Sentenza 7 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2019, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUBBLICO MINISTERO presso
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Nei confronti di EL EP, nato il [...] LL AR, nato il [...] EF IA IN, nata 1'1.1,1962 avverso l'ordinanza del 17 ottobre 2018 del Tribunale di COSENZA;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. EP COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore di LL, Avv. Lucio ESBARDO, che ha chiesto rigettarsi o, in subordine, dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore di EL e EF, Avv. Giorgio PISANI, che ha eccepito la tardività del ricorso ed ha chiesto dichiararne l'inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Cosenza annullava il decreto emesso il 24 settembre 2018 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di due unità immobiliari ad uso abitativo nei confronti di RR EP, LO AR e RA IA IN, indagati per i reati di cui agli artt. 633 e 640 cod.pen.
1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari, deducendo che l'ordinanza impugnata era censurabile sia per erronea applicazione della legge relativamente all'invasione di terreni, sia per la totale assenza di una logica motivazione a sostegno della dichiarata assenza del fumus commissi delicti: dalla lettura della querela risultava che LO, di propria iniziativa, aveva immesso nel possesso degli immobili RR e la RA e solo in un secondo momento aveva informato il proprietario (NO), al quale non era mai stata manifestata la volontà di acquisto o locazione dell'immobile da parte degli occupanti (che aveva riferito tale circostanza solo a LO); la motivazione del tribunale del riesame era dunque mancante nella parte in cui aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni di NO;
inoltre, nella parte in cui l'ordinanza riteneva di non poter valorizzare, "ai fini della configurazione del reato di cui all'ad. 633 cod.pen., la circostanza delle reiterate istanze di restituzione formalizzate dal proprietario", aveva implicitamente ammesso la sussistenza di un fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Occorre ricordare i limiti del giudizio di legittimità nel caso di specie, relativo a sequestro preventivo, per il quale trova applicazione l'art. 325 cod.proc.pen., che prevede la percorribilità per cassazione solo per violazione di legge;
di conseguenza devono escludersi in questa sede i rilievi che impongano un accertamento di carattere diverso, tanto più se sconfinanti in considerazioni di merito, come nel caso in esame. Il Pubblico Ministero ricorrente censura infatti le valutazioni del Tribunale del riesame che, sulla base di una ricostruzione degli atti, ha considerato che l'immissione degli indagati nel possesso degli immobili portasse alla esclusione della invasione degli stessi;
trattasi di motivazione logica, nei confronti della quale non è ammesso il sindacato di legittimità, non vedendosi in un caso di motivazione apparente o mancante.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/1/2019 Il consigliere estensore Il Pre EP