibilità di pronunciarsi sulla posizione del feto, avesse Per_2 deciso di eseguire “amnioressi con conseguente fuoriuscita di liquido verde (tinto di meconio)”. A detto episodio, seguirà la decisione di eseguire taglio cesareo d'urgenza, registrando una “immodificata
… dilatazione del collo ed il livello della parte presentata”.
Circa il prosieguo della vicenda sanitaria, risulta in atti la sottoscrizione da parte della paziente del modulo di consenso informato sottopostole dall'anestesista dott. Il Persona_4
C.T.U. ha dato atto che “durante le varie operazioni la monitorizzazione cardiotocografica continua fino a qualche minuto dopo le ore 15.00 rappresentando, nella parte successiva alla presenza delle due decelerazioni, un tracciato tendenzialmente migliore”.
La documentazione in atti permette, allora, di collocare l'ingresso di in sala Parte_2 operatoria verso le ore 15.10.
Il C.T.U, con riferimento all'intervento, ha riassunto nei termini seguenti quanto avvenuto in sala operatoria: “Alle ore 15.30 inizia il taglio cesareo sec. ; l'indicazione a tale intervento, come CP_9 riportato in cartella, è “arresto della progressione per rotazione sacrale dell'occipite in OIDA”;
“DESCRIZIONE INTERVENTO. Rapida estrazione del neonato che subito vagisce. Perdite ematiche nella norma. Ferita isterotomica in continua. Sutura della parete addominale a strati”.
Si ha così la nascita di un neonato di sesso maschile, del peso di gr. 3720; l'inizio della respirazione è in modo spontaneo;
l'Apgar al 1° min è 6, al 5° minuto 7 ed al 10° minuto 8. Viene eseguita rianimazione respiratoria con maschera, profilassi oculare e con vit. K. All'esame morfologico le condizioni generali sono descritte nella norma “Aspirazione gastrica: non eseguita. Malformazioni. no”, la placenta pesa gr. 600 ed è di forma discoidale;
funicolo regolare;
membrane complete” (cfr. C.T.U. depositata in sede di A.T.P.).
Ecco allora che la vicenda sanitaria di lascia spazio, a questo punto, a quella Parte_2 che coinvolge il neonato Parte_3
Ed invero, quanto all'attrice, la stessa ha un decorso post-operatorio scevro da complicanze, con dimissioni in data il 22 luglio 2002, allorché viene resa la seguente diagnosi: “travaglio di parto in I gravida a termine. Feto in presentazione cefalica. Discinesia uterina e lieve Anemia cronica”.
Quanto a nella cartella clinica dell'Ospedale di Fermo, Divisione Parte_3
Pediatria-Neonatologia, in anamnesi patologica prossima, viene riportata l'indicazione “taglio cesareo d'urgenza per decelerazioni cardiache”.
All'esame obiettivo in sala operatoria vengono registrate “Condizioni generali: scadenti. Peso Kg
3,720. Polso 140 bpm. Respiro 50/m. Cute: cianosi diffusa, cute colorata diffusamente di liquido amniotico.
16 Mucose: cianosi labiale, normoidratate e normoepitalizzate. […] Apparato respiratorio: distress respiratorio, iperespanso, rantoli più diffusi. Apparato cardio-circolatorio: ritmo normale, toni netti, pause libere, si Per_1 apprezzano i polsi femorali bilateralmente […] Sistema nervoso: neonato reattivo agli stimoli, riflesso di evocabile” e nella grafica è annotato “SO2= 66% in O2 libero, SO2 80% → +90% in FiO2 8 litri/min in sala operatoria”.
Nel diario clinico, si dà atto della chiamata in urgenza del pediatra, alle ore 15.40, affiche lo stesso giungesse in sala operatoria ed è il detto sanitario a riportare quanto riscontrato al suo arrivo. Sul punto, può leggersi: “il neonato nel lettino rianimatorio presenta cianosi generalizzata, distress respiratorio e lieve ipotonia generalizzata;
è rivestito parzialmente di liquido amniotico verniciato da meconio. I riflessi sono evocabili, il battito cardiaco valido e normofrequente, presenti i polsi femorali. Viene aspirato nelle fauci e con laringoscopio … il laringe che è libero da meconio. All'ascoltazione del torace … rantoli fini su tutto
l'ambito respiratorio”. Veviva eseguita, allora, “aspirazione gastrica con sondino: viene aspirato (3/5 ml. circa) di materiale denso verdastro. Somministrato ossigeno con maschera alternato con Ambu;
il neonato torna roseo diffusamente, aumentato il tono muscolare, il pianto diventa valido ma il distress persiste. Il neonato viene trasferito in neonatologia del reparto per gli accertamenti e la terapia necessaria” (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice).
Il neonato veniva ricoverato, alle ore 15.30, con diagnosi di entrata: “accertamenti neonatali”.
Ancora, il diario clinico riporta, alle ore 16.05, che “il bimbo si presenta tonico, roseo, con battito cardiaco regolare, pianto vigoroso ma con distress respiratorio. La saturazione O2 7 litri7/min in incubatrice =
90%”; alle ore 16.10 circa, “viene richiesta consulenza anestesiologica (dottor e sollecitata Persona_4
l'esecuzione di un Rx torace precedentemente richiesto. L'anestesista arriva e resta assieme alla equipe pediatrica fino al trasferimento del neonato per la valutazione clinica ed eventuale intubazione. Nel frattempo si procede ad incannulazione della vena ombelicale necessaria per la stabilizzazione del neonato e vengono eseguiti i prelievi ematologici compresa emogasanalisi su sangue venoso. Nel frattempo sono stati contattati [i sanitari] del
[Ospedale di Ancona] Salesi ed il 118 di Ancona per il trasferimento.
Il neonato fino all'arrivo dei colleghi è stato continuamente monitorizzato mostrando una saturazione >
90% O2 a flusso libero con FiO2 = 40%. Arrivato l'anestesista di Ancona provvede in via precauzionale ad intubare il neonato prima del trasporto” (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice).
Il C.T.U., in sede di A.T.P., ha rilevato che nella cartella clinica sia stato riportato
“...incubatrice 02 (surfactant) curosurf intubazione trasferimento Salesi” ma non è segnata l'ora di detto atto sanitario;
vi è un orario, ore 16.30, ma non in OSSERVAZIONI E TERAPIA ma alla voce ESAMI
CLINICI dove, in effetti, accanto al suddetto orario è indicata la SpO2=91 e la FC=150”; in questi termini, l'ausiliario del giudice ha dato atto che, “dall'esame della cartella clinica non è possibile stabilire con esattezza quando sia stato somministrato il Curosurf né qual è stata la via di somministrazione”.
17 Sempre in cartella sono presenti i referti degli esami clinico-strumentali: “Rx torace (“all'esame monoproiettivo, marcato e diffuso impegno interstizio-alveolare. Non apprezzabile versamento pleurico.
Mediastino in asse” - Medico refertatore dottor ); eseguiti inoltre esami di laboratorio (orario Testimone_1 del prelievo ore 17.48) con esame emocromocitometrico espressivo di innalzamento dei leucociti (18,6 v.n. 4,5-
10,0), modesto aumento del volume globulare medio e dell'Hb globulare media;
all'emogasanalisi si riscontrava
Ph:
7.10 U (diminuito v.n. 7.36/7.44 ), pCO2 aumentata (59,9 mm/hg v.n. 34,0/45,0); pO2 diminuita
(60,8 mmHg v.n. 90,0/95,0), Hb totale aumentata (18.30 v.n. 11.00/17.00), saturazione % in O2 dell'Hb diminuita (89,4% v.n.92.0/99.0), bicarbonato attuale (ABC) diminuito (21,70 mEq/L v.n.
23.00/27.00), bicarbonato liq. Extracel (SBC) diminuito (18 mEq/L v.n. 23.00/27.00), mentre risultavano nella norma i valori di glicemia, azotemia, creatininemia e elettroliti (Na, K, Cl, Ca).
Alle ore 20.00 del 17 luglio, dall'Ospedale di Fermo, il neonato veniva inviato all'Ospedale
"Salesi" di Ancona per “sospetta sindrome da aspirazione di meconio”.
Alle ore 20.15, del 17 luglio 2002, faceva ingresso nel Reparto della Parte_3
Divisione medica-pediatrica del “Salesi” di Ancona, in condizioni critiche.
Secondo la ricostruzione effettuata dal C.T.U. dalla lettura della cartella clinica dell'accesso all'Ospedale di Ancona, “con il trascorrere delle ore la situazione peggiora, nonostante i vari trattamenti.
Alle ore 3.30 del 18 luglio 2002 le condizioni generali sono gravissime ed alle ore 11.35 dello stesso giorno il piccolo paziente viene trasferito nel Reparto di Rianimazione del "Salesi” per essere sottoposto ad ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation). In quella sede gli sono prestate le cure del caso, che sortiscono miglioramento del quadro clinico, ed il 14 settembre 2002 viene dimesso dal "Salesi” con diagnosi di “MAS”
(sindrome da aspirazione di meconio)”.
Tanto ricostruito in punto di fatto e passando all'accertamento della ricorrenza dell'an della responsabilità della convenuta, deve rilevarsi quanto segue.
L'ausiliario del giudice, in sede di A.T.P., distinguendo il momento della “gestione del travaglio” di parto da quello della “gestione della sindrome da aspirazione di meconio” ha precisato, in relazione al primo momento, che la situazione di fosse quella di una gravidanza a basso Parte_2 rischio, in quanto caratterizzata da un decorso fisiologico della gestazione, perdurato anche per il periodo immediatamente precedente al travaglio di parto.
L'attrice, infatti, aveva presentato contrazioni insorte spontaneamente al proprio domicilio, verso le ore 6.00 circa del 17 luglio 2002, in assenza di fuoriuscita di liquido amniotico e, proprio per l'insorgenza di tali contrazioni, la aveva fatto accesso al reparto di ostetricia Pt_2
e ginecologia dell'Ospedale di Fermo, su consiglio del suo ginecologo di fiducia, preventivamente, interpellato telefonicamente.
18 Giunta in reparto, alle ore 9.45 dello stesso giorno, la paziente è stata sottoposta a procedure tipiche delle gravidanze a basso rischio: visita ostetrica d'ingresso, prelievo per esami di laboratorio e cardiotocografia, previo ricovero, avvenuto alle ore 10.40.
In particolare, il C.T.U. ha sottolineato come “la visita d'ingresso, eseguita dal dottor Pt_5 evidenziava un collo raccorciato del 60% in via di centralizzazione con una dilatazione di 3 cm;
la parte presentata cefalica livello -1 e membrane amniocoriali integre. Anche il controllo cardiotocografico, iniziato alle ore 10.20 e terminato dopo le ore 11.00 (circa 11.10) deponeva per criteri di soddisfatti dopo Persona_9
14 minuti e dopo 46 minuti. Complessivamente la registrazione è durata circa 50 minuti, raccomandandone per iscritto la ripetizione”. Seguita l'ausiliario del giudice, specificando che “nelle gravidanze a basso rischio, come il caso in questione, le linee guida non prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione del tracciato cardiotocografico [metodica che valuta in travaglio di parto e lo stato del benessere del feto] all'ingresso ma la rilevazione intermittente del BCF con opportuna procedura e, cioè, dopo una contrazione per
60 secondi ogni 15 minuti nel 1° stadio e ogni 5 minuti nel 2° stadio;
ne discende che l'aver sottoposto la signora ad una registrazione cardiotocografica all'ingresso, durata un tempo congruo, assume un significato di attenta osservazione e prudenza trattandosi, come detto, di una situazione di basso rischio”.
Sempre in relazione ai trattamenti cui è stata sottoposta l'attrice, il C.T.U., in sede di A.T.P., ha rappresentato che “la registrazione cardiotocografica, come da consegne, viene ripresa alle ore 12.37, ovvero dopo circa 90 minuti dalla precedente che risultava classificabile, per quanto sovraesposto, come normale ovvero rassicurante. In precedenza, alle ore 12.30, la signora era stata rivisitata constatando i sanitari un aumento della dilatazione (6 cm) rispetto ai 3 cm della visita di accettazione (ore 9.45), con una progressione della parte presentata di poco modificatasi. Il motivo per cui sia intercorso questo tempo tra una registrazione e la successiva non si conosce;
probabilmente perché si trattava, pur sempre, di basso rischio e, comunque, la nuova registrazione nella sua prima parte non presentava palesi alterazioni. Infatti solo intorno alle ore 13.20 compaiono due importanti decelerazioni convertendo, quindi, un tracciato che precedentemente era rassicurante in uno non rassicurante, ovvero sospetto”.
Con riferimento all'emersione di tale “tracciato sospetto”, allora, l'ausiliario del giudice ha chiarito che “in presenza di un tracciato con queste caratteristiche è indispensabile attuare una rigorosa sorveglianza delle condizioni del benessere fetale. Ciò induce il dottor a richiedere una CTG con altro Per_2 apparecchio, dopo alcuni tentativi atti a modificare la posizione della signora facendola passare dal decubito supino al decubito laterale sinistro sperando di ottenere indicazioni più tranquillizzanti. La nuova registrazione, iniziata alle ore 13.42, mostra inizialmente altre due decelerazioni di tipo variabile (alle ore 13.48 e 13.52 circa) seguite da tachicardia lieve, peraltro di breve durata, per proseguire poi in senso visibilmente migliorativo.
Intorno alle ore 14.30 il dottor rivisita la signora e, in considerazione del tracciato e constatando che Per_2 le condizioni ostetriche non si erano modificate, decide di eseguire amnioressi con fuoriuscita di liquido amniotico
19 verde; stante detto riscontro decide per il taglio cesareo d'urgenza. Si provvede a preparare la signora per
l'intervento eseguendo la tricotomia, inserendo il catetere vescicale e cercando, senza esito, di inserire un catetere venoso;
cosa che sarà fatta successivamente dall'anestesista dottor in sala operatoria. Alle ore 15.10 Persona_4 la signora è in sala operatoria e alle ore 15.30 si esegue taglio cesareo con estrazione di un feto di sesso maschile, del peso di gr. 3720 che “subito vagisce” con indici di Apgar 6 al l° minuto, 7 al 5° minuto, e 8 al 10° minuto
(valori nei limiti della normalità). Viene chiamato d'urgenza in sala operatoria, alle ore 15,40, il pediatra che riporta nella cartella clinica del “ il suo operato;
si presume, quindi, che il pediatra non si trovasse in sala Pt_8 operatoria al momento dell'esecuzione del taglio cesareo”.
Tanto chiarito, il C.T.U. riconosce la difficoltà nello stabilire il momento in cui “si sia verificato l'insulto ipossico e, quindi, l'emissione del meconio da parte del feto con conseguente diffusione nel liquido amniotico;
è parimenti difficile stabilire, con esattezza, quale ne sia stata la causa (funicolare?)”.
In ogni caso, già in sede di procedimento per A.T.P., l'ausiliario del giudice rileva come non sussistessero “i presupposti per monitorare obbligatoriamente in continuo la signora data l'insorgenza spontanea del travaglio, le membrane integre e la normalità del primo tracciato puntualizzando inoltre che i movimenti fetali attivi non sono alla base dell'interpretazione di un tracciato cardiotocografico prefiggendosi questo, come detto prima, di valutare le caratteristiche della frequenza cardiaca fetale e, comunque, le disposizioni date dai sanitari erano di ripeterlo”.
Pur ammettendo che, qualora il monitoraggio fosse stato mantenuto in continuo avrebbe offerto maggior tranquillità agli operatori stessi, comunque, “raccorciare il tempo (90 minuti) tra un monitoraggio e il successivo forse non avrebbe fornito alcuna valida indicazione da un punto di vista di gestione del travaglio di parto dal momento che solo dopo circa 40 minuti il tracciato CTG, iniziato alle ore 12.37, è diventato non rassicurante. Sicuramente, infatti, il dato di un tracciato cardiotocografico non rassicurante è comparso intorno alle ore 13.20 allorquando si è verificato il primo evento decelerativo”.
Ecco, allora, che il C.T.U. ha concluso nel senso che “non apparirebbe, con assoluta certezza, censurabile il comportamento dei ginecologi dell'ospedale di Fermo nel monitorare la paziente. Certo si potrebbe obbiettare, come sostiene il professor , che ci sia stato un ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo. Non Per_6 certamente, per quanto già esposto, il ritardo sarebbe derivato dalla mancata monitorizzazione cardiotocografica per 90 minuti;
non è possibile determinare quando si è verificato l'insulto ipossico né, importante, quando il liquido si è tinto di meconio creando il presupposto per l'insorgenza della sindrome da aspirazione di meconio.
Probabilmente si sarebbe potuto anticipare l'esecuzione del cesareo anticipando l'amnioressi nel momento in cui sono comparse le prime decelerazioni (ore 13.20 circa); certo questo è vero. Ma, come detto, un tracciato non rassicurante prevede una attenta, vigile sorveglianza delle condizioni del feto e non necessariamente l'esecuzione
d'urgenza di un taglio cesareo. Questo atteggiamento di vigile attesa è stato seguito dai sanitari”.
20 Tanto chiarito in punto di esecuzione corretta della prestazione medica, fino a questo momento, da parte dei sanitari dell'Ospedale di Fermo, una prima condotta censurabile viene descritta dal C.T.U. in relazione all'effettiva sottoposizione della paziente al taglio cesareo prescritto in via d'urgenza. Sul punto, invero, viene affermato “va però evidenziato che nel momento in cui si è deciso di eseguire il taglio cesareo d'urgenza (ore 14,30) si sarebbero potuto velocizzare i tempi tecnici per la preparazione all'intervento che è stato eseguito solo a distanza di un'ora (ore 15,30). Il sottoscritto CTU non conosce quelle che erano all'epoca le modalità organizzative per tali eventi del reparto di ginecologia dell'ospedale di Fermo;
indubbiamente però un periodo di un'ora tra la decisione di effettuare il cesareo e
l'esecuzione dello stesso è un periodo troppo lungo, nel corso del quale può essersi verificato un maggior danno ipossico cerebrale al prodotto del concepimento”.
Passando all'esame del secondo momento, id est, quello relativo alla gestione della “sindrome da inalazione di meconio”, nell'ambito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio è possibile, innanzitutto, accedere alla descrizione della sindrome in questione.
Chiarisce, infatti, il C.T.U. che “la SAM (sindrome aspirazione meconio) si verifica nel 5-10% dei parti ed è conseguenza di uno stress fetale, insulto ipossico, che determina un'aumentata peristalsi intestinale con rilasciamento dello sfintere anale e fuoriuscita di meconio (ovvero di prime feci che normalmente il neonato evacua subito dopo la nascita) il quale si mescola con il liquido amniotico. Se inalato il meconio ha un'azione tossica diretta sui polmoni del neonato potendo provocare ostruzione meccanica, parziale o completa, delle vie respiratorie
o una polmonite”.
Al verificarsi dell'aspirazione del meconio, al fine di prevenire o minimizzare le complicanze da aspirazione, l'equipe medica deve agire tempestivamente “per ripristinare una respirazione normale al fine di prevenire o minimizzare le complicanze da aspirazione di meconio”, provvedendo all'“aspirazione immediata del meconio e delle secrezioni dalla bocca e dal nasofaringe utilizzando un apposito strumento di aspirazione non appena la testa del feto sia fuoriuscita…
Tale aspirazione è più efficace se effettuata prima che il bambino respiri e pianga poiché nel momento in cui lo fa il meconio diffonde attraverso l'albero bronchiale. In pratica prima che si siano verificati troppi atti respiratori. Se il neonato nato con liquido tinto di meconio non è vigoroso le tappe da seguire per ridurre la probabilità che sviluppi una sindrome da aspirazione di meconio sono: inserire un laringoscopio e utilizzare un catetere da aspirazione per liberare il cavo orale e la faringe posteriore in modo da poter visualizzare la glottide;
inserire un tubo endotracheale nella trachea collegandolo ad un aspiratore;
aspirare mentre si rimuove lentamente il tubo;
ripetere se necessario fino a quando si aspira una minima quantità di meconio o fino a quando la frequenza cardiaca del neonato indica che la rianimazione deve procedere senza ritardi (Manuale di rianimazione neonatale Iva edizione — American Academy of Pediatrics 2000). La terapia si avvale, inoltre, della somministrazione di surfattante, tensioattivo fosfolipoproteico secreto dalle cellule alveolari, pneumociti, che
21 impedisce il collasso degli alveoli più piccoli e l'eccessiva espansione di quelli più grandi. (Pediatrics 1999;
Surfactant lavage for MAS: a pilot study;
AM BC et al)”.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha rilevato che “da quanto scritto in cartella dal pediatra … si evince che lo stesso non si trovava in sala operatoria al momento del parto ma vi sia giunto successivamente. Se così fosse non ci sarebbe stato un buon coordinamento tra il personale osterico-ginecologico che avrebbe dovuto allertare i pediatri che stava per essere cesarizzata una donna con liquido tinto e tracciato cardiotocografico di tipo decelerativo ed i pediatri che sarebbero dovuti essere già presenti in sala operatoria all'inizio del cesareo”.
In questo termine, allora, deve ritenersi accertato un “ritardo nell'assistenza del neonato”.
Seguita il C.T.U. a rilevare come “che il neonato non si trovasse alla nascita in condizioni accettabili
(cioè non fosse vigoroso) lo si deduce da quanto scritto dallo stesso pediatra “.....il neonato sul lettino rianimatorio presenta cianosi generalizzata, distress respiratorio e lieve ipotonia generalizzata…” ed in sala operatoria si era in presenza di ipossiemia (SO2: 66% in O2 libero)”.
Ebbene, gli atti posti in essere dal pediatra – aspirazione nelle fauci e, osservato il laringe con il laringoscopio notando l'assenza di meconio, ascoltazione del torace apprezzando rantoli fini e somministrazione ossigeno alternativamente con maschera ed Ambu – avrebbero dovuto essere compiuti “non a distanza di decine di minuti dal parto ma nell'immediatezza della fuoriuscita del neonato dal canale del parto… Ad avvalorare il quadro non ottimale del neonato il referto della radiografia toracica…“marcato e diffuso impegno interstizio-alveolare” e l'emogas analisi, eseguita alle ore 17.48, che presenta valori alterati”.
Il C.T.U., ancora, ha evidenziato come, dalla documentazione in atti “non è possibile desumere
l'orario in cui è stato somministrato il Curosurf e l'orario in cui il neonato è stato intubato. Si sa di certo che è stato intubato dall'anestesista proveniente dal “Salesi”, in via precauzionale, prima del trasporto al Salesi di
Ancona dove giunge alle ore 20.15 (Divisione Medica-Pediatrica) in condizioni critiche che vanno progressivamente peggiorando, tanto che alle ore 3.30 del 18 luglio 2002 le condizioni cliniche sono qualificare gravissime e persistono tali fino alle ore 9.50 dello stesso giorno, notandosi un lieve miglioramento solo alle ore
10.20 grazie ai trattamenti effettuati. In ogni caso la gravità del quadro clinico è tale che i sanitari, dopo poco più di un'ora, decidono di trasferire il piccolo paziente in rianimazione (ore 11.35) per sottoporlo a ECMO”.
Ecco, allora, che l'ausiliario del giudice ha potuto concludere nel senso che “per quanto sovra esposto, vanno evidenziati plurimi comportamenti incongrui posti in essere presso l'ospedale di Fermo nell'assistere la signora nelle ultime fasi della gravidanza, ed il neonato al Parte_2 Parte_3 momento del parto e nelle fasi immediatamente successive”.
Ribadendo come se, da un lato, “l'assistenza con monitoraggio cardiotocografico è stata eseguita con modalità sostanzialmente congrue”, dall'altro lato, “troppo lungo è stato l'intervallo di tempo (un'ora) tra la evidenziazione di sofferenza fetale (decelerazioni del battito cardiaco fetale e liquido amniotico tinto da meconio) e
22 l'espletamento del parto. Inoltre in detto lungo intervallo di preparazione dell'equipe che doveva eseguire il parto ed assistere il neonato alla nascita non risulta essere stato allertato il pediatra, che risulta aver prestato la propria assistenza al neonato solo dopo circa 10 minuti dalla nascita. Trattasi di dilatazione della tempistica degli atti sanitari che nel caso in esame assume valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico. Parimenti da segnalare la scarsità dei dati riportati nella cartella del “nido”, dai quali non è possibile ricostruire la tempistica dei trattamenti sanitari effettuati in rapporto al quadro clinico presente”.
In questi termini, il C.T.U. ha potuto affermare che “sono elevate le probabilità che il piccolo subiva, a causa di detti incongrui atti sanitari verosimilmente da ricondurre ad una non Parte_3 buona organizzazione del sistema di assistenza materno-fetale nell'ospedale di Fermo, un insulto ipossico cerebrale”.
Tali circostanze inducono univocamente a ritenere che la struttura sanitaria convenuta, pur avendo diligentemente operato, in un primo momento, in termini di sorveglianza fetale e nell'indicazione di un taglio cesareo in via d'urgenza, successivamente, non abbia adempiuto con la necessaria diligenza e la dovuta prudenza alle proprie obbligazioni. In particolare, deve ravvisarsi un negligente ritardo, alla luce delle evidenze di una sofferenza fetale, riscontrata con fuoriuscita di liquido amniotico tinto di meconio, nell'effettiva sottoposizione dell'attrice al taglio cesareo, nonché un'organizzazione altrettanto negligente e imperita dell'equipe medica che non eseguiva le manovre necessarie per rimediare alla sindrome da inalazione di meconio, neppure, premurandosi di dotarsi di un pediatra in sala parto.
Tali conclusioni non possono essere revocate in dubbio sulla scorta delle contestazioni del consulente di parte convenuta né alla luce della perizia svolta dall'ausiliario del Pubblico
Ministero che, in sede di procedimento penale, riconosce lo svolgimento delle medesime operazioni da parte dei sanitari della struttura convenuta, nei medesimi tempi (del resto, neppure contestate dalla stessa parte convenuta), salvo poi escludere la necessità di un intervento in emergenza. Detta circostanza, tuttavia, è sconfessata dalla stessa cartella clinica in atti che reca l'indicazione della sottoposizione della paziente ad un taglio cesareo in via d'urgenza e, comunque, non fa venir meno le ulteriori componenti di negligente o imperita condotta dei sanitari, relative, quantomeno, alla già citata assenza del pediatra in sala operatoria nonché al ritardo delle operazioni di aspirazione e somministrazione delle terapie necessarie a limitare i danni dell'inalazione del meconio.
Con riferimento, allora, al danno riportato dall'attore nonché alla Parte_3 valutazione di un nesso di causalità tra le sopra elencate condotte negligenti, imprudenti e imperite, deve farsi, nuovamente riferimento alla C.T.U. svolta in sede di A.T.P. e successivamente aggiornata nell'ambito del presente giudizio.
23 Già con riferimento al primo elaborato peritale, il C.T.U. ha riscontrato su Parte_3 una strutturazione di “un disturbo multi sistemico di sviluppo”, riconducibile ad un insulto
[...] ipossico cerebrale subito al momento della nascita.
Sul punto, l'ausiliario del giudice ha premesso che “quanto di patologico evidenziato nel corso degli Per_1 anni a livello del sistema nervoso centrale non può essere ricondotto, come ha paventato il dottor nel corso delle operazioni di CTU, ad altre cause quali vaccinazioni”, nè che “il quadro radiologico presentato dal neonato era dovuto a polmonite interstiziale da altra causa e non da inalazione da meconio e che il trasferimento al Salesi sarebbe stato motivato dal fatto che i pediatri di Fermo non riuscivano a stabilizzare il piccolo paziente”.
Osserva il Tribunale come debba concordarsi con il C.T.U. laddove detta ultima affermazione, non solo non sia sorretta da evidenze documentali ma anzi debba ritenersi sconfessata proprio dalla documentazione in atti, tenuto conto che sia la cartella clinica in uscita dell'Ospedale di Fermo, sia quella in entrata e in sede di dimissioni dall'Ospedale di Ancona, abbiano fatto sempre fondatamente riferimento, anche in base agli eventi che hanno caratterizzato i momenti antecedenti al parto, ad una sindrome da inalazione di meconio.
Correttamente, allora, il C.T.U., ha risposto alle osservazioni rilevando che “è sufficiente rimarcare che detta diagnosi viene posta dagli stessi sanitari del “ di Fermo, i quali dimettono il paziente Pt_8 con diagnosi di “sindrome da inalazione di meconio”. Diagnosi poi puntualmente confermata dagli ulteriori accertamenti cui il piccolo era sottoposto nel corso della degenza presso il “Salesi”, protrattasi sino al Parte_3
14 settembre 2002. Proprio al fine di sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio circa la natura dell'affezione polmonare e del rapporto di causalità tra la stessa e il danno al sistema nervoso centrale, di seguito si riportano alcuni passi della relazione di dimissione dal “Salesi”: “dimettiamo in data odierna ... Per Parte_3 inalazione di meconio, il piccolo era stato trasferito alla TTN del nostro Ospedale, dove era stato intubato e ventilato. Per il persistere di ipertensione polmonare e conseguente ipossiemia grave, ci era stato trasferito con indicazione ad ECMO (Extracorporeal membran oxygenation)…Erano necessari 7 giorni di terapia per vedere alla radiografia del torace una iniziale riduzione dell'interessamento alveolo interstiziale.
Il piccolo presentava all'estubasione una ipotonia, compatibile con la grave sofferenza perinatale, che è andata migliorando e per la quale è stata effettuata fisioterapia che consigliamo di continuare anche a domicilio.
Si consiglia anche di effettuare controlli di follow-up neurologico, per la verifica dello sviluppo neuromotorio, effettuabili nella U.0, di neuropsichiatria infantile del Nostro Ospedale””.
Tanto precisato, il C.T.U., sostanzialmente concordando con i sanitari del reparto di
Neuropsichiatria Infantile del in cui il neonato era stato trasportato in via CP_10
d'urgenza, nonché con quelli del reparto di Neuropsichiatria Infantile della Zona Territoriale n.
11 di Fermo dell' sulla scorta degli atti di causa e dell'esame obiettivo sull'attore, CP_1
24 ha concluso definendo – come visto – la realtà patologica di come un Parte_3
“disturbo multi sistemico di sviluppo, esiti di sofferenza perinatale (25.01.08)”, curata sin dai primi anni dello sviluppo con specifici trattamenti finalizzati ad ottimizzare le “potenzialità residue per un congruo relazionarsi” dell'attore “nell'ambiente esterno”.
In particolare, il percorso assistenziale ha visto la costante presenza in ambito scolastico dell'insegnante di sostegno e continui controlli dell'evolutività del quadro clinico.
Ecco, allora, che riconosciuto il nesso di causalità tra la realtà patologica dell'attore e la condotta dei sanitari, il C.T.U. ha proceduto alla valutazione dei postumi, premettendo, peraltro, come, trattandosi – all'epoca del primo accertamento peritale, conclusosi con il deposito della C.T.U. nel mese di dicembre 2014 – di un bambino in piena fase dello sviluppo psico-fisico e sottoposto a trattamento terapeutico, sarebbe stato “assai arduo … pronunciarsi in termini di danno alla persona stabilizzato in esito alle iniziali lesioni a tipo sindrome ipossica cerebrale;
ciò trattandosi di soggetto in accrescimento psico-fisico il quale, con il passare degli anni, potrebbe appalesare realtà di danno a livello di sistema nervoso centrale allo stato non compiutamente obiettivabili;
ciò laddove i trattamenti posti in essere potrebbero per contro sortire il raggiungimento di un soddisfacente sviluppo psico-intellettivo”.
Pertanto, partendo da tali presupposti, “tenuto conto dell'evoluzione del quadro clinico quale desumibile dalla documentazione in atti e di quanto allo stato presente, in via meramente orientativa e con tutte le riserve di cui sopra”, l'ausiliario del giudice ha orientato “la valutazione della realtà esitale nella misura di riduzione di circa un terzo della globale integrità psico-fisica del soggetto (33% di permanente danno biologico)”, segnalando parimenti come detti postumi avrebbero potuto “causare difficoltà nel futuro inserimento nel mondo del lavoro. Anche in questo contesto allo stato possono darsi solo degli orientamenti di massima, segnalandosi come quanto di patologico allo stato presente potrebbe in ogni caso menomare il soggetto sia nel contesto di attività lavorative che impongono una ottimale motricità (fine presa, efficiente utilizzo degli arti inferiori anche in condizioni di equilibrio precario), sia in prestazioni d'opera intellettuale”.
Proprio tenuto conto degli esiti della C.T.U. espletata in sede di A.t.p., nel corso del presente giudizio, incardinato nell'anno 2020 e, dunque, sei anni dopo l'accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha ritenuto di aggiornare la valutazione in termini di stabilizzazione dei postumi eventualmente riportati dall'attore in conseguenza della condotta inadempiente posta in essere dai sanitari.
Ebbene, nell'ambito dell'accertamento in questione, il collegio peritale ha dato atto della presenza di un danno alle funzioni psico-intellettive dell'attore “da sofferenza perinatale … costantemente diagnosticato dai sanitari che ebbero in cura il bambino;
tanto sia nell'immediatezza della nascita, sia negli anni successivi”.
25 Sulla scorta della documentazione agli atti e di quella acquisita su consenso delle parti, previa autorizzazione da parte del giudice, i C.T.U. hanno rappresentato che “solo in data 4 maggio 2018, allorché aveva un'età di quasi 16 anni, la dottoressa neuropsichiatra Parte_3 Persona_13 infantile dell'Area Vasta n.4 di Fermo, poneva diagnosi di “disturbo dello spettro autistico”.
Diagnosi poi confermata il 6 maggio [2019] dalla dottoressa neuropsichiatra infantile Persona_14 dell'Area Vasta n.4 di Fermo, che poneva diagnosi di “disturbo dello spettro dell'autismo, con compromissione intellettiva associata”. Per_ È sempre la neuropsichiatra infantile dottoressa che in data 14 aprile 2021 conferma essersi in presenza di “Disturbo dello spettro autistico con compromissione intellettiva” e poi il 14 febbraio 2022 la dottoressa “disturbo dello spettro autistico””. Per_14
Ecco, allora, che il collegio di ausiliari ha confermato, sulla persona dell'attore, la presenza di un “disturbo multi sistemico di sviluppo”, già precedentemente accertato, arricchendo la diagnosi con l'indicazione del periziando come “soggetto con disturbo dello spettro autistico”.
Parimenti, è stata confermata la “dipendenza causale del disturbo multisistemico di sviluppo dalla sofferenza perinatale”, interrogandosi, peraltro, i C.T.U. in merito alla derivazione eziologica dalla sofferenza perinatale anche del disturbo dello spettro autistico, essendo “le cause esatte del disturbo dello spettro autistico non ancora esattamente determinate;
trattasi di un disturbo psichiatrico complesso, il quale si presenta con una pluralità di sintomi che variano sia per tipologia, sia per gravità.
Molteplici sono stati gli studi effettuati, che hanno portato ad identificare molteplici potenziali momenti causali;
così la genetica, i fattori prenatali e perinatali, le anomalie neuroanatomiche e i fattori ambientali, è stato prospettato che possono giocare un ruolo nello sviluppo di questa malattia”.
Citando studi specialistici in materia (alla cui lettura si rimanda per quanto riportato nella relazione di C.T.U. depositata in data 22.05.2024), gli ausiliari hanno inferito quanto segue:
“sulla base della letteratura di cui sopra, tenuto conto del fatto che nel caso in esame non sono identificabili altri fattori causali idonei a determinare il disturbo dello spettro autistico da cui è affetto si ritiene Parte_3 di poter affermare essere più probabile che non il fatto che la sofferenza peripartum abbia avuto un ruolo causale nel determinismo del disturbo dello spettro autistico”.
Proprio con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, in risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, gli ausiliari del giudice hanno argomentato nel senso che, pur riconoscendosi la complessità del caso di specie, gli elementi a disposizione sono stati valutati complessivamente e, pertanto, anche in “assenza certezze assolute”, gli stessi hanno
“analizzato dettagliatamente l'iter clinico, si è poi acquisita la più accreditata letteratura sulla specifica patologia
e si è poi proceduto al confronto critico di tutti i dati a disposizione per fornire al Giudice una risposta motivata ai quesiti posti.
26 Proprio la complessità del caso non consente di rispondere in termini di assoluta certezza;
peraltro, sulla base del percorso diagnostico medico-legale seguito, dettagliatamente riportato in abito di considerazioni medico legali, si è motivatamente giunti alla conclusine essere “più probabile che non” che è affetto da Parte_3
“disturbo multi sistemico di sviluppo in soggetto con disturbo dello spettro autistico” da sofferenza perinatale…
[Lo stesso attore] nel corso degli anni è sottoposto a molteplici accertamenti che, presenti nella documentazione in atti, sono stati dai … CTU tenuti in considerazione per giungere alle conclusioni valutative;
esplicito il riferimento ai referti di esami EEG ed alle risultanze dei numerosi test picodiagnostici e delle numerose visite neurologiche cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Documentazione che … ha Parte_3 permesso, in una a quanto obiettivato nel corso delle operazioni peritali, di esattamente definire quella che è la realtà patologica presente nel caso in esame. La ripetizione di test psicodiagnostici, peraltro non richiesti dalle CT di parte convenuta nel corso della seduta del 6 febbraio 2023, avrebbe costituito un ulteriore inutile accertamento”.
In definitiva, il collegio peritale ha concluso nel senso che “ nato il 17 luglio Parte_3
2002, è affetto da “disturbo multi sistemico di sviluppo in soggetto con disturbo dello spettro autistico” da sofferenza perinatale.
Trattasi di quadro clinico che si caratterizza per ripercussioni negative nelle potenzialità di di Parte_3 correttamente relazionarsi all'ambiente esterno;
tanto sia nell'ambito relazionale che in quello lavorativo.
La realtà patologica di pertinenza neuropsichiatrica è esaustivamente definita nella relazione della “U.O.S.
Età Evolutiva” dell'Area Vasta 4 dell' del 14 febbraio 2022; limitatamente alla testistica, CP_1 importante il risultato della WAIS-IV…
Siamo quindi in presenza di un ragazzo con un quoziente di intelligenza inferiore alla media, con le susseguenti ricadute negative in ambito di corretto relazionarsi all'ambiente esterno inteso anche come organizzazione della propria quotidianità...
Sempre da detta valutazione è emerso che la capacità di socializzazione è compromessa a causa del disturbo autistico…
Viene così a delinearsi la realtà di un giovane uomo con compromissione delle funzioni psico-intellettive complessivamente valutabile nella misura del 65% di permanente danno biologico;
valutazione formulata per analogia ai valori prospettati nelle linee guida della SIMLA4 e nel formulare la quale si tiene conto anche delle capacità residue che consentono a di compiere autonomamente molte delle gestualità della vita Parte_3 quotidiana”.
In conclusione, dagli elementi risultanti dalla c.t.u. emerge in modo chiaro che il comportamento dei medici ha determinato, con una probabilità superiore al 50%, i gravissimi danni subiti da Parte_3
27 Inoltre, è stato accertato che “la situazione patologica allo stato presente, stante la tipologia della patologia di base e l'età di non è suscettibile di miglioramento a seguito di specifici trattamenti”. Parte_3
Tanto detto, osserva il Tribunale, in relazione all'istanza di rinnovazione della C.T.U. svolta dalla parte convenuta, come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni del collegio peritale, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione dei C.T.U., si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del C.T.U., che ha tenuto conto dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dagli ausiliari del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle contestazioni della struttura sanitaria convenuta.
Tenuto conto di quanto accertato in relazione alla circostanza che nell'operato della struttura sanitaria sia ravvisabile un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le lesioni poi subite dal minore, ne consegue la responsabilità per violazione del dovere di diligenza, ex art. 1176 c.c., e diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.).
Non è contestata, infatti, l'esistenza di un contratto tra gli attori e il Controparte_11
(avente ad oggetto la prestazione sanitaria per cui è causa), mentre appare pacifica la sussistenza
28 di una lesione iatrogena dell'integrità psico-fisica del minore (come accertata e quantificata dai ctu).
Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, come sopra già articolato, consente pertanto di ritenere provato l'inesatto inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni sugli stessi incombenti. Ed invero, la (ora non ha apportato alcun elemento CP_1 Pt_9 idoneo a liberarla dall'addebito di responsabilità mosso non avendo dimostrato la correttezza del proprio operato né la conformazione della propria condotta ai dettami dell'ars medica, né ancora, che il risultato della prestazione medica sia ascrivibile a circostanze non imputabili alla convenuta.
Da quanto appena descritto emerge che la condotta dei sanitari convenuti non si sia conformata a correttezza e sia stata causa – quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del "più probabile che non" – delle condizioni fisiche del soggetto.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'istituto convenuto in relazione ai danni patiti da Parte_3
Venendo, allora, proprio ai danni risarcibili, gli attori hanno svolto plurime domande che possono essere così raggruppate: domande risarcitorie fatte valere da in Parte_3 relazione al pregiudizio di natura patrimoniale e non, sub specie di spese mediche da sostenere, perdita della capacità lavorativa specifica e danno da lesione al bene salute;
domande fatte valere dai genitori e dal fratello della c.d. vittima primaria iure proprio, declinate in termini di ristoro del pregiudizio per le spese mediche sostenute, oltre che dei danni di natura non patrimoniale quale riflesso delle menomazioni riportate dal congiunto.
Trattando, in primo luogo, le domande risarcitorie svolte da deve Parte_3 osservarsi quanto di seguito esposto.
È necessario prendere le mosse, sotto un profilo di causalità giuridica, dall'individuazione degli effettivi danni risarcibili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito e l'entità degli stessi ai fini della liquidazione - avuto riguardo ai principi di indifferenza patrimoniale e divieto di arricchimento della vittima in conseguenza dell'illecito.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione del ristoro del danno non patrimoniale, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla Suprema Corte (sentenza n. 12408 del
7.6.2011), fare riferimento ai criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette
“Tabelle Milanesi”, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone (“in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n.
29 124 del 2017, ma non ancora predisposta” (cfr. Cass. 5474/2023) al momento del deposito dell'assunzione della causa in decisione).
Le suddette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate all'attualità, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (ex multis Cass. n. 21939/2017).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (verificatosi al momento della nascita e, pertanto, nel primo anno di vita), nonché delle ulteriori circostanze
30 articolate nelle difese delle parti attrici, quanto alle conseguenze dei disturbi riportati, alle abitudini di vita, è stato acclarato che ha subito, in conseguenza del sinistro: Parte_3
– un danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente, da individuare nella misura del 65% e da liquidarsi, in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (I anno di vita) applicando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella somma di euro
852.426,00 già incrementato per la sofferenza soggettiva (+ 50% su 568.284,00);
- danno biologico da invalidità temporanea, indicata per giorni 59 al 100% (59x115): a tale titolo, deve riconoscersi la somma di euro 6.785,00.
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass. 23778/2014). Il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione,
e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale, intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
Tale somma deve essere aumentata, pertanto, nella misura massima del 25%, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo) nonché la componente dinamico-relazionale, per un totale di euro 213.106,5 (25% di
852.426,00).
È infatti, noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora si avvalga delle note tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
31 Si ritiene, quindi, equo maggiorare il danno biologico complessivo, nella misura sopra indicata, tenuto conto che il danno morale è incontestabilmente dovuto al danneggiato, integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti e nella specie del diritto alla salute. Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso pacificamente che, in considerazione della vicenda clinica e della situazione concreta e attuale della parte attrice, sin Parte_3 dalla nascita, abbia subito riflessi sulla sua integrità psico-biologica sub specie di ripercussioni negative nell'apprendimento – tanto da avere costantemente bisogno di un insegnante di sostegno – e nella corretta relazione con l'ambiente esterno, sia con riferimento alle relazioni interpersonali e alla socializzazione, sia nell'ambito lavorativo, sia nell'organizzazione della propria quotidianità (cfr. c.t.u. in atti).
Tutto quanto premesso, a devono, pertanto, essere liquidati euro Parte_3
1.065.532,50 a titolo di danno non patrimoniale.
In merito alla risarcibilità del danno futuro, pure richiesto dalla parte attrice, non sembra inutile ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999,
495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Sul punto, occorre rilevare come la parte attrice abbia chiesto il risarcimento del danno in questione sub specie di spese sanitarie future.
Ebbene, la domanda deve essere rigettata in parte qua, palesandosi del tutto generica. Ed invero, non sono stati allegati, né tantomeno provati i trattamenti o le cure in atto o, comunque, in futuro necessarie, né sono stati allegati o dimostrati i costi sostenuti e da sostenere, tenuto anche conto della circostanza che il collegio peritale – come visto – ha escluso la remissione della patologia invalidante.
Ancora, nell'ambito del danno patrimoniale richiesto, l'attore, quale vittima primaria del sinistro ha chiesto il ristoro del mancato guadagno sub specie di perdita lavorativa specifica.
In punto di diritto, si osserva che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, deve distinguersi tra la riduzione della capacità lavorativa generica e quella specifica.
La prima accede alle ipotesi di lesione della potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto ed è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si
32 ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 21014/2000; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, pertanto la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Inoltre, è noto come il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. anche di recente Sez. 3 -, ord. n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 -
01)).
A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) o per l'ipotesi di impossibilità di svolgere qualsivoglia attività e, pertanto, percepire reddito ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito. E' stato, altresì, precisato come l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante ed al riguardo è stato escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione
33 dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908; Cass.
12/06/2015, n. 12211). Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell'entità dei postumi medesimi, in secondo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal danneggiato ed infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante (Cass. 30/09/2008, n. 24331; Cass. 30/09/2009, n. 20943; Cass.
23/08/2011 n. 17514). In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente né tantomeno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa.
Tuttavia nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi
(cfr. Cass., 7/11/2005, n. 21497) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009, n.
20943; Ordinanza n. 11750 del 15/05/2018).
Ebbene, nel caso di specie, è stata dimostrata un'elevata invalidità riportata dall'attore che ha consentito allo stesso di accedere al sussidio di cui alla l. 104/1992, laddove lo stesso è stato riconosciuto invalido al 100% (cfr. c.t.u. in atti).
Peraltro, deve ritenersi altresì dimostrato un residuo di capacità lavorativa allorché, in primo luogo, sono state le stesse parti attrici a dare atto, in sede di accertamento peritale svolto nel presente giudizio, che ha svolto in passato l'attività di bidello (cfr. c.t.u. Parte_3 depositata in atti in data 22.05.2024). Ancora, il collegio peritale ha accertato che “la realtà psico- intellettiva presente consentirà l'inserimento nel mondo lavorativo solo nel contesto di un “collocamento mirato”.
Tematica questa affrontata anche dai componenti della Commissione Medica per l'accertamento della Capacità
Globale ai fini del Collocamento Mirato (L. n. 68/1999) che in data 3 novembre 2022 sottoponevano ad accertamenti concludendo che “SI sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato”. Parte_3
34 Nella SCHEDA SOCIO-LAVORATIVA in quella sede compilata, che si condivide integralmente sulla base della visita effettuata nel corso delle operazioni di CTU, si concludeva per “capacità globale attuale e potenziale: possibile per determinati tipi di attività lavorativa consigliato tis”
In altri termini potrà svolgere solo attività lavorative che non impongono prestazioni intellettuali, Parte_3 con esecuzione di ordini semplici nell'ambito di attività manuali”.
Ecco, allora, che, partendo dalla giurisprudenza di legittimità e da quanto sopra già ribadito, deve darsi atto che l'inclusione della riduzione della capacità lavorativa nell'ambito del danno biologico personalizzato è stato ammesso in tutte quelle ipotesi le quali lasciano evidentemente intatta, in misura maggiore o minore, una residua capacità lavorativa. È stato infatti affermato
“che il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in modo unitario come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così le ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, 22 maggio 2018, n. 11750, nonché la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (cfr. di recente Sez. 3 -
, ord. n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 01)). Nel caso di specie, tuttavia, l'attore ha svolto in passato attività lavorativa e potrà, in futuro, svolgere lavori manuali i quali, secondo le massime di comune esperienza, non necessariamente importano una riduzione di reddito rispetto a quelli che impongono prestazioni intellettuali. Del resto, osserva in Tribunale come non siano stati forniti elementi da cui desumere, in termini di ragionevole probabilità, la percezione da parte dell'attore di un reddito inferiore di quello che avrebbe percepito in assenza del danno subito, difettando allegazioni relative alle condizioni economico-sociali della famiglia e ad ogni altra circostanza, sul punto, rilevante.
In questi termini, allora, deve escludersi la definitiva e totale perdita della capacità di lavoro dell'attore e la riduzione della stessa ben può ritenersi già ristorata nell'ambito della personalizzazione operata, nella misura massima, sul riconosciuto danno biologico, anche tenuto conto della percezione o, comunque, percepibilità di sussidi proprio in forza dell'invalidità accertata.
Passando alle domande svolte dai congiunti a titolo di ristoro per le spese mediche sostenute nonché per gli spostamenti in auto per le cure apprestate al figlio, le stesse devono essere rigettate per eccesso di genericità.
35 Ed invero, in atti non risulta depositato alcun documento attestante la sottoposizione di a visite mediche o a cure specifiche né alcuna ricevuta dei relativi Parte_3 pagamenti.
Analogamente, nessun elemento è stato allegato con riguardo alle spese relative ai viaggi e neppure riferimenti che consentano una liquidazione in via equitativa, mancando qualsivoglia deduzione in ordine alla frequenza delle trasferte, al tragitto seguito o al mezzo di trasporto utilizzato.
Ed invero, anche volendo effettuare una liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e alla prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr. Cass.
13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
Passando, ora, alle domande svolte dai prossimi congiunti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla malpractice sanitaria, devesi, in primo luogo, ricordare come la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di
36 ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n.
6938).
La prova tipica attraverso la quale è possibile assolvere a tale onere probatorio è quella presuntiva, "…che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato"
(cfr. Cass. nn. 17058/2017, 2788/2019 e 11212/2019).
Ed invero, "la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio" (cfr. Cass. n. 2228/2012).
Soffermandosi, allora, innanzitutto, sulla domanda risarcitoria svolta dai genitori di osserva il Tribunale come lo sconvolgimento della vita familiare di Parte_3 Pt_2
e madre e padre del danneggiato, a causa dall'evento lesivo,
[...] Parte_1 presumibile alla luce della gravità e dell'irreversibilità delle lesioni subite del figlio, può essere presunto in ragione dell'intensità del rapporto genitore-figlio e delle presumibili ricadute sulla vita quotidiana di due genitori che sono stati costretti a convivere con la drammatica invalidità del bimbo, assolutamente, inaspettata, tenuto conto che il feto era perfettamente sano e la gravidanza era proceduta senza problemi, non essendo, pertanto, gli stessi preparati a dover fronteggiare una realtà (quella della disabilità del proprio primo figlio) di sicura difficile gestione e con la quale devono confrontarsi quotidianamente.
Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figli, il grave perturbamento d'animo patito dai genitori a causa dei gravissimi danni subiti dal figlio, ritiene il Tribunale di liquidare il danno in via equitativa.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno in questione, reputa opportuno il Tribunale dare seguito ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui "per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della
37 tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto
17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)" (cfr. Cass. 13540/2023; Sez. 3 -
, Ordinanza n. 36560 del 30/12/2023).
Ebbene, anche la nuova versione delle c.d. tabelle milanesi, aggiornata al 05 giugno 2024, ribadisce, al punto 17, quanto preso in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, il Tribunale ritiene di applicare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
In particolare, quanto ai genitori, il risarcimento a ciascuno di essi spettante va quantificato, partendo dal valore del punto base (nella misura massima): euro 6.948,00, comprendente le diverse componenti di danno “morale” e “dinamico-relazionale”, considerando il valore relazione parentale nella misura di 20 punti. Il valore attribuito dalle tabelle utilizzate all'età del danneggiato è pari a 10 punti, nonché, quello attribuito all'età di ciascuno nei danneggiati è pari a 7 punti;
da ultimo il coefficiente in base al numero dei soggetti (2) tenuti all'assistenza è pari a
0,8 punti.
Quanto al calcolo, le tabelle prevedono la somma dei punti, al fine di ottenere il punteggio totale (20+10+7=37) da moltiplicare per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (37x0,8=29,6) e, poi, per il valore del punto base determinato. Una volta, determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio biologico permanente riconosciuto al danneggiato, per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito (euro
6.948,00x29,6x65%), per un totale di euro 133.679,52 da accordare a ciascuno dei genitori.
Da ultimo deve essere esaminata la domanda svolta da e Parte_2 Parte_1 quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di per il danno Persona_1 riflesso da questi patito quale conseguenza della condotta responsabile della struttura sanitaria convenuta cui è conseguita l'invalidità del fratello.
Ebbene, tenuto conto che l'attore è nato successivamente al soggetto macroleso a causa della malpractice sanitaria, la domanda de qua deve essere rigettata. La Suprema Corte, infatti, ha da tempo chiarito che ai fratelli postumi di un neonato invalido a causa di colpa medica non spetta alcun risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo configurabile tra la condotta del sanitario e il danno alcun rapporto di causalità sia materiale sia giuridica (cfr. Cass.
9048/2018; Corte appello Bari sez. II, 19/11/2021, n.1984; Tribunale Milano sez. I,
01/12/2021, n.9984; Tribunale Milano sez. I, 17/12/2021, n.10516).
Alla base del principio di diritto appena menzionato, la Suprema Corte, dando atto di come il danno in questione possa essere risarcito ai fratelli già nati al momento dell'evento sinistroso,
38 ha osservato come non sia possibile ravvisare un valido nesso di causalità tra la condotta del sanitario che provochi lesioni ad un neonato e il disagio del fratello successivamente venuto al mondo. In questo senso, è stato evidenziato che “Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiamate a comporre i contrasti circa l'interpretazione dell'art. 1223 c.c., e sul modo di intendere il concetto di "danni immediati e diretti", hanno stabilito che:
(a) i danni "mediati e indiretti", che l'art. 1223 c.c. esclude dal novero della risarcibilità, non vanno confusi coi danni c.d. "di rimbalzo o di riflesso", i quali pure possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell'illecito;
(b) danni "da rimbalzo" sono quelli che:
(b') costituiscono una "conseguenza indefettibile" dell'illecito;
(b") attingono in modo immediato persone diverse dalla vittima primaria dall'illecito;
(b") attingono persone collegate da un "legame significativo" già esistente con il soggetto danneggiato in via primaria (per tutti questi princìpi si veda la motivazione di Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002).
Nel nostro caso, nessuno dei requisiti indicati sub (b) sussiste.
Non il primo, perché la nascita degli odierni ricorrenti non può dirsi una "conseguenza indefettibile" dell'errore commesso dai medici.
Non il secondo, perché manca l'immediatezza: al momento del fatto illecito, infatti, nessuno degli odierni ricorrenti ancora esisteva.
Non il terzo, perché al momento della commissione dell'illecito non esisteva ancora alcun "legame significativo" tra la vittima primaria ed i suoi fratelli, suscettibile di essere attinto dall'illecito” (cfr. Cass.
9048/2018 cit.).
In definitiva, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno: nei confronti di della somma di euro 1.072.317,5 Parte_3
(1.065.532,50+6.785,00); nei confronti di della somma di euro 133.679,52 e, Parte_2 nei confronti di ella somma di euro 133.679,52. Parte_1
Sul totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati deve riconoscersi agli attori anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
39 Quindi, non avendo le parti attrici fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, all'epoca del fatto (17.07.2002) e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione,
l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n.
725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n.
8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Sono poste a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P. e al presente giudizio liquidate con separati provvedimenti.
Le spese di lite, relative al presente giudizio e a quello di A.T.P., seguono la soccombenza principale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia come determinato all'esito del giudizio partendo, per quanto riguarda il presente procedimento, dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, diminuendo sino ai minimi i valori relativi alla fase istruttoria caratterizzata dal mero aggiornamento della C.T.U. già espletata in sede di A.T.P.; per quanto concerne il giudizio di A.T.P., partendo dai valori minimi alla luce della natura della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1759/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
40 ❖ in parziale accoglimento della domanda svolte dalle parti attrici, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 1.072.317,50, Parte_3
oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di Parte_2
euro 133.679,52, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 133.679,52, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti;
❖ pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative al presente giudizio, liquidate come da separato provvedimento;
❖ pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative alla fase di
A.T.P., liquidate come da separato provvedimento;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 29.154,00 per onorari, euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese del giudizio di A.T.P. che liquida nella somma complessiva di euro 5.516,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 07.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1759/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su C.F._2
(C.F. ), nonché Persona_1 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Paolo Rossi, Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Montegranaro (FM), via Torquato Tasso, n. 3, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione;
PARTI ATTRICI
CONTRO
(già Controparte_1
) (C.F./P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo Micozzi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie
Conclusioni delle parti per le parti attrici: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo espletamento delle prove testimoniali indicate nella II° memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 10 maggio 2021 predisposta dal difensore degli attori e non ammesse con l'ordinanza del 30 settembre 2022 – e dunque previa parziale revoca di tale ultimo provvedimento – accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è Parte_3 riconducibile ad un comportamento colposo, contraddistinto da negligenza ed imperizia, del personale medico e paramedico dell di Fermo che ha prestato assistenza al travaglio ed al parto di CP_3 Pt_2
1 nonché assistito alla nascita e/o, comunque, alla violazione degli obblighi Pt_2 Parte_3 contrattualmente assunti dall'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l Controparte_1 ex in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 1.699.369.00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quella a titolo di lucro cessante da liquidarsi in via equitativa così suddivisa:
- quanto ad € 1.039.369,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale e dell'invalidità Parte_3 temporanea, oltre alle spese future ed al lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_2 delle spese già sostenute così come indicate nella narrativa dell'atto introduttivo alla lite;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_1 delle spese già sostenute così come indicate nella narrativa dell'atto introduttivo alla lite;
- quanto ad € 150.000.00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
e di quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_2 Parte_1 Persona_1
Oltre agli interessi per legge e rivalutazione, se dovuta.
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge. e con registrazione della sentenza a debito ai sensi dell'art. 59 lett. D) del DPR 131/86 e con imposta recuperata nei confronti della predetta convenuta.
Salvo ogni diritto”; per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via istruttoria: disporre il richiamo del CTU per fornire chiarimenti dal momento che non ha risposto in maniera esaustiva alle puntuali osservazioni della CT di parte Gestione Liquidatoria ex ovvero CP_1 disporre nuova CTU;
nel merito: respingere ogni domanda, comunque motivata, dei Sigg.ri e , Parte_1 Parte_2 in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore e nei Persona_1 Parte_3 confronti della convenuta, in quanto infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda atttorea dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 e art. 7 L. 24/2017, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo ex art 3 DL n. 158/2012 e art. 7 L. 24/2017 alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e in Parte_2 Parte_1 proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 nonché convenivano in giudizio la chiedendo Parte_3 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come di seguito specificato: accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore è riconducibile ad un Parte_3 comportamento colposo, contraddistinto da negligenza ed imperizia, del personale medico e paramedico dell di Fermo che ha prestato assistenza al travaglio ed al parto di nonché CP_3 Parte_2 assistito alla nascita e/o, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti Parte_3 dall'odierna convenuta e, per l'effetto, condannare l in persona del legale rappresentante pro – CP_1 tempore, al pagamento della complessiva somma di € 1.699.369.00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a quella a titolo di lucro cessante da liquidarsi in via equitativa così suddivisa:
- quanto ad € 1.039.369,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale e dell'invalidità Parte_3 temporanea, oltre alle spese future ed al lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_2 delle spese già sostenute così come indicate nella superiore narrativa;
- quanto ad € 254.872.49, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e del 50% Parte_1 delle spese già sostenute così come indicate nella superiore narrativa;
- quanto ad € 150.000.00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, in favore di
e di quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_2 Parte_1 Persona_1
Con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge. e con registrazione della sentenza a debito ai sensi dell'art. 59 lett. D) del DPR 131/86 e con imposta recuperata nei confronti della predetta convenuta. Salvo ogni diritto”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa domanda e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni domanda, comunque motivata, dai
Sig.ri , in proprio e quali esercenti la potestà parentale sul figlio minore Parte_1 Parte_2
3 e nei confronti dell in Persona_1 Parte_3 Controparte_4 quanto infondata in fatto e diritto, sia nell' an che nel quantum.
Limitatamente alla denegata ipotesi di totale o di parziale accoglimento della domanda dichiarare, nei limiti e modi ex art. 3 DL n. 158/2012 e art.7 L. 24/2017, non dovuto il risarcimento come richiesto e comunque riducendo ex art 3 DL n. 158/2012 e art.7 L. 24/2017 alle misure che risulteranno di giustizia gli importi eventualmente riconosciuti come dovuti per risarcimento.
Con vittoria di compensi professionali come da normativa vigente”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, espletata C.T.U. medico-legale, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 12.12.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno della domanda, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, le parti attrici esponevano che:
1. in data 17.07.2002, vero le ore 09,45 circa, alla trentanovesima Parte_2
settimana di gravidanza, si recava insieme al marito presso la divisione di Parte_1 ostetricia-ginecologia dell'Ospedale di Fermo, lamentando contrazioni addominali ad intervalli regolari;
2. su disposizione del primario del reparto dott. , il dott. coadiuvato Parte_4 Pt_5
dall'ostetrica dott.ssa Cisbani, eseguiva una visita di controllo sulla paziente, all'esito della quale veniva riscontrata una dilatazione del collo dell'utero di 3 cm e, conseguentemente, ne veniva disposto il ricovero;
3. l'attrice, intorno alle ore 10.20 - 10.30, veniva accompagnata dalla dott.ssa Cisbani per effettuare il monitoraggio che terminava intorno alle ore 11.00. Il relativo tracciato veniva visionato dal primario e dai due aiuti, dott. e dott. i quali ne riscontravano Pt_5 Per_2
l'apparente regolarità. Pur essendo stato registrato un solo movimento fetale, la veniva Pt_2 scollegata dal macchinario e accompagnata in un'altra stanza;
4. l'attrice veniva trasferita, intorno alle ore 12.30, in sala travaglio e collegata ad un macchinario per il monitoraggio diverso da quello utilizzato in precedenza per la visita di controllo, allorquando, intorno alle ore 13.20, la paziente, avendo osservato sul monitor che il feto aveva una frequenza cardiaca molto bassa, allertava la dott.ssa Cisbani, la quale riferiva alla che la decelerazione del battito cardiaco, nella norma, era dovuta a compressione;
Pt_2
5. a questo punto, la dott.ssa Cisbani e il dott. eseguivano alcune manovre sulla Per_2
paziente, le quali si protraevano per circa 10 minuti. Veniva impartita la sostituzione del
4 macchinario, con conseguente interruzione del monitoraggio per circa dieci minuti e l'attrice veniva informata della presenza di una decelerazione da valutare;
6. alle 13.50, alla partoriente veniva prelevato un campione di sangue, mentre continuava ad esserci un frenetico viavai di sanitari, soprattutto del dott. e della dott.ssa Per_2 Per_3
Nel frattempo, l'ostetrica Cisbani, avendo terminato il proprio turno, veniva sostituita dalla collega Parte_6
7. verso le ore 14:25 circa, il dott. eseguiva l'amnioressi sulla paziente a seguito Per_2
della quale si verificava la fuoriuscita di un liquido verdastro e maleodorante. All'esito, veniva disposta dal medesimo sanitario l'esecuzione di un intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza;
8. a tale scopo, l'ostetrica ed un'infermiera istallavano un catetere vescicale. Tuttavia, la procedura non veniva eseguita correttamente, dal momento che il tubicino era scollegato dall'ago cannula, con la conseguente fuoriuscita di liquidi;
9. si tentava vanamente un nuovo inserimento dell'ago cannula nel braccio destro della paziente. Era, allora, l'anestesista dott. intanto intervenuto in stanza, ad effettuare la Persona_4 medesima operazione sull'altro braccio della una volta portatala d'urgenza in sala Pt_2 operatoria;
10. la situazione era caratterizzata da uno stato di agitazione dei sanitari, chiaramente palesato anche alla partoriente, che si accompagnava all'irrequietezza del dott. che, in Per_2 un continuo andirivieni, ripeteva insistentemente di essere ancora in attesa del risultato delle analisi;
11. soltanto alle 15.10 la veniva portata in sala operatoria e alle 15.30 veniva alla luce Pt_2
; Parte_3
12. il neonato veniva collocato in incubatrice, dato che si appurava che lo stesso aveva inalato liquido amniotico misto a meconio. Veniva, quindi, eseguito un esame radiologico e, all'esito, i sanitari comunicavano ai genitori che i polmoni del neonato erano stati danneggiati dalla predetta inalazione, tale da rendere necessario il trasferimento del bambino, intubato, presso l'Ospedale “Salesi” di Ancona, con eliambulanza;
13. veniva effettuato un esame radiografico, il quale evidenziava una “diffusa ipodiafania del parenchima polmonare, più evidente ai campi medio – inferiori in torace iperespanso. OC non valutabile.
Presenza di CE, CVC con estremità discale sull'aia epatica, CAC con apice in D10 e C. epicutaneo con apice in cava superiore. Scarsissima l'aria in addome”;
14. il giorno seguente, il primario prof. rappresentava a che la Per_5 Parte_1
situazione clinica del neonato era molto grave, in quanto lo stesso non rispondeva
5 adeguatamente alla terapia farmacologica somministrata e che, se non ci fossero stati miglioramenti, avrebbe sottoposto alla procedura E.C.M.O. (acronimo di Parte_3
Extra Corporeal Membrane Oxygenation), la quale veniva utilizzata al fine di ossigenare il sangue nei casi di patologie malformative idonee a compromettere la circolazione polmonare;
15. la degenza del neonato presso l'Ospedale “Salesi” di Ancona, inizialmente, nel reparto di terapia intensiva e, successivamente, in quello di rianimazione, si protraeva dal 17.07.2002 sino al 14.09.2002. Durante tale periodo, il bambino veniva alimentato con sondino naso-gastrico, almeno sino a dieci giorni prima delle dimissioni;
16. a seguito della denuncia-querela presentata dai coniugi veniva incardinato il Pt_3
procedimento penale, nell'ambito del quale veniva disposto il rinvio a giudizio del dott.
[...]
, del dott. e del dott. ai quali venivano contestati CP_5 Controparte_6 Controparte_7
i reati di cui agli artt. 113 e 590, comma 2 c.p., avendo gli stessi omesso “un adeguato controllo nell'andamento della frequenza cardiaca fetale, non riconoscendo tempestivamente il quadro di distocia del travaglio (desumibile dall'arresto della dilatazione della progressione a fronte di un'attività contrattile uterina) e non procedendo repentinamente all'estrazione del feto e perché – il terzo – non provvedendo all'immediata broncoaspirazione per rimozione del meconio ed al successivo bronco lavaggio, per colpa consistita in negligenza ed imperizia, cagionavano a lesioni personali gravissime (disturbo multisistemico dello sviluppo Parte_3 con difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione e difficoltà di autonomia – esiti di sofferenza perinatale)”.
Il suddetto procedimento si concludeva con la pronuncia della sentenza n. 95/2010, con la quale il Tribunale di Fermo dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
17. in data 20.04.2012, e depositavano ricorso per A.T.P. Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Fermo. Il relativo procedimento veniva definito, in data 05.12.2014, con il deposito della C.T.U. che riscontrava una condotta incongrua dei sanitari dell'Ospedale di
Fermo sia durante le ultime fasi della gravidanza di sia al momento del parto, Parte_2 sia nelle fasi immediatamente successive. Conseguentemente, il C.T.U. quantificava il danno biologico subito da nella misura del 33%; Parte_3
18. con raccomandata A-R del 04.02.2015, inviata all e all'A.S.U.R. Marche Controparte_1
Zona Territoriale 11, i coniugi hiedevano, a titolo di risarcimento del danno subito da Pt_3 loro e dal figlio la somma di euro 1.696.020,36; Parte_3
19. in data 07.03.2016, gli attori depositavano dinanzi all'Organismo di Conciliazione istanza di mediazione. Il relativo procedimento, tuttavia, si concludeva CP_8 negativamente per la mancata adesione dell' Controparte_1
20. nel caso di specie trovava applicazione, ratione temporis, la disciplina prevista dalla L. n.
189/2012 (c.d. Legge Balduzzi);
6 21. inoltre, in ragione dell'evidenza per cui nel momento dell'accettazione Parte_2
presso la struttura sanitaria convenuta, aveva stipulato con la medesima un c.d. contratto atipico di spedalità, doveva ritenersi che la medesima struttura rispondesse, a titolo di responsabilità contrattuale, anche per le condotte dei sanitari che avevano cagionato un danno alla paziente.
Tali condotte dovevano identificarsi nella negligente prestazione sanitaria in favore della paziente durante il parto e dopo la nascita del neonato Parte_3
22. più nello specifico, doveva evidenziarsi, in primo luogo, che non erano stati tenuti in considerazione dai sanitari plurimi elementi sintomatici tipici della sofferenza fetale e, inoltre, che l'intervento chirurgico di taglio cesareo era stato negligentemente effettuato soltanto un'ora dopo aver riscontrato che il feto aveva inalato una certa quantità di meconio;
23. in secondo luogo, doveva altresì porsi in rilievo che, come accertato in sede di accertamento tecnico preventivo, il personale sanitario non aveva provveduto ad aspirare l'orofaringe del neonato prima del compimento del primo atto respiratorio, né aveva eseguito tale procedura subito dopo il parto. Sul punto, il C.T.U. rilevava che “in detto lungo intervallo di preparazione dell'equipe che doveva eseguire il parto ed assistere il neonato alla nascita non risulta essere stato allertato il pediatra, che risulta aver prestato la propria assistenza al neonato solo dopo circa 10 minuti dalla nascita. Trattasi di dilatazione della tempistica degli atti sanitari che nel caso in esame assume valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico”, nonché che “se è presente meconio il personale specializzato debba immediatamente intubare e iniziare l'aspirazione tracheale di tutti i neonati non vigorosi (depressi). Tale aspirazione è più efficace se effettuata prima che il bambino respiri e pianga poiché nel momento in cui lo fa il meconio diffonde attraverso l'albero bronchiale”. Concludeva quindi il C.T.U. che, con riguardo al caso di specie, “da quanto scritto in cartella dal pediatra (…) si evince che lo stesso non si trovava in sala operatoria al momento del parto ma vi sia giunto successivamente. Se così fosse non ci sarebbe stato un buon coordinamento tra il personale osterico-ginecologico che avrebbe dovuto allertare i pediatri che stava per essere cesarizzata una donna con liquido tinto e tracciato cardiotocografico di tipo decelerativo ed i pediatri che sarebbero dovuti essere già presenti in sala operatoria all'inizio del cesareo derivandone, pertanto, un ritardo nell'assistenza del neonato”, rilevando lo stesso in termini di “valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico” ;
24. infine, il C.T.U. ravvisava delle responsabilità in capo ai pediatri per non aver ottemperato alle manovre rianimatorie consistenti “nell'immediata broncoaspirazione prima dell'inizio dell'attività respiratoria e nel successivo bronco lavaggio con sfrattante, secondo quanto previsto e richiesto dalle linee guida nel caso di sindrome d'aspirazione del meconio”;
25. sul quantum della domanda risarcitoria, la compromissione dell'integrità psico-fisica residuata in capo a al momento della nascita – consistente in disturbo Parte_3
7 multi-sistemico dello sviluppo con difficoltà di apprendimento, difficoltà di relazione e difficoltà di autonomia – doveva essere quantificato, in applicazione degli artt. 138 e 139 Cod.
Ass. Priv., nell'importo di euro 282.169,00, comprensivo di una percentuale di personalizzazione del danno pari al 26%, giustificata dalla particolare sofferenza esistenziale del ricorrente in ragione dei danni subiti;
26. l'attore aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno per invalidità temporanea in ragione della degenza ospedaliera, avvenuta nel periodo compreso tra il 17.07.2002 e il
14.09.2002, quantificabile in euro 7.200,00;
27. infine, doveva essere liquidata anche un'ulteriore somma, a titolo di danno patrimoniale, in ragione dalla presumibile riduzione-perdita della capacità lavorativa e della corrispondente capacità reddituale, come rilevato anche dal C.T.U. in sede di procedimento per A.T.P.. Ai fini della quantificazione di tale categoria di danno, tenuto conto che la stessa doveva necessariamente essere effettuata equitativamente sulla base di un giudizio prognostico condotto sulla scorta del deficit cerebrale residuato in capo all'attore, poteva farsi ricorso al criterio del calcolo del triplo della pensione sociale, di cui alle tabelle di mortalità previste dal
R.D. n. 1403/1922. Ne derivava che l'ammontare del risarcimento dovuto a tale titolo doveva essere di importo non minore di euro 700.000,00;
28. sempre a titolo di danno patrimoniale, gli attori avevano diritto alla rifusione delle spese mediche sostenute in conseguenza delle patologie summenzionate, corrispondenti complessivamente ad euro 9.744,99, oltre alle spese di viaggio sostenute in occasione delle sedute dedicate alla terapia riabilitativa svolta a Porto San Giorgio, nonché presso l'Ospedale di
Ancona, di cui si chiedeva che venisse effettuata una liquidazione equitativa;
29. in considerazione del notevole lasso temporale intercorso tra la verificazione del sinistro e l'instaurazione della presente controversia, doveva essere risarcito anche il c.d. danno da lucro cessante correlato alla mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario della somma dovuta dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno;
30. l'attore aveva inoltre diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, relativamente alle spese da sostenere in futuro per trattamenti, terapie, acquisto di medicinali ed accertamenti specialistici, in quanto causalmente riconducibili all'evento sinistroso per cui è causa. La quantificazione di tale danno, sulla scorta dell'ammontare medio annuo degli esborsi sostenuto dai genitori a tale titolo e della verosimile aspettativa di vita di Parte_3 poteva essere commisurata nell'importo di euro 60.000,00;
31. quanto, infine, al danno non patrimoniale c.d. iure proprio subito dagli attori nella loro qualità di prossimi congiunti di doveva rilevarsi la configurabilità di un c.d. Parte_3
8 danno da lesione del rapporto parentale, consistente nel pregiudizio occorso all'aspetto dinamico-relazionale della sfera familiare, nonché al danno morale patito dagli stessi in conseguenza delle menomazioni del congiunto. Anche in tal caso tale categoria di danno non patrimoniale poteva essere liquidata, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in via equitativa in misura corrispondente ad euro 250.000,00 per ciascuno dei genitori e in euro 150.000,00 per il fratello, per un complessivo ammontare di euro 650.000,00.
La costituitasi in giudizio, a sostegno delle proprie difese esponeva quanto Controparte_1 segue:
1. la domanda risarcitoria proposta dalle parti attrici era infondata sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum debeatur. In particolare, dovevano contestarsi in questa sede le conclusioni cui erano pervenuti in sede di A.T.P. il C.T.P. dott. e il C.T.U. Persona_6 dott. risultando invece pienamente condivisibili quelle formulate dal dott. Persona_7
nella relazione tecnica di parte, laddove il consulente tecnico aveva ritenuto Persona_8 che i sanitari, nella vicenda sanitaria per cui è causa: avevano osservato le regole di diligenza professionale nel monitoraggio del feto nella fase precedente il parto e, nello specifico, nella corretta interpretazione del tracciato cardiotocograficaco;
avevano correttamente associato l'andamento di tale tracciato con la presenza nel feto di liquido amniotico misto a determinate quantità di meconio;
non vi era, in ogni caso, nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza nel neonato della sindrome di aspirazione neonatale;
2. doveva evidenziarsi, inoltre, che nelle gravidanze c.d. a basso rischio – come quella oggetto del presente giudizio – le vigenti linee guida non prevedevano l'obbligatorietà dell'esecuzione del tracciato cardiotocografico nel momento dell'ingresso della paziente, bensì unicamente la c.d. rilevazione intermittente del Dunque, sotto tale profilo, non era Pt_7 ravvisabile alcuna negligenza del personale sanitario;
3. non era possibile, poi, stabilire in quale momento si era verificato nel neonato l'insulto ipossico, né quale fosse la causa. Dunque, partendo dal presupposto che i sanitari avessero adottato una procedura corretta in relazione alle condizioni cliniche della paziente in gravidanza al momento del suo ingresso in ospedale, non sussistevano i presupposti per procedere ad un monitoraggio continuo dello stato del feto;
4. inoltre, il tracciato cardiotocografico non consentiva di valutare adeguatamente i movimenti fetali, essendo lo stesso finalizzato a rilevare soltanto la frequenza cardiaca del feto;
5. in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui i sanitari avessero ridotto l'intervallo temporale tra un monitoraggio e il successivo entro una soglia di 90 minuti, non sarebbe stato comunque possibile ottenere indicazioni diagnostiche in ordine alla gestione del parto, dal momento che
9 l'andamento del suddetto tracciato manifestava criticità rilevanti soltanto dopo circa 40 minuti dall'inizio della procedura;
6. sul quantum della domanda risarcitoria, doveva contestarsi l'aliquota del 33% di danno biologico per invalidità permanente rilevata dal C.T.U. in sede di A.T.P., dal momento che, sul punto, le tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano prevedevano che la percentuale d'aumento della personalizzazione del danno fosse inversamente proporzionale al gradiente di invalidità riscontrato nel danneggiato. In ogni caso, la parte attrice non aveva dato prova di specifiche circostanze che legittimassero il riconoscimento di un coefficiente di personalizzazione;
7. quanto, invece, al danno conseguente alla verosimile riduzione della capacità lavorativa di la domanda sotto tale profilo era infondata, dal momento che, nell'ottica Parte_3 della liquidazione di tale danno, non era possibile ricorrere a presunzioni e/o a calcoli probabilistici – come invece affermato dagli attori – né, conseguentemente, era possibile ricorrere ad una liquidazione equitativa;
8. sotto altro profilo, doveva contestarsi per analoghe ragioni il c.d. danno emergente lamentato dagli attori, relativamente ai futuri esborsi che gli stessi avrebbero dovuto sostenere in dipendenza delle patologie da cui era affetto Lo stesso C.T.U., sul Parte_3 punto, aveva rilevato che l'attore percepiva già, allo stato attuale, l'indennità di accompagnamento per invalidità;
9. infine, parimenti infondata era la domanda sotto il profilo del danno non patrimoniale chiesto iure proprio dagli attori nella loro qualità di prossimi congiunti di Parte_3
Invero, la lesione del rapporto parentale sarebbe stata ipotizzabile nel caso in cui il neonato fosse deceduto in conseguenza della condotta dei sanitari o, in alternativa, nel caso in cui le lesioni residuate in capo al congiunto fossero state di gravità tale da influire direttamente nella sfera affettiva ed esistenziale del soggetto che adduceva di essere stato danneggiato di riflesso.
Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non avevano offerto prova idonea di aver subito tale tipologia di danno.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Nel merito, preme, preliminarmente individuare il titolo di responsabilità fatto valere con la domanda svolta dalle parti attrici.
Sul punto, occorre rilevare che la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito trentennale ha finito col far confluire tutte le ipotesi di responsabilità sanitaria nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della
10 ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale.
Quanto alla struttura sanitaria, si è soliti ravvisare la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e lato sensu alberghiere.
La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura sia alle condotte dei medici esercenti la professione sanitaria nella struttura, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha trovato il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, “per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria”(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058).
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della
L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”. Innanzitutto, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c., al più, al solo “esercente la professione sanitaria”, con i correttivi di cui si dirà.
Inoltre, in merito all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria convenuta occorre rilevare come, nel quadro di consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano sul punto, tra le altre, Sezioni Unite 577/2008), il rapporto sotteso alla fattispecie oggetto di esame sia stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c. oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni
11 direttamente a carico della struttura sanitaria, anche dall'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1218 c.c. quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. in termini, Cass. 24285/2017).
La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, comma 1 e comma 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo e non generando, dunque, alcun problema di diritto intertemporale. L'art. 7, comma
3 della legge Gelli prevede che il medico risponde del proprio operato ex art. 2043 c.c. “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”, collocando dunque la responsabilità del sanitario nell'ambito della responsabilità aquiliana. Pur prevedendo la clausola di salvezza, rappresentata dall'assunzione di un'obbligazione contrattuale con il paziente, si ritiene necessario chiarire come non possa, in ogni caso, riconoscersi l'applicabilità retroattiva di questa disciplina, prevalendo la regola generale dell'articolo 11 disp. Prel. Codice civile.
Nel caso di specie, quindi, anche sotto il profilo della liquidazione del danno, essendo i fatti avvenuti e la presente causa iniziata prima della relativa entrata in vigore, non v'è spazio per l'applicazione della legge Gelli.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria in virtù di una obbligazione direttamente assunta dalla stessa, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa e ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte, con la sentenza n.
577/2008, hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Di recente si è, peraltro, chiarito che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto;
b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
12 c) in caso di risposta affermativa al quesito sub b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
La Suprema Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011) ha, ancora, affermato che, ai fini della configurabilità della responsabilità del medico per i danni causati da una omessa o non diligente esecuzione della prestazione sanitaria, si deve esigere la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia “più probabile che non” che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al paziente.
Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. In caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica.
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto-professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, la responsabilità sia del medico sia dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa
(cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sulla diligenza del debitore si precisa che, venendo in rilievo obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, a norma
13 dell'art. 1176, comma 2 c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone poi l'art. 2236 c.c. che, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Gli artt. 1176 e 2236 c.c. esprimono dunque l'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa.
Quanto, poi, alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto -o il contatto sociale- e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Il medico, quale debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento -secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero che, pur sussistendo inadempimento (o inesatto adempimento) esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; n. 20806/09; S.U. n.
577/2008).
Venendo al caso di specie, la documentazione prodotta e la relazione tecnica redatta già in sede di A.T.P. e successivamente aggiornata nel presente giudizio, le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta – hanno consentito di accertare la seguente vicenda sanitaria.
In primo luogo, deve ritenersi provato, in quanto documentalmente dimostrato e, comunque, non contestato, che all'epoca dei fatti ventinovenne, alla sua prima Parte_2 gravidanza, superata da due giorni la trentanovesima settimana di gestazione, avendo iniziato ad avvertire presso la propria abitazione delle contrazioni uterine, su consiglio del proprio ginecologo, faceva accesso al reparto di ginecologia-ostetricia dell'Ospedale di Fermo, in data
17.07.2002, alle ore 09.45, circa.
Sottoposta a visita dal dott. all'esame obiettivo all'ingresso, presentava “genitali esterni Pt_5 da nullipara. Vagina regolare con piccola perdita ematica. Fondo uterino corrispondente all'epoca di amenorrea.
Collo raccorciato del 60%, in via di centralizzazione con una dilatazione di 3 cm. Situazione longitudinale.
Presentazione cefalica .....impegnata SI -1. Membrane amniocoriali integre. BCF presente SI”.
Al fine di poter eseguire il monitoraggio, veniva predisposto il ricovero, il quale avveniva, intorno alle ore 10.40, con la seguente diagnosi: “Travaglio di parto in primigravida a termine” e nella cartella clinica (cfr. doc. 19 fascicolo parte attrice) il medico annotava “ANAMNESI
PATOLOGICA PROSSIMA…PERCORSO DIAGNOSTICO NO TERAPEUTICO”.
14 Dopo aver riportato l'anamnesi familiare, veniva annotato quanto segue: “GRAVIDANZA
ATTUALE: UM 14-10-02, DPP 21-07-02; DPP ECO 21-07-02. I° trimestre: eco riferite dalla pz corrispondenti. Toxo - -, rosolia + -, vdrl neg, HIV neg, cmv + -, PA nella norma. II° trimestre: eco 25 w. sviluppo corrispondente, morfologica regolare;
placenta ant? Liquido amniotico: reg., toxo - -, minicurva glucosio:
82 - 100. III° trimestre: eco riferita con sviluppo fetale + 1 w.; toxo - -, … terapia marziale;
terapia con vasosuprina (1 cp. X 2) per una settimana a metà giugno per contrazioni. GR 3.68; Hb 8.9, Ht 29,6;
HbsAg neg;
HCV neg., pressione arteriosa nella norma. ESAME OBIETTIVO GENERALE: altezza.
165 cm.; peso 72 kg”.
Sempre dalla cartella clinica in atti può evincersi che il tracciato cardiotocografico aveva inizio alle ore 10.21 del 17 luglio, per poi essere terminato poco dopo le ore 11.00.
Ancora, la lettura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio consente di accertare che “i criteri [erano] soddisfatti dopo 14 minuti e dopo 46 minuti, in presenza di attività Persona_9 contrattile”.
Tale tracciato, letto dai dottori , e veniva constatato come Parte_4 Pt_5 Per_10 normale e, pertanto, la registrazione cardiotocografia veniva sospesa, con indicazione di essere ripetuta successivamente.
In effetti, alle ore 12.30, il partogramma mostrava una “dilatazione … di 5 cm. con la parte presentata a-1”. Ripreso il monitoraggio cardiotocografico, dopo circa 90 minuti dal precedente, con un cardiotocografo diverso dal precedente, durante tale registrazione, iniziata alle ore 12.37, nella prima parte, si registrava una situazione rientrante nella normalità, con la paziente che veniva seguita ad intervalli di 5 minuti.
Il C.T.U, in sede di A.T.P., leggendo il tracciato cardiotografico, sul punto, ha rilevato che,
“intorno alle ore 13.15, dopo 38 minuti dall'inizio della seconda valutazione CTG, il tracciato cardiotocografico presenta delle evidenti alterazioni di tipo decelerativo per cui si provvede a visitare la signora (ore
13.30 circa e nel partogramma non vi è la firma) constatando che le condizioni ostetriche sono modificate rispetto alla visita precedente relativamente alla dilatazione, passando dai precedenti (ore 12.30) 5 cm a 6 cm” (cfr.
C.T.U. depositata in sede di A.T.P. e doc. 19 fascicolo parte attrice).
Secondo quanto riferito dalla paziente e sostanzialmente non contestato, l'ostetrica le avrebbe chiesto di modificare il decubito, invitandola a porsi sul fianco sinistro, con conseguente perdita dell'ascoltazione del battito cardiaco fetale e richiesta da parte del dott. di cambiare apparecchiatura. Per_2
La cartella clinica, poi, consente di accedere ai risultati dell'ulteriore monitoraggio che, secondo quanto rilevato in sede di A.T.P. dall'ausiliario del giudice, alle ore 13.42, evidenziava
“la comparsa di [altri] due eventi decelerativi. Il monitoraggio continua ed alle ore 14.30 il dottor a Per_2
15 distanza quindi di [un'ora] dalla precedente valutazione, rivisita la signora senza però notare alcuna modificazione rispetto al precedente controllo”.
Neppure è contestato, per quanto di immediato interesse in questa sede, che il dott. appresa dall'ostetrica l'impossibilità di pronunciarsi sulla posizione del feto, avesse Per_2 deciso di eseguire “amnioressi con conseguente fuoriuscita di liquido verde (tinto di meconio)”. A detto episodio, seguirà la decisione di eseguire taglio cesareo d'urgenza, registrando una “immodificata
… dilatazione del collo ed il livello della parte presentata”.
Circa il prosieguo della vicenda sanitaria, risulta in atti la sottoscrizione da parte della paziente del modulo di consenso informato sottopostole dall'anestesista dott. Il Persona_4
C.T.U. ha dato atto che “durante le varie operazioni la monitorizzazione cardiotocografica continua fino a qualche minuto dopo le ore 15.00 rappresentando, nella parte successiva alla presenza delle due decelerazioni, un tracciato tendenzialmente migliore”.
La documentazione in atti permette, allora, di collocare l'ingresso di in sala Parte_2 operatoria verso le ore 15.10.
Il C.T.U, con riferimento all'intervento, ha riassunto nei termini seguenti quanto avvenuto in sala operatoria: “Alle ore 15.30 inizia il taglio cesareo sec. ; l'indicazione a tale intervento, come CP_9 riportato in cartella, è “arresto della progressione per rotazione sacrale dell'occipite in OIDA”;
“DESCRIZIONE INTERVENTO. Rapida estrazione del neonato che subito vagisce. Perdite ematiche nella norma. Ferita isterotomica in continua. Sutura della parete addominale a strati”.
Si ha così la nascita di un neonato di sesso maschile, del peso di gr. 3720; l'inizio della respirazione è in modo spontaneo;
l'Apgar al 1° min è 6, al 5° minuto 7 ed al 10° minuto 8. Viene eseguita rianimazione respiratoria con maschera, profilassi oculare e con vit. K. All'esame morfologico le condizioni generali sono descritte nella norma “Aspirazione gastrica: non eseguita. Malformazioni. no”, la placenta pesa gr. 600 ed è di forma discoidale;
funicolo regolare;
membrane complete” (cfr. C.T.U. depositata in sede di A.T.P.).
Ecco allora che la vicenda sanitaria di lascia spazio, a questo punto, a quella Parte_2 che coinvolge il neonato Parte_3
Ed invero, quanto all'attrice, la stessa ha un decorso post-operatorio scevro da complicanze, con dimissioni in data il 22 luglio 2002, allorché viene resa la seguente diagnosi: “travaglio di parto in I gravida a termine. Feto in presentazione cefalica. Discinesia uterina e lieve Anemia cronica”.
Quanto a nella cartella clinica dell'Ospedale di Fermo, Divisione Parte_3
Pediatria-Neonatologia, in anamnesi patologica prossima, viene riportata l'indicazione “taglio cesareo d'urgenza per decelerazioni cardiache”.
All'esame obiettivo in sala operatoria vengono registrate “Condizioni generali: scadenti. Peso Kg
3,720. Polso 140 bpm. Respiro 50/m. Cute: cianosi diffusa, cute colorata diffusamente di liquido amniotico.
16 Mucose: cianosi labiale, normoidratate e normoepitalizzate. […] Apparato respiratorio: distress respiratorio, iperespanso, rantoli più diffusi. Apparato cardio-circolatorio: ritmo normale, toni netti, pause libere, si Per_1 apprezzano i polsi femorali bilateralmente […] Sistema nervoso: neonato reattivo agli stimoli, riflesso di evocabile” e nella grafica è annotato “SO2= 66% in O2 libero, SO2 80% → +90% in FiO2 8 litri/min in sala operatoria”.
Nel diario clinico, si dà atto della chiamata in urgenza del pediatra, alle ore 15.40, affiche lo stesso giungesse in sala operatoria ed è il detto sanitario a riportare quanto riscontrato al suo arrivo. Sul punto, può leggersi: “il neonato nel lettino rianimatorio presenta cianosi generalizzata, distress respiratorio e lieve ipotonia generalizzata;
è rivestito parzialmente di liquido amniotico verniciato da meconio. I riflessi sono evocabili, il battito cardiaco valido e normofrequente, presenti i polsi femorali. Viene aspirato nelle fauci e con laringoscopio … il laringe che è libero da meconio. All'ascoltazione del torace … rantoli fini su tutto
l'ambito respiratorio”. Veviva eseguita, allora, “aspirazione gastrica con sondino: viene aspirato (3/5 ml. circa) di materiale denso verdastro. Somministrato ossigeno con maschera alternato con Ambu;
il neonato torna roseo diffusamente, aumentato il tono muscolare, il pianto diventa valido ma il distress persiste. Il neonato viene trasferito in neonatologia del reparto per gli accertamenti e la terapia necessaria” (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice).
Il neonato veniva ricoverato, alle ore 15.30, con diagnosi di entrata: “accertamenti neonatali”.
Ancora, il diario clinico riporta, alle ore 16.05, che “il bimbo si presenta tonico, roseo, con battito cardiaco regolare, pianto vigoroso ma con distress respiratorio. La saturazione O2 7 litri7/min in incubatrice =
90%”; alle ore 16.10 circa, “viene richiesta consulenza anestesiologica (dottor e sollecitata Persona_4
l'esecuzione di un Rx torace precedentemente richiesto. L'anestesista arriva e resta assieme alla equipe pediatrica fino al trasferimento del neonato per la valutazione clinica ed eventuale intubazione. Nel frattempo si procede ad incannulazione della vena ombelicale necessaria per la stabilizzazione del neonato e vengono eseguiti i prelievi ematologici compresa emogasanalisi su sangue venoso. Nel frattempo sono stati contattati [i sanitari] del
[Ospedale di Ancona] Salesi ed il 118 di Ancona per il trasferimento.
Il neonato fino all'arrivo dei colleghi è stato continuamente monitorizzato mostrando una saturazione >
90% O2 a flusso libero con FiO2 = 40%. Arrivato l'anestesista di Ancona provvede in via precauzionale ad intubare il neonato prima del trasporto” (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice).
Il C.T.U., in sede di A.T.P., ha rilevato che nella cartella clinica sia stato riportato
“...incubatrice 02 (surfactant) curosurf intubazione trasferimento Salesi” ma non è segnata l'ora di detto atto sanitario;
vi è un orario, ore 16.30, ma non in OSSERVAZIONI E TERAPIA ma alla voce ESAMI
CLINICI dove, in effetti, accanto al suddetto orario è indicata la SpO2=91 e la FC=150”; in questi termini, l'ausiliario del giudice ha dato atto che, “dall'esame della cartella clinica non è possibile stabilire con esattezza quando sia stato somministrato il Curosurf né qual è stata la via di somministrazione”.
17 Sempre in cartella sono presenti i referti degli esami clinico-strumentali: “Rx torace (“all'esame monoproiettivo, marcato e diffuso impegno interstizio-alveolare. Non apprezzabile versamento pleurico.
Mediastino in asse” - Medico refertatore dottor ); eseguiti inoltre esami di laboratorio (orario Testimone_1 del prelievo ore 17.48) con esame emocromocitometrico espressivo di innalzamento dei leucociti (18,6 v.n. 4,5-
10,0), modesto aumento del volume globulare medio e dell'Hb globulare media;
all'emogasanalisi si riscontrava
Ph:
7.10 U (diminuito v.n. 7.36/7.44 ), pCO2 aumentata (59,9 mm/hg v.n. 34,0/45,0); pO2 diminuita
(60,8 mmHg v.n. 90,0/95,0), Hb totale aumentata (18.30 v.n. 11.00/17.00), saturazione % in O2 dell'Hb diminuita (89,4% v.n.92.0/99.0), bicarbonato attuale (ABC) diminuito (21,70 mEq/L v.n.
23.00/27.00), bicarbonato liq. Extracel (SBC) diminuito (18 mEq/L v.n. 23.00/27.00), mentre risultavano nella norma i valori di glicemia, azotemia, creatininemia e elettroliti (Na, K, Cl, Ca).
Alle ore 20.00 del 17 luglio, dall'Ospedale di Fermo, il neonato veniva inviato all'Ospedale
"Salesi" di Ancona per “sospetta sindrome da aspirazione di meconio”.
Alle ore 20.15, del 17 luglio 2002, faceva ingresso nel Reparto della Parte_3
Divisione medica-pediatrica del “Salesi” di Ancona, in condizioni critiche.
Secondo la ricostruzione effettuata dal C.T.U. dalla lettura della cartella clinica dell'accesso all'Ospedale di Ancona, “con il trascorrere delle ore la situazione peggiora, nonostante i vari trattamenti.
Alle ore 3.30 del 18 luglio 2002 le condizioni generali sono gravissime ed alle ore 11.35 dello stesso giorno il piccolo paziente viene trasferito nel Reparto di Rianimazione del "Salesi” per essere sottoposto ad ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation). In quella sede gli sono prestate le cure del caso, che sortiscono miglioramento del quadro clinico, ed il 14 settembre 2002 viene dimesso dal "Salesi” con diagnosi di “MAS”
(sindrome da aspirazione di meconio)”.
Tanto ricostruito in punto di fatto e passando all'accertamento della ricorrenza dell'an della responsabilità della convenuta, deve rilevarsi quanto segue.
L'ausiliario del giudice, in sede di A.T.P., distinguendo il momento della “gestione del travaglio” di parto da quello della “gestione della sindrome da aspirazione di meconio” ha precisato, in relazione al primo momento, che la situazione di fosse quella di una gravidanza a basso Parte_2 rischio, in quanto caratterizzata da un decorso fisiologico della gestazione, perdurato anche per il periodo immediatamente precedente al travaglio di parto.
L'attrice, infatti, aveva presentato contrazioni insorte spontaneamente al proprio domicilio, verso le ore 6.00 circa del 17 luglio 2002, in assenza di fuoriuscita di liquido amniotico e, proprio per l'insorgenza di tali contrazioni, la aveva fatto accesso al reparto di ostetricia Pt_2
e ginecologia dell'Ospedale di Fermo, su consiglio del suo ginecologo di fiducia, preventivamente, interpellato telefonicamente.
18 Giunta in reparto, alle ore 9.45 dello stesso giorno, la paziente è stata sottoposta a procedure tipiche delle gravidanze a basso rischio: visita ostetrica d'ingresso, prelievo per esami di laboratorio e cardiotocografia, previo ricovero, avvenuto alle ore 10.40.
In particolare, il C.T.U. ha sottolineato come “la visita d'ingresso, eseguita dal dottor Pt_5 evidenziava un collo raccorciato del 60% in via di centralizzazione con una dilatazione di 3 cm;
la parte presentata cefalica livello -1 e membrane amniocoriali integre. Anche il controllo cardiotocografico, iniziato alle ore 10.20 e terminato dopo le ore 11.00 (circa 11.10) deponeva per criteri di soddisfatti dopo Persona_9
14 minuti e dopo 46 minuti. Complessivamente la registrazione è durata circa 50 minuti, raccomandandone per iscritto la ripetizione”. Seguita l'ausiliario del giudice, specificando che “nelle gravidanze a basso rischio, come il caso in questione, le linee guida non prevedono l'obbligatorietà dell'esecuzione del tracciato cardiotocografico [metodica che valuta in travaglio di parto e lo stato del benessere del feto] all'ingresso ma la rilevazione intermittente del BCF con opportuna procedura e, cioè, dopo una contrazione per
60 secondi ogni 15 minuti nel 1° stadio e ogni 5 minuti nel 2° stadio;
ne discende che l'aver sottoposto la signora ad una registrazione cardiotocografica all'ingresso, durata un tempo congruo, assume un significato di attenta osservazione e prudenza trattandosi, come detto, di una situazione di basso rischio”.
Sempre in relazione ai trattamenti cui è stata sottoposta l'attrice, il C.T.U., in sede di A.T.P., ha rappresentato che “la registrazione cardiotocografica, come da consegne, viene ripresa alle ore 12.37, ovvero dopo circa 90 minuti dalla precedente che risultava classificabile, per quanto sovraesposto, come normale ovvero rassicurante. In precedenza, alle ore 12.30, la signora era stata rivisitata constatando i sanitari un aumento della dilatazione (6 cm) rispetto ai 3 cm della visita di accettazione (ore 9.45), con una progressione della parte presentata di poco modificatasi. Il motivo per cui sia intercorso questo tempo tra una registrazione e la successiva non si conosce;
probabilmente perché si trattava, pur sempre, di basso rischio e, comunque, la nuova registrazione nella sua prima parte non presentava palesi alterazioni. Infatti solo intorno alle ore 13.20 compaiono due importanti decelerazioni convertendo, quindi, un tracciato che precedentemente era rassicurante in uno non rassicurante, ovvero sospetto”.
Con riferimento all'emersione di tale “tracciato sospetto”, allora, l'ausiliario del giudice ha chiarito che “in presenza di un tracciato con queste caratteristiche è indispensabile attuare una rigorosa sorveglianza delle condizioni del benessere fetale. Ciò induce il dottor a richiedere una CTG con altro Per_2 apparecchio, dopo alcuni tentativi atti a modificare la posizione della signora facendola passare dal decubito supino al decubito laterale sinistro sperando di ottenere indicazioni più tranquillizzanti. La nuova registrazione, iniziata alle ore 13.42, mostra inizialmente altre due decelerazioni di tipo variabile (alle ore 13.48 e 13.52 circa) seguite da tachicardia lieve, peraltro di breve durata, per proseguire poi in senso visibilmente migliorativo.
Intorno alle ore 14.30 il dottor rivisita la signora e, in considerazione del tracciato e constatando che Per_2 le condizioni ostetriche non si erano modificate, decide di eseguire amnioressi con fuoriuscita di liquido amniotico
19 verde; stante detto riscontro decide per il taglio cesareo d'urgenza. Si provvede a preparare la signora per
l'intervento eseguendo la tricotomia, inserendo il catetere vescicale e cercando, senza esito, di inserire un catetere venoso;
cosa che sarà fatta successivamente dall'anestesista dottor in sala operatoria. Alle ore 15.10 Persona_4 la signora è in sala operatoria e alle ore 15.30 si esegue taglio cesareo con estrazione di un feto di sesso maschile, del peso di gr. 3720 che “subito vagisce” con indici di Apgar 6 al l° minuto, 7 al 5° minuto, e 8 al 10° minuto
(valori nei limiti della normalità). Viene chiamato d'urgenza in sala operatoria, alle ore 15,40, il pediatra che riporta nella cartella clinica del “ il suo operato;
si presume, quindi, che il pediatra non si trovasse in sala Pt_8 operatoria al momento dell'esecuzione del taglio cesareo”.
Tanto chiarito, il C.T.U. riconosce la difficoltà nello stabilire il momento in cui “si sia verificato l'insulto ipossico e, quindi, l'emissione del meconio da parte del feto con conseguente diffusione nel liquido amniotico;
è parimenti difficile stabilire, con esattezza, quale ne sia stata la causa (funicolare?)”.
In ogni caso, già in sede di procedimento per A.T.P., l'ausiliario del giudice rileva come non sussistessero “i presupposti per monitorare obbligatoriamente in continuo la signora data l'insorgenza spontanea del travaglio, le membrane integre e la normalità del primo tracciato puntualizzando inoltre che i movimenti fetali attivi non sono alla base dell'interpretazione di un tracciato cardiotocografico prefiggendosi questo, come detto prima, di valutare le caratteristiche della frequenza cardiaca fetale e, comunque, le disposizioni date dai sanitari erano di ripeterlo”.
Pur ammettendo che, qualora il monitoraggio fosse stato mantenuto in continuo avrebbe offerto maggior tranquillità agli operatori stessi, comunque, “raccorciare il tempo (90 minuti) tra un monitoraggio e il successivo forse non avrebbe fornito alcuna valida indicazione da un punto di vista di gestione del travaglio di parto dal momento che solo dopo circa 40 minuti il tracciato CTG, iniziato alle ore 12.37, è diventato non rassicurante. Sicuramente, infatti, il dato di un tracciato cardiotocografico non rassicurante è comparso intorno alle ore 13.20 allorquando si è verificato il primo evento decelerativo”.
Ecco, allora, che il C.T.U. ha concluso nel senso che “non apparirebbe, con assoluta certezza, censurabile il comportamento dei ginecologi dell'ospedale di Fermo nel monitorare la paziente. Certo si potrebbe obbiettare, come sostiene il professor , che ci sia stato un ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo. Non Per_6 certamente, per quanto già esposto, il ritardo sarebbe derivato dalla mancata monitorizzazione cardiotocografica per 90 minuti;
non è possibile determinare quando si è verificato l'insulto ipossico né, importante, quando il liquido si è tinto di meconio creando il presupposto per l'insorgenza della sindrome da aspirazione di meconio.
Probabilmente si sarebbe potuto anticipare l'esecuzione del cesareo anticipando l'amnioressi nel momento in cui sono comparse le prime decelerazioni (ore 13.20 circa); certo questo è vero. Ma, come detto, un tracciato non rassicurante prevede una attenta, vigile sorveglianza delle condizioni del feto e non necessariamente l'esecuzione
d'urgenza di un taglio cesareo. Questo atteggiamento di vigile attesa è stato seguito dai sanitari”.
20 Tanto chiarito in punto di esecuzione corretta della prestazione medica, fino a questo momento, da parte dei sanitari dell'Ospedale di Fermo, una prima condotta censurabile viene descritta dal C.T.U. in relazione all'effettiva sottoposizione della paziente al taglio cesareo prescritto in via d'urgenza. Sul punto, invero, viene affermato “va però evidenziato che nel momento in cui si è deciso di eseguire il taglio cesareo d'urgenza (ore 14,30) si sarebbero potuto velocizzare i tempi tecnici per la preparazione all'intervento che è stato eseguito solo a distanza di un'ora (ore 15,30). Il sottoscritto CTU non conosce quelle che erano all'epoca le modalità organizzative per tali eventi del reparto di ginecologia dell'ospedale di Fermo;
indubbiamente però un periodo di un'ora tra la decisione di effettuare il cesareo e
l'esecuzione dello stesso è un periodo troppo lungo, nel corso del quale può essersi verificato un maggior danno ipossico cerebrale al prodotto del concepimento”.
Passando all'esame del secondo momento, id est, quello relativo alla gestione della “sindrome da inalazione di meconio”, nell'ambito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio è possibile, innanzitutto, accedere alla descrizione della sindrome in questione.
Chiarisce, infatti, il C.T.U. che “la SAM (sindrome aspirazione meconio) si verifica nel 5-10% dei parti ed è conseguenza di uno stress fetale, insulto ipossico, che determina un'aumentata peristalsi intestinale con rilasciamento dello sfintere anale e fuoriuscita di meconio (ovvero di prime feci che normalmente il neonato evacua subito dopo la nascita) il quale si mescola con il liquido amniotico. Se inalato il meconio ha un'azione tossica diretta sui polmoni del neonato potendo provocare ostruzione meccanica, parziale o completa, delle vie respiratorie
o una polmonite”.
Al verificarsi dell'aspirazione del meconio, al fine di prevenire o minimizzare le complicanze da aspirazione, l'equipe medica deve agire tempestivamente “per ripristinare una respirazione normale al fine di prevenire o minimizzare le complicanze da aspirazione di meconio”, provvedendo all'“aspirazione immediata del meconio e delle secrezioni dalla bocca e dal nasofaringe utilizzando un apposito strumento di aspirazione non appena la testa del feto sia fuoriuscita…
Tale aspirazione è più efficace se effettuata prima che il bambino respiri e pianga poiché nel momento in cui lo fa il meconio diffonde attraverso l'albero bronchiale. In pratica prima che si siano verificati troppi atti respiratori. Se il neonato nato con liquido tinto di meconio non è vigoroso le tappe da seguire per ridurre la probabilità che sviluppi una sindrome da aspirazione di meconio sono: inserire un laringoscopio e utilizzare un catetere da aspirazione per liberare il cavo orale e la faringe posteriore in modo da poter visualizzare la glottide;
inserire un tubo endotracheale nella trachea collegandolo ad un aspiratore;
aspirare mentre si rimuove lentamente il tubo;
ripetere se necessario fino a quando si aspira una minima quantità di meconio o fino a quando la frequenza cardiaca del neonato indica che la rianimazione deve procedere senza ritardi (Manuale di rianimazione neonatale Iva edizione — American Academy of Pediatrics 2000). La terapia si avvale, inoltre, della somministrazione di surfattante, tensioattivo fosfolipoproteico secreto dalle cellule alveolari, pneumociti, che
21 impedisce il collasso degli alveoli più piccoli e l'eccessiva espansione di quelli più grandi. (Pediatrics 1999;
Surfactant lavage for MAS: a pilot study;
AM BC et al)”.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha rilevato che “da quanto scritto in cartella dal pediatra … si evince che lo stesso non si trovava in sala operatoria al momento del parto ma vi sia giunto successivamente. Se così fosse non ci sarebbe stato un buon coordinamento tra il personale osterico-ginecologico che avrebbe dovuto allertare i pediatri che stava per essere cesarizzata una donna con liquido tinto e tracciato cardiotocografico di tipo decelerativo ed i pediatri che sarebbero dovuti essere già presenti in sala operatoria all'inizio del cesareo”.
In questo termine, allora, deve ritenersi accertato un “ritardo nell'assistenza del neonato”.
Seguita il C.T.U. a rilevare come “che il neonato non si trovasse alla nascita in condizioni accettabili
(cioè non fosse vigoroso) lo si deduce da quanto scritto dallo stesso pediatra “.....il neonato sul lettino rianimatorio presenta cianosi generalizzata, distress respiratorio e lieve ipotonia generalizzata…” ed in sala operatoria si era in presenza di ipossiemia (SO2: 66% in O2 libero)”.
Ebbene, gli atti posti in essere dal pediatra – aspirazione nelle fauci e, osservato il laringe con il laringoscopio notando l'assenza di meconio, ascoltazione del torace apprezzando rantoli fini e somministrazione ossigeno alternativamente con maschera ed Ambu – avrebbero dovuto essere compiuti “non a distanza di decine di minuti dal parto ma nell'immediatezza della fuoriuscita del neonato dal canale del parto… Ad avvalorare il quadro non ottimale del neonato il referto della radiografia toracica…“marcato e diffuso impegno interstizio-alveolare” e l'emogas analisi, eseguita alle ore 17.48, che presenta valori alterati”.
Il C.T.U., ancora, ha evidenziato come, dalla documentazione in atti “non è possibile desumere
l'orario in cui è stato somministrato il Curosurf e l'orario in cui il neonato è stato intubato. Si sa di certo che è stato intubato dall'anestesista proveniente dal “Salesi”, in via precauzionale, prima del trasporto al Salesi di
Ancona dove giunge alle ore 20.15 (Divisione Medica-Pediatrica) in condizioni critiche che vanno progressivamente peggiorando, tanto che alle ore 3.30 del 18 luglio 2002 le condizioni cliniche sono qualificare gravissime e persistono tali fino alle ore 9.50 dello stesso giorno, notandosi un lieve miglioramento solo alle ore
10.20 grazie ai trattamenti effettuati. In ogni caso la gravità del quadro clinico è tale che i sanitari, dopo poco più di un'ora, decidono di trasferire il piccolo paziente in rianimazione (ore 11.35) per sottoporlo a ECMO”.
Ecco, allora, che l'ausiliario del giudice ha potuto concludere nel senso che “per quanto sovra esposto, vanno evidenziati plurimi comportamenti incongrui posti in essere presso l'ospedale di Fermo nell'assistere la signora nelle ultime fasi della gravidanza, ed il neonato al Parte_2 Parte_3 momento del parto e nelle fasi immediatamente successive”.
Ribadendo come se, da un lato, “l'assistenza con monitoraggio cardiotocografico è stata eseguita con modalità sostanzialmente congrue”, dall'altro lato, “troppo lungo è stato l'intervallo di tempo (un'ora) tra la evidenziazione di sofferenza fetale (decelerazioni del battito cardiaco fetale e liquido amniotico tinto da meconio) e
22 l'espletamento del parto. Inoltre in detto lungo intervallo di preparazione dell'equipe che doveva eseguire il parto ed assistere il neonato alla nascita non risulta essere stato allertato il pediatra, che risulta aver prestato la propria assistenza al neonato solo dopo circa 10 minuti dalla nascita. Trattasi di dilatazione della tempistica degli atti sanitari che nel caso in esame assume valenza determinante nel concorrere a causare il verificarsi di un insulto ipossico. Parimenti da segnalare la scarsità dei dati riportati nella cartella del “nido”, dai quali non è possibile ricostruire la tempistica dei trattamenti sanitari effettuati in rapporto al quadro clinico presente”.
In questi termini, il C.T.U. ha potuto affermare che “sono elevate le probabilità che il piccolo subiva, a causa di detti incongrui atti sanitari verosimilmente da ricondurre ad una non Parte_3 buona organizzazione del sistema di assistenza materno-fetale nell'ospedale di Fermo, un insulto ipossico cerebrale”.
Tali circostanze inducono univocamente a ritenere che la struttura sanitaria convenuta, pur avendo diligentemente operato, in un primo momento, in termini di sorveglianza fetale e nell'indicazione di un taglio cesareo in via d'urgenza, successivamente, non abbia adempiuto con la necessaria diligenza e la dovuta prudenza alle proprie obbligazioni. In particolare, deve ravvisarsi un negligente ritardo, alla luce delle evidenze di una sofferenza fetale, riscontrata con fuoriuscita di liquido amniotico tinto di meconio, nell'effettiva sottoposizione dell'attrice al taglio cesareo, nonché un'organizzazione altrettanto negligente e imperita dell'equipe medica che non eseguiva le manovre necessarie per rimediare alla sindrome da inalazione di meconio, neppure, premurandosi di dotarsi di un pediatra in sala parto.
Tali conclusioni non possono essere revocate in dubbio sulla scorta delle contestazioni del consulente di parte convenuta né alla luce della perizia svolta dall'ausiliario del Pubblico
Ministero che, in sede di procedimento penale, riconosce lo svolgimento delle medesime operazioni da parte dei sanitari della struttura convenuta, nei medesimi tempi (del resto, neppure contestate dalla stessa parte convenuta), salvo poi escludere la necessità di un intervento in emergenza. Detta circostanza, tuttavia, è sconfessata dalla stessa cartella clinica in atti che reca l'indicazione della sottoposizione della paziente ad un taglio cesareo in via d'urgenza e, comunque, non fa venir meno le ulteriori componenti di negligente o imperita condotta dei sanitari, relative, quantomeno, alla già citata assenza del pediatra in sala operatoria nonché al ritardo delle operazioni di aspirazione e somministrazione delle terapie necessarie a limitare i danni dell'inalazione del meconio.
Con riferimento, allora, al danno riportato dall'attore nonché alla Parte_3 valutazione di un nesso di causalità tra le sopra elencate condotte negligenti, imprudenti e imperite, deve farsi, nuovamente riferimento alla C.T.U. svolta in sede di A.T.P. e successivamente aggiornata nell'ambito del presente giudizio.
23 Già con riferimento al primo elaborato peritale, il C.T.U. ha riscontrato su Parte_3 una strutturazione di “un disturbo multi sistemico di sviluppo”, riconducibile ad un insulto
[...] ipossico cerebrale subito al momento della nascita.
Sul punto, l'ausiliario del giudice ha premesso che “quanto di patologico evidenziato nel corso degli Per_1 anni a livello del sistema nervoso centrale non può essere ricondotto, come ha paventato il dottor nel corso delle operazioni di CTU, ad altre cause quali vaccinazioni”, nè che “il quadro radiologico presentato dal neonato era dovuto a polmonite interstiziale da altra causa e non da inalazione da meconio e che il trasferimento al Salesi sarebbe stato motivato dal fatto che i pediatri di Fermo non riuscivano a stabilizzare il piccolo paziente”.
Osserva il Tribunale come debba concordarsi con il C.T.U. laddove detta ultima affermazione, non solo non sia sorretta da evidenze documentali ma anzi debba ritenersi sconfessata proprio dalla documentazione in atti, tenuto conto che sia la cartella clinica in uscita dell'Ospedale di Fermo, sia quella in entrata e in sede di dimissioni dall'Ospedale di Ancona, abbiano fatto sempre fondatamente riferimento, anche in base agli eventi che hanno caratterizzato i momenti antecedenti al parto, ad una sindrome da inalazione di meconio.
Correttamente, allora, il C.T.U., ha risposto alle osservazioni rilevando che “è sufficiente rimarcare che detta diagnosi viene posta dagli stessi sanitari del “ di Fermo, i quali dimettono il paziente Pt_8 con diagnosi di “sindrome da inalazione di meconio”. Diagnosi poi puntualmente confermata dagli ulteriori accertamenti cui il piccolo era sottoposto nel corso della degenza presso il “Salesi”, protrattasi sino al Parte_3
14 settembre 2002. Proprio al fine di sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio circa la natura dell'affezione polmonare e del rapporto di causalità tra la stessa e il danno al sistema nervoso centrale, di seguito si riportano alcuni passi della relazione di dimissione dal “Salesi”: “dimettiamo in data odierna ... Per Parte_3 inalazione di meconio, il piccolo era stato trasferito alla TTN del nostro Ospedale, dove era stato intubato e ventilato. Per il persistere di ipertensione polmonare e conseguente ipossiemia grave, ci era stato trasferito con indicazione ad ECMO (Extracorporeal membran oxygenation)…Erano necessari 7 giorni di terapia per vedere alla radiografia del torace una iniziale riduzione dell'interessamento alveolo interstiziale.
Il piccolo presentava all'estubasione una ipotonia, compatibile con la grave sofferenza perinatale, che è andata migliorando e per la quale è stata effettuata fisioterapia che consigliamo di continuare anche a domicilio.
Si consiglia anche di effettuare controlli di follow-up neurologico, per la verifica dello sviluppo neuromotorio, effettuabili nella U.0, di neuropsichiatria infantile del Nostro Ospedale””.
Tanto precisato, il C.T.U., sostanzialmente concordando con i sanitari del reparto di
Neuropsichiatria Infantile del in cui il neonato era stato trasportato in via CP_10
d'urgenza, nonché con quelli del reparto di Neuropsichiatria Infantile della Zona Territoriale n.
11 di Fermo dell' sulla scorta degli atti di causa e dell'esame obiettivo sull'attore, CP_1
24 ha concluso definendo – come visto – la realtà patologica di come un Parte_3
“disturbo multi sistemico di sviluppo, esiti di sofferenza perinatale (25.01.08)”, curata sin dai primi anni dello sviluppo con specifici trattamenti finalizzati ad ottimizzare le “potenzialità residue per un congruo relazionarsi” dell'attore “nell'ambiente esterno”.
In particolare, il percorso assistenziale ha visto la costante presenza in ambito scolastico dell'insegnante di sostegno e continui controlli dell'evolutività del quadro clinico.
Ecco, allora, che riconosciuto il nesso di causalità tra la realtà patologica dell'attore e la condotta dei sanitari, il C.T.U. ha proceduto alla valutazione dei postumi, premettendo, peraltro, come, trattandosi – all'epoca del primo accertamento peritale, conclusosi con il deposito della C.T.U. nel mese di dicembre 2014 – di un bambino in piena fase dello sviluppo psico-fisico e sottoposto a trattamento terapeutico, sarebbe stato “assai arduo … pronunciarsi in termini di danno alla persona stabilizzato in esito alle iniziali lesioni a tipo sindrome ipossica cerebrale;
ciò trattandosi di soggetto in accrescimento psico-fisico il quale, con il passare degli anni, potrebbe appalesare realtà di danno a livello di sistema nervoso centrale allo stato non compiutamente obiettivabili;
ciò laddove i trattamenti posti in essere potrebbero per contro sortire il raggiungimento di un soddisfacente sviluppo psico-intellettivo”.
Pertanto, partendo da tali presupposti, “tenuto conto dell'evoluzione del quadro clinico quale desumibile dalla documentazione in atti e di quanto allo stato presente, in via meramente orientativa e con tutte le riserve di cui sopra”, l'ausiliario del giudice ha orientato “la valutazione della realtà esitale nella misura di riduzione di circa un terzo della globale integrità psico-fisica del soggetto (33% di permanente danno biologico)”, segnalando parimenti come detti postumi avrebbero potuto “causare difficoltà nel futuro inserimento nel mondo del lavoro. Anche in questo contesto allo stato possono darsi solo degli orientamenti di massima, segnalandosi come quanto di patologico allo stato presente potrebbe in ogni caso menomare il soggetto sia nel contesto di attività lavorative che impongono una ottimale motricità (fine presa, efficiente utilizzo degli arti inferiori anche in condizioni di equilibrio precario), sia in prestazioni d'opera intellettuale”.
Proprio tenuto conto degli esiti della C.T.U. espletata in sede di A.t.p., nel corso del presente giudizio, incardinato nell'anno 2020 e, dunque, sei anni dopo l'accertamento tecnico preventivo, il Tribunale ha ritenuto di aggiornare la valutazione in termini di stabilizzazione dei postumi eventualmente riportati dall'attore in conseguenza della condotta inadempiente posta in essere dai sanitari.
Ebbene, nell'ambito dell'accertamento in questione, il collegio peritale ha dato atto della presenza di un danno alle funzioni psico-intellettive dell'attore “da sofferenza perinatale … costantemente diagnosticato dai sanitari che ebbero in cura il bambino;
tanto sia nell'immediatezza della nascita, sia negli anni successivi”.
25 Sulla scorta della documentazione agli atti e di quella acquisita su consenso delle parti, previa autorizzazione da parte del giudice, i C.T.U. hanno rappresentato che “solo in data 4 maggio 2018, allorché aveva un'età di quasi 16 anni, la dottoressa neuropsichiatra Parte_3 Persona_13 infantile dell'Area Vasta n.4 di Fermo, poneva diagnosi di “disturbo dello spettro autistico”.
Diagnosi poi confermata il 6 maggio [2019] dalla dottoressa neuropsichiatra infantile Persona_14 dell'Area Vasta n.4 di Fermo, che poneva diagnosi di “disturbo dello spettro dell'autismo, con compromissione intellettiva associata”. Per_ È sempre la neuropsichiatra infantile dottoressa che in data 14 aprile 2021 conferma essersi in presenza di “Disturbo dello spettro autistico con compromissione intellettiva” e poi il 14 febbraio 2022 la dottoressa “disturbo dello spettro autistico””. Per_14
Ecco, allora, che il collegio di ausiliari ha confermato, sulla persona dell'attore, la presenza di un “disturbo multi sistemico di sviluppo”, già precedentemente accertato, arricchendo la diagnosi con l'indicazione del periziando come “soggetto con disturbo dello spettro autistico”.
Parimenti, è stata confermata la “dipendenza causale del disturbo multisistemico di sviluppo dalla sofferenza perinatale”, interrogandosi, peraltro, i C.T.U. in merito alla derivazione eziologica dalla sofferenza perinatale anche del disturbo dello spettro autistico, essendo “le cause esatte del disturbo dello spettro autistico non ancora esattamente determinate;
trattasi di un disturbo psichiatrico complesso, il quale si presenta con una pluralità di sintomi che variano sia per tipologia, sia per gravità.
Molteplici sono stati gli studi effettuati, che hanno portato ad identificare molteplici potenziali momenti causali;
così la genetica, i fattori prenatali e perinatali, le anomalie neuroanatomiche e i fattori ambientali, è stato prospettato che possono giocare un ruolo nello sviluppo di questa malattia”.
Citando studi specialistici in materia (alla cui lettura si rimanda per quanto riportato nella relazione di C.T.U. depositata in data 22.05.2024), gli ausiliari hanno inferito quanto segue:
“sulla base della letteratura di cui sopra, tenuto conto del fatto che nel caso in esame non sono identificabili altri fattori causali idonei a determinare il disturbo dello spettro autistico da cui è affetto si ritiene Parte_3 di poter affermare essere più probabile che non il fatto che la sofferenza peripartum abbia avuto un ruolo causale nel determinismo del disturbo dello spettro autistico”.
Proprio con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità, in risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, gli ausiliari del giudice hanno argomentato nel senso che, pur riconoscendosi la complessità del caso di specie, gli elementi a disposizione sono stati valutati complessivamente e, pertanto, anche in “assenza certezze assolute”, gli stessi hanno
“analizzato dettagliatamente l'iter clinico, si è poi acquisita la più accreditata letteratura sulla specifica patologia
e si è poi proceduto al confronto critico di tutti i dati a disposizione per fornire al Giudice una risposta motivata ai quesiti posti.
26 Proprio la complessità del caso non consente di rispondere in termini di assoluta certezza;
peraltro, sulla base del percorso diagnostico medico-legale seguito, dettagliatamente riportato in abito di considerazioni medico legali, si è motivatamente giunti alla conclusine essere “più probabile che non” che è affetto da Parte_3
“disturbo multi sistemico di sviluppo in soggetto con disturbo dello spettro autistico” da sofferenza perinatale…
[Lo stesso attore] nel corso degli anni è sottoposto a molteplici accertamenti che, presenti nella documentazione in atti, sono stati dai … CTU tenuti in considerazione per giungere alle conclusioni valutative;
esplicito il riferimento ai referti di esami EEG ed alle risultanze dei numerosi test picodiagnostici e delle numerose visite neurologiche cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Documentazione che … ha Parte_3 permesso, in una a quanto obiettivato nel corso delle operazioni peritali, di esattamente definire quella che è la realtà patologica presente nel caso in esame. La ripetizione di test psicodiagnostici, peraltro non richiesti dalle CT di parte convenuta nel corso della seduta del 6 febbraio 2023, avrebbe costituito un ulteriore inutile accertamento”.
In definitiva, il collegio peritale ha concluso nel senso che “ nato il 17 luglio Parte_3
2002, è affetto da “disturbo multi sistemico di sviluppo in soggetto con disturbo dello spettro autistico” da sofferenza perinatale.
Trattasi di quadro clinico che si caratterizza per ripercussioni negative nelle potenzialità di di Parte_3 correttamente relazionarsi all'ambiente esterno;
tanto sia nell'ambito relazionale che in quello lavorativo.
La realtà patologica di pertinenza neuropsichiatrica è esaustivamente definita nella relazione della “U.O.S.
Età Evolutiva” dell'Area Vasta 4 dell' del 14 febbraio 2022; limitatamente alla testistica, CP_1 importante il risultato della WAIS-IV…
Siamo quindi in presenza di un ragazzo con un quoziente di intelligenza inferiore alla media, con le susseguenti ricadute negative in ambito di corretto relazionarsi all'ambiente esterno inteso anche come organizzazione della propria quotidianità...
Sempre da detta valutazione è emerso che la capacità di socializzazione è compromessa a causa del disturbo autistico…
Viene così a delinearsi la realtà di un giovane uomo con compromissione delle funzioni psico-intellettive complessivamente valutabile nella misura del 65% di permanente danno biologico;
valutazione formulata per analogia ai valori prospettati nelle linee guida della SIMLA4 e nel formulare la quale si tiene conto anche delle capacità residue che consentono a di compiere autonomamente molte delle gestualità della vita Parte_3 quotidiana”.
In conclusione, dagli elementi risultanti dalla c.t.u. emerge in modo chiaro che il comportamento dei medici ha determinato, con una probabilità superiore al 50%, i gravissimi danni subiti da Parte_3
27 Inoltre, è stato accertato che “la situazione patologica allo stato presente, stante la tipologia della patologia di base e l'età di non è suscettibile di miglioramento a seguito di specifici trattamenti”. Parte_3
Tanto detto, osserva il Tribunale, in relazione all'istanza di rinnovazione della C.T.U. svolta dalla parte convenuta, come non vi sia motivo per discostarsi dalle conclusioni del collegio peritale, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse da parte convenuta alla relazione dei C.T.U., si rileva che gli ausiliari del giudice hanno puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Il Tribunale del resto – aderendo alle conclusioni del C.T.U., che ha tenuto conto dei rilievi dei C.T.P., replicandovi – esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Infine, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cfr. Cass. n. 23362 del 2012).
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dagli ausiliari del
Giudice e la completezza dell'elaborato in esame sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e a dare prevalenza ad essa rispetto alle contestazioni della struttura sanitaria convenuta.
Tenuto conto di quanto accertato in relazione alla circostanza che nell'operato della struttura sanitaria sia ravvisabile un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le lesioni poi subite dal minore, ne consegue la responsabilità per violazione del dovere di diligenza, ex art. 1176 c.c., e diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.).
Non è contestata, infatti, l'esistenza di un contratto tra gli attori e il Controparte_11
(avente ad oggetto la prestazione sanitaria per cui è causa), mentre appare pacifica la sussistenza
28 di una lesione iatrogena dell'integrità psico-fisica del minore (come accertata e quantificata dai ctu).
Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, come sopra già articolato, consente pertanto di ritenere provato l'inesatto inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni sugli stessi incombenti. Ed invero, la (ora non ha apportato alcun elemento CP_1 Pt_9 idoneo a liberarla dall'addebito di responsabilità mosso non avendo dimostrato la correttezza del proprio operato né la conformazione della propria condotta ai dettami dell'ars medica, né ancora, che il risultato della prestazione medica sia ascrivibile a circostanze non imputabili alla convenuta.
Da quanto appena descritto emerge che la condotta dei sanitari convenuti non si sia conformata a correttezza e sia stata causa – quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del "più probabile che non" – delle condizioni fisiche del soggetto.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell'istituto convenuto in relazione ai danni patiti da Parte_3
Venendo, allora, proprio ai danni risarcibili, gli attori hanno svolto plurime domande che possono essere così raggruppate: domande risarcitorie fatte valere da in Parte_3 relazione al pregiudizio di natura patrimoniale e non, sub specie di spese mediche da sostenere, perdita della capacità lavorativa specifica e danno da lesione al bene salute;
domande fatte valere dai genitori e dal fratello della c.d. vittima primaria iure proprio, declinate in termini di ristoro del pregiudizio per le spese mediche sostenute, oltre che dei danni di natura non patrimoniale quale riflesso delle menomazioni riportate dal congiunto.
Trattando, in primo luogo, le domande risarcitorie svolte da deve Parte_3 osservarsi quanto di seguito esposto.
È necessario prendere le mosse, sotto un profilo di causalità giuridica, dall'individuazione degli effettivi danni risarcibili come conseguenza immediata e diretta dell'illecito e l'entità degli stessi ai fini della liquidazione - avuto riguardo ai principi di indifferenza patrimoniale e divieto di arricchimento della vittima in conseguenza dell'illecito.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione del ristoro del danno non patrimoniale, si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla Suprema Corte (sentenza n. 12408 del
7.6.2011), fare riferimento ai criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette
“Tabelle Milanesi”, da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone (“in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n.
29 124 del 2017, ma non ancora predisposta” (cfr. Cass. 5474/2023) al momento del deposito dell'assunzione della causa in decisione).
Le suddette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la
Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate all'attualità, facendo applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008, propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomici funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico, c.d. danno morale.
Alla stregua della ormai nota interpretazione giurisprudenziale richiamata, la liquidazione, infatti, può subire una personalizzazione solo se ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (ex multis Cass. n. 21939/2017).
Ciò premesso, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (verificatosi al momento della nascita e, pertanto, nel primo anno di vita), nonché delle ulteriori circostanze
30 articolate nelle difese delle parti attrici, quanto alle conseguenze dei disturbi riportati, alle abitudini di vita, è stato acclarato che ha subito, in conseguenza del sinistro: Parte_3
– un danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente, da individuare nella misura del 65% e da liquidarsi, in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (I anno di vita) applicando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella somma di euro
852.426,00 già incrementato per la sofferenza soggettiva (+ 50% su 568.284,00);
- danno biologico da invalidità temporanea, indicata per giorni 59 al 100% (59x115): a tale titolo, deve riconoscersi la somma di euro 6.785,00.
Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass. 23778/2014). Il Giudice, attraverso una lettura dell'art. 2059 c.c. conforme alle disposizioni contenute nella Costituzione,
e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale, intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
Tale somma deve essere aumentata, pertanto, nella misura massima del 25%, al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo) nonché la componente dinamico-relazionale, per un totale di euro 213.106,5 (25% di
852.426,00).
È infatti, noto che la Suprema Corte con sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "il giudice dovrà qualora si avvalga delle note tabelle" (intendendosi quelle giurisprudenziali), "procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
31 Si ritiene, quindi, equo maggiorare il danno biologico complessivo, nella misura sopra indicata, tenuto conto che il danno morale è incontestabilmente dovuto al danneggiato, integrando il fatto una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti e nella specie del diritto alla salute. Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso pacificamente che, in considerazione della vicenda clinica e della situazione concreta e attuale della parte attrice, sin Parte_3 dalla nascita, abbia subito riflessi sulla sua integrità psico-biologica sub specie di ripercussioni negative nell'apprendimento – tanto da avere costantemente bisogno di un insegnante di sostegno – e nella corretta relazione con l'ambiente esterno, sia con riferimento alle relazioni interpersonali e alla socializzazione, sia nell'ambito lavorativo, sia nell'organizzazione della propria quotidianità (cfr. c.t.u. in atti).
Tutto quanto premesso, a devono, pertanto, essere liquidati euro Parte_3
1.065.532,50 a titolo di danno non patrimoniale.
In merito alla risarcibilità del danno futuro, pure richiesto dalla parte attrice, non sembra inutile ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999,
495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Sul punto, occorre rilevare come la parte attrice abbia chiesto il risarcimento del danno in questione sub specie di spese sanitarie future.
Ebbene, la domanda deve essere rigettata in parte qua, palesandosi del tutto generica. Ed invero, non sono stati allegati, né tantomeno provati i trattamenti o le cure in atto o, comunque, in futuro necessarie, né sono stati allegati o dimostrati i costi sostenuti e da sostenere, tenuto anche conto della circostanza che il collegio peritale – come visto – ha escluso la remissione della patologia invalidante.
Ancora, nell'ambito del danno patrimoniale richiesto, l'attore, quale vittima primaria del sinistro ha chiesto il ristoro del mancato guadagno sub specie di perdita lavorativa specifica.
In punto di diritto, si osserva che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, deve distinguersi tra la riduzione della capacità lavorativa generica e quella specifica.
La prima accede alle ipotesi di lesione della potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto ed è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si
32 ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass.
1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 21014/2000; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito, pertanto la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno.
Inoltre, è noto come il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale (cfr. anche di recente Sez. 3 -, ord. n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 -
01)).
A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) o per l'ipotesi di impossibilità di svolgere qualsivoglia attività e, pertanto, percepire reddito ma anche quelli consistenti in eventuali danni patrimoniali ulteriori derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito. E' stato, altresì, precisato come l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante ed al riguardo è stato escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione
33 dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908; Cass.
12/06/2015, n. 12211). Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell'entità dei postumi medesimi, in secondo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal danneggiato ed infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante (Cass. 30/09/2008, n. 24331; Cass. 30/09/2009, n. 20943; Cass.
23/08/2011 n. 17514). In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente né tantomeno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa.
Tuttavia nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi
(cfr. Cass., 7/11/2005, n. 21497) trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare (Cass. 30/09/2009, n.
20943; Ordinanza n. 11750 del 15/05/2018).
Ebbene, nel caso di specie, è stata dimostrata un'elevata invalidità riportata dall'attore che ha consentito allo stesso di accedere al sussidio di cui alla l. 104/1992, laddove lo stesso è stato riconosciuto invalido al 100% (cfr. c.t.u. in atti).
Peraltro, deve ritenersi altresì dimostrato un residuo di capacità lavorativa allorché, in primo luogo, sono state le stesse parti attrici a dare atto, in sede di accertamento peritale svolto nel presente giudizio, che ha svolto in passato l'attività di bidello (cfr. c.t.u. Parte_3 depositata in atti in data 22.05.2024). Ancora, il collegio peritale ha accertato che “la realtà psico- intellettiva presente consentirà l'inserimento nel mondo lavorativo solo nel contesto di un “collocamento mirato”.
Tematica questa affrontata anche dai componenti della Commissione Medica per l'accertamento della Capacità
Globale ai fini del Collocamento Mirato (L. n. 68/1999) che in data 3 novembre 2022 sottoponevano ad accertamenti concludendo che “SI sussiste lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato”. Parte_3
34 Nella SCHEDA SOCIO-LAVORATIVA in quella sede compilata, che si condivide integralmente sulla base della visita effettuata nel corso delle operazioni di CTU, si concludeva per “capacità globale attuale e potenziale: possibile per determinati tipi di attività lavorativa consigliato tis”
In altri termini potrà svolgere solo attività lavorative che non impongono prestazioni intellettuali, Parte_3 con esecuzione di ordini semplici nell'ambito di attività manuali”.
Ecco, allora, che, partendo dalla giurisprudenza di legittimità e da quanto sopra già ribadito, deve darsi atto che l'inclusione della riduzione della capacità lavorativa nell'ambito del danno biologico personalizzato è stato ammesso in tutte quelle ipotesi le quali lasciano evidentemente intatta, in misura maggiore o minore, una residua capacità lavorativa. È stato infatti affermato
“che il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in modo unitario come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così le ordinanze 9 ottobre 2015, n.
20312, 22 maggio 2018, n. 11750, nonché la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)” (cfr. di recente Sez. 3 -
, ord. n. 16844 del 13/06/2023 (Rv. 667870 - 01)). Nel caso di specie, tuttavia, l'attore ha svolto in passato attività lavorativa e potrà, in futuro, svolgere lavori manuali i quali, secondo le massime di comune esperienza, non necessariamente importano una riduzione di reddito rispetto a quelli che impongono prestazioni intellettuali. Del resto, osserva in Tribunale come non siano stati forniti elementi da cui desumere, in termini di ragionevole probabilità, la percezione da parte dell'attore di un reddito inferiore di quello che avrebbe percepito in assenza del danno subito, difettando allegazioni relative alle condizioni economico-sociali della famiglia e ad ogni altra circostanza, sul punto, rilevante.
In questi termini, allora, deve escludersi la definitiva e totale perdita della capacità di lavoro dell'attore e la riduzione della stessa ben può ritenersi già ristorata nell'ambito della personalizzazione operata, nella misura massima, sul riconosciuto danno biologico, anche tenuto conto della percezione o, comunque, percepibilità di sussidi proprio in forza dell'invalidità accertata.
Passando alle domande svolte dai congiunti a titolo di ristoro per le spese mediche sostenute nonché per gli spostamenti in auto per le cure apprestate al figlio, le stesse devono essere rigettate per eccesso di genericità.
35 Ed invero, in atti non risulta depositato alcun documento attestante la sottoposizione di a visite mediche o a cure specifiche né alcuna ricevuta dei relativi Parte_3 pagamenti.
Analogamente, nessun elemento è stato allegato con riguardo alle spese relative ai viaggi e neppure riferimenti che consentano una liquidazione in via equitativa, mancando qualsivoglia deduzione in ordine alla frequenza delle trasferte, al tragitto seguito o al mezzo di trasporto utilizzato.
Ed invero, anche volendo effettuare una liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e alla prova di precisi elementi oggettivi da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità.
L'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr. Cass.
13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
Passando, ora, alle domande svolte dai prossimi congiunti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla malpractice sanitaria, devesi, in primo luogo, ricordare come la
Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinché ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).
La Corte di Cassazione ha poi precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di
36 ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n.
6938).
La prova tipica attraverso la quale è possibile assolvere a tale onere probatorio è quella presuntiva, "…che deve essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato"
(cfr. Cass. nn. 17058/2017, 2788/2019 e 11212/2019).
Ed invero, "la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio" (cfr. Cass. n. 2228/2012).
Soffermandosi, allora, innanzitutto, sulla domanda risarcitoria svolta dai genitori di osserva il Tribunale come lo sconvolgimento della vita familiare di Parte_3 Pt_2
e madre e padre del danneggiato, a causa dall'evento lesivo,
[...] Parte_1 presumibile alla luce della gravità e dell'irreversibilità delle lesioni subite del figlio, può essere presunto in ragione dell'intensità del rapporto genitore-figlio e delle presumibili ricadute sulla vita quotidiana di due genitori che sono stati costretti a convivere con la drammatica invalidità del bimbo, assolutamente, inaspettata, tenuto conto che il feto era perfettamente sano e la gravidanza era proceduta senza problemi, non essendo, pertanto, gli stessi preparati a dover fronteggiare una realtà (quella della disabilità del proprio primo figlio) di sicura difficile gestione e con la quale devono confrontarsi quotidianamente.
Considerati tutti i profili di lesività non patrimoniale, valutata l'intensità del legame esistente tra genitori e figli, il grave perturbamento d'animo patito dai genitori a causa dei gravissimi danni subiti dal figlio, ritiene il Tribunale di liquidare il danno in via equitativa.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno in questione, reputa opportuno il Tribunale dare seguito ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui "per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della
37 tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto
17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022)" (cfr. Cass. 13540/2023; Sez. 3 -
, Ordinanza n. 36560 del 30/12/2023).
Ebbene, anche la nuova versione delle c.d. tabelle milanesi, aggiornata al 05 giugno 2024, ribadisce, al punto 17, quanto preso in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, il Tribunale ritiene di applicare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma.
In particolare, quanto ai genitori, il risarcimento a ciascuno di essi spettante va quantificato, partendo dal valore del punto base (nella misura massima): euro 6.948,00, comprendente le diverse componenti di danno “morale” e “dinamico-relazionale”, considerando il valore relazione parentale nella misura di 20 punti. Il valore attribuito dalle tabelle utilizzate all'età del danneggiato è pari a 10 punti, nonché, quello attribuito all'età di ciascuno nei danneggiati è pari a 7 punti;
da ultimo il coefficiente in base al numero dei soggetti (2) tenuti all'assistenza è pari a
0,8 punti.
Quanto al calcolo, le tabelle prevedono la somma dei punti, al fine di ottenere il punteggio totale (20+10+7=37) da moltiplicare per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (37x0,8=29,6) e, poi, per il valore del punto base determinato. Una volta, determinato il valore complessivo, detto importo deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio biologico permanente riconosciuto al danneggiato, per determinare l'importo definitivo del risarcimento per il danno riflesso subito (euro
6.948,00x29,6x65%), per un totale di euro 133.679,52 da accordare a ciascuno dei genitori.
Da ultimo deve essere esaminata la domanda svolta da e Parte_2 Parte_1 quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di per il danno Persona_1 riflesso da questi patito quale conseguenza della condotta responsabile della struttura sanitaria convenuta cui è conseguita l'invalidità del fratello.
Ebbene, tenuto conto che l'attore è nato successivamente al soggetto macroleso a causa della malpractice sanitaria, la domanda de qua deve essere rigettata. La Suprema Corte, infatti, ha da tempo chiarito che ai fratelli postumi di un neonato invalido a causa di colpa medica non spetta alcun risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo configurabile tra la condotta del sanitario e il danno alcun rapporto di causalità sia materiale sia giuridica (cfr. Cass.
9048/2018; Corte appello Bari sez. II, 19/11/2021, n.1984; Tribunale Milano sez. I,
01/12/2021, n.9984; Tribunale Milano sez. I, 17/12/2021, n.10516).
Alla base del principio di diritto appena menzionato, la Suprema Corte, dando atto di come il danno in questione possa essere risarcito ai fratelli già nati al momento dell'evento sinistroso,
38 ha osservato come non sia possibile ravvisare un valido nesso di causalità tra la condotta del sanitario che provochi lesioni ad un neonato e il disagio del fratello successivamente venuto al mondo. In questo senso, è stato evidenziato che “Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, chiamate a comporre i contrasti circa l'interpretazione dell'art. 1223 c.c., e sul modo di intendere il concetto di "danni immediati e diretti", hanno stabilito che:
(a) i danni "mediati e indiretti", che l'art. 1223 c.c. esclude dal novero della risarcibilità, non vanno confusi coi danni c.d. "di rimbalzo o di riflesso", i quali pure possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell'illecito;
(b) danni "da rimbalzo" sono quelli che:
(b') costituiscono una "conseguenza indefettibile" dell'illecito;
(b") attingono in modo immediato persone diverse dalla vittima primaria dall'illecito;
(b") attingono persone collegate da un "legame significativo" già esistente con il soggetto danneggiato in via primaria (per tutti questi princìpi si veda la motivazione di Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002).
Nel nostro caso, nessuno dei requisiti indicati sub (b) sussiste.
Non il primo, perché la nascita degli odierni ricorrenti non può dirsi una "conseguenza indefettibile" dell'errore commesso dai medici.
Non il secondo, perché manca l'immediatezza: al momento del fatto illecito, infatti, nessuno degli odierni ricorrenti ancora esisteva.
Non il terzo, perché al momento della commissione dell'illecito non esisteva ancora alcun "legame significativo" tra la vittima primaria ed i suoi fratelli, suscettibile di essere attinto dall'illecito” (cfr. Cass.
9048/2018 cit.).
In definitiva, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento a titolo di risarcimento del danno: nei confronti di della somma di euro 1.072.317,5 Parte_3
(1.065.532,50+6.785,00); nei confronti di della somma di euro 133.679,52 e, Parte_2 nei confronti di ella somma di euro 133.679,52. Parte_1
Sul totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, liquidati deve riconoscersi agli attori anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224, comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2 c.c..
39 Quindi, non avendo le parti attrici fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un.
17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, all'epoca del fatto (17.07.2002) e rivalutato anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione,
l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n.
725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n.
8663, Cass. 1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Sono poste a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P. e al presente giudizio liquidate con separati provvedimenti.
Le spese di lite, relative al presente giudizio e a quello di A.T.P., seguono la soccombenza principale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia come determinato all'esito del giudizio partendo, per quanto riguarda il presente procedimento, dai parametri medi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, diminuendo sino ai minimi i valori relativi alla fase istruttoria caratterizzata dal mero aggiornamento della C.T.U. già espletata in sede di A.T.P.; per quanto concerne il giudizio di A.T.P., partendo dai valori minimi alla luce della natura della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1759/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
40 ❖ in parziale accoglimento della domanda svolte dalle parti attrici, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 1.072.317,50, Parte_3
oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di Parte_2
euro 133.679,52, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
❖ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di della somma di euro 133.679,52, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come in parte motiva;
❖ rigetta le ulteriori domande svolte dalle parti;
❖ pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative al presente giudizio, liquidate come da separato provvedimento;
❖ pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di C.T.U. relative alla fase di
A.T.P., liquidate come da separato provvedimento;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 29.154,00 per onorari, euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alle parti attrici le spese del giudizio di A.T.P. che liquida nella somma complessiva di euro 5.516,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 07.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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